T.A.R. PIEMONTE, SEZ I, sentenza 4
febbraio 2004 n. 170
Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia
E. s.n.c. c. Regione Piemonte -
Competenza e giurisdizione – Professioni e mestieri – Attività di autoriparatore – Controversia in ordine all’iscrizione all’apposito registro – Giurisdizione a.g.o.
Rientra nella sfera di attribuzioni del Giudice Ordinario la controversia avente ad oggetto la sussistenza o meno dei requisiti necessari per essere iscritti al Registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione (legge 5 febbraio 1992 n. 122).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent.170/2004
R.G.2084/1995
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte
- I sezione -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2084 del 1995, proposto dalla
snc EMME.PI di Loparco Pasquale e Concas Monica, corrente a Torino in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Clivio, presso il quale è elettivamente domiciliata presso a Torino, in via Berthollet 43.
contro
Regione Piemonte, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Irma Lima e Maria Lacognata, con loro elettivamente domiciliata a Torino in piazza Castello 165.
per l'annullamento
del DPGR 13.7.1995, n. 3094 reiettivo dell’istanza proposta dai signori
Pasquale Loparco e Monica Concas per l’accertamento della sussistenza
dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, lett. b. per l’iscrizione
del signor Loparco al R.I.A., in qualità di repsonsabile tecnico della
società.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista la propria ordinanza 22.11.1995, n. 1053;
Relatore, all’udienza del 28.1.2004 il p. ref. P. Peruggia, comparso l’avvocato
Irma Lima.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
ESPOSIZIONE IN FATTO
Il signor Pasquale Loparco espone di essere
titolare della EMME.PI snc di Conas Monica e c., iscritta nel registro esercenti
l’attività di autoriparazione, tenuto presso la CCIAA di Torino;
egli presentò la successiva domanda per essere iscritto quale responsabile
tecnico nel registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione,
ma la sua istanza non fu accolta.
Ritenendosi leso, l’interessato ha notificato l’atto 25.10.1995,
depositato il 3.11.1995 con cui deduce:
Violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 2 e 7 lett. b) della legge
5 febbraio 1992, n. 122.
Violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.
La Regione Piemonte si è costituita in giudizio con atto depositato il
21.11.1995, con cui ha chiesto respingersi la domanda.
Con ordinanza 22.11.1995, n. 1053 il tribunale ha respinto la domanda cautelare
proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’oggetto del contendere riguarda il diniego
opposto il 2.2.1995 dalla CCIAA di Torino, nei confronti della domanda proposta
dall’interessato per l’iscrizione del responsabile tecnico della
società nel registro delle imprese esercenti l’attività
di autoriparazione. Il ricorrente presentò ricorso al presidente della
giunta regionale del Piemonte, che si pronunciò il 13.7.1995 respingendo
il gravame.
Avverso tali atti l’interessato ha proposto i motivi in precedenza elencati.
Il giudice rileva che la questione riguarda la norme che hanno previsto un regime
di responsabilità per gli autoriparatori, tale da rafforzare la tutela
del committente con l’istituzione di una presunzione legale che solleva
parzialmente quest’ultimo dall’onere di dimostrare il rapporto di
causalità fra il malfunzionamento della cosa e l’attività
dell’esecutore.
L’attuazione di tale innovazione al regime di diritto comune ha comportato
la creazione di una struttura di tipo pubblicistico, incaricata di vigilare
sull’accesso e la permanenza degli artigiani interessati nell’apposito
registro, che annovera solo coloro che hanno i requisiti per certificare le
riparazioni. La norma ha previsto anche la disposizione di cui all’art.
7, comma 1 lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che esclude dall’iscrizione
all’elenco, coloro che hanno riportato condanne definitive per reati commessi
nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione ripristino
di autovetture.
L’amministrazione ha ritenuto che il decreto penale 18.1.1994 n. 5901
con cui il gip presso la pretura di Torino condannò l’interessato
alla pena di 200.000 lire di ammenda per la contravvenzione di cui all’allora
vigente articolo 9 octies della legge 9 novembre 1988, n. 475, che convertì
in legge il decreto 9 settembre 1988, n. 397, relativo allo smaltimento dei
rifiuti industriali; in particolare venne contestata la mancata presentazione
alla provincia di Torino della denuncia per i prodotti smaltiti o per i rifiuti
prodotti nel 1990.
L’interessato lamenta che l’amministrazione ha errato nel ritenere
la violazione contestata ricompresa tra le ipotesi che comportano la mancata
iscrizione nel registro in questione; con un’ulteriore doglianza il ricorrente
denuncia che l’atto impugnato comprime il suo diritto costituzionale all’esplicazione
di un libera attività d’impresa.
Su tali premesse il giudice adito deve declinare la propria giurisdizione.
E’ infatti contestata la possibilità per l’interessato di
iscriversi nel registro degli esercenti l’autoriparazione: è stato
osservato al riguardo (C. conti, contr. Stato, 30 dicembre 2000, n. 115) che
la questione è relativa alla disciplina introdotta dall’art. 2188
cc e dal dpr l. 29 dicembre 1993 n. 580 in materia di registro delle imprese.
Il giudice condivide tale prospettazione ed osserva che le norme citate individuano
il procedimento e le modalità con cui è possibile ottenere l’iscrizione
nell’apposito registro: La relativa attività rientra comunque nella
sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria ordinaria, per
cui il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese vanno compensate, dati i giusti motivi.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte, I sezione,
dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di
consiglio del 28.1.2004, con l'intervento dei signori magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente
Bernardo Baglietto p. ref.
Paolo Peruggia p. ref. est.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
Gomez de Ayala Peruggia
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi di
f.to Cerrato Soave Legge il 4 febbraio 2004
Il Direttore della Sezione
f.to Cerrato Soave
COMMENTO
Avv. Bruno Sarzotti
Il Tribunale ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale
a mente del quale le controversie relative all’iscrizione in albi, ruoli
o registri per l’esercizio di determinate attività (agenti e rappresentanti
di commercio, intermediari immobiliari, psicologi, ecc.) sono devolute alla
giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la pretesa del privato ad esservi
iscritto si configura come posizione di diritto soggettivo, in quanto l’iscrizione
non implica valutazioni discrezionali, ma soltanto il riscontro formale di presupposti
già determinati dalla legge.
E’ solo il caso di rilevare che – dopo la riforma di cui al d.lgs.
80/1998 ed alla legge 205/2000 – tale orientamento dovrà essere
coordinato con la attribuzione al Giudice Amministrativo della giurisdizione
esclusiva in materia di servizi pubblici (in questa materia infatti –
come è noto – il Giudice Amministrativo è chiamato a pronunciarsi
anche sui diritti soggettivi dei privati). Nel caso di specie il T.A.R. ha potuto
fare a meno di affrontare il problema (stabilire, cioè, se l’attività
di autoriparatore rappresenti o no un servizio pubblico), poiché il giudizio
deciso risaliva al 1995 - vale a dire a prima della riforma ricordata –
ed era quindi retto, ex art. 5 c.p.c., dal criterio tradizionale di riparto
della giurisdizione amministrativa.