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T.A.R. PIEMONTE SEZ I - sentenza 11 febbraio 2004 n. 226
Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia
G. ed altri c. Comune di Novara

Contratti della P.A. – Ribasso percentuale superiore al 20% del minimo tariffario professionale – Differenza pari ad una frazione decimillesimale – Non è significativa

Una differenza pari ad una frazione decimillesimale di euro, rispetto al limite massimo di ribasso del 20% sulla tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, non è significativa ai fini dell’esclusione del concorrente dalla gara.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Reg. sent. n. 226/04
Reg. Gen. n. 177/04

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - I Sezione

composto dai Signori:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Bernardo BAGLIETTO - Primo Referendario
- Paolo PERUGGIA - P. Ref., estensore

ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

nella Camera di Consiglio del 11 febbraio 2004

Visto il ricorso n. 177/04 proposto da

GRITELLA Gianfranco, EUROPROGETTI Srl, in persona del suo legale rappresentatnte pro tempore,

EL Srl ENGINEERING SERVICE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

IMPRO Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

STUDIO 65 – AEC Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

LORENZELLI Ermanno, ANSELMI Gabriele, VARETTO Manuela, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Casavecchia e Giorgio Guarini, elettivamente domiciliati in Torino, Via Sacchi n. 44 presso lo studio degli stessi;

contro

il Comune di NOVARA, in persona del vicesindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato professor Vittorio Barosio, presso il quale è elettivamente domiciliato a Torino, in corso Galileo Ferraris 120;

e nei confronti di

professor architetto Paolo ZERMANI, ingegner Giuseppe ARENA, architetto Fulvio Nasso, p.i. Ezio Manini ed architetto Carmela Barillà, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati professor Andrea e Mario Comba, preso i quali sono elettivamente domiciliati a Torino, in via Mercantini 6;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
- del verbale della terza seduta di gara, del 17-10-2003, con il quale il Presidente ha dichiarato provvisorio vincitore il costituendo ATP Zermani per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione lavori destinato al restauro e al risanamento conservativo del Castello di Novara;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e o comunque connesso

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Novara e dei controinteressati;
Vista la memoria difensiva depositata dal comune di Novara;
Relatore il primo referendario Paolo Peruggia uditi gli avvocati Marco Casavecchia, professor Vittorio Barosio e professor Mario Comba

Considerato che

l’amministrazione comunale di Novara inviò a numerosi soggetti interessati la lettera d’invito 2.7.2003, per la partecipazione alla licitazione privata per l’affidamento dell’incarico professionale relativo al progetto preliminare dell’intervento complessivo di restauro e risanamento conservativo del castello di Novara, esperimento da tenersi con le modalità indicate nel bando allegato alla comunicazione. All’esito delle operazioni la presidenza del seggio di gara ha attribuito la prima provvisoria posizione al costituendo raggruppamento menzionato come controinteressato. I ricorrenti si ritengono lesi da tale determinazione, che hanno impugnato con l’atto notificato il 24.1.2004, depositato il 29.1.2004, con cui deducono:

E’ proposta la domanda per la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Il Comune di Novara si è costituito in giudizio con atto 4.2.2004 con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione, ed ha depositato una difesa datata 9.4.2004.
Il costituendo raggruppamento controinteressato si è costituito in giudizio con atto 9.4.2004 con cui ha chiesto respingersi il ricorso.
L’oggetto del contendere riguarda la dedotta illegittimità del verbale 17.10.2003, con cui il seggio di gara ha dichiarato in via provvisoria la posizione di preminenza del raggruppamento controinteressato, relativamente alla gara indetta dal Comune di Novara per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione lavori, destinato al restauro ed al risanamento conservativo del Castello.
Inteso anche l’accordo delle parti, il giudice ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata ai sensi degli artt. 23 bis, comma 1 lett. a) e 26 comma 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel teso modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, attesa la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e l’infondatezza dell’impugnazione.
Il tribunale deve preliminarmente rilevare la tempestività dell’impugnazione in quanto:
la presenza di tale dottor Lanfranco, in enunciata rappresentanza del raggruppamento ricorrente alla lettura del verbale di gara 17.10.2003, non comporta la giuridica conoscenza del contenuto dell’atto da parte del soggetto interessato ad impugnarlo, in assenza di una prova piena circa l’esistenza di un rapporto organico tra il citato dottor Lanfranco ed i concorrenti (Tar Campania, Napoli, 27.6.2000, n. 2436);
gli atti dell’esperimento furono resi disponibili agli odierni ricorrenti con la missiva di accompagnamento 10.12.2003, inviata in risposta ad una domanda di accesso ai documenti proposta dagli interessati;
a tale riguardo non può asserirsi che questi conoscessero quanto era loro necessario per proporre un’immediata impugnazione sin dalla richiesta di accesso del 27.10.2003, posto che in giurisprudenza è stato correttamente osservato che l’inoltro della domanda ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 presuppone per lo più uno scarso grado di cognizione circa l’oggetto dell’affare (Tar Campania, Napoli, 25 giugno 2002, n. 3752).
Va poi rilevata l’ammissibilità del gravame, benché proposto contro un atto non definitivo, dovendo ancora intervenire l’approvazione dell’organo amministrativo dell’ente banditore.
La giurisprudenza ha rilevato a tale riguardo (Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4976) che la disciplina dei contratti delle amministrazione locali si differenzia da quella dettata per le amministrazioni centrali, per cui sussiste un interesse alla impugnazione degli atti quale è quello in contestazione. Una statuizione come quella adottata dal seggio di gara è infatti già in grado di pregiudicare la situazione giuridica dedotta, per cui sussiste l’interesse alla proposizione del ricorso.
Ancora, in via pregiudiziale deve ritenersi l’ammissibilità dell’impugnazione, in quanto il soggetto ricorrente si è classificato al secondo posto della graduatoria pur provvisoria, per cui ha un interesse diretto all’annullamento dell’atto che ha consentito al soggetto controinteressato di sopravanzarlo.
Nel merito si osserva che, con la prima censura, il raggruppamento ricorrente lamenta la violazione della legge gara da parte della domanda presentata dal soggetto meglio graduato.
In particolare gli interessati censurano che il paragrafo 9 del bando e la sezione della lettera d’invito intitolata “documentazione di gara” prevedevano che la domanda di partecipazione all’esperimento dovesse essere redatta secondo un modello allegato A, e “… sottoscritto dal legale rappresentante della società ovvero da tutti i professionisti … In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, la predetta dichiarazione dovrà essere redatta da ciascun Professionista… La dichiarazione …. deve essere presentata, A PENA DI ESCLUSIONE, mediante sottoscrizione unitamente a fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i….”
La censura rileva che il soggetto provvisoriamente aggiudicatario risulta essere un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, come si deduce dall’intestazione dell’istanza di partecipazione: ne consegue che la domanda firmata dal legale rappresentante professor architetto Paolo Zermani sarebbe inidonea a conseguire l’effetto voluto, ai sensi delle citate norme di gara, essendo stata sottoscritta dal solo mandatario.
A questo proposito la difesa dell’amministrazione resistente osserva che la lettura della legge di gara induce a considerare obbligatoria la sottoscrizione di tutti i partecipanti all’esperimento, solo per quel che riguarda la domanda di partecipazione, non già per gli allegati; di più la causa di esclusione sarebbe prevista solo per le omissioni nel contenuto della domanda stessa, e non già per l’irregolare sottoscrizione.
Anche la difesa dei controinteressati eccepisce che l’obbligo di sottoscrizione di tutti i partecipanti riguardava solo la domanda e non i suoi allegati.
Il giudice rileva che il testo delle disposizioni che regolano l’esperimento è inequivoco nel richiedere che in caso di raggruppamento costituendo tutti debbano sottoscrivere la domanda, sul modello conforme all’allegato A; nulla è invece previsto per gli allegati. La narrativa dell’atto di impugnazione indica espressamente che gli allegati da 1 a 4 della domanda vennero sottoscritti dal solo capogruppo, per cui ammette implicitamente che la domanda venne firmata da tutti i controinteressati.
Tanto premesso in fatto, deve rilevarsi che il vizio dedotto non appare sussistente, atteso che l’amministrazione intese cautelarsi, imponendo a tutti i partecipanti ai raggruppamenti costituendi l’osservanza delle norme in questione, per ottenere ad esempio l’immodificabilità dei soggetti associatisi, e la possibilità di poterli considerare tutti tenuti al rispetto del contratto da stipulare.
In tale senso si deve rilevare che i controinteressati rispettarono la citata previsione di gara, per cui il motivo è infondato e va respinto.
I ricorrenti lamentano ancora che il professor Zermani sottoscrisse taluni atti della gara, indicandosi come legale rappresentante del soggetto risultato meglio gradato. La violazione sarebbe da individuare nella non congruenza tra la situazione del soggetto partecipante (un raggruppamento non ancora costituito) e l’indicazione della qualità in esso rivestita da chi sottoscrisse la domanda.
Il tribunale non condivide neppure questa censura.
Posto infatti che non v’era alcun obbligo sanzionato con l’esclusione di sottoscrivere partitamente tutti gli allegati alla domanda, la qualità in essi spesa dall’architetto Zermani non inficia le dichiarazioni così rese all’amministrazione, in vista della costituzione del raggruppamento: egli firmò in proprio gli atti che la legge di gara ammetteva che non venissero sottoscritti da tutti i partecipanti, e si raccolse ai sodali in quelle dichiarazioni per cui il bando imponeva la firma congiunta.
Ne consegue che la spendita della qualità di legale rappresentante del raggruppamento costituendo non infirma il valore degli atti in questione: anche questa censura è pertanto infondata e va respinta.
I ricorrenti evidenziano un ulteriore profilo di illegittimità della domanda del RTP vincitore. Il punto 9 del bando prevedeva tra l’altro le modalità da seguire, per la redazione della domanda di partecipazione, anche in questo caso, a pena di esclusione.
Una delle cause che comportano tale effetto è la violazione della seguente regola:
”… in caso di studio associato … la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da dichiarazione liberatoria sottoscritta da ciascun professionista associato che non farà parte, in caso si aggiudicazione, della struttura di progettazione…”.
In fatto lamentano gli interessati che nell’ATP vincitore era ricompreso come partecipante l’ingegner Ernesto Andreis, che dichiarò di essere socio dello studio tecnico associato AZETA impianti, ma non risulta aver prodotto la dichiarazione liberatoria degli altri professionisti che, con lui, compongono lo studio AZETA.
La circostanza non è fondata, atteso che sono agli atti le dichiarazioni dei soci dell’ingegner Andreis, che si sono impegnati a non prendere parte altrimenti alla struttura di progettazione.
Anche questa censura è infondata e va respinta.
Con un ulteriore motivo i ricorrenti denunciano l’illegittimità in cui è incorso il seggio di gara, che ha attributo la prima posizione ad un raggruppamento che non annovera un geologo. La doglianza rileva che la prestazione che il contraente dovrà fornire al comune di Novara non può prescindere da un’indagine tecnica, che solo un geologo può svolgere; di più, la legge sui lavori pubblici ed il relativo regolamento imporrebbero che ogni tipologia di progettazione deve essere completata con una relazione geologica.
Il giudice osserva che lo schema del disciplinare di incarico predisposto dal committente comune prevedeva come oggetto del contratto “… interventi di restauro e risanamento conservativo, di consolidamento strutturale, di impiantistica degli stralci economico funzionali…” del Castello di Novara. Il paragrafo 3 del documento citato enumera quali sono i documenti che il professionista prescelto dovrà approntare, e tra essi non è espressamente citata la relazione geologica.
Anche le norme del regolamento approvato con dpr 21 dicembre 1999, n. 554 che prevedono la redazione dello studio geologico vanno intese nel senso che tale atto va predisposto quando necessario. Nel caso in questione le opere da progettare e realizzare nel castello di Novara non implicano necessariamente la predisposizione di uno studio geologico, perché gli atti del procedimento non lasciano trasparire il carattere indispensabile di tale attività; risulta infatti che l’oggetto del contratto riguarderà il tetto ed i muri del castello, per cui le fondamenta della struttura non saranno interessate dalle opere in progetto.
Il bando e la lettera di invito limitano infatti l’oggetto del negozio al restauro ed al risanamento conservativo del castello di Novara, e lo schema del disciplinare di incarico non assevera le tesi dei ricorrenti, nella parte (artt. 3 e 9) in cui menziona gli elaborati da predisporre.
I ricorrenti deducono che la relazione geologica è ancor più necessaria, in considerazione della natura sismica che le norme vigenti hanno riconosciuto al territorio del Comune di Novara: ogni intervento dovrebbe pertanto essere accompagnato dall’elaborato in questione, ed il raggruppamento vincitore non potrebbe adempiere a tale obbligazione, perché non annovera una consimile figura professionale.
Il giudice rileva che la deliberazione della giunta regionale piemontese 17.11.2003, n. 61-11017 prodotta dall’amministrazione resistente colloca Novara al livello quattro della sismicità, per cui non v’è necessità degli adempimenti di cui agli artt. 83 e seguenti del dpr 6 giugno 2001, n. 380 per dar corso agli interventi previsti.
Anche questa censura è pertanto infondata e va respinta.
Non può trovare favorevole accoglimento neppure la doglianza con cui gli interessati delineano come indispensabile la relazione geologica, perché sarebbero presenti dei cedimenti in corrispondenza del perimetro del castello. Infatti non v’è alcuna prova di tale assunto, che non può pertanto essere apprezzato dal giudice.
Anche questo motivo è infondato e va respinto.
Con un’ulteriore doglianza gli interessati denunciano il vizio di legittimità della costituzione del raggruppamento vincitore.
La legge di gara riservava le prestazioni che il Comune attende dall’aggiudicatario ai liberi professionisti laureati in ingegneria od architettura, mentre il RTP vincitore annovera nelle proprie fila un perito industriale, non laureato. La domanda dei controinteressati costituirebbe pertanto una violazione delle disposizioni di cui al punto 4. del bando.
Il giudice non condivide neppure questa censura.

Si osserva infatti che il bando riserva la partecipazione alla gara a:
• “liberi professionisti singoli, laureati in ingegneria o architettura ….iscritti nei relativi Albi professionali;
• società di ingegneria e società di progettazione….;
• associazioni o raggruppamenti temporanei di soggetti di cui ai punti precedenti.

La struttura operativa minima richiesta:
• un architetto\ingegnere coordinatore responsabile con esperienza nella progettazione di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs n. 490/99;
• un architetto con esperienza nella progettazione di spazi culturali;
• un tecnico abilitato ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 494/96 e s.m.i;
• almeno numero quattro unità tecniche di supporto…”

La lettura delle norme riportate convince che la necessità del titolo accademico riguarda soltanto i soggetti che non sono costituiti nelle forme delle associazioni o dei raggruppamenti temporanei di soggetti; in caso contrario non avrebbero significato le previsioni autorizzative della presenza nella compagine di tecnici non laureati.
Nel caso in questione il partecipante che ha il titolo di perito industriale risulta essere addetto all’impianto di illuminazione, per il quale non sussistono riserve a favore di categorie professionali.
Deve pertanto ritenersi che i raggruppamenti di professionisti potessero partecipare all’esperimento con la struttura minima indicata, potendo peraltro prevedere l’esecuzione di compiti non riservati ai professionisti laureati da parte dei soggetti non laureati.
Anche questa censura è infondata e va respinta.
I ricorrenti lamentano poi un vizio dell’offerta economica del soggetto aggiudicatore, che avrebbe dovuto comportarne l’esclusione dalla gara, perché il ribasso percentuale complessivo offerto eccede il 20% dei minimi della tariffa professionale. Si tratterebbe infatti di una riduzione sulla proposta negoziale rispetto ai minimi professionali ammessi nella gare pubbliche.
La censura è corredata da argomentazioni, che tendono ad una rappresentazione della realtà che condurrebbe a stimare il ribasso offerto ben oltre il massimo ammesso. Tuttavia i computi effettuati nel ricorso non offrono elementi decisivi per ritenere che la realtà sia diversa da quella esposta nella tabella riassuntiva, che individua nell’offerta del soggetto controinteressato un ribasso sulla richiesta per la prestazione professionale del 15,524957 per cento, e così nei limiti di legge.
Infatti lo scorporo della voce relativa alle spese comporta l’applicazione di una percentuale di ribasso che supera il 20% solo per una frazione decimillesima, e quindi non significativa; il sesto decimale non è infatti in grado di far superare la soglia che la legge considera a pena di esclusione, anche considerando l’inattendibilità della base di computo da cui ha preso le mossa il motivo; l’offerta dei ricorrenti evidenziava infatti i millesimi di euro, che non sono previsti dalla divisa oggi in circolazione, e pertanto possono essere presi a base di obbligazioni soltanto teoriche (tra le altre, la sentenza 19.6.2002, n. 3726, allegata dall’amministrazione resistente), ma che non sono suscettibili di essere correttamente adempiute. Va chiarito infatti che la circolazione di una moneta è disciplinata da precise e ben presidiate norme, perché il valore dei beni in circolazione corrisponda sempre alle disposizioni del legislatore.
Per tutte queste ragioni anche questa censura è infondata e va disattesa.
In conclusione il ricorso non merita accoglimento, per infondatezza.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo con criterio di equità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione -
pronunciando sentenza brevemente motivata, respinge il ricorso,
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, che liquida in euro 2000,00 (duemila/00) per ciascuna di esse.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.

Torino, 11 febbraio 2004.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

F.to A. Gomez de Ayala F.to P.Peruggia
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 11 febbraio 2004
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave

Inderogabilità dei limiti tariffari e principio di ragionevolezza

avv. Bruno Sarzotti

Un’associazione temporanea di professionisti che si è classificata al secondo posto di una gara per l’affidamento di un incarico comunale per progettazione e direzione lavori ha impugnato l’aggiudicazione contestando la violazione del limite tariffario inderogabile (ovvero del ribasso massimo del 20%, rispetto alla tariffa, consentito per gli incarichi in favore della P.A.). In particolare, l’aggiudicatario aveva offerto in sede di gara un corrispettivo per gli onorari - espresso in termini assoluti - che corrispondeva ad un ribasso percentuale del 20,0000015% (in sostanza, un solo centesimo di euro in più del consentito, su una base di gara pari a circa 490.000 euro).
Il Tribunale ha ritenuto che questa differenza tra il limite massimo consentito e l’offerta dell’aggiudicatario non sia significativa, e che la stessa quindi non possa giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara. Il T.A.R. ha testualmente affermato che “il sesto decimale non è infatti in grado di far superare la soglia che la legge considera a pena di esclusione”.
La sentenza (pur confermando l’impossibilità di formulare ribassi che vadano al di là della soglia limite del 20%) è dunque espressione di un più generale principio di ragionevolezza, che permea l’ordinamento e che appare indispensabile per evitare che il diritto arrivi a conclusioni le quali - prima ancora che irrazionali – risultano in contrasto con il comune sentire.

 

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