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n. 3-2004 - © copyright.

T.A.R. TOSCANA, SEZ. I - sentenza 24 febbraio 2004, n. 506
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Valacchi contro Cons. Ordine Avvocati GR

Avvocato e procuratore – Pratica legale – Rilascio del certificato di compiuta pratica biennale – Computo dell’anno svolto presso le Scuole di specializzazione – Rende non necessaria l’iscizione biennale al registro dei praticanti

La lettera dell’art. 1 d.m. 11 dicembre 2001, n. 475 (Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile) consente la possibilità che venga rilasciato il certificato di compiuta pratica biennale da parte dell’Ordine Avvocati competente anche a coloro che, pur essendo stati iscritti per un solo anno al registro dei praticanti, abbiano tuttavia conseguito il diploma di specialzzazione presso le scuole legali.

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
I^ SEZIONE

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1671/2003 proposto da:

VALACCHI ALESSANDRA rappresentata e difesa da: COMPORTI GIAN DOMENICO NOCENTINI SIMONE con domicilio eletto in FIRENZE VIA RONDINELLI 2 presso NOCENTINI SIMONE

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO non costituitosi;

per l'annullamento
della deliberazione dell’1-10-2003 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto avente ad oggetto il diniego del certificato di compiuta pratica forense, nonchè di ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso ancorchè di ignoti estremi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv. G.Domenico Comporti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Considerato che la ricorrente ha impugnato il diniego del certificato di compiuta pratica forense;
Visto l'art. 1 d.m. 11 dic. 2001, n. 475 (Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127), il quale così dispone: "Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno";
Considerato che la delibera impugnata è motivata con la necessità di un'iscrizione al Registro dei praticanti avvocati per anni due, anche per il periodo in cui il praticante è esonerato dall'assistere alle udienze e dal frequentare uno studio legale in virtù del regolamento;
Ritenuto che il requisito dell'iscrizione anche per tale periodo non sia esplicitamente previsto dalla normativa;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze il 18 febbraio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Andrea Migliozzi Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere

F.to Giovanni Vacirca est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 febbraio 2004
Firenze, lì 24 febbraio 2004

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi

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