Giurisdizione e competenza – Contratti della P.A. – Contratto d’area – Iniziativa di un soggetto privato – Violazione dell’art.12 comma 3 lett. e), d.m. n.320 del 2000 – Finanziamenti – Revoca – Giurisdizione – E’ del giudice amministrativo.
In tema di erogazione di finanziamenti relativi a contratti d’area, la mancata ultimazione dell’iniziativa nei quarantotto mesi dalla data di inizio dell’istruttoria (art.12 comma 3 lett. e), d.m. 31 luglio 2000 n.320) implica che la fattispecie per l’ammissione al finanziamento non si è perfezionata e che l’impresa richiedente il finanziamento non ha acquisito una posizione di diritto soggettivo all’erogazione dello stesso; pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che, nell’ambito della suddetta procedura, ha ad oggetto l’atto di revoca delle agevolazioni finanziarie e di recupero delle somme prestate a titolo di anticipazione dalla Cassa Depositi e Prestiti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Terza
N. 697/04 Reg. Sent
N. 221/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.221 del 2004 proposto da
Adriatica Ribbon s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Loconte, Pietro Battaglia e Matteo Battaglia, presso i quali è elettivamente domiciliata in Bari, Piazza Umberto I, n.54;
CONTRO
il Ministero delle Attività Produttive, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege;
il Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gaetano Prencipe e Pasquale Salvemini, presso i quali è elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Andrea da Bari, n.25,
il Responsabile Unico del Contratto
d’Area di Manfredonia;
Manfredonia Sviluppo, società consortile per azioni, soggetto intermediario
ex art.3.7.1., co.1, lett.c, delibera CIPE 21.3.1997, entrambi non costituiti
in giudizio;
per l’annullamento
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Manfredonia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attività
Produttive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio dell’11.2.2003, il Cons. Doris Durante;
Uditi, l’Avv. Antonio Deramo su delega dell’Avv. Stefano Loconte,
l’Avv. Gaetano Prencipe e l’Avv. dello Stato Pio Marrone;
Considerato che alla camera di consiglio fissata per la trattazione della istanza
cautelare il Collegio ha ritenuto di poter decidere il ricorso con sentenza
in forma abbreviata, dandone comunicazione alle parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente lamenta che il
provvedimento impugnato, recante revoca delle agevolazioni finanziarie pari
a euro 3.937.880,56 di cui al Primo Protocollo Aggiuntivo del Contratto d’Area
di Manfredonia, sottoscritto in data 12.11.1998, nonché disimpegno immediato
della quota parte pari a euro 2.625.253,71 e recupero della somma di euro 1.312.626,85
(importo erogato a titolo di anticipazione dalla Cassa DD.PP) oltre rivalutazione
ed interessi legali, sarebbe stato assunto in difetto di istruttoria e di valida
notificazione del preavviso di revoca e ne chiede l’annullamento.
Visto che il provvedimento risulta adottato perché l’iniziativa
proposta dalla Adriatica Ribbon non è stata ultimata entro il termine
fissato dalla normativa di riferimento (l’art.12, co.3, lett.e, DM n.320
del 31.7.2000 impone di ultimare l’iniziativa entro 48 mesi dalla data
di avvio dell’istruttoria, salvo che il termine stesso non sia prorogato
per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi).
Ritenuto che il provvedimento, funzionale al disimpegno di stanziamenti finalizzati
al sostegno dello specifico investimento produttivo, ha natura ricognitiva del
fatto storico che l’iniziativa produttiva non si è realizzata nel
termine previsto dalla legge.
Considerato che tale circostanza non è contestata, essendo indubbio per
stessa ammissione della ricorrente, che la medesima, pur avendo sottoscritto
in data 12.11.1998, in Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l’Occupazione-
il primo protocollo aggiuntivo al contratto d’area di Manfredonia, finalizzato
alla creazione di posti di lavoro e investimenti finanziari in zone considerate
depresse, che consentiva finanziamenti agevolati per investimenti produttivi,
nel predetto termine di 48 mesi, non ha nemmeno acquistato l’area per
l’insediamento industriale che intendeva realizzare.
Ritenuto che la suddetta circostanza, di mancato avvio dell’investimento
produttivo, implica che la fattispecie per l’ammissione al finanziamento
non si è perfezionata nel termine fissato dalla normativa di settore.
Ritenuto, pertanto, in relazione alla giurisdizione, che la ricorrente non ha
acquisito una posizione di diritto soggettivo alla erogazione del contributo
e che la controversia rientra nella giurisdizione di questo giudice.
Rammentato, in proposito, che la giurisdizione in materia di agevolazioni finanziarie
è regolata dalla regola generale, per cui spetta al giudice ordinario
conoscere le controversie relative a posizioni di diritto soggettivo, individuabili
nella fase della concreta erogazione del contributo, ovvero quando la p.a. contrasti
la pretesa all’erogazione con provvedimenti che – indipendentemente
dal nomen iuris (revoca, decadenza o risoluzione) – vengano adottati a
causa dell’asserito inadempimento da parte del beneficiario delle condizioni
a cui era stata subordinata l’attribuzione oppure per il sopravvenire
di elementi ostativi alla erogazione alla stregua di previsioni vuoi della legge
vuoi del provvedimento che ammette al beneficio, mentre rientrano nella giurisdizione
del giudice amministrativo le controversie riguardanti la fase procedimentale
anteriore al provvedimento attributivo del beneficio, ovvero se il provvedimento
sia ritirato per autotutela o per contrasto sin dall’inizio con il pubblico
interesse (Cass. SS.UU. 12 febbraio 1999, n.57; Cons. St., VI, 3 novembre 2003,
n.6826; TAR Puglia, Bari, I, 25 luglio 2003, n.2998);
Ritenuto sulla base di tali criteri che l’adesione al primo protocollo
aggiuntivo al contratto d’area di Manfredonia, finalizzato alla creazione
di posti di lavoro e investimenti finanziari in zone considerate depresse, che
consentiva finanziamenti agevolati per investimenti produttivi, non è
idonea ad attribuire all’interessato firmatario del protocollo una posizione
di diritto soggettivo, avendo finalità di individuare la categoria di
soggetti la cui proposta di investimento sia stata valutata positivamente dagli
organi competenti, nel mentre il diritto al finanziamento presuppone l’avvenuto
investimento ;
Ritenuto in tale contesto che, ove l’iniziativa proposta non sia avviata
nel termine fissato dalla normativa di riferimento, non si perfeziona la fattispecie
che dà luogo al beneficio finanziario, sicché non sussiste il
presupposto per la erogazione della agevolazione e per la ritenzione di eventuali
anticipazioni concesse.
Ritenuto, quindi, che l’inserimento della società ricorrente tra
i firmatari del primo protocollo aggiuntivo del Contratto d’area di Manfredonia,
determinata dal mero intendimento di impiantare nell’area in questione
(comprendente i comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata)
una unità produttiva tecnologicamente avanzata nella lavorazione e produzione
di nastri decorativi, materie plastiche e carte da regalo (motivo per il quale
l’iniziativa fu inserita nel contratto d’area), è rimasto
nella fase di mero intendimento (nel termine di 48 mesi dall’avvio della
istruttoria iniziata il 2 giugno 1998, la società non ha nemmeno acquisito
la disponibilità del terreno per l’insediamento dello stabilimento
industriale);
Ritenuto, in conseguenza, che non essendosi perfezionata la fattispecie che
avrebbe consentito alla ricorrente di beneficiare delle agevolazioni finanziarie,
e ritenere l’anticipazione concessa, la medesima non ha titolo a beneficiare
delle agevolazioni finanziarie sicché la somma va disimpegnata e va restituita
l’anticipazione concessa.
Ritenuto, quanto, alle censure dedotte, che l’obbligo di previa comunicazione
del procedimento di c.d. revoca è stato assolto dall’amministrazione,
mediante comunicazione a.r. del 30.7.2003 ed all’esito infruttuoso della
consegna della comunicazione, mediante pubblicazione di detta comunicazione
all’albo pretorio ex art.143 c.p.c.;
Ritenuto, al di là della atipicità della procedura seguita, che
la comunicazione a mezzo raccomandata si ritiene conosciuta ove si sia perfezionato
il periodo di giacenza, nel mentre la notifica ai sensi dell’art.143 c.p.c.,
con pubblicazione all’albo pretorio del Comune della sede legale della
società, è valido mezzo anche per la notifica alle società
di capitali (Cass. sez. un., 4 giugno 2002, n.8091; cass. civ., 5 marzo 2003,
n.3269).
Ritenuto, comunque, dal punto di vista sostanziale che la violazione dell’avviso
di avvio del procedimento, in quanto finalizzato al momento partecipativo, non
acquista rilievo laddove, in relazione alle ragioni che giustificano l’adozione
del provvedimento finale, la partecipazione del privato non possa apportare
elementi utili (Cons. St., V, 1° luglio 2003, n.8341; Cons. St., V, 19 marzo
1996, n.283).
Considerato che nella specie la c.d. revoca è consequenziale ad un fatto
storico non suscettibile di valutazione, non essendo consentito in tale fase
valutare le motivazioni e/o le eventuali responsabilità del mancato avvio
ed ultimazione della iniziativa produttiva.
Considerato, altresì, che la ricorrente, pur lamentando la omessa comunicazione
di avvio del procedimento, non ha contestato il fatto storico e non ha indicato
gli elementi che avrebbe potuto apportare al procedimento, non assumendo rilievo
in tale fase la circostanza che le trattative per l’acquisto di suolo
in zona Enichem non siano andate a buon fine e/o che il lotto in area PIP non
rispondeva ai requisiti richiesti dalla società.
Ritenuto, quindi, che l’amministrazione, con l’atto impugnato si
è limitata a prendere atto di una situazione che precludeva all’interessata
di beneficiare delle agevolazioni finanziarie, cioè del mancato perfezionamento
della fattispecie per la erogazione del beneficio finanziario (investimento
produttivo nell’area de quo).
Considerato alla stregua delle circostanze evidenziate che la ricorrente non
ha titolo a beneficiare delle agevolazioni finanziarie di cui al primo protocollo
aggiuntivo del Contratto d’Area di Manfredonia ed a ritenere l’anticipo
sul finanziamento corrisposto pari a euro 1.312.626,85, previa stipula di polizza
fideiussoria.
Ritenuto, per le ragioni esposte che il ricorso deve essere respinto con condanna
della ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio, nella misura
di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe
indicato, lo respinge.
Condanna la Adriatica Ribbon s.r.l. al pagamento in favore del Comune di Manfredonia
di spese e competenze di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’11
febbraio 2004, con l’intervento dei Magistrati,
Amedeo Urbano Presidente
Doris Durante Consigliere est.
Roberto Maria Bucchi Referendario
Revoca di finanziamenti relativi ad un contratto d’area e riparto di giurisdizione
Biagio Delfino
Nell’ambito della realizzazione del contratto
d’area di Manfredonia, il Responsabile unico ha comunicato alla società
ricorrente la mancata ultimazione dei lavori entro i quarantotto mesi previsti,
in violazione dell’art.12 comma 3 lett. e), d.m. 31 luglio 2000 n.320,
ed ha proposto la revoca delle agevolazioni concesse; revoca adottata dal Ministero
delle attività produttive.
Secondo i giudici pugliesi, non essendosi perfezionata la fattispecie per l’ammissione
al finanziamento, la società ricorrente non ha acquisito una posizione
di diritto soggettivo alla erogazione del contributo, con la conseguenza che
la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Com’è noto, il modulo denominato “contratto d’area”
costituisce, insieme ad altre figure (l’intesa istituzionale di programma,
l’accordo di programma quadro, il patto territoriale, il contratto di
programma), un accordo volto a regolare gli interventi coinvolgenti una molteplicità
di soggetti, pubblici e privati, ed implicanti decisioni istituzionali e risorse
finanziarie a carico di amministrazioni statali, regionali, delle province autonome,
nonché degli enti locali.
L’art.2 comma 203 lett. f), l. 23 dicembre 1996 n.662, definisce il “contratto
d’area” come lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni,
anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché
eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate
ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori
circoscritti, nell'ambito di particolari aree (aree di crisi, aree di sviluppo
industriale e dei nuclei di industrializzazione, aree industrializzate realizzate
a norma dell’art.32, l. n.219 del 1981).
La giurisprudenza ritiene che il “contratto d’area” sia uno
“strumento di catalizzazione e di concentrazione di investimenti pubblici
e privati laddove le condizioni territoriali complessive evidenzino le maggiori
prospettive di conseguire sviluppo e nuova occupazione” (T.A.R. Puglia,
Bari, sez. II, 10 maggio 2001 n.1533).
Per quanto attiene all’oggetto della controversia in esame, il tribunale
amministrativo invoca a sostegno delle proprie argomentazioni un consolidato
orientamento giurisprudenziale formatosi al fine di chiarire il criterio di
riparto giurisdizionale in materia di sovvenzioni pubbliche.
Nel precedente della Corte di cassazione citato dal Collegio e concernente un
contributo per finanziare gli oneri derivanti dall’applicazione del contratto
collettivo nazionale per gli autoferrotranvieri, le Sezioni Unite hanno precisato
che il privato è titolare di una posizione di interesse legittimo quando
la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento
attributivo del beneficio e quando il provvedimento stesso sia stato ritirato
in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto,
ab origine, con il pubblico interesse; mentre il privato è titolare di
una posizione di diritto soggettivo tanto nella fase di concreta erogazione
del contributo, quanto nell’ipotesi in cui la p.a. contrasti la relativa
pretesa con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione)
adottati a causa dell'asserito inadempimento da parte del beneficiario delle
condizioni, alle quali era stato subordinato il provvedimento di attribuzione,
ovvero per il sopravvenire di elementi ostativi alla erogazione (Cass. civ.,
sez. un., 12 febbraio 1999 n.57, in Giust. civ. Mass., 1999, 327, ma cfr. anche
Cass. civ., sez. un., 11 maggio 1998 n.4751, ivi, 1998, 1000; Cass. civ., sez.
un., 5 settembre 1997 n.8585, ivi, 1997, 1626).
La Suprema Corte (Cass. civ., sez. un., 22 ottobre 1997 n.10373, in Giust. civ.
Mass., 1997, 1984) chiarisce altresì che la controversia appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario quando l'autorità amministrativa
è vincolata, nella concessione e nella determinazione del beneficio,
ai criteri predisposti dalla legge a tutela dei singoli, il che non sembra avverarsi
nella fattispecie in esame (al riguardo, si è affermata la sussistenza
della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di riconoscimento
del diritto alla ammissione alle agevolazioni di un patto territoriale: T.A.R.
Puglia, Bari, sez. I, 27 marzo 2003 n.1474)
Configurando una posizione di interesse legittimo in capo alla società
ricorrente, la sentenza in epigrafe esclude implicitamente che la violazione
dell’art.12 comma 3 lett. e), d.m. 31 luglio 2000 n.320 comporti l’adozione
di un atto (revoca) che sanziona l’inosservanza di una delle condizioni,
alle quali era stata subordinata l’erogazione del finanziamento.
Altro aspetto problematico, questo purtroppo non affrontato dalla sentenza citata,
consiste nella possibilità di ammettere in tema la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo in base all’art.11, l. 7 agosto 1990 n.241.
In una recente pronuncia, si è affermato che la controversia avente ad
oggetto il diritto all’erogazione di un contributo previsto da un patto
territoriale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
ai sensi sia dell’art.11, l. n.241 del 1990, sia dell’art.33, d.lg.
31 marzo 1998 n.80, “alla luce della sussumibilità della promozione
–con finanziamenti pubblici statali– dello sviluppo locale nella
nozione di servizio pubblico” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 13 maggio
2003 n.808).
Si tratta di una prospettiva che merita di essere approfondita in futuro.