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Giurisprudenza
n. 3-2004 - © copyright.

 

T.A.R. PIEMONTE SEZ. II, sentenza 21 febbraio 2004 n. 311
Pres. Calvo, Est. Plaisant
A.P. Spa c. ATO n° 3 e S. S.p.A.

  1. Servizi pubblici – Sistema idrico integrato – Art. 113 Tuel s.m.i. – Applicabilità immediata - Omessa emanazione regolamento di attuazione ex art. 35 l. n° 448/01 – Irrilevante.

  2. Servizi pubblici – Sistema idrico integrato – L. Reg. Piemonte n° 13/97 – Gestore unico - Art. 113 Tuel s.m.i. – Necessità di espletamento di gara.

  3. Servizi pubblici – Sistema idrico integrato – Periodo transitorio – Legittimazione dell’ATO ad effettuare anche senza gara degli interventi provvisori di concentrazione prima della gara – Non sussiste - Fine di assicurare un grado minimo di riunificazione per la successiva appaltabilità del servizio idrico integrato – Irrilevante.

1.- Nel caso del servizio idrico integrato, l’applicabilità dell’art. 113 è immediata e non necessita dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione perché l’art. 35, comma 5 della l. n° 448/01 nel dettare un regime alternativo di affidamento del servizio idrico, richiama infatti l’art. 113 Tuel, dando così per scontato che tale norma, inerente i servizi di rilevanza industriale, trovi applicazione anche al servizio idrico.

2.-L’art. 7, comma 2 della L. Regione Piemonte nulla dispone per l’ipotesi in cui l’Amministrazione opti per la soluzione del gestore unico sicché l’eventualità resta soggetta alla disciplina generale contenuta nell’art. 113 Tuel che impone l’espletamento di una gara per la scelta del gestore.

3.- La disciplina del periodo transitorio non consente all’ATO di effettuare un primo accorpamento delle gestioni mediante l’affidamento senza gara in capo ad ATI formata da parte degli attuali gestori di servizi idrici diversi dai comuni e dai concessionari e all’uopo è irrilevante la la pretesa impossibilità sul piano tecnico-economico di una gara avente ad oggetto, anziché l’intero servizio integrato, singole porzioni di esso.

V. anche TRIBUNALE DI PAOLA – ordinanza 14 dicembre 2003 con commento dell'avv. Simona Rostagno "Nuovo riparto di giurisdizione rispetto alle vicende societarie interne dei gestori di pubblici servizi "

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 311 - Anno 2004
R.g. n. 1191 - Anno 2002

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2 Sezione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1191/2002 proposto dalla

Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili p.a. – ACQUE POTABILI, con sede in Torino, corso Re Umberto n. 9 bis, in persona del suo vice presidente, amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Ing. Giovanni Nilberto, rappresentato e difeso dal prof. avv. Luca Nanni e dal prof. avv. M.. Alberto Quaglia, elettivamente domiciliato presso l’avv. Giovanni Caramello in Torino, via L. Colli n. 3,

contro

l’Autorità d’ambito Torinese – A.T.O. n. 3, corrente in Torino, corso Matteotti n. 32, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Roberto Cavallo Perin e dall’avv. Alberto Savatteri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, via Pietro Micca n. 3,

nonché nei confronti

della Società Metropolitana Acque Torino – SMAT Torino S.p.A., corrente in Torino Corso XI Febbraio n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Santilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Sacchi n. 44,

per l'annullamento, previa sospensione,
della deliberazione n. 63 in data 3 giugno 2002 dell’Autorità d’ambito torinese – A.T.O. n. 3, comunicata alla ricorrente il 10 giugno 2002 ed avente per oggetto “Atto generale per il riconoscimento e la prosecuzione transitoria delle gestioni esistenti. Indirizzi per la riorganizzazione della gestione d’ambito del servizio idrico integrato”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, complementari o conseguenti, anche allo stato non conosciuti,
nonché dei seguenti atti, dei quali si è chiesto l’annullamento, previa sospensione, con motivi aggiunti, proposti il 7 gennaio 2003:
deliberazione dell’Autorità d’ambito Torinese n. 108 del 28.11.2002, avente ad oggetto “Convenzione atto unico di riconoscimento – Esame ed approvazione”, trasmessa con nota in data 13.12.2002, prot. 317642, e, se ed in quanto necessario, deliberazione 7.11.2002 n. 78 con i relativi allegati, nonché ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresa la deliberazione - non conosciuta - con la quale, in data 6.12.2002, la Conferenza dell’Autorità d’ambito n. 3 “Torinese” ha approvato il Piano d’ambito e la “Convenzione - atto unico di riconoscimento”, e nota del Direttore Generale 4.12.2002 prot. n. 307365;
nonché dei seguenti atti, dei quali si è chiesto l’annullamento, previa sospensione, con motivi aggiunti, proposti il 7 luglio 2003:
deliberazione dell’Autorità d’ambito Torinese n. 131 del 18.6.2003, avente ad oggetto “Programma di riunificazione delle gestioni pubbliche ai sensi della deliberazione della conferenza dell’Autorità d’ambito n. 108/2002”, con i relativi allegati, nonché ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati;
nonché dei seguenti atti, dei quali si è chiesto l’annullamento, previa sospensione, con motivi aggiunti, proposti l’8 ottobre 2003:
deliberazione dell’Autorità d’ambito Torinese n. 136 del 16 luglio 2003, pubblicata a far data dal 23 luglio 2003, avente ad oggetto “Riconoscimento delle gestioni in concessione esistenti ed autorizzazione alla gestione per i soggetti diversi dagli enti locali proprietari di reti, impianti ed altre dotazioni ai sensi della deliberazione della conferenza dell’Autorità d’ambito n. 63/2002” con i relativi allegati, nonché ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati.

Visto il ricorso e tutti gli atti della causa;
Visto i motivi aggiunti, tutti ritualmente notificati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Autorità d’ambito n. 3 “Torinese”, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Vista la costituzione in giudizio della Società Metropolitana Acque Torino - SMAT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Relatore all’udienza pubblica del 4 dicembre 2003 il dott. Antonio Plaisant e uditi per la società ricorrente gli avv.ti Nanni e Quaglia, per l’Autorità d’Ambito torinese n. 3 il prof. Cavallo Perin e l’avv. Virgilio, su delega dell’avv. Savatteri, e per la SMAT l’avv. Santilli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

ESPOSIZIONE IN FATTO

L’art. 8 della legge 5.8.1994 n. 36 prevede che i servizi idrici debbano essere organizzati entro i cd. “ambiti territoriali ottimali” (“a.t.o.”) individuati dalla singole Regioni, in vista di un “superamento della frammentazione delle gestioni” ed, in base all’art. 9 della stessa legge n. 36, il servizio idrico integrato deve essere esercitato da Comuni e Province del singolo ambito “mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12, l. 23 dicembre 1992, n. 498”, secondo forme di cooperazione che gli enti locali interessati determineranno convenzionalmente, individuando “le procedure ... per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142” e, ancora, “al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori”.
Quanto al regime transitorio, l’art. 10 della legge in questione prevede, al comma 2, che, fino all’attuazione del nuovo sistema idrico integrato, la gestione dovrà essere garantita dai preesistenti operatori, sia pubblici che privati; in specie “le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 9”; e “le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione” ed al comma 7 che gli enti locali titolari di “fette” del servizio idrico dovranno affidare la gestione dello stesso “nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142”.
La legge della Regione Piemonte 20 novembre 1997 n. 13 - oltre ad aver suddiviso la Regione Piemonte in sette “Ambiti” - ha previsto (art. 4) che “gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle Comunità montane e dei Presidenti delle Province, di seguito denominata "Autorità d'ambito"”, precisando (art. 7) che “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, della l. 36-1994 e dal comma 3 del presente articolo, le Autorità d'ambito possono affidare la gestione del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero ambito, di qualità del servizio prestato all'utenza, di risparmio nei costi di gestione ed a condizione che ciascuno dei soggetti, per la porzione di territorio servita, provveda alla gestione unitaria”; e, quanto alle gestioni preesistenti, che le stesse possano essere salvaguardate solo ove rispondenti a specifici requisiti di economicità, efficienza ed imprenditorialità.
Per dare attuazione alla citata legge regionale del Piemonte è stata costituita l’Autorità d’ambito “Torinese” - A.T.O. n. 3, che ha avviato un graduale processo di unificazione del servizio mediante la stipulazione, da parte degli enti interessati alle gestioni preesistenti, di apposite convenzioni sulla base di schemi approvati dalla stessa A.T.O.; tale processo è stato incentrato sulla Società Metropolitana Acque Torino – SMAT Torino SPA, che già prima della legge 1994 n. 36 gestiva alcuni importanti apparati del servizio idrico piemontese.
Mentre tale processo era in pieno corso, è entrata in vigore la legge 28 dicembre 2001 n. 448, il cui art. 35 contiene altre norme incidenti sulla materia del servizio idrico integrato: in specie il primo comma ha modificato l’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che a sua volta aveva recepito il vecchio art. 22 della legge 142/1990, in materia di gestione dei servizi pubblici locali.
Secondo il nuovo tenore del citato art. 113, peraltro applicabile ai soli servizi di rilevanza industriale, “l'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica” (comma 5).
Il comma 5 dell’art. 35 della legge 448/2001 precisa però che “in alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo”.
Il citato comma 2, a sua volta, statuisce che “nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione ... il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse dall'evidenza pubblica”; ed il successivo comma 3 contempla alcune eccezionali fattispecie in cui il termine in questione può essere ulteriormente prorogato fino ad un massimo di due anni.
In tale contesto normativo è stata adottata la deliberazione n. 63 del 3 giugno 2002 con cui la Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”, in merito agli “Indirizzi per la riorganizzazione gestionale”, ha stabilito, tra l’altro:

  1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dell’art. 7 della legge regionale Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13 nonché, ove ritenuto operante, dell’art. 113 T.U.E.L. come modificato dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001; carenza di motivazione.
    L’impugnata deliberazione di fatto escluderebbe dal nuovo assetto di gestione del servizio idrico, in via definitiva, gli operatori privati, anche quelli titolari di concessioni: il futuro gestore integrato, infatti, nascerà da un A.T.I. cui potranno partecipare i soli gestori pubblici o a partecipazione pubblica.
    Tale assetto si porrebbe in contrasto con la normativa di settore ed in specie:
    - con l’art. 10, comma 2, della l. 36/1994 che - nel prevedere la riconduzione delle attuali gestioni al nuovo gestore del servizio idrico integrato - non escluderebbe affatto la partecipazione dei soggetti privati;
    - con l’art. 113 comma 5 T.U.E.L., come modificato dall’art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
    Tale norma imporrebbe che la scelta dei partners privati per la costituzione di una società mista cui affidare la gestione di un pubblico servizio avvenga mediante gara pubblica.
    In forza di tale disciplina, che svolgerebbe i suoi effetti anche in materia di servizio idrico, l’atto impugnato sarebbe illegittimo, non avendo previsto alcuna forma concorsuale di scelta dei soggetti che dovranno dar vita al nuovo gestore del servizio idrico integrato, dal quale ha addirittura escluso tutti gli operatori privati;
    - con l’art. 13 della legge regione Piemonte 13/1997, di tenore sostanzialmente identico a quello dell’appena esaminata norma nazionale;
    - con l’art. 7 della citata legge regionale, nella parte in cui prevede che il ruolo di coordinatore d’ambito possa essere affidato ad uno tra i gestori in esso rientranti, senza esigere che tale compito sia affidato necessariamente ad un operatore pubblico, come invece prevede l’atto impugnato.

  2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della legge 28.12.2001 n. 448.
    L’impugnata deliberazione cita, tra le fonti giustificative, l’art. 35 della l. 448/2001, il cui comma 5 consente il provvisorio affidamento senza gara del servizio idrico integrato; ebbene il richiamo normativo sarebbe inconferente, essendo la concreta operatività di tale norma subordinata all’emanazione, mai avvenuta, del regolamento governativo di cui al comma 16, per cui la detta deliberazione sarebbe illegittima perché emanata sulla base di una norma di fatto inoperante.

  3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 T.U.E.L. (nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001);
  4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 comma quinto del T.U.E.L., come modificato dall’art. 35 comma primo della legge 28.12.2001 n. 448.
    L’atto impugnato, nel fare riferimento all’art. 10 comma 7 della legge 1994, n. 36, non terrebbe conto che quest’ultimo faceva a sua volta riferimento all’art. 22 della 142/1990, ormai sostituito dall’art. 113 T.U.E.L..
    Quest’ultimo, come modificato dall’art. 35 comma primo della l. 448/2001, imporrebbe l’espletamento di una pubblica gara per la costituzione della società cui affidare il servizio; e l’atto impugnato - nella parte in cui prevede la diretta costituzione di una società mista tra gli operatori pubblici esistenti, con esclusione di quelli privati - si porrebbe quindi in contrasto con tale disposizione.

  5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 comma 5 della legge 28.12.2001 n. 448. Incostituzionalità della legge per violazione degli art. 41 e 117 della Costituzione.
    Ove poi si ritenesse, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo, che l’art. 35 comma 5 della legge 448/2001 sia direttamente operante, a prescindere dall’emanazione del regolamento attuativo, ciò non sarebbe sufficiente a giustificare la scelta operata dall’A.T.O., in quanto tale disposizione - per il suo carattere di eccezionalità - non potrebbe trovare applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste.
    Nel caso di specie difetterebbe infatti, rispetto alla previsione legislativa, un preciso richiamo al termine massimo di cinque anni per la durata della gestione.
    Mancherebbe inoltre il requisito soggettivo inerente gli affidatari del servizio: gli stessi, invece di consistere in una società di capitali già esistente (come richiederebbe il citato art. 35 comma 5 della legge 448/2001), si risolverebbero in un’A.T.I. tra soggetti di varia natura, destinata a trasformarsi in società solo in seguito.
    Né potrebbe invocarsi un’interpretazione estensiva della norma in esame, che ne comporterebbe l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 41 e 117 della Costituzione.

  6. Violazione dell’art. 10 comma 3 della legge 5.1.1994 n. 36 e dell’art. 9 comma 7 della legge regionale piemontese 20.1.1997 n. 13.
    Illegittimamente l’impugnata deliberazione 63/02 avrebbe imposto ai gestori del servizio idrico, e tra essi ai concessionari, la presentazione di un un’istanza di proroga del rapporto, corredata da specifica documentazione inerente le caratteristiche della gestione; tale statuizione, infatti, sembrerebbe presupporre la sussistenza, in capo all’A.T.O., del potere di valutare discrezionalmente l’opportunità di consentire la prosecuzione dei rapporti concessori fino alla loro naturale scadenza, potere che - viceversa - non sussisterebbe, atteso che tutti i rapporti concessori beneficerebbero della proroga automatica ex lege “fino alla scadenza della relativa concessione”, come testualmente recita l’art. 10 comma 3 della legge 36/1994.

Si è costituita in giudizio l’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto l’atto impugnato avrebbe carattere programmatorio e la sua concreta operatività sarebbe subordinata all’emanazione della cd. “Convenzione - atto unico di riconoscimento”, in difetto della quale l’Amministrazione si sarebbe addirittura riservata il potere di definire un modello organizzativo diverso da quello prospettato nella detta deliberazione.
La resistente ha inoltre eccepito l’infondatezza di tutti i motivi del ricorso, evidenziando che:
- l’art. 35 della legge 448/2001 - sia con riferimento alla modifica dell’art. 113 T.U.E.L. che per quanto attiene al meccanismo “eccezionale” di gestione di cui al comma 5 - sarebbe immediatamente applicabile al servizio idrico, a prescindere dall’emanazione del regolamento di attuazione, atteso che la stessa norma di legge ha qualificato il servizio idrico “a carattere industriale”, ciò che costituisce il principale presupposto applicativo della norma in esame;
- in ogni caso il richiamo all’art. 35, comma 5, della legge 448/2001, relativo ai sistemi di affidamento del servizio, sarebbe inappropriato atteso che la deliberazione impugnata - ben lungi dal realizzare in via diretta il nuovo sistema di gestione integrata - si sarebbe limitata a dettare gli indirizzi per la riorganizzazione del servizio nel cd. periodo transitorio, usufruendo dei termini massimi individuati nei commi 2 e 3 del citato art. 35;
- la suddetta disciplina transitoria - ispirata all’esigenza di “condurre” l’ambito torinese verso la gestione unitaria d’ambito, come previsto dalla legge Galli - troverebbe comunque giustificazione nell’art. 7 della legge regionale 13/97, in forza del quale anche la fase transitoria dovrebbe comunque essere ispirata ai principi di riunificazione del servizio;
- in ogni caso il regime transitorio prefigurato dalla deliberazione impugnata non sarebbe destinato, come invece afferma la ricorrente, ad operare indefinitamente nel tempo, visto l’espresso riferimento operato dall’A.T.O. ai “termini massimi indicati dalle disposizioni di legge”, scaduti i quali, l’Amministrazione dovrà affidare il servizio idrico unificato mediante gara pubblica, in perfetta aderenza alle norme di settore poste a tutela della libera concorrenza.
Il 13 settembre 2002 la SMAT ed il Consorzio ACEA hanno costituito un’Associazione Temporanea d’Imprese “al fine di stipulare con l’Autorità d’Ambito A.T.O. n. 3 la convenzione-atto unico di riconoscimento per la prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato con i contenuti individuati dal punto 7 della deliberazione n. 63 del 3 giugno 2002 e quegli altri che dovessero essere individuati dall’Autorità d’Ambito”; la SMAT è stata designata quale mandataria capogruppo, “con il potere di stipulare con l’A.T.O. la convenzione di cui al punto 1 anche a nome della mandante”.
L’atto costitutivo è stato trasmesso all’A.T.O. con nota del 13 settembre 2002.
Con la deliberazione n. 78 del 7.11.2002, la Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”, nell’approvare la relazione redatta a compimento dell’istruttoria svolta sulle gestioni pubbliche (Allegato A), ha distinto gli operatori interessati in due gruppi:

Nell’art. 10 dell’Allegato B è stato anche fissato il termine (28 febbraio 2003) per la presentazione del relativo “progetto di prosecuzione delle gestioni esistenti con riunione delle stesse mediante trasformazione e fusione degli enti, ovvero cessione, o altra forma di riunione delle gestioni, compatibile con la disciplina europea od italiana vigente”; con la precisazione che, in mancanza, il soggetto interessato dovrà sciogliersi entro i successivi 120 giorni.
In questa sede l’Autorità d’Ambito non si è invece occupata delle gestioni in economia; infine, quanto ai servizi gestiti mediante concessione, in attesa della definizione della relativa istruttoria, ha approvato lo schema di convenzione per la prosecuzione dei rapporti in atto (Allegato C).
Con successiva deliberazione n. 108 del 28.11.2002, la Conferenza dei rappresentanti degli enti locali dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” - dopo aver richiamato in premessa l’art. 35 della legge 448/2001 e ritenuto “di dover dare attuazione alla disciplina vigente in materia di Servizio Idrico Integrato, che prevede il riconoscimento delle gestioni esistenti idonee a raggiungere lo standard richiesto per una gestione di tipo industriale del ciclo integrato delle acque, nonché il progressivo accorpamento delle stesse sino ad una gestione integrata ed unitaria d’Ambito” - ha ribadito, quanto ai gestori pubblici, la distinzione tra:
• le gestioni affidate alla SMAT ed al consorzio ACEA, delle quali è stata autorizzata la prosecuzione;
• le altre gestioni “a mezzo di enti pubblici, ivi comprese le società pubbliche”, già rientranti nel cd. Gruppo 2 di cui alla precedente deliberazione, per le quali è stata confermata la necessità - ai fini della prosecuzione delle gestioni - di procedere alla “trasformazione e fusione o cessione ... con altra gestione pubblica di riferimento da individuare nella convenzione”.
Riguardo alle gestioni “in concessione a terzi” (tra cui rientra la ricorrente), l’A.T.O. ha invece ritenuto non immediatamente perseguibile l’obiettivo della riunificazione.
Con la stessa deliberazione è stata inoltre adottata la cd. “Convenzione - atto unico di riconoscimento”, articolata in uno schema generale di convenzione ed in tre ulteriori convenzioni-tipo, indirizzate alle diverse forme di gestione del servizio idrico; le suddette convenzioni dovranno essere stipulate tra il singolo gestore (sia esso pubblico o privato) e l’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”, al fine di dare una nuova regolamentazione alle gestioni in atto per il cd. periodo transitorio.
In particolare l’art. 11 dell’Allegato 1 prevede che ai gestori pubblici si applichino le specifiche prescrizioni indicate nell’Allegato A2, il cui art. 3 prevede a sua volta che le predette gestioni dovranno unificarsi alla costituita A.T.I. SMAT-ACEA, pena l’avvio delle procedure di estinzione; ed inoltre che i gestori pubblici “si obbligano ad associare le gestioni in economia dei Comuni che lo richiedano”.
Nell’allegato A1, richiamato dall’art. 10 dell’Allegato 1, sono state invece inserite ulteriori prescrizioni relative ai soli rapporti concessori, tra cui l’ipotesi di cessazione nel caso del “venir meno della forma di gestione o delle altre condizioni previste dalla legge per l’attribuzione della gestione del servizio idrico”, cui consegue il subentro nella gestione d’azienda da parte del “nuovo gestore scelto dall’Autorità”.
Per le gestioni comunali in economia, infine, l’art. 12, comma 2, dell’Allegato 1 ha previsto che le stesse “possono proseguire solo in forma associata, con partecipazione del Comune ai soggetti gestori pubblici già esistenti, prendendo parte al processo di aggregazione delle stesse o di trasformazione-fusione degli enti in società di capitali previsto dall’art. 35, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dal programma di riunificazione di cui all’Allegato 2”; tale disposizione va posta in relazione con il punto 6) della deliberazione impugnata, ove si è previsto che tale programma di riunificazione dovrà attuarsi mediante recepimento, da parte dei singoli comuni, delle disposizioni contenute nell’Allegato B; e l’art. 1 dell’Allegato B ha previsto, a sua volta, che “il Comune si obbliga, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, a presentare domanda al soggetto gestore per l’associazione del servizio idrico integrato, o segmenti di esso, nonché ad attuare il progetto di riunificazione approvato dall’Autorità d’Ambito”.
Al fine di giustificare tale riassetto organizzativo l’Autorità ha richiamato l’esigenza di provvedere alla riunione delle diverse gestioni esistenti e ciò benché “la gestione unitaria sia destinata a società scelte con gara pubblica”; ciò al fine di poter sfruttare le “economie di scala” risultanti dalla immediata riunificazione delle gestioni.
Con atto ritualmente notificato il 10 gennaio 2003, la società ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti, con i quali ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, delle deliberazioni n. 78/2002 e 108/2002, nonché della deliberazione in data 6.12.2002 “non conosciuta” dalla ricorrente (relativa, (secondo il suo assunto, all’approvazione del Piano d’Ambito e della “Convenzione atto unico di riconoscimento”) e della nota del Direttore Generale dell’A.T.O. n. 3 “Torinese” n. 307365 in data 4.12.2002, sollevando le seguenti censure:

  1. Invalidità derivata conseguente all’illegittimità della deliberazione n. 63 in data 3.6.2002 dell’Autorità d’ambito Torinese-A.T.O. n. 3.
  2. Invalidità propria per le censure dedotte nel ricorso introduttivo: motivi da n. 1 a n. 6.
    Le deliberazioni impugnate sarebbero affette da illegittimità derivata dalla deliberazione 63/2002, impugnata con il ricorso.
    Le stesse deliberazioni sarebbero, inoltre, illegittime per i vizi di cui ai motivi da n. 1) a n. 6) del ricorso.

  3. Violazione dell’art. 113 comma 5 T.U.E.L. come modificato dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001. Violazione delle norme, anche di rango costituzionale, che tutelano la concorrenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge 5.1.94 n. 36 e dell’art. 7 della legge della regione Piemonte 20.1.1997 n. 13.
    Il trasferimento delle attuali gestioni in economia e degli attuali rapporti concessori al nuovo gestore unico si porrebbe in contrasto con le norme sopra richiamate perché il nuovo gestore viene individuato senza alcuna gara pubblica, con evidente frustrazione dei principi posti a tutela della libera concorrenza.
    L’illegittimità di tale operato troverebbe conferma nel D.M. 22.11.2001, pubblicato su G.U. dell’1.12.2001, ove si ribadisce l’obbligo per “gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali” di affidare la “gestione del servizio idrico integrato mediante gara pubblica da espletarsi con il sistema della procedura aperta”; ed in analogo provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (circolare 17.10.2001).
    Né varrebbe richiamarsi, in senso opposto, al carattere transitorio del regime delineato dal provvedimento impugnato.
    Infatti al termine di questo periodo “fintamente” transitorio, la SMAT Torino - nel frattempo divenuta il gestore integrato del servizio idrico - verrebbe a trovarsi in una posizione di tale privilegio rispetto agli altri operatori del settore da trasformare l’eventuale gara in “una semplice formalità”.

  4. Violazione dell’art. 113 T.U.E.L. e dell’art. 35 comma 5 della legge 448/2001. Violazione degli artt. 82 ed 86 del Trattato CE.
    Il delineato sistema gestorio finirebbe per realizzare esattamente la situazione disciplinata dall’art. 35 comma 5 della legge 448/2001, ove si prevede la possibilità di un affidamento senza gara del servizio idrico integrato a società di capitali “per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo”.
    Ciò evidenzierebbe il contrasto tra gli atti impugnati e la vigente normativa comunitaria, atteso che la Commissione CE, con atto di mora del 26.6.2002, ha richiamato l’attenzione del Governo Italiano “sulle modalità di affidamento del servizio idrico integrato disciplinata dall’art. 35 comma 5 della legge 448/2001”, in quanto lesive delle norme comunitarie poste a tutela della concorrenza.

  5. Violazione dell’art. 9 comma 4 della legge 5.1.1994 n. 36 e dell’art. 7 comma 2 della legge regione Piemonte n. 13 del 1997. Eccesso di potere per sviamento.
    Anche ammesso che fosse conforme a legge, il modello prescelto dall’A.T.O. non sarebbe comunque l’unico previsto dalla normativa vigente.
    L’art. 9 citato prevede infatti che i Comuni possano provvedere alla gestione integrata del servizio idrico “con una pluralità di soggetti e di forme”: la scelta compiuta dall’A.T.O. sarebbe quanto meno il frutto di un cattivo esercizio del potere discrezionale, sviato dal suo fine proprio.

  6. Violazione dell’art. 9 comma 3 della legge 5.1.1994 n. 36 e dell’art. 7 comma 2 della legge regionale 20.1.1997. Eccesso di potere per illogicità.
    Le deliberazioni impugnate, nel prevedere una nuova regolamentazione dei rapporti concessori in atto, si porrebbero in contrasto con le norme citate, secondo cui “le società e le imprese consortili concessionarie di servizi ... mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione”, in quanto la legge avrebbe imposto la prosecuzione del rapporto concessorio secondo la sua originaria disciplina, laddove l’A.T.O., discostandosi da tale statuizione, avrebbe esercitato un (inesistente) potere discrezionale di vaglio dei rapporti concessori in atto.
    Emergerebbe così l’illegittimità delle deliberazioni impugnate nella parte in cui, ad esempio, configurano quale nuova causa di decadenza delle concessioni “il venire meno della forma di gestione” o ancora prevedono la corresponsione da parte del concessionario di un nuovo contributo finanziario.

  7. Violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per mancanza assoluta di motivazione, nonché per illogicità e contraddittorietà estrinseca.
    Benché la società ricorrente, dopo aver conosciuto il contenuto della deliberazione n. 78/2002, avesse comunicato all’A.T.O. - con nota in data 22.11.2002 - alcune osservazioni inerenti il regime stabilito dall’Autorità per la prosecuzione delle gestioni esistenti, con la deliberazione n. 108 del 28.11.2002 l’Autorità d’Ambito avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulle stesse osservazioni.
    Né, al riguardo, si potrebbe fare riferimento alla nota Dirigenziale del 4.12.2002 in quanto le contestazioni mosse dalla ricorrente riguardavano la prevista modifica del regime concessorio laddove l’Amministrazione, nella predetta nota, avrebbe fatto riferimento alla procedura di riconoscimento dei rapporti concessori.

L’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” - oltre ad avere eccepito l’infondatezza di tutti motivi aggiunti - ha sollevato le stesse eccezioni di inammissibilità già proposte nei confronti del ricorso, che si estenderebbero anche ai detti motivi aggiunti.
Si è inoltre costituita in giudizio la Società Metropolitana Acque Torino –SMAT p.A., eccependo l’inammissibilità per carenza d’interesse e l’infondatezza tanto del ricorso che dei motivi aggiunti.
Nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2003, giusta la relativa ordinanza n. 137 di questa Sezione, le istanze cautelari sono state rigettate.
Con ordinanza n. 1711 del 6 maggio 2003, il Consiglio di Stato - Sesta Sezione - ha rigettato l’appello proposto dalla società ricorrente.
Con deliberazione n. 131 del 18.6.2003, la Conferenza dei rappresentanti degli enti locali dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” - visto il “Progetto di riunificazione delle gestioni” presentato il 28 febbraio 2003 dall’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita tra il Consorzio ACEA, ora ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e la SMAT Torino S.p.A. e ritenuto opportuno individuare in via provvisoria nella mandataria capogruppo della sopra indicata A.T.I. (id est la SMAT) il ruolo di coordinatore della riunificazione delle gestioni pubbliche per lo svolgimento dei compiti indicati in premessa - ha stabilito:

Con atto ritualmente notificato il 10 luglio 2003, la società ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti con i quali ha chiesto l’annullamento della deliberazione 131/2003, previa sospensione, e sollevando le seguenti censure:

  1. Invalidità derivata conseguente all’illegittimità delle deliberazioni n. 63 in data 3.6.2002, n. 108 in data 28.11.2002, n. 78 in data 7.11.2002, nonché in data 6.12.2002, avente ad oggetto l’approvazione del Piano d’ambito e della “Convenzione - atto unico di riconoscimento”, dell’Autorità d’ambito Torinese - A.T.O. n. 3.

  2. Invalidità propria per le censure dedotte nel ricorso introduttivo e nell’atto di motivi aggiunti: motivi da n. 1 n. 6 del ricorso e motivi da n. 1 a n. 7 dell’atto di motivi aggiunti.
    La deliberazione impugnata sarebbe affetta da illegittimità derivata da quella degli atti impugnati con il ricorso e con i successivi motivi aggiunti.
    La stessa deliberazione sarebbe inoltre illegittima per gli altri motivi in rubrica indicati.

  3. Violazione dell’art. 113 comma 5 T.U.E.L. come modificato dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001. Violazione delle norme, anche di rango costituzionale, che tutelano la concorrenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge 5.1.1994 n. 36 e dell’art. 7 della legge regione Piemonte 20.1.1997 n. 13. Carenza di motivazione.
    La deliberazione produrrebbe l’effetto di attribuire il servizio idrico integrato direttamente alla SMAT, senza previa procedura ad evidenza pubblica, in violazione delle norme richiamate e dei principi generali posti a tutela della concorrenza, espressamente richiamati anche nell’art. 7 comma 6 l.r. Piemonte n. 13 del 1997; ciò varrebbe per tutte le categorie di affidamenti diretti sopra descritte, non essendo alcuna di esse sorretta da un valido fondamento normativo.

  4. Violazione dell’art. 113 comma 5 T.U.E.L. e dell’art. 35 comma 5 della legge 448 del 2001. Violazione degli artt. 82 ed 86 del Trattato CE.
    La ricorrente ha sostanzialmente riproposto il contenuto del motivo n. 4 dei precedenti motivi aggiunti.

  5. Violazione dell’art. 9 comma 4 della legge 5.1.1994 n. 36 e dell’art. 7 comma secondo della legge della regione Piemonte n. 13 del 1997. Eccesso di potere per sviamento.
    La ricorrente ha sostanzialmente riproposto il contenuto del motivo n. 5 del precedenti motivi aggiunti.
La resistente ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza d’interesse, nonché la loro infondatezza nel merito.
Secondo l’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”, anche la citata deliberazione avrebbe carattere preparatorio; si tratterebbe di un passaggio procedimentale finalizzato a realizzare “una gestione integrata ed unitaria d’ambito”, condizione indispensabile per “la conseguente fattibilità dell’affidamento con gara del servizio idrico integrato e della relativa erogazione”; in particolare, la proposta di riunificazione presentata dall’A.T.I. SMAT-ACEA “consentirebbe di creare il ciclo completo delle acque, raggiungere economie di scala ed assicurare la perequazione della qualità del servizio all’utenza”.
L’intento di giungere al fine ad una condizione di effettiva appaltabilità del servizio, allo stato impraticabile a causa dell’eccessiva frammentazione del servizio, non sarebbe meramente teorico, avendo l’A.T.O. imposto ai gestori pubblici di “presentare entro marzo 2004 ... un dettagliato cronoprogramma del processo di riunificazione delle gestioni ... che sia funzionale a consentire l’appaltabilità della gestione unitaria del servizio idrico integrato”; pertanto la deliberazione impugnata non comporterebbe alcun pregiudizio per la società ricorrente, atteso che l’A.T.O. si sarebbe limitata a valutare la fattibilità economica e gestionale della proposta di riunificazione di servizi oggi gestiti in economia, senza nulla disporre in merito alla forma di gestione del servizio.
Quanto al merito la resistente ha sostanzialmente ribadito le considerazioni già svolte nelle precedenti memorie.
Nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2003, giusta la relativa ordinanza di questa Sezione n. 937, l’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti è stata respinta.

Con ordinanza n. 4443, pronunciata nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2003, il Consiglio di Stato - Sesta Sezione - ha in parte accolto l’appello proposto dalla società ricorrente per l’annullamento della citata ordinanza di questa Sezione n. 937/2003 e per l’effetto, in riforma della stessa, ha disposto la trasmissione degli atti per la fissazione del merito della controversia ai sensi dell’art. 23 bis l. TAR.
In data del 16 luglio 2003, infine, la Conferenza dei rappresentanti degli enti locali dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” ha adottato la deliberazione n. 136, nella quale ha ritenuto che “tutte le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 cit., cioè esistenti alla data del 3 febbraio 1994, di cui all’Allegato n. 1 Elenco A, debbano essere riconosciute poiché salvaguardate ex lege sino alla scadenza della relativa concessione”, salva verifica da parte dell’A.T.O. n. 3 “Torinese” “della congruità del termine contrattuale di scadenza della concessione in ragione dell’effettivo periodo di ammortamento degli impianti e di tutti i beni utilizzati per la gestione del servizio”; cui potrebbe seguire una congrua “riduzione del termine ove esso superi il periodo di ammortamento in violazione delle norme imperative poste dall’ordinamento europeo”.
Con atto notificato l’8 ottobre 2003, la ricorrente ha impugnato quest’ultima deliberazione per il seguente motivo aggiunto:
Violazione di legge con riferimento all’art. 10 comma 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e dell’art. 9 comma 7 della legge della regione Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13. Eccesso di potere per contraddittorietà.
La deliberazione citata, riconoscendo all’A.T.O. un potere di valutazione discrezionale in merito alla durata in vita delle concessioni, violerebbe le norme richiamate, che prevedono la conservazione dei rapporti in essere “fino alla scadenza ella relativa concessione”.
In particolare l’illegittimità della deliberazione emergerebbe nella parte in cui consente all’Amministrazione di valutare la durata dei rapporti concessori già sottoposti ad un termine contrattuale non ancora maturato.
Privo di alcun pregio sarebbe poi il richiamo, formulato dall’Amministrazione per giustificare la riduzione dei rapporti concessori, ai principi comunitari in tema di tutela della concorrenza.
L’originaria durata delle concessioni, infatti, non sarebbe tale da rendere inidoneo lo strumento utilizzato per l’affidamento, che sarebbe comunque necessario - quanto meno con riferimento all’epoca in cui venne rilasciata la concessione.
Ed in ogni caso la deliberazione impugnata non conterrebbe idonea motivazione riguardo agli aspetti appena citati.
Mancherebbero così i presupposti - richiesi dalla prevalente giurisprudenza - per la concreta operatività del principio di tutela della concorrenza.
Emergerebbe poi un vizio di contraddittorietà atteso che l’impugnata deliberazione, oltre ad affermare questo potere dell’A.T.O. di effettuare un “taglio” delle concessioni in corso, fa salva la “facoltà di riscatto alle condizioni di cui al r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578 art. 24”.
Orbene, così stando le cose, ben avrebbe potuto l’A.T.O. esercitare tale facoltà di riscatto, prevista dalla legge, piuttosto che un’inesistente potere di valutazione della congruità temporale delle concessioni.
Hanno presentato memorie il 19 novembre 2003 l’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” ed il 21 novembre 2003 la società ricorrente e la SMAT S.p.A.
Alla odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Il ricorso ha ad oggetto la deliberazione n. 63 in data 3 giugno 2002, con cui la Conferenza dei rappresentanti degli enti locali dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” ha fissato un termine (15 settembre 2002) per la costituzione - da parte degli attuali gestori pubblici di servizi idrici diversi dai comuni e dai concessionari - di un’Associazione Temporanea d’Imprese, che dovrà poi dar vita ad una società di capitali destinata a divenire il gestore “del servizio idrico integrato per l’intero ambito ottimale” (punto 7 lett. c della deliberazione).
    Secondo la ricorrente (motivi da 1 a 5) tale statuizione prefigurerebbe la concentrazione dell’intero servizio in capo ad un unico soggetto, individuato senza preventiva gara, con illegittima esclusione di tutti gli operatori privati dal relativo mercato.
    Preliminarmente deve essere vagliata l’eccezione di inammissibilità dei suddetti motivi di gravame per carenza d’interesse, sollevata dalla resistente nella memoria del 3 ottobre 2002.
    L’eccezione merita di essere condivisa.
    La deliberazione impugnata prevede espressamente che i nuovi poteri verranno attribuiti al futuro gestore integrato mediante una convenzione che lo stesso dovrà stipulare, entro il 25 novembre 2002, con l’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”.
    La stipula di tale atto convenzionale - peraltro subordinata all’esito delle valutazioni che il costituendo soggetto societario dovrà necessariamente formulare - viene espressamente considerata in termini di eventualità, tanto che l’A.T.O. si riserva, in difetto, “di definire il modello organizzativo ed individuazione delle modalità di gestione e produzione del servizio idrico integrato” (punto 8 della deliberazione 63/02).
    Pertanto la deliberazione non ha direttamente inciso sul regime del servizio idrico in quanti si è limitata a delineare un complesso procedimento, articolato in molteplici passaggi, di graduale riunificazione delle gestioni; ne consegue la mancanza di un interesse attuale della società ricorrente al suo annullamento.
    La detta deliberazione contiene, poi, un’ulteriore statuizione (punto 1), che impone ai soggetti gestori (ad eccezione di quelli in economia) di presentare, entro il 31 luglio 2002, un’istanza di proroga del rapporto, corredata di varia documentazione analiticamente descritta nell’Allegato A punto A.
    Con il sesto motivo di gravame la società ricorrente, che gestisce in concessione il servizio in alcuni comuni dell’ambito torinese, contesta proprio questa parte dell’atto, lamentando la violazione dell’art. 10, comma 3, della legge 36/1994 e dell’art. 9, comma 7, della l.r. 13/1997, a mente dei quali i rapporti concessori in atto devono essere conservati in capo ai concessionari “fino alla scadenza della relativa concessione”: le suddette norme avrebbero determinato l’automatica prosecuzione dei rapporti concessori, per cui non avrebbe alcuna ragion d’essere l’obbligo di presentare una richiesta di proroga, corredata di documentazione inerente la struttura societaria del gestore, quasi che l’A.T.O. disponesse di un potere valutativo inerente la sopravvivenza dei rapporti in essere.
    Anche in questo caso deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, che risulta fondata.
    Ed invero al punto 3 della deliberazione impugnata l’A.T.O. ha stabilito di “procedere, entro il 31 dicembre 2002, al riconoscimento dei diritti dei concessionari”.
    Questa determinazione evidenzia l’intento della resistente di “riconoscere” i rapporti concessori in atto: non si tratta di proroga bensì di presa d’atto di un effetto che anche l’Amministrazione riconduce evidentemente alla volontà del legislatore.
    In quest’ottica la richiesta di presentare un’istanza di proroga, contenuta nella deliberazione impugnata, appare frutto di un’inesattezza terminologica, irrilevante ai fini della legittimità dell’atto stesso.
    Sotto altro aspetto, la determinazione in questione non spiega alcun effetto sui rapporti concessori in essere; per cui il suo annullamento comporterebbe esclusivamente l’interruzione della procedura di riconoscimento il cui esito - peraltro rinviato nel tempo - si prospetta come presumibilmente favorevole alla ricorrente.
    Ciò conferma la non diretta ed attuale lesività della deliberazione impugnata e l’inammissibilità del relativo gravame.

  2. I motivi aggiunti, notificati il 10 gennaio 2003, riguardano la deliberazione n. 108 del 28.11.2002 nonché, se ed in quanto necessario, la deliberazione 7.11.2002 n. 78, la deliberazione (non conosciuta dalla ricorrente), con la quale, in data 6.12.2002, la Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” avrebbe (sempre secondo l’assunto della società ricorrente) approvato il Piano d’ambito e la “Convenzione - atto unico di riconoscimento”, ed infine la nota del Direttore Generale dell’A.T.O. 4.12.2002 prot. n. 307365.
    Preliminarmente deve osservarsi come la citata deliberazione del 6.12.2002 non risulti agli atti. Deve presumersi che la stessa non esista o quanto meno che non abbia il contenuto descritto dalla società ricorrente, atteso che la “Convenzione atto unico di riconoscimento” è stata approvata con la deliberazione 108/2002, anch’essa oggetto di impugnazione. Peraltro nessuno dei motivi aggiunti fa specifico riferimento ad una deliberazione del 6.12.2002.
    Deve quindi rilevarsi l’inammissibilità dell’impugnazione con specifico riferimento alla detta deliberazione.
    Quanto poi alla nota del Direttore Generale dell’A.T.O. n. 3 “Torinese” prot. n. 307365, in data 4.12.2002, la stessa ha carattere endo- procedimentale e costituisce oggetto del settimo dei motivi aggiunti notificati il 10 luglio 2003; essa verrà quindi presa in esame in relazione al suddetto motivo.
    Passando ora alle deliberazioni n. 78 del 7.11.2002 e n. 108 del 28.11.2002, il loro contenuto può essere così riassunto:
    • per i gestori pubblici di cui al Gruppo 2 (società miste e consorzi) è stata confermata la necessità - ai fini della prosecuzione delle gestioni - di procedere alla loro trasformazione, fusione o cessione con altra gestione pubblica di riferimento da individuare nella convenzione;
    • per le gestioni in economia il loro riconoscimento è stato subordinato alla stipula di apposita convenzione, con la quale il Comune si obbligherà a presentare domanda al “soggetto gestore” per l’associazione del servizio idrico integrato, o segmenti di esso, nonché ad attuare il progetto di riunificazione approvato dall’Autorità d’Ambito;
    • per i concessionari, infine, è stata confermata la possibilità di proseguire nei rapporti in corso, previa accettazione delle condizioni contenute nell’apposito disciplinare;
    • per la ridefinizione dei rapporti con tutti gli attuali gestori, è stato approvato lo schema della cd. “Convenzione – atto unico di riconoscimento”, che consiste in un disciplinare di carattere generale (corrispondente all’allegato A) ed in altri atti convenzionali (corrispondenti agli allegati A1, A2, B, C), ciascuno dei quali riferito ad una diversa categoria di soggetti gestori (consorzi pubblici e società miste, comuni che gestiscono in economia, concessionari).
    Con i primi cinque motivi la società ricorrente sostiene che le impugnate deliberazioni prefigurerebbero “affidamenti diretti” (senza una preventiva gara) dei servizi idrici al nuovo gestore integrato; e che così facendo l’Amministrazione avrebbe violato la normativa che regola in generale l’affidamento dei servizi pubblici (in specie l’art. 113 T.U.E.L., come modificato dalla legge 448/2001), nonché le norme di settore (in specie la legge Galli 1994 n. 36 e l’art. 7 comma 6 della l.r. 13/1997), le quali imporrebbero - in chiave di tutela della concorrenza - l’effettuazione di una gara d’appalto per individuare il soggetto che dovrà gestire il cd. servizio idrico integrato.
    Preliminarmente rileva il Collegio l’inammissibilità dei motivi aggiunti in esame per carenza d’interesse.
    La questione implica una più analitica lettura degli atti impugnati e dei relativi allegati.
    Cominciando dalle gestioni affidate a consorzi misti o società partecipate (il cd. Gruppo 2 di cui alla deliberazione 78/2002), la loro prosecuzione è stata subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione (il cui schema è stato approvato come allegato A2 alla deliberazione 108/2002), finalizzato alla “trasformazione, fusione o cessione, o altra forma di riunione…con altra gestione pubblica di riferimento da individuare nella convenzione-atto unico di riconoscimento”; prevedendosi che, in difetto, si procederà “allo scioglimento ai sensi della legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13 art. 9 comma 6” (punto 2 della parte deliberativa).
    L’art. 3 comma primo dell’Allegato A2 individua nel 28 febbraio 2003 il termine entro cui gli enti interessati dovranno presentare il relativo “progetto di prosecuzione delle gestioni esistenti con riunione delle stesse mediante trasformazione e fusione degli enti, ovvero cessione, o altra forma di riunione delle gestioni, compatibile con la disciplina europea od italiana vigente”; con la precisazione (contenuta nel comma 2) che, in mancanza, il soggetto interessato sarà posto in liquidazione entro i successivi 120 giorni.
    Ritiene il Collegio che da questo insieme di statuizioni non derivi in via diretta l’effetto di concentrare fin d’ora i citati rami del servizio idrico in capo all’A.T.I. SMAT-ACEA, come invece sostiene la società ricorrente.
    È pur vero che le deliberazioni impugnate prefigurano, quale soluzione ottimale, l’affidamento dei diversi rami del servizio idrico al gestore unico; ma è anche vero che le stesse subordinano tale risultato all’iniziativa dei vari gestori, all’uopo chiamati a presentare i cd. “progetti di riunificazione” ed a sottoscrivere la “Convenzione atto unico di riconoscimento”.
    Tanto è vero che il punto 2 della deliberazione 108/2002 individua nella convenzione la sede in cui dovrà essere individuato il soggetto con cui gli attuali gestori pubblici si riuniranno e, soprattutto, la stessa disposizione non configura tale soluzione quale unico sistema di prosecuzione nella gestione: al contrario pone quali alternative la trasformazione fusione o cessione delle gestioni esistenti, senza nient’altro specificare.
    Anche lo schema di convenzione si esprime negli stessi termini (vedasi in particolare l’art. 3, comma primo), lasciando ai gestori la possibilità di presentare un progetto che - mediante trasformazione, fusione, riunione o cessione delle gestioni - garantisca maggior concentrazione ed efficienza in vista dell’attuazione del servizio idrico integrato; e, ancora, in caso di mancata approvazione del citato progetto, l’art. 5 della convenzione attribuisce all’A.T.O. il potere “di definire il modello organizzativo ed individuare le modalità di gestione e produzione del servizio idrico integrato”.
    Discorso analogo vale per le gestioni svolte dai comuni in economia.
    Al riguardo la “Convenzione - atto unico di riconoscimento” individua il 28 febbraio 2003 quale termine entro cui i Comuni dovranno deliberare .la partecipazione al soggetto gestore; con la precisazione, contenuta nel comma 6 dell’art. 12, che “in difetto il servizio attualmente gestito in economia dal Comune sarà affidato secondo le procedure stabilite dalla vigente disciplina europea ed italiana”; in questo caso, quindi, si prevede espressamente che la conseguenza della mancata riunificazione dei servizi sarà proprio l’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica invocate dalla società ricorrente.
    La stessa impostazione, infine, vale per i servizi attualmente affidati a privati concessionari.
    Le impugnate deliberazioni hanno espressamente riconosciuto le concessioni in essere ed addirittura approvato lo schema di convezione da stipulare per la loro prosecuzione; il problema dell’affidamento di tali porzioni del servizio idrico alla scadenza dei vigenti rapporti concessori è quindi al di là da venire; ed infatti l’art. 3 comma 5 dell’Allegato A1 alla delibera n. 108 del 2002, riferendosi ai rapporti concessori, si limita a prevedere che “alla scadenza o in caso di cessazione per qualsiasi causa del presente rapporto giuridico…il nuovo gestore scelto dall’Autorità subentra nella gestione dell’Azienda”; mentre le deliberazioni impugnate nulla dispongono circa le modalità di scelta del nuovo gestore dopo la scadenza dei rapporti concessori.
    In sintesi le dette deliberazioni, lungi dal realizzare affidamenti diretti del servizio, si limitano ad indirizzare l’attività degli attuali in gestori in funzione di una maggiore concentrazione del servizio idrico.
    Per queste ragioni i primi cinque motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza d’interesse.
    Il sesto ed il settimo dei motivi aggiunti attengono invece alla nuova disciplina delle gestioni affidate a concessionari, categoria cui appartiene anche la ricorrente.
    L’art. 3 dell’Allegato A1, inserendo alcune clausole suppletive agli originari contratti di concessione, prevede che il riconoscimento delle concessioni esistenti cessi per decadenza in caso di “dismissione del servizio, cessione o subconcessione a terzi” nonché “per il venir meno della forma di gestione o delle altre condizioni previste dalla legge per l’attribuzione della gestione del servizio idrico” ed “a seguito di sentenza che dichiara il fallimento o per le altre cause che determinano lo scioglimento o il venir meno del gestore ovvero per impossibilità di questi di proseguire l’attività”.
    Vi è poi l’art. 8 della “Convenzione - atto unico di riconoscimento”, il quale impone (anche) ai concessionari la corresponsione di un contributo finanziario non previsto dagli originari disciplinari che regolavano i rapporti concessori.
    Secondo la società ricorrente tale nuova regolamentazione si porrebbe in contrasto con l’art. 10 comma terzo della legge 36/1994, secondo cui “le società e le imprese consortili concessionarie di servizi ... mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione” (la ricorrente cita l’art. 9 comma 3 della legge 1994 n. 36, ma si tratta di un’evidente errore materiale): tale disposizione, infatti, avrebbe imposto la prosecuzione del rapporto concessorio secondo la sua originaria disciplina; e l’A.T.O., apportandovi delle modifiche, avrebbe preteso di esercitare un inesistente potere discrezionale sulle concessioni in atto.
    Sotto il profilo procedimentale, infine, la società ricorrente evidenzia l’indebita frustrazione delle sue legittime pretese di partecipazione al procedimento che ha portato all’approvazione delle impugnate deliberazioni.
    Dopo aver conosciuto il contenuto della deliberazione n. 78/2002, infatti, la società ricorrente aveva trasmesso all’A.T.O., con nota del 22.11.2002, un’“istanza di chiarimenti” con cui chiedeva di indicare “in base a quale riferimento normativo, statale o regionale, nasca la necessità di formulazione del documento allegato c)” alla deliberazione 78/2002, cioè del disciplinare tipo per la prosecuzione dei rapporti concessori in essere; con nota Dirigenziale del 4.12.2002 l’Autorità aveva ritenuto di rispondere a tali osservazioni.
    La società ricorrente sostiene invece che una puntuale risposta non sia mai arrivata, atteso che le sue contestazioni riguardavano la modifica del regime concessorio contenuta nel nuovo disciplinare mentre l’Amministrazione avrebbe fatto riferimento al diverso problema della procedura di riconoscimento dei rapporti concessori.
    Anche in questo caso deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione d’inammissibilità sollevata dall’Amministrazione con riferimento al sesto ed al settimo dei motivi aggiunti ora in esame.
    Rileva l’A.T.O. che “con la deliberazione n. 108 del 2002 l’Autorità d’ambito si è limitata ad approvare la Convenzione - atto unico di riconoscimento ed il suo Allegato A1 ... da proporre per la sottoscrizione ai concessionari, i quali troveranno definito il regime di riconoscimento delle relative concessioni stipulando tali atti”; per cui tali deliberazioni non avrebbero ancora “inciso sui rapporti di concessione di cui è titolare la società Acque Potabili”.
    L’eccezione è fondata.
    Le deliberazioni impugnate si limitano, per quanto ora rileva, ad approvare una schema di convenzione per la prosecuzione dei rapporti concessori in atto, da sottoporre ai soggetti interessati per le loro valutazioni; né è dato rilevare alcuna disposizione che ricolleghi alla mancata sottoscrizione della convenzione conseguenze negative in capo al singolo concessionario che, in mancanza di successivi interventi autoritativi, ben potrebbe proseguire nell’erogazione del servizio fino alla naturale scadenza della concessione, avvalendosi proprio della disposizione richiamata dalla ricorrente.
    Ne consegue che anche il sesto ed il settimo dei motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza d’interesse.

  3. Gli ulteriori motivi aggiunti notificati il 10 luglio 2003 riguardano la deliberazione n. 131 del 18.6.2003 e con essi vengono sostanzialmente riproposte le contestazioni oggetto dei precedenti motivi aggiunti.
    Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, nella memoria dell’8.8.2003, con riferimento a tutti i nuovi motivi aggiunti.
    Secondo l’Amministrazione, infatti, la società ricorrente non avrebbe alcun interesse ad ottenere l’annullamento della deliberazione 131/2003 atteso che, in tale sede, l’A.T.O. n. 3 “Torinese” si sarebbe limitata a valutare positivamente la proposta di riunificazione di alcune gestioni con il cd. gestore pubblico integrato, che resterebbe comunque da attuarsi nel rispetto della vigente disciplina italiana ed europea.
    Al riguardo è opportuno richiamare brevemente il contenuto della deliberazione 131/2003 con cui l’A.T.O. n. 3 “Torinese” ha, tra l’altro:
    • approvato “i progetti di trasformazione anche per fusione, incorporazione o scissione dei soggetti pubblici con ACEA e SMAT” (punto 2);
    • riconosciuto la validità economico-gestionale delle proposte di riunificazione in capo all’A.T.I. di numerose gestioni in economia, in specie di quelle relative alle seguenti tipologie di enti locali: comuni che abbiano almeno un segmento del servizio idrico integrato già a SMAT o ACEA; comuni che già ebbero ad acquistare quote di partecipazione al capitale azionario del gestore pubblico prima dell’entrata in vigore della legge 448/2001; comuni i cui territori siano interessati da opere pubbliche connesse alle Olimpiadi Invernali del 2006 per la cui progettazione e realizzazione sono già stati individuati i soggetti gestori pubblici SMAT ed ACEA (punti 3, 4 e 5);
    • precisato che “tali approvazioni e riconoscimenti sono disposti al fine di pervenire entro il periodo transitorio definito dall’art. 35 della l. 448 del 2001, cit., e comunque al più tardi entro i termini indicati dall’allegato sub. 3, alla progressiva gestione unitaria ed integrata dell’intero ambito ed alla sua appaltabilità mediante gara” (punto 8);
    L’effetto concreto di tali nuove statuizioni deve essere analizzato tenendo conto del contesto procedimentale in cui operano.
    Le precedenti deliberazioni nn. 78 e 108 del 2002, già esaminate, avevano fissato alcune tappe indispensabili in vista dell’obiettivo di realizzare un primo accorpamento delle gestioni del servizio idrico in capo al gestore unico SMAT-ACEA, prevedendo la presentazione, da parte degli attuali gestori, di appositi progetti di riunificazione, trasformazione o fusione, che l’A.T.O. n. 3 “Torinese” si era riservata di approvare, per poi dare il via alla fase di riunificazione vera e propria, attraverso la stipula degli accordi denominati “Convenzione atto unico di riconoscimento”.
    Ebbene la deliberazione 131/2003, contenendo proprio la positiva valutazione dei progetti di riunificazione presentati da alcuni comuni ed altri gestori pubblici, ha dato concreta attuazione a queste linee direttrici.
    L’approvazione dei progetti di riunificazione, infatti, non può che avere carattere in qualche misura vincolante sia per i gestori interessati, che hanno proposto il nuovo assetto gestorio, sia per l’A.T.O. n. 3 “Torinese”, che quell’assetto ha ritenuto di avallare, ritenendolo conforme al suo complessivo disegno organizzativo.
    In tale contesto la stipula delle relative convenzioni appare come atto conseguente e di mera esecuzione di scelte già sostanzialmente deliberate.
    Per queste ragioni l’eccezione d’inammissibilità per carenza d’interesse sollevata dalla ricorrente deve essere respinta.
    Ciò premesso, può ora procedersi all’esame nel merito dei motivi aggiunti notificati il 10 luglio 2003.
    Con i primi due la società ricorrente sostanzialmente ripropone le censure già sollevate nel ricorso e nei motivi aggiunti notificati il 10 gennaio 2003, sostenendo che la deliberazione 131/2003 - ora in esame - mutui da quelle presupposte (la n. 63/2002, la 78/2002 e la 108/2002) gli stessi vizi.
    Nei tre successivi motivi aggiunti tali doglianze vengono ulteriormente sviluppate con specifico riferimento alla deliberazione 131/2003.
    Ritiene quindi il Collegio che i motivi aggiunti notificati il 10 luglio 2003 possano essere esaminati unitariamente, riguardando tutti l’ipotizzata violazione - da parte dell’A.T.O. n. 3 “Torinese” - delle norme in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.
    Secondo la società ricorrente non sarebbe consentito, neppure in materia di servizio idrico, individuare senza gara il soggetto in capo al quale concentrare - seppur provvisoriamente - le gestioni attualmente esistenti; per giunta escludendo da tale nuova gestione integrata tutti gli operatori privati.
    Tale scelta si porrebbe in contrasto:
    - con la legge 1994, n. 36, il cui art. 10, comma 7 prevede che “Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142”;
    - con l’art. 7, comma 1, legge della regione Piemonte 13/1997 il quale - ribadendo sostanzialmente quanto statuito dalla legge regionale – prevede che “Le Autorità d'ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nelle forme previste dall’articolo 22, comma 3, lettere b) ed e) della l. 142-1990, come integrato dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498”;
    - con l’art. 7, comma 6, della predetta legge regionale, secondo cui “La Giunta regionale vigila sull'applicazione delle vigenti norme in materia di antitrust, svolge verifiche e adotta ogni iniziativa utile a garantire i principi di pluralità e libera concorrenza tra i soggetti gestori al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di monopolio od oligopolio nel settore”;
    - con l’art. 113, comma 5 del T.U. sugli enti locali, approvato con d.Lg.vo 267/2000, come modificato dall’art. 35 della legge 448/2001, il quale - sostituendo l’art. 22 della l. 142/1990 quanto ai servizi pubblici “di rilevanza industriale” - prevede che “L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica”.
    Secondo la società ricorrente, quindi, la normativa di settore (legge 1994, n. 36; legge regione Piemonte 13/1997), nel richiamare l’art. 22 della legge 142/1990, avrebbe inteso allineare la disciplina del servizio idrico integrato, quanto meno per l’individuazione del soggetto gestore, alla normativa nazionale; e quest’ultima, mediante l’art. 113 del T.U. sugli enti locali - che ha sostituito il vecchio art. 22 della legge 142/1990 - imporrebbe ormai l’utilizzo di procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del gestore di qualunque pubblico servizio locale di rilevanza industriale, e quindi anche di quello idrico integrato. Nel medesimo senso deporrebbe l’art. 9, comma 4, della legge 1994, n. 36 a mente del quale “al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia ed economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme”.
    Né assumerebbe rilievo, in senso contrario, il disposto dell’art. 35 comma 5 della l. 448/2001 secondo cui “In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti ... possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo (da tre a cinque anni). Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla società da essi partecipata”.
    Secondo la società ricorrente, infatti, quest’ultima norma - che consente di individuare senza gara il gestore integrato per il cd. periodo transitorio - non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, sia perché il comma 16 della stessa ne subordinerebbe comunque l’operatività ad un mai emanato regolamento di attuazione e sia perché di tale disciplina alternativa mancherebbero alcuni presupposti indispensabili ed in particolare: che il gestore integrato, scelto senza gara, sia una società di capitali, laddove nel caso nel caso in esame si tratta di un’Associazione temporanea d’imprese, seppur destinata a trasformarsi in società di capitali; che l’affidamento senza gara si protragga per un tempo non superiore a quello delineato dall’art. 35, commi 2 e 3 (i quali lo individuano, in mancanza di espressa previsione contenuta nelle norme di settore, in un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni), laddove nel caso in esame l’A.T.O. n. 3 “Torinese” non avrebbe indicato alcun termine di vigenza dell’affidamento del servizio idrico all’A.T.I. SMAT-ACEA.
    Ed ancora la società ricorrente solleva una questione di costituzionalità della disposizione da ultimo esaminata (l’art. 35 comma 5 della l. 448/2001), sostenendo che la sottrazione del mercato idrico ad ogni forma di libera competizione, per un periodo transitorio ma molto prolungato, si ponga in contrasto con il principio di libera concorrenza codificato dagli artt. 41 e 117 della Costituzione.
    Osserva, poi, la società ricorrente che il D.M. 22.11.2001 ha ribadito l’obbligo per gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali di procedere all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato mediante gara pubblica (art. 2, comma 1) e che tale concetto è stato ripreso nella circolare 17.10.2001 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio; e, ancora, che l’affidamento diretto (senza gara) del servizio idrico, previsto dal citato art. 35, comma 5 della legge 448/2001, è stato espressamente censurato dalla Commissione delle Comunità Europee, con atto di costituzione in mora del 26.6.2002, in chiave di tutela dei principi di libera concorrenza sanciti dagli artt. 82 ed 86 del Trattato CE.
    Come già anticipato, tali doglianze vengono poi sviluppate con specifico riferimento alle motivazioni contenute nella deliberazione 131/2003.
    In specie tale modus procedendi scelto dall’Amministrazione non sarebbe giustificato dal fatto che la SMAT S.p.A. fosse già affidataria di un “segmento” del servizio oggetto della riunificazione, né dalla circostanza che il comune cedente fosse titolare di quote azionarie della stessa SMAT, né, ancora, dalla collocazione del comune cedente in Val di Susa (ove SMAT ed ACEA già sono impugnate nella realizzazione e progettazione di opere funzionali alle Olimpiadi del 2006), né, infine, dal ruolo di “coordinatore della riunificazione delle gestioni pubbliche” all’A.T.I. SMAT-ACEA.
    Tali dati, infatti, non consentirebbero di superare il divieto di affidamento senza gara del servizio pubblico, desunto dalla già esaminata normativa e recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 2380 del 6.5.2003.
    L’Amministrazione resistente eccepisce come l’affidamento senza gara di alcune porzioni del servizio idrico non sia stato previsto in via permanente bensì con riferimento al solo periodo transitorio, proprio in vista di una gara che dovrà avere ad oggetto l’intero servizio idrico provvisoriamente riunificato in capo al gestore pubblico SMAT-ACEA.
    Tale soluzione sarebbe frutto di una valutazione tecnica operata dall’Amministrazione, secondo cui l’espletamento di gare pubbliche aventi ad oggetto singole “fette” del servizio idrico non sarebbe stato conveniente dal punto di vista economico e comunque non rispettoso di quanto previsto dall’art. 8, comma 1 lett. b) e c) della legge 1994, n. 36 ed agli artt. 2 e 7 della legge regione Piemonte 13/97, che “impongono la riunificazione in capo ad unico soggetto di ciascuna fase di gestione del ciclo completo delle acque (acquedotto, fognatura, depurazione)”.
    In ogni caso la provvisoria riunificazione del servizio in capo all’A.T.I. SMAT-ACEA - ricollegabile alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 35 commi 2 e 3 della legge 448/2001 - non avrebbe comportato alcun “affidamento diretto senza gara” bensì la mera prosecuzione delle gestioni pubbliche preesistenti, espressamente consentita dagli artt. 10, comma 1 legge 1994, n. 36 e 9, comma 6, legge regione Piemonte 13/1997; con l’unica particolarità che l’A.T.O., vista l’eccessiva frammentazione dell’attuale panorama gestionale, avrebbe ritenuto opportuno consentirne la prosecuzione solo in forma “riunificata”, individuando nell’A.T.I. SMAT-ACEA il soggetto, peraltro fortemente partecipato dai soggetti pubblici, in grado di assicurare questo provvisorio accorpamento delle gestioni, in vista di una futura gara pubblica inerente l’intero servizio idrico d’ambito.
    Ed ancora, sul piano strettamente normativo, la resistente sostiene che il proprio disegno organizzativo non troverebbe fondamento, come afferma la società ricorrente, nell’art. 35 comma 5 della legge 448/2001 (applicabile alle sole gestioni già cessate alla data di entrata in vigore della legge 448/2001), bensì nel combinato disposto degli art. 35, comma 2, della legge 448/2001 e 7, commi 2 e 5 della legge regione Piemonte 13/97: l’art. 35, comma 2 l. 448/2001 fa salva, per il periodo transitorio, la normativa speciale eventualmente contenuta nelle norme di settore; e tale normativa, quanto al servizio idrico piemontese, sarebbe rintracciabile nell’art. 7, comma 2, della l.r. 13/97, secondo cui “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, della l. 36-1994 e dal comma 3 del presente articolo, le Autorità d'ambito possono affidare la gestione del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero ambito, di qualità del servizio prestato all'utenza, di risparmio nei costi di gestione ed a condizione che ciascuno dei soggetti, per la porzione di territorio servita, provveda alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”; e nel comma quinto della stessa norma, a mente del quale “nei casi disciplinati dai commi 2 e 3 le Autorità d'ambito garantiscono la gestione integrata dei servizi idrici individuando tra i gestori dell'ambito il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle attività tra la pluralità dei soggetti gestori finalizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, alla loro successiva e graduale aggregazione”.
    In sostanza la resistente sostiene che, ove la preesistente situazione gestionale non assicuri una sufficiente omogeneità del servizio, l’A.T.O. sarebbe legittimata dalle norme richiamate ad effettuare - anche senza gara - degli interventi provvisori, validi per il cd. periodo transitorio, e volti ad assicurare un grado minimo di riunificazione e la successiva appaltabilità dell’intero servizio idrico integrato.
    Ritiene il Collegio che queste argomentazioni non consentano di superare le doglianze della società ricorrente, che sono quindi fondate.
    Il quadro normativo di riferimento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza industriale ruota intorno alla disposizione contenuta nel nuovo testo dell’art. 113, comma quinto, del T.U.E.L., che impone lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica per la scelta della società di capitali cui attribuire la gestione del relativo servizio.
    È pur vero che la legge 448/2001 ha affidato ad apposito regolamento, mai emanato, il compito di distinguere i servizi “di rilevanza industriale”, soggetti alla disciplina di cui al citato art. 113, dagli altri servizi, cui si applica la differente previsione contenuta nell’art. 113 bis; tuttavia, nel caso del servizio idrico, l’applicabilità dell’art. 113 è immediata e non necessita dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione: l’art. 35 comma 5 della l. 448/2001 - nel dettare un regime “alternativo” di affidamento del servizio idrico - richiama infatti l’art. 113 T.U.E.L., dando così per scontato che tale norma, inerente i servizi di rilevanza industriale, trovi applicazione anche al servizio idrico (e tale impostazione trova conferma nella sentenza del Consiglio di Stato richiamata dalla società ricorrente).
    Dall’individuazione nell’art. 113 T.U.E.L. della norma di riferimento per l’affidamento della gestione del servizio idrico discende inequivocabilmente che tale affidamento debba avvenire mediante gara pubblica.
    Resta da esaminare l’eccezione della resistente, secondo cui alla gara potrebbe procedersi anche dopo aver realizzato un primo accorpamento delle gestioni in capo al cd. “coordinatore della riunificazione delle gestioni pubbliche”, liberamente scelto dall’Amministrazione. In altre parole questa prima fase di riunificazione avrebbe carattere provvisorio, si fonderebbe sulla normativa transitoria contenuta nell’art. 7, commi 2 e 5, della l.r. 13/97, e costituirebbe l’unica strada per rendere utilmente appaltabile il servizio.
    Ritiene invece il Collegio che tale normativa transitoria non consentisse all’A.T.O. n. 3 “Torinese” di attribuire il servizio ad un unico gestore, scelto senza gara, ed oltre tutto per un periodo di tempo assai rilevante e neppure determinato con precisione.
    L’art. 7, comma 2 della l.r. 13/97, infatti, si limita a condizionare l’affidamento del servizio “ad una pluralità di soggetti” e nulla dispone, viceversa, per l’ipotesi in cui l’Amministrazione opti per la diversa soluzione del gestore unico. Di conseguenza quest’ultima eventualità resta soggetta alla disciplina generale contenuta nell’art. 113 T.U.E.L., che impone l’espletamento di una gara per la scelta del gestore.
    Né vale richiamarsi ad argomentazioni di altra natura ed in specie ad una pretesa impossibilità, sul piano tecnico-economico, di una gara avente ad oggetto, anziché l’intero servizio integrato, singole porzioni del medesimo.
    Tali considerazioni, infatti, non consentono di eludere l’applicazione della normativa posta a tutela della concorrenza, senza considerare che l’ostacolo di carattere tecnico sarebbe stato, presumibilmente, superabile avviando subito la procedura ad evidenza pubblica e stabilendo che l’aggiudicatario divenisse poi gestore dell’intero servizio, a prescindere dall’attuale situazione di frammentazione dello stesso.
    Per queste ragioni i motivi aggiunti notificati il 10 luglio 2003 meritano accoglimento.

  4. I motivi aggiunti notificati l’8 ottobre 2003 riguardano la deliberazione n. 136 del 16 luglio 2003, con cui l’A.T.O. - pur riconoscendo le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge 1994, n. 36 sino alla scadenza della relativa concessione (“ferma restando la facoltà di riscatto alle condizioni di cui al r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578 art. 24”) - ha però subordinato la loro durata a previa verifica “della congruità del termine contrattuale di scadenza della concessione in ragione dell’effettivo periodo di ammortamento degli impianti e di tutti i beni utilizzati per la gestione del servizio”; con conseguente “riduzione del termine contrattuale previsto ove superi il periodo di ammortamento in violazione delle norme imperative poste dall’ordinamento europeo”.
    Secondo la società ricorrente questa deliberazione, riconoscendo all’A.T.O. un potere di valutazione discrezionale in merito alla durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 36, violerebbe l’art. 10, comma terzo della stessa e l’art. 9, comma 7 della l.r. 13/1997, che sanciscono la conservazione delle concessioni in essere fino alla scadenza del termine originario di vigenza.
    Tali norme, infatti, avrebbero privato l’Amministrazione di qualunque potere di incidere autoritativamente sui rapporti concessori già sottoposti contrattualmente ad un termine di durata non ancora maturato; di conseguenza l’A.T.O. avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere tali rapporti, senza riservarsi alcuna valutazione in ordine alla loro durata.
    Emergerebbe poi un vizio di contraddittorietà atteso che l’impugnata deliberazione - oltre a consentire all’A.T.O. il “taglio” delle concessioni in essere - fa salva la “facoltà di riscatto alle condizioni di cui al r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578 art. 24”, per cui l’Amministrazione ben avrebbe potuto, con maggiore coerenza, far cessare i rapporti concessori esercitando il suddetto potere di riscatto, previsto dalla legge, invece che appellarsi ad un’inesistente facoltà di valutazione di congruità temporale delle concessioni.
Rileva preliminarmente il Collegio l’inammissibilità dei detti motivi aggiunti per carenza d’interesse.
La società ricorrente, infatti, censura un atto amministrativo che non produce alcun effetto diretto sul rapporto concessorio in atto, limitandosi a dettare un criterio che l’A.T.O. dovrà utilizzare per una futura valutazione.
L’esame della deliberazione evidenzia come l’Amministrazione abbia provveduto a riconoscere i rapporti concessori, riservandosi il potere di ridurne la durata “ove superi il periodo di ammortamento in violazione delle norme imperative poste dall’ordinamento europeo”.
Nulla è dato sapere - allo stato attuale - circa gli esiti di tale valutazione; né è possibile formulare delle ipotesi, atteso che la ricorrente non ha neppure allegato elementi che permettano di valutare se i rapporti concessori di sua spettanza abbiano un termine di scadenza superiore al “periodo di ammortamento” cui fa riferimento l’Amministrazione.
Per tali ragioni anche i motivi in esame devono essere dichiarati inammissibili.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – II sezione – dichiara l’inammissibilità del ricorso, dei motivi aggiunti notificati il 10 gennaio 2003 e dei motivi aggiunti notificati l’8 ottobre 2003; accoglie i motivi aggiunti notificati il 10 luglio 2003 e, per l’effetto, annulla la deliberazione n. 131 in data 18 giugno 2003 dell’A.T.O. n. 3 “Torinese”.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2003, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario
Antonio Plaisant Referendario, estensore

Il Presidente L’Estensore
f.to Calvo f.to Plaisant

Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di
f.to Ruggiero Legge il 21 febbraio 2004

Il Direttore Segreteria II Sezione
f.to Ruggiero

Limiti della discrezionalità dell’ATO nel periodo transitorio prima e dopo la riforma del 2003

avv. Simona Rostagno

La fattispecie di cui alla sentenza del Tar Piemonte si sviluppa prima dell’intervenuta abrogazione dell’art. 35, comma 5 della l. n° 448 del 2001 che pervero costituisce la norma sulla quale l’ATO fonda il suo progetto di graduale accorpamento ad un nucleo dalla stessa voluto mediante la creazione di un ATI fra i principali gestori diversi dai comuni e dai concessionari delle varie gestioni.
Tuttavia la fattispecie risulta interessante laddove il Tar Piemonte offre importanti indicazioni in ordine ai limiti della discrezionalità delle ATO durante il periodo transitorio.
All’uopo occorre ricordare che sino alla prima riforma dell'art. 113 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, portata dall'art. 35 l. 28 dicembre 2001, n. 448, la materia, com'è noto, era disciplinata dalla l. 5 gennaio 1994, n. 36 e s.m.i., integrata dal d.lgs. 29 maggio 2999, n. 152, dalla L.R. Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, dalla L.R. Piemonte 29 dicembre 2000, n. 61 e dal D.M. 22 novembre 2001 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
La normativa prevedeva che i comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale dovevano organizzare il servizio idrico integrato, provvedendo alla sua gestione mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla l. 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12 l. 23 dicembre 1992, n. 498 (norme poi abrogate dall'art. 274 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. come innovato dall'art. 35 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).
La disciplina del servizio idrico integrato prevedeva l'affidamento diretto della gestione del servizio a società per azioni costituite dagli Enti locali, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria (art. 8 l. n. 36/1994 e s.m.i.), oppure ad aziende speciali e consorzi pubblici (i consorzi intercomunali), esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 o, sino alla scadenza della concessione a società, anche consortili, concessionarie del servizio (art. 10 l. n. 36/1994 e s.m.i.). La norma di cui all'art. 11 l. n. 3671994 e s.m.i. disciplinava i rapporti tra gli enti locali ed i gestori del servizio, attribuendo alle Regioni il compito di predisporre una convenzione tipo ed il relativo disciplinare in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla legge del 1994.
In attuazione della l. n. 36/1994 e s.m.i. la Regione Piemonte, con la citata legge n. 13 del 1997, integrata dalla L.R. Piemonte n. 61/2000, ha individuato gli ambiti territoriali ottimali (art. 2 L.R. Piemonte n. 13/1997) ed ha istituito le Autorità d'ambito (art. 4 L.R. Piemonte n. 13/1997), definendone le competenze (art. 5, 2° comma, L.R. Piemonte n. 13/1997). In particolare spetta all'Autorità d'ambito la definizione del modello organizzativo del servizio, e l'individuazione delle forme di gestione, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti. L'art. 7 L.R. Piemonte n. 13/1997 richiama le già rammentate forme di gestione di cui alla l. n. 142/1990 e s.m.i. e, sussistendone i requisiti previsti dalla stessa Legge Regionale, provvede a salvaguardare gli organismi di gestione esistenti, aziende speciali e consorzi intercomunali.
L'art. 35 l. n. 448/2001, innovando radicalmente l'art. 113 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ha mutato le forme di gestione dei servizi pubblici locali e quindi anche del servizio idrico integrato, piegando quindi alla nuova disciplina le norme esistenti in matria di affidamento del servizio idrico integrato.
In estrema sintesi le linee portanti la prima riforma dell'art. 113 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. erano date:

Con riferimento alla prima riforma dell'art. 113 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e con specifico riguardo alla conseguente riforma dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, la Giunta Regionale della Regione Piemonte, con deliberazione 5 giugno 2003, n. 32-9528, ha provveduto ad emanare l'"Atto di indirizzo sul regime della proprietà delle infrastrutture del servizio idrico integrato", nel quale, richiamata la struttura del sistema come delineato dalla l. n. 34/1994 e s.m.i. e dalla L.R. Piemonte n. 13/1997, ha indicato i principi portanti la nuova disciplina come innovata -conviene ribadirlo- dalla prima riforma dell'art. 113 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
La Regionale ha innanzi tutto rilevato l'erroneità di un'interpretazione che ritenga la legge n. 36 del 1994 e la legge regionale n. 13 del 1997 non toccate dalla riforma dei servizi pubblici locali o di altra interpretazione per la quale il nuovo sistema dell'art. 113 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sostituirebbe in toto la disciplina di settore.
La Giunta Regionale sostiene pertanto che anche al servizio idrico integrato dovevano essere applicati i seguenti principi:
-scelta del gestore sulla base delle procedure stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale;
- separazione tra la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato;
- proprietà pubblica delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali necessarie all'erogazione del servizio.
Posti siffatti enunciati, la Giunta della Regione Piemonte ha tratto specifici atti di indirizzo:

  1. le reti e le infrastrutture necessarie all'erogazione del servizio non possono più essere trasferite in proprietà ai gestori del servizio, ma messi a loro disposizione affinché possano svolgere l'attività di gestione della rete e del servizio. Di conseguenza, la società a partecipazione pubblica, affidataria del servizio, se proprietaria di reti, impianti ed altre dotazioni, è obbligata a spogliarsi di tali beni (compresi quelli direttamente realizzati dalla società pubblica con fondi propri). Se i beni erano stati conferiti in concessione per la durata dell'affidamento del servizio, non si pone ovviamente il problema del trasferimento, essendo sempre rimasti nella sfera di proprietà dell'ente pubblico locale concedente;
  2. l'ingresso di soci privati nella società di erogazione del servizio, se non già intervenuta prima dell'entrata in vigore della riforma del 2001, non può essere effettuata prima della separazione della proprietà delle reti dall'erogazione del servizio,
  3. la proprietà delle reti, impianti e altre dotazioni necessarie per l'esercizio del servizio idrico integrato deve restare in capo agli enti pubblici locali (comuni e province) e non trasferita alla società delle infrastrutture. Ritiene la Giunta Regionale che la costituzione di una società proprietaria dei beni (in allora a maggioranza pubblica incedibile) si giustifica nei settori del trasporto pubblico locale o dell'erogazione del gas o dell'energia elettrica, laddove è possibile separare la gestione della rete dall'erogazione del servizio. Nel servizio idrico integrato la costituzione della società non si giustifica non essendovi alcun interesse sostanziale alla concentrazione in capo alla società della proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni;
  4. la gestione della rete, intesa come manutenzione, innovazione e potenziamento dei beni, e l'erogazione del servizio devono essere unitariamente affidate allo stesso soggetto gestore, tenuto a realizzare il programma di investimenti deliberato dall'Autorità d'ambito;
  5. la proprietà di reti, impianti e dotazioni deve essere attribuita esclusivamente all'ente locale nel cui territorio insistano nel caso in cui reti, impianti e dotazioni servano esclusivamente alla prestazione del servizio idrico all'interno del territorio di competenza; nel caso in cui le infrastrutture svolgano una funzione sovracomunale, si può ritenere che tra gli enti interessati si realizzi una situazione giuridica di comproprietà, tenendo conto delle quote di partecipazione a consorzi o alle società eventualmente proprietarie delle infrastrutture;
  6. alle Autorità d'ambito è riservata la funzione di bandire le gare per l'affidamento del servizio idrico integrato. Il principio è per altro confermato dall'art. 2, 1° comma, D.M. 22 novembre 2001 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

L'Atto di indirizzo 5 giugno 2003, n. 32-9528 della Giunta Regionale, assunto -giova ripeterlo- con riferimento alla prima novella dell'art. 113 d.lgs. n. 26772000 e s.m.i., pur chiarendo alcuni profili della normativa con argomenti utili anche con riguardo alla recente riforma dell'art. 113, lascia insoluto un problema di non poco rilievo, che per altro non avrebbe potuto risolvere occorrendo una legge regionale.
L’ art. 14 d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, ha apportato ulteriori e rilevanti innovazioni all'art. 113 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed allo stesso art. 35 l. n. 448/2001.
Occorre rammentare quanto disposto dal 1° comma dell'art. 113 laddove si specifica che le disposizioni dell'art. 113 "sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore".
Il principio normativo, connotato dal requisito dell'inderogabilità, segna indubbiamente l'ambito di applicazione delle normative di settore anche per quanto attiene le forme di gestione dei servizi pubblici locali e le procedure di affidamento. Con riferimento al servizio idrico integrato, è pertanto da ritenere che gli organismi di gestione esistenti alla data di entrata in vigore dell'innovato art. 113 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. possono legittimamente continuare a gestire l'erogazione del servizio, a suo tempo loro affidato secondo quanto disposto dalla l. n. 36/1994 e s.m.i e dalla L.R. Piemonte n. 134/1997, ma non possono essere affidatari -né direttamente né tramite gara ad evidenza pubblica- del servizio idrico integrato nell'interesse di soggetti diversi da comuni consorziati posto che l'affidamento dei servizi è oggi regolato dall'innovato 5° comma dell'art. 113 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Ed è proprio la norma da ultimo richiamata che merita grande attenzione. L'erogazione del servizio avviene, è vero, secondo le discipline di settore, ma -e qui rileva l'inderogabilità della disposizione- con conferimento della titolarità del servizio o a società individuate tramite gare con procedure ad evidenza pubblica [art. 113, 5° comma - lett. a), d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.] oppure con affidamento diretto a società a capitale misto pubblico-privato (il cui socio privato sia scelto con procedure ad evidenza pubblica) [art. 113, 5° comma - lett. b), d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.] o a società a capitale interamente pubblico [art. 113, 5° comma - lett. c), d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.].
Le gestione degli impianti, reti ed altre dotazioni patrimoniali può essere affidata, oltre che a società di diritto privato tramite gara, a società di capitali interamente pubbliche: la norma, però, non trova applicazione nel caso di specie atteso che, come ha correttamente rilevato la Giunta Regionale nel citato Atto di indirizzo del 2003, non trova giustificazione la costituzione di una società proprietaria e gestore delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali.
Da segnalare infine l'abrogazione del 5° comma dell'art. 35 l. n. 448/2001. Che dettava una disciplina derogatoria per l'affidamento a terzi del servizio idrico integrato.
Ne consegue che anche alla luce della riforma da ultimo approvata il percorso seguito dall’ATO non risulterebbe perseguibile salvo il ricorso all’introdotta società a capitale interamente pubblico di cui all’art. 113, comma 5 lett. c) del d.lgs. n° 267/00 s.m.i.

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