Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 24 febbraio 2004 n. 526
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.
Boncompagni contro Comune di Monterchi


Giustizia amministrativa – Legittimazione a ricorrere dei Consiglieri comunali contro l’Amministrazione di appartenenza – Atti incidenti sul diritto all’ufficio – Sussiste – Altri atti – Non sussiste

 

Amministrazione pubblica –– Delibera del Consiglio comunale – Ordine del giorno non completo - Violazione del munus publicum – Nel caso di partecipazione dei Consiglieri a precedente delibera avente ad oggetto l’approvazione della gestione del medesimo servizio pubblico - Non sussiste

I consiglieri comunali non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione d'appartenenza, a meno che non vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul loro diritto all'ufficio* : il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive**.

 

Non risultano violate le prerogative dei Consiglieri comunali, ed in particolare il diritto ad una informazione completa sulle questioni sottoposte al loro vaglio, nel caso in cui non sia stata espressamente indicata, nell’ordine del giorno di una seduta consiliare, l’approvazione della convenzione per la gestione di un servizio pubblico laddove gli stessi Consiglieri siano comunque già edotti della sostanza delle questioni da discutere per essere stati presenti ad altra precedente delibera avente ad oggetto il medesimo servizio

 

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Note di richiamo:

 

*Nello stesso senso v. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 25 luglio 2002, n.3785; T.A.R. Abruzzi, Pescara, 19 febbraio 1999, n. 218 citate in motivazione. In proposito si veda anche Cons. Stato, sez. I, 5 marzo 2003, n.631; Cons. Stato, sez. I, 13 dicembre 2002, n.3726; Cons. Stato, sez. I, 19 settembre 2001, n.499; Cons. Stato, sez. I, 25 settembre 2002, n.3091; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 marzo 2003 , n.456; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 maggio 2003, n.5760; T.A.R. Basilicata, 14 novembre 2002, n. 796; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 20 giugno 2002, n.3657; T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 maggio 2002, n.1077; T.A.R. Toscana, sez. I, 11 marzo 2002, n.391; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 dicembre 2001, n.5301; con riferimento all’impugnabilità della delibera consiliare da parte dei consiglieri di minoranza si veda T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 13 gennaio 2003, n.97; T.A.R. Lazio, sez. IIbis,Ordinanza cautelare n.1705 del 21 marzo 2002; T.A.R. Milano, sez. III, 5 dicembre 2002, n. 4731; nell’ipotesi di delibera adottata dall’organo collegiale di una Comunità montana si veda Cons. Stato, sez. I, 30 gennaio 2001, n.1218

 

**Nello stesso senso v. Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n.358, citata in motivazione. Si veda anche T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 13 marzo 2002, n.1328


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
Sezione Prima
 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA
 

sul ricorso n. 1047/2003 proposto da
BONCOMPAGNI Massimo e ROMANELLI Alfredo rappresentati e difesi dagli avv.ti Maurizio Bianconi e Natale Giallongo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Firenze, via Alfieri n. 19,

 

contro
 

il Comune di Monterchi in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Loriano Maccari, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Porta Rossa n. 6,

 

e nei confronti
 

- della Comunità montana Valtiberina Toscana, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Loriano Maccari, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Porta Rossa n. 6;
- del Comune di Anghiari, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- del Comune di Badia Tedalda, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- del Comune di Caprese Michelangelo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- del Comune di Pieve Santo Stefano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- del Comune di Sansepolcro, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- del Comune di Sestino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- dell’Ufficio associato di gestione tra i Comuni di cui sopra, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
 

della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dell’8 aprile 2003 avente ad oggetto: “esercizio associato delle funzioni inerenti la gestione del Mattatoio comprensoriale – Approvazione convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/00”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso ancorché incognito, compresa la “Convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/00 per la gestione associata di funzioni e servizi inerenti i mattati della Valtiberina Toscana”.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Amante, in sostituzione dell’avv. Giallongo e l’avv. Brocchi, in sostituzione dell’avv. Maccari;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O e D I R I T T O
 

I ricorrenti, consiglieri comunali del Comune di Monterchi, impugnano la deliberazione consiliare n. 15 dell’8 aprile 2003 avente ad oggetto: “esercizio associato delle funzioni inerenti la gestione del Mattatoio comprensoriale – Approvazione convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/00”, in quanto l’oggetto della medesima differiva da quanto in pregresso ai medesimi comunicato e formalizzato nell’ordine del giorno della seduta.
Deducono, in particolare, i ricorrenti che siano state violate le norme e i principi in materia di corretto svolgimento dei lavori consiliari, e, quindi, le proprie prerogative di consiglieri comunali, non essendo stati posti in grado di decidere con sufficiente cognizione di causa delle questioni sottoposte al voto e poi approvate.
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Osserva in primis il Collegio che, in linea di principio, i consiglieri comunali non sono legittimati, in quanto tali, ad agire contro l’Amministrazione d'appartenenza, in quanto il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, i conflitti interorganici trovando piuttosto composizione in via amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358).
Per tale ragione il consigliere comunale così come il membro di un organo collegiale è legittimato a ricorrere contro il comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo diritto all'ufficio (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 25 luglio 2002, n. 3785; TAR Abruzzi, Pescara, 19 febbraio 1999, n. 218).
Nella fattispecie non pare che la denunciata lesione sia in effetti concretata. Invero, la mera circostanza che l’ordine del giorno non recasse la pedissequa trasposizione della rubrica della deliberazione poi approvata dal consiglio comunale non autorizza a farne discendere, di per sé, quell’insufficienza o addirittura quella mancanza di informazione sulle questioni sottoposte al vaglio dei consiglieri che potrebbe integrare la lesione del munus publicum inerente alla carica ricoperta nell'ambito dell'organo stesso.
Risulta, infatti, dagli atti di causa che già con deliberazione n. 35 del 14 novembre 2002 il Consiglio comunale di Monterchi aveva discusso e approvato, con il voto favorevole degli odierni ricorrenti, la conduzione in forma associata del servizio comprensoriale di macellazione di bovini e suini, stabilendo che in essa fosse ricompresa anche l’attività del mattatoio di Badia Tedalda, così come poi deliberato attraverso l’atto impugnato che ne approvava, altresì, la relativa convenzione di gestione.
Ne discende che non si comprende in qual modo i ricorrenti siano stati posti nell’impossibilità di valutare la portata di quanto, nella circostanza, sottoposto al voto del Consiglio, essendo al contrario i medesimi già edotti della sostanza delle questioni da discutere.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.

 

Così deciso in Firenze, il 14 gennaio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.
F.to Giovanni Vacirca
F.to Bernardo Massari
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 febbraio 2004
Firenze, lì 24 febbraio 2004

 

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi



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