T.A.R. PIEMONTE SEZ. II, sentenza 21
febbraio 2004 n. 311
Pres. Calvo, Est. Plaisant
A.P. Spa c. ATO n° 3 e S. S.p.A.
Servizi pubblici – Sistema
idrico integrato – Art. 113 Tuel s.m.i. – Applicabilità
immediata - Omessa emanazione regolamento di attuazione ex art. 35 l. n°
448/01 – Irrilevante.
Servizi pubblici – Sistema
idrico integrato – L. Reg. Piemonte n° 13/97 – Gestore unico
- Art. 113 Tuel s.m.i. – Necessità di espletamento di gara.
Servizi pubblici – Sistema
idrico integrato – Periodo transitorio – Legittimazione dell’ATO
ad effettuare anche senza gara degli interventi provvisori di concentrazione
prima della gara – Non sussiste - Fine di assicurare un grado minimo
di riunificazione per la successiva appaltabilità del servizio idrico
integrato – Irrilevante.
1.- Nel caso del servizio idrico integrato,
l’applicabilità dell’art. 113 è immediata e non necessita
dell’entrata in vigore del regolamento di attuazione perché l’art.
35, comma 5 della l. n° 448/01 nel dettare un regime alternativo di affidamento
del servizio idrico, richiama infatti l’art. 113 Tuel, dando così
per scontato che tale norma, inerente i servizi di rilevanza industriale, trovi
applicazione anche al servizio idrico.
2.-L’art. 7, comma 2 della L.
Regione Piemonte nulla dispone per l’ipotesi in cui l’Amministrazione
opti per la soluzione del gestore unico sicché l’eventualità
resta soggetta alla disciplina generale contenuta nell’art. 113 Tuel che
impone l’espletamento di una gara per la scelta del gestore.
3.- La disciplina del periodo transitorio
non consente all’ATO di effettuare un primo accorpamento delle gestioni
mediante l’affidamento senza gara in capo ad ATI formata da parte degli
attuali gestori di servizi idrici diversi dai comuni e dai concessionari e all’uopo
è irrilevante la la pretesa impossibilità sul piano tecnico-economico
di una gara avente ad oggetto, anziché l’intero servizio integrato,
singole porzioni di esso.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte – 2 Sezione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1191/2002 proposto dalla
Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili p.a. –
ACQUE POTABILI, con sede in Torino, corso Re Umberto n. 9 bis, in persona
del suo vice presidente, amministratore delegato e legale rappresentante pro
tempore Ing. Giovanni Nilberto, rappresentato e difeso dal prof. avv. Luca Nanni
e dal prof. avv. M.. Alberto Quaglia, elettivamente domiciliato presso l’avv.
Giovanni Caramello in Torino, via L. Colli n. 3,
contro
l’Autorità d’ambito Torinese –
A.T.O. n. 3, corrente in Torino, corso Matteotti n. 32, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv.
Roberto Cavallo Perin e dall’avv. Alberto Savatteri ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Torino, via Pietro Micca n. 3,
nonché nei confronti
della Società Metropolitana Acque
Torino – SMAT Torino S.p.A., corrente in Torino Corso XI Febbraio
n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Giorgio Santilli ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Torino, via Sacchi n. 44,
per l'annullamento, previa sospensione,
della deliberazione n. 63 in data 3 giugno 2002 dell’Autorità d’ambito
torinese – A.T.O. n. 3, comunicata alla ricorrente il 10 giugno 2002 ed
avente per oggetto “Atto generale per il riconoscimento e la prosecuzione
transitoria delle gestioni esistenti. Indirizzi per la riorganizzazione della
gestione d’ambito del servizio idrico integrato”, nonché
di tutti gli atti presupposti, connessi, complementari o conseguenti, anche
allo stato non conosciuti,
nonché dei seguenti atti, dei quali si è chiesto l’annullamento,
previa sospensione, con motivi aggiunti, proposti il 7 gennaio 2003:
deliberazione dell’Autorità d’ambito Torinese n. 108 del
28.11.2002, avente ad oggetto “Convenzione atto unico di riconoscimento
– Esame ed approvazione”, trasmessa con nota in data 13.12.2002,
prot. 317642, e, se ed in quanto necessario, deliberazione 7.11.2002 n. 78 con
i relativi allegati, nonché ogni altro atto presupposto, antecedente,
conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresa la deliberazione
- non conosciuta - con la quale, in data 6.12.2002, la Conferenza dell’Autorità
d’ambito n. 3 “Torinese” ha approvato il Piano d’ambito
e la “Convenzione - atto unico di riconoscimento”, e nota del Direttore
Generale 4.12.2002 prot. n. 307365;
nonché dei seguenti atti, dei quali si è chiesto l’annullamento,
previa sospensione, con motivi aggiunti, proposti il 7 luglio 2003:
deliberazione dell’Autorità d’ambito Torinese n. 131 del
18.6.2003, avente ad oggetto “Programma di riunificazione delle gestioni
pubbliche ai sensi della deliberazione della conferenza dell’Autorità
d’ambito n. 108/2002”, con i relativi allegati, nonché ogni
altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli
impugnati;
nonché dei seguenti atti, dei quali si è chiesto l’annullamento,
previa sospensione, con motivi aggiunti, proposti l’8 ottobre 2003:
deliberazione dell’Autorità d’ambito Torinese n. 136 del
16 luglio 2003, pubblicata a far data dal 23 luglio 2003, avente ad oggetto
“Riconoscimento delle gestioni in concessione esistenti ed autorizzazione
alla gestione per i soggetti diversi dagli enti locali proprietari di reti,
impianti ed altre dotazioni ai sensi della deliberazione della conferenza dell’Autorità
d’ambito n. 63/2002” con i relativi allegati, nonché ogni
altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli
impugnati.
Visto il ricorso e tutti gli atti della causa;
Visto i motivi aggiunti, tutti ritualmente notificati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Autorità d’ambito
n. 3 “Torinese”, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Vista la costituzione in giudizio della Società Metropolitana Acque Torino
- SMAT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Relatore all’udienza pubblica del 4 dicembre 2003 il dott. Antonio Plaisant
e uditi per la società ricorrente gli avv.ti Nanni e Quaglia, per l’Autorità
d’Ambito torinese n. 3 il prof. Cavallo Perin e l’avv. Virgilio,
su delega dell’avv. Savatteri, e per la SMAT l’avv. Santilli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
ESPOSIZIONE IN FATTO
L’art. 8 della legge 5.8.1994 n. 36 prevede
che i servizi idrici debbano essere organizzati entro i cd. “ambiti territoriali
ottimali” (“a.t.o.”) individuati dalla singole Regioni, in
vista di un “superamento della frammentazione delle gestioni” ed,
in base all’art. 9 della stessa legge n. 36, il servizio idrico integrato
deve essere esercitato da Comuni e Province del singolo ambito “mediante
le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come
integrata dall'articolo 12, l. 23 dicembre 1992, n. 498”, secondo forme
di cooperazione che gli enti locali interessati determineranno convenzionalmente,
individuando “le procedure ... per l'assegnazione della gestione del servizio
idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi
indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142”
e, ancora, “al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali
degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia
e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione
integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di
forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano
il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano
ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la
pluralità di soggetti gestori”.
Quanto al regime transitorio, l’art. 10 della legge in questione prevede,
al comma 2, che, fino all’attuazione del nuovo sistema idrico integrato,
la gestione dovrà essere garantita dai preesistenti operatori, sia pubblici
che privati; in specie “le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici
esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla
organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui
all'articolo 9”; e “le società e le imprese consortili concessionarie
di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono
la gestione fino alla scadenza della relativa concessione” ed al comma
7 che gli enti locali titolari di “fette” del servizio idrico dovranno
affidare la gestione dello stesso “nelle forme previste dall'articolo
22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142”.
La legge della Regione Piemonte 20 novembre 1997 n. 13 - oltre ad aver suddiviso
la Regione Piemonte in sette “Ambiti” - ha previsto (art. 4) che
“gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la Conferenza
dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti
delle Comunità montane e dei Presidenti delle Province, di seguito denominata
"Autorità d'ambito"”, precisando (art. 7) che “fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, della l. 36-1994 e dal
comma 3 del presente articolo, le Autorità d'ambito possono affidare
la gestione del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti,
nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero ambito, di qualità
del servizio prestato all'utenza, di risparmio nei costi di gestione ed a condizione
che ciascuno dei soggetti, per la porzione di territorio servita, provveda alla
gestione unitaria”; e, quanto alle gestioni preesistenti, che le stesse
possano essere salvaguardate solo ove rispondenti a specifici requisiti di economicità,
efficienza ed imprenditorialità.
Per dare attuazione alla citata legge regionale del Piemonte è stata
costituita l’Autorità d’ambito “Torinese” - A.T.O.
n. 3, che ha avviato un graduale processo di unificazione del servizio mediante
la stipulazione, da parte degli enti interessati alle gestioni preesistenti,
di apposite convenzioni sulla base di schemi approvati dalla stessa A.T.O.;
tale processo è stato incentrato sulla Società Metropolitana Acque
Torino – SMAT Torino SPA, che già prima della legge 1994 n. 36
gestiva alcuni importanti apparati del servizio idrico piemontese.
Mentre tale processo era in pieno corso, è entrata in vigore la legge
28 dicembre 2001 n. 448, il cui art. 35 contiene altre norme incidenti sulla
materia del servizio idrico integrato: in specie il primo comma ha modificato
l’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.),
che a sua volta aveva recepito il vecchio art. 22 della legge 142/1990, in materia
di gestione dei servizi pubblici locali.
Secondo il nuovo tenore del citato art. 113, peraltro applicabile ai soli servizi
di rilevanza industriale, “l'erogazione del servizio, da svolgere in regime
di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della
titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica” (comma 5).
Il comma 5 dell’art. 35 della legge 448/2001 precisa però che “in
alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i
soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società
di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso
ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo
determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo”.
Il citato comma 2, a sua volta, statuisce che “nei casi in cui le disposizioni
previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione
... il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini,
comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni, di scadenza
o di anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse
dall'evidenza pubblica”; ed il successivo comma 3 contempla alcune eccezionali
fattispecie in cui il termine in questione può essere ulteriormente prorogato
fino ad un massimo di due anni.
In tale contesto normativo è stata adottata la deliberazione n. 63 del
3 giugno 2002 con cui la Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali dell’Autorità
d’Ambito n. 3 “Torinese”, in merito agli “Indirizzi
per la riorganizzazione gestionale”, ha stabilito, tra l’altro:
di assegnare ai soggetti
gestori, diversi dai comuni, dai concessionari e dai soggetti di cui al
punto 2, il termine del 15 settembre 2002 per il deposito, presso gli uffici
dell’A.T.O., dell’atto costitutivo di un’Associazione
Temporanea di Imprese, sottoscritto dai gestori stessi; di procedere, entro
il 25 novembre 2002, alla stipulazione della convenzione - atto unico di
riconoscimento - contenente quanto meno l’impegno a diventare “società
di gestione del servizio idrico integrato per l’intero ambito ottimale
ai sensi della legge 28 dicembre 2001 n. 448, art. 35”; ed alla prosecuzione
della “gestione del servizio idrico integrato entro i termini massimi
indicati dalle disposizioni di legge”; la predetta società,
infine, assumerà i compiti di “coordinamento dei concessionari
e dei soggetti proprietari di rete”.
di procedere alla ricognizione
delle gestioni esistenti, “assegnando ai soggetti gestori, ad esclusione
delle gestioni in economia, il termine del 31 luglio 2002 per il deposito
presso gli uffici di questa Autorità dell’istanza di proroga
delle gestioni esistenti, la quale dovrà essere corredata della documentazione
di cui all’Allegato A) punto A)”.
Avverso tale deliberazione la Società Azionaria per la Condotta di
Acque Potabili p.A. – Acque Potabili - titolare di concessione per
la gestione del servizio idrico in vari Comuni rientranti nell’a.t.o.
n. 3 “Torinese” - ha proposto impugnativa chiedendone l’annullamento,
previa sospensione, per i seguenti motivi:
Violazione e
falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge 5 gennaio 1994 n. 36,
dell’art. 7 della legge regionale Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13 nonché,
ove ritenuto operante, dell’art. 113 T.U.E.L. come modificato dall’art.
35 della legge n. 448 del 2001; carenza di motivazione. L’impugnata deliberazione di fatto escluderebbe dal nuovo
assetto di gestione del servizio idrico, in via definitiva, gli operatori
privati, anche quelli titolari di concessioni: il futuro gestore integrato,
infatti, nascerà da un A.T.I. cui potranno partecipare i soli gestori
pubblici o a partecipazione pubblica.
Tale assetto si porrebbe in contrasto con la normativa di settore ed in
specie:
- con l’art. 10, comma 2, della l. 36/1994 che - nel prevedere la
riconduzione delle attuali gestioni al nuovo gestore del servizio idrico
integrato - non escluderebbe affatto la partecipazione dei soggetti privati;
- con l’art. 113 comma 5 T.U.E.L., come modificato dall’art.
35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
Tale norma imporrebbe che la scelta dei partners privati per la costituzione
di una società mista cui affidare la gestione di un pubblico servizio
avvenga mediante gara pubblica.
In forza di tale disciplina, che svolgerebbe i suoi effetti anche in materia
di servizio idrico, l’atto impugnato sarebbe illegittimo, non avendo
previsto alcuna forma concorsuale di scelta dei soggetti che dovranno dar
vita al nuovo gestore del servizio idrico integrato, dal quale ha addirittura
escluso tutti gli operatori privati;
- con l’art. 13 della legge regione Piemonte 13/1997, di tenore sostanzialmente
identico a quello dell’appena esaminata norma nazionale;
- con l’art. 7 della citata legge regionale, nella parte in cui prevede
che il ruolo di coordinatore d’ambito possa essere affidato ad uno
tra i gestori in esso rientranti, senza esigere che tale compito sia affidato
necessariamente ad un operatore pubblico, come invece prevede l’atto
impugnato.
Violazione e
falsa applicazione dell’art. 35 della legge 28.12.2001 n. 448. L’impugnata deliberazione cita, tra le fonti giustificative,
l’art. 35 della l. 448/2001, il cui comma 5 consente il provvisorio
affidamento senza gara del servizio idrico integrato; ebbene il richiamo
normativo sarebbe inconferente, essendo la concreta operatività di
tale norma subordinata all’emanazione, mai avvenuta, del regolamento
governativo di cui al comma 16, per cui la detta deliberazione sarebbe illegittima
perché emanata sulla base di una norma di fatto inoperante.
Violazione e
falsa applicazione dell’art. 113 T.U.E.L. (nella versione anteriore
alle modifiche apportate dall’art. 35 della legge n. 448 del 2001);
Violazione e falsa
applicazione dell’art. 113 comma quinto del T.U.E.L., come modificato
dall’art. 35 comma primo della legge 28.12.2001 n. 448.
L’atto impugnato, nel fare riferimento all’art. 10 comma 7 della
legge 1994, n. 36, non terrebbe conto che quest’ultimo faceva a sua
volta riferimento all’art. 22 della 142/1990, ormai sostituito dall’art.
113 T.U.E.L..
Quest’ultimo, come modificato dall’art. 35 comma primo della
l. 448/2001, imporrebbe l’espletamento di una pubblica gara per la
costituzione della società cui affidare il servizio; e l’atto
impugnato - nella parte in cui prevede la diretta costituzione di una società
mista tra gli operatori pubblici esistenti, con esclusione di quelli privati
- si porrebbe quindi in contrasto con tale disposizione.
Violazione e
falsa applicazione dell’art. 35 comma 5 della legge 28.12.2001 n.
448. Incostituzionalità della legge per violazione degli art. 41
e 117 della Costituzione.
Ove poi si ritenesse, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo,
che l’art. 35 comma 5 della legge 448/2001 sia direttamente operante,
a prescindere dall’emanazione del regolamento attuativo, ciò
non sarebbe sufficiente a giustificare la scelta operata dall’A.T.O.,
in quanto tale disposizione - per il suo carattere di eccezionalità
- non potrebbe trovare applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente
previste.
Nel caso di specie difetterebbe infatti, rispetto alla previsione legislativa,
un preciso richiamo al termine massimo di cinque anni per la durata della
gestione.
Mancherebbe inoltre il requisito soggettivo inerente gli affidatari del
servizio: gli stessi, invece di consistere in una società di capitali
già esistente (come richiederebbe il citato art. 35 comma 5 della
legge 448/2001), si risolverebbero in un’A.T.I. tra soggetti di varia
natura, destinata a trasformarsi in società solo in seguito.
Né potrebbe invocarsi un’interpretazione estensiva della norma
in esame, che ne comporterebbe l’illegittimità costituzionale
per violazione degli artt. 41 e 117 della Costituzione.
Violazione dell’art.
10 comma 3 della legge 5.1.1994 n. 36 e dell’art. 9 comma 7 della
legge regionale piemontese 20.1.1997 n. 13. Illegittimamente l’impugnata deliberazione 63/02 avrebbe
imposto ai gestori del servizio idrico, e tra essi ai concessionari, la
presentazione di un un’istanza di proroga del rapporto, corredata
da specifica documentazione inerente le caratteristiche della gestione;
tale statuizione, infatti, sembrerebbe presupporre la sussistenza, in capo
all’A.T.O., del potere di valutare discrezionalmente l’opportunità
di consentire la prosecuzione dei rapporti concessori fino alla loro naturale
scadenza, potere che - viceversa - non sussisterebbe, atteso che tutti i
rapporti concessori beneficerebbero della proroga automatica ex lege “fino
alla scadenza della relativa concessione”, come testualmente recita
l’art. 10 comma 3 della legge 36/1994.
Si è costituita in giudizio l’Autorità
d’Ambito n. 3 “Torinese” eccependo preliminarmente l’inammissibilità
del ricorso in quanto l’atto impugnato avrebbe carattere programmatorio
e la sua concreta operatività sarebbe subordinata all’emanazione
della cd. “Convenzione - atto unico di riconoscimento”, in difetto
della quale l’Amministrazione si sarebbe addirittura riservata il potere
di definire un modello organizzativo diverso da quello prospettato nella detta
deliberazione.
La resistente ha inoltre eccepito l’infondatezza di tutti i motivi del
ricorso, evidenziando che:
- l’art. 35 della legge 448/2001 - sia con riferimento alla modifica
dell’art. 113 T.U.E.L. che per quanto attiene al meccanismo “eccezionale”
di gestione di cui al comma 5 - sarebbe immediatamente applicabile al servizio
idrico, a prescindere dall’emanazione del regolamento di attuazione,
atteso che la stessa norma di legge ha qualificato il servizio idrico “a
carattere industriale”, ciò che costituisce il principale presupposto
applicativo della norma in esame;
- in ogni caso il richiamo all’art. 35, comma 5, della legge 448/2001,
relativo ai sistemi di affidamento del servizio, sarebbe inappropriato atteso
che la deliberazione impugnata - ben lungi dal realizzare in via diretta il
nuovo sistema di gestione integrata - si sarebbe limitata a dettare gli indirizzi
per la riorganizzazione del servizio nel cd. periodo transitorio, usufruendo
dei termini massimi individuati nei commi 2 e 3 del citato art. 35;
- la suddetta disciplina transitoria - ispirata all’esigenza di “condurre”
l’ambito torinese verso la gestione unitaria d’ambito, come previsto
dalla legge Galli - troverebbe comunque giustificazione nell’art. 7
della legge regionale 13/97, in forza del quale anche la fase transitoria
dovrebbe comunque essere ispirata ai principi di riunificazione del servizio;
- in ogni caso il regime transitorio prefigurato dalla deliberazione impugnata
non sarebbe destinato, come invece afferma la ricorrente, ad operare indefinitamente
nel tempo, visto l’espresso riferimento operato dall’A.T.O. ai
“termini massimi indicati dalle disposizioni di legge”, scaduti
i quali, l’Amministrazione dovrà affidare il servizio idrico
unificato mediante gara pubblica, in perfetta aderenza alle norme di settore
poste a tutela della libera concorrenza.
Il 13 settembre 2002 la SMAT ed il Consorzio ACEA hanno costituito un’Associazione
Temporanea d’Imprese “al fine di stipulare con l’Autorità
d’Ambito A.T.O. n. 3 la convenzione-atto unico di riconoscimento per
la prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato con i contenuti
individuati dal punto 7 della deliberazione n. 63 del 3 giugno 2002 e quegli
altri che dovessero essere individuati dall’Autorità d’Ambito”;
la SMAT è stata designata quale mandataria capogruppo, “con il
potere di stipulare con l’A.T.O. la convenzione di cui al punto 1 anche
a nome della mandante”.
L’atto costitutivo è stato trasmesso all’A.T.O. con nota
del 13 settembre 2002.
Con la deliberazione n. 78 del 7.11.2002, la Conferenza dell’Autorità
d’Ambito n. 3 “Torinese”, nell’approvare la relazione
redatta a compimento dell’istruttoria svolta sulle gestioni pubbliche
(Allegato A), ha distinto gli operatori interessati in due gruppi:
la SMAT ed il Consorzio
ACEA cd. (gruppo 1 dell’Allegato A), essendo in possesso dei requisiti
richiesti per un’efficiente gestione del servizio idrico integrato,
sono stati autorizzati a proseguire immediatamente, seppur in via transitoria,
le gestioni in atto;
per una serie di altri
soggetti pubblici o a partecipazione pubblica (compresi nel cd Gruppo 2
dell’Allegato A) - i quali gestiscono “segmenti del servizio
idrico integrato ... che servono un numero di comuni con una popolazione
complessiva per ciascun ente alquanto limitata” - la prosecuzione
delle gestioni è stata invece subordinata alla sottoscrizione di
apposito disciplinare (allegato B alla deliberazione), finalizzato alla
“trasformazione, fusione o cessione, o altra forma di riunione ...
con altra gestione pubblica di riferimento da individuare nella convenzione-atto
unico di riconoscimento”; prevedendosi che, in difetto, si procederà
“allo scioglimento ai sensi della legge Regione Piemonte 20 gennaio
1997 n. 13 art. 9 comma 6”.
Nell’art. 10 dell’Allegato B è
stato anche fissato il termine (28 febbraio 2003) per la presentazione del
relativo “progetto di prosecuzione delle gestioni esistenti con riunione
delle stesse mediante trasformazione e fusione degli enti, ovvero cessione,
o altra forma di riunione delle gestioni, compatibile con la disciplina europea
od italiana vigente”; con la precisazione che, in mancanza, il soggetto
interessato dovrà sciogliersi entro i successivi 120 giorni.
In questa sede l’Autorità d’Ambito non si è invece
occupata delle gestioni in economia; infine, quanto ai servizi gestiti mediante
concessione, in attesa della definizione della relativa istruttoria, ha approvato
lo schema di convenzione per la prosecuzione dei rapporti in atto (Allegato
C).
Con successiva deliberazione n. 108 del 28.11.2002, la Conferenza dei rappresentanti
degli enti locali dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”
- dopo aver richiamato in premessa l’art. 35 della legge 448/2001 e
ritenuto “di dover dare attuazione alla disciplina vigente in materia
di Servizio Idrico Integrato, che prevede il riconoscimento delle gestioni
esistenti idonee a raggiungere lo standard richiesto per una gestione di tipo
industriale del ciclo integrato delle acque, nonché il progressivo
accorpamento delle stesse sino ad una gestione integrata ed unitaria d’Ambito”
- ha ribadito, quanto ai gestori pubblici, la distinzione tra:
• le gestioni affidate alla SMAT ed al consorzio ACEA, delle quali è
stata autorizzata la prosecuzione;
• le altre gestioni “a mezzo di enti pubblici, ivi comprese le
società pubbliche”, già rientranti nel cd. Gruppo 2 di
cui alla precedente deliberazione, per le quali è stata confermata
la necessità - ai fini della prosecuzione delle gestioni - di procedere
alla “trasformazione e fusione o cessione ... con altra gestione pubblica
di riferimento da individuare nella convenzione”.
Riguardo alle gestioni “in concessione a terzi” (tra cui rientra
la ricorrente), l’A.T.O. ha invece ritenuto non immediatamente perseguibile
l’obiettivo della riunificazione.
Con la stessa deliberazione è stata inoltre adottata la cd. “Convenzione
- atto unico di riconoscimento”, articolata in uno schema generale di
convenzione ed in tre ulteriori convenzioni-tipo, indirizzate alle diverse
forme di gestione del servizio idrico; le suddette convenzioni dovranno essere
stipulate tra il singolo gestore (sia esso pubblico o privato) e l’Autorità
d’Ambito n. 3 “Torinese”, al fine di dare una nuova regolamentazione
alle gestioni in atto per il cd. periodo transitorio.
In particolare l’art. 11 dell’Allegato 1 prevede che ai gestori
pubblici si applichino le specifiche prescrizioni indicate nell’Allegato
A2, il cui art. 3 prevede a sua volta che le predette gestioni dovranno unificarsi
alla costituita A.T.I. SMAT-ACEA, pena l’avvio delle procedure di estinzione;
ed inoltre che i gestori pubblici “si obbligano ad associare le gestioni
in economia dei Comuni che lo richiedano”.
Nell’allegato A1, richiamato dall’art. 10 dell’Allegato
1, sono state invece inserite ulteriori prescrizioni relative ai soli rapporti
concessori, tra cui l’ipotesi di cessazione nel caso del “venir
meno della forma di gestione o delle altre condizioni previste dalla legge
per l’attribuzione della gestione del servizio idrico”, cui consegue
il subentro nella gestione d’azienda da parte del “nuovo gestore
scelto dall’Autorità”.
Per le gestioni comunali in economia, infine, l’art. 12, comma 2, dell’Allegato
1 ha previsto che le stesse “possono proseguire solo in forma associata,
con partecipazione del Comune ai soggetti gestori pubblici già esistenti,
prendendo parte al processo di aggregazione delle stesse o di trasformazione-fusione
degli enti in società di capitali previsto dall’art. 35, comma
8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dal programma di riunificazione di cui
all’Allegato 2”; tale disposizione va posta in relazione con il
punto 6) della deliberazione impugnata, ove si è previsto che tale
programma di riunificazione dovrà attuarsi mediante recepimento, da
parte dei singoli comuni, delle disposizioni contenute nell’Allegato
B; e l’art. 1 dell’Allegato B ha previsto, a sua volta, che “il
Comune si obbliga, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, a presentare
domanda al soggetto gestore per l’associazione del servizio idrico integrato,
o segmenti di esso, nonché ad attuare il progetto di riunificazione
approvato dall’Autorità d’Ambito”.
Al fine di giustificare tale riassetto organizzativo l’Autorità
ha richiamato l’esigenza di provvedere alla riunione delle diverse gestioni
esistenti e ciò benché “la gestione unitaria sia destinata
a società scelte con gara pubblica”; ciò al fine di poter
sfruttare le “economie di scala” risultanti dalla immediata riunificazione
delle gestioni.
Con atto ritualmente notificato il 10 gennaio 2003, la società ricorrente
ha proposto i seguenti motivi aggiunti, con i quali ha chiesto l’annullamento,
previa sospensione, delle deliberazioni n. 78/2002 e 108/2002, nonché
della deliberazione in data 6.12.2002 “non conosciuta” dalla ricorrente
(relativa, (secondo il suo assunto, all’approvazione del Piano d’Ambito
e della “Convenzione atto unico di riconoscimento”) e della nota
del Direttore Generale dell’A.T.O. n. 3 “Torinese” n. 307365
in data 4.12.2002, sollevando le seguenti censure:
Invalidità
derivata conseguente all’illegittimità della deliberazione
n. 63 in data 3.6.2002 dell’Autorità d’ambito Torinese-A.T.O.
n. 3.
Invalidità
propria per le censure dedotte nel ricorso introduttivo: motivi da n. 1
a n. 6. Le deliberazioni impugnate
sarebbero affette da illegittimità derivata dalla deliberazione 63/2002,
impugnata con il ricorso.
Le stesse deliberazioni sarebbero, inoltre, illegittime per i vizi di cui
ai motivi da n. 1) a n. 6) del ricorso.
Violazione dell’art.
113 comma 5 T.U.E.L. come modificato dall’art. 35 della legge n. 448
del 2001. Violazione delle norme, anche di rango costituzionale, che tutelano
la concorrenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della
legge 5.1.94 n. 36 e dell’art. 7 della legge della regione Piemonte
20.1.1997 n. 13.
Il trasferimento delle attuali gestioni in economia e degli attuali rapporti
concessori al nuovo gestore unico si porrebbe in contrasto con le norme
sopra richiamate perché il nuovo gestore viene individuato senza
alcuna gara pubblica, con evidente frustrazione dei principi posti a tutela
della libera concorrenza.
L’illegittimità di tale operato troverebbe conferma nel D.M.
22.11.2001, pubblicato su G.U. dell’1.12.2001, ove si ribadisce l’obbligo
per “gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali”
di affidare la “gestione del servizio idrico integrato mediante gara
pubblica da espletarsi con il sistema della procedura aperta”; ed
in analogo provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio (circolare 17.10.2001).
Né varrebbe richiamarsi, in senso opposto, al carattere transitorio
del regime delineato dal provvedimento impugnato.
Infatti al termine di questo periodo “fintamente” transitorio,
la SMAT Torino - nel frattempo divenuta il gestore integrato del servizio
idrico - verrebbe a trovarsi in una posizione di tale privilegio rispetto
agli altri operatori del settore da trasformare l’eventuale gara in
“una semplice formalità”.
Violazione dell’art.
113 T.U.E.L. e dell’art. 35 comma 5 della legge 448/2001. Violazione
degli artt. 82 ed 86 del Trattato CE.
Il delineato sistema gestorio finirebbe per realizzare esattamente la situazione
disciplinata dall’art. 35 comma 5 della legge 448/2001, ove si prevede
la possibilità di un affidamento senza gara del servizio idrico integrato
a società di capitali “per un periodo non superiore a quello
massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo”.
Ciò evidenzierebbe il contrasto tra gli atti impugnati e la vigente
normativa comunitaria, atteso che la Commissione CE, con atto di mora del
26.6.2002, ha richiamato l’attenzione del Governo Italiano “sulle
modalità di affidamento del servizio idrico integrato disciplinata
dall’art. 35 comma 5 della legge 448/2001”, in quanto lesive
delle norme comunitarie poste a tutela della concorrenza.
Violazione dell’art.
9 comma 4 della legge 5.1.1994 n. 36 e dell’art. 7 comma 2 della legge
regione Piemonte n. 13 del 1997. Eccesso di potere per sviamento.
Anche ammesso che fosse conforme a legge, il modello prescelto dall’A.T.O.
non sarebbe comunque l’unico previsto dalla normativa vigente.
L’art. 9 citato prevede infatti che i Comuni possano provvedere alla
gestione integrata del servizio idrico “con una pluralità di
soggetti e di forme”: la scelta compiuta dall’A.T.O. sarebbe
quanto meno il frutto di un cattivo esercizio del potere discrezionale,
sviato dal suo fine proprio.
Violazione dell’art.
9 comma 3 della legge 5.1.1994 n. 36 e dell’art. 7 comma 2 della legge
regionale 20.1.1997. Eccesso di potere per illogicità.
Le deliberazioni impugnate, nel prevedere una nuova regolamentazione dei
rapporti concessori in atto, si porrebbero in contrasto con le norme citate,
secondo cui “le società e le imprese consortili concessionarie
di servizi ... mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa
concessione”, in quanto la legge avrebbe imposto la prosecuzione del
rapporto concessorio secondo la sua originaria disciplina, laddove l’A.T.O.,
discostandosi da tale statuizione, avrebbe esercitato un (inesistente) potere
discrezionale di vaglio dei rapporti concessori in atto.
Emergerebbe così l’illegittimità delle deliberazioni
impugnate nella parte in cui, ad esempio, configurano quale nuova causa
di decadenza delle concessioni “il venire meno della forma di gestione”
o ancora prevedono la corresponsione da parte del concessionario di un nuovo
contributo finanziario.
Violazione dell’art.
3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per mancanza assoluta di
motivazione, nonché per illogicità e contraddittorietà
estrinseca.
Benché la società ricorrente, dopo aver conosciuto il contenuto
della deliberazione n. 78/2002, avesse comunicato all’A.T.O. - con
nota in data 22.11.2002 - alcune osservazioni inerenti il regime stabilito
dall’Autorità per la prosecuzione delle gestioni esistenti,
con la deliberazione n. 108 del 28.11.2002 l’Autorità d’Ambito
avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulle stesse osservazioni.
Né, al riguardo, si potrebbe fare riferimento alla nota Dirigenziale
del 4.12.2002 in quanto le contestazioni mosse dalla ricorrente riguardavano
la prevista modifica del regime concessorio laddove l’Amministrazione,
nella predetta nota, avrebbe fatto riferimento alla procedura di riconoscimento
dei rapporti concessori.
L’Autorità d’Ambito n.
3 “Torinese” - oltre ad avere eccepito l’infondatezza di
tutti motivi aggiunti - ha sollevato le stesse eccezioni di inammissibilità
già proposte nei confronti del ricorso, che si estenderebbero anche
ai detti motivi aggiunti.
Si è inoltre costituita in giudizio la Società Metropolitana
Acque Torino –SMAT p.A., eccependo l’inammissibilità per
carenza d’interesse e l’infondatezza tanto del ricorso che dei
motivi aggiunti.
Nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2003, giusta la relativa ordinanza
n. 137 di questa Sezione, le istanze cautelari sono state rigettate.
Con ordinanza n. 1711 del 6 maggio 2003, il Consiglio di Stato - Sesta Sezione
- ha rigettato l’appello proposto dalla società ricorrente.
Con deliberazione n. 131 del 18.6.2003, la Conferenza dei rappresentanti degli
enti locali dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”
- visto il “Progetto di riunificazione delle gestioni” presentato
il 28 febbraio 2003 dall’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.)
costituita tra il Consorzio ACEA, ora ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e
la SMAT Torino S.p.A. e ritenuto opportuno individuare in via provvisoria
nella mandataria capogruppo della sopra indicata A.T.I. (id est la SMAT) il
ruolo di coordinatore della riunificazione delle gestioni pubbliche per lo
svolgimento dei compiti indicati in premessa - ha stabilito:
con riferimento alle
gestioni in economia da parte dei comuni di cui all’Allegato n. 2
(cd. gruppo A), di “riconoscere la validità economico gestionale
della proposta di riunificazione in capo ai soggetti pubblici delle attuali
gestioni in economia di quei Comuni, indicati all’Allegato n. 2 (Gruppo
A), i quali abbiano almeno un segmento del servizio idrico integrato (acquedotto,
fognatura, collettamento e depurazione) già affidato agli stessi
gestori pubblici, con riunificazione da attuare nel rispetto della vigente
disciplina italiana ed europea” (l’A.T.O. non ha ritenuto utile
la soluzione alternativa costituita dall’espletamento di gare ad evidenza
pubblica in quanto l’eventuale aggiudicazione “a favore di soggetti
diversi dai gestori pubblici manterrebbe inalterata negli indicati Comuni
l’attuale frammentazione gestionale per settori”);
con riferimento alle
gestioni in economia da parte dei comuni di cui al gruppo A1 dell’Allegato
A.1 - che già ebbero ad acquistare quote di partecipazione al capitale
azionario del gestore pubblico prima dell’entrata in vigore della
legge 448/2001 - di “riconoscere la validità economico gestionale
della proposta di riunificazione in capo ai soggetti pubblici ... delle
gestioni in economia del Comune di Villastellone del segmento di fognatura
e del segmento acquedotto considerato che in prima attuazione della vigente
legislazione di settore in conformità alla disciplina transitoria
dell’art. 35 della legge n. 448 del 2001 cit., la riunificazione delle
gestioni sopra indicate in capo ai soggetti gestori pubblici creerebbe una
prima rilevante zona territoriale integrata di gestione del ciclo completo
delle acque, con avvicinamento progressivo ad una gestione unitaria ed integrata
dell’intero ambito ed alla sua appaltabilità al termine del
periodo transitorio mediante gara ai sensi del vigente art. 113 c. 5 del
d.lg. n. 267 del 2000”;
con riferimento alle
gestioni in economia svolte dai comuni di cui al gruppo b dell’Allegato
2 - di “riconoscere la validità economico gestionale della
proposta di riunificazione in capo ai soggetti pubblici dei segmenti di
servizio attualmente gestiti in economia da quei comuni di cui all’allegato
n. 2 (Gruppo B), che costituiscono isole gestionali per la loro collocazione
ai confini d’ambito nella Valle di Susa ... i quali sono tutti interessati
da rilevanti opere connesse alle olimpiadi invernali Torino 2006, per la
cui progettazione e realizzazione sono già stati individuati i soggetti
gestori pubblici SMAT ed ACEA”;
di approvare la “Convenzione-tipo
contenente le condizioni di gestione per la prosecuzione in forma associata
della gestione in economia nella fase di avvio del programma di riunificazione”
allegata sub 4.
La sottoscrizione di essa, da parte di ciascun Comune e del nuovo gestore
pubblico (l’A.T.I. SMAT-ACEA) comporterà il passaggio, per
il periodo transitorio, della singola “fetta” di servizio idrico
gestito in economia dal Comune interessato al nuovo gestore pubblico;
che i sopra indicati
riconoscimenti sono disposti al fine di pervenire “entro il periodo
transitorio definito dall’art. 35 della l. 448 del 2001 cit. e comunque
al più tardi entro i termini indicati nell’allegato sub. 3,
alla progressiva gestione unitaria ed integrata dell’intero ambito
ed alla sua appaltabilità mediante gara ai sensi del vigente art.
113 c. 5 del d.Lg.vo n. 267 del 2000 cit.”.
Con atto ritualmente notificato il 10 luglio
2003, la società ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti
con i quali ha chiesto l’annullamento della deliberazione 131/2003,
previa sospensione, e sollevando le seguenti censure:
Invalidità
derivata conseguente all’illegittimità delle deliberazioni
n. 63 in data 3.6.2002, n. 108 in data 28.11.2002, n. 78 in data 7.11.2002,
nonché in data 6.12.2002, avente ad oggetto l’approvazione
del Piano d’ambito e della “Convenzione - atto unico di riconoscimento”,
dell’Autorità d’ambito Torinese - A.T.O. n. 3.
Invalidità
propria per le censure dedotte nel ricorso introduttivo e nell’atto
di motivi aggiunti: motivi da n. 1 n. 6 del ricorso e motivi da n. 1 a n.
7 dell’atto di motivi aggiunti. La deliberazione impugnata sarebbe affetta da illegittimità
derivata da quella degli atti impugnati con il ricorso e con i successivi
motivi aggiunti.
La stessa deliberazione sarebbe inoltre illegittima per gli altri motivi
in rubrica indicati.
Violazione dell’art.
113 comma 5 T.U.E.L. come modificato dall’art. 35 della legge n. 448
del 2001. Violazione delle norme, anche di rango costituzionale, che tutelano
la concorrenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della
legge 5.1.1994 n. 36 e dell’art. 7 della legge regione Piemonte 20.1.1997
n. 13. Carenza di motivazione. La deliberazione produrrebbe l’effetto di attribuire il
servizio idrico integrato direttamente alla SMAT, senza previa procedura
ad evidenza pubblica, in violazione delle norme richiamate e dei principi
generali posti a tutela della concorrenza, espressamente richiamati anche
nell’art. 7 comma 6 l.r. Piemonte n. 13 del 1997; ciò varrebbe
per tutte le categorie di affidamenti diretti sopra descritte, non essendo
alcuna di esse sorretta da un valido fondamento normativo.
Violazione dell’art.
113 comma 5 T.U.E.L. e dell’art. 35 comma 5 della legge 448 del 2001.
Violazione degli artt. 82 ed 86 del Trattato CE.
La ricorrente ha sostanzialmente riproposto il contenuto del motivo n. 4
dei precedenti motivi aggiunti.
Violazione dell’art.
9 comma 4 della legge 5.1.1994 n. 36 e dell’art. 7 comma secondo della
legge della regione Piemonte n. 13 del 1997. Eccesso di potere per sviamento. La ricorrente ha sostanzialmente riproposto il contenuto del motivo
n. 5 del precedenti motivi aggiunti.
La resistente ha eccepito
l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza d’interesse,
nonché la loro infondatezza nel merito.
Secondo l’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”,
anche la citata deliberazione avrebbe carattere preparatorio; si tratterebbe
di un passaggio procedimentale finalizzato a realizzare “una gestione
integrata ed unitaria d’ambito”, condizione indispensabile per “la
conseguente fattibilità dell’affidamento con gara del servizio
idrico integrato e della relativa erogazione”; in particolare, la proposta
di riunificazione presentata dall’A.T.I. SMAT-ACEA “consentirebbe
di creare il ciclo completo delle acque, raggiungere economie di scala ed assicurare
la perequazione della qualità del servizio all’utenza”.
L’intento di giungere al fine ad una condizione di effettiva appaltabilità
del servizio, allo stato impraticabile a causa dell’eccessiva frammentazione
del servizio, non sarebbe meramente teorico, avendo l’A.T.O. imposto ai
gestori pubblici di “presentare entro marzo 2004 ... un dettagliato cronoprogramma
del processo di riunificazione delle gestioni ... che sia funzionale a consentire
l’appaltabilità della gestione unitaria del servizio idrico integrato”;
pertanto la deliberazione impugnata non comporterebbe alcun pregiudizio per
la società ricorrente, atteso che l’A.T.O. si sarebbe limitata
a valutare la fattibilità economica e gestionale della proposta di riunificazione
di servizi oggi gestiti in economia, senza nulla disporre in merito alla forma
di gestione del servizio.
Quanto al merito la resistente ha sostanzialmente ribadito le considerazioni
già svolte nelle precedenti memorie.
Nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2003, giusta la relativa ordinanza
di questa Sezione n. 937, l’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti
è stata respinta.
Con ordinanza n. 4443, pronunciata nella Camera
di Consiglio del 17 ottobre 2003, il Consiglio di Stato - Sesta Sezione -
ha in parte accolto l’appello proposto dalla società ricorrente
per l’annullamento della citata ordinanza di questa Sezione n. 937/2003
e per l’effetto, in riforma della stessa, ha disposto la trasmissione
degli atti per la fissazione del merito della controversia ai sensi dell’art.
23 bis l. TAR.
In data del 16 luglio 2003, infine, la Conferenza dei rappresentanti degli
enti locali dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese”
ha adottato la deliberazione n. 136, nella quale ha ritenuto che “tutte
le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 36
del 1994 cit., cioè esistenti alla data del 3 febbraio 1994, di cui
all’Allegato n. 1 Elenco A, debbano essere riconosciute poiché
salvaguardate ex lege sino alla scadenza della relativa concessione”,
salva verifica da parte dell’A.T.O. n. 3 “Torinese” “della
congruità del termine contrattuale di scadenza della concessione in
ragione dell’effettivo periodo di ammortamento degli impianti e di tutti
i beni utilizzati per la gestione del servizio”; cui potrebbe seguire
una congrua “riduzione del termine ove esso superi il periodo di ammortamento
in violazione delle norme imperative poste dall’ordinamento europeo”.
Con atto notificato l’8 ottobre 2003, la ricorrente ha impugnato quest’ultima
deliberazione per il seguente motivo aggiunto:
Violazione di legge con riferimento all’art. 10 comma 3 della legge
5 gennaio 1994 n. 36 e dell’art. 9 comma 7 della legge della regione
Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13. Eccesso di potere per contraddittorietà.
La deliberazione citata, riconoscendo all’A.T.O. un potere di valutazione
discrezionale in merito alla durata in vita delle concessioni, violerebbe
le norme richiamate, che prevedono la conservazione dei rapporti in essere
“fino alla scadenza ella relativa concessione”.
In particolare l’illegittimità della deliberazione emergerebbe
nella parte in cui consente all’Amministrazione di valutare la durata
dei rapporti concessori già sottoposti ad un termine contrattuale non
ancora maturato.
Privo di alcun pregio sarebbe poi il richiamo, formulato dall’Amministrazione
per giustificare la riduzione dei rapporti concessori, ai principi comunitari
in tema di tutela della concorrenza.
L’originaria durata delle concessioni, infatti, non sarebbe tale da
rendere inidoneo lo strumento utilizzato per l’affidamento, che sarebbe
comunque necessario - quanto meno con riferimento all’epoca in cui venne
rilasciata la concessione.
Ed in ogni caso la deliberazione impugnata non conterrebbe idonea motivazione
riguardo agli aspetti appena citati.
Mancherebbero così i presupposti - richiesi dalla prevalente giurisprudenza
- per la concreta operatività del principio di tutela della concorrenza.
Emergerebbe poi un vizio di contraddittorietà atteso che l’impugnata
deliberazione, oltre ad affermare questo potere dell’A.T.O. di effettuare
un “taglio” delle concessioni in corso, fa salva la “facoltà
di riscatto alle condizioni di cui al r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578 art. 24”.
Orbene, così stando le cose, ben avrebbe potuto l’A.T.O. esercitare
tale facoltà di riscatto, prevista dalla legge, piuttosto che un’inesistente
potere di valutazione della congruità temporale delle concessioni.
Hanno presentato memorie il 19 novembre 2003 l’Autorità d’Ambito
n. 3 “Torinese” ed il 21 novembre 2003 la società ricorrente
e la SMAT S.p.A.
Alla odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ha ad oggetto
la deliberazione n. 63 in data 3 giugno 2002, con cui la Conferenza dei
rappresentanti degli enti locali dell’Autorità d’Ambito
n. 3 “Torinese” ha fissato un termine (15 settembre 2002) per
la costituzione - da parte degli attuali gestori pubblici di servizi idrici
diversi dai comuni e dai concessionari - di un’Associazione Temporanea
d’Imprese, che dovrà poi dar vita ad una società di
capitali destinata a divenire il gestore “del servizio idrico integrato
per l’intero ambito ottimale” (punto 7 lett. c della deliberazione).
Secondo la ricorrente (motivi da 1 a 5) tale statuizione prefigurerebbe
la concentrazione dell’intero servizio in capo ad un unico soggetto,
individuato senza preventiva gara, con illegittima esclusione di tutti gli
operatori privati dal relativo mercato.
Preliminarmente deve essere vagliata l’eccezione di inammissibilità
dei suddetti motivi di gravame per carenza d’interesse, sollevata
dalla resistente nella memoria del 3 ottobre 2002.
L’eccezione merita di essere condivisa.
La deliberazione impugnata prevede espressamente che i nuovi poteri verranno
attribuiti al futuro gestore integrato mediante una convenzione che lo stesso
dovrà stipulare, entro il 25 novembre 2002, con l’Autorità
d’Ambito n. 3 “Torinese”.
La stipula di tale atto convenzionale - peraltro subordinata all’esito
delle valutazioni che il costituendo soggetto societario dovrà necessariamente
formulare - viene espressamente considerata in termini di eventualità,
tanto che l’A.T.O. si riserva, in difetto, “di definire il modello
organizzativo ed individuazione delle modalità di gestione e produzione
del servizio idrico integrato” (punto 8 della deliberazione 63/02).
Pertanto la deliberazione non ha direttamente inciso sul regime del servizio
idrico in quanti si è limitata a delineare un complesso procedimento,
articolato in molteplici passaggi, di graduale riunificazione delle gestioni;
ne consegue la mancanza di un interesse attuale della società ricorrente
al suo annullamento.
La detta deliberazione contiene, poi, un’ulteriore statuizione (punto
1), che impone ai soggetti gestori (ad eccezione di quelli in economia)
di presentare, entro il 31 luglio 2002, un’istanza di proroga del
rapporto, corredata di varia documentazione analiticamente descritta nell’Allegato
A punto A.
Con il sesto motivo di gravame la società ricorrente, che gestisce
in concessione il servizio in alcuni comuni dell’ambito torinese,
contesta proprio questa parte dell’atto, lamentando la violazione
dell’art. 10, comma 3, della legge 36/1994 e dell’art. 9, comma
7, della l.r. 13/1997, a mente dei quali i rapporti concessori in atto devono
essere conservati in capo ai concessionari “fino alla scadenza della
relativa concessione”: le suddette norme avrebbero determinato l’automatica
prosecuzione dei rapporti concessori, per cui non avrebbe alcuna ragion
d’essere l’obbligo di presentare una richiesta di proroga, corredata
di documentazione inerente la struttura societaria del gestore, quasi che
l’A.T.O. disponesse di un potere valutativo inerente la sopravvivenza
dei rapporti in essere.
Anche in questo caso deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione
di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla difesa
dell’Amministrazione resistente, che risulta fondata.
Ed invero al punto 3 della deliberazione impugnata l’A.T.O. ha stabilito
di “procedere, entro il 31 dicembre 2002, al riconoscimento dei diritti
dei concessionari”.
Questa determinazione evidenzia l’intento della resistente di “riconoscere”
i rapporti concessori in atto: non si tratta di proroga bensì di
presa d’atto di un effetto che anche l’Amministrazione riconduce
evidentemente alla volontà del legislatore.
In quest’ottica la richiesta di presentare un’istanza di proroga,
contenuta nella deliberazione impugnata, appare frutto di un’inesattezza
terminologica, irrilevante ai fini della legittimità dell’atto
stesso.
Sotto altro aspetto, la determinazione in questione non spiega alcun effetto
sui rapporti concessori in essere; per cui il suo annullamento comporterebbe
esclusivamente l’interruzione della procedura di riconoscimento il
cui esito - peraltro rinviato nel tempo - si prospetta come presumibilmente
favorevole alla ricorrente.
Ciò conferma la non diretta ed attuale lesività della deliberazione
impugnata e l’inammissibilità del relativo gravame.
I motivi aggiunti, notificati
il 10 gennaio 2003, riguardano la deliberazione n. 108 del 28.11.2002 nonché,
se ed in quanto necessario, la deliberazione 7.11.2002 n. 78, la deliberazione
(non conosciuta dalla ricorrente), con la quale, in data 6.12.2002, la Conferenza
dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” avrebbe
(sempre secondo l’assunto della società ricorrente) approvato
il Piano d’ambito e la “Convenzione - atto unico di riconoscimento”,
ed infine la nota del Direttore Generale dell’A.T.O. 4.12.2002 prot.
n. 307365.
Preliminarmente deve osservarsi come la citata deliberazione del 6.12.2002
non risulti agli atti. Deve presumersi che la stessa non esista o quanto
meno che non abbia il contenuto descritto dalla società ricorrente,
atteso che la “Convenzione atto unico di riconoscimento” è
stata approvata con la deliberazione 108/2002, anch’essa oggetto di
impugnazione. Peraltro nessuno dei motivi aggiunti fa specifico riferimento
ad una deliberazione del 6.12.2002.
Deve quindi rilevarsi l’inammissibilità dell’impugnazione
con specifico riferimento alla detta deliberazione.
Quanto poi alla nota del Direttore Generale dell’A.T.O. n. 3 “Torinese”
prot. n. 307365, in data 4.12.2002, la stessa ha carattere endo- procedimentale
e costituisce oggetto del settimo dei motivi aggiunti notificati il 10 luglio
2003; essa verrà quindi presa in esame in relazione al suddetto motivo.
Passando ora alle deliberazioni n. 78 del 7.11.2002 e n. 108 del 28.11.2002,
il loro contenuto può essere così riassunto:
• per i gestori pubblici di cui al Gruppo 2 (società miste
e consorzi) è stata confermata la necessità - ai fini della
prosecuzione delle gestioni - di procedere alla loro trasformazione, fusione
o cessione con altra gestione pubblica di riferimento da individuare nella
convenzione;
• per le gestioni in economia il loro riconoscimento è stato
subordinato alla stipula di apposita convenzione, con la quale il Comune
si obbligherà a presentare domanda al “soggetto gestore”
per l’associazione del servizio idrico integrato, o segmenti di esso,
nonché ad attuare il progetto di riunificazione approvato dall’Autorità
d’Ambito;
• per i concessionari, infine, è stata confermata la possibilità
di proseguire nei rapporti in corso, previa accettazione delle condizioni
contenute nell’apposito disciplinare;
• per la ridefinizione dei rapporti con tutti gli attuali gestori,
è stato approvato lo schema della cd. “Convenzione –
atto unico di riconoscimento”, che consiste in un disciplinare di
carattere generale (corrispondente all’allegato A) ed in altri atti
convenzionali (corrispondenti agli allegati A1, A2, B, C), ciascuno dei
quali riferito ad una diversa categoria di soggetti gestori (consorzi pubblici
e società miste, comuni che gestiscono in economia, concessionari).
Con i primi cinque motivi la società ricorrente sostiene che le impugnate
deliberazioni prefigurerebbero “affidamenti diretti” (senza
una preventiva gara) dei servizi idrici al nuovo gestore integrato; e che
così facendo l’Amministrazione avrebbe violato la normativa
che regola in generale l’affidamento dei servizi pubblici (in specie
l’art. 113 T.U.E.L., come modificato dalla legge 448/2001), nonché
le norme di settore (in specie la legge Galli 1994 n. 36 e l’art.
7 comma 6 della l.r. 13/1997), le quali imporrebbero - in chiave di tutela
della concorrenza - l’effettuazione di una gara d’appalto per
individuare il soggetto che dovrà gestire il cd. servizio idrico
integrato.
Preliminarmente rileva il Collegio l’inammissibilità dei motivi
aggiunti in esame per carenza d’interesse.
La questione implica una più analitica lettura degli atti impugnati
e dei relativi allegati.
Cominciando dalle gestioni affidate a consorzi misti o società partecipate
(il cd. Gruppo 2 di cui alla deliberazione 78/2002), la loro prosecuzione
è stata subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione (il
cui schema è stato approvato come allegato A2 alla deliberazione
108/2002), finalizzato alla “trasformazione, fusione o cessione, o
altra forma di riunione…con altra gestione pubblica di riferimento
da individuare nella convenzione-atto unico di riconoscimento”; prevedendosi
che, in difetto, si procederà “allo scioglimento ai sensi della
legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13 art. 9 comma 6” (punto
2 della parte deliberativa).
L’art. 3 comma primo dell’Allegato A2 individua nel 28 febbraio
2003 il termine entro cui gli enti interessati dovranno presentare il relativo
“progetto di prosecuzione delle gestioni esistenti con riunione delle
stesse mediante trasformazione e fusione degli enti, ovvero cessione, o
altra forma di riunione delle gestioni, compatibile con la disciplina europea
od italiana vigente”; con la precisazione (contenuta nel comma 2)
che, in mancanza, il soggetto interessato sarà posto in liquidazione
entro i successivi 120 giorni.
Ritiene il Collegio che da questo insieme di statuizioni non derivi in via
diretta l’effetto di concentrare fin d’ora i citati rami del
servizio idrico in capo all’A.T.I. SMAT-ACEA, come invece sostiene
la società ricorrente.
È pur vero che le deliberazioni impugnate prefigurano, quale soluzione
ottimale, l’affidamento dei diversi rami del servizio idrico al gestore
unico; ma è anche vero che le stesse subordinano tale risultato all’iniziativa
dei vari gestori, all’uopo chiamati a presentare i cd. “progetti
di riunificazione” ed a sottoscrivere la “Convenzione atto unico
di riconoscimento”.
Tanto è vero che il punto 2 della deliberazione 108/2002 individua
nella convenzione la sede in cui dovrà essere individuato il soggetto
con cui gli attuali gestori pubblici si riuniranno e, soprattutto, la stessa
disposizione non configura tale soluzione quale unico sistema di prosecuzione
nella gestione: al contrario pone quali alternative la trasformazione fusione
o cessione delle gestioni esistenti, senza nient’altro specificare.
Anche lo schema di convenzione si esprime negli stessi termini (vedasi in
particolare l’art. 3, comma primo), lasciando ai gestori la possibilità
di presentare un progetto che - mediante trasformazione, fusione, riunione
o cessione delle gestioni - garantisca maggior concentrazione ed efficienza
in vista dell’attuazione del servizio idrico integrato; e, ancora,
in caso di mancata approvazione del citato progetto, l’art. 5 della
convenzione attribuisce all’A.T.O. il potere “di definire il
modello organizzativo ed individuare le modalità di gestione e produzione
del servizio idrico integrato”.
Discorso analogo vale per le gestioni svolte dai comuni in economia.
Al riguardo la “Convenzione - atto unico di riconoscimento”
individua il 28 febbraio 2003 quale termine entro cui i Comuni dovranno
deliberare .la partecipazione al soggetto gestore; con la precisazione,
contenuta nel comma 6 dell’art. 12, che “in difetto il servizio
attualmente gestito in economia dal Comune sarà affidato secondo
le procedure stabilite dalla vigente disciplina europea ed italiana”;
in questo caso, quindi, si prevede espressamente che la conseguenza della
mancata riunificazione dei servizi sarà proprio l’attivazione
delle procedure ad evidenza pubblica invocate dalla società ricorrente.
La stessa impostazione, infine, vale per i servizi attualmente affidati
a privati concessionari.
Le impugnate deliberazioni hanno espressamente riconosciuto le concessioni
in essere ed addirittura approvato lo schema di convezione da stipulare
per la loro prosecuzione; il problema dell’affidamento di tali porzioni
del servizio idrico alla scadenza dei vigenti rapporti concessori è
quindi al di là da venire; ed infatti l’art. 3 comma 5 dell’Allegato
A1 alla delibera n. 108 del 2002, riferendosi ai rapporti concessori, si
limita a prevedere che “alla scadenza o in caso di cessazione per
qualsiasi causa del presente rapporto giuridico…il nuovo gestore scelto
dall’Autorità subentra nella gestione dell’Azienda”;
mentre le deliberazioni impugnate nulla dispongono circa le modalità
di scelta del nuovo gestore dopo la scadenza dei rapporti concessori.
In sintesi le dette deliberazioni, lungi dal realizzare affidamenti diretti
del servizio, si limitano ad indirizzare l’attività degli attuali
in gestori in funzione di una maggiore concentrazione del servizio idrico.
Per queste ragioni i primi cinque motivi aggiunti devono essere dichiarati
inammissibili per carenza d’interesse.
Il sesto ed il settimo dei motivi aggiunti attengono invece alla nuova disciplina
delle gestioni affidate a concessionari, categoria cui appartiene anche
la ricorrente.
L’art. 3 dell’Allegato A1, inserendo alcune clausole suppletive
agli originari contratti di concessione, prevede che il riconoscimento delle
concessioni esistenti cessi per decadenza in caso di “dismissione
del servizio, cessione o subconcessione a terzi” nonché “per
il venir meno della forma di gestione o delle altre condizioni previste
dalla legge per l’attribuzione della gestione del servizio idrico”
ed “a seguito di sentenza che dichiara il fallimento o per le altre
cause che determinano lo scioglimento o il venir meno del gestore ovvero
per impossibilità di questi di proseguire l’attività”.
Vi è poi l’art. 8 della “Convenzione - atto unico di
riconoscimento”, il quale impone (anche) ai concessionari la corresponsione
di un contributo finanziario non previsto dagli originari disciplinari che
regolavano i rapporti concessori.
Secondo la società ricorrente tale nuova regolamentazione si porrebbe
in contrasto con l’art. 10 comma terzo della legge 36/1994, secondo
cui “le società e le imprese consortili concessionarie di servizi
... mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione”
(la ricorrente cita l’art. 9 comma 3 della legge 1994 n. 36, ma si
tratta di un’evidente errore materiale): tale disposizione, infatti,
avrebbe imposto la prosecuzione del rapporto concessorio secondo la sua
originaria disciplina; e l’A.T.O., apportandovi delle modifiche, avrebbe
preteso di esercitare un inesistente potere discrezionale sulle concessioni
in atto.
Sotto il profilo procedimentale, infine, la società ricorrente evidenzia
l’indebita frustrazione delle sue legittime pretese di partecipazione
al procedimento che ha portato all’approvazione delle impugnate deliberazioni.
Dopo aver conosciuto il contenuto della deliberazione n. 78/2002, infatti,
la società ricorrente aveva trasmesso all’A.T.O., con nota
del 22.11.2002, un’“istanza di chiarimenti” con cui chiedeva
di indicare “in base a quale riferimento normativo, statale o regionale,
nasca la necessità di formulazione del documento allegato c)”
alla deliberazione 78/2002, cioè del disciplinare tipo per la prosecuzione
dei rapporti concessori in essere; con nota Dirigenziale del 4.12.2002 l’Autorità
aveva ritenuto di rispondere a tali osservazioni.
La società ricorrente sostiene invece che una puntuale risposta non
sia mai arrivata, atteso che le sue contestazioni riguardavano la modifica
del regime concessorio contenuta nel nuovo disciplinare mentre l’Amministrazione
avrebbe fatto riferimento al diverso problema della procedura di riconoscimento
dei rapporti concessori.
Anche in questo caso deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione
d’inammissibilità sollevata dall’Amministrazione con
riferimento al sesto ed al settimo dei motivi aggiunti ora in esame.
Rileva l’A.T.O. che “con la deliberazione n. 108 del 2002 l’Autorità
d’ambito si è limitata ad approvare la Convenzione - atto unico
di riconoscimento ed il suo Allegato A1 ... da proporre per la sottoscrizione
ai concessionari, i quali troveranno definito il regime di riconoscimento
delle relative concessioni stipulando tali atti”; per cui tali deliberazioni
non avrebbero ancora “inciso sui rapporti di concessione di cui è
titolare la società Acque Potabili”.
L’eccezione è fondata.
Le deliberazioni impugnate si limitano, per quanto ora rileva, ad approvare
una schema di convenzione per la prosecuzione dei rapporti concessori in
atto, da sottoporre ai soggetti interessati per le loro valutazioni; né
è dato rilevare alcuna disposizione che ricolleghi alla mancata sottoscrizione
della convenzione conseguenze negative in capo al singolo concessionario
che, in mancanza di successivi interventi autoritativi, ben potrebbe proseguire
nell’erogazione del servizio fino alla naturale scadenza della concessione,
avvalendosi proprio della disposizione richiamata dalla ricorrente.
Ne consegue che anche il sesto ed il settimo dei motivi aggiunti devono
essere dichiarati inammissibili per carenza d’interesse.
Gli ulteriori motivi
aggiunti notificati il 10 luglio 2003 riguardano la deliberazione n. 131
del 18.6.2003 e con essi vengono sostanzialmente riproposte le contestazioni
oggetto dei precedenti motivi aggiunti.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità
sollevata dall’Amministrazione resistente, nella memoria dell’8.8.2003,
con riferimento a tutti i nuovi motivi aggiunti.
Secondo l’Amministrazione, infatti, la società ricorrente non
avrebbe alcun interesse ad ottenere l’annullamento della deliberazione
131/2003 atteso che, in tale sede, l’A.T.O. n. 3 “Torinese”
si sarebbe limitata a valutare positivamente la proposta di riunificazione
di alcune gestioni con il cd. gestore pubblico integrato, che resterebbe
comunque da attuarsi nel rispetto della vigente disciplina italiana ed europea.
Al riguardo è opportuno richiamare brevemente il contenuto della
deliberazione 131/2003 con cui l’A.T.O. n. 3 “Torinese”
ha, tra l’altro:
• approvato “i progetti di trasformazione anche per fusione,
incorporazione o scissione dei soggetti pubblici con ACEA e SMAT”
(punto 2);
• riconosciuto la validità economico-gestionale delle proposte
di riunificazione in capo all’A.T.I. di numerose gestioni in economia,
in specie di quelle relative alle seguenti tipologie di enti locali: comuni
che abbiano almeno un segmento del servizio idrico integrato già
a SMAT o ACEA; comuni che già ebbero ad acquistare quote di partecipazione
al capitale azionario del gestore pubblico prima dell’entrata in vigore
della legge 448/2001; comuni i cui territori siano interessati da opere
pubbliche connesse alle Olimpiadi Invernali del 2006 per la cui progettazione
e realizzazione sono già stati individuati i soggetti gestori pubblici
SMAT ed ACEA (punti 3, 4 e 5);
• precisato che “tali approvazioni e riconoscimenti sono disposti
al fine di pervenire entro il periodo transitorio definito dall’art.
35 della l. 448 del 2001, cit., e comunque al più tardi entro i termini
indicati dall’allegato sub. 3, alla progressiva gestione unitaria
ed integrata dell’intero ambito ed alla sua appaltabilità mediante
gara” (punto 8);
L’effetto concreto di tali nuove statuizioni deve essere analizzato
tenendo conto del contesto procedimentale in cui operano.
Le precedenti deliberazioni nn. 78 e 108 del 2002, già esaminate,
avevano fissato alcune tappe indispensabili in vista dell’obiettivo
di realizzare un primo accorpamento delle gestioni del servizio idrico in
capo al gestore unico SMAT-ACEA, prevedendo la presentazione, da parte degli
attuali gestori, di appositi progetti di riunificazione, trasformazione
o fusione, che l’A.T.O. n. 3 “Torinese” si era riservata
di approvare, per poi dare il via alla fase di riunificazione vera e propria,
attraverso la stipula degli accordi denominati “Convenzione atto unico
di riconoscimento”.
Ebbene la deliberazione 131/2003, contenendo proprio la positiva valutazione
dei progetti di riunificazione presentati da alcuni comuni ed altri gestori
pubblici, ha dato concreta attuazione a queste linee direttrici.
L’approvazione dei progetti di riunificazione, infatti, non può
che avere carattere in qualche misura vincolante sia per i gestori interessati,
che hanno proposto il nuovo assetto gestorio, sia per l’A.T.O. n.
3 “Torinese”, che quell’assetto ha ritenuto di avallare,
ritenendolo conforme al suo complessivo disegno organizzativo.
In tale contesto la stipula delle relative convenzioni appare come atto
conseguente e di mera esecuzione di scelte già sostanzialmente deliberate.
Per queste ragioni l’eccezione d’inammissibilità per
carenza d’interesse sollevata dalla ricorrente deve essere respinta.
Ciò premesso, può ora procedersi all’esame nel merito
dei motivi aggiunti notificati il 10 luglio 2003.
Con i primi due la società ricorrente sostanzialmente ripropone le
censure già sollevate nel ricorso e nei motivi aggiunti notificati
il 10 gennaio 2003, sostenendo che la deliberazione 131/2003 - ora in esame
- mutui da quelle presupposte (la n. 63/2002, la 78/2002 e la 108/2002)
gli stessi vizi.
Nei tre successivi motivi aggiunti tali doglianze vengono ulteriormente
sviluppate con specifico riferimento alla deliberazione 131/2003.
Ritiene quindi il Collegio che i motivi aggiunti notificati il 10 luglio
2003 possano essere esaminati unitariamente, riguardando tutti l’ipotizzata
violazione - da parte dell’A.T.O. n. 3 “Torinese” - delle
norme in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.
Secondo la società ricorrente non sarebbe consentito, neppure in
materia di servizio idrico, individuare senza gara il soggetto in capo al
quale concentrare - seppur provvisoriamente - le gestioni attualmente esistenti;
per giunta escludendo da tale nuova gestione integrata tutti gli operatori
privati.
Tale scelta si porrebbe in contrasto:
- con la legge 1994, n. 36, il cui art. 10, comma 7 prevede che “Nel
caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari
di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), essi ne affidano
la gestione nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b),
c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142”;
- con l’art. 7, comma 1, legge della regione Piemonte 13/1997 il quale
- ribadendo sostanzialmente quanto statuito dalla legge regionale –
prevede che “Le Autorità d'ambito affidano la gestione del
servizio idrico integrato nelle forme previste dall’articolo 22, comma
3, lettere b) ed e) della l. 142-1990, come integrato dall’articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498”;
- con l’art. 7, comma 6, della predetta legge regionale, secondo cui
“La Giunta regionale vigila sull'applicazione delle vigenti norme
in materia di antitrust, svolge verifiche e adotta ogni iniziativa utile
a garantire i principi di pluralità e libera concorrenza tra i soggetti
gestori al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di monopolio od oligopolio
nel settore”;
- con l’art. 113, comma 5 del T.U. sugli enti locali, approvato con
d.Lg.vo 267/2000, come modificato dall’art. 35 della legge 448/2001,
il quale - sostituendo l’art. 22 della l. 142/1990 quanto ai servizi
pubblici “di rilevanza industriale” - prevede che “L'erogazione
del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline
di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società
di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure
ad evidenza pubblica”.
Secondo la società ricorrente, quindi, la normativa di settore (legge
1994, n. 36; legge regione Piemonte 13/1997), nel richiamare l’art.
22 della legge 142/1990, avrebbe inteso allineare la disciplina del servizio
idrico integrato, quanto meno per l’individuazione del soggetto gestore,
alla normativa nazionale; e quest’ultima, mediante l’art. 113
del T.U. sugli enti locali - che ha sostituito il vecchio art. 22 della
legge 142/1990 - imporrebbe ormai l’utilizzo di procedure ad evidenza
pubblica per l’individuazione del gestore di qualunque pubblico servizio
locale di rilevanza industriale, e quindi anche di quello idrico integrato.
Nel medesimo senso deporrebbe l’art. 9, comma 4, della legge 1994,
n. 36 a mente del quale “al fine di salvaguardare le forme e le capacità
gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza,
di efficacia ed economicità, i comuni e le province possono provvedere
alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità
di soggetti e di forme”.
Né assumerebbe rilievo, in senso contrario, il disposto dell’art.
35 comma 5 della l. 448/2001 secondo cui “In alternativa a quanto
previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti
... possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali
partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito
territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo (da
tre a cinque anni). Entro due anni da tale affidamento, anche se già
avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità
di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni
di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica,
pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla società
da essi partecipata”.
Secondo la società ricorrente, infatti, quest’ultima norma
- che consente di individuare senza gara il gestore integrato per il cd.
periodo transitorio - non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie,
sia perché il comma 16 della stessa ne subordinerebbe comunque l’operatività
ad un mai emanato regolamento di attuazione e sia perché di tale
disciplina alternativa mancherebbero alcuni presupposti indispensabili ed
in particolare: che il gestore integrato, scelto senza gara, sia una società
di capitali, laddove nel caso nel caso in esame si tratta di un’Associazione
temporanea d’imprese, seppur destinata a trasformarsi in società
di capitali; che l’affidamento senza gara si protragga per un tempo
non superiore a quello delineato dall’art. 35, commi 2 e 3 (i quali
lo individuano, in mancanza di espressa previsione contenuta nelle norme
di settore, in un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni), laddove nel caso in esame l’A.T.O. n. 3 “Torinese”
non avrebbe indicato alcun termine di vigenza dell’affidamento del
servizio idrico all’A.T.I. SMAT-ACEA.
Ed ancora la società ricorrente solleva una questione di costituzionalità
della disposizione da ultimo esaminata (l’art. 35 comma 5 della l.
448/2001), sostenendo che la sottrazione del mercato idrico ad ogni forma
di libera competizione, per un periodo transitorio ma molto prolungato,
si ponga in contrasto con il principio di libera concorrenza codificato
dagli artt. 41 e 117 della Costituzione.
Osserva, poi, la società ricorrente che il D.M. 22.11.2001 ha ribadito
l’obbligo per gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali
di procedere all’affidamento della gestione del servizio idrico integrato
mediante gara pubblica (art. 2, comma 1) e che tale concetto è stato
ripreso nella circolare 17.10.2001 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del territorio; e, ancora, che l’affidamento diretto (senza
gara) del servizio idrico, previsto dal citato art. 35, comma 5 della legge
448/2001, è stato espressamente censurato dalla Commissione delle
Comunità Europee, con atto di costituzione in mora del 26.6.2002,
in chiave di tutela dei principi di libera concorrenza sanciti dagli artt.
82 ed 86 del Trattato CE.
Come già anticipato, tali doglianze vengono poi sviluppate con specifico
riferimento alle motivazioni contenute nella deliberazione 131/2003.
In specie tale modus procedendi scelto dall’Amministrazione non sarebbe
giustificato dal fatto che la SMAT S.p.A. fosse già affidataria di
un “segmento” del servizio oggetto della riunificazione, né
dalla circostanza che il comune cedente fosse titolare di quote azionarie
della stessa SMAT, né, ancora, dalla collocazione del comune cedente
in Val di Susa (ove SMAT ed ACEA già sono impugnate nella realizzazione
e progettazione di opere funzionali alle Olimpiadi del 2006), né,
infine, dal ruolo di “coordinatore della riunificazione delle gestioni
pubbliche” all’A.T.I. SMAT-ACEA.
Tali dati, infatti, non consentirebbero di superare il divieto di affidamento
senza gara del servizio pubblico, desunto dalla già esaminata normativa
e recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza
n. 2380 del 6.5.2003.
L’Amministrazione resistente eccepisce come l’affidamento senza
gara di alcune porzioni del servizio idrico non sia stato previsto in via
permanente bensì con riferimento al solo periodo transitorio, proprio
in vista di una gara che dovrà avere ad oggetto l’intero servizio
idrico provvisoriamente riunificato in capo al gestore pubblico SMAT-ACEA.
Tale soluzione sarebbe frutto di una valutazione tecnica operata dall’Amministrazione,
secondo cui l’espletamento di gare pubbliche aventi ad oggetto singole
“fette” del servizio idrico non sarebbe stato conveniente dal
punto di vista economico e comunque non rispettoso di quanto previsto dall’art.
8, comma 1 lett. b) e c) della legge 1994, n. 36 ed agli artt. 2 e 7 della
legge regione Piemonte 13/97, che “impongono la riunificazione in
capo ad unico soggetto di ciascuna fase di gestione del ciclo completo delle
acque (acquedotto, fognatura, depurazione)”.
In ogni caso la provvisoria riunificazione del servizio in capo all’A.T.I.
SMAT-ACEA - ricollegabile alla disciplina transitoria contenuta nell’art.
35 commi 2 e 3 della legge 448/2001 - non avrebbe comportato alcun “affidamento
diretto senza gara” bensì la mera prosecuzione delle gestioni
pubbliche preesistenti, espressamente consentita dagli artt. 10, comma 1
legge 1994, n. 36 e 9, comma 6, legge regione Piemonte 13/1997; con l’unica
particolarità che l’A.T.O., vista l’eccessiva frammentazione
dell’attuale panorama gestionale, avrebbe ritenuto opportuno consentirne
la prosecuzione solo in forma “riunificata”, individuando nell’A.T.I.
SMAT-ACEA il soggetto, peraltro fortemente partecipato dai soggetti pubblici,
in grado di assicurare questo provvisorio accorpamento delle gestioni, in
vista di una futura gara pubblica inerente l’intero servizio idrico
d’ambito.
Ed ancora, sul piano strettamente normativo, la resistente sostiene che
il proprio disegno organizzativo non troverebbe fondamento, come afferma
la società ricorrente, nell’art. 35 comma 5 della legge 448/2001
(applicabile alle sole gestioni già cessate alla data di entrata
in vigore della legge 448/2001), bensì nel combinato disposto degli
art. 35, comma 2, della legge 448/2001 e 7, commi 2 e 5 della legge regione
Piemonte 13/97: l’art. 35, comma 2 l. 448/2001 fa salva, per il periodo
transitorio, la normativa speciale eventualmente contenuta nelle norme di
settore; e tale normativa, quanto al servizio idrico piemontese, sarebbe
rintracciabile nell’art. 7, comma 2, della l.r. 13/97, secondo cui
“Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, della
l. 36-1994 e dal comma 3 del presente articolo, le Autorità d'ambito
possono affidare la gestione del servizio idrico integrato ad una pluralità
di soggetti, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero
ambito, di qualità del servizio prestato all'utenza, di risparmio
nei costi di gestione ed a condizione che ciascuno dei soggetti, per la
porzione di territorio servita, provveda alla gestione unitaria dell'insieme
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad
usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”; e nel
comma quinto della stessa norma, a mente del quale “nei casi disciplinati
dai commi 2 e 3 le Autorità d'ambito garantiscono la gestione integrata
dei servizi idrici individuando tra i gestori dell'ambito il soggetto che
svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura
di organizzazione e di integrazione delle attività tra la pluralità
dei soggetti gestori finalizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
8, alla loro successiva e graduale aggregazione”.
In sostanza la resistente sostiene che, ove la preesistente situazione gestionale
non assicuri una sufficiente omogeneità del servizio, l’A.T.O.
sarebbe legittimata dalle norme richiamate ad effettuare - anche senza gara
- degli interventi provvisori, validi per il cd. periodo transitorio, e
volti ad assicurare un grado minimo di riunificazione e la successiva appaltabilità
dell’intero servizio idrico integrato.
Ritiene il Collegio che queste argomentazioni non consentano di superare
le doglianze della società ricorrente, che sono quindi fondate.
Il quadro normativo di riferimento in materia di servizi pubblici locali
di rilevanza industriale ruota intorno alla disposizione contenuta nel nuovo
testo dell’art. 113, comma quinto, del T.U.E.L., che impone lo svolgimento
di procedure ad evidenza pubblica per la scelta della società di
capitali cui attribuire la gestione del relativo servizio.
È pur vero che la legge 448/2001 ha affidato ad apposito regolamento,
mai emanato, il compito di distinguere i servizi “di rilevanza industriale”,
soggetti alla disciplina di cui al citato art. 113, dagli altri servizi,
cui si applica la differente previsione contenuta nell’art. 113 bis;
tuttavia, nel caso del servizio idrico, l’applicabilità dell’art.
113 è immediata e non necessita dell’entrata in vigore del
regolamento di attuazione: l’art. 35 comma 5 della l. 448/2001 - nel
dettare un regime “alternativo” di affidamento del servizio
idrico - richiama infatti l’art. 113 T.U.E.L., dando così per
scontato che tale norma, inerente i servizi di rilevanza industriale, trovi
applicazione anche al servizio idrico (e tale impostazione trova conferma
nella sentenza del Consiglio di Stato richiamata dalla società ricorrente).
Dall’individuazione nell’art. 113 T.U.E.L. della norma di riferimento
per l’affidamento della gestione del servizio idrico discende inequivocabilmente
che tale affidamento debba avvenire mediante gara pubblica.
Resta da esaminare l’eccezione della resistente, secondo cui alla
gara potrebbe procedersi anche dopo aver realizzato un primo accorpamento
delle gestioni in capo al cd. “coordinatore della riunificazione delle
gestioni pubbliche”, liberamente scelto dall’Amministrazione.
In altre parole questa prima fase di riunificazione avrebbe carattere provvisorio,
si fonderebbe sulla normativa transitoria contenuta nell’art. 7, commi
2 e 5, della l.r. 13/97, e costituirebbe l’unica strada per rendere
utilmente appaltabile il servizio.
Ritiene invece il Collegio che tale normativa transitoria non consentisse
all’A.T.O. n. 3 “Torinese” di attribuire il servizio ad
un unico gestore, scelto senza gara, ed oltre tutto per un periodo di tempo
assai rilevante e neppure determinato con precisione.
L’art. 7, comma 2 della l.r. 13/97, infatti, si limita a condizionare
l’affidamento del servizio “ad una pluralità di soggetti”
e nulla dispone, viceversa, per l’ipotesi in cui l’Amministrazione
opti per la diversa soluzione del gestore unico. Di conseguenza quest’ultima
eventualità resta soggetta alla disciplina generale contenuta nell’art.
113 T.U.E.L., che impone l’espletamento di una gara per la scelta
del gestore.
Né vale richiamarsi ad argomentazioni di altra natura ed in specie
ad una pretesa impossibilità, sul piano tecnico-economico, di una
gara avente ad oggetto, anziché l’intero servizio integrato,
singole porzioni del medesimo.
Tali considerazioni, infatti, non consentono di eludere l’applicazione
della normativa posta a tutela della concorrenza, senza considerare che
l’ostacolo di carattere tecnico sarebbe stato, presumibilmente, superabile
avviando subito la procedura ad evidenza pubblica e stabilendo che l’aggiudicatario
divenisse poi gestore dell’intero servizio, a prescindere dall’attuale
situazione di frammentazione dello stesso.
Per queste ragioni i motivi aggiunti notificati il 10 luglio 2003 meritano
accoglimento.
I motivi aggiunti notificati
l’8 ottobre 2003 riguardano la deliberazione n. 136 del 16 luglio
2003, con cui l’A.T.O. - pur riconoscendo le concessioni esistenti
alla data di entrata in vigore della legge 1994, n. 36 sino alla scadenza
della relativa concessione (“ferma restando la facoltà di riscatto
alle condizioni di cui al r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578 art. 24”) -
ha però subordinato la loro durata a previa verifica “della
congruità del termine contrattuale di scadenza della concessione
in ragione dell’effettivo periodo di ammortamento degli impianti e
di tutti i beni utilizzati per la gestione del servizio”; con conseguente
“riduzione del termine contrattuale previsto ove superi il periodo
di ammortamento in violazione delle norme imperative poste dall’ordinamento
europeo”.
Secondo la società ricorrente questa deliberazione, riconoscendo
all’A.T.O. un potere di valutazione discrezionale in merito alla durata
delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge n.
36, violerebbe l’art. 10, comma terzo della stessa e l’art.
9, comma 7 della l.r. 13/1997, che sanciscono la conservazione delle concessioni
in essere fino alla scadenza del termine originario di vigenza.
Tali norme, infatti, avrebbero privato l’Amministrazione di qualunque
potere di incidere autoritativamente sui rapporti concessori già
sottoposti contrattualmente ad un termine di durata non ancora maturato;
di conseguenza l’A.T.O. avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere tali
rapporti, senza riservarsi alcuna valutazione in ordine alla loro durata.
Emergerebbe poi un vizio di contraddittorietà atteso che l’impugnata
deliberazione - oltre a consentire all’A.T.O. il “taglio”
delle concessioni in essere - fa salva la “facoltà di riscatto
alle condizioni di cui al r.d. 15 ottobre 1925 n. 2578 art. 24”, per
cui l’Amministrazione ben avrebbe potuto, con maggiore coerenza, far
cessare i rapporti concessori esercitando il suddetto potere di riscatto,
previsto dalla legge, invece che appellarsi ad un’inesistente facoltà
di valutazione di congruità temporale delle concessioni.
Rileva preliminarmente il
Collegio l’inammissibilità dei detti motivi aggiunti per carenza
d’interesse.
La società ricorrente, infatti, censura un atto amministrativo che non
produce alcun effetto diretto sul rapporto concessorio in atto, limitandosi
a dettare un criterio che l’A.T.O. dovrà utilizzare per una futura
valutazione.
L’esame della deliberazione evidenzia come l’Amministrazione abbia
provveduto a riconoscere i rapporti concessori, riservandosi il potere di ridurne
la durata “ove superi il periodo di ammortamento in violazione delle norme
imperative poste dall’ordinamento europeo”.
Nulla è dato sapere - allo stato attuale - circa gli esiti di tale valutazione;
né è possibile formulare delle ipotesi, atteso che la ricorrente
non ha neppure allegato elementi che permettano di valutare se i rapporti concessori
di sua spettanza abbiano un termine di scadenza superiore al “periodo
di ammortamento” cui fa riferimento l’Amministrazione.
Per tali ragioni anche i motivi in esame devono essere dichiarati inammissibili.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte – II sezione – dichiara l’inammissibilità
del ricorso, dei motivi aggiunti notificati il 10 gennaio 2003 e dei motivi
aggiunti notificati l’8 ottobre 2003; accoglie i motivi aggiunti notificati
il 10 luglio 2003 e, per l’effetto, annulla la deliberazione n. 131
in data 18 giugno 2003 dell’A.T.O. n. 3 “Torinese”.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera
di consiglio del 4 dicembre 2003, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario
Antonio Plaisant Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
f.to Calvo f.to Plaisant
Il Direttore Segreteria II Sezione
Depositata in Segreteria a sensi di
f.to Ruggiero Legge il 21 febbraio 2004
Il Direttore Segreteria II Sezione
f.to Ruggiero
Limiti della discrezionalità dell’ATO
nel periodo transitorio prima e dopo la riforma del 2003
avv. Simona Rostagno
La fattispecie di cui alla sentenza del Tar
Piemonte si sviluppa prima dell’intervenuta abrogazione dell’art.
35, comma 5 della l. n° 448 del 2001 che pervero costituisce la norma sulla
quale l’ATO fonda il suo progetto di graduale accorpamento ad un nucleo
dalla stessa voluto mediante la creazione di un ATI fra i principali gestori
diversi dai comuni e dai concessionari delle varie gestioni.
Tuttavia la fattispecie risulta interessante laddove il Tar Piemonte offre importanti
indicazioni in ordine ai limiti della discrezionalità delle ATO durante
il periodo transitorio.
All’uopo occorre ricordare che sino alla prima riforma dell'art. 113 d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, portata dall'art. 35 l. 28 dicembre 2001, n. 448, la
materia, com'è noto, era disciplinata dalla l. 5 gennaio 1994, n. 36
e s.m.i., integrata dal d.lgs. 29 maggio 2999, n. 152, dalla L.R. Piemonte 20
gennaio 1997, n. 13, dalla L.R. Piemonte 29 dicembre 2000, n. 61 e dal D.M.
22 novembre 2001 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
La normativa prevedeva che i comuni e le province di ciascun ambito territoriale
ottimale dovevano organizzare il servizio idrico integrato, provvedendo alla
sua gestione mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla l. 8 giugno
1990, n. 142, come integrata dall'art. 12 l. 23 dicembre 1992, n. 498 (norme
poi abrogate dall'art. 274 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. come innovato dall'art.
35 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.).
La disciplina del servizio idrico integrato prevedeva l'affidamento diretto
della gestione del servizio a società per azioni costituite dagli Enti
locali, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria (art. 8
l. n. 36/1994 e s.m.i.), oppure ad aziende speciali e consorzi pubblici (i consorzi
intercomunali), esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 36 del
1994 o, sino alla scadenza della concessione a società, anche consortili,
concessionarie del servizio (art. 10 l. n. 36/1994 e s.m.i.). La norma di cui
all'art. 11 l. n. 3671994 e s.m.i. disciplinava i rapporti tra gli enti locali
ed i gestori del servizio, attribuendo alle Regioni il compito di predisporre
una convenzione tipo ed il relativo disciplinare in conformità ai criteri
ed agli indirizzi previsti dalla legge del 1994.
In attuazione della l. n. 36/1994 e s.m.i. la Regione Piemonte, con la citata
legge n. 13 del 1997, integrata dalla L.R. Piemonte n. 61/2000, ha individuato
gli ambiti territoriali ottimali (art. 2 L.R. Piemonte n. 13/1997) ed ha istituito
le Autorità d'ambito (art. 4 L.R. Piemonte n. 13/1997), definendone le
competenze (art. 5, 2° comma, L.R. Piemonte n. 13/1997). In particolare
spetta all'Autorità d'ambito la definizione del modello organizzativo
del servizio, e l'individuazione delle forme di gestione, ivi compresa la salvaguardia
degli organismi esistenti. L'art. 7 L.R. Piemonte n. 13/1997 richiama le già
rammentate forme di gestione di cui alla l. n. 142/1990 e s.m.i. e, sussistendone
i requisiti previsti dalla stessa Legge Regionale, provvede a salvaguardare
gli organismi di gestione esistenti, aziende speciali e consorzi intercomunali.
L'art. 35 l. n. 448/2001, innovando radicalmente l'art. 113 d.lgs. n. 267/2000
e s.m.i., ha mutato le forme di gestione dei servizi pubblici locali e quindi
anche del servizio idrico integrato, piegando quindi alla nuova disciplina le
norme esistenti in matria di affidamento del servizio idrico integrato.
In estrema sintesi le linee portanti la prima riforma dell'art. 113 d.lgs. n.
267/2000 e s.m.i. erano date:
a) dalla netta distinzione tra le funzioni
di governo, spettanti agli enti locali in forma singola o associata, e le
funzioni di erogazione del servizio, che doveva essere effettuato da una
società di capitali, individuata attraverso l'espletamento di gara
con procedura ad evidenza pubblica. Non era dunque più possibile
l'affidamento diretto a società costituite dall'ente pubblico locale,
eventualmente con la partecipazioni di privati, possessori di una partecipazione
di maggioranza o di minoranza;
b) dalla possibilità, pur tenendo
conto delle specifiche discipline di settore, di separare la gestione (intesa
come manutenzione, innovazione e potenziamento di beni) di reti, impianti
ed altre dotazioni patrimoniali dalla gestione del servizio, intesa come
erogazione del servizio all'utenza. Se possibile e realizzabile, la separazione
comportava l'assegnazione della gestione di reti, impianti ed altre dotazioni
patrimoniali o ad un soggetto di diritto privato scelto tramite gara oppure
ad una società di capitali a maggioranza pubblica, affidataria diretta
della gestione;
c) dalla netta separazione della proprietà
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dalla gestione
del servizio proprio per permetterne l'effettiva messa in concorrenza.
Con riferimento alla prima riforma
dell'art. 113 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e con specifico riguardo alla conseguente
riforma dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, la Giunta Regionale
della Regione Piemonte, con deliberazione 5 giugno 2003, n. 32-9528, ha provveduto
ad emanare l'"Atto di indirizzo sul regime della proprietà delle
infrastrutture del servizio idrico integrato", nel quale, richiamata la
struttura del sistema come delineato dalla l. n. 34/1994 e s.m.i. e dalla L.R.
Piemonte n. 13/1997, ha indicato i principi portanti la nuova disciplina come
innovata -conviene ribadirlo- dalla prima riforma dell'art. 113 d.lgs. n. 267/2000
e s.m.i.
La Regionale ha innanzi tutto rilevato l'erroneità di un'interpretazione
che ritenga la legge n. 36 del 1994 e la legge regionale n. 13 del 1997 non
toccate dalla riforma dei servizi pubblici locali o di altra interpretazione
per la quale il nuovo sistema dell'art. 113 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sostituirebbe
in toto la disciplina di settore.
La Giunta Regionale sostiene pertanto che anche al servizio idrico integrato
dovevano essere applicati i seguenti principi:
-scelta del gestore sulla base delle procedure stabilite dalla normativa comunitaria
e nazionale;
- separazione tra la proprietà delle reti e la gestione del servizio
idrico integrato;
- proprietà pubblica delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali necessarie all'erogazione del servizio.
Posti siffatti enunciati, la Giunta della Regione Piemonte ha tratto specifici
atti di indirizzo:
le reti e le infrastrutture necessarie
all'erogazione del servizio non possono più essere trasferite in
proprietà ai gestori del servizio, ma messi a loro disposizione affinché
possano svolgere l'attività di gestione della rete e del servizio.
Di conseguenza, la società a partecipazione pubblica, affidataria
del servizio, se proprietaria di reti, impianti ed altre dotazioni, è
obbligata a spogliarsi di tali beni (compresi quelli direttamente realizzati
dalla società pubblica con fondi propri). Se i beni erano stati conferiti
in concessione per la durata dell'affidamento del servizio, non si pone
ovviamente il problema del trasferimento, essendo sempre rimasti nella sfera
di proprietà dell'ente pubblico locale concedente;
l'ingresso di soci privati nella società
di erogazione del servizio, se non già intervenuta prima dell'entrata
in vigore della riforma del 2001, non può essere effettuata prima
della separazione della proprietà delle reti dall'erogazione del
servizio,
la proprietà delle reti, impianti
e altre dotazioni necessarie per l'esercizio del servizio idrico integrato
deve restare in capo agli enti pubblici locali (comuni e province) e non
trasferita alla società delle infrastrutture. Ritiene la Giunta Regionale
che la costituzione di una società proprietaria dei beni (in allora
a maggioranza pubblica incedibile) si giustifica nei settori del trasporto
pubblico locale o dell'erogazione del gas o dell'energia elettrica, laddove
è possibile separare la gestione della rete dall'erogazione del servizio.
Nel servizio idrico integrato la costituzione della società non si
giustifica non essendovi alcun interesse sostanziale alla concentrazione
in capo alla società della proprietà delle reti, impianti
ed altre dotazioni;
la gestione della rete, intesa come manutenzione,
innovazione e potenziamento dei beni, e l'erogazione del servizio devono
essere unitariamente affidate allo stesso soggetto gestore, tenuto a realizzare
il programma di investimenti deliberato dall'Autorità d'ambito;
la proprietà di reti, impianti
e dotazioni deve essere attribuita esclusivamente all'ente locale nel cui
territorio insistano nel caso in cui reti, impianti e dotazioni servano
esclusivamente alla prestazione del servizio idrico all'interno del territorio
di competenza; nel caso in cui le infrastrutture svolgano una funzione sovracomunale,
si può ritenere che tra gli enti interessati si realizzi una situazione
giuridica di comproprietà, tenendo conto delle quote di partecipazione
a consorzi o alle società eventualmente proprietarie delle infrastrutture;
alle Autorità d'ambito è
riservata la funzione di bandire le gare per l'affidamento del servizio
idrico integrato. Il principio è per altro confermato dall'art. 2,
1° comma, D.M. 22 novembre 2001 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio.
L'Atto di indirizzo 5 giugno
2003, n. 32-9528 della Giunta Regionale, assunto -giova ripeterlo- con riferimento
alla prima novella dell'art. 113 d.lgs. n. 26772000 e s.m.i., pur chiarendo
alcuni profili della normativa con argomenti utili anche con riguardo alla recente
riforma dell'art. 113, lascia insoluto un problema di non poco rilievo, che
per altro non avrebbe potuto risolvere occorrendo una legge regionale.
L’ art. 14 d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, ha apportato ulteriori
e rilevanti innovazioni all'art. 113 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed allo stesso
art. 35 l. n. 448/2001.
Occorre rammentare quanto disposto dal 1° comma dell'art. 113 laddove si
specifica che le disposizioni dell'art. 113 "sono inderogabili ed integrative
delle discipline di settore".
Il principio normativo, connotato dal requisito dell'inderogabilità,
segna indubbiamente l'ambito di applicazione delle normative di settore anche
per quanto attiene le forme di gestione dei servizi pubblici locali e le procedure
di affidamento. Con riferimento al servizio idrico integrato, è pertanto
da ritenere che gli organismi di gestione esistenti alla data di entrata in
vigore dell'innovato art. 113 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. possono legittimamente
continuare a gestire l'erogazione del servizio, a suo tempo loro affidato secondo
quanto disposto dalla l. n. 36/1994 e s.m.i e dalla L.R. Piemonte n. 134/1997,
ma non possono essere affidatari -né direttamente né tramite gara
ad evidenza pubblica- del servizio idrico integrato nell'interesse di soggetti
diversi da comuni consorziati posto che l'affidamento dei servizi è oggi
regolato dall'innovato 5° comma dell'art. 113 d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Ed è proprio la norma da ultimo richiamata che merita grande attenzione.
L'erogazione del servizio avviene, è vero, secondo le discipline di settore,
ma -e qui rileva l'inderogabilità della disposizione- con conferimento
della titolarità del servizio o a società individuate tramite
gare con procedure ad evidenza pubblica [art. 113, 5° comma - lett. a),
d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.] oppure con affidamento diretto a società
a capitale misto pubblico-privato (il cui socio privato sia scelto con procedure
ad evidenza pubblica) [art. 113, 5° comma - lett. b), d.lgs. n. 267/2000
e s.m.i.] o a società a capitale interamente pubblico [art. 113, 5°
comma - lett. c), d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.].
Le gestione degli impianti, reti ed altre dotazioni patrimoniali può
essere affidata, oltre che a società di diritto privato tramite gara,
a società di capitali interamente pubbliche: la norma, però, non
trova applicazione nel caso di specie atteso che, come ha correttamente rilevato
la Giunta Regionale nel citato Atto di indirizzo del 2003, non trova giustificazione
la costituzione di una società proprietaria e gestore delle reti, impianti
ed altre dotazioni patrimoniali.
Da segnalare infine l'abrogazione del 5° comma dell'art. 35 l. n. 448/2001.
Che dettava una disciplina derogatoria per l'affidamento a terzi del servizio
idrico integrato.
Ne consegue che anche alla luce della riforma da ultimo approvata il percorso
seguito dall’ATO non risulterebbe perseguibile salvo il ricorso all’introdotta
società a capitale interamente pubblico di cui all’art. 113, comma
5 lett. c) del d.lgs. n° 267/00 s.m.i.