
T.A.R. PIEMONTE SEZ I - sentenza 11 febbraio 2004
n. 226
Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia
G. ed altri c. Comune di Novara
Contratti della P.A. – Ribasso percentuale superiore al 20% del minimo tariffario professionale – Differenza pari ad una frazione decimillesimale – Non è significativa
Una differenza pari ad una frazione decimillesimale di euro, rispetto al limite massimo di ribasso del 20% sulla tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, non è significativa ai fini dell’esclusione del concorrente dalla gara.

REPUBBLICA ITALIANA
Reg. sent. n. 226/04
Reg. Gen. n. 177/04
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - I Sezione
composto dai Signori:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Bernardo BAGLIETTO - Primo Referendario
- Paolo PERUGGIA - P. Ref., estensore
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella Camera di Consiglio del 11 febbraio 2004
Visto il ricorso n. 177/04 proposto da
GRITELLA Gianfranco, EUROPROGETTI Srl, in persona del suo legale rappresentatnte pro tempore,
EL Srl ENGINEERING SERVICE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
IMPRO Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
STUDIO 65 – AEC Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
LORENZELLI Ermanno, ANSELMI Gabriele, VARETTO Manuela, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Casavecchia e Giorgio Guarini, elettivamente domiciliati in Torino, Via Sacchi n. 44 presso lo studio degli stessi;
contro
il Comune di NOVARA, in persona del vicesindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato professor Vittorio Barosio, presso il quale è elettivamente domiciliato a Torino, in corso Galileo Ferraris 120;
e nei confronti di
professor architetto Paolo ZERMANI, ingegner Giuseppe ARENA, architetto Fulvio Nasso, p.i. Ezio Manini ed architetto Carmela Barillà, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati professor Andrea e Mario Comba, preso i quali sono elettivamente domiciliati a Torino, in via Mercantini 6;
per l’annullamento, previa sospensione
dell’esecuzione,
- del verbale della terza seduta di gara, del 17-10-2003, con il quale il Presidente
ha dichiarato provvisorio vincitore il costituendo ATP Zermani per l’affidamento
dell’incarico di progettazione e direzione lavori destinato al restauro
e al risanamento conservativo del Castello di Novara;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e o comunque connesso
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Novara e dei controinteressati;
Vista la memoria difensiva depositata dal comune di Novara;
Relatore il primo referendario Paolo Peruggia uditi gli avvocati Marco Casavecchia,
professor Vittorio Barosio e professor Mario Comba
Considerato che
l’amministrazione comunale di Novara inviò a numerosi soggetti interessati la lettera d’invito 2.7.2003, per la partecipazione alla licitazione privata per l’affidamento dell’incarico professionale relativo al progetto preliminare dell’intervento complessivo di restauro e risanamento conservativo del castello di Novara, esperimento da tenersi con le modalità indicate nel bando allegato alla comunicazione. All’esito delle operazioni la presidenza del seggio di gara ha attribuito la prima provvisoria posizione al costituendo raggruppamento menzionato come controinteressato. I ricorrenti si ritengono lesi da tale determinazione, che hanno impugnato con l’atto notificato il 24.1.2004, depositato il 29.1.2004, con cui deducono:
E’ proposta la domanda per la sospensione
dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Il Comune di Novara si è costituito in giudizio con atto 4.2.2004 con
cui ha chiesto respingersi l’impugnazione, ed ha depositato una difesa
datata 9.4.2004.
Il costituendo raggruppamento controinteressato si è costituito in giudizio
con atto 9.4.2004 con cui ha chiesto respingersi il ricorso.
L’oggetto del contendere riguarda la dedotta illegittimità del
verbale 17.10.2003, con cui il seggio di gara ha dichiarato in via provvisoria
la posizione di preminenza del raggruppamento controinteressato, relativamente
alla gara indetta dal Comune di Novara per l’affidamento dell’incarico
di progettazione e direzione lavori, destinato al restauro ed al risanamento
conservativo del Castello.
Inteso anche l’accordo delle parti, il giudice ritiene di poter decidere
con sentenza brevemente motivata ai sensi degli artt. 23 bis, comma 1 lett.
a) e 26 comma 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel teso modificato dalla
legge 21 luglio 2000, n. 205, attesa la rituale instaurazione del contraddittorio,
la proposizione dell’istanza cautelare e l’infondatezza dell’impugnazione.
Il tribunale deve preliminarmente rilevare la tempestività dell’impugnazione
in quanto:
la presenza di tale dottor Lanfranco, in enunciata rappresentanza del raggruppamento
ricorrente alla lettura del verbale di gara 17.10.2003, non comporta la giuridica
conoscenza del contenuto dell’atto da parte del soggetto interessato ad
impugnarlo, in assenza di una prova piena circa l’esistenza di un rapporto
organico tra il citato dottor Lanfranco ed i concorrenti (Tar Campania, Napoli,
27.6.2000, n. 2436);
gli atti dell’esperimento furono resi disponibili agli odierni ricorrenti
con la missiva di accompagnamento 10.12.2003, inviata in risposta ad una domanda
di accesso ai documenti proposta dagli interessati;
a tale riguardo non può asserirsi che questi conoscessero quanto era
loro necessario per proporre un’immediata impugnazione sin dalla richiesta
di accesso del 27.10.2003, posto che in giurisprudenza è stato correttamente
osservato che l’inoltro della domanda ai sensi dell’art. 25 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 presuppone per lo più uno scarso grado di
cognizione circa l’oggetto dell’affare (Tar Campania, Napoli, 25
giugno 2002, n. 3752).
Va poi rilevata l’ammissibilità del gravame, benché proposto
contro un atto non definitivo, dovendo ancora intervenire l’approvazione
dell’organo amministrativo dell’ente banditore.
La giurisprudenza ha rilevato a tale riguardo (Cons. Stato, sez. V, 20 settembre
2001, n. 4976) che la disciplina dei contratti delle amministrazione locali
si differenzia da quella dettata per le amministrazioni centrali, per cui sussiste
un interesse alla impugnazione degli atti quale è quello in contestazione.
Una statuizione come quella adottata dal seggio di gara è infatti già
in grado di pregiudicare la situazione giuridica dedotta, per cui sussiste l’interesse
alla proposizione del ricorso.
Ancora, in via pregiudiziale deve ritenersi l’ammissibilità dell’impugnazione,
in quanto il soggetto ricorrente si è classificato al secondo posto della
graduatoria pur provvisoria, per cui ha un interesse diretto all’annullamento
dell’atto che ha consentito al soggetto controinteressato di sopravanzarlo.
Nel merito si osserva che, con la prima censura, il raggruppamento ricorrente
lamenta la violazione della legge gara da parte della domanda presentata dal
soggetto meglio graduato.
In particolare gli interessati censurano che il paragrafo 9 del bando e la sezione
della lettera d’invito intitolata “documentazione di gara”
prevedevano che la domanda di partecipazione all’esperimento dovesse essere
redatta secondo un modello allegato A, e “… sottoscritto dal legale
rappresentante della società ovvero da tutti i professionisti …
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, la predetta
dichiarazione dovrà essere redatta da ciascun Professionista… La
dichiarazione …. deve essere presentata, A PENA DI ESCLUSIONE, mediante
sottoscrizione unitamente a fotocopia di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i….”
La censura rileva che il soggetto provvisoriamente aggiudicatario risulta essere
un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, come si deduce dall’intestazione
dell’istanza di partecipazione: ne consegue che la domanda firmata dal
legale rappresentante professor architetto Paolo Zermani sarebbe inidonea a
conseguire l’effetto voluto, ai sensi delle citate norme di gara, essendo
stata sottoscritta dal solo mandatario.
A questo proposito la difesa dell’amministrazione resistente osserva che
la lettura della legge di gara induce a considerare obbligatoria la sottoscrizione
di tutti i partecipanti all’esperimento, solo per quel che riguarda la
domanda di partecipazione, non già per gli allegati; di più la
causa di esclusione sarebbe prevista solo per le omissioni nel contenuto della
domanda stessa, e non già per l’irregolare sottoscrizione.
Anche la difesa dei controinteressati eccepisce che l’obbligo di sottoscrizione
di tutti i partecipanti riguardava solo la domanda e non i suoi allegati.
Il giudice rileva che il testo delle disposizioni che regolano l’esperimento
è inequivoco nel richiedere che in caso di raggruppamento costituendo
tutti debbano sottoscrivere la domanda, sul modello conforme all’allegato
A; nulla è invece previsto per gli allegati. La narrativa dell’atto
di impugnazione indica espressamente che gli allegati da 1 a 4 della domanda
vennero sottoscritti dal solo capogruppo, per cui ammette implicitamente che
la domanda venne firmata da tutti i controinteressati.
Tanto premesso in fatto, deve rilevarsi che il vizio dedotto non appare sussistente,
atteso che l’amministrazione intese cautelarsi, imponendo a tutti i partecipanti
ai raggruppamenti costituendi l’osservanza delle norme in questione, per
ottenere ad esempio l’immodificabilità dei soggetti associatisi,
e la possibilità di poterli considerare tutti tenuti al rispetto del
contratto da stipulare.
In tale senso si deve rilevare che i controinteressati rispettarono la citata
previsione di gara, per cui il motivo è infondato e va respinto.
I ricorrenti lamentano ancora che il professor Zermani sottoscrisse taluni atti
della gara, indicandosi come legale rappresentante del soggetto risultato meglio
gradato. La violazione sarebbe da individuare nella non congruenza tra la situazione
del soggetto partecipante (un raggruppamento non ancora costituito) e l’indicazione
della qualità in esso rivestita da chi sottoscrisse la domanda.
Il tribunale non condivide neppure questa censura.
Posto infatti che non v’era alcun obbligo sanzionato con l’esclusione
di sottoscrivere partitamente tutti gli allegati alla domanda, la qualità
in essi spesa dall’architetto Zermani non inficia le dichiarazioni così
rese all’amministrazione, in vista della costituzione del raggruppamento:
egli firmò in proprio gli atti che la legge di gara ammetteva che non
venissero sottoscritti da tutti i partecipanti, e si raccolse ai sodali in quelle
dichiarazioni per cui il bando imponeva la firma congiunta.
Ne consegue che la spendita della qualità di legale rappresentante del
raggruppamento costituendo non infirma il valore degli atti in questione: anche
questa censura è pertanto infondata e va respinta.
I ricorrenti evidenziano un ulteriore profilo di illegittimità della
domanda del RTP vincitore. Il punto 9 del bando prevedeva tra l’altro
le modalità da seguire, per la redazione della domanda di partecipazione,
anche in questo caso, a pena di esclusione.
Una delle cause che comportano tale effetto è la violazione della seguente
regola:
”… in caso di studio associato … la domanda di partecipazione
dovrà essere corredata da dichiarazione liberatoria sottoscritta da ciascun
professionista associato che non farà parte, in caso si aggiudicazione,
della struttura di progettazione…”.
In fatto lamentano gli interessati che nell’ATP vincitore era ricompreso
come partecipante l’ingegner Ernesto Andreis, che dichiarò di essere
socio dello studio tecnico associato AZETA impianti, ma non risulta aver prodotto
la dichiarazione liberatoria degli altri professionisti che, con lui, compongono
lo studio AZETA.
La circostanza non è fondata, atteso che sono agli atti le dichiarazioni
dei soci dell’ingegner Andreis, che si sono impegnati a non prendere parte
altrimenti alla struttura di progettazione.
Anche questa censura è infondata e va respinta.
Con un ulteriore motivo i ricorrenti denunciano l’illegittimità
in cui è incorso il seggio di gara, che ha attributo la prima posizione
ad un raggruppamento che non annovera un geologo. La doglianza rileva che la
prestazione che il contraente dovrà fornire al comune di Novara non può
prescindere da un’indagine tecnica, che solo un geologo può svolgere;
di più, la legge sui lavori pubblici ed il relativo regolamento imporrebbero
che ogni tipologia di progettazione deve essere completata con una relazione
geologica.
Il giudice osserva che lo schema del disciplinare di incarico predisposto dal
committente comune prevedeva come oggetto del contratto “… interventi
di restauro e risanamento conservativo, di consolidamento strutturale, di impiantistica
degli stralci economico funzionali…” del Castello di Novara. Il
paragrafo 3 del documento citato enumera quali sono i documenti che il professionista
prescelto dovrà approntare, e tra essi non è espressamente citata
la relazione geologica.
Anche le norme del regolamento approvato con dpr 21 dicembre 1999, n. 554 che
prevedono la redazione dello studio geologico vanno intese nel senso che tale
atto va predisposto quando necessario. Nel caso in questione le opere da progettare
e realizzare nel castello di Novara non implicano necessariamente la predisposizione
di uno studio geologico, perché gli atti del procedimento non lasciano
trasparire il carattere indispensabile di tale attività; risulta infatti
che l’oggetto del contratto riguarderà il tetto ed i muri del castello,
per cui le fondamenta della struttura non saranno interessate dalle opere in
progetto.
Il bando e la lettera di invito limitano infatti l’oggetto del negozio
al restauro ed al risanamento conservativo del castello di Novara, e lo schema
del disciplinare di incarico non assevera le tesi dei ricorrenti, nella parte
(artt. 3 e 9) in cui menziona gli elaborati da predisporre.
I ricorrenti deducono che la relazione geologica è ancor più necessaria,
in considerazione della natura sismica che le norme vigenti hanno riconosciuto
al territorio del Comune di Novara: ogni intervento dovrebbe pertanto essere
accompagnato dall’elaborato in questione, ed il raggruppamento vincitore
non potrebbe adempiere a tale obbligazione, perché non annovera una consimile
figura professionale.
Il giudice rileva che la deliberazione della giunta regionale piemontese 17.11.2003,
n. 61-11017 prodotta dall’amministrazione resistente colloca Novara al
livello quattro della sismicità, per cui non v’è necessità
degli adempimenti di cui agli artt. 83 e seguenti del dpr 6 giugno 2001, n.
380 per dar corso agli interventi previsti.
Anche questa censura è pertanto infondata e va respinta.
Non può trovare favorevole accoglimento neppure la doglianza con cui
gli interessati delineano come indispensabile la relazione geologica, perché
sarebbero presenti dei cedimenti in corrispondenza del perimetro del castello.
Infatti non v’è alcuna prova di tale assunto, che non può
pertanto essere apprezzato dal giudice.
Anche questo motivo è infondato e va respinto.
Con un’ulteriore doglianza gli interessati denunciano il vizio di legittimità
della costituzione del raggruppamento vincitore.
La legge di gara riservava le prestazioni che il Comune attende dall’aggiudicatario
ai liberi professionisti laureati in ingegneria od architettura, mentre il RTP
vincitore annovera nelle proprie fila un perito industriale, non laureato. La
domanda dei controinteressati costituirebbe pertanto una violazione delle disposizioni
di cui al punto 4. del bando.
Il giudice non condivide neppure questa censura.
Si osserva infatti che il bando riserva la partecipazione
alla gara a:
• “liberi professionisti singoli, laureati in ingegneria o architettura
….iscritti nei relativi Albi professionali;
• società di ingegneria e società di progettazione….;
• associazioni o raggruppamenti temporanei di soggetti di cui ai punti
precedenti.
La struttura operativa minima richiesta:
• un architetto\ingegnere coordinatore responsabile con esperienza nella
progettazione di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs n. 490/99;
• un architetto con esperienza nella progettazione di spazi culturali;
• un tecnico abilitato ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 494/96 e
s.m.i;
• almeno numero quattro unità tecniche di supporto…”
La lettura delle norme riportate convince che
la necessità del titolo accademico riguarda soltanto i soggetti che non
sono costituiti nelle forme delle associazioni o dei raggruppamenti temporanei
di soggetti; in caso contrario non avrebbero significato le previsioni autorizzative
della presenza nella compagine di tecnici non laureati.
Nel caso in questione il partecipante che ha il titolo di perito industriale
risulta essere addetto all’impianto di illuminazione, per il quale non
sussistono riserve a favore di categorie professionali.
Deve pertanto ritenersi che i raggruppamenti di professionisti potessero partecipare
all’esperimento con la struttura minima indicata, potendo peraltro prevedere
l’esecuzione di compiti non riservati ai professionisti laureati da parte
dei soggetti non laureati.
Anche questa censura è infondata e va respinta.
I ricorrenti lamentano poi un vizio dell’offerta economica del soggetto
aggiudicatore, che avrebbe dovuto comportarne l’esclusione dalla gara,
perché il ribasso percentuale complessivo offerto eccede il 20% dei minimi
della tariffa professionale. Si tratterebbe infatti di una riduzione sulla proposta
negoziale rispetto ai minimi professionali ammessi nella gare pubbliche.
La censura è corredata da argomentazioni, che tendono ad una rappresentazione
della realtà che condurrebbe a stimare il ribasso offerto ben oltre il
massimo ammesso. Tuttavia i computi effettuati nel ricorso non offrono elementi
decisivi per ritenere che la realtà sia diversa da quella esposta nella
tabella riassuntiva, che individua nell’offerta del soggetto controinteressato
un ribasso sulla richiesta per la prestazione professionale del 15,524957 per
cento, e così nei limiti di legge.
Infatti lo scorporo della voce relativa alle spese comporta l’applicazione
di una percentuale di ribasso che supera il 20% solo per una frazione decimillesima,
e quindi non significativa; il sesto decimale non è infatti in grado
di far superare la soglia che la legge considera a pena di esclusione, anche
considerando l’inattendibilità della base di computo da cui ha
preso le mossa il motivo; l’offerta dei ricorrenti evidenziava infatti
i millesimi di euro, che non sono previsti dalla divisa oggi in circolazione,
e pertanto possono essere presi a base di obbligazioni soltanto teoriche (tra
le altre, la sentenza 19.6.2002, n. 3726, allegata dall’amministrazione
resistente), ma che non sono suscettibili di essere correttamente adempiute.
Va chiarito infatti che la circolazione di una moneta è disciplinata
da precise e ben presidiate norme, perché il valore dei beni in circolazione
corrisponda sempre alle disposizioni del legislatore.
Per tutte queste ragioni anche questa censura è infondata e va disattesa.
In conclusione il ricorso non merita accoglimento, per infondatezza.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo con criterio
di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte - 1^ Sezione -
pronunciando sentenza brevemente motivata, respinge il ricorso,
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore delle parti
costituite, che liquida in euro 2000,00 (duemila/00) per ciascuna di esse.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.
Torino, 11 febbraio 2004.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
F.to A. Gomez de Ayala F.to P.Peruggia
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 11 febbraio 2004
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave
Inderogabilità dei limiti tariffari e principio di ragionevolezza
avv. Bruno Sarzotti
Un’associazione temporanea di professionisti
che si è classificata al secondo posto di una gara per l’affidamento
di un incarico comunale per progettazione e direzione lavori ha impugnato l’aggiudicazione
contestando la violazione del limite tariffario inderogabile (ovvero del ribasso
massimo del 20%, rispetto alla tariffa, consentito per gli incarichi in favore
della P.A.). In particolare, l’aggiudicatario aveva offerto in sede di
gara un corrispettivo per gli onorari - espresso in termini assoluti - che corrispondeva
ad un ribasso percentuale del 20,0000015% (in sostanza, un solo centesimo di
euro in più del consentito, su una base di gara pari a circa 490.000
euro).
Il Tribunale ha ritenuto che questa differenza tra il limite massimo consentito
e l’offerta dell’aggiudicatario non sia significativa, e che la
stessa quindi non possa giustificare l’esclusione del concorrente dalla
gara. Il T.A.R. ha testualmente affermato che “il sesto decimale non è
infatti in grado di far superare la soglia che la legge considera a pena di
esclusione”.
La sentenza (pur confermando l’impossibilità di formulare ribassi
che vadano al di là della soglia limite del 20%) è dunque espressione
di un più generale principio di ragionevolezza, che permea l’ordinamento
e che appare indispensabile per evitare che il diritto arrivi a conclusioni
le quali - prima ancora che irrazionali – risultano in contrasto con il
comune sentire.