T.A.R. TOSCANA, SEZ. I ordinanza 25 novembre 2003,
n.1200
GIOVANNI VACIRCA Presidente - Est. E. Di Santo
Pucci Mario c/ Ministero della Difesa (Distretto Militare di Firenze)
Tempus regit actum e provvedimento amministrativo - disciplina applicabile al momento dell’adozione del provvedimento finale
In forza del principio “Tempus regit actum”, la disciplina applicabile è di norma quella vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale.
V. anche T.A.R. TOSCANA SEZ. I sentenza 24 febbraio 2004, n. 522 con nota dell’avv. dello Stato M.V. Lumetti, "TEMPUS REGIT ACTUM: DISCIPLINA APPLICABILE E PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO"
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - FIRENZE
PRIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 1200/2003
Registro Generale: 1859/2003
nelle persone dei Signori:
GIOVANNI VACIRCA Presidente
MAURIZIO NICOLOSI Cons.
ELEONORA DI SANTO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 25 Novembre 2003
Visto il ricorso 1859/2003 proposto da:
PUCCI MARCO rappresentato e difeso da: MANETTI MAURIZIO, COSSU CRISTINA, FAZIO ANTONELLA con domicilio eletto in FIRENZE PIAZZA STAZIONE, 1 presso MANETTI MAURIZIO
contro
MINISTERO DELLA DIFESA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede
DISTRETTO MILITARE DI FIRENZE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: DISTRETTO MILITARE DI FIRENZE MINISTERO
DELLA DIFESA
Udito il relatore Cons. ELEONORA DI SANTO e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti C. Cossu, A. Fazio e M.V. Lumetti (Avv. St.);
Considerato che, in forza del
principio “Tempus regit actum”, la disciplina applicabile è
di norma quella vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale;
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono
i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai
sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato
dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;
P. Q. M.
respinge la suindicata domanda
incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Firenze, 25 novembre 2003
F.to Giovanni Vacirca - Presidente
F.to Eleonora Di Santo - Relatore, est.
F.to Silvana Nannucci - Segretario