GiustAmm.it


Giurisprudenza
n. 3-2004 - © copyright.

T.A.R. PUGLIA, BARI, SEZ. III – sentenza 26 febbraio 2004 n.895
Pres. Urbano, Est. Greco.
Società Immobiliare L3 s.r.l. contro Comune di Rutigliano, Cooperativa Edilizia “Maximilian” s.r.l. (art.2932 c.c.).

  1. Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Durata massima – Termine decennale – Omessa indicazione dei termini ex art.13, l. n.2359 del 1865 – Illegittimità – Esclusione.

  2. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Domanda riconvenzionale – Forma – E’ quella del ricorso incidentale.

  3. Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Obblighi del lottizzante – Inadempimento – Domanda ex art.2932 c.c. – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa – Sussiste.

1. Anche ai piani di lottizzazione previsti dall’art. 28, l. 17 agosto 1942 n.1150, in quanto strumenti urbanistici specifici e pariordinati rispetto ai piani particolareggiati, è applicabile il termine di validità decennale stabilito per questi ultimi dall’art.17 della stessa legge; pertanto, nell’ipotesi di piano di lottizzazione, è valido il principio secondo cui non è causa di illegittimità l’omessa indicazione dei termini di cui all’art. 13, l. 25 giugno 1865 n.2359, essendo questi ultimi fissati aliunde, e cioè coincidenti con la durata legale del piano.

2. Posto che, alla luce dell’art.47 comma 1, r.d. 17 agosto 1907 n.642, deve ritenersi ammissibile avanzare domande riconvenzionali nelle materie di giurisdizione esclusiva, una domanda di tal tipo deve essere proposta nelle forme del ricorso incidentale, ossia con atto notificato alle controparti.

3. In forza sia dell’art.34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, sia dell’art.11, l. 7 agosto 1990 n.241, è proponibile dinanzi al giudice amministrativo la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. di obblighi scaturenti da una convenzione di lottizzazione.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.895/04 Reg.Sent
N. 2153/03 Reg.Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI - SEZIONE III

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205 sul ricorso n. 2153 del 2003 proposto da

Società Immobiliare L3 S.r.l. (con sede legale in Rutigliano), in persona del suo Amministratore Unico Geom. Antonio Legati, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gagliardi La Gala e Lucia Legati, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bari, via Abate Gimma, 94;

CONTRO

il Comune di Rutigliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Didonna ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari alla via Calafati, 61/A,

NONCHÉ NEI CONFRONTI

della Cooperativa Edilizia “MAXIMILIAN” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari, rappresentata e difesa dall’ avv. Alessandro di Cagno ed selettivamente domiciliata presso lo stesso in Bari alla via Putignani, 47;

per l’annullamento, previa sospensiva

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;
Visto il ricorso incidentale con contestuale domanda riconvenzionale depositato dall’Amministrazione in data 21.1.2004, previa notifica in data 19.1.2004;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in via incidentale, il Ref. dott. Raffaele Greco;
Uditi i difensori delle parti come da verbale;
Considerato che il giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte;

F A T T O

Con ricorso notificato il 19-22 dicembre 2003 e depositato in Segreteria il 31 dicembre 2003, la Società Immobiliare L3 S.r.l., premesso di essere proprietaria del suolo edificatorio sito nel Comune di Rutigliano della superficie di mq 996, confinante con via Martiri della Libertà, con standard comunale e con proprietà CONSEMO di Tamma Raffaella & C., allibrato in catasto terreni del Comune di Rutigliano al foglio 21/A, particelle nn. 2129, 2125, 2126, 2123 e 2121, inserito tra i terreni interessati dalla delibera del Consiglio Comunale di Rutigliano nr. 77 del 22.11.2001, con cui sono state “localizzate” le aree destinate all’E.R.P. nell’ambito dei piani urbanistici attuativi approvati e convenzionati ai sensi dell’art. 51 L. nr. 865/71, ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio indicato.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto:
Violazione dell’art. 7 L. nr. 241/90, per non essere stati i provvedimenti impugnati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa sarebbe stata necessaria sia per la delibera di localizzazione dei terreni sia per il decreto di occupazione di urgenza, e che è necessaria anche in ipotesi di procedimento ai sensi dell’art. 51 L. nr. 865/71;
Violazione di legge (art. 13 L. nr. 2359/1865; art. 42 Cost.), in quanto la delibera di localizzazione nr. 77 del 22.11.2001 non contiene la fissazione dei termini previsti per il compimento dei lavori e della procedura di espropriazione, indispensabili nel caso di specie, e la cui mancanza secondo la consolidata giurisprudenza determina l’illegittimità della delibera stessa, non potendo peraltro la carenza essere sanata nemmeno mediante una integrazione con atto successivo;
Illegittimità derivata, atteso che le violazioni sopra evidenziate si ripercuotono anche sugli atti successivi alla localizzazione, rendendoli a loro volta illegittimi.
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione o adozione di idonee misure cautelari, della citata delibera di localizzazione, nonché per illegittimità derivata degli atti successivi.
In data 14 gennaio 2004 l’Amministrazione intimata ha depositato atto di costituzione in giudizio, chiedendo genericamente che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e comunque infondato.
In data 21 gennaio 2004 la medesima Amministrazione ha depositato ricorso incidentale con contestuale domanda riconvenzionale nei confronti della originaria ricorrente: in particolare, premesso che quest’ultima aveva acquistato il suolo de quo in data 3.7.2001 dalla Levi Costruzioni S.r.l., e che questa in data 26.2.2000 aveva stipulato con il Comune di Rutigliano una convenzione per la lottizzazione di terreni a scopo edificatorio, nella quale era previsto l’obbligo – esteso anche ai successori ed aventi diritto della società lottizzante – di cedere i terreni in oggetto all’Amministrazione a richiesta di quest’ultima, previo pagamento del prezzo di esproprio convenuto, si evidenziava che pur avendo l’Amministrazione provveduto a comunicare fin dal 25.3.2003 il calcolo dell’indennità di esproprio, non aveva ottenuto riscontro, e pertanto si era provveduto ad emettere il decreto di occupazione d’urgenza in epigrafe indicato ed a porre in essere le successive attività di immissione in possesso.
Tanto premesso, l’Amministrazione sottolineava come l’obbligo di cedere i terreni oggetto della lottizzazione si era trasferito a carico dell’odierna ricorrente, restando poi inadempiuto: conseguentemente, chiedeva emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il trasferimento coattivo della proprietà dei terreni interessati, con contestuale rigetto del ricorso principale in quanto infondato.
In data 27 gennaio 2004 la ricorrente depositava memoria di replica al predetto ricorso incidentale, chiedendo in via preliminare dichiararsene l’inammissibilità, e comunque rigettarsi lo stesso in quanto infondato nel merito.
Nella stessa data, l’Amministrazione depositava articolata memoria, chiedendo a sua volta dichiararsi il ricorso principale inammissibile, e comunque infondato, ed inoltre la controinteressata depositava atto di costituzione, chiedendo anch’essa con dettagliate argomentazioni respingersi il ricorso e la connessa domanda cautelare, in quanto inammissibili e comunque infondati.
All’udienza camerale del 28 gennaio 2004, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensione, questa veniva differita su richiesta del ricorrente.
In data 10 febbraio 2004, l’Amministrazione resistente e la controinteressata depositavano ulteriori memorie con le quali, nel riportarsi a quanto già in precedenza dedotto, replicavano ai rilievi svolti dal ricorrente nella sua più recente memoria.
Alla dell’11 febbraio 2004, infine, il ricorrente ha depositato note di udienza, in replica alle argomentazioni dell’Amministrazione e della controinteressata.

D I R I T T O

1. Ritiene il Collegio che, attesa la palese infondatezza del gravame per le ragioni appresso indicate, possa prescindersi dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti resistenti (ed in particolare dall’Amministrazione).

2. Al fine di valutare la fondatezza delle doglianze articolate nel ricorso introduttivo, ma anche delle osservazioni che dovranno svolgersi in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dall’Amministrazione, è indispensabile in via preliminare ricostruire in modo preciso i fatti per cui è processo.
Sotto tale profilo, dalla documentazione depositata dall’Amministrazione resistente emerge una configurazione storica della vicenda ben diversa e più articolata di quella rappresentata da parte ricorrente.
Ed invero, sulla scorta delle risultanze in atti, la predetta vicenda espropriativa può così riassumersi:

3. Alla luce di tale più analitica ricostruzione della vicenda, appare evidente come l’atto comportante dichiarazione di pubblica utilità sia da individuare, nella specie, non già nella deliberazione consiliare nr. 77 del 22.11.2001, ma nel precedente piano di lottizzazione relativo alla maglia urbanistica C3/3 e C3/4, nel quale erano specificamente individuate le opere di interesse pubblico da realizzare e le aree da espropriare: un atto che seguiva ad iniziativa degli stessi proprietari delle aree interessate, ivi compresa la società dante causa dell’odierna ricorrente, ed era stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 67 del 29.7.1998.
Inoltre, risulta anche che tutti i termini dell’espropriazione da compiersi erano stati definiti nella citata convenzione di lottizzazione, pacificamente accettata dalla Levi Costruzioni S.r.l. in tutti i suoi aspetti, e che di tanto risultava edotta l’odierna ricorrente all’atto dell’acquisto degli immobili.
Conseguentemente, la richiamata delibera del C.C. nr. 77 del 2001 si poneva sotto tale profilo come atto meramente esecutivo delle precedenti determinazioni amministrative, rispetto al quale non appariva necessario l’avviso di cui all’art. 7 L. nr. 241/90, non essendovi alcuna concreta esigenza e/o utilità di stimolare la partecipazione dei privati, atteso che questa si era già avuta nella fase antecedente ed aveva portato alla definizione consensuale di tutti i termini dell’espropriazione da compiere.
A fronte di tali emergenze, sono destituite di fondamento le considerazioni di parte ricorrente, che anche nelle note di udienza da ultimo depositate insiste sulla necessità che la delibera nr. 77 del 2001 fosse preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, assumendo che nella stessa si sarebbe avuta la “localizzazione” delle aree da espropriare, con ingiusta esclusione della partecipazione della Immobiliare L3 S.r.l. da tale fase: infatti, da quanto si è sopra estesamente osservato risulta evidente come anche tale localizzazione fosse già stata analiticamente compiuta in sede di convenzione, con pieno accordo tra le parti (anche) su tale punto, di tal che appare evidente come non vi era più spazio, neanche in astratto, per determinazioni modificative unilaterali da parte della P.A. (che comunque non risulta nei fatti vi siano state).

4. Alla luce delle suesposte considerazioni appare palesemente infondato il primo motivo di ricorso, ritenendo il Collegio di aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate in maniera formalistica, ma sulla scorta di una concreta e realistica valutazione dell’utilità dell’apporto partecipativo del privato, e pertanto è esclusa la necessità dell’avviso ex art. 7 L. nr. 241/90 allorché il contraddittorio tra esso privato e l’Amministrazione risulti essersi già instaurato, per essere stato il procedimento avviato da iniziativa dello stesso privato ovvero per essere comunque egli già informato dei suoi aspetti essenziali (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 30.9.2002, nr. 5058).
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo a presunta violazione dell’art. 13 L. nr. 2359/1865, atteso che in questo caso i privati lottizzanti erano garantiti dalla durata legale del piano: è infatti pacifico in giurisprudenza che anche ai piani di lottizzazione previsti dall’art. 28 della legge nr. 1150/42, in quanto strumenti urbanistici specifici e pariordinati rispetto ai piani particolareggiati, sia applicabile il termine di validità decennale stabilito per questi ultimi dal precedente art. 17 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25.7.2001, nr. 1073; Sez. V, 3.11.1998, nr. 1412).
Ne consegue che anche nell’ipotesi di piano di lottizzazione è valido il principio, enunciato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui non è causa di illegittimità l’omessa indicazione dei termini di cui all’art. 13 L. nr. 2359/1865, essendo questi ultimi fissati aliunde, e cioè coincidenti con la durata legale del piano (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 27.10.2003, nr. 6631).
Le considerazioni che precedono, naturalmente, si estendono anche al successivo decreto di occupazione di urgenza nr. 149 dell’8.10.2003, che si pone evidentemente a sua volta come atto meramente esecutivo del precedente iter procedimentale, e che pertanto al pari della delibera nr. 77/01 non necessitava di autonoma comunicazione ex art. 7 L. nr. 241/90;

5. Una volta accertata, nei sensi di cui sopra, l’infondatezza del ricorso principale, occorre passare all’esame del ricorso incidentale proposto dall’Amministrazione resistente, iniziando dall’eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dalla ricorrente.
Al riguardo, non sembrano centrati i rilievi di parte ricorrente, fondati su un asserito difetto di legittimazione attiva, sull’avere il predetto ricorso incidentale ad oggetto capi diversi del provvedimento impugnato, e più in generale sull’impossibilità che l’Amministrazione possa impugnare un provvedimento da essa stessa emanato, disponendo in ogni momento della potestà di autotutela: in realtà, ad avviso del Collegio, è evidente che nella specie l’Amministrazione attraverso l’atto depositato in data 21.1.2004 non ha impugnato alcun provvedimento, ma bensì ha esercitato un’autonoma pretesa nei confronti dell’originario ricorrente.
In linea generale, questo Tribunale ritiene condivisibile la giurisprudenza secondo cui è ammissibile nel giudizio amministrativo, laddove si verta in materia di giurisdizione esclusiva e la controversia abbia ad oggetto diritti, la proposizione di domande riconvenzionali, giusta il generale richiamo dell’art. 47 co. I R.D. nr. 642/1907 all’applicabilità delle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
Quella giurisprudenza evidenzia peraltro la necessità che, in considerazione della particolare struttura del giudizio amministrativo, la domanda riconvenzionale, come qualunque altra domanda volta ad ampliare il thema decidendum, sia proposta nelle forme del ricorso incidentale, ossia con atto notificato alle controparti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31.1.2001, nr. 353; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11.9.2002, nr. 3926).
È allora evidente che il ricorso incidentale depositato dal Comune di Rutigliano, pur rispettando i predetti requisiti formali, ha il contenuto sostanziale di una vera e propria domanda riconvenzionale, con la quale l’Amministrazione esercita un proprio preteso diritto nei confronti della Immobiliare L3, scaturente dalla convenzione di lottizzazione del 26.2.2000.
Poiché, come si vedrà subito appresso, tale pretesa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda proposta dall’Amministrazione deve considerarsi ammissibile.

6. Sul punto della proponibilità dinanzi al giudice amministrativo di domande di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. di obblighi scaturenti da convenzioni di lottizzazione, la giurisprudenza si era pronunciata in termini affermativi già prima della legge nr. 205/00: in particolare, la Corte di Cassazione aveva sostenuto che, essendo tali convenzioni strettamente connesse al provvedimento di concessione edilizia cui accedevano, le controversie in ordine alla loro esecuzione fossero da equiparare nella sostanza a quelle inerenti al procedimento concessorio, e come tali rientrassero nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 16 della legge nr. 10/77 (cfr. Cass. SS. UU., 24.6.1992, nr. 7773).
Nell’attuale quadro normativo, il Collegio ritiene non possa disconoscersi che le controversie in oggetto rientrino pienamente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e segnatamente:

Il duplice riferimento normativo vale anche a superare la possibile obiezione fondata sul tenore letterale del citato art. 34 del D. Lgs. nr. 86/98, che anche dopo la modifica del 2000 continua a fare riferimento ad “atti e comportamenti” dell’Amministrazione, apparentemente implicando che quest’ultima debba necessariamente rivestire il ruolo di parte resistente: è appunto in base al richiamato art. 11 co. V L. nr. 241/90, che rientrano nella cognizione del giudice amministrativo anche le controversie nelle quali – come in quella che occupa – l’Amministrazione sia parte attrice.

7. Con riguardo alla proponibilità della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. nell’ipotesi in cui sia richiesta l’esecuzione coattiva degli obblighi scaturenti da una convenzione di lottizzazione, il Collegio condivide le argomentazioni dell’Amministrazione (peraltro in linea con le conclusioni della giurisprudenza maggioritaria) secondo cui il rimedio de quo è esperibile per qualsiasi tipo di obbligo di contrarre, convenzionale o legale che ne sia la fonte.
Si tratta allora di verificare la sussistenza, nella specie, dei presupposti legali per l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica.
Sotto tale profilo, la Immobiliare L3 ha eccepito la inaccoglibilità della domanda ex art. 2932 co. II c.c., non avendo mai l’Amministrazione provveduto ad adempiere la propria controprestazione – e cioè la corresponsione dell’indennità di esproprio – né tanto meno ad offrirne l’adempimento.
Per converso, l’Amministrazione assume di aver provveduto ad offerta dell’indennità di esproprio, calcolata secondo i parametri in vigore all’epoca della richiesta, mediante la nota del 25.3.2003, prot. nr. 422, notificata in data 14.4.2003 alla Levi Costruzioni S.r.l. e rimasta senza riscontro.
Nulla può eccepirsi in ordine alla ritualità dell’offerta così formulata, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale dominante, secondo cui l’offerta della controprestazione, cui l’art. 2932 co. II c.c. subordina la possibilità di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, non deve essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 c.c., pur non potendo ridursi ad una mera dichiarazione di intenti (Cass. civ., Sez. II, 29.3.1999, nr. 2991).
Il problema, piuttosto, è se possa ritenersi che l’Amministrazione abbia adempiuto all’onere di cui al citato art. 2392 co. II c.c., avendo notificato la predetta offerta alla Levi Costruzioni S.r.l., ossia alla propria originaria controparte contrattuale, anziché alla ricorrente Immobiliare L3, avente causa da essa ed attualmente gravata dagli obblighi scaturenti dalla convenzione di lottizzazione, giusta le clausole di quest’ultima innanzi richiamate.
Per rispondere a questo interrogativo, ad avviso del Collegio, non è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale circa il carattere di obbligazioni propter rem degli obblighi scaturenti a carico del lottizzante da una convenzione di lottizzazione (cfr. Cass. civ., 20.12.1994, nr. 10947; id., 26.11.1988, nr. 6382), per inferirne automaticamente che anche i diritti correlativi a tali obblighi sarebbero caratterizzati da eguale “ambulatorietà”, e pertanto anch’essi si trasferirebbero all’acquirente in caso di cessione degli immobili oggetto della lottizzazione.
Ed invero, se si muove dal presupposto che la convenzione di lottizzazione, pur accedendo ad un provvedimento amministrativo, resta un contratto di diritto privato destinato a dettare la disciplina di dettaglio dei rapporti tra privato ed Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22.2.1993, nr. 180), allora è evidente che nessuna disposizione o principio giustifica una siffatta automatica traslazione anche del lato attivo della posizione del lottizzante.
E’ proprio questa la ratio della già citata clausola della convenzione nella quale i lottizzanti assumono “l’obbligo a loro carico, e dei loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di cedere al Comune di Rutigliano, al prezzo di esproprio vigente al momento in cui il Comune gliene farà richiesta, la piena ed esclusiva proprietà dell’area interna al Piano di Lottizzazione”: quella di prevedere che in caso di trasferimento della proprietà delle aree interessate, oltre agli obblighi ad esse connessi in virtù della convenzione si trasferisca in capo agli aventi causa – come è giusto che sia – anche il correlativo diritto all’indennità di esproprio.
Ad avviso del Collegio, la pattuizione in oggetto configura un’ipotesi di vera e propria autorizzazione preventiva alla cessione di posizione contrattuale, ai sensi dell’art. 1407 co. I c.c.: nessun altro significato può avere l’affermazione secondo cui con la cessione delle aree si trasferisce l’intera “posizione giuridica” dei lottizzanti.
Ma allora, se è corretto l’inquadramento dell’operazione economica de qua nello schema giuridico della cessione di contratto preventivamente autorizzata, la conseguenza non può che essere la necessaria applicazione dei principi civilistici che disciplinano tale istituto: pertanto, ai sensi del comma II del citato art. 1407 c.c., la cessione non avrà effetto nei confronti del contraente “ceduto” finché non gli sarà stata notificata (fermi restando, naturalmente, gli effetti tra cedente e cessionario: cfr. Cass. civ., Sez. II, 9.8.1990, nr. 8098).
E’ appena il caso di aggiungere che la notifica dell’avvenuta cessione della posizione contrattuale, ad avviso della dottrina e della giurisprudenza, costituisce un vero e proprio onere delle parti contraenti, non potendo essere surrogata dalla conoscenza che eventualmente il terzo contraente abbia avuto aliunde della cessione medesima.
Nel caso di specie, non è stata fornita dalla ricorrente alcuna prova della circostanza che il proprio acquisto delle aree de quibus dalla Levi Costruzioni sia stato ritualmente notificato al Comune di Rutigliano: e anzi, appare verosimile che l’Amministrazione ignorasse tale alienazione, come sembra dimostrare l’invio dell’offerta relativa all’indennità di esproprio alla Levi Costruzioni, anziché alla ricorrente.
Sulla scorta di tali considerazioni, ed in applicazione dei principi civilistici sopra richiamati, il Collegio ritiene doversi escludere che sull’Amministrazione incombesse un onere di accertamento dell’identità dell’attuale proprietario delle aree da espropriare, e che pertanto – esclusa anche ogni rilevanza della successiva conoscenza che evidentemente essa ha avuto aliunde dell’avvenuta alienazione, come dimostra il fatto che il successivo decreto di occupazione di urgenza è stato emesso nei confronti della Immobiliare L3 – vada considerata validamente formulata, ai fini di cui all’art. 2932 c.c., l’offerta di indennità di esproprio di cui alla nota prot. nr. 422 del 25.3.2003.
Altra questione, ovviamente, sarebbe quella relativa ad eventuali contestazioni che controparte abbia a sollevare in ordine al calcolo o all’entità della predetta indennità, non tale comunque da modificare le conclusioni sopra raggiunte.
Per il resto, non può non sottolinearsi come nella specie sussiste anche il presupposto della “possibilità” della sentenza costituiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., intendendosi con tale espressione la necessità che tutti gli elementi del contratto da concludersi siano già stabiliti: infatti, come si è più volte osservato, nella convenzione di lottizzazione del 26.2.2000 era contenuta una disciplina esaustiva del rapporto tra Amministrazione e lottizzante, in forza del quale quest’ultimo assumeva l’obbligo irrevocabile di cedere gratuitamente le aree interessate.

8. In conclusione, una volta accertato l’inadempimento dell’obbligazione assunta dalla Levi Costruzioni S.r.l. all’art. 2 punto III della convenzione stipulata il 26.2.2000 con il Comune di Rutigliano, trasferita all’avente causa Immobiliare L3 S.r.l. in virtù del successivo art. 4, deve essere pronunciata sentenza costitutiva che produca gli effetti della suddetta obbligazione non adempiuta e che disponga, dunque, il trasferimento, in favore del Comune di Rutigliano, dei suoli distinti in catasto al foglio 21/A, particelle 2126, 2121, 2123, 2129 e 2125, per complessivi mq. 996.
Disponendo la presente sentenza il trasferimento del diritto di proprietà su di un bene immobile, essa è soggetta a trascrizione ex art. 2652 nr. 2 c.c.: per l’effetto deve, dunque, ordinarsi la trascrizione della stessa sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rutigliano, con esonero del competente Dirigente dell’Ufficio del Territorio da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che appare equo liquidare in euro 3000.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2153 del 2003, così provvede:

  1. respinge il ricorso principale;
  2. accoglie la domanda riconvenzionale, e per l’effetto dispone, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento in proprietà al Comune di Rutigliano dei suoli distinti in catasto al foglio 21/A, particelle 2126, 2121, 2123, 2129 e 2125, per complessivi mq. 996, attualmente intestate alla società Immobiliare L3 S.r.l., con sede in Rutigliano;
  3. ordina al Dirigente dell’Ufficio del Territorio di Rutigliano di trascrivere la presente sentenza, con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo;
  4. condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 3000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2004, con l’intervento dei magistrati:
Amedeo URBANO Presidente
Doris DURANTE Componente
Raffaele GRECO Componente est.

 

Inadempimento degli obblighi relativi ad una convenzione di lottizzazione
e domanda di esecuzione specifica ex art.2932 c.c.

dott. Biagio Delfino

La sentenza in epigrafe merita un adeguato approfondimento che, in questa sede, è quasi impossibile dedicarle. Tuttavia, i molti principi affermati inducono ad una analisi dello stato della giurisprudenza che ad essi inerisce.
Quanto alla durata dei piani di lottizzazione, i giudici pugliesi si allineano ad un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui detti piani perdono efficacia alla scadenza del termine massimo di dieci anni o nel minor termine previsto per la loro attuazione, alla stregua dei piani particolareggiati, essendo indifferente, a tali fini, che lo strumento attuativo sia di iniziativa pubblica o privata (Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2003 n.1315, in questa Rivista).
Nonostante la mancanza di una previsione normativa (nazionale) circa la durata massima di efficacia dei piani di lottizzazione, si ritiene che il relativo termine possa essere mutuato dall’art.16 comma 5, l. 17 agosto 1942 n.1150, a tutela dell’interesse pubblico non solo alla esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche all’edificazione dei lotti (Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 1999 n.286, in Foro amm. 1999, 627; Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 1998 n.1412, in Riv. giur. edilizia 1999, I, 495; Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 1991 n.300, in Foro amm. 1991, 756).
Con riferimento alla controversia in esame, non assume rilievo stabilire se il termine di durata massima, mutuato dai piani particolareggiati, valga per le disposizioni a carattere espropriativo e non per le prescrizioni urbanistiche che, secondo un indirizzo minoritario, resterebbero operanti e vincolanti fino all’approvazione di un nuovo piano attuativo (Cons. Stato, sez. IV, 2 giugno 2000 n.3172, in Foro amm. 2000, 2093).
Riguardo all’esperibilità della domanda riconvenzionale nel giudizio amministrativo, il TAR l’ammette ove si verta in materia di giurisdizione esclusiva e la controversia attenga alla lesione di diritti soggettivi, precisando che detta domanda, come qualunque altra volta ad ampliare il thema decidendum, deve essere proposta nelle forme del ricorso incidentale.
Invero, sulle modalità da osservare ai fini della proposizione delle domande riconvenzionali nel giudizio amministrativo, sembrano opporsi due linee di pensiero. Secondo l’indirizzo cui aderisce la sentenza in epigrafe, lo strumento da usare è il ricorso incidentale (Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001 n.353, in Riv. giur. edilizia 2001, I, 421; T.A.R. Umbria 24 marzo 1999 n.218, in Urbanistica e appalti 1999, 1349), mentre altra giurisprudenza propende per applicabilità dell’art.167 comma 2, c.p.c., con l’effetto che dette domande devono essere esperite nella prima comparsa di risposta (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 25 maggio 2001 n.1930; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 18 luglio 1998 n.1912, in TAR 1998, I, 3635; T.A.R. Marche 11 febbraio 2000 n.290, in questa Rivista). In quest’ultima prospettiva, il Consiglio di Stato avverte che, nel giudizio amministrativo, la comparsa di risposta va individuata nella prima memoria con cui è effettuata la costituzione in giudizio della parte intimata, memoria che, nella descritta fattispecie, deve essere notificata a tutte le parti interessate (Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2003 n.361, in Foro amm. 2003, 96).
Infine, sulla questione della proponibilità dinanzi al giudice amministrativo di una domanda ex art.2932 c.c. in relazione ad obblighi scaturenti da una convenzione di lottizzazione, è da notare la formazione di un orientamento giurisprudenziale favorevole a riconoscere in tema la sussistenza della giurisdizione esclusiva.
In una sentenza del Tar Lombardia concernente l’inadempimento dell’obbligo di cedere al comune le aree standards e quelle necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come previsto in una convenzione di lottizzazione, i giudici hanno ritenuto che detta convenzione è strumento negoziale che integra la gestione pubblicistica del territorio urbano, sicché l’inadempimento degli obblighi stabiliti in essa rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non rilevando in senso contrario la circostanza che la controversia sia promossa dalla p.a. (T.A.R. Lombardia, Brescia, 19 dicembre 2001 n.1604, in Foro amm. 2001, 3232).
Ad analoghe conclusioni è pervenuto il Tar Marche riguardo ad una controversia incentrata sull’inadempimento dell’obbligo di trasferire alla p.a. a titolo gratuito le aree interessate dalla costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e le aree destinate alla costruzione di un centro civico. In questa sentenza, i giudici hanno affermato che la convenzione di lottizzazione ha natura di accordo ai sensi dell’art.11, l. 7 agosto 1990 n.241, radicando la giurisdizione in capo al giudice amministrativo (T.A.R. Marche 6 agosto 2003 n.939).
Da ultimo, il Tar Campania ha sostenuto che, anche prima dell’art.7, l. 21 luglio 2000 n.205, le controversie riguardanti gli adempimenti degli obblighi derivanti da convenzioni edilizie connesse a lottizzazioni spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in base all’art.11 comma 5, l. n.241 del 1990 (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 9 febbraio 2004 n.1971).

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico