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T.A.R. PUGLIA, BARI, SEZ. III – sentenza 21 febbraio 2004 n. 697
Pres. Urbano, Est. Durante.
Ric. Adriatica Ribbon s.r.l. contro Ministero delle Attività Produttive, Comune di Manfredonia, Responsabile Unico del Contratto d’Area di Manfredonia, Soc. Manfredonia Sviluppo (art.12 comma 3 lett. e, d.m. 31 luglio 2000 n.320).

Giurisdizione e competenza – Contratti della P.A. – Contratto d’area – Iniziativa di un soggetto privato – Violazione dell’art.12 comma 3 lett. e), d.m. n.320 del 2000 – Finanziamenti – Revoca – Giurisdizione – E’ del giudice amministrativo.

In tema di erogazione di finanziamenti relativi a contratti d’area, la mancata ultimazione dell’iniziativa nei quarantotto mesi dalla data di inizio dell’istruttoria (art.12 comma 3 lett. e), d.m. 31 luglio 2000 n.320) implica che la fattispecie per l’ammissione al finanziamento non si è perfezionata e che l’impresa richiedente il finanziamento non ha acquisito una posizione di diritto soggettivo all’erogazione dello stesso; pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che, nell’ambito della suddetta procedura, ha ad oggetto l’atto di revoca delle agevolazioni finanziarie e di recupero delle somme prestate a titolo di anticipazione dalla Cassa Depositi e Prestiti.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Terza

N. 697/04 Reg. Sent
N. 221/2004

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso n.221 del 2004 proposto da

Adriatica Ribbon s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Loconte, Pietro Battaglia e Matteo Battaglia, presso i quali è elettivamente domiciliata in Bari, Piazza Umberto I, n.54;

CONTRO

il Ministero delle Attività Produttive, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege;

il Comune di Manfredonia, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gaetano Prencipe e Pasquale Salvemini, presso i quali è elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Andrea da Bari, n.25,

il Responsabile Unico del Contratto d’Area di Manfredonia;
Manfredonia Sviluppo, società consortile per azioni, soggetto intermediario ex art.3.7.1., co.1, lett.c, delibera CIPE 21.3.1997, entrambi non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

  1. del decreto n.102/B5/MAP – repertorio TU 76/90 del 22.10.2003 del Dirigente la Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese presso il Ministero delle Attività Produttive, pervenuto il 19.11.2003 con provvedimento n.0304 del 19.11.2003, con il quale è stata disposta:
    a) la revoca delle agevolazioni finanziarie a favore della Adriatica Ribbon s.r.l. pari a euro 3.937.880,56 di cui al Primo Protocollo Aggiuntivo del Contratto d’Area di Manfredonia, sottoscritto in data 12.11.1998;
    b) il disimpegno immediato della quota parte pari a euro 2.625.253,71;
    c) il recupero della somma di euro 1.312.626,85 pari all’importo erogato dalla Cassa DD.PP. con ordinativo di pagamento n.130016 del 24.6.1999, maggiorata di rivalutazione ISTAT ed interessi legali;
  2. del presupposto atto costituito dalla nota 26.6.2003 n.187/RU con la quale il Responsabile Unico del Contratto d’Area di Manfredonia ha comunicato che la società non ha ultimato i lavori entro i 48 mesi previsti e ha proposto la revoca delle agevolazioni concesse in quanto la quota parte degli investimenti realizzati non configurano un programma organico e funzionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Manfredonia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attività Produttive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio dell’11.2.2003, il Cons. Doris Durante;
Uditi, l’Avv. Antonio Deramo su delega dell’Avv. Stefano Loconte, l’Avv. Gaetano Prencipe e l’Avv. dello Stato Pio Marrone;
Considerato che alla camera di consiglio fissata per la trattazione della istanza cautelare il Collegio ha ritenuto di poter decidere il ricorso con sentenza in forma abbreviata, dandone comunicazione alle parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato, recante revoca delle agevolazioni finanziarie pari a euro 3.937.880,56 di cui al Primo Protocollo Aggiuntivo del Contratto d’Area di Manfredonia, sottoscritto in data 12.11.1998, nonché disimpegno immediato della quota parte pari a euro 2.625.253,71 e recupero della somma di euro 1.312.626,85 (importo erogato a titolo di anticipazione dalla Cassa DD.PP) oltre rivalutazione ed interessi legali, sarebbe stato assunto in difetto di istruttoria e di valida notificazione del preavviso di revoca e ne chiede l’annullamento.
Visto che il provvedimento risulta adottato perché l’iniziativa proposta dalla Adriatica Ribbon non è stata ultimata entro il termine fissato dalla normativa di riferimento (l’art.12, co.3, lett.e, DM n.320 del 31.7.2000 impone di ultimare l’iniziativa entro 48 mesi dalla data di avvio dell’istruttoria, salvo che il termine stesso non sia prorogato per un periodo, comunque, non superiore a dodici mesi).
Ritenuto che il provvedimento, funzionale al disimpegno di stanziamenti finalizzati al sostegno dello specifico investimento produttivo, ha natura ricognitiva del fatto storico che l’iniziativa produttiva non si è realizzata nel termine previsto dalla legge.
Considerato che tale circostanza non è contestata, essendo indubbio per stessa ammissione della ricorrente, che la medesima, pur avendo sottoscritto in data 12.11.1998, in Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l’Occupazione- il primo protocollo aggiuntivo al contratto d’area di Manfredonia, finalizzato alla creazione di posti di lavoro e investimenti finanziari in zone considerate depresse, che consentiva finanziamenti agevolati per investimenti produttivi, nel predetto termine di 48 mesi, non ha nemmeno acquistato l’area per l’insediamento industriale che intendeva realizzare.
Ritenuto che la suddetta circostanza, di mancato avvio dell’investimento produttivo, implica che la fattispecie per l’ammissione al finanziamento non si è perfezionata nel termine fissato dalla normativa di settore.
Ritenuto, pertanto, in relazione alla giurisdizione, che la ricorrente non ha acquisito una posizione di diritto soggettivo alla erogazione del contributo e che la controversia rientra nella giurisdizione di questo giudice.
Rammentato, in proposito, che la giurisdizione in materia di agevolazioni finanziarie è regolata dalla regola generale, per cui spetta al giudice ordinario conoscere le controversie relative a posizioni di diritto soggettivo, individuabili nella fase della concreta erogazione del contributo, ovvero quando la p.a. contrasti la pretesa all’erogazione con provvedimenti che – indipendentemente dal nomen iuris (revoca, decadenza o risoluzione) – vengano adottati a causa dell’asserito inadempimento da parte del beneficiario delle condizioni a cui era stata subordinata l’attribuzione oppure per il sopravvenire di elementi ostativi alla erogazione alla stregua di previsioni vuoi della legge vuoi del provvedimento che ammette al beneficio, mentre rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti la fase procedimentale anteriore al provvedimento attributivo del beneficio, ovvero se il provvedimento sia ritirato per autotutela o per contrasto sin dall’inizio con il pubblico interesse (Cass. SS.UU. 12 febbraio 1999, n.57; Cons. St., VI, 3 novembre 2003, n.6826; TAR Puglia, Bari, I, 25 luglio 2003, n.2998);
Ritenuto sulla base di tali criteri che l’adesione al primo protocollo aggiuntivo al contratto d’area di Manfredonia, finalizzato alla creazione di posti di lavoro e investimenti finanziari in zone considerate depresse, che consentiva finanziamenti agevolati per investimenti produttivi, non è idonea ad attribuire all’interessato firmatario del protocollo una posizione di diritto soggettivo, avendo finalità di individuare la categoria di soggetti la cui proposta di investimento sia stata valutata positivamente dagli organi competenti, nel mentre il diritto al finanziamento presuppone l’avvenuto investimento ;
Ritenuto in tale contesto che, ove l’iniziativa proposta non sia avviata nel termine fissato dalla normativa di riferimento, non si perfeziona la fattispecie che dà luogo al beneficio finanziario, sicché non sussiste il presupposto per la erogazione della agevolazione e per la ritenzione di eventuali anticipazioni concesse.
Ritenuto, quindi, che l’inserimento della società ricorrente tra i firmatari del primo protocollo aggiuntivo del Contratto d’area di Manfredonia, determinata dal mero intendimento di impiantare nell’area in questione (comprendente i comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata) una unità produttiva tecnologicamente avanzata nella lavorazione e produzione di nastri decorativi, materie plastiche e carte da regalo (motivo per il quale l’iniziativa fu inserita nel contratto d’area), è rimasto nella fase di mero intendimento (nel termine di 48 mesi dall’avvio della istruttoria iniziata il 2 giugno 1998, la società non ha nemmeno acquisito la disponibilità del terreno per l’insediamento dello stabilimento industriale);
Ritenuto, in conseguenza, che non essendosi perfezionata la fattispecie che avrebbe consentito alla ricorrente di beneficiare delle agevolazioni finanziarie, e ritenere l’anticipazione concessa, la medesima non ha titolo a beneficiare delle agevolazioni finanziarie sicché la somma va disimpegnata e va restituita l’anticipazione concessa.
Ritenuto, quanto, alle censure dedotte, che l’obbligo di previa comunicazione del procedimento di c.d. revoca è stato assolto dall’amministrazione, mediante comunicazione a.r. del 30.7.2003 ed all’esito infruttuoso della consegna della comunicazione, mediante pubblicazione di detta comunicazione all’albo pretorio ex art.143 c.p.c.;
Ritenuto, al di là della atipicità della procedura seguita, che la comunicazione a mezzo raccomandata si ritiene conosciuta ove si sia perfezionato il periodo di giacenza, nel mentre la notifica ai sensi dell’art.143 c.p.c., con pubblicazione all’albo pretorio del Comune della sede legale della società, è valido mezzo anche per la notifica alle società di capitali (Cass. sez. un., 4 giugno 2002, n.8091; cass. civ., 5 marzo 2003, n.3269).
Ritenuto, comunque, dal punto di vista sostanziale che la violazione dell’avviso di avvio del procedimento, in quanto finalizzato al momento partecipativo, non acquista rilievo laddove, in relazione alle ragioni che giustificano l’adozione del provvedimento finale, la partecipazione del privato non possa apportare elementi utili (Cons. St., V, 1° luglio 2003, n.8341; Cons. St., V, 19 marzo 1996, n.283).
Considerato che nella specie la c.d. revoca è consequenziale ad un fatto storico non suscettibile di valutazione, non essendo consentito in tale fase valutare le motivazioni e/o le eventuali responsabilità del mancato avvio ed ultimazione della iniziativa produttiva.
Considerato, altresì, che la ricorrente, pur lamentando la omessa comunicazione di avvio del procedimento, non ha contestato il fatto storico e non ha indicato gli elementi che avrebbe potuto apportare al procedimento, non assumendo rilievo in tale fase la circostanza che le trattative per l’acquisto di suolo in zona Enichem non siano andate a buon fine e/o che il lotto in area PIP non rispondeva ai requisiti richiesti dalla società.
Ritenuto, quindi, che l’amministrazione, con l’atto impugnato si è limitata a prendere atto di una situazione che precludeva all’interessata di beneficiare delle agevolazioni finanziarie, cioè del mancato perfezionamento della fattispecie per la erogazione del beneficio finanziario (investimento produttivo nell’area de quo).
Considerato alla stregua delle circostanze evidenziate che la ricorrente non ha titolo a beneficiare delle agevolazioni finanziarie di cui al primo protocollo aggiuntivo del Contratto d’Area di Manfredonia ed a ritenere l’anticipo sul finanziamento corrisposto pari a euro 1.312.626,85, previa stipula di polizza fideiussoria.
Ritenuto, per le ragioni esposte che il ricorso deve essere respinto con condanna della ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio, nella misura di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna la Adriatica Ribbon s.r.l. al pagamento in favore del Comune di Manfredonia di spese e competenze di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2004, con l’intervento dei Magistrati,
Amedeo Urbano Presidente
Doris Durante Consigliere est.
Roberto Maria Bucchi Referendario

Revoca di finanziamenti relativi ad un contratto d’area e riparto di giurisdizione

Biagio Delfino

Nell’ambito della realizzazione del contratto d’area di Manfredonia, il Responsabile unico ha comunicato alla società ricorrente la mancata ultimazione dei lavori entro i quarantotto mesi previsti, in violazione dell’art.12 comma 3 lett. e), d.m. 31 luglio 2000 n.320, ed ha proposto la revoca delle agevolazioni concesse; revoca adottata dal Ministero delle attività produttive.
Secondo i giudici pugliesi, non essendosi perfezionata la fattispecie per l’ammissione al finanziamento, la società ricorrente non ha acquisito una posizione di diritto soggettivo alla erogazione del contributo, con la conseguenza che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Com’è noto, il modulo denominato “contratto d’area” costituisce, insieme ad altre figure (l’intesa istituzionale di programma, l’accordo di programma quadro, il patto territoriale, il contratto di programma), un accordo volto a regolare gli interventi coinvolgenti una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, ed implicanti decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico di amministrazioni statali, regionali, delle province autonome, nonché degli enti locali.
L’art.2 comma 203 lett. f), l. 23 dicembre 1996 n.662, definisce il “contratto d’area” come lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito di particolari aree (aree di crisi, aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, aree industrializzate realizzate a norma dell’art.32, l. n.219 del 1981).
La giurisprudenza ritiene che il “contratto d’area” sia uno “strumento di catalizzazione e di concentrazione di investimenti pubblici e privati laddove le condizioni territoriali complessive evidenzino le maggiori prospettive di conseguire sviluppo e nuova occupazione” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 10 maggio 2001 n.1533).
Per quanto attiene all’oggetto della controversia in esame, il tribunale amministrativo invoca a sostegno delle proprie argomentazioni un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi al fine di chiarire il criterio di riparto giurisdizionale in materia di sovvenzioni pubbliche.
Nel precedente della Corte di cassazione citato dal Collegio e concernente un contributo per finanziare gli oneri derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale per gli autoferrotranvieri, le Sezioni Unite hanno precisato che il privato è titolare di una posizione di interesse legittimo quando la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio e quando il provvedimento stesso sia stato ritirato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto, ab origine, con il pubblico interesse; mentre il privato è titolare di una posizione di diritto soggettivo tanto nella fase di concreta erogazione del contributo, quanto nell’ipotesi in cui la p.a. contrasti la relativa pretesa con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) adottati a causa dell'asserito inadempimento da parte del beneficiario delle condizioni, alle quali era stato subordinato il provvedimento di attribuzione, ovvero per il sopravvenire di elementi ostativi alla erogazione (Cass. civ., sez. un., 12 febbraio 1999 n.57, in Giust. civ. Mass., 1999, 327, ma cfr. anche Cass. civ., sez. un., 11 maggio 1998 n.4751, ivi, 1998, 1000; Cass. civ., sez. un., 5 settembre 1997 n.8585, ivi, 1997, 1626).
La Suprema Corte (Cass. civ., sez. un., 22 ottobre 1997 n.10373, in Giust. civ. Mass., 1997, 1984) chiarisce altresì che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando l'autorità amministrativa è vincolata, nella concessione e nella determinazione del beneficio, ai criteri predisposti dalla legge a tutela dei singoli, il che non sembra avverarsi nella fattispecie in esame (al riguardo, si è affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di riconoscimento del diritto alla ammissione alle agevolazioni di un patto territoriale: T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 27 marzo 2003 n.1474)
Configurando una posizione di interesse legittimo in capo alla società ricorrente, la sentenza in epigrafe esclude implicitamente che la violazione dell’art.12 comma 3 lett. e), d.m. 31 luglio 2000 n.320 comporti l’adozione di un atto (revoca) che sanziona l’inosservanza di una delle condizioni, alle quali era stata subordinata l’erogazione del finanziamento.
Altro aspetto problematico, questo purtroppo non affrontato dalla sentenza citata, consiste nella possibilità di ammettere in tema la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in base all’art.11, l. 7 agosto 1990 n.241. In una recente pronuncia, si è affermato che la controversia avente ad oggetto il diritto all’erogazione di un contributo previsto da un patto territoriale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi sia dell’art.11, l. n.241 del 1990, sia dell’art.33, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, “alla luce della sussumibilità della promozione –con finanziamenti pubblici statali– dello sviluppo locale nella nozione di servizio pubblico” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 13 maggio 2003 n.808).
Si tratta di una prospettiva che merita di essere approfondita in futuro.

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