| T.R.G.A. - SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 19 agosto 2004 n. 380
Luigi Mosna, Presidente - Anton Widmair, relatore
MARTUCCI SERVIZI s.r.l. (avv. Amiltore Arcuri) c. PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE (avv.ti Maria Larcher,
Stephan Beikircher e Laura Fadanelli) e PULINET SERVIZI
s.r.l. (avv.ti Carlo Chelodi di Trento e Antonio Contarino)
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Appalti di servizi - Offerte anomale - Valutazione
- Costo lavoro - Scostamento dai valori minimi imperativamente
previsti - Verifica offerte – E’ necessaria indipendentemente
dall’anomalia ex art. 25 Dlgs. 157/1995 - Ragioni
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L'Amministrazione appaltante e' vincolata,
nella valutazione dell'offerta anomala, dalle disposizioni
che provengono da una fonte normativa, ma anche da tutte
quelle determinazioni cui l'ordinamento attribuisce carattere
imperativo, ed in tale contesto vanno annoverati anche i
minimi retributivi fissati dai contratti collettivi di lavoro.
Va ulteriormente precisato che la vincolatività dei 'valori
minimi' di cui all'art. 25 decreto legislativo 157/95 viene
in rilievo non solo laddove - in presenza di una eccessiva
percentuale di ribasso - venga avviato il previsto procedimento
per la verifica della anomalia dell'offerta, ma anche nell'ipotesi
in cui - pur non ricorrendo i presupposti di legge per avviare
la verifica - essa renda non giustificata e non giustificabile
la offerta presentata (stante l'impossibilità della impresa
offerente di garantire il rispetto dei minimi contributivi).
A rafforzare siffatta conclusione - che peraltro rinviene
il suo fondamento normativo nella disposizione di legge
- vale la considerazione che l'attività posta in essere
da una Pubblica Amministrazione deve comunque ispirarsi
al principio di legalità, che è alla base dei principi costituzionali
di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.
Dal che consegue che l'Amministrazione non può addivenire
ad una aggiudicazione dell'appalto destinata a sfociare
in una sicura inosservanza dei minimi retributivi che l'appaltatore
è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
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costituito dai magistrati: Luigi MOSNA -
Presidente; Anton WIDMAIR - Consigliere relatore; Hugo DEMATTIO
- Consigliere; Marina ROSSI DORODI - Consigliere, ha pronunziato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso iscritto al n. 209 del registro
ricorsi 2001 presentato da
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MARTUCCI SERVIZI s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore sig. Giuseppe Martucci
rappresentata e difesa dall’avv. Amiltore Arcuri con domicilio
eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Piazza
Cristo Re, n. 6, giusta delega a margine del ricorso
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contro
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE,
in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza
della deliberazione della Giunta provinciale n. 3481 dd.
25.09.2000 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Larcher,
Stephan Beikircher e Laura Fadanelli, con elezione di domicilio
presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi
3, giusta delega a margine dell'atto di costituzione
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e nei confronti della
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PULINET SERVIZI s.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore sig. Fabio Sighel,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Chelodi di Trento
e Antonio Contarino, con domicilio eletto presso lo studio
di quest’ultimo, in Bolzano, Corso Italia, 17, giusta delega
a margine del ricorso,
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per l'annullamento
della decisione della Ripartizione n. 2 Servizi Centrali,
Economato, del 18.06.2001, sub prot. n. 2.3./12.04.05/14572,
con la quale si escludeva l’odierna ricorrente dalla gara
di cui al bando di data 27.03.01 per servizi di pulizia
degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari,
riferimento CPC 874, per essere l’offerta da questa presentata
considerata anomala anche a seguito delle giustificazioni
offerte dalla odierna ricorrente; con ciò assegnando l’appalto
alla Pulinet Servizi s.r.l., per l’importo di Lit. 854.400.000.-
al netto IVA.
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Visto il ricorso notificato il 11.07.2001
e depositato in segreteria il 17.07.2001 con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia
Autonoma di Bolzano dd. 23.07.2001 e della Pulinet Servizi
S.r.l. dd. 20.07.2001;
Vista l'ordinanza n. 124/2001 dd. 24.07.2001 di questo Tribunale
con la quale è stata respinta la domanda di sospensione
della esecuzione del provvedimento impugnato presentata
in via incidentale dalla ricorrente;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 09.06.2004
il consigliere Anton Widmair ed ivi sentito l’avv. F. Ragona,
in sostituzione dell’avv. A. Arcuri per la ricorrente, l’avv.
M. Larcher per la Provincia Autonoma di Bolzano e l’avv.
F. Baratella, in sostituzione dell’avv. A. Contarino per
la Pulinet Servizi S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato l’11.07.2001 la Martucci
Servizi srl di Bolzano impugna la decisione della ripartizione
2, Servizi Centrali, dd. 18.06.2001, già specificata in
epigrafe, di esclusione della ricorrente dalla gara relativa
all’appalto del servizio di pulizia di diverse unità immobiliari
dell’amministrazione provinciale per aver presentato un’offerta
anomala, e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
“Errore materiale, eccesso di potere ed errata applicazione
rispettivamente interpretazione dell’art. 25 del decreto
legislativo n. 157 del 1703.1995 nonché dell’art. 18 del
capitolato d’oneri di cui alla gara de qua”.
Alla ricorrente appare incomprensibile il criterio adottato
dall’Amministrazione così come la conseguente motivazione,
dovendosi quindi ritenere erronea l’interpretazione dell’art.
25 del decreto legislativo 17.03.1995, n. 157, attuativo
della direttiva CEE 92/50, che al comma 2 impone alla Pubblica
Amministrazione di tenere conto “in particolare, delle giustificazioni
riguardanti l’economia del metodo di prestazione del servizio
o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il
servizio, oppure l’originalità del servizio stesso, con
l’esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi
i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano
da atti ufficiali”.
In via subordinata, non potendosi provvedere al risarcimento
in forma specifica, la ricorrente chiede di condannare l’odierna
resistente Provincia Autonoma di Bolzano al risarcimento
dei danni subiti, anche per la perdita di chance legata
all’appartenenza alle cosiddette “fasce” nella somma di
lire 500.000.000 o diversa somma di giustizia – maggiore
o minore – secondo le risultanze di causa.
In via ulteriormente subordinata la ricorrente chiede di
condannare l’odierna resistente Provincia Autonoma di Bolzano
al risarcimento dei danni subiti anche per la perdita di
chance legata all’appartenenza alle cosiddette “fasce” nella
somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità, ai sensi
dell’interpretazione analogica ed estensiva dell’art. 345
della legge 20.03.1865, n. 2248 allegato F e della legge
18.11.1998, n. 415, cosiddetta Merloni ter.
In via di estremo subordine, attesa l’esclusività di giurisdizione
in materia ex art. 7 della legge 205/2000, in osservanza
dell’art. 35, comma 2 del decreto legislativo 31.03.1998,
n. 80, la ricorrente chiede di indicare alla Pubblica Amministrazione
resistente i criteri - ed i termini – per formulare una
concreta proposta risarcitoria.
Si sono costituiti sia la Provincia Autonoma di Bolzano
sia la controinteressata e vincitrice della gara Pulinet
Servizi srl replicando con rispettive memorie e chiedendo
il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente, in quanto
inammissibili ed infondate.
Con ordinanza n. 124/01 reg. ord. è stata rigettata l’istanza
per il rilascio di provvedimenti cautelari.
Alla pubblica udienza del 9.06.2004 la difesa della Provincia
Autonoma di Bolzano ha dichiarato di non accettare i motivi
di cui in memoria difensiva depositata dalla ricorrente
il 29.05.2004, in quanto nuovi e non ritualmente notificati;
indi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In data 24 giugno 2004 il dispositivo della sentenza è stato
depositato presso la segreteria di questo Tribunale, ai
sensi dell’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato e, pertanto, da rigettarsi.
Come evidenziato in narrativa di fatto, a fondamento del
ricorso la ricorrente indica errore materiale, eccesso di
potere ed errata applicazione rispettivamente interpretazione
dell’art. 25 del decreto legislativo 157/1995, nonché dell’art.
18 del capitolato d’oneri della gara per aver adottato un
criterio erroneo di interpretazione della norma predetta,
non avendo tenuto conto delle condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui disponeva la ricorrente (presenza nei
cantieri, mezzi, contatti diretti con i consegnatari ecc.)
ed avendo dato rilevanza di disposizione legislativa o quantomeno
di atto ufficiale a dei semplici indici del costo del lavoro
derivante dal CCNL di settore.
La doglianza non è fondata.
Innanzitutto il provvedimento appare sorretto da congrua
ed analitica motivazione.
L’esclusione della ricorrente trova la sua principale motivazione
nell’attribuzione ai dipendenti di una retribuzione oraria
inferiore alla minima prevista dal contratto collettivo
nazionale applicabile (20.898,5 lire a fronte delle 24.371
previste dal CCNL). L’adozione dei minimi previsti dal CCNL
applicabile è prevista espressamente dal capitolato speciale
d’oneri, oltre che dall’art. 1 della Legge 327/2000 che
grava gli enti aggiudicatari dell’onere di mantenere un
valore economico adeguato a quello ricavabile dal contratto
collettivo applicabile.
Appare palese pertanto, sotto questo profilo, la violazione
dell’art. 18 del capitolato speciale da parte del ricorrente.
E’ violato, inoltre, l’art. 18 del capitolato d’oneri sotto
l’ulteriore profilo dell’inquadramento, non rispettando
l’offerta di Martucci Servizi srl il livello minimo di inquadramento
previsto dal CCNL applicabile (non inferiore al 5° livello,
con riserva in alcuni casi al VI° livello).
Avendo la ricorrente violato l’art. 18 del capitolato condizioni
dell’appalto applicando ai propri lavoratori condizioni
normative e retributive inferiori a quelle risultanti dalle
retribuzioni minime previste dai rispettivi contratti collettivi,
il prezzo così offerto era da ritenersi esplicitamente anomalo.
A tutto conduce l’esame della disposizione contenuta nell’art.
25, decreto legislativo n. 157 del 1995 (recante l’attuazione
della direttiva CEE in materia di appalti pubblici di servizi):
disposizione che si trova riprodotta con identica formulazione
nella legge-quadro sui lavori pubblici (cfr. art. 21 comma
1-bis, legge n. 109 del 1994).
Essa prevede che, in sede di procedimento di verifica delle
offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto
alla prestazione, siano escluse dalle giustificazioni ammissibili
quelle concernenti “elementi i cui valori minimi sono stabiliti
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali”.
Alla stregua della norma anzidetta l’Amministrazione appaltante
era dunque vincolata, nella valutazione dell’offerta anomala,
dalle disposizioni che provengono da una fonte normativa,
ma anche da tutte quelle determinazioni cui l’ordinamento
attribuisce carattere imperativo, ed in tale contesto vanno
annoverati anche i minimi retributivi fissati dai contratti
collettivi di lavoro, la cui inderogabilità è stata sancita
dall’Amministrazione appaltante.
Va ulteriormente precisato che la vincolatività dei “valori
minimi” di cui all’art. 25 decreto legislativo citato, viene
in rilievo non solo laddove – in presenza di una eccessiva
percentuale di ribasso – venga avviato il previsto procedimento
per la verifica della anomalia dell’offerta, ma anche nell’ipotesi
in cui – pur non ricorrendo i presupposti di legge per avviare
la verifica – essa renda non giustificata e non giustificabile
la offerta presentata, come accade nel caso in esame (stante
l’impossibilità della impresa offerente di garantire il
rispetto dei minimi contributivi).
A rafforzare siffatta conclusione – che peraltro rinviene
il suo fondamento normativo nella disposizione di legge
sopra richiamata – valga la considerazione che l’attività
posta in essere da una Pubblica Amministrazione deve comunque
ispirarsi al principio di legalità, che è alla base dei
principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità
dell’azione amministrativa.
Dal che consegue che nella fattispecie in esame l’Amministrazione
non può addivenire ad una aggiudicazione dell’appalto destinata
a sfociare in una sicura inosservanza dei minimi retributivi
che l’appaltatore è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti
(Consiglio di Stato, VIa Sezione, n. 3288-13.06.2000).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
L’infondatezza dei motivi del ricorso comporta necessariamente
anche il rigetto della domanda subordinata di risarcimento
del danno.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore
della Provincia Autonoma di Bolzano in € 3.000 (tremila)
e della controinteressata Pulinet Servizi srl in € 1.500
(millecinquecento), complessivamente € 4.500 (quattromilacinquecento),
a titolo di spese, onorari di difesa e competenze, oltre
ad Iva e Cap.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
- Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria
istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta
il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese a favore
della Provincia Autonoma di Bolzano in € 3.000 (tremila)
e a favore della controinteressata Pulinet Servizi srl nella
misura di € 1.500 (millecinquecento), complessivamente €
4.500 (quattromilacinquecento) a titolo di spese, onorari
di difesa e competenze, oltre ad Iva e Cap come per legge.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio
del 09.06.2004.
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