T.A.R. PIEMONTE, SEZ. II, sentenza 3
marzo 2004 n. 362
Pres. Calvo Est. Plaisant
S.U. s.r.l. c. / Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici
(TOROC) - F.M.G. s.p.a.
1. - I presupposti per ricondurre un soggetto formalmente privato alla categoria dell’organismo di diritto pubblico sono tre: il possesso della personalità giuridica; la sussistenza di un meccanismo di “dominanza pubblica” (per il fatto che il soggetto sia finanziato in modo maggioritario da enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico; o, in alternativa, per il fatto che la sua gestione sia sottoposta al controllo degli stessi; o, ancora in alternativa, per il fatto che i suoi organi di amministrazione, direzione o vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti); l’istituzionale perseguimento di interessi generali di carattere non industriale o commerciale.
2. - Il terzo presupposto per la sussistenza di un organismo di diritto pubblico si compone di un primo elemento di carattere positivo, che è rappresentato dalla circostanza che il soggetto sia stato istituito per conseguire finalità (bisogni) di interesse generale, vale a dire esigenze dell’intera collettività, o di parte rilevante della stessa, cui lo Stato ritiene di dover provvedere direttamente o con riguardo alle quali intende comunque mantenere una influenza dominante (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che il TOROC non possieda il requisito in questione, poiché nelle disposizioni della legge n. 285/2000 l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - per la quale il TOROC è stato costituito - non rappresenta una finalità di interesse generale, bensì il mero adempimento degli impegni contrattuali assunti dal Comune di Torino e dal CONI nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), organizzazione internazionale non governativa avente carattere di associazione privata disciplinata dal codice civile svizzero).
3. - Il terzo presupposto per la sussistenza di un organismo di diritto pubblico si compone di un secondo elemento enunciato in negativo: le finalità per le quali il soggetto è stato istituito non devono avere carattere industriale o commerciale. Per l’accertamento di tale “requisito negativo” occorre avere riguardo ad una serie di indici sintomatici, ricavabili dalla attività svolta dal soggetto stesso nel caso concreto: l’offerta diretta di beni o servizi sul mercato; lo svolgimento di attività in concorrenza con altri operatori economici; una azione improntata, pur in assenza di scopo lucrativo, a criteri di economicità, di efficienza e di rendimento (nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto che il TOROC - non potendo disporre di finanziamenti pubblici, essendo tenuto ad agire secondo criteri economici ed operando in competizione sul mercato degli altri organizzatori di eventi sportivi di pari o simile rilevanza - non possieda il requisito richiesto).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – II Sezione
ha pronunciato la seguente
Sent. n. 362 - Anno 2004
R.g. n. 1369 - Anno 2003
SENTENZA
sul ricorso n. 1369/2003 proposto dalla
SET UP S.r.l., con sede in Volpiano, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio ed in qualità di capogruppo del Raggruppamento d’imprese (denominato “Team 2006”) composto anche dalle società Orange Comunicazione S.r.l., con sede in Torino, Fata Group S.p.A., con sede in Pianezza, e Livolsi & Partners S.p.A., con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Alberto Quaglia e Paolo Gaggero e prof. Carlo Emanuele Gallo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Palmieri n. 40,
contro
il Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (TOROC), con sede in Torino, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Piacentini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 15,
e, in quanto necessario, nei confronti
della FILM MASTER GROUP S.p.A., con sede in Roma, in persona dell’amministratore delegato, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vittorio Barosio e Bruno Sarzotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120,
per ottenere l’accesso ai documenti
relativi all’espletamento della procedura comparativa ad evidenza pubblica
indetta dal TOROC e avente ad oggetto l’affidamento di tutte le attività
inerenti le manifestazioni di apertura e chiusura delle Olimpiadi Torino 2006
nonché, ove occorra, l’annullamento
della nota TOROC prot. n. 03/003856 del 7 agosto 2003, con la quale è
stato negato l’accesso di cui sopra poiché – a suo dire –
“il Comitato Organizzatore non è da ricomprendere tra i soggetti
tenuti all’applicazione della 241/90”, previa - sempre ove occorra
- disapplicazione di ogni atto interno di qualsivoglia natura tendente a limitare
il diritto di accesso riconosciuto dalla legge.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il dott. Antonio Plaisant;
Uditi per la parte ricorrente il prof. avv. Alberto Quaglia e per le parti resistenti
gli avv.ti prof. Vittorio Barosio e Claudio Piacentini.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
ESPOSIZIONE IN FATTO
Il Comitato per l’Organizzazione dei XX
Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006 – emanava, in data 12 settembre
2002, un “Avviso informativo di ricerca di mercato”, il quale prevedeva
che “Oggetto della Ricerca di Mercato è l’individuazione
di soggetti operanti nei settori della produzione o della partecipazione alla
produzione di cerimonie olimpiche o di grandi eventi sportivi in genere, di
eventi di entertainment e di trasmissioni televisive in diretta, al fine dell’organizzazione
delle cerimonie di apertura (10 febbraio 2006) e di chiusura (26 febbraio 2006)
dei Giochi Olimpici di Torino” ed, al punto 2, che “Il presente
Avviso Informativo di Ricerca di Mercato è pubblicato in attuazione del
documento denominato “Ricerca di Mercato per la Negoziazione dei Contratti”,
consultabile ...”, ed, al punto 7, che “Il T.O.R.O.C. si riserva
di individuare un numero discrezionalmente selezionato di soggetti cui inviare
l’invito a presentare” proposte per le cerimonie “finalizzato
ad acquisire elementi di valutazione per dare corso ad una o più trattative
preordinate alla conclusione del contratto per l’organizzazione delle
cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi Olimpici di Torino”.
Il Comitato, con nota del 27.6.2003, ha informato la società ricorrente
“che il processo di selezione del Produttore Esecutivo delle Cerimonie
di Torino 2006, avviato il 15 settembre 2002 con la pubblicazione della manifestazione
di interesse, è giunto alla conclusione” e che esso “ha giudicato
il progetto presentato da Film Master Group, “il più completo e
ricco in termini di contenuti organizzativi e produttivi”.
Con nota del 6.8.2003 il rappresentante legale della società ricorrente
ha chiesto al Comitato, “ai sensi degli artt. 10 e 22 e segg. della legge
7 agosto 1990, n. 241” “l’accesso” ai “documenti”,
relativi al “processo”, indicato nella citata nota.
Il Comitato, con nota prot. n. 03/003856 in data 7 agosto 2003 - “alla
luce della posizione assunta dalla Commissione UE” – ha ribadito
che “il Comitato organizzatore non è da ricomprendere tra i soggetti
tenuti all’applicazione della legge 241/1990”, che non si potevano
“trasmettere copie dei documenti” elencati “data la natura
privatistica” dello scrivente Comitato e che “La procedura di evidenza
pubblica in oggetto è stata posta in essere ... solamente per rispettare
i criteri generali di trasparenza e non discriminazione sulla base della nazionalità
nel rispetto del Trattato UE”.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 3 ottobre 2003, la Set Up S.r.l. -
in proprio e in qualità di capo-gruppo del Raggruppamento d’imprese
(denominato “Team 2006”) composto dalle società, in epigrafe
indicate, - ha chiesto di ottenere l’accesso ai documenti, all’uopo
specificati, nonché, ove occorra, l’annullamento della detta nota
del Comitato, in precedenza indicata, per i seguenti motivi:
Violazione degli artt. 10 e 22 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione
degli artt. 1 e segg. del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.
Violazione dell’art. 1 bis della legge 9 ottobre 2000 n. 285, come modificata
dalla legge 26 marzo 2003 n. 48.
Violazione degli artt. 24, 41, 97 e 113 Cost..
Carenza dei presupposti e travisamento dei fatti.
A. Sull’individuazione dei soggetti obbligati a consentire l’accesso agli atti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’art. 23 della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dall’art. 4, comma 2, della legge 3 agosto 1999,
n. 26, nella prima parte, stabilisce che “Il diritto di accesso di cui
all’art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici
servizi”.
La giurisprudenza reperibile è univoca, ai fini dell’applicazione
del citato art. 23 della legge n. 241, “nel qualificare come Pubbliche
Amministrazioni – in quanto tali soggette all’accesso – tutti
gli organismi di diritto pubblico”, per cui nei confronti di questi ultimi
è applicabile lo stesso art. 23 e, quindi, i detti organismi sono obbligati
a consentire l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 25 della citata
legge n. 241.
B. Sulla natura del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi.
Secondo la giurisprudenza (nazionale e comunitaria),
ormai cospicua e consolidata, al fine di individuare un organismo di diritto
pubblico è necessario che sussistano i seguenti tre elementi: a) il requisito
della personalità giuridica autonoma (privata o pubblica); b) la sottoposizione
all’influenza pubblica (in termini di nomina degli organi direttivi e
di controllo); c) essere soggetto preordinato al soddisfacimento di bisogni
di interesse generale, non avente carattere industriale o commerciale.
Per quanto riguarda il Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici
Invernali – Torino 2006, in esso esistono le caratteristiche connotanti
l’organismo di diritto pubblico, in quanto: a) è indiscutibile
il requisito della personalità giuridica; b) ancora più certa
è l’influenza pubblica, come risulterebbe dall’art. 6 dello
Statuto, in base al quale il Consiglio di Amministrazione sarebbe composto in
larghissima maggioranza da membri nominati da enti pubblici; c) ed, infine,
il Comitato avrebbe finalità istituzionali di interesse generale a carattere
non industriale o commerciale, connesse alla rilevanza universale della manifestazione
olimpica, riconducibile all’art. 117 della Costituzione ed alla legge
285/2000, che farebbe ricadere i costi dei Giochi, per larga parte, sulla collettività
(all’incirca 1.400.000.000 di euro): in particolare, quanto al carattere
non industriale o commerciale dei compiti affidati al Comitato, esso si desumerebbe
dalla sua natura di fondazione, ente per definizione non a scopo di lucro, nonché
dalla citata legge e dall’atto costitutivo, che gli attribuirebbero funzioni
strettamente attinenti alla manifestazione olimpica.
In conclusione, il Comitato sarebbe un organismo di diritto pubblico e, quindi,
esso sarebbe soggetto al diritto di accesso ai sensi dell’art. 25 della
legge 1990, n. 241, ciò che troverebbe conferma nell’art. 1 bis
della legge 285/2000, introdotto dalla legge 48/2003, in base al quale il Comitato
sarebbe, per legge, tenuto, nell’affidare i propri appalti, al rispetto
del principio di trasparenza, la cui vanificazione sarebbe evidente laddove
si preclude ai soggetti coinvolti di conoscere le modalità seguite ai
fini degli affidamenti, come nel caso di specie.
C. Sull’assenza di elementi esimenti.
L’art. 1 bis della legge 2000, n. 285,
stabilisce che “Nello svolgimento di tutte le proprie attività,
il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato
applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza
e della non discriminazione in base alla nazionalità”.
Sarebbe ormai pacifico in giurisprudenza che il diritto di accesso si esercita
nei confronti di soggetti pubblici (o assimilati) indicati dalla legge anche
relativamente agli atti (quali quelli volti all’affidamento di incarichi
a titolo oneroso) emanati nell’esercizio di attività privatistiche,
così come sarebbe irrilevante quanto previsto dal punto 4 del documento,
denominato “Ricerca di Mercato per la Negoziazione dei Contratti”,
in base al quale “In considerazione della natura del Toroc, ..., non è
applicabile la legge 7 agosto 1990, n. 241”, giacché sarebbe sufficiente
richiamare il pacifico insegnamento secondo cui le fonti di grado sub legislativo
(compresi addirittura i regolamenti) non possono limitare il diritto di accesso
legislativamente garantito.
La società ricorrente conclude chiedendo che il Tribunale, previo ove
occorra annullamento della nota, in epigrafe indicata, riconosca la fondatezza
del diritto di accesso esercitato con l’istanza in data 6 agosto 2003,
in precedenza specificata, ordinando al Comitato l’esibizione degli atti,
in essa precisati.
Tali argomentazioni sono state ulteriormente sviluppate con la memoria del 15.11.2003,
in cui la società ricorrente ha rilevato come il Comune di Torino, pur
avvalendosi del Comitato, quale soggetto incaricato dell’organizzazione
“rimane tuttavia soggetto giuridicamente e patrimonialmente responsabile
nei confronti del C.I.O. per ogni obbligo assunto con “l’Host city
contract””; che inoltre - all’atto del suo scioglimento -
i beni del Comitato saranno devoluti ad enti pubblici, i quali diverranno in
tal modo responsabili per i debiti residui ai sensi dell’art. 31 del codice
civile; che la previsione di pareri ed interventi obbligatori del Comitato su
quasi tutte le più importanti decisioni dello Stato inerenti l’organizzazione
e lo svolgimento dei Giochi (artt. 1 commi 1 e 2, art. 3 della legge 285/2000)
costituirebbe evidente conferma delle finalità di interesse generale
e non certo privatistiche del Comitato; che in tal senso deporrebbe anche il
regime fiscale privilegiato assicurato al Comitato dall’art. 10 comma
4 della stessa legge 285/2000; e che, in ogni caso, esso è preposto,
unitamente ad altri soggetti, a svolgere il servizio pubblico inerente le “Attività
di assistenza sanitaria durante lo svolgimento della manifestazioni olimpiche”
(come da accordo tra la Regione Piemonte ed il TOROC, trasfuso nella deliberazione
della Giunta Regionale Piemonte n. 69 del 3 marzo 2003).
Secondo il Comitato resistente e la società controinteressata, invece,
i tratti caratterizzanti l’organismo di diritto pubblico non sarebbero
ravvisabili nel detto Comitato, in ragione delle finalità di natura privatistica
che avrebbero condotto all’istituzione del Comitato: la stessa manifestazione
olimpica, infatti, non sarebbe un’attività pubblicisticamente rilevante,
risolvendosi nell’effettuazione di manifestazioni sportive e comunque
rientrando nella titolarità dal C.I.O., organizzazione internazionale
non governativa cui sarebbero riservati, in base alla Carta Olimpica ed all’host
city contract, i relativi proventi; in quest’ottica, il Comitato Organizzatore
dei XX Giochi Olimpici sarebbe stato creato, da parte della Città di
Torino e del C.O.N.I., al solo scopo di adempiere alle obbligazioni, di natura
privatistica, assunte nell’host city contract ed a tale impostazione si
sarebbe attenuto anche il legislatore italiano, affiancando al Comitato - riconosciuto
quale fondazione di diritto privato - l’Agenzia per i Giochi Olimpici,
organismo di diritto pubblico incaricato di gestire le opere pubbliche da realizzare
in vista dei giochi; né il Comitato, per svolgere questi compiti, potrebbe
contare su contributi pubblici e ciò in virtù dell’art.
1 bis della legge n. 205/2000, secondo cui lo stesso non può usufruire
delle “risorse finanziarie di cui all’articolo 10 né di alcun
altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico”, per cui la sua
attività - essenzialmente limitata all’organizzazione delle cerimonie
e di apertura e chiusura dei Giochi ed alla cura del loro materiale svolgimento,
da cui trarrebbe anche i necessari proventi economici in virtù della
quota di partecipazione su sponsorizzazioni, pubblicità e proventi della
vendita dei biglietti assicuratagli dal C.I.O. nell’host city contract
- sarebbe interamente assoggettata alle leggi del libero mercato, in piena concorrenza
con gli organizzatori di altri eventi sportivi di importanza paragonabile a
quella delle Olimpiadi.
Nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2003, con ordinanza n. 50/i di questa
Sezione, è stato ordinato al Presidente del Comitato di produrre il documento
da cui risulti “la posizione assunta dalla Commissione UE”, citata
nell’impugnata nota dello stesso Comitato; ed in data 22 dicembre 2003
il difensore del Comitato ha depositato la copia della nota 15.12.2003 n. 6828,
con cui la Comunità Europea aveva trasmesso al presidente dello stesso
Comitato la copia delle motivazioni poste a fondamento della propria decisione
del 17.7.2002, di archiviazione del caso in questione.
Nella camera di Consiglio del 22 gennaio 2004 la causa è stata trattenuta
in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Come già si è rilevato, la
decisione del Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici di negare l’accesso
alla documentazione richiesta dalla società ricorrente, contenuta nella
nota prot. 03/003856 del 7 agosto 2003, è basata sul rilievo che “riteniamo
di non potervi trasmettere copia dei documenti da Voi elencati, data la natura
privatistica dello scrivente Comitato”; il TOROC, quindi, ha indotto dalla
propria ritenuta natura privatistica l’insussistenza di un obbligo giuridico
di concedere accesso alla propria documentazione.
In effetti l’art. 23 della legge 7 agosto 1990 n. 241 statuisce che il
“Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti
pubblici e dei gestori di pubblici servizi”, oltre che nei confronti delle
Autorità di garanzia e vigilanza; e, nel caso di specie, può facilmente
escludersi che il Comitato appartenga ad una di queste categorie, avendo natura
di fondazione di diritto privato e non rientrando, pertanto, né tra le
pubbliche amministrazioni, né tra le aziende autonome o speciali né,
infine, tra gli enti pubblici; così come è pacifico che il Comitato
non rientri tra i gestori di pubblici servizi in quanto l’organizzazione
dei Giochi Olimpici non costituisce certamente un servizio pubblico in senso
stretto.
Secondo la società ricorrente, tuttavia, il TOROC sarebbe comunque assoggettato
alle norme sull’accesso, in virtù della sua riconducibilità
alla categoria degli “organismi di diritto pubblico”.
Tale nozione, introdotta dalla normativa comunitaria, è stata poi recepita
dall’ordinamento nazionale; con specifico riferimento agli appalti di
servizi, ai quali si può ascrivere la procedura per cui è causa,
viene in rilievo l’art. 2 del d.lgvo 17.03.1995, n. 157, a mente del quale
“Sono amministrazioni aggiudicatrici: ... b) gli organismi di diritto
pubblico”.
Orbene, secondo una consolidata giurisprudenza, gli atti di una procedura ad
evidenza pubblica, indetta da un organismo di diritto pubblico, sono soggetti
alla disciplina in materia di accesso alla documentazione amministrativa di
cui alla legge n. 241 del 1990, in quanto il diritto di accesso costituisce
un indefettibile sistema di garanzia e controllo circa la corretta applicazione
delle norme ad evidenza pubblica (vedi, tra le altre, Consiglio Stato, sez.
VI, 17 settembre 2002, n. 4711); in sintesi, un soggetto di diritto privato,
se riconducibile alla categoria degli organismi di diritto pubblico, ove indica
un appalto di rilevanza comunitaria è tenuto a rispettare, oltre alle
norme ad evidenza pubblica, anche quelle in materia di accesso alla relativa
documentazione.
La controversia posta all’attenzione del Collegio ruota quindi intorno
alla qualificazione soggettiva del Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici:
poiché si discute dell’affidamento di un appalto di servizi, ove
il Comitato fosse inquadrabile tra gli organismi di diritto pubblico sarebbe
tenuto a concedere accesso alla relativa documentazione, quanto meno alle imprese
che hanno partecipato all’appalto e quindi anche alla società ricorrente.
Al fine di verificare la natura soggettiva del Comitato, è indispensabile
richiamare preliminarmente il consolidato orientamento giurisprudenziale (tra
le altre, Corte di Giustizia CE sulle cause riunite C-223/99 e C-260/99; Corte
di Cassazione a Sezioni Unite, 4 aprile 2000 n. 97; Consiglio di Stato, Sez.
V, 22 agosto 2003, n. 4748), cristallizzato nell’art. 2 comma 2 lett.
b) del d.lgvo 17 marzo 1995 n. 157 in materia di appalti di servizi, secondo
cui i presupposti per ricondurre un soggetto privato alla categoria dell’organismo
di diritto pubblico sono i seguenti:
È quindi necessario verificare se in capo al Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 siano ravvisabili tutti questi indispensabili requisiti.
2. Non merita più di un cenno il primo presupposto, di carattere soggettivo, che nemmeno la resistente e la controinteressata hanno posto in discussione: il Comitato è infatti, per atto costitutivo e statuto, una fondazione di diritto privato, come tale dotato di personalità giuridica.
3. Più complessa l’analisi del
secondo requisito, quello cioè della cd. dominanza pubblica, che si articola
nelle tre alternative ipotesi sopra descritte.
Deve escludersi, in primo luogo, che il TOROC sia finanziato in modo maggioritario
da enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico.
L'art. 2 della l. 48/2003 ha inteso precisare che il Comitato non può
ricevere le “risorse finanziarie di cui all'articolo 10, né alcun
altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico”; tale disposizione
appare perfettamente in linea con la disciplina contrattuale contenuta nell’“host
city contract”, ove il C.I.O. ha riconosciuto al TOROC importanti quote
di partecipazione sugli utili derivanti dalle sponsorizzazioni, dalla vendita
dei biglietti e da una serie di altre attività imprenditoriali connesse
ai Giochi: è da queste attività che il Comitato deve trarre le
proprie risorse economiche, secondo una logica essenzialmente imprenditoriale;
ed in tale contesto non appare significativa la previsione, contenuta nell’art.
4 dello Statuto del TOROC e ribadita nell’art. 4 dell’atto costitutivo,
secondo cui il patrimonio di esso è composto (anche) dai contributi dei
fondatori (cioè il Comune di Torino ed il C.O.N.I.): tali emolumenti,
infatti, non hanno assunto carattere maggioritario, tanto che nello stesso art.
4 dell’atto costitutivo si attesta che “allo stato non ne risultano
conferiti” mentre dai bilanci prodotti in causa non risulta neppure che
vi siano stati successivi conferimenti.
La società ricorrente sostiene però che un sostegno finanziario
pubblico sarebbe comunque assicurato al Comitato, quanto meno indirettamente,
dalla disposizione contenuta nell’art. 7 dell’host city contract,
a mente del quale “La Città, il CONI e l’OCOG saranno singolarmente
e solidalmente responsabili per tutti gli impegni assunti individualmente e
congiuntamente che concernano l’organizzazione dei Giochi, inclusa ogni
obbligazione scaturente da questo Contratto”: il Comune di Torino ed il
C.O.N.I., pur non contribuendo in via diretta al finanziamento del Comitato,
ne sosterrebbero comunque l’azione sul piano economico, avendo assunto
la qualità di garanti per le obbligazioni che lo stesso assumerà
nel quadro dell’attività di organizzazione dei Giochi.
Ritiene il Collegio che questa argomentazione, a prescindere dalla effettiva
possibilità di qualificare la posizione del Comune e del C.O.N.I. in
termini di garanzia, non assuma rilievo ai fini del discorso che si sta svolgendo.
La previsione contrattuale contenuta nel richiamato art. 7, infatti, non giova
in alcun modo al Comitato Organizzatore dei Giochi bensì esclusivamente
al C.I.O. che, assumendo la qualità di creditore sia nei confronti del
Comitato sia in quelli del Comune di Torino e del C.O.N.I., ha ritenuto opportuno
rafforzare la propria garanzia patrimoniale stabilendo che tutti i debitori
siano solidalmente responsabili nei suoi confronti. per l’inadempimento
delle obbligazioni sancite dall’“host city contract”; in altre
parole l’art. 7 non ha introdotto un meccanismo di ripianamento delle
perdite subite dal Comitato, nei cui confronti Comune di Torino e C.O.N.I. non
hanno del resto assunto alcun impegno contrattuale, ma soltanto un rafforzamento
della posizione creditoria del C.I.O., attraverso il tipico istituto della solidarietà
passiva tra i più debitori, che facilita l’escussione del credito
e ne rafforza la garanzia patrimoniale.
La seconda ipotesi alternativa, idonea a soddisfare il requisito della cd. “dominanza
pubblica”, presuppone che la gestione del TOROC sia sottoposta a controlli
da parte di enti pubblici.
È sufficiente qualche cenno per escluderne la sussistenza nel caso di
specie, visto che nemmeno la società ricorrente vi ha fatto riferimento:
basti osservare come la legge 285/2000, nel disciplinare espressamente l’intera
materia olimpica, non abbia previsto alcuna forma di controllo pubblico nei
confronti del Comitato Organizzatore dei Giochi, viceversa prevedendo diverse
forme di controllo sull’operato dell’Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi Olimpici (come ad esempio quello di competenza del Comitato di alta
sorveglianza e garanzia, di cui si occupa l’art. 7 della legge), in ragione
delle funzioni tipicamente pubblicistiche che all’Agenzia sono state delegate;
il TOROC, viceversa, è stato creato allo scopo di affidare l’organizzazione
e lo svolgimento dei Giochi ad un soggetto che, avendo natura privatistica,
possa agire con maggiore celerità e snellezza rispetto alle pubbliche
amministrazioni; ragion per cui la previsione di controlli pubblici sulla sua
attività gestionale sarebbe incoerente e si risolverebbe addirittura
in un inadempimento delle obbligazioni assunte dal Comune di Torino e dal C.O.N.I.
con il C.I.O. in seno all’host city contract.
Resta da esaminare la terza situazione alternativa, che la società ricorrente
ritiene invece sussistere nel caso di specie: la presenza maggioritaria di rappresentanti
delle istituzioni pubbliche negli organi direttivi del TOROC.
A sostegno della propria tesi la società ricorrente richiama l’art.
5 dello Statuto del TOROC, a mente del quale gli organi dello stesso sono: il
Consiglio di Amministrazione, l’Ufficio di Presidenza l’Ufficio
di Presidenza, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti; l’art.
6, secondo cui il Consiglio di Amministrazione del Comitato è composto,
dal prof. Valentino Castellani che, come Sindaco della Città di Torino,
ha sottoscritto a Seul l’host city contract ed assume la carica di Presidente,
da quattro vice presidenti, dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
dal Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dai membri
italiani del Comitato Internazionale Olimpico, dal Presidente della Federazione
Italiana Sport Invernali, dal Presidente della Federazione Italiana Sport Ghiaccio,,
dal Presidente della Federazione Italiana Sport Disabili, dal Sindaco della
Città di Torino o un suo delegato permanente, da un rappresentante della
Città di Torino, nominato dal Sindaco in carica, dal Presidente della
Regione Piemonte o un suo delegato permanente, da un rappresentante della Regione
Piemonte, nominato dal Presidente della Regione in carica, dal Presidente della
Provincia di Torino o un suo delegato permanente, da un rappresentante della
Provincia di Torino, nominato dal Presidente della Provincia in carica, dal
Presidente della camera di Commercio di Torino o un suo delegato permanente,
da due rappresentanti dei nove comuni e delle tre Comunità Montane interessate
dai Giochi Olimpici, dei quali uno in rappresentanza dei sei Comuni dell’Alta
Valle Susa e della Comunità Montana Alta Valle Susa ed uno in rappresentanza
dei tre Comuni di Pinerolo, Pragelato e Torre Pellice e delle Comunità
Montane Val Chisone e Val Pellice, dal rappresentante permanente dei nove Comuni
e delle tre Comunità Montane interessati ai Giochi Olimpici, da due atleti
vincitori di medaglie olimpiche, cooptati dal Consiglio di Amministrazione;
all’art. 7, che attribuisce al Consiglio di Amministrazione “tutti
i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del
Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”;
ed all’art. 12, a mente del quale il Collegio dei Revisori dei Conti è
interamente composto da membri designati dai legali rappresentanti degli enti
pubblici presenti in Consiglio di Amministrazione.
Secondo la Set Up S.r.l. una simile composizione degli organi direttivi evidenzierebbe
la massiccia presenza, certamente maggioritaria, di rappresentanti degli enti
pubblici interessati; e ciò sarebbe sufficiente per ritenere integrato
il terzo modello di “dominanza pubblica” sopra descritto.
La tesi è fondata.
L’evidente predominanza di componenti di “provenienza pubblica”
negli organi direttivi non può certo considerarsi compensata, come invece
sostiene la resistente, dal fatto che alcuni di essi (ad esempio l’attuale
Sindaco prof. Valentino Castellani) parteciperebbero all’attività
del TOROC a titolo personale e non in qualità di rappresentanti delle
istituzioni: a parte l’incertezza della distinzione tra partecipazione
“a titolo personale” e partecipazione “a titolo istituzionale”,
infatti, risulta dirimente la semplice osservazione che, anche non tenendo conto
delle partecipazioni “a titolo personale”, residuerebbe comunque
un elevato numero, certamente superiore alla metà, di componenti istituzionalmente
nominati da enti pubblici; né incide l’ulteriore eccezione sollevata
dal Comitato resistente, secondo cui il vero organo propulsivo sarebbe l’Ufficio
di Presidenza (art. 9 dello Statuto), i cui membri sarebbero certamente presenti
a titolo personale: è lo stesso art. 9, infatti, a prevedere che “i
componenti dell’Ufficio di Presidenza possono essere revocati con il voto
motivato dei due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione”,
per cui l’Ufficio di Presidenza dipende sul piano organizzativo dal Consiglio
di Amministrazione, a prescindere dalle funzioni operative che l’art.
9 dello Statuto gli attribuisce.
Ritiene quindi il Collegio che sussista anche il secondo presupposto necessario
alla configurabilità del TOROC come “organismo di diritto pubblico”,
in quanto i suoi organi di amministrazione, direzione e vigilanza sono costituiti
in misura non inferiore alla metà da componenti designati da enti pubblici.
4. Tuttavia l’assoggettamento del TOROC
alla disciplina degli “organismi di diritto pubblico” presuppone
la presenza anche del terzo presupposto, che cioè il Comitato sia stato
istituito “per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale
non aventi carattere industriale o commerciale” (art. 2 comma 2 lett.
b del d.lgvo 157/1995).
A ben vedere, tale concetto si compone, a sua volta, di due distinti elementi,
uno di carattere positivo e l’altro enunciato in negativo: da una parte
occorre che l’ente sia stato creato per soddisfare specifiche finalità
d’interesse generale; dall’altra che tali finalità non abbiano
carattere industriale o commerciale.
4.1 In primo luogo deve essere analizzato il
requisito delle “finalità d’interesse generale” in
funzione delle quali l’ente deve essere stato istituito.
Il dato normativo si presta a differenti interpretazioni ed è quindi
indispensabile un breve richiamo all’interpretazione che dello stesso
ha fornito la giurisprudenza comunitaria, in sede di interpretazione dell’art.
1, lett. b), della direttiva europea 92/50, ove tale concetto è stato
introdotto.
Secondo la Corte di Giustizia della Comunità Europea, sono finalità
rispondenti ad un interesse generale quelle che hanno ad oggetto bisogni di
interesse parimenti generale; e questi ultimi, a loro volta, consistono in esigenze
dell’intera collettività (o di una rilevante fetta della stessa)
cui lo Stato ritiene di dover provvedere direttamente o con riguardo ai quali
intende comunque mantenere un'influenza determinante (v., in tal senso, la sentenza
emessa nella causa C-18/01, Korhonen; la sentenza 22 maggio 2003, Quinta Sezione;
nonché la sentenza 17 dicembre 1998, C-353/96); in altre parole, il Giudice
Comunitario considera essenziale la scelta normativa del singolo Stato, che
attribuisca rilievo pubblicistico ad un’attività pur svolta da
soggetto privato.
A questa impostazione sembra attenersi anche il Consiglio di Stato, come emerge
dalla sentenza, Sesta Sezione, n. 11831/2000, ove il riconoscimento della qualità
di organismo di diritto pubblico all’Autovie Venete s.p.a. - società
incaricata dell’attività di costruzione, esercizio e manutenzione
di autostrade nella Regione Veneto - è stata giustificata in relazione
al “mandato pubblicistico che connota il perseguimento dell’interesse
generale, così rapportato a esigenze qualitative, come prioritario, fino
al punto da renderlo, se del caso, prevalente sul fine economico utilitaristico
proprio dell’attività di impresa comune” ed alla stretta
“connessione che nella organizzazione delle attività materiali
corrispondenti ad un pubblico servizio si instaura rispetto ad una funzione
pubblica che costituisce uno dei compiti indeclinabili e qualificanti di un
ente pubblico dotato di una autonomia politico-amministrativa che si esprime
in poteri normativi, pianificatori e operativi. Nel caso in esame, è
evidente la connessione fra la competenza in tema di viabilità che l’art.
117 Cost. demanda alla Regione, certamente riconducibile ad una funzione pubblica
di governo e sviluppo del territorio, e i moduli organizzativi prescelti per
realizzare tale funzione, che possono attuarsi anche nell’istituzione
di organismi in forma di società per azioni”.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non si verta in questa situazione.
Come già si è anticipato, l'art. 1 bis della legge 285/2000, introdotto
dalla legge 48/2003, riconosce l’esistenza del Comitato Organizzatore
dei Giochi olimpici (che già era stato istituito sulla base dell’host
city contract), e lo definisce “la fondazione di diritto privato costituita
in data 27 dicembre 1999 dal Comune di Torino e dal Coni in adempimento degli
impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato internazionale
olimpico”; e, al secondo comma, precisa che: “il Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarità dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto di cui al comma l, li esercita e li adempie
in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica, assumendo la
correlativa responsabilità patrimoniale, senza utilizzare le risorse
finanziarie di cui all'articolo 10, né alcun altro finanziamento, sovvenzione
o contributo pubblico”.
È dunque lo stesso legislatore ad escludere che il TOROC sia stato istituito
per perseguire un interesse pubblico ed a precisare, viceversa, che la sua funzione
è quella di assicurare l’adempimento degli impegni contrattuali
assunti dal Comune di Troiano e dal C.O.N.I. nei confronti del Comitato internazionale
olimpico, in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica, senza
poter contare su alcun contributo finanziario dello Stato Italiano; di ciò
si trova conferma nell’impianto generale della legge, caratterizzato dalla
netta distinzione tra gli aspetti privatistici connessi ai Giochi, affidati
al TOROC, e le relative funzioni pubblicistiche (in specie la realizzazione
delle necessarie opere pubbliche), che il legislatore ha attribuito ad un diverso
Ente, certamente inquadrabile tra gli organismi di diritto pubblico, l’Agenzia
per lo svolgimento dei Giochi Olimpici (art. 3 della l. 285/2000).
Giova inoltre rilevare che il C.I.O. - “titolare” dei Giochi Olimpici
sulla base della Carta Olimpica (avente natura di trattato internazionale) -
è a sua volta un’organizzazione internazionale non governativa,
che ha la forma giuridica dell'associazione privata, dotata di personalità
giuridica, in conformità a quanto disposto dagli articoli 60 e ss. del
codice civile svizzero (regola 19 della Carta Olimpica): lo stesso soggetto
“titolare” dei Giochi Olimpici è quindi un soggetto di diritto
privato, il quale ne ha delegato l’organizzazione ad un altro soggetto
di diritto privato, il Comitato Organizzatore; neppure nella disciplina contrattuale,
pertanto, è dato ravvisare alcuna disposizione idonea a rendere pubblicisticamente
rilevante l’attività del TOROC.
Appare quindi pienamente condivisibile l’affermazione del Comitato resistente
secondo cui “i Giochi Olimpici invernali non sono un “servizio pubblico”
alla cui gestione il TOROC sia preposto (né direttamente, né per
“delega”) dalla Città di Torino o dal CONI: sono invece un
singolo evento la cui organizzazione, come si è prima visto, è
compito di un soggetto che la città ospitante deve - per obbligo contrattuale
e non per compito istituzionale - far nascere entro un tempo predeterminato”.
Né assume rilievo in senso opposto il richiamo, operato dalla società
ricorrente, a pretese funzioni pubblicistiche che al TOROC sarebbero state attribuite
sia dalla legge 285/2000 che dallo stesso “host city contract”.
Quanto alla normativa nazionale, la stessa si limita a riconoscergli (artt.
1 e 3 della legge 285/2000) l’espressione di un parere sulla realizzazione
delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e la formulazione di indicazioni
per l’approntamento del piano degli interventi (è stata invece
eliminato, in virtù della modifica apportata dall’art. 3 lett.
a della legge 48/2003, il potere di definire il medesimo piano, originariamente
previsto dall’art. 3 comma primo della legge 285/2000 ed ora invece attribuito
al Comitato di Regia di cui all’art. 1 comma 1 bis); non si tratta, quindi,
di competenze decisorie bensì di mera attività collaborativa con
gli enti pubblici chiamati all’adozione dei provvedimenti necessari alla
realizzazione delle infrastrutture olimpiche, secondo un modello già
noto al legislatore italiano, come esattamente rileva la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nella nota del 30 ottobre 2001 (si pensi, ad esempio, al ruolo
consultivo riconosciuto alle associazioni ambientalistiche dalla legge 8 luglio
1986 n. 349, come esattamente rileva la Presidenza del Consiglio dei Ministri
nella nota del 30 ottobre 2001 in atti).
Quanto invece alla disciplina contrattuale, la società ricorrente richiama
l’art. 21 dell’host city contract, in forza del quale il Comitato
si è assunto la responsabilità “di assicurare l’approntamento
di tutti i necessari e opportuni servizi di sanità e medicina compreso
il rimpatrio. I servizi medici saranno forniti gratuitamente agli atleti, direttori
sportivi, allenatori, dirigenti…e ad ogni altra persona accreditata ai
Giochi come indicata dal Comitato Esecutivo del C.I.O. in relazione ad ogni
necessità medica che possa occorrere durante il periodo della loro presenza
per i Giochi nel Paese Ospitante”: l’assistenza sanitaria, infatti,
costituirebbe il tipico oggetto di un pubblico servizio, con la conseguenza
che il TOROC, che tale assistenza dovrà assicurare, svolgerebbe - quanto
meno sotto questo profilo - funzioni di rilievo pubblico.
L’argomento è privo di pregio.
Basti rilevare, al riguardo, l’evidente settorialità e temporaneità
della prestazione sanitaria che il Comitato Organizzatore si è impegnato
ad assicurare, peraltro non in proprio bensì “attraverso le Autorità
Competenti del Paese Ospitante”, la quale andrà ad esclusivo beneficio
degli atleti e del personale ausiliario dei Giochi nonché, ovviamente,
per la sola durata degli stessi.
Per questa ragione la suddetta prestazione non assume quella rilevanza collettiva
che la giurisprudenza comunitaria e nazionale ritengono indispensabili affinché
l’attività di un soggetto privato possa considerarsi connessa a
finalità di interesse generale.
4.2 Ma quand’anche si volesse ravvisare,
contrariamente a quanto si è fin qui sostenuto, un collegamento con interessi
di carattere generale, l’attività svolta dal TOROC - a giudizio
del Collegio - difetterebbe comunque dell’ulteriore requisito indispensabile
per ricondurlo alla categoria degli organismi di diritto pubblico, cioè
il “carattere non industriale o commerciale” delle sua finalità.
È proprio sulla base di tale assunto, del resto, che la Commissione Europea
- nella relazione allegata alla deliberazione 1576 del 17 luglio 2002, cui il
TOROC ha fatto riferimento in sede di rigetto dell’istanza di accesso
proposta dalla società ricorrente - ha escluso che il TOROC sia un organismo
di diritto pubblico in quanto “il Comitato non agisce in una situazione
priva di concorrenza. In particolare, per quel che riguarda le entrate provenienti
dalla pubblicità e dalla vendita dei diritti sulle trasmissioni televisive,
il Comitato deve competere con gli organizzatori di altri eventi sportivi di
importanza paragonabile inoltre, per quel che riguarda la vendita dei biglietti
e le attività di marketing, l’ammontare dei profitti dipenderà
dall’effettivo livello di partecipazione del pubblico alle gare olimpiche.
In secondo luogo bisogna sottolineare il fatto che il Comitato deve procurarsi
con la propria attività le risorse necessarie al suo funzionamento, dal
momento che non ha ricevuto contributi dai soggetti fondatori in seguito alla
sua costituzione, e, soprattutto, che non beneficia di alcun meccanismo di ripianamento
di eventuali perdite (effettivamente il Comune di Torino si assume l’onere
della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti dovuti al
C.I.O. solo per l’1,5 % dei profitti stimati dal Comitato. C’è
ragione di credere, dunque, che il Comitato deve operare secondo criteri di
rendimento, efficienza e di redditività e che sopporta il rischio economico
della sua attività”.
Al fine di analizzare più approfonditamente la questione, è indispensabile,
anche in questo caso, fare riferimento alla giurisprudenza comunitaria che si
è preoccupata di enucleare l’esatto significato del requisito in
esame (finalità non industriale o commerciale).
Nella fondamentale Sentenza, Quinta Sezione, 10 maggio 2001 - chiamata a pronunciarsi
sulla natura giuridica dell’Ente Fiera di Milano, struttura avente il
compito istituzionale di svolgere e sostenere, a livello internazionale ed in
un ambito concorrenziale, qualsiasi attività di organizzazione di fiere
e di esposizioni, di congressi e di ogni altra iniziativa che, favorendo gli
scambi, promuova la presentazione e la vendita di beni e servizi - la Corte
di Giustizia ha escluso che la stessa rientrasse tra gli organismi di diritto
pubblico, ravvisando una finalità di carattere commerciale o industriale
laddove il soggetto interessato offra direttamente beni o servizi sul mercato,
operi in concorrenza con altri operatori, ed agisca, pur senza scopo lucrativo,
secondo criteri di rendimento, di efficacia e di redditività; pur precisando
che ciascuna di tali condizioni non costituisce, di per sé, ragione sufficiente
per escludere la presenza dell’organismo di diritto pubblico trattandosi,
piuttosto, di indici sintomatici attraverso i quali analizzare la singola fattispecie
posta all’attenzione del giudice nazionale al quale competerà,
tra l’altro, di accertare preliminarmente la sussistenza dei predetti
indici nel caso concreto.
In una successiva sentenza, Sesta Sezione, del 16 ottobre 2003 la Corte ha sostanzialmente
confermato tale ricostruzione, precisando che “l'esistenza o la mancanza
di un bisogno d'interesse generale avente carattere non industriale o commerciale
deve essere valutata tenendo conto dell'insieme degli elementi giuridici e fattuali
pertinenti, quali le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell'organismo
considerato e le condizioni in cui quest'ultimo esercita la sua attività,
ivi compresa, in particolare, la mancanza di concorrenza sul mercato, la mancanza
del perseguimento di uno scopo di lucro a titolo principale, la mancanza di
assunzione dei rischi collegati a tale attività nonché il finanziamento
pubblico eventuale dell'attività in questione”.
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il Collegio che riguardo al TOROC
siano ravvisabili tutti i richiamati “indici sintomatici” della
sua finalità commerciale o industriale e che, anche per questa ragione,
lo stesso non rientri nella categoria degli organismi di diritto pubblico.
In primo luogo è evidente come il Comitato, pur avendo natura di fondazione
e quindi non agendo a scopo lucrativo, debba improntare la propria azione a
criteri di economicità, efficienza e rendimento.
Infatti, come già si è osservato, il TOROC non può disporre
di finanziamenti pubblici e deve quindi necessariamente trarre le risorse necessarie
alla propria attività dai proventi dell’attività stessa
la quale, pertanto, non può che essere improntata a logiche di efficienza
imprenditoriale. Basti richiamare, al riguardo, i già citati documenti
contabili comprovanti l’assenza di contribuzioni pubbliche all’attività
del Comitato, nonché l'art. 2 della l. 48/2003, a mente del quale lo
stesso non può utilizzare le “risorse finanziarie di cui all'articolo
10, né alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico”,
che devono essere concentrate esclusivamente in capo all'Agenzia ed agli altri
enti pubblici attuatori delle opere e delle infrastrutture di cui alla legge
285/2000; nonché fare riferimento alla precedente trattazione, nella
parte in cui si è osservato come il Comune di Torino e il C.O.N.I. non
abbiano assunto alcuna obbligazione diretta nei confronti del TOROC quanto al
ripianamento delle sue eventuali perdite, bensì abbiano una responsabilità
solidale direttamente nei confronti del Comitato Internazionale Olimpico.
Né assume alcun rilievo l’ulteriore osservazione della società
ricorrente a proposito del regime fiscale assicurato al TOROC dall’art.
10 comma 4 della legge 285/2000, a mente del quale “I proventi percepiti
dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, nell'esercizio di attività
commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali,
ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche”: come esattamente
rileva la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella nota del 30 ottobre 2001,
infatti, “se il Comitato svolgesse attività non qualificabili come
commerciali, i proventi da esse derivanti non avrebbero concorso per legge (art.
108 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917) a formare il reddito rilevante ai fini
dell’assoggettamento all’imposta sul reddito delle persone giuridiche”;
con la conseguenza che il richiamato art. 10 comma 4 si sarebbe rivelato del
tutto inutile e ripetitivo di una previsione di legge già esistente.
La richiamata disposizione, pertanto, avvalora semmai l’opposta tesi che
l’attività del TOROC ha natura commerciale, pur con un’espressa
eccezione riguardo al regime fiscale, tanto che nessuno dubita, nemmeno la società
ricorrente, che la stessa sia soggetta alla normativa generale in materia di
imposta sul valore aggiunto.
Ugualmente privo di pregio appare il richiamo operato dalla società ricorrente
al sistema di devoluzione dei beni del Comitato previsto dall’art. 19
dello statuto, a mente del quale - con l’approvazione del conto consuntivo
per l’esercizio 2006 - il Comitato dovrà essere posto in liquidazione
ed i suoi beni ripartiti secondo i criteri stabiliti dall’art. 20, cioè:
20% al C.I.O., 20% al C.O.N.I., il restante 60 % alla Città di Torino
“che, d’intesa con il C.O.N.I., lo destinerà ad interventi
sportivi e di ripristino delle condizioni ambientali nei Comuni coinvolti dall’evento”;
tale disposizione, infatti, è perfettamente conforme alla natura giuridica
del Comitato, fondazione di diritto privato, ma non attiene in alcun modo alle
modalità di gestione dello stesso durante il periodo di operatività.
Del resto è ben nota l’evoluzione giurisprudenziale e dottrinale
che ammette ormai pacificamente l’esistenza di fondazioni che, pur non
potendo ovviamente perseguire scopi lucrativi, agiscano con metodo economico.
Già queste osservazioni evidenziano come il TOROC agisca con moduli essenzialmente
imprenditoriali, sopportando in concreto un rischio d’impresa; ma tale
conclusione trova ulteriore conferma nell’esame del mercato in cui il
Comitato è chiamato ad operare, caratterizzato da una situazione - seppur
del tutto peculiare - di concorrenzialità.
Il TOROC, infatti, è impegnato a “vendere” agli sponsor ed
al pubblico (mediante contratti dal multiforme contenuto, quali cessioni dei
diritti televisivi alle reti nazionali ed internazionali, sottoscrizione di
contratti di licenza, vendita dei biglietti agli spettatori, etc.) un “prodotto”
- l’evento olimpico - che si porrà in diretta concorrenza con altri
eventi sportivi di carattere mondiale in qualche modo assimilabili; l’esistenza
di una libera concorrenza, pertanto, non può essere valutata, come invece
sostiene la società ricorrente, in relazione all’attività
in sé devoluta al TOROC (organizzazione e svolgimento dei Giochi Olimpici)
- rispetto alla quale è indubitabile che lo stesso disponga di un’esclusiva,
concordata nell’host city contract; bensì deve essere accertata
con riferimento al mercato in cui l’attività stessa dovrà
svolgersi, all’interno del quale non appare in discussione l’esistenza
- in numero limitato ma rilevante sul piano della forza economica - di validi
competitori, individuabili negli organizzatori di altri eventi sportivi di pari
o simile rilevanza.
Quanto premesso consente, infine, di ritenere sussistente anche il terzo indice
sintomatico indicato dalla Corte di Giustizia Europea, e cioè che il
soggetto, della cui natura si discute, produce beni o servizi offerti direttamente
al mercato. L’evento olimpico, infatti, costituisce, oltre che un’importantissima
manifestazione sportiva, un “prodotto” che il Comitato offre direttamente
sul mercato delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi.
Per tutte queste ragioni ritiene il Collegio che il Comitato Organizzatore dei
XX Giochi Olimpici non possa essere ricondotto alla categoria degli organismi
di diritto pubblico.
5. Resta da esaminare il richiamo, operato sub
c) dalla società ricorrente, all’art. 1-bis della l. 285/2000,
introdotto dall'art. 2 della l. 48/2003, a mente del quale: “Nello svolgimento
di tutte le proprie attività, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici
agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i
terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla
nazionalità”; secondo la società ricorrente, infatti, i
suddetti principi potrebbero incontrare efficace tutela solo mediante l’esercizio
del diritto di accesso ai documenti restando, in caso contrario, delle mere
affermazioni di principio.
Neppure tale argomentazione può essere condivisa.
Infatti, una volta escluso che il TOROC abbia natura di organismo di diritto
pubblico, non può attribuirsi alla norma in esame il significato invocato
dalla società ricorrente, che la porrebbe in contrasto con principi consolidati,
a livello nazionale e comunitario, in forza dei quali la facoltà di accesso
sussiste esclusivamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di soggetti
privati in qualche modo coinvolti nell’esercizio di attività pubblicisticamente
rilevanti (in tal senso depone lo stesso art. 23 della 241/1990); in quest’ottica
si deve ricercare altrove l’esatta collocazione del richiamo ai principi
di trasparenza e non discriminazione contenuti nella richiamata disposizione.
Riguardo al principio di non discriminazione sulla base della nazionalità
può facilmente essere rilevata la sua inconferenza rispetto all’oggetto
di causa.
Quanto al principio della trasparenza, deve invece ritenersi che lo stesso -
operando nei confronti di soggetto privato tout court - non comporti facoltà
di accesso ai suoi atti bensì incida esclusivamente sulla sua condotta
operativa, che dovrà essere improntata a rendere trasparenti e non discriminatori
le sue scelte precontrattuali e contrattuali; con meccanismi di tutela che,
a prescindere dall’identificazione del loro esatto contenuto, potranno
eventualmente trovare tutela nelle norme del codice civile.
Ed infatti, nel caso di specie, il TOROC - pur non ritenendosi vincolato al
rispetto delle norme di evidenza pubblica - ha comunque ritenuto opportuno portare
a conoscenza di tutti i possibili interessati la selezione indetta per individuare
l’impresa incaricata di curare le cerimonie di apertura e conclusione
dei Giochi, pubblicando il relativo bando anche sul proprio sito informatico;
ed in quella sede ha chiaramente esposto il proprio modus operandi, affermando
che “la Ricerca di Mercato non è una procedura di gara: essa è
basata su specifiche tecniche non discriminatorie ed è finalizzata a
procedere alla negoziazione dei contratti di cui al precedente punto 2 senza
introdurre discriminazioni in base alla nazionalità. Pertanto, il TOROC
si riserva in ogni fase della Ricerca di Mercato la facoltà di interrompere
o sospendere la Ricerca di Mercato stessa, secondo la- propria libera valutazione,
con uno o tutti i soggetti interessati, nonché di non pervenire alla
stipulazione del contratto”.
6. Conclusivamente, una volta escluso che il
Comitato organizzatore dei Giochi rientri tra gli organismi di diritto pubblico,
l’istanza di accesso avanzata dalla società ricorrente non costituisce
oggetto di una facoltà giuridicamente tutelata.
Il destinatario della stessa, infatti, non rientra tra i soggetti citati dall’art.
23 della legge 241/1990 (pubbliche amministrazioni, aziende autonome e speciali,
enti pubblici e gestori di pubblici servizi, Autorità di Vigilanza e
Garanzia), il cui elenco ha carattere tassativo come si desume dall’art.
22, a mente del quale il diritto di accesso, che ha per oggetto i soli “documenti
amministrativi”, si esercita “secondo le modalità stabilite
dalla presente legge”.
È quindi pienamente legittima l’osservazione del Comitato, contenuta
nella nota prot. 03/003856 del 7 agosto 2003, ove si afferma “Riteniamo
necessario ribadire, alla luce della posizione assunta dalla Commissione UE,
che il Comitato Organizzatore non è da ricomprendere tra i soggetti tenuti
all’applicazione della legge 241/90. Allo stato riteniamo di non potervi
trasmettere copia dei documenti da Voi elencati, data la natura privatistica
dello scrivente Comitato”: la citata posizione della Commissione Europea,
infatti, è quella espressa nella già richiamata riunione del 24
luglio 2002, ove la stessa aveva escluso che il TOROC fosse inquadrabile tra
gli organismi di diritto pubblico, difettando del requisito della finalità
di carattere non industriale o commerciale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese
di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte,
Sezione II, rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di
Consiglio del 22 gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Paolo Lotti Referendario
Antonio Plaisant Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
f.to Calvo f.to Plaisant
Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata
in Segreteria a sensi di
f.to Ruggiero Legge il 3 marzo 2004
Il Direttore Segreteria II Sezione
f.to Ruggiero