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Giurisprudenza
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REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - FIRENZE
PRIMA SEZIONE

Registro Ordinanze: 215/2004
Registro Generale: 256/2004

nelle persone dei Signori:

GIOVANNI VACIRCA Presidente - GIUSEPPE DI NUNZIO Cons. , relatore - GIACINTA DEL GUZZO Cons. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 17 Febbraio 2004

Visto il ricorso 256/2004 proposto da:

COMUNE DI FORTE DEI MARMI rappresentato e difeso da: TURRI GIULIANO GERBI GIOVANNI con domicilio eletto in FIRENZE VIA V. ALFIERI 19 presso GIALLONGO NATALE

contro

PROVINCIA DI LUCCA non costituitasi in giudizio;

REGIONE TOSCANA non costituitasi in giudizio;

COMUNE DI SERAVEZZA rappresentato e difeso da: MORBIDELLI GIUSEPPE BRUNI ROBERTO con domicilio eletto in FIRENZE A. LAMARMORA 14 presso G.MORBIDELLI

e nei confronti di

COPE PIETRO rappresentato e difeso da: GIOVANNELLI MAURO con domicilio eletto in FIRENZE LUNGARNO CORSINI 2 presso la propria sede

e nei confronti di

COPE EMILIA rappresentato e difeso da: GIOVANNELLI MAURO con domicilio eletto in FIRENZE LUNGARNO CORSINI 2 presso la propria sede

e nei confronti di

COPE ANTONIO rappresentato e difeso da: GIOVANNELLI MAURO con domicilio eletto in FIRENZE LUNGARNO CORSINI 2 presso la propria sede

e nei confronti di

COPE RODRIGO rappresentato e difeso da: GIOVANNELLI MAURO con domicilio eletto in FIRENZE LUNGARNO CORSINI 2 presso la propria sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della variante al P.R.G. di Seravezza adottata con deliberazione del Consiglio Comunale 07.07.2003 n. 33 ed approvata con deliberazione dello stesso Consiglio Comunale 22.11.2003 n. 80 (“aumento, riorganizzazione e miglioramento della dotazione degli standard nel territorio comunale e di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 40, comma 2, lettere a) ed f), punto 2 della L.R. n. 5/1995, località Ponte di Tavole, Ranocchiaio e Pozzi”) e del piano di lottizzazione del comparto FC48 in località Querceta, via Federigi, angolo via Emilia, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 07.07.2003 n. 34, ed approvato con deliberazione dello stesso Consiglio Comunale 25.11.2003 n. 81, nonchè degli atti tutti dei due procedimenti di cui sopra, comunque connessi o collegati, nessuno escluso nonchè dei susseguenti titoli edilizi (permessi di costruire o DIA) che il Comune di Seravezza abbia rilasciato od assentito, ai controinteressati per l’attuazione del piano di lottizzazione come sopra approvato ed in particolare del permesso di costruire 24 dicembre 2003 n. 293 rilasciata ai sig.ri Cope in accoglimento di loro richiesta presentata il 28.11.2003 per la realizzazione di “residenza turistico alberghiera con impianto sportivo”.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI SERAVEZZA
COPE ANTONIO
COPEPIETRO
COPE EMILIA
COPERODRIGO
Udito il relatore Cons. GIUSEPPE DI NUNZIO e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti G.Turri, G.Gerbi, G.Morbidelli e M.Giovannelli;
Considerato che il ricorso ad un primo sommario esame, non è assistito dal requisito del fumus boni juris, in specie sotto il profilo della legittimazione attiva.
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;

P. Q. M.

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Firenze, 17 febbraio 2004
F.to Giovanni Vacirca - Presidente
F.to Giuseppe Di Nunzio - Relatore, est.
F.to Mario Uffreduzzi - Segretario

 

La legittimazione a ricorrere dei Comuni ed i limiti all’applicazione del criterio della c.d. “vicinitas”

Avv. Matteo Spatocco

L’ordinanza in esame è particolarmente interessante perché è la prima in materia.
Difatti, in precedenza, la giurisprudenza aveva riconosciuto, in alcuni casi, la legittimazione a ricorrere dei Comuni, quali enti esponenziali degli interessi dei residenti, unicamente avverso atti di pianificazione relativi alla localizzazione di discariche, impianti di smaltimento dei rifiuti o di centrali elettriche e ciò in base al criterio della c.d. “vicinitas” e previo accertamento in concreto degli effetti negativi dell’opera, (in questo senso v. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001, n. 5296, in Cons. Stato, 2001, I, 2283; TAR Puglia, sez. II, 10 marzo 1998, n. 1098, in Foro Amm., TAR 2003, 1061; T.A.R. Lombardia, Brescia, 2 agosto 2002, n. 1103, in Foro amm. TAR 2002, 2359 ; T.A.R. Lombardia, Brescia, 19 settembre 2000, n. 696 in Riv. giur. ambiente 2001, 639 con nota di BELTRAME; T.A.R. Lazio, sez. III, 1 agosto 1985, n. 1229, in T.A.R. 1985, I,2700 )
Nel caso portato all’attenzione dal T.A.R. Toscana, invece, il Comune di Forte dei Marmi, facendosi portatore di interessi collettivi alla tutela ambientale, ha proposto ricorso avverso gli atti recanti l’approvazione, nel vicino Comune di Seravezza, di una lottizzazione relativa ad una residenza turistico-alberghiera con impianto sportivo.
Trattasi, evidentemente, dell’impugnazione degli atti relativi ad un ordinario procedimento di pianificazione urbanistica, di portata peraltro limitata, che non possono incidere in alcun modo sulla salute dei cittadini del comune limitrofo.
Correttamente pertanto il T.A.R. Toscana, non ravvisando alcun concreto pericolo per i residenti viciniori e non ritenendo sufficiente il solo criterio della vicinitas per la proposizione dell’impugnativa ha dichiarato la totale carenza di legittimazione attiva in capo al Comune ricorrente.

 

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