
T.A.R. SARDEGNA, CAGLIARI, SEZ. I – Ordinanze 3 febbraio 2004,
n. 13
Pres. Turco, Rel. Silvestri
Edilizia ed urbanistica – sanatoria ex art. 32 D.L 269/2003 – diniego di sanatoria – sospensiva - va concessa – sospensione del giudizio ex art..44 l. 47/85 - va disposta.
Quando la controversia si riferisce a abusi edilizi riconducibili fra quelli astrattamente suscettibili di sanatoria ai sensi dell’articolo 32 D.L. 269/2003, l’applicabilità in Sardegna di tali disposizioni comporta, ai sensi dell’art. 44, comma 1° della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la sospensione del giudizio; decorso il termine del 31 marzo 2003, o quello successivo previsto da eventuali leggi di proroga, senza che sia stata presentata domanda di sanatoria, la sospensione perde efficacia.
Con nota di commento di Francesco Clementi "Il condono edilizio: Giano bifronte tra “finanza pubblica statale” e competenza esclusiva regionale"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 1252/92 proposto dai
signori Carmelo Mandaresu e Renato Spano rappresentati e difesi dagli avvocati Alcide Atzori, Ettore Atzori e Giovanni Battista Luciano, con elezione di domicilio in Cagliari, Piazza Repubblica n. 10, presso lo studio legale dei primi;
contro
il Comune di Sassari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Manlio Perantoni, con elezione di domicilio in Cagliari, via De Gioannis n. 25, presso lo studio dell’avvocato Giuliana Murino;
per l'annullamento del provvedimento del sindaco del Comune di Sassari, datato 29 marzo 1992, con il quale è stato ingiunto ai ricorrenti il ripristino della destinazione d’uso, da laboratorio a magazzino di alcuni locali di loro proprietà ed è stata inflitta la sanzione di lire 500.000;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l' atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 17 dicembre 2003 il consigliere
Silvio Ignazio Silvestri;
Uditi l' avv. Ettore Atzori per i ricorrenti e l’avvocato Roberto Murgia,
su delega, per il Comune resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
I signori Carmelo Mandaresu e Renato Spano impugnano
il provvedimento adottato in data 29 marzo 1992 dal sindaco del Comune di Sassari
che ha ingiunto ai ricorrenti di destinare un locale, attualmente adibito a
laboratorio artigianale, restituendolo alla propria legittima destinazione d’uso
quale deposito, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento
e avvertendo che, in difetto, si sarebbe proceduto ai sensi dell’articolo
12 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.
Con lo stesso provvedimento il sindaco ha anche ingiunto il pagamento di una
sanzione pecuniaria di lire 500.000 per mancato invio della relazione prevista
dall’articolo 15, comma 3, della medesima legge regionale.
Avverso tali atti i ricorrenti deducono diversi motivi di censura, sostenendo
innanzitutto l’errata individuazione del destinatario dell’atto
e, nel merito, la carenza di motivazione del provvedimento.
L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio contodeducendo
alle argomentazioni del ricorso e chiedendo una pronuncia di rigetto.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2003 le parti hanno insistito nelle
rispettive richieste ed il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
I ricorrenti impugnano l’atto con cui
il sindaco del Comune di Sassari ha ingiunto il ripristino dell’uso di
un locale di loro proprietà, attualmente adibito a laboratorio, riconducendolo
al legittimo uso di magazzino; impugnano altresì la sanzione pecuniaria
inflitta col medesimo atto, in relazione al mancato invio della relazione prevista
dall’art. 15, comma 3, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.
Si tratta evidentemente di provvedimenti sanzionatori correlati a contestati
abusi edilizi, pertanto occorre verificare se nel caso di specie trovino applicazione
le disposizioni in materia di condono edilizio introdotte dall’articolo
32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con la legge 24 novembre
2003 n. 326, che estende alle opere edilizie abusive, ultimate entro il 31 marzo
2003, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985 n.
47.
In particolare si pone il problema dell’applicabilità al processo
in corso dell’ultimo articolo del capo quarto (art.44), rubricato “Sospensione
dei procedimenti”, il quale prevede che “Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo
35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione…”
(le parole in grassetto sono stato introdotte dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985,
n. 146, convertito con la legge 21 giugno 1985, n. 298).
È stata negata, anche con atti formali provenienti dalla Regione Autonoma
della Sardegna, l’applicabilità di questa normativa nel territorio
dell’Isola: con circolare n. 2315/D.G.del 27 ottobre 2003 il Direttore
generale dell’Assessorato per l’urbanistica sostiene infatti che
tale articolo 32 (erroneamente indicato come “comma 32”) “non
trova immediata applicazione in Sardegna in ragione della specialità
del suo statuto”; tanto che nella stessa norma è contenuta l’espressione
“sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale”
(articolo 32 citato, comma 4).
La tesi dell’Assessorato non è condivisa da questo Tribunale, per
una serie di argomenti che si espongono:
A) sul valore dell’argomento letterale
già l’articolo 1, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 n.
47 conteneva identica espressione, del resto comune a molti interventi legislativi
che interferiscono con materie attribuite alle competenze delle regioni a statuto
speciale.
L’articolo 39 comma 21 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che riapriva
i termini del condono, prevedeva l’inapplicabilità dei precedenti
commi (e quindi, in sostanza, del nuovo condono) alle regioni con autonomia
speciale, “se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti
delle stesse….ad esclusione di quelle relative alla misura dell’oblazione
ed ai termini per il versamento di questa”.
Eppure, essendo intervenute con ritardo le leggi regionali di recepimento, non
è stato mai sollevato il problema della immediata applicazione della
normativa statale.
Di per sé, far salve le competenze non esprime affatto inequivoca volontà
di limitare l’ambito di applicazione della legge. Un significato diverso,
e più coerente sul piano sistematico, anche per gli argomenti che di
seguito saranno indicati, è senz’altro consentito: il legislatore
statale riconosce alla Regione Autonoma il proprio potere legislativo nell’ambito
della disciplina introdotta; con la conseguenza che questa potrà prevedere
una disciplina differente, integrativa o modificativa, per il proprio territorio.
Questa lettura consente tra l’altro di inquadrare meglio nell’ambito
dei rapporti tra legislazione statale e regionale l’esclusione prevista
dal comma 21, dell’art. 39 riportato tre capoversi più sopra.
Sul piano sistematico, poi, risulta evidente che nell’ambito di una manovra
finanziaria anche le regioni autonome non potranno modificare la entità
della oblazione, perché ciò influirebbe sul risultato di bilancio;
e neppure spostare i termini per il versamento, considerando che le previsioni
di bilancio devono essere temporalmente definite nel programma finanziario.
B) La “materia” del condono.
L’art 3, lett. f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto
speciale per la Sardegna) assegna alla Regione potestà legislativa per
la materia edilizia ed urbanistica.
Lo stesso articolo prevede, al primo comma, che tale potestà venga esercitata
nel rispetto degli interessi nazionali e dei principi fondamentali delle riforme
economico sociali della Repubblica.
La potestà viene detta “esclusiva” perché non trova
l’ulteriore limite dei “principi stabiliti con le leggi dello Stato”,
limite invece riguardante le materie indicate nel successivo articolo 4.
Il problema in esame richiede anzitutto una definizione della materia interessata
dalle norme sul condono.
È facile dimostrare che esse non possono venire tutte incluse nell’ambito
di una sola materia.
Sia gli effetti, sia soprattutto le finalità perseguite dal legislatore
statale, dimostrano che la disciplina del condono attiene anche ad una materia
che può essere definita come “finanza pubblica statale”,
e che nel nuovo testo dell’articolo 117 Cost., come sostituito dall’articolo
3 comma 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, viene indicata con
la espressione “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario”, e collocata tra le ipotesi
di legislazione concorrente dal terzo comma del citato articolo 117.
Per altro verso, il secondo comma lettera e), assegna alla legislazione esclusiva
il sistema tributario e contabile dello Stato, e la perequazione delle risorse
finanziarie.
Non convince la tesi secondo cui tutte le materie hanno un riflesso finanziario,
ma restano comunque definite dagli specifici interessi pubblici del settore
relativo; in questo caso il significato finanziario della legge non è
soltanto una conseguenza, ma la ragione ispiratrice.
Il Governo prima, e il Parlamento in sede di ratifica, hanno chiaramente inteso
includere i proventi del condono nel bilancio dello Stato, proventi che sono
necessariamente connessi alla sanatoria delle opere abusive, e che giustificano
la sanatoria stessa nell’economia degli interessi pubblici complessivi.
La scelta non è quella di sanare gli abusi, accettando le conseguenze
finanziarie, ma quella di procurarsi le risorse finanziarie subendo gli effetti
del condono.
Inoltre, la sanatoria influisce in modo diretto, e specificamente regolato dalla
norma in discussione, sulla fattispecie penale e sulla tutela dell’ambiente,
materie entrambe appartenenti alla legislazione esclusiva dello Stato.
La natura interdisciplinare dell’intervento legislativo è d’ostacolo
a una soluzione interpretativa che ne limiti l’efficacia ad una parte,
seppur consistente, del territorio nazionale. La sua inapplicabilità
alle Regioni a statuto speciale ridurrebbe di tal misura la manovra finanziaria
da renderla probabilmente inefficace, e comunque difforme dai dati revisionali
indicati dal Governo.
C) Il regolamento delle materie miste.
La Costituzione non prevede nulla sul riparto delle competenze in questi casi.
Non sempre è possibile, ed il caso in esame lo dimostra, scindere le
norme in relazione ai loro singoli effetti, sì da ottenere un riparto
delle competenze in ragione delle materie.
Limitare gli effetti “edilizi” del condono preclude il risultato
finanziario, perché il cittadino non versa il contributo previsto, se
non per la regolarizzazione dell’abuso.
Anche l’effetto estintivo del reato diviene una realtà virtuale;
nessuno infatti si autodenuncerebbe, al solo fine di sottrarsi alla (invero
mite) sanzione penale, con la certezza di subire gli effetti, spesso più
gravi, della sanzione amministrativa.
La dimostrata inscindibilità impedisce di attribuire “a ciascuno
il suo”, ma postula una soluzione unitaria.
Questa necessità logica trova una implicita trama normativa nelle seguenti
regole:
C1) articolo 127, secondo comma, della Costituzione.
Se una legge dello Stato viene considerata lesiva della sua sfera di competenza,
la Regione interessata può promuovere questione di legittimità
dinanzi alla Corte Costituzionale.
Il sistema indica quindi, come risultato dell’atto invasivo, non la conseguenza
della sua inapplicabilità, bensì un sistema di tutela davanti
alla Autorità arbitro dei conflitti.
Il breve termine previsto (60 giorni) è indicativo dell’esigenza
che la legge sia comunque applicabile: per perseguire la certezza del diritto
e per tutelare gli affidamenti che i cittadini ripongono sulla volontà
del Parlamento, non è consentito un prolungarsi di situazioni potenzialmente
confliggenti tra Stato e Regione.
C2) Principio di leale collaborazione. Richiamato dall’articolo 120 capoverso della Costituzione, ha valenza di regola generale; e sarebbe disatteso se una regione, anche nell’ambito di una sua potestà esclusiva, impedisse risultati di carattere economico finanziario che lo Stato intende perseguire in un più generale quadro di risanamento delle finanze pubbliche.
C3) Disvalore del silenzio. Chi detiene pubblici poteri ha l’obbligo di esercitarli con atti espressi, in ossequio ai principi di trasparenza ed efficienza. Se la Regione Sarda vuole impedire gli effetti della legge statale con il silenzio del suo Consiglio, non solo non esprime collaborazione, ma si sottrae a un dovere di lealtà.
C4) Principio di sussidiarietà. Come quello di leale collaborazione, esso si è sviluppato in sede comunitaria ed è oggi recepito nella nostra Carta, che lo prevede nella medesima norma (articolo 120). È mirato a soddisfare l’esigenza che una autorità provveda, ove quella competente resti inerte; letto al contrario, dovrebbe condurci a valorizzare l’efficacia di un atto della autorità di livello più generale, fino a che altre non provvedano sulla questione.
D) I precedenti della Corte Costituzionale.
Con la sentenza 256 del 10 luglio 1996, giudicando sul precedente condono la
Corte ha disatteso l’opinione secondo cui sarebbe impedito agli enti competenti
(Regioni, Province e Comuni) qualsiasi intervento di governo del territorio;
richiamando due precedenti sue decisioni in termini, n. 416 e n. 427 del 1995.
Ed ha anche rilevato la responsabilità di tali Enti nell’azione
di controllo del territorio; con il condono lo Stato fissa dunque le linee fondamentali
dell’assetto del territorio nazionale.
Sebbene non riferita alla particolare problematica delle autonomie speciali,
la decisione acquista significato alla luce della successiva 536 del 27 dicembre
2002 che invece riguarda proprio la nostra Regione, e una materia – la
caccia - dove pure è investita di competenza legislativa esclusiva (art
3, lett. i, dello Statuto).
Una prima affermazione riguarda il permanere dei limiti statutari imposti alla
competenza primaria dal citato articolo 3, riportati sotto il capo B), anche
dopo la legge costituzionale n. 3 del 2002, il cui articolo 10 estende la riforma
alle Regioni a statuto speciale per la parte più favorevole all’autonomia.
Resta ferma quindi la necessità che siano rispettate le norme fondamentali
delle riforme economico sociali.
Ma vi è di più: considerando il calendario venatorio come regola
incidente sui valori dell’ambiente e dell’ecosistema, le relative
norme riportano la competenza in via esclusiva alla potestà legislativa
statale.
In questa decisione si afferma una sorta di assorbimento delle competenze regionali
in quelle statali, proprio nel caso di materie “miste”.
La sentenza infatti ha dichiarato illegittima la legge regionale n. 5/2002,
in quanto lesiva del principio espresso dalla normativa statale che limitava
l’esercizio della caccia al 31 gennaio di ogni anno.
Queste citazioni sono, ad avviso del Tribunale, sufficienti a dimostrare una
lettura del sistema di riparto delle competenze legislative che impedisca un
frazionamento delle scelte fondamentali, e una sostanziale impossibilità
di raggiungere risultati i quali, soprattutto nella materia finanziaria, giovano
insieme allo Stato come alle Regioni e agli altri enti territoriali, ancora
privi di sufficienti risorse proprie, e che devono quindi attingere dal sistema
finanziario centrale.
Non si dimentichi che l’articolo 5 esprime, nella parte della Costituzione
intitolata ai principi fondamentali, la ferma volontà che la Repubblica,
pur riconoscendo e promuovendo le autonomie locali, resti una e indivisibile.
E) Conclusioni.
Considerato che la controversia in esame si riferisce a abusi edilizi riconducibili
fra quelli astrattamente suscettibili di sanatoria ai sensi dell’articolo
32 D.L. 269/2003 all’inizio citato, l’applicabilità in Sardegna
di tali disposizioni comporta, ai sensi dell’art. 44, comma 1° della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, la sospensione del presente giudizio; decorso
il termine del 31 marzo 2003, o quello successivo previsto da eventuali leggi
di proroga, senza che sia stata presentata domanda di sanatoria, la sospensione
perde efficacia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe
.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera
di consiglio, il giorno 17 dicembre 2003 dal Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sardegna con l' intervento dei signori:
Paolo Turco, Presidente,
Rosa Panunzio, Consigliere;
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere – estensore.
Depositata in segreteria oggi 03/02/2004
Il Segretario generale f.f.