TAR TOSCANA, SEZ. I - ordinanza 4 febbraio 2004, n. 165
Pres., est. G. Vacirca
Sabatino Massimiliano, Torielli Fabrizio, Alberga Giuseppe c/ Ministero dell’Interno
(Questura di Livorno)
Provvedimenti meramente confermativi – inoppugnabilità dei provvedimenti confermati – insussistenza dell’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi in autotutela – insussistenza dell’obbligo di motivazione
I provvedimenti, confermati se non tempestivamente impugnati, sono inoppugnabili. L'Amministrazione, rispetto ad una richiesta di revoca o annullamento, non ha né l'obbligo di provvedere né l'obbligo di fornire una dettagliata motivazione dell'atto meramente confermativo.
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
FIRENZE - PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 165 /2004
Registro Generale: 63/2004
nelle persone dei Signori:
GIOVANNI VACIRCA Presidente, relatore
ANDREA MIGLIOZZI Cons.
ELEONORA DI SANTO Cons.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 04 Febbraio 2004
Visto il ricorso 63/2004 proposto da:
SABATINO MASSIMILIANO, TORIELLI FABRIZIO, ALBERGA GIUSEPPE rappresentati e difesi da: SERAFINO ANNA TARTARINI LAURA con domicilio eletto in FIRENZE VIA DE' BENCI, 23 presso MICALI FEDERICO
contro
MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede
QUESTURA DI LIVORNO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
dei provvedimenti di rigetto dell’istanze di riesame inoltrate dai ricorrenti
in data 20.08.2003 (tutti di identico contenuto) e relative al provvedimento
di divieto di accesso agli stadi emessi dal Questore di Livorno in data 20.02.2003
e notificato in data 25.03.2003 e numero: Cat. II nr. 1000 p.a.c. 1-CL che si
allegano in copia (all. n. 1).
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
QUESTURA DI LIVORNO
Udito il relatore Pres. GIOVANNI VACIRCA e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti L.Tartarini e M.V.Lumetti (Avv. St.);
Considerato che i ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l'Amministrazione ha confermato tre divieti di accesso a manifestazioni sportive;
Considerato che i provvedimenti confermati sono divenuti inoppugnabili per mancata tempestiva impugnazione e che l'Amministrazione, rispetto a una richiesta di revoca o annullamento, non ha né l'obbligo di provvedere né l'obbligo di fornire una dettagliata motivazione dell'atto meramente confermativo;
Ritenuto che il ricorso non sia provvisto di fumus boni iuris;
Considerato, altresì, che dai provvedimenti impugnati non derivano danni gravi e irreparabili, come è confermato dalla circostanza che gli interessati non avevano ritenuto nemmeno di impugnare i provvedimenti confermati;
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della L. 205/2000 coordinato con l’art. 1 della legge stessa;
P. Q. M.
respinge la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Firenze, 4 febbraio 2004
F.to Giovanni Vacirca - Presidente, rel. est.
F.to Silvana Nannucci - Segretario
ATTO MERAMENTE CONFERMATIVO E IMPUGNATIVA
Maria Vittoria Lumetti
Avvocatura dello Stato di Firenze
Sommario 1) Differenza con la conferma propria 2) Autotutela e discrezionalita’
Con l’ordinanza che si commenta il TAR
Toscana respinge la richiesta di sospensione dei provvedimenti di rigetto emessi
dalla Questura di Livorno, delle istanze di riesame inoltrate dai ricorrenti
in data 20.08.2003 (tutti di identico contenuto) e relative al provvedimento
di divieto di accesso agli stadi emessi dal Questore di Livorno in data 20.02.2003
e notificato in data 25.03.2003.
Sono stati impugnati gli atti con cui l'Amministrazione ha confermato tre divieti
di accesso a manifestazioni sportive.
Il TAR Toscana ha respinto motivando con riferimento al fatto che “i provvedimenti
confermati sono divenuti inoppugnabili per mancata tempestiva impugnazione e
che l'Amministrazione, rispetto a una richiesta di revoca o annullamento, non
ha né l'obbligo di provvedere né l'obbligo di fornire una dettagliata
motivazione dell'atto meramente confermativo”.
La pronuncia, resa in sede cautelare, sgombra il campo dalla confusione, spesso
strumentale, che viene fatta in riferimento ai provvedimenti confermativi.
I
DIFFERENZA CON LA CONFERMA PROPRIA
Com’é noto la conferma in senso
proprio si distingue dalla conferma impropria.
La prima é un atto discrezionale che la P.A., adottato nell’interesse
pubblico, nei casi in cui essa non ravvisi l’esistenza di vizi (conferma
propria): non é da considerarsi rientrante nella categoria della sanatoria,
in quanto si tratta di un atto nuovo, frutto di riponderazione di interessi,
come tale impugnabile come nuovo atto.
La conferma propria si distingue dalla conferma impopria o mero atto confermativo
in quanto, in questo caso, non si riscontra alcuna riponderazione da parte della
PA e, pertanto, non é impugnabile, in quanto atto meramente ricognitivo.
L'atto é meramente confermativo nel caso in cui, senza alcuna nuova valutazione,
si limita a richiamare, ricordandone il contenuto, un precedente provvedimento,
senza effettuare nuova istruttoria e senza alcun nuovo esame degli elementi
di fatto già considerati in precedenza (1).
Quando l'atto impugnato, infatti, si inquadra come atto meramente confermativo
di determinazioni negative già assunte dalla p.a. (non ritualmente gravate),
non può essere ascritto alla categoria della conferma in senso proprio:
l'amministrazione, con il nuovo atto, non procede ad un riesame della situazione
che aveva portato all'emanazione dell'atto precedente, cioè non provvede
ad una nuova introduzione e valutazione degli elementi di fatto e di diritto
che già sono stati considerati in precedenza.
In altri termini, per qualificare come costitutiva la portata dell'atto col
quale l'amministrazione conferma una pregressa statuizione, occorre verificare
se, in seconda battuta, sia stato effettuato un riesame delle questioni già
in precedenza valutate (2).
E’ necessario, poi, accertare se l'Amministrazione si sia limitata a richiamare
la determinazione in precedenza adottata, senza procedere a nuova istruttoria
e a nuova valutazione degli elementi, di fatto e di diritto, già considerati
ovvero di quelli, nuovi, "medio tempore" acquisiti.
Un atto amministrativo deve rappresentare una nuova manifestazione di volontà
dell'amministrazione, e l’Amministrazione non si deve limitare a constatare
che le ragioni poste a base della adozione del precedente atto erano state già
esaminate e ponderate in quel procedimento (3).
Indipendentemente dal nomen iuris e dalle formulazioni utilizzate, gli atti
impugnati, come nel caso in esame, sono entrambi confermativi - e come tali
non sono impugnabili autonomamente: l'atto amministrativo si configura identico
al precedente quanto ad oggetto, competenza, forma e contenuto, e non ha comportato
nuova istruttoria, nuova valutazione di fatti, norme e circostanze, nuova ponderazione
degli interessi in gioco e riesame della questione alla luce di diversi elementi
(4).
Tali atti, dunque, confermerebbero delle statuizioni che fanno parte di un precedente
atto non più suscettibile di essere messo in discussione (5).
Ne consegue che provvedimenti confermati, se non impugnati tempestivamente,
diventano inoppugnabili per mancata tempestiva impugnazione.
II
AUTOTUTELA E DISCREZIONALITA’
Un altro aspetto analizzato dall’ordinanza
investe la natura discrezionale dell’Amministrazione in ordine alle istanze
di riesame avanzate dai privati.
La pronuncia ribadisce il principio per cui non esiste alcun obbligo giuridico
dell'amministrazione ad iniziare, sia pure ad istanza di parte, alcun procedimento
di autotutela o, comunque, di secondo grado, incidente su precedente attività
amministrativa, rientrando l'esercizio della autotutela in una sfera ampliamente
discrezionale (6).
Non solo, ma l’Amministrazione, qualora decida di pronunciarsi, non ha
neppure l’obbligo di motivare in maniera dettagliata : « rispetto
a una richiesta di revoca o annullamento, non ha né l'obbligo di provvedere
né l'obbligo di fornire una dettagliata motivazione dell'atto meramente
confermativo » (7).
Il concetto di autotutela, ossia “la possibilità di farsi giustizia
da sé”, ricorre nel diritto amministrativo in quanto l’Amministrazione
ha la facoltà di adottare strumenti autoritativi per realizzare risultati
che si potrebbero conseguire attraverso il ricorso alle autorità giurisdizionali.
E’ la stessa Amministrazione che provvede a risolvere i conflitti, potenziali
o attuali, che sorgono con altri soggetti, “in relazione ai propri provvedimenti
o pretese”...L’Amministrazione, come parte di quel tutto che é
lo Stato, riproduce in sé potenzialmente tutti gli aspetti dello Stato”
(8).
Ne consegue che l’autotutela deve essere considerata come un’attività
amministrativa, “anche se nel quadro più ampio dell’attività
della PA, essa possa essere considerata come attività secondaria e cioè
di assicurazione della giustizia e della efficienza dei provvedimenti di autarchia
e di autonomia”(9).
L'esercizio del potere di autotutela risulta coerente con la finalità
di assicurare dall'interno della stessa compagine amministrativa il rispetto
dei principi costituzionali in sede di azione amministrativa fissati dall'art.
97 della Costituzione (10).
A maggior ragione l’esercizio dell’autotutela, proprio perché
mira alla restaurazione dell'ordine giuridico violato, ma nella realizzazione
dell'interesse pubblico ad essa affidate, deve essere esercitato discrezionalmente.
Nemmeno l'invalidità di un pregresso provvedimento costituisce di per
sé ragione sufficiente a disporre la caducazione, in quanto lo stesso,
pur se illegittimo, può - una volta assunto nel complessivo divenire
dell'attività amministrativa, quale si dispiega nel tempo - avere concretamente
realizzato quell'interesse (11).
L'esercizio dei poteri di autotutela presuppone, dunque, che un determinato
assetto di interessi sia stato realizzato e che la modificazione (o demolizione)
di quello, richieda un ulteriore determinazione dell'autorità amministrativa
(12).
Quello discrezionale costituisce uno dei momenti più delicati dell’esercizio
della cosa pubblica: l’uso della potestà discrezionale permette
alla PA di decidere al meglio in merito all’opportunità di agire
e al contenuto dell’attività pubblica.
Ne consegue che, qualora l’Amministrazione ritenga che non vi sia nessun
interesse pubblico da tutelare, essa stessa ha la potestà di decidere
di non intervenire, senza neppure avere l’obbligo di provvedere né,
se ritiene di farlo, deve fornire una dettagliata motivazione in proposito.
NOTE
(1) Cons. Stato, Sez.IV, 26/06/2002, n.3551, in Foro Amm. CDS,
2002, 1424 T.A.R. Puglia Bari, Sez.II, 13/05/2002, n.2296, in Foro Amm. TAR,
2002, 1741; Cons. Stato, Sez.IV, 30/05/2002, n.3019 in Foro Amm. CDS, 2002,
1222).
(2) Cons. Stato, Sez.IV, 29/10/2002, n.5947, in Diritto e Giustizia, 2002, f.
44, 81; T.A.R. Basilicata, 14/02/2002, n.137, in Foro Amm. TAR, 2002, 701).
(3) F. Satta, Atto amministrativo, voce Enc. Giur., 1. Cfr; anche la nozione
elaborata da Zanobini e riportata da M.S. Giannini, Atto amministrativo, voce
Enc. Dir., 163 in base al quale per provvedimento amministrativo si intende
“qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza,
di giudizio, compiuta da un soggetto della pubblica amministrazione nell’esercizio
di una potestà amministrativa”. M.S.Giannini, Diritto amministrativo,
Milano, 1988, 671.
(4) T.A.R. Friuli-V. Giulia, 31/05/2001, n.325 in Giur. di Merito, 2001, 1148;
T.A.R. Toscana, Sez.II, 20/02/2001, n.315, in Foro Amm., 2001, 1284 Cons. Stato,
Sez.V, 13/03/2000, n.1328, in Foro Amm., 2000, 897; T.A.R. Liguria, Sez.II,
24/12/1998, n.974, in Ragiusan, 1999, f.186-7, 32.
(5 ) T.A.R. Lazio Latina, 17/01/2000, n.23 in Foro Amm., 2000, 2364¸ a
contrariis Cons. Stato, Sez.IV, 04/04/1998, n.548, in Foro Amm., 1998, 1012
e T.A.R. Marche, 07/10/1999, n.1068 in Foro Amm., 2000, 1443; Pifferi G., Individuazione
e presupposti dell'atto confermativo (Nota a Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz.,
8 aprile 1989, n. 118 Pifferi G., Individuazione e presupposti dell'atto confermativo
(Nota a Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 8 aprile 1989, n. 118); Pifferi
G., Sanatoria o atto confermativo in tema di opere edilizie, in Amm. It., 1991,
1574; Pifferi Giuseppe, In tema di atto confermativo, in Riv. Amm. della Repubblica
Italiana, 1984, 520; Pifferi G., Sanatoria o atto confermativo in tema di opere
edilizie, in Amm. It., 1991, 1574.
(6) T.A.R. Puglia Bari, Sez.II, 11/12/2001, n.5416, in Foro Amm., 2001, 3310.
(7) Ord. TAR Toscana, n. 165/2004 del 4 febbraio 2004.
(8) F.Benvenuti, Autotutela, cit..., 538: “In effetti si può pensare
che lo Stato assoluto, dal quale il nostro Stato presente ha tratto inevitabilmente
le proprie principali caratteristiche strutturali e funzionali, si riassumesse
nel tipo di uno Stato amministrativo...talché il passaggio allo Stato
moderno, con la conseguente divisione dei poteri...lasciava sussistere nell’Amministrazione
residui di funzioni legislative e giurisdizionali..”.
(9) F. Benvenuti, Autotutela, voce Enc. del Dir, 539, 540.
(10) Cons. Stato, Sez.V, 18/11/2002, n.6389, in Foro Amm. CDS, 2002, f. 11;
Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. Giurisdiz., 31/05/2002, n.276, in Foro Amm. CDS,
2002, 1351.
(11) T.A.R. Puglia Bari, 28/05/1999, n.470, in Ragiusan, 2000, f.192, 38.
(12) Cons. Stato, Sez.IV, 11/03/1999, n.259, in Foro Amm., 1999, 613.