1. Ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi dell’art. 33, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, legge 21 luglio 2000 n. 205, deve ritenersi che la materia dei pubblici servizi riguardi le prestazioni erogate dal gestore del servizio al pubblico degli utenti, mentre non comprende le prestazioni effettuate a favore del gestore per consentirgli l’organizzazione del servizio. Ne consegue che esula dall’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l’obbligo di svolgere attività strumentali in favore del gestore del servizio pubblico.
2. Il censimento delle utenze finalizzato all’accertamento degli utenti rilevanti ai fini delle imposte e tasse comunali (ICI e TARSU) e dei ruoli per proventi patrimoniali (utenze acquedotto) non è un servizio pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, legge 21 luglio 2000 n. 205, bensì costituisce attività strumentale alla gestione da parte del Comune del servizio pubblico di accertamento e riscossione di tributi comunali. Va pertanto riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n. 97/2004
Ric. n. 458/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 458/2002 per decreto ingiuntivo, proposto da
CUSTER s.r.l., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eugenio Picozza, Monica Squintu e Sergio Segneri ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Cagliari, via XX settembre n. 25;
contro
il Comune di Olbia, in persona del Sindaco in carica, ricorrente in opposizione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Armandi ed Emanuela Traina ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cugia n. 14, presso lo studio del primo legale;
per l'ingiunzione al Comune di Olbia del pagamento a favore della ricorrente della somma totale in acconto di euro 2.519.149,38, oltre ad interessi nella misura legale dalla data di messa in mora sino al saldo e rivalutazione monetaria, quale corrispettivo in acconto per il servizio svolto dalla società ricorrente in esecuzione del contratto stipulato in data 21 maggio 1997 rep. n. 1479 integrato con atto aggiuntivo in data primo giugno 1998.
VISTO il ricorso per decreto ingiuntivo con
i relativi allegati;
VISTO il decreto presidenziale n. 5/2002 del 17 maggio 2002 con il quale è
stato ingiunto al Comune di Olbia il pagamento delle somme in questione, oltre
agli interessi legali e alle spese;
VISTO l'atto di opposizione notificato dal Comune di Olbia;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 26 novembre 2003 il consigliere
Marco Lensi
UDITI l’avvocato Sergio Segneri per la ricorrente e l’avvocato Emanuela
Traina per il Comune resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso per ingiunzione depositato in data
11 aprile 2002, la società CUSTER ha rappresentato quanto segue.
In data 21 maggio 1997 veniva stipulata tra la società ricorrente (allora
denominata COMISA S.r.l.) ed il Comune di Olbia un "contratto di appalto
per censimento utenze".
Afferma la ricorrente che con tale contratto stipulato in data 21 maggio 1997
rep. n. 1479 integrato con atto aggiuntivo in data primo giugno 1998, le è
stato affidato l'incarico per l'esecuzione del servizio di rilevazione del territorio
e relativo censimento delle unità immobiliari ai fini della liquidazione
e dell'accertamento dell’ICI e della TARSU.
Sostiene la ricorrente che il servizio in questione si è concluso con
il verbale del 15 giugno 2000, regolarmente sottoscritto dalle parti, e con
la consegna della banca dati in formato cartaceo ed elettronico secondo le prescrizioni
contrattuali. Veniva inoltre consegnato il Sistema Informativo Territoriale,
installato, collaudato e funzionante, come da verbale del 10 ottobre 2001.
Sostiene la società ricorrente che il Comune di Olbia non ha provveduto
ai pagamenti come contrattualmente previsto, se non in termini frammentari e
discontinui.
Sostiene la ricorrente che anche il successivo accordo scaturito dalla riunione
del 27 febbraio 2001 sarebbe stato disatteso dal Comune di Olbia, il quale non
avrebbe liquidato l'intera cifra pattuita in acconto e non sarebbe mai addivenuto
alla verifica dei dati definitivi per quantificare il saldo del corrispettivo
a conguaglio.
La società ricorrente CUSTER afferma di essere, pertanto, creditrice
nei confronti del Comune di Olbia della somma totale in acconto di euro 2.519.149,38,
oltre ad interessi nella misura legale dalla data di messa in mora sino al saldo
e rivalutazione monetaria, quale corrispettivo in acconto per il servizio svolto
dalla società ricorrente in esecuzione del contratto stipulato in data
21 maggio 1997 rep. n. 1479 integrato con atto aggiuntivo in data primo giugno
1998.
Col ricorso in esame per decreto ingiuntivo, quindi, la società ricorrente
ha chiesto che il Presidente del TAR Sardegna emetta a carico del Comune di
Olbia ingiunzione di pagamento a favore della ricorrente della somma totale
in acconto di euro 2.519.149,38, oltre ad interessi nella misura legale dalla
data di messa in mora sino al saldo e rivalutazione monetaria, quale corrispettivo
in acconto per il servizio svolto dalla società ricorrente in esecuzione
del contratto stipulato in data 21 maggio 1997 rep. n. 1479 integrato con atto
aggiuntivo in data I giugno 1998, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile,
fondato su prova scritta.
In esito a tale ricorso, il Presidente del T.A.R. Sardegna, con decreto ingiuntivo
n. 5/2002 del 17 maggio 2002 ha ingiunto al Comune di Olbia, in persona del
Sindaco in carica, di pagare alla società ricorrente la somma di euro
2.519.149,38 oltre agli interessi legali dalla data di messa in mora al saldo,
nonché le spese del procedimento, liquidate in euro 3264,81, di cui 600,00
per diritti e 2200,00 per onorari, oltre 10% di spese generali, IVA e c.p.a.
come per legge.
Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione il Comune di Olbia, chiedendone
la revoca.
Il Comune eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, contesta, nel merito, la pretesa della società ricorrente
e avanza, in via riconvenzionale, domanda di risarcimento dei danni subiti a
causa della negligenza della società ricorrente nell'adempimento delle
proprie obbligazioni contrattuali.
Conclude per l'accoglimento del ricorso in opposizione e la conseguente revoca
del decreto ingiuntivo opposto.
La società ricorrente, con memorie depositate in data 23 luglio 2003
e 15 novembre 2003, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta dal Comune
di Olbia e la conferma del decreto ingiuntivo n. 5/2002.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni,
insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2003, su richiesta delle parti, la causa
è stata trattenuta in decisione.ì
D I R I T T O
Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione
di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dal Comune
di Olbia.
L’eccezione è fondata.
Non può essere infatti condiviso l'assunto della società ricorrente,
secondo cui, nel caso di specie, si tratterebbe di controversia in materia di
pubblici servizi, come tale devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998
n. 80, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 21 luglio 2000,
trattandosi dell’espletamento da parte della ricorrente medesima del servizio
pubblico di accertamento e riscossione dei tributi.
Considerato infatti che la norma citata attribuisce alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, in particolare e per ciò che rileva nel caso
in esame, le controversie "tra le amministrazioni pubbliche e i gestori
comunque denominati di pubblici servizi", occorre rilevare che, nel caso
di specie, non può essere riconosciuta alla società ricorrente
tale veste di "gestore di pubblico servizio", posto che, nel caso
in esame, la titolarità della gestione del pubblico servizio di accertamento
e riscossione dei tributi deve ritenersi essere rimasta in capo al Comune.
Considerato, infatti, che, con il contratto in questione del 21 maggio 1997
rep. n. 1479, così come integrato con atto aggiuntivo in data I giugno
1998, è stato affidato alla società ricorrente "il servizio
di censimento delle utenze di qualsiasi tipo finalizzato all'accertamento di
tutti gli utenti rilevanti sia ai fini delle imposte e tasse comunali (I.C.I.
e Trsu), e sia ai fini dei ruoli per proventi patrimoniali (utenze acquedotto)",
che si concreta nell’espletamento delle attività e operazioni illustrate
ed elencate nel capitolato speciale, deve conseguentemente ritenersi che con
gli atti contrattuali in questione sia stato conferito alla società ricorrente
l'incarico dell'espletamento di varie attività strumentali ed accessorie,
rispetto all'attività istituzionale di accertamento e riscossione dei
tributi comunali questione, la quale, tuttavia, non risulta essere stata delegata
alla società ricorrente con tali atti contrattuali, dovendosi pertanto
ritenere che di tale attività sia tuttora titolare e gestore il Comune.
Devono quindi trovare applicazione, nel caso di specie, i principi affermati
dalla Corte di Cassazione con la sentenza Cass. civ. - sez. unite - n. 10726
del 22 luglio 2002, secondo cui, ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi
dell'art. 33 D.L. vo 31 marzo 1998 n. 80, la materia dei pubblici servizi -
le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
- concerne le prestazioni erogate dal gestore del servizio al pubblico degli
utenti, mentre non comprende le prestazioni effettuate a favore del gestore
per consentirgli l'organizzazione del servizio.
Deve ritenersi, pertanto, che esuli dall'ambito della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'adempimento dell'incarico
dell'espletamento di attività strumentali effettuate a favore del gestore
del servizio pubblico, come appunto nel caso di specie (Cassazione Civ. - sez.
unite - n. 72 del 30 marzo 2000; T.A.R. Piemonte – Torino - n. 914 del
20 aprile 2002).
Pertanto, stante la fondatezza della sopra esaminata eccezione di difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dal Comune di Olbia, in
accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5/2002 del 17 maggio
2002, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo il ricorso per decreto ingiuntivo in epigrafe e, per
l'effetto, il decreto n. 5/2002 deve essere revocato.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo
n. 5/2002 del 17 maggio 2002, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo il ricorso per decreto ingiuntivo in epigrafe e,
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo medesimo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera
di consiglio, il giorno 26 novembre 2003 dal Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente f.f.;
Silvio Silvestri, Consigliere;
Marco Lensi, Consigliere estensore.
Depositata in segreteria oggi 03/02/2004
Il Segretario generale f.f.
Questioni di giurisdizione sull’attività strumentale alla organizzazione del servizio pubblico
Avv. Niccolò Pecchioli
La sentenza che si annota prospetta una questione
di giurisdizione estremamente interessante: l’attività strumentale
all’espletamento di un pubblico servizio, posta in essere nell’interesse
del soggetto gestore, determina controversie che non ricadono nell’alveo
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 33, D.Lgs.
n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, legge 21 luglio 2000 n. 205.
La posizione del TAR Sardegna si basa essenzialmente su un unico assunto. La
materia dei pubblici servizi concerne le prestazioni erogate dal gestore del
servizio al pubblico degli utenti, mentre non comprende le prestazioni effettuate
a favore del gestore per consentirgli l’organizzazione del servizio.
Trattasi di un principio che, come lo stesso TAR ricorda, ha trovato la più
compiuta affermazione in Cass., SS.UU., 22 luglio 2002 n. 10726 (in Giust. Amm.,
2002, p. 1105), la quale tuttavia si è inserita nel solco già
tracciato dal giudice della legittimità (Cass., SS.UU., 30 marzo 2000
n. 71 in Foro It., 2000, I, col. 2211; SS.UU., 12 novembre 2001 n. 14032 in
Foro It., 2002, I, col. 1842, con nota di E. FERRARI, Servizi pubblici: impostazione
e significato della ricerca di una nozione). Anche il giudice amministrativo
si è pronunciato in termini analoghi (TAR Piemonte – Torino, Sez.
II, 20 aprile 2002 n. 914, in TAR, 2002, p. 2393 [s.m.]).
In sostanza, ciò che emerge da questa giurisprudenza è il disinteresse
per una definizione di servizio pubblico e per il conseguente inquadramento
della nozione nel suo significato oggettivo e soggettivo. L’approccio
del consesso sardo è invece teso, in una prospettiva dinamica, a porre
l’accento sulla direzione verso cui un’attività qualificabile
come servizio pubblico deve volgere. Risulta infatti che il servizio pubblico
sia tale perché finalizzato ad un “pubblico degli utenti”,
costituente un presupposto che assurge a vero e proprio parametro di qualificazione.
Quanto poi tale parametro sia effettivamente indicativo cercheremo di valutare
nel prosieguo di queste brevi riflessioni.
Il censimento delle utenze affidato alla società opposta si configura
come prestazione di fonte contrattuale rivolta in favore del Comune, che rimane
il titolare del servizio di riscossione dei tributi. Manca perciò la
finalizzazione dell’attività al soddisfacimento di un interesse
degli utenti, il che consente al TAR di sostenere l’estraneità
della controversia all’ambito delle materie ricadenti sotto la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo ex art. 33, D.Lgs. n. 80/1998 cit.
La centralità assunta in questa prospettiva dal “pubblico degli
utenti” non sembra invero del tutto soddisfacente sotto un duplice profilo.
Innanzitutto essa solo apparentemente permette di lasciare sullo sfondo la necessità
definitoria del concetto di servizio pubblico. In altre parole: quando la fattispecie
è estranea a tutte le ipotesi normative esemplificate dall’art.
33 cit., rimane in ogni caso l’esigenza di accertare se una determinata
attività, stante la devoluzione generale della materia alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, sia o meno suscettibile di qualificazione
in termini di servizio pubblico. E al riguardo occorre rilevare che una verifica
fondata solo sulla accertata finalizzazione dell’attività medesima
ad un pubblico di utenti impone che sia chiarita almeno la nozione di “utente”,
la quale andrebbe qualificata e distinta da quella ad es. di “cliente”
nella prestazione di servizi propria dei rapporti interprivati. Non si sfugge
perciò, neppure per questa strada, alla necessità di uno sforzo
interpretativo e classificatorio che, in definitiva, si appunti sulle peculiarità
di un servizio inquadrabile come pubblico.
In secondo luogo, proprio la fattispecie in commento, nella misura in cui prospetta
un’attività strumentale al servizio pubblico di riscossione dei
tributi comunali, mal si attaglia ad una funzionalizzazione in favore del “pubblico
degli utenti”, che nel caso di specie sono piuttosto “contribuenti”,
mentre l’attività stessa di riscossione appare prevalentemente
volta all’interesse dell’autorità amministrativa.
In conclusione, il criterio interpretativo adottato dal TAR nella presente controversia
risulta allineato al richiamato orientamento giurisprudenziale, ed anche condivisibile
nel risultato, mentre non convince nelle sue premesse dogmatiche, che suonano
inadeguate, non esaustive rispetto alla complessità della materia e delle
questioni di giurisdizione che ne discendono.