T.A.R. LIGURIA, GENOVA, SEZ. II - sentenza 28 gennaio
2004 n. 113
RAFFAELE PROSPERI Presidente - LUCA MORBELLI Referendario, relatore
Comune di Ne + altri c. Ministero per le politiche agricole e forestali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA LIGURIA
GENOVA - SECONDA
SEZIONE
Registro Sentenze: 113
Registro Generale: 64/2004 sa
nelle persone dei Signori:
RAFFAELE PROSPERI Presidente
SERGIO FINA Consigliere
LUCA MORBELLI Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 28 Gennaio 2004
Visto il ricorso 64/2004 proposto da:
COMUNE DI NE +
BELLOVESO VITTORIO, TISCORNIA CARLO, PARMA MARIA,
DANERI MARIA BRUNA, PODESTA' EMANUELE, FRUGONE PAOLA,
DASSO SANDRO, PARMA COSTANTINO, GARIBALDI RENATO,
GARBALDI DANIELA, TISCORNIA ALDO, DASSO MARCO,
GARIBALDI INES, DEMELAS CINZIA, SAMBUCETI BRUNA,
LAMBRUSCHINI GIUSEPPE FRANCESCO, DASSO FRANCO,
MERLINO MARIA, ADREVENO BRUNO, LANATA GIORGIO,
PODESTA' GIACOMO, GARIBALDI GIUSEPPE, CALLEGARI GIORGIO,
PARMA SANDRA, BRESCIA ANDREA,
SIVORI TERENZIO, NICOLINI GIOVANNI, RAGGIO SILVIO EMANUELE,
ROLLANDO NICOLA, VAIO GRAZIELLA, PODESTA' SILVANA,
RIVARA OLGA, RIVARA MARIA TERESA, ADREVENO ANTONINO,
RIVARA MARIA, PODESTA' CRISTINA, PODESTA' LUISA,
RIVARA ANTONIO, MAZZINO DOMENICO, RISSETTO ROBERTO,
PODESTA' GIOVANNI, BRIGNARDELLO ENRICO, DENTONE ROBERTO,
PODESTA' GIOBATTA, PODESTA' MARISA ASSUNTA,
MAESTRI ROSANNA
GARIBELDI ERMANNO, RIVARA BRUNO, CANNATA GIANLUCA,
GARIBALDI ALBERTO, GARIBALDI BRUNO,
GANGEMI MASSIMO, CILERIO GIUSEPPE, DAMICO NICHOLAS,
DASSO GIAMBATTISTA, PIGA VITTORIO, SANGUINETI LUIGI GIOVANNI
BOITANO LAURA, BRESCIA ANGELINA, ADREVENO IVANA,
rappresentato e difeso da: GRANARA DANIELE con
domicilio eletto in GENOVA VIA PORTA D'ARCHI, 10/27-28 presso GRANARA DANIELE
contro
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI rappresentato e difeso da: AVVOCATURA STATO con domicilio eletto in GENOVA V.LE BRIGATE PARTIGIANE 2 presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto ministeriale in data 14/11/2003, avente ad oggetto disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva di cui al regolamento CE n. 1019/2002 della Commissione del 13/6/2002; nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Udito il relatore Referendario LUCA MORBELLI
e uditi, altresì, l’Avv. D. Granara per i ricorrenti e l’Avvocato
dello Stato per l’amministrazione resistente;
Ritenuto di poter pronunciare sentenza immediata ai sensi dell’art. 9
della legge n. 205/2000 e sentite le parti sul punto;
Ritenuto che il riferimento alla presentazione del prodotto, reso esplicito
dalla dizione del regolamento CE n.1019/202 della Commissione del 13 giugno
2002“presentato come tale o incorporato in un prodotto alimentare”,
impone di escludere dall’ambito di applicazione dello stesso regolamento
le ipotesi, quali quelle delle vendita diretta del prodotto sfuso, in cui detta
presentazione è assente;
Ritenuto altresì che nota esplicativa della Commissione Europea, Direzione
generale dell’Agricoltura 16 ottobre 2002, non costituendo interpretazione
autentica, non è vincolante per il giudice;
Ritenuto pertanto che il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
14 novembre 2003 ha sostanzialmente innovato rispetto alla normativa di cui
al citato regolamento CE;
Ritenuta la fondatezza delle censure articolate con il primo ed il secondo motivo
di ricorso.
Ritenuto che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso
ed annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2004.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
(R. Prosperi) (L. Morbelli)
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Depositato il 28 GEN. 2004
Il Direttore di Segreteria
(Dott.ssa C. Savino)
NOTA
Il Ministro “scivola” sull’olio: sbagliato vietare la vendita del prodotto sfuso
Avv. Niccolò Pecchioli
Torna la possibilità di acquistare dal
contadino il buon olio extravergine di oliva sfuso.
Il TAR Liguria, con la sentenza che si annota, annulla il D.M. del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali in data 14 novembre 2003 con cui è
stata data attuazione in Italia al regolamento (CE) della Commissione n. 1019/2002
del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio
di oliva (in GUCE, L 155 del 14 giugno 2002, 27).
L’ordinamento comunitario si preoccupa di disciplinare l’attività
di commercializzazione dell’olio di oliva perché trattasi di un
prodotto in possesso di qualità organolettiche e nutritive che gli permettono
di avere un mercato ad un prezzo relativamente elevato, tenuto conto dei costi
di produzione, rispetto alla maggior parte degli altri grassi vegetali. Pertanto,
data la peculiarità di questa situazione, il legislatore comunitario
detta norme volte ad evitare distorsioni del mercato e a riservare ad alcune
soltanto delle varie categorie di olio le denominazioni di origine, che attestano
un elevato livello qualitativo e quindi possono dare ragione di prezzi più
sostenuti senza perturbare il flusso degli scambi.
In tale prospettiva, il regolamento cit. ha stabilito per la vendita al dettaglio,
allo scopo di garantire l’autenticità degli oli di oliva venduti
(considerando n. 2), la necessità di imballaggi di dimensioni ridotte
(non oltre cinque litri di capacità), provvisti di sistema di chiusura
adeguato. A questo si aggiunge la previsione di un regime di etichettatura,
finalizzato ovviamente a fornire al consumatore tutte le notizie relative al
prodotto.
L’art. 1 del regolamento cit. individua l’ambito di applicazione
delle norme in esso contenute con riferimento alla vendita al dettaglio dell’olio,
“presentato come tale o incorporato in un prodotto alimentare”.
Gli artt. 2 e 3 chiariscono poi il concetto di “presentazione”,
che è da intendere nel duplice senso per cui l’olio deve essere
venduto al consumatore finale “preimballato in imballaggi della capacità
massima di cinque litri” e deve poi essere dotato di etichetta contenente
una rilevante quantità di informazioni.
Ebbene: ad avviso del TAR, il riferimento alla presentazione, nel doppio significato
sopra indicato, consente di escludere dal campo di applicazione del regolamento
cit. quelle modalità di vendita dell’olio di oliva che si realizzano
senza alcuna forma di “presentazione” (cioè senza imballaggi
ad hoc ed etichette). Per l’appunto, si tratta proprio del caso della
vendita diretta del prodotto sfuso, che è notoriamente pratica assai
diffusa in Italia.
Questa valutazione della portata del regolamento ha quindi permesso di pronunciare
l’annullamento del D.M. applicativo, sulla scorta del fatto che esso si
sarebbe fatto portatore di una errata interpretazione del contenuto normativo
del provvedimento comunitario. Infatti l’art. 2 del D.M. cit. sancisce
senza mezzi termini che “gli oli di oliva commestibili destinati al consumatore
finale sono presentati preimballati in recipienti ermeticamente chiusi di capacità
massima pari a cinque litri”. Non residuava dunque alcuno spazio per inferire
da questa norma la libera vendita al dettaglio dell’olio di oliva sfuso,
come invece ha ritenuto di fare il TAR alla luce del regolamento europeo.
A questo punto, il passo più semplice da parte del Collegio ligure è
stato quello di delegittimare il D.M. cit., che è stato qualificato come
sostanzialmente innovativo (e quindi illegittimo) rispetto alla rilevante normativa
comunitaria.
L’operazione ermeneutica che ha condotto il TAR Liguria a pronunciare
l’annullamento del D.M. cit. appare invero alquanto ardita, se non altro
perché – rimanendo sul campo delle considerazioni meramente giuridiche
– non è certamente possibile escludere, alla luce di un’interpretazione
sistematica se non letterale del regolamento n. 1019/2002, che il vincolante
intento del legislatore comunitario fosse proprio quello di impedire la vendita
al dettaglio del prodotto sfuso.
Sempre sul piano squisitamente giuridico, forse il TAR avrebbe dovuto affidare
tutta la delicata questione all’intervento della Corte di giustizia, che
avrebbe potuto pronunciarsi sulla portata applicativa del regolamento con un
provvedimento ex art. 234 trattato CE. O, almeno, avrebbe dovuto evitare la
pronuncia della sentenza in forma semplificata, a sancire, ex art. 9, legge
21 luglio 2000 n. 205, una discutibile e quasi paradossale “manifesta
fondatezza del ricorso”.