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Giurisprudenza
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T.A.R. PIEMONTE, SEZ I, sentenza 4 febbraio 2004 n. 170
Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia
E. s.n.c. c. Regione Piemonte -

Competenza e giurisdizione – Professioni e mestieri – Attività di autoriparatore – Controversia in ordine all’iscrizione all’apposito registro – Giurisdizione a.g.o.

Rientra nella sfera di attribuzioni del Giudice Ordinario la controversia avente ad oggetto la sussistenza o meno dei requisiti necessari per essere iscritti al Registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione (legge 5 febbraio 1992 n. 122).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent.170/2004
R.G.2084/1995

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2084 del 1995, proposto dalla

snc EMME.PI di Loparco Pasquale e Concas Monica, corrente a Torino in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Clivio, presso il quale è elettivamente domiciliata presso a Torino, in via Berthollet 43.

contro

Regione Piemonte, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Irma Lima e Maria Lacognata, con loro elettivamente domiciliata a Torino in piazza Castello 165.

per l'annullamento
del DPGR 13.7.1995, n. 3094 reiettivo dell’istanza proposta dai signori Pasquale Loparco e Monica Concas per l’accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, lett. b. per l’iscrizione del signor Loparco al R.I.A., in qualità di repsonsabile tecnico della società.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista la propria ordinanza 22.11.1995, n. 1053;
Relatore, all’udienza del 28.1.2004 il p. ref. P. Peruggia, comparso l’avvocato Irma Lima.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

ESPOSIZIONE IN FATTO

Il signor Pasquale Loparco espone di essere titolare della EMME.PI snc di Conas Monica e c., iscritta nel registro esercenti l’attività di autoriparazione, tenuto presso la CCIAA di Torino; egli presentò la successiva domanda per essere iscritto quale responsabile tecnico nel registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione, ma la sua istanza non fu accolta.
Ritenendosi leso, l’interessato ha notificato l’atto 25.10.1995, depositato il 3.11.1995 con cui deduce:
Violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 2 e 7 lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.
La Regione Piemonte si è costituita in giudizio con atto depositato il 21.11.1995, con cui ha chiesto respingersi la domanda.
Con ordinanza 22.11.1995, n. 1053 il tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’oggetto del contendere riguarda il diniego opposto il 2.2.1995 dalla CCIAA di Torino, nei confronti della domanda proposta dall’interessato per l’iscrizione del responsabile tecnico della società nel registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione. Il ricorrente presentò ricorso al presidente della giunta regionale del Piemonte, che si pronunciò il 13.7.1995 respingendo il gravame.
Avverso tali atti l’interessato ha proposto i motivi in precedenza elencati.
Il giudice rileva che la questione riguarda la norme che hanno previsto un regime di responsabilità per gli autoriparatori, tale da rafforzare la tutela del committente con l’istituzione di una presunzione legale che solleva parzialmente quest’ultimo dall’onere di dimostrare il rapporto di causalità fra il malfunzionamento della cosa e l’attività dell’esecutore.
L’attuazione di tale innovazione al regime di diritto comune ha comportato la creazione di una struttura di tipo pubblicistico, incaricata di vigilare sull’accesso e la permanenza degli artigiani interessati nell’apposito registro, che annovera solo coloro che hanno i requisiti per certificare le riparazioni. La norma ha previsto anche la disposizione di cui all’art. 7, comma 1 lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che esclude dall’iscrizione all’elenco, coloro che hanno riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione ripristino di autovetture.
L’amministrazione ha ritenuto che il decreto penale 18.1.1994 n. 5901 con cui il gip presso la pretura di Torino condannò l’interessato alla pena di 200.000 lire di ammenda per la contravvenzione di cui all’allora vigente articolo 9 octies della legge 9 novembre 1988, n. 475, che convertì in legge il decreto 9 settembre 1988, n. 397, relativo allo smaltimento dei rifiuti industriali; in particolare venne contestata la mancata presentazione alla provincia di Torino della denuncia per i prodotti smaltiti o per i rifiuti prodotti nel 1990.
L’interessato lamenta che l’amministrazione ha errato nel ritenere la violazione contestata ricompresa tra le ipotesi che comportano la mancata iscrizione nel registro in questione; con un’ulteriore doglianza il ricorrente denuncia che l’atto impugnato comprime il suo diritto costituzionale all’esplicazione di un libera attività d’impresa.
Su tali premesse il giudice adito deve declinare la propria giurisdizione.
E’ infatti contestata la possibilità per l’interessato di iscriversi nel registro degli esercenti l’autoriparazione: è stato osservato al riguardo (C. conti, contr. Stato, 30 dicembre 2000, n. 115) che la questione è relativa alla disciplina introdotta dall’art. 2188 cc e dal dpr l. 29 dicembre 1993 n. 580 in materia di registro delle imprese.
Il giudice condivide tale prospettazione ed osserva che le norme citate individuano il procedimento e le modalità con cui è possibile ottenere l’iscrizione nell’apposito registro: La relativa attività rientra comunque nella sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria ordinaria, per cui il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese vanno compensate, dati i giusti motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione,
dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28.1.2004, con l'intervento dei signori magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente
Bernardo Baglietto p. ref.
Paolo Peruggia p. ref. est.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

Gomez de Ayala Peruggia
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi di
f.to Cerrato Soave Legge il 4 febbraio 2004
Il Direttore della Sezione
f.to Cerrato Soave

COMMENTO

Avv. Bruno Sarzotti

Il Tribunale ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale le controversie relative all’iscrizione in albi, ruoli o registri per l’esercizio di determinate attività (agenti e rappresentanti di commercio, intermediari immobiliari, psicologi, ecc.) sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la pretesa del privato ad esservi iscritto si configura come posizione di diritto soggettivo, in quanto l’iscrizione non implica valutazioni discrezionali, ma soltanto il riscontro formale di presupposti già determinati dalla legge.
E’ solo il caso di rilevare che – dopo la riforma di cui al d.lgs. 80/1998 ed alla legge 205/2000 – tale orientamento dovrà essere coordinato con la attribuzione al Giudice Amministrativo della giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici (in questa materia infatti – come è noto – il Giudice Amministrativo è chiamato a pronunciarsi anche sui diritti soggettivi dei privati). Nel caso di specie il T.A.R. ha potuto fare a meno di affrontare il problema (stabilire, cioè, se l’attività di autoriparatore rappresenti o no un servizio pubblico), poiché il giudizio deciso risaliva al 1995 - vale a dire a prima della riforma ricordata – ed era quindi retto, ex art. 5 c.p.c., dal criterio tradizionale di riparto della giurisdizione amministrativa.

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