| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 24 febbraio 2004
n. 526
Dott. Giovanni Vacirca Pres. Dott. Bernardo Massari Est.
Boncompagni contro Comune di Monterchi |
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Giustizia amministrativa – Legittimazione
a ricorrere dei Consiglieri comunali contro l’Amministrazione
di appartenenza – Atti incidenti sul diritto all’ufficio
– Sussiste – Altri atti – Non sussiste
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Amministrazione pubblica –– Delibera del
Consiglio comunale – Ordine del giorno non completo - Violazione
del munus publicum – Nel caso di partecipazione dei Consiglieri
a precedente delibera avente ad oggetto l’approvazione della
gestione del medesimo servizio pubblico - Non sussiste
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I consiglieri comunali non sono legittimati
ad agire contro l’Amministrazione d'appartenenza, a meno
che non vengano in rilievo atti incidenti in via diretta
sul loro diritto all'ufficio* : il processo amministrativo
non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti
di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie
intersoggettive**.
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Non risultano violate le prerogative dei
Consiglieri comunali, ed in particolare il diritto ad una
informazione completa sulle questioni sottoposte al loro
vaglio, nel caso in cui non sia stata espressamente indicata,
nell’ordine del giorno di una seduta consiliare, l’approvazione
della convenzione per la gestione di un servizio pubblico
laddove gli stessi Consiglieri siano comunque già edotti
della sostanza delle questioni da discutere per essere stati
presenti ad altra precedente delibera avente ad oggetto
il medesimo servizio
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Note
di richiamo:
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*Nello
stesso senso v. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 25 luglio
2002, n.3785; T.A.R. Abruzzi, Pescara, 19 febbraio 1999,
n. 218 citate in motivazione. In proposito si veda anche
Cons. Stato, sez. I, 5 marzo 2003, n.631; Cons. Stato, sez.
I, 13 dicembre 2002, n.3726; Cons. Stato, sez. I, 19 settembre
2001, n.499; Cons. Stato, sez. I, 25 settembre 2002, n.3091;
T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 marzo 2003 , n.456; T.A.R.
Campania, Napoli, sez. III, 14 maggio 2003, n.5760; T.A.R.
Basilicata, 14 novembre 2002, n. 796; T.A.R. Campania, Napoli,
sez. I, 20 giugno 2002, n.3657; T.A.R. Piemonte, sez. I,
25 maggio 2002, n.1077; T.A.R. Toscana, sez. I, 11 marzo
2002, n.391; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 dicembre
2001, n.5301; con riferimento all’impugnabilità della delibera
consiliare da parte dei consiglieri di minoranza si veda
T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 13 gennaio 2003, n.97;
T.A.R. Lazio, sez. IIbis,Ordinanza cautelare n.1705 del
21 marzo 2002; T.A.R. Milano, sez. III, 5 dicembre 2002,
n. 4731; nell’ipotesi di delibera adottata dall’organo collegiale
di una Comunità montana si veda Cons. Stato, sez. I, 30
gennaio 2001, n.1218 |
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**Nello
stesso senso v. Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n.358,
citata in motivazione. Si veda anche T.A.R. Campania Napoli,
sez. V, 13 marzo 2002, n.1328 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
Sezione Prima
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1047/2003 proposto da
BONCOMPAGNI Massimo e ROMANELLI Alfredo rappresentati
e difesi dagli avv.ti Maurizio Bianconi e Natale Giallongo
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo,
in Firenze, via Alfieri n. 19,
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contro
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il Comune di Monterchi in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Loriano Maccari, con domicilio eletto presso lo studio del
medesimo, in Firenze, via Porta Rossa n. 6,
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e nei confronti
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- della Comunità montana Valtiberina Toscana,
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall’avv. Loriano Maccari, con domicilio eletto presso lo
studio del medesimo, in Firenze, via Porta Rossa n. 6;
- del Comune di Anghiari, in persona del Sindaco
pro tempore, non costituito in giudizio;
- del Comune di Badia Tedalda, in persona del Sindaco
pro tempore, non costituito in giudizio;
- del Comune di Caprese Michelangelo, in persona
del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- del Comune di Pieve Santo Stefano, in persona del
Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
- del Comune di Sansepolcro, in persona del Sindaco
pro tempore, non costituito in giudizio;
- del Comune di Sestino, in persona del Sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio;
- dell’Ufficio associato di gestione tra i Comuni di
cui sopra, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
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della deliberazione del Consiglio comunale
n. 15 dell’8 aprile 2003 avente ad oggetto: “esercizio associato
delle funzioni inerenti la gestione del Mattatoio comprensoriale
– Approvazione convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/00”, nonché
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso
ancorché incognito, compresa la “Convenzione ex art. 30
d.lgs. 267/00 per la gestione associata di funzioni e servizi
inerenti i mattati della Valtiberina Toscana”.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio
2004, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. Amante, in sostituzione
dell’avv. Giallongo e l’avv. Brocchi, in sostituzione dell’avv.
Maccari;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O e D I R I T T O
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I ricorrenti, consiglieri comunali del Comune
di Monterchi, impugnano la deliberazione consiliare n. 15
dell’8 aprile 2003 avente ad oggetto: “esercizio associato
delle funzioni inerenti la gestione del Mattatoio comprensoriale
– Approvazione convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/00”, in
quanto l’oggetto della medesima differiva da quanto in pregresso
ai medesimi comunicato e formalizzato nell’ordine del giorno
della seduta.
Deducono, in particolare, i ricorrenti che siano state violate
le norme e i principi in materia di corretto svolgimento
dei lavori consiliari, e, quindi, le proprie prerogative
di consiglieri comunali, non essendo stati posti in grado
di decidere con sufficiente cognizione di causa delle questioni
sottoposte al voto e poi approvate.
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Osserva in primis il Collegio che, in linea di principio,
i consiglieri comunali non sono legittimati, in quanto tali,
ad agire contro l’Amministrazione d'appartenenza, in quanto
il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie
tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma
è diretto a risolvere controversie intersoggettive, i conflitti
interorganici trovando piuttosto composizione in via amministrativa
(Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358).
Per tale ragione il consigliere comunale così come il membro
di un organo collegiale è legittimato a ricorrere contro
il comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti
in via diretta sul suo diritto all'ufficio (TAR Puglia,
Lecce, sez. II, 25 luglio 2002, n. 3785; TAR Abruzzi, Pescara,
19 febbraio 1999, n. 218).
Nella fattispecie non pare che la denunciata lesione sia
in effetti concretata. Invero, la mera circostanza che l’ordine
del giorno non recasse la pedissequa trasposizione della
rubrica della deliberazione poi approvata dal consiglio
comunale non autorizza a farne discendere, di per sé, quell’insufficienza
o addirittura quella mancanza di informazione sulle questioni
sottoposte al vaglio dei consiglieri che potrebbe integrare
la lesione del munus publicum inerente alla carica ricoperta
nell'ambito dell'organo stesso.
Risulta, infatti, dagli atti di causa che già con deliberazione
n. 35 del 14 novembre 2002 il Consiglio comunale di Monterchi
aveva discusso e approvato, con il voto favorevole degli
odierni ricorrenti, la conduzione in forma associata del
servizio comprensoriale di macellazione di bovini e suini,
stabilendo che in essa fosse ricompresa anche l’attività
del mattatoio di Badia Tedalda, così come poi deliberato
attraverso l’atto impugnato che ne approvava, altresì, la
relativa convenzione di gestione.
Ne discende che non si comprende in qual modo i ricorrenti
siano stati posti nell’impossibilità di valutare la portata
di quanto, nella circostanza, sottoposto al voto del Consiglio,
essendo al contrario i medesimi già edotti della sostanza
delle questioni da discutere.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto
essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara
inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
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Così deciso in Firenze, il 14 gennaio 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Primo referendario, est.
F.to Giovanni Vacirca
F.to Bernardo Massari
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 febbraio 2004
Firenze, lì 24 febbraio 2004
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IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi
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