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T.A.R. MARCHE - sentenza 3 febbraio 2004, n. 58
Dott. Giancarlo Giambartolomei - Presidente f.f., est
Lidia Bolognesi e Patrizia Nardi c. il Dirigente del Servizio Gestione del Territorio del Comune di Macerata, il Comune di Macerata, la Provincia di Macerata, e Marina Antonelli, Pres. Est. G. Giambartolomei

  1. Edilizia e urbanistica – denuncia inizio attività – è dichiarazione del privato- provvedimento tacito – insussistenza

  2. Edilizia e urbanistica – denuncia inizio attività – tutela giurisdizionale del terzo – diffida all’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione – silenzio-rifiuto – impugnazione.

1. La denuncia d’inizio d’attività costituisce una dichiarazione del privato cui, in presenza di specifiche condizioni, la legge ricollega effetti tipici corrispondenti a quelli del permesso di costruire ed è ad esso sostitutiva, senza carattere di provvedimento amministrativo, in quanto: non promana da una pubblica amministrazione che ne è la destinataria, non costituisce esercizio di una potestà pubblicistica, né dà origine ad un provvedimento amministrativo in forma tacita (silenzio-assenso).

2. Il controinteressato che subisca un pregiudizio da tale atto di denuncia o, meglio, da un’attività abusiva in quanto non riferibile ad un atto privato avente i requisiti di legge e/o non riconducibile entro gli schemi tipici dell’attività liberalizzata, non è sprovvisto di mezzi di tutela giurisdizionale, essendo titolare di un interesse legittimo ad attivare e promuovere il potere di vigilanza e di repressione. A tale fine, al terzo, eventualmente leso dall’attività edificatoria, è fatto onere di mettere in mora l’Amministrazione con atto di diffida e, formatosi il silenzio-rifiuto, ricorrere in sede giurisdizionale

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1045 del 2002 proposto dalle

sig.re BOLOGNESI Lidia e NARDI Patrizia, rappresentate e difese dall’avv. Ranieri Felici ed elettivamente domiciliate in Ancona, P.zza Cavour n.29 (presso la Segreteria del TAR);

contro

- il DIRIGENTE del SERVIZIO GESTIONE del TERRITORIO del COMUNE di MACERATA, non costituito in giudizio;

- il COMUNE di MACERATA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Bruno Marcolini ed elettivamente domiciliato in Ancona, via San Martino n.23 (studio avv. Andrea Bucci);

e nei confronti

- della PROVINCIA di MACERATA, in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

- della sig.ra ANTONELLI Marina in CIPPITELLI, rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Urbani ed elettivamente domiciliata in Ancona, C.so Stamina n.24 (studio avv. Vania Morbidoni);

per l’annullamento

per la declaratoria
della nullità assoluta per violazione dell’art.1418 c.c. della compravendita intervenuta tra il Comune di Macerata e la sig.ra Marina Antonelli in forza della delibera di Giunta 13 settembre 2001 n.324;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Macerata e della controinteressata sig.ra Marina Antonelli;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 3 dicembre 2003, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei;
Uditi, altresì, l’avv. Felici Ranieri per le ricorrenti, l’avv. Bruno Claudio Marcolini per il Comune di Macerata e l’avv. Adriano Urbani per la controinteressata sig.ra Antonelli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1.- Premesso di essere rispettivamente la usufruttuaria e la comproprietaria di un edificio confinante con un frustolo di terreno destinato da oltre trent’anni a verde pubblico, con ricorso notificato il 5 dicembre 2002 le sig.re Lidia Bolognesi e Patrizia Nardi hanno impugnato:
- la denunzia di inizio d’attività edilizia (con allegati), presentata l’11 settembre 2002, prot. n.25949, con la quale la sig.ra Marina Antonelli dichiarava di voler realizzare su quel frustolo di terreno recinzioni, muri di cinta e cancellate (accesso carrabile o pedonale con muretti di cinta e cancelli), con inizio dell’attività dal 2 ottobre 2002;
- la nota 16 settembre 2002 prot.n.25949/2002 con la quale il dirigente del servizio chiedeva l’integrazione della documentazione;
- la nota 7 ottobre 2002, prot.25949, con il quale il dirigente comunale rilasciava il “nulla osta” all’esecuzione dei lavori;
- l’atto 22 ottobre 2002 con il quale il dirigente del servizio dichiarava i lavori in corso conformi alla DIA 11 settembre 2002 n.25949; le ricorrenti hanno anche chiesto la declaratoria della nullità assoluta per violazione dell’art.1418 c.c. della compravendita intervenuta tra il Comune di Macerata e la sig.ra Marina Antonelli in forza della delibera di Giunta 13 settembre 2001 n.324.
Nel richiedere l’annullamento degli atti, la riduzione in pristino ed il risarcimento dei danni, deducono le ricorrenti:
- la violazione dell’art.1 e dell’art.4 della L. n.10 del 28 gennaio 1977, dell’art.4, co. 7, 8, 9 e 10 del D.L. n.398 del 5 ottobre 1993, nella L. n.493 del 4 dicembre 1993, con successive modificazioni di cui all’art. 2, co.60, della L. n.662 del 23 dicembre 1996 e del D.L .n.669 del 23 dicembre 1996, così come convertito nella L. 28 febbraio 1997 n.30, dell’art.1, co.6, della L. 21 dicembre 2001 n.443, nonché degli artt.2 e 5 del regolamento edilizio del Comune di Macerata.
Le opere realizzate avrebbero dovuto comportare il rilascio di una concessione edilizia che comunque sarebbe stata illegittima perché avrebbe consentito una modifica della destinazione a verde pubblico dell’area interessata dall’intervento, senza che vi fosse stata una corrispondente variante nel piano regolatore generale;
- l’opera realizzata sarebbe comunque illegittima in quanto i muri di sostegno realizzati (e non di recinzione) avrebbero dovuto rispettare la distanza legale minima di ml 5.00;
- l’atto di vendita posto in essere del frustolo di terreno sarebbe illegittimo, anche per la violazione dell’art.1428 c.c..
La controinteressata sig.ra Marina Antonelli si è costituita e con memorie 19 giugno 2003 e 12 novembre 2003 ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per essere stati impugnati atti di un privato ed ha introdotto una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti del Comune.
Anche il Comune di Macerata, costituitosi, ha preliminarmente in memoria (22 ottobre 2003) eccepito l’inammissibilità della domanda di annullamento degli atti relativi alla DIA.
Con scritti difensivi 22 novembre 2003 la parte ricorrente ha con-trodedetto alle dedotte eccezioni dalla controparte.

DIRITTO

1.- L’art.4 del D.L. 5 ottobre 1993 n.398, convertito dalla L. 4 dicembre 1993 n.493, modificato dall'art.5, D.P.R. 22 aprile 1994, n.425, sostituito dall'art.2, comma 60, L. 23 dicembre 1996, n.662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art.10, D.L. 31 dicembre 1996, n.669 (il T.U. 6 giugno 2001 n.380 sull’edilizia ha abrogato la norma e trasfuso nel suo testo le relative disposizioni) al co.7° ha subordinato alla denunzia d’inizio d’attività gli interventi ivi indicati tra i quali “recinzioni, mura di cinta e cancellate”; nel successivo comma 8° ha indicato le condizioni sussistendo le quali è data la facoltà di presentare denuncia di inizio di attività per gli interventi di cui al precedente comma; ed all’11° comma ha fissato il termine di 20 giorni entro cui all’Amministrazione è dato esercitare il potere inibitorio (l’art.23 del D.P.R. n.380 del 2001 ha ora fissato il termine di 30 giorni).
Con sentenza 4 febbraio 2003 n.35 questo Tribunale, confor-mandosi ad un indirizzo giurisprudenziale oramai prevalente (cfr. Cons.St., sez.VI, 4 settembre 2002 n.4453; Tar Liguria, 22 gennaio 2003 n.113; Tar Pescara, 23 gennaio 2003 n.197), ha inteso la denunzia d’inizio d’attività costituire come una dichiarazione del privato cui la legge, in presenza di specifiche condizioni, ricollega effetti tipici corrispondenti a quelli del permesso di costruire ed è ad esso sostitutiva, ma le ha negato il carattere del provvedimento amministrativo, in quanto: non promana da una pubblica amministrazione che ne è la destinataria, non costituisce esercizio di una potestà pubblicistica, né dà origine ad un provvedimento amministrativo in forma tacita (silenzio-assenso).
La presentazione della denunzia si risolve in un esercizio di auto-amministrazione, essendo venuta meno l’esigenza di acquisire un titolo finale.
La legge dispone una specie d’inversione dell’iter procedimentale.
La domanda del privato è già produttiva d’effetti (decorso il termine di trenta giorni dalla sua presentazione), legittima ex se l’avvio dell’attività, mentre la fase istruttoria e di controllo è successiva e l’arresto dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, con atto questo sì di natura provvedimentale, è eventuale.
In difetto di un potere amministrativo costitutivo-accrescitivo e di un qualsivoglia potere autorizzatorio, non hanno nella specie natura provvedimentale:
a.- la denunzia di inizio d’attività edilizia (con allegati), presentata l’11 settembre 2002, prot. n.25949, con la quale la sig.ra Marina Antonelli dichiarava di voler realizzare su quel frustolo di terreno un accesso carrabile o pedonale con muretti di cinta e cancelli, con inizio dell’attività dal 2 ottobre 2002;
b.- la nota 16 settembre 2002 prot.n.25949/2002 con la quale il dirigente del servizio chiedeva l’integrazione della documentazione;
c.- la nota 7 ottobre 2002, prot.25949, con il quale il dirigente comunale rilasciava il “nulla osta” all’esecuzione dei lavori.
Dette note, che attengono alla fase di verifica precedente al decorso del termine di 30 giorni ed a fini eventualmente inibitori e non repressivi o sanzionatori, non hanno prodotto propri effetti all’esterno e non hanno un contenuto autorizzatorio e provvedimentale.
Pur se sono indice rivelatore di un “comportamento”, diversamente da quanto sostenuto in memoria dalla parte ricorrente, tali atti non possono essere oggetto d’impugnazione o di una decisione d’accerta-mento in forza dell’art.7, 3° co., della L.n.205 del 2000 (sostitutivo dell’art.34 del D.L. 31 marzo1998 n.80) che in materia urbanistica ed edilizia ha esteso la giurisdizione esclusiva ai casi in cui si chieda tutela rispetto ai «comportamenti» (materiali) e non solo nei confronti di atti e provvedimenti delle amministrazioni pubbliche.
Anche nell'ambito della giurisdizione esclusiva conserva rilievo la distinzione tra diritti ed interessi, specie al fine di verificare se la tutela della posizione posta a base del ricorso possa essere chiesta entro il termine di prescrizione, ovvero entro il termine di decadenza qualora si contesti un provvedimento espressione di un potere autoritativo.
La posizione fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente nella specie è d’interesse legittimo e non di diritto soggettivo e l'attività del-l'Amministrazione in materia edilizia successiva alla conclusione del procedimento di denunzia di inizio d’attività senza aver adottato, entro il termine perentorio di 30 giorni (Cfr - Tar Marche n.35 del 2003 cit.), l’“ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni” ha carattere discrezionale ed è riconducibile al generale potere di autotutela, pur se non implica un'attività di secondo grado su un precedente provvedimento, proprio perché l'intervento non è successivo ad un provvedimento amministrativo ma ad una dichiarazione del privato cittadino (cfr. Cons. Stato, sez.VI, n.4453 del 2002 cit.; Tar Marche n.35 del 2003 cit.).
Il controinteressato che subisca un pregiudizio da tale atto di denuncia o, meglio, da un’attività abusiva in quanto non riferibile ad un atto privato avente i requisiti di legge e/o non riconducibile entro gli schemi tipici dell’attività liberalizzata, non è sprovvisto di mezzi di tutela giurisdizionale, essendo titolare di un interesse legittimo ad attivare e promuovere il potere di vigilanza e di repressione.
A tale fine, al terzo, eventualmente leso dall’attività edificatoria, è fatto onere di mettere in mora l’Amministrazione con atto di diffida e, formatosi il silenzio-rifiuto, ricorrere in sede giurisdizionale.
La procedura da seguire è quella dell’art.25 del T.U. 10 gennaio 1957 n.37, rimasta immodificata pur dopo l’entrata in vigore dell’art. 21 bis della L. n.1034 del 1971.
Dopo la conclusione dell’“anomalo” per natura e per legge procedimento di denunzia, la ricorrente Lidia Bolognesi inviava l’11 novembre 2002 una raccomandata-esposto alla Provincia di Macerata, senza averne risposta. L’atto 22 ottobre 2002, con il quale il dirigente del servizio del Comune intimato dichiarava i lavori in corso conformi alla DIA 11 settembre 2002 n.25949, faceva seguito al telegramma 14 ottobre 2002 con il quale la sig.ra Lidia Bolognesi, che lo sottoscriveva, chiedeva di conoscere “in forza di quali atti o autorizzazioni la sig.ra Antonelli Cippitelli Marina in data odierna ha iniziato lavori di costruzione strada uso privato in zona verde pubblico e per la quale occorre necessaria concessione stante mutamento destinazione area stessa”.
L’atto del dirigente, pur se erroneamente diretto al sig. Aldo Pallotta, soggetto che ha curato la spedizione del telegramma, risponde negativamente alla irrituale richiesta della sig.ra Lidia Bolognesi finalizzata ad attivare il potere di controllo successivo dell’autorità comunale competente, escludendo implicitamente il rilevato mancato rispetto della destinazione dell’area, interessata dall’intervento, a verde pubblico e, conseguentemente, l’abusività delle opere in ordine alle quali dover assumere atti repressivi.
La nota ha natura provvedimentale ed è il sostanziale oggetto delle censure dedotte in ricorso.
Dichiarata l’inammissibilità della domanda d’impugnazione degli atti di cui alle lett. sub a.-, b.-, c.-, può procedersi all’esame del merito che ha a suo oggetto la mancata attivazione (dopo la richiesta della ricorrente) del potere di vigilanza e di repressione di cui all’art.4 e segg. della L. 28 febbraio 1985 n.47 (ora: art.27 e segg. del T.U. n.380 del 2001).

2.- L’art.4, co.7, lett. c, del D.L. 5 ottobre 1993 n.398 comprende tra gli interventi subordinati alla denunzia d’attività “recinzioni muri di cinta e cancellate”.
La parte ricorrente afferma che i muri realizzati avrebbero la consistenza di muri di contenimento per i quali era necessaria la concessione edilizia.
La giurisprudenza offre sul punto per lo più parametri di valutazione quantomai empirici e non sempre concordanti.
E’ stato, tra l’altro, affermato che il criterio per stabilire se un'opera pertinenziale debba o meno essere assoggettata a concessione di costruzione deve restare ancorato non solo alla necessità ed oggettività del rapporto pertinenziale, ma soprattutto alla consistenza dell'opera, la quale deve contenersi entro misure tali da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio. Occorre, in conseguenza, la concessione e non la semplice autorizzazione per la realizzazione di muri di contenimento con altezze da mezzo metro a due e quattro metri, con sviluppo per molti metri lineari e colonne in blocchetti di tufo sino a due metri di altezza “(Tar Lazio, Roma, sez. II, n.2292 del 25 marzo 2000).
Indicazioni possono essere tratte dall’art.878 c.c.. E’ muro di cinta, per il quale non opera l’obbligo della distanza di tre metri dal confine (art.873 c.c.), quello che non ha un’altezza superiore a tre metri.
La suprema Corte di Cassazione (15 giugno 2001 n.8144) in ipotesi in cui, a fronte di fondi a dislivello, il muro di cinta attui anche “una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata” ha ritenuto possibile che detto muro adempia ad una doppia funzione (purchè quella di contenimento non sia prevalente).
Rimane pur sempre non definito il parametro da utilizzare per considerare se un intervento consistente in opere di “recinzioni, muri e cancellate” sia di consistenza tale da rendere necessaria una preventiva concessione edilizia e non sia riconducibile all’art.4, co.7, lett. c del D.L. 5 ottobre 1993 n.398.
Nella specie, come è dato leggere nella relazione redatta da un tecnico di fiducia della parte ricorrente, è stato realizzato “un muretto” che (e ciò non è contraddetto), secondo le indicazioni date in memoria dalla controinteressata, ha la consistenza di una testa di mattone, un’“altezza notevolmente inferiore ai tre metri” (per essere nel punto massimo pari a ml.1,6) ed un fronte di ml.15.
Presi quali parametri l’altezza, lo spessore, la lunghezza e la funzione prevalente, detto muro, unitamente al passo carrabile ed alla cancellata si configurano come accessori alla costruzione principale; sono perciò soggetti alla DIA e non è operativo l’obbligo del rispetto della distanza legale dai confini di ml. 3 (ml. 5, in forza del regolamento comunale).
Diverso è il problema della destinazione del frustolo di terreno utilizzato per l’intervento.
Divenuto efficace in seguito alla stipula della convenzione e la sua trascrizione a cura del privato, il piano di lottizzazione costituisce strumento di dettaglio equiordinato ed alternativo al piano particolareggiato.
E’ indubbio che il frustolo di terreno di cui è causa sia destinato a verde pubblico (vedasi in tal senso la nota 31 ottobre 2003 n.34473 a firma del vice-segretario generale del Comune di Macerata).
E’ anche indubitabile che l’intervento realizzato sia preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente e oggettivamente inserito al servizio dello stesso, sfornito di autonomo valore di mercato e tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede.
La destinazione a verde pubblico di una zona ha la finalità di evitare ulteriori espansioni degli insediamenti urbani e produttivi e significa soltanto che la zona stessa non può essere destinata ad insediamenti residenziali addensati o produttivi o commerciali o direzionali ma deve essere conservata a verde. Detta destinazione non esclude la realizzazione di opere che si inseriscono senza turbare o alterare la destinazione stessa. Nel specie non è, ad avviso del Collegio, preclusa dalla destinazione a verde pubblico dell'area la realizzazione di opere pertinenziali che non comportano l’utilizzo di maggiori superfici e volumi (anche tecnici) e che sono a servizio di un edificio abitativo esistente, data la sua limitata rilevanza sul piano urbanistico e la sua inidoneità d’influire negativamente sull'assetto territoriale.

3.- Assorbita ogni dedotta questione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, d’irricevibilità per tardività e per sua improponibilità, infondato è il capo di domanda volto alla declaratoria di nullità del contratto stipulato tra i sig.ri Baleani e la sig.ra Antonelli Marina e della delibera 13 settembre 2001 n.324 con la quale la Giunta comunale ha autorizzato i signori Baleani, originari lottizzanti, a cedere la pro-prietà del frustolo di terreno di mq 105,67 alla sig.ra predetta Antonelli.
La destinazione a verde pubblico di un terreno impressa dalle previsioni di un piano di lottizzazione e la successiva sua cessione gratuita al Comune, mediante stipula di un atto (nella specie, peraltro, non adottato), fa solo entrare il bene nel patrimonio del Comune, senza attribuirgli i caratteri che ne determinano la collocazione nella categoria dei beni del patrimonio indisponibile, potendo questa dipendere esclusivamente da un'effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio (Cassazione, sez. Civ., n.8743 del 9 settembre 1997).
Nella specie, il Comune, quale potenziale destinatario del bene, ma non ancora proprietario, si è limitato ad incassare il prezzo della compravendita avvenuta tra privati.
Infondato è conseguentemente l’assunto di avvenuta cessione tra privati di un bene appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.

4.- Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte deve essere respinto.
Consequenziale è il rigetto della domanda di risarcimento del danno in forma specifica.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche in parte dichiara inammissibile, in parte respinge il ric. n.1045 del 2002. Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.

Così deciso in Ancona, nelle camere di consiglio del 3 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Giancarlo Giambartolomei - Presidente f.f., est.
Dott. Luigi Ranalli - Consigliere
Avv. Liana Tacchi - Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno –3 FEB. 2004

Ancona, –3 FEB. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE

NOTA

Avv. Leonardo Bonechi

Il panorama giurisprudenziale in tema di denunzia inizio attività, finora piuttosto frastagliato, sembra consolidarsi attorno ai principi recepiti nella decisione in esame. Invero, già Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 settembre 2002, n. 4453, in www.giustizia-amministrativa.it, nonché T.A.R. Liguria, Sez. II, 22 gennaio 2003, n. 113, in www.giustamm.it, 2003, n. 1 e T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara, 23 gennaio 2003 n. 197, in www.giustamm.it, 2003, n. 1, oltre che lo stesso T.A.R. Marche 4 febbraio 2003, n. 35, in www.giustizia-amministrativa.it, avevano in precedenza negato la riconducibilità della denunzia di inizio attività alla fattispecie del provvedimento tacito, preferendo inquadrarla sistematicamente nell’ambito delle attività c.d. liberalizzate; con la conseguenza che i poteri amministrativi prima attribuiti ed esercitati in sede regolatoria, si collocano ora in quella della vigilanza e del controllo.
In contrario avviso, ed anzi in senso diametralmente opposto, TAR Veneto, Sez. II, 20 giugno 2003, n. 3405, in www.giustamm.it , 2003, n. 6, ha invece affermato che “la denuncia di inizio di attività (D.I.A.) non costituisce un mero atto privato” bensì un 'titolo' edilizio vero e proprio, in cui, non essendo prevista l’emanazione di alcun provvedimento, la domanda tien luogo dell’autorizzazione. La D.I.A., quindi, altro non sarebbe che una riedizione della vecchia autorizzazione tacita e cioè un titolo che si forma silenziosamente, con il possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali prescritti dalla legge (nello stesso senso, T.A.R. Lombardia, Brescia, 1 giugno 2001, n. 397, in Urb. e Appalti, 2001, 1119, con nota di S. BINI, il rito del silenzio applicato alla D.I.A.).
Diretta conseguenza della ricostruzione sostanziale della fattispecie la tutela giurisdizionale dei terzi viene configurata in modo opposto nei due orientamenti. Ed infatti, coerentemente con la negazione dell’atto implicito di assenso, la decisione in esame rifiuta l’impugnabilità diretta della D.I.A. ed individua nel rito del silenzio la tecnica di tutela appropriata. Il privato danneggiato dall’attività contra legem di altro privato dovrebbe dunque sollecitare la P.A. all’esercizio dei poteri repressivi e proporre ricorso avverso l’eventuale persistente inerzia ovvero il rifiuto (nello stesso senso si vedano anche TAR Lombardia, Brescia, 13 aprile 2002, n. 686, in www.giustamm.it, 2002, n. 4 e TAR Campania, Napoli, Sez. I, 6 dicembre 2001, n. 5272, in www.giustamm.it 2001, n. 12). All’opposto, il T.A.R. Veneto ritiene non solo ammissibile la domanda di annullamento della D.I.A., ma anche quella volta alla declaratoria di illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A. in merito alla D.I.A. e cioè la declaratoria di illegittimità dell’omissione o dell’errata effettuazione (per travisamento dei presupposti di fatto) del controllo preventivo che, se correttamente realizzato, avrebbe dovuto condurre all’inibizione dell’attività edilizia.
Sotto il profilo della tutela giurisdizionale sembra opportuno segnalare, sia pure nel contesto dell’orientamento fatto proprio dalla decisione in epigrafe, l’esistenza di alcune divergenze. Invero TAR Liguria, sez. II, 22 gennaio 2003, cit. e T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara, 23 gennaio 2003 cit. (ma in termini analoghi si veda anche TAR Puglia, Bari, Sez. II, 13 novembre 2002, n. 4950, in www.giustamm.it 2003, n. 1), sembrano ritenere ammissibile anche un’azione di mero accertamento che prescinde dalla tecnica di tutela tipica del rito del silenzio: “il terzo che ritenga di essere leso da una denuncia di inizio di attività è legittimato ad agire avverso il silenzio tenuto dall’amministrazione, sulla scorta di un giudizio di cognizione tendente all’accertamento della insussistenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalla legge per la libera intrapresa della attività edilizia, e quindi della illegittimità del silenzio medesimo. A tal fine, nei confronti dell’amministrazione che abbia omesso di esercitare il suo potere inibitorio entro il termine decadenziale fissato dalla legge, il terzo può esercitare un’azione di accertamento circa la legittimità di tale comportamento (con ogni conseguenza sulle opere già eseguite, in caso di accoglimento del ricorso), a cui è intimamente connessa un’azione risarcitoria, ove ne ricorrano i presupposti, ed è strumentalmente collegata un’ulteriore azione cautelare per assicurare interinalmente, in presenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, gli effetti della decisione sul ricorso” (T.A.R. Liguria, Sez. II., 22 gennaio 2003, cit.).
In dottrina si vedano in punto di tutela giurisdizionale, V. PARISIO, I silenzi della Pubblica Amministrazione, Milano, Giuffrè, 1996, 205 e segg; R. DE NICTOLIS-V.POLI, I titoli edilizi nel testo unico e nella legge obiettivo, Milano, Giuffrè, 2003, 186 e segg. D. LAVERMIOCCA- D. LOGOZZO, La denuncia di inizio attività nell’edilizia, Milano, IPSOA, 2002, 191 e segg.; A. ABBAMONTE, Autorizzazione e denuncia di inizio di attività edilizia, Milano, Giuffrè, 2000, 199 e segg;

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