T.A.R LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III - sentenza 9 febbraio
2004 n. 659
Presidente Italo Raggio; Consigliere Estensore Domenico Giordano
Romagnoli S.p.a. (Avv. Marco Napoli) contro MM (Avv. Prof. Guido Greco) e nei
confronti di Tredil S.p.a.(Avv.ti Bruno Amadio e Stefano Bonatti)
In sede di rinnovazione della verifica di anomalia (disposta a seguito della sospensione in sede cautelare del provvedimento di esclusione), la stazione appaltante non deve richiedere nuove giustificazioni : la rinnovazione va infatti eseguita “ora per allora”, e cioè con riferimento allo stato di fatto e alle condizioni vigenti al momento dell’adozione del provvedimento di esclusione.
In sede di rinnovazione della verifica di anomalia, la stazione appaltante non deve richiedere nuove giustificazioni, violando, in difetto, il principio della parità di condizioni tra i concorrenti : la riapertura dei termini consentirebbe infatti alla ditta interessata di poter “giustificare” costi che altrimenti non sarebbe stata in grado di sostenere, o, al contrario, di non poter offrire giustificazioni che, in origine, avrebbe potuto validamente rappresentare.
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta le valutazioni della stazione appaltante circa l’adeguatezza delle giustificazioni rese sono sindacabili solo sul piano della logicità e della coerenza dell’iter motivazionale.
Per valutare l’attendibilità di alcune voci di prezzo non specificamente giustificate, la stazione appaltante può trarre elementi di giudizio dai preventivi predisposti dai fornitori in relazione ad altre voci di prezzo oggetto di pertinente richiesta di chiarimenti, nel caso in cui le une e le altre voci di prezzo presentino identiche componenti di costo. Tale modus agendi è pienamente corretto, in quanto rispettoso del divieto di aggravio del procedimento.
La stazione appaltante non è tenuta ad esaminare in contraddittorio il 75% dell’offerta sospettata di anomalia, essendo la percentuale del 75% riferibile solo alle c.d. “giustificazioni preliminari”, che vanno tenute distinte dalle spiegazioni che l’impresa fornisce, ex post, a dimostrazione della attendibilità della propria offerta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione III
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1610/03, proposto da
ROMAGNOLI s.p.a. con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Napoli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Milano, via Dante 16
contro
MM – METROPOLITANA MILANESE s.p.a. con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Greco con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Milano, piazzale Lavater 5
e nei confronti di
TREDIL s.p.a con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Amadio e Stefano Bonatti con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via San Barnaba 32
per l’annullamento, previa sospensione
-del provvedimento del Consiglio di amministrazione di MM in data 27 marzo 2002,
con il quale l’offerta presentata da Romagnoli è stata esclusa
per anomalia dalla gara d’appalto per la realizzazione del parcheggio
interrato di interscambio situato in Milano viale Caterina da Forlì e
l’appalto è stato conseguentemente aggiudicato a Tredil s.p.a;
-di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, conseguenziale e connesso,
compreso il verbale della commissione di gara in data 14 marzo 2003, la relazione
del responsabile delle operazioni di verifica, nonché il contratto eventualmente
stipulato tra MM e Tredil;
nonché per la condanna
di MM al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per l’equivalente
economico;
??e sui motivi aggiunti, proposti da ROMAGNOLI s.p.a., come sopra rappresentata
e difesa
per l’annullamento
-della nota del 3 ottobre 2003 con la quale MM ha comunicato alla ricorrente
di aver proceduto al riesame delle giustificazioni fornite dalla ricorrente
“secondo i criteri desunti dall’ordinanza TAR Lombardia n.1045 del
25 giugno 2003”;
-della deliberazione del CdA del 23 settembre 2003 recante conferma dell’esclusione
dell’offerta di Romagnoli dalla graduatoria di gara e della contestuale
aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata;
-del verbale del CTIA del 28 settembre 2003;
-della relazione in merito al riesame delle giustificazioni fornite da Romagnoli
nel corso della procedura preordinata alla valutazione di anomalia;
visto il ricorso notificato in data 6 giugno 2003 e depositato in data 12 giugno
2003;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
visti i motivi aggiunti di impugnazione notificati in data 30 ottobre 2003 e
depositati il 6 novembre 2003;
viste le memorie delle parti;
uditi alla pubblica udienza del 26 novembre 2003, relatore il cons. Domenico
Giordano, l’avv. Maurizio Zoppolato, in delega, per la ricorrente, l’avv.
Guido Greco per la MM, l’avv. Lorella Fumaroli, in delega, per la controinteressata;
visti gli atti tutti della causa;
ritenuto quanto segue in:
FATTO
1) Con bando inviato alla G.U.C.E.
in data 1 agosto 2002 la Metropolitana Milanese s.p.a. (di seguito: MM), nell’esercizio
dell’attività di gestione del sistema del trasporto metropolitano
di Milano, ha indetto una gara di appalto, nella forma del pubblico incanto,
per affidare i lavori di realizzazione di un parcheggio interrato di interscambio,
per complessivi 399 posti auto, nel sottosuolo di viale Caterina da Forlì,
in corrispondenza della stazione “Bande Nere” della linea 1 della
Metropolitana di Milano.
Alla procedura, da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso sull’importo
base di euro 8.501.797,71 IVA esclusa, hanno preso parte 21 imprese, tra cui
Romagnoli s.p.a e Tredil s.p.a. Nella seduta del 10 ottobre 2002, dopo l’esclusione
di due concorrenti, il Comitato Tecnico Interdisciplinare Appalti (di seguito,
per acronimo: CTIA) ha proceduto all’apertura delle offerte economiche
delle 19 imprese ammesse, individuando la soglia di anomalia nella percentuale
di ribasso del 26,148% e disponendo la trasmissione delle prime sette offerte
della graduatoria (tra cui quella di Romagnoli, che presentava un ribasso del
27,210% e quella di Tredil con 26,500%) al responsabile del procedimento per
le operazioni di verifica sulle offerte anomale.
2) Nelle
sedute del 17 e 24 ottobre 2002, il CTIA definiva, su proposta del responsabile
dell’area, i criteri e il metodo per la valutazione delle offerte sospettate
di anomalia; si stabiliva, in particolare:
di individuare il ribasso percentuale applicato dai singoli concorrenti su ogni
elemento di WBE (componenti d’opera), in rapporto all’omologo importo
dedotto dal computo metrico elaborato da MM;
di selezionare, per i singoli concorrenti, i) voci differenziate di WBE per
le quali risultasse esposto un ribasso particolarmente significativo, ii) voci
comuni da utilizzare come elemento di raffronto tra le sette offerte, nonché
iii) voci meritevoli di particolare approfondimento per la loro incidenza rispetto
alla composizione globale dell’opera, per le quali i concorrenti avrebbero
dovuto fornire un’analisi completa circa componenti di fornitura dei materiali,
mano d’opera, mezzi d’opera, spese generali e utili di impresa.
Le operazioni di verifica condotte sulle offerte anomale sono state riepilogate
nella relazione del responsabile in data 13 marzo 2003. Dalla stessa risulta
che, dopo aver proceduto, in una prima fase, alla valutazione dei WBE individuati
(per Romagnoli 14 voci corrispondenti al 28% dell’importo dell’appalto)
e alla rilevazione delle relative incongruità, si è ritenuto necessario
acquisire il computo metrico estimativo elaborato dalle imprese, per adempiere
alla completa ricostruzione delle offerte.
In questa seconda fase, ristretta alle sole quattro concorrenti che hanno esibito
la documentazione richiesta, l’esame ha interessato i 36 articoli di prezzo
più significativi, per un importo pari al 78,58% del totale a base d’asta.
L’analisi è stata condotta con il criterio del “prezzo limite”
di accettazione, individuato –in base ai dati disponibili- nel secondo
prezzo più basso delle quattro offerte da verificare o nel terzo prezzo
più basso di tutte le offerte (comprese le tre già escluse); in
forza di detto criterio, i prezzi inferiori a quello limite sono stati considerati
sottostimati e la somma dei valori di sottostima ha determinato, per ogni offerta,
il “deficit rispetto all’importo offerto”, senza possibilità
di operare compensazioni tra le voci sottostimate e le altre componenti dell’offerta.
L’applicazione di tale criterio ha evidenziato per l’offerta Romagnoli
una sottostima di circa 77.000 euro, riferita alla quasi totalità delle
opere civili, alla maggior parte delle finiture e a metà degli impianti,
in relazione alle voci: malta di protezione, impermeabilizzazione, portoni Rei
120, impianti; è risultato altresì che l’offerta medesima
presentava, per le restanti voci di spesa, “una disponibilità residua
(947.407 euro) relativamente scarsa”.
Quanto all’offerta Tredil, la relazione precisa che la stessa, pur esponendo
una sottostima di circa 52.000 euro, ha evidenziato tuttavia riduzioni di costi
per la presenza di due cantieri aperti in prossimità dell’area
di intervento; secondo il responsabile del procedimento, le economie di scala
derivanti da detta condizione risultano superiori al deficit riscontrato e tali
da compensare la predetta sottostima.
Nella seduta del 14 marzo 2003 il CTIA ha recepito, e fatto propri, i risultati
dell’istruttoria, disponendo l’esclusione dell’offerta Romagnoli
(e delle altre cinque offerte) e proponendo l’aggiudicazione dell’appalto
alla Tredil. Le conclusioni del CTIA sono state approvate con delibera 27 marzo
2003 del CdA di MM; di seguito, con nota in data 2 aprile 2003, MM comunicava
a Romagnoli l’esito delle operazioni di gara e, in data 3 giugno 2003,
provvedeva alla stipulazione del contratto con la società aggiudicataria.
2) Con il ricorso in epigrafe, Romagnoli ha
impugnato i suindicati provvedimenti, esponendo le censure seguenti:
-incompetenza, per il rilievo che le operazioni di verifica dell’anomalia
devono essere condotte da un organo collegiale, stante l’inidoneità
di un organo monocratico a ponderare adeguatamente tutte le questioni connesse
alla valutazione di anomalia;
-violazione dei principi generali in tema di anomalia, violazione dell’art.21
l.n.109/94 e dell’art.30 dir. 93/37 CEE, difetto di istruttoria e di motivazione;
in quanto l’offerta Romagnoli è stata considerata anomala per una
sottostima relativa ad una serie di voci (cappa impermeabilizzazione, portoni
Rei) non fatte oggetto di richiesta di giustificazioni e senza considerare le
giustificazioni che erano state rese per le voci “impianti”;
-violazione dei principi generali in tema di anomalia, illogicità manifesta,
contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione; in quanto
sono stati assunti a parametro di congruità i prezzi offerti dalle imprese
sottoposte a verifica, che avrebbero dovuto invece formare oggetto di autonoma
valutazione, nonché quelli casualmente indicati nelle offerte delle imprese
già escluse. Ciò in applicazione del criterio rigido e automatico
del “prezzo limite” e in mancanza di analisi tecniche sulla composizione
del prezzo e sugli elementi giustificativi ad esso relativi, con il risultato
di considerare congrui i prezzi superiori a quello più basso e di escludere
la possibilità di bilanciare le presunte sottostime con le eccedenze,
rispetto ai prezzi limite, delle altre componenti dell’offerta;
-violazione dei principi generali in tema di anomalia, eccesso di potere per
difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta
; per l’esiguità della sottostima rispetto al valore dell’appalto,
tanto più a fronte dei margini di utile (4%) e per spese generali (10%)
esposti nell’offerta Romagnoli;
-travisamento dei presupposti; Romagnoli, in relazione alla voce 21.15.10.5.a,
ha offerto un prezzo (16,02) superiore a quello (8,93) risultante dal computo
metrico MM, in quanto -sulla base di proprie valutazioni tecniche- ha ritenuto
insufficiente lo spessore della membrana bituminosa di mm.2 prevista nel progetto
MM e necessario invece l’impiego di una doppia membrana di mm.4. Tale
profilo è stato trascurato dal responsabile MM, che ha confrontato prezzi
riferiti a lavorazioni non omogenee; invece, a fronte del maggiore prezzo offerto
da Romagnoli, MM avrebbe dovuto considerare anomali i prezzi offerti dagli altri
concorrenti qualora avesse condiviso l’impostazione seguita dalla ricorrente,
altrimenti avrebbe dovuto compensare il maggiore importo esposto da Romagnoli
per la lavorazione di cui trattasi, con conseguente riduzione del deficit.
MM si è costituita in giudizio, controdeducendo con argomentata memoria
difensiva, nella quale conclude per l’infondatezza delle censure esposte
nel ricorso.
Anche TREDIL resiste al gravame, adducendo con memoria l’inammissibilità
e l’infondatezza delle censure dedotte.
3) Nella camera di consiglio del 25 giugno 2003,
la Sezione con ordinanza n.1045 ha accolto la domanda di sospensione cautelare
osservando che: “la stazione appaltante è pervenuta al giudizio
di anomalia senza aver adeguatamente valutato le documentate giustificazioni
fornite dalla società ricorrente, circa la composizione dei prezzi offerti”
e che “la procedura di verifica è stata condotta con metodo valutativo
(criterio del prezzo limite) che esclude a priori la giustificabilità
di costi inferiori e che sembra irragionevole rispetto al fine di accertare
l’attendibilità dell’offerta in relazione al mercato virtuoso”.
In esecuzione dell’ordinanza, MM ha provveduto al riesame della congruità
dell’offerta Romagnoli mediante l’analisi delle offerte dei fornitori
e della documentazione presentata dall’interessata. In esito a tale verifica
MM ha accertato una sottostima non giustificata di 380.674 euro pari al 6,6%
dell’offerta complessiva Romagnoli (ovvero di 346.000 euro, pari al 6%,
tenendo conto della riduzione del prezzo esposto per il diaframma di impermeabilizzazione).
Sulla base di tali risultanze, il CdA, su proposta del CTIA, ha deliberato in
data 23 settembre 2003 di confermare l’esclusione per anomalia dell’offerta
Romagnoli e di confermare anche l’aggiudicazione della gara a Tredil.
4) Le nuove determinazioni MM sono state impugnate
da Romagnoli con atto di motivi aggiunti, nel quale si espongono le censure
seguenti:
-violazione e falsa applicazione dell’art.21, primo comma bis, l.n.109/94
e dell’art.30 dir. 93/37 CEE, irragionevolezza manifesta, contraddittorietà
manifesta; si assume che:
Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti
contengono anche la richiesta di condanna di MM al risarcimento in forma specifica
o, in subordine, per equivalente.
Le parti resistenti hanno replicato con memorie.
La ricorrente ha depositato una memoria conclusiva con la quale insiste per
l’accoglimento del gravame.
All’udienza odierna, dopo la discussione delle parti, la controversia
veniva affidata al Collegio, che la decideva come da dispositivo pubblicato.
DIRITTO
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1610/2003,
così dispone:
-dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe;
-respinge il ricorso per motivi aggiunti;
-respinge la domanda di condanna al risarcimento danni con esso proposta;
-compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano il 26 novembre
2003 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio - presidente
Domenico Giordano - cons.est.
Daniele Dongiovanni - primo ref.
NOTA REDAZIONALE
La controversia in esame trae origine dal ricorso
proposto da una Società la cui offerta era stata esclusa per anomalia
dalla gara indetta per la realizzazione di un parcheggio interrato. Il giudizio
di anomalia dell’offerta era stato censurato in relazione al criterio
utilizzato dal commissario di gara per esaminare le offerte ritenute non remunerative.
Trattavasi del c.d. criterio del prezzo-limite, vale a dire un criterio matematico
che, partendo da un valore medio di tutte le offerte – ritenuto teoricamente
congruo – permetteva di rilevare, per i singoli prezzi, degli scostamenti
più o meno alti, che venivano considerati antieconomici se superavano
una determinata fascia di tolleranza.
Il Tribunale adito, chiamato a pronunciarsi sulla istanza cautelare proposta
unitamente al ricorso, ha convenuto con il ricorrente sul carattere illegittimo
del metodo valutativo impiegato: e ciò perché escludeva a priori
la giustificabilità di costi inferiori (in palese violazione del principio
del contraddittorio) e sembrava irragionevole rispetto al fine di accertare
l’attendibilità dell’offerta in relazione al mercato virtuoso.
Il TAR ha altresì censurato il giudizio di anomalia in ragione dell’omessa
valutazione, da parte della stazione appaltante, delle documentate giustificazioni
fornite dalla Società ricorrente circa la composizione dei prezzi.
In esecuzione del provvedimento cautelare concesso, la stazione appaltante ha
dunque provveduto al riesame della congruità dell’offerta, abbandonando
il criterio contestato e valutando correttamente i documenti giustificativi
esibiti.
In esito a tale verifica la stazione appaltante ha di nuovo ravvisato una sottostima
dell’offerta non giustificata e ne ha quindi confermato l’esclusione
per anomalia, con provvedimento che è stato censurato con atto di motivi
aggiunti.
La ricorrente ha innanzitutto contestato la decisione della stazione appaltante
di utilizzare – quale parametro di valutazione della congruità
dell’offerta – le giustificazioni rese in occasione della precedente
verifica. Ha dedotto altresì sia la violazione del principio del contraddittorio
(a causa della valutazione di voci di prezzo non oggetto di richiesta di chiarimenti),
sia la violazione del principio che impone di valutare l’offerta nel suo
complesso (per essere il giudizio di anomalia scaturito da una verifica riferita
a voci di prezzo corrispondenti solo al 45,2% dell’importo a base d’asta).
Il TAR ha disatteso le censure avversarie, affermando alcuni principi che si
reputano degni di nota.
Con riferimento alla prima censura il Tribunale meneghino si è pronunciato
nel senso della piena legittimità dell’operato della Amministrazione.
Secondo il TAR Lombardia la stazione appaltante, nella fase di rinnovo della
verifica di anomalia, non deve richiedere nuove giustificazioni, in quanto il
riesame deve compiersi “ora per allora”, analogamente a quanto avviene
in caso di annullamento conseguente al giudicato (cfr. TAR Lombardia, Sez. III,
16 ottobre 2003 n. 4796).
Ad ammettere il contrario, si consentirebbe alla ditta interessata:
- di poter “giustificare” alcune o tutte le voci che prima non era
“oggettivamente” in grado di giustificare: e ciò grazie al
possibile miglioramento delle condizioni di mercato, alla sopravvenuta possibilità
di ottenere dei forti sconti dai fornitori od ancora a sopraggiunte economie
di scala;
- ovvero di non poter più “giustificare” alcuni o tutti i
costi: e tanto a causa della temporanea difficoltà di reperire il materiale
sul mercato e di godere dei medesimi sconti praticati dai fornitori, della sopravvenuta
impossibilità di avvalersi di particolari condizioni favorevoli o di
beneficiare delle precedenti economie di scala.
Nell’uno e nell’altro caso, l’impresa assoggettata a verifica
verrebbe, a seconda dei casi, favorita o penalizzata, a scapito o - a vantaggio
- delle altre partecipanti, con una evidente violazione del principio della
parità di condizione tra i concorrenti.
Per ciò che concerne, poi, le altre censure, il TAR Milano ha innanzitutto
ritenuto rispettoso del principio del contraddittorio l’operato della
stazione appaltante laddove ha desunto la non congruità di alcune voci
di prezzo (quelle per le quali non erano state richieste specifiche giustificazioni)
dai documenti giustificativi resi in relazione ad altre lavorazioni.
È stata dunque esclusa la fondatezza della doglianza prospettata sul
punto, in considerazione del fatto che le voci in questione presentavano le
medesime componenti di costo. L’identità delle componenti e l’ampiezza
delle informazioni ricevute avevano infatti consentito alla amministrazione
di delineare un quadro completo dell’offerta : la richiesta di ulteriori
chiarimenti sarebbe stata pertanto non rispettosa del divieto di aggravio del
procedimento.
Infine, il TAR ha rigettato anche l’ulteriore censura, affermando il principio,
ribadito di recente anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. di Stato, Sez.
V, 18 febbraio 2003 n. 863), secondo il quale il giudizio di accettabilità
dell’offerta (o viceversa di inaccettabilità) può prescindere
da una verifica della totalità delle voci tutte le volte in cui gli elementi
disponibili già consentano di concludere in senso favorevole o sfavorevole
circa l’affidabilità dell’offerta stessa. Ne consegue, come
necessario corollario, che l’Amministrazione non deve estendere la verifica
al 75% dell’offerta, essendo tale percentuale riferibile solo alle c.d.
“giustificazioni preliminari”, che vanno tenute distinte dalle spiegazioni
che l’impresa fornisce, ex post, a dimostrazione della attendibilità
della propria offerta.
L’impostazione sopra delineata trova conferma, peraltro, nella sentenza
della Corte di Giustizia del 27 novembre 2001 che, nel prescrivere come obbligatoria
la verifica in contraddittorio delle offerte che appaiono anormalmente basse,
non ne individua l’ambito oggettivo, limitandosi unicamente a prevedere
che le amministrazioni appaltanti sono tenute a chiedere per iscritto “precisazioni
sugli elementi dell’offerta sospettata di anomalia che abbiano concretamente
dato luogo a dubbi da parte sua”, valutando successivamente “l’offerta
in relazione alle giustificazioni fornite dall’offerente interessato in
risposta a tale richiesta”(punto 51 della sentenza).
Le verifiche devono essere condotte, dunque, in funzione delle voci del prezzo
che vengono reputate “sospette”. D’altronde non avrebbe senso
richiedere chiarimenti su elementi del prezzo che appaiono remunerativi ed affidabili
: si prolungherebbero i tempi di definizione del sub-procedimento in questione,
frustrando l’esigenza di semplificazione sottesa al meccanismo delle giustificazioni
preliminari.