T.A.R. LAZIO, SEZ. II bis - sentenza
3 marzo 2004 n. 2033
Pres. Giulia, Est.
Conti; Mura ed altri (Avv. Leoni) c. Comune di Pomezia (Avv. Aquino)
1. La qualificazione legale tipica del comportamento omissivo del Sindaco – che rende conseguentemente superflua la sua ulteriore formalizzazione mediante il procedimento di cui all’art. 25 del D.P.R 10.1.1957 n. 3 - costituisce il presupposto per l’immediata tutela avanti al giudice amministrativo onde ottenere la declaratoria dell’obbligo di pronunciarsi espressamente in ordine alla conformità o meno alla vigente regolamentazione urbanistico-edilizia delle opere realizzate in difetto o difformità rispetto del prescritto titolo abilitativo. La sussistenza di una posizione differenziata di interesse legittimo alla conclusione, con un’esplicita determinazione del procedimento di sanatoria degli abusi edilizi disciplinato dall’art. 13 della legge n. 47/1985, è avvalorata dalla sopravvenuta disciplina dettata dall’art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241. E’ noto che detta disposizione stabilisce che, sia nell’ipotesi di procedimento iniziato d’ufficio, che in quello attivato su istanza di parte, “la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso”. Ciò comporta, sul piano processuale, la possibilità del privato di tutelare l’interesse all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento, al fine di ottenere una pronuncia che accerti la violazione di tale dovere e che ponga a carico all’Amministrazione l’obbligo specifico di pronunciarsi.
2. In linea con la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.1 del 9.1.2002, il giudizio avente ad oggetto il “silenzio” dell’amministrazione, quale oggi disciplinato dall’art.21 bis della legge 6.12.1971 n.1034, aggiunto dall’art.2 della legge 21.7.2000 n.205, è volto ad accertare unicamente la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di un soggetto tendente a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere; con la conseguenza che resta estranea al predetto giudizio la conoscibilità della fondatezza della pretesa sostanziale.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO
Sezione Seconda bis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 13346/2003 proposto da
MURA Vinvenzo e NATI Flavia, rappresentati e difesi dall’avv. Lucio Leoni e domiciliati ex lege (art. 35, secondo comma R.D. 26.6.1924 n. 1054) presso la Segreteria di questo T.A.R..
CONTRO
il Comune di POMEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Aquino e domiciliato ex lege (art. 35, secondo comma R.D. 26.6.1924 n. 1054) presso la Segreteria di questo T.A.R..
PER L'ANNULLAMENTO
del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di concessione edilizia in
sanatoria presentata ai sensi dell’art.13 della Legge n. 47/1985 in data
5.8.2003, prot. com. n. 34104, relativamente ad opere eseguite in parziale difformità
dalla concessione edilizia, con conseguente dichiarazione dell’obbligo
del Comune di Pomezia a pronunciarsi espressamente sull’istanza; nonché
di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 29 gennaio 2004 il consigliere Renzo Conti;
Uditi, altresì, l’avv. A. Di Battista (su delega) e l’avv.
A. Aquino.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato il
1°.12.2003 e depositato il successivo 23 dicembre, parte ricorrente espone:
- di essere proprietaria di un immobile sito nel Comune di Pomezia, Via Afrodite
n. 15/D, realizzato in virtù di concessione edilizia n. 113/97;
- che in data 19.6.2003 il Comune di Pomezia notificava agli istanti ordinanza
n. 121 del 17.6.2003 di demolizione e rimessione in pristino di alcune opere
ritenute in contrasto con la concessione edilizia;
- che, in data 5.8.2003, prot. com. n. 34104, presentava presso il Comune di
Pomezia istanza di sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/85, in merito alla
quale, però, l’Amministrazione illegittimamente rimaneva silente
per i 60 giorni previsti dalla medesima norma;
- che, conseguentemente, deve ritenersi formato il silenzio-rigetto sulla proposta
istanza.
Ciò esposto, impugnano il predetto silenzio-rigetto, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così dai medesimi ricorrenti paragrafati:
Si è costituito per resistere
il Comune di Pomezia, il quale ha opposto l’inammissibilità e comunque
l’infondatezza del gravame..
La causa è stata, quindi, chiamata e posta in decisione alla camera di
consiglio del 29 gennaio 2004, secondo il nuovo rito di cui all’art.21
bis della legge n.1034/1971 introdotto dalla legge n.205/2000.
DIRITTO
Il ricorso è diretto
contro il silenzio-diniego serbato dal Comune di Pomezia sulla domanda di concessione
edilizia presentata, in data 5.8.2003, prot. com. n. 34104, dalla odierna parte
ricorrente ai sensi dell’art. 13 L. 28.2.1985 n. 47.
Giova preliminarmente precisare che, come si è espressa l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n.1 del 9.1.2002 (cfr.C.d.S.,
V, 10.4.2002), condivisa dal collegio, il giudizio avente ad oggetto il “silenzio”
dell’amministrazione, quale oggi disciplinato dall’art.21 bis della
legge 6.12.1971 n.1034, aggiunto dall’art.2 della legge 21.7.2000 n.205,
è volto ad accertare unicamente la violazione dell’obbligo dell’amministrazione
di provvedere sull’istanza di un soggetto tendente a sollecitare l’esercizio
di un pubblico potere; con la conseguenza che resta estranea al predetto giudizio
la conoscibilità della fondatezza della pretesa sostanziale.
Ciò nella considerazione che nello speciale rito processuale introdotto
dal richiamato art.21 bis i poteri del giudice sono compiutamente definiti nei
limiti di cui sopra. Dispone, infatti, il secondo comma di detto articolo che,
nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, “il giudice amministrativo
ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore
a trenta giorni” e che, in caso di inadempienza “su richiesta di
parte, nomina un commissario ad acta che provveda in luogo della stessa”.
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Al riguardo il collegio osserva che l’art. 13 della legge n. 47/1985 consente
al responsabile dell’abuso edilizio di chiedere la concessione edilizia
in sanatoria, qualora l’opera realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici
generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia
al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della domanda.
Alla facoltà di sanatoria postuma, riconosciuta al privato, corrisponde
l’obbligo del Comune di adottare un provvedimento esplicito.
Prescrive, infatti, il menzionato art. 13 che “sulla richiesta di concessione
o autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni
“ed aggiunge che trascorso detto termine” la richiesta si intende
respinta”, ma tale ultima previsione non fa venir meno la violazione dell’Amministrazione
dell’obbligo di provvedere.
La qualificazione legale tipica del comportamento omissivo del Sindaco –
che rende conseguentemente superflua la sua ulteriore formalizzazione mediante
il procedimento di cui all’art. 25 del D.P.R 10.1.1957 n. 3 - costituisce,
infatti, il presupposto per l’immediata tutela avanti al giudice amministrativo
onde ottenere la declaratoria dell’obbligo di pronunciarsi espressamente
in ordine alla conformità o meno alla vigente regolamentazione urbanistico-edilizia
delle opere realizzate in difetto o difformità rispetto del prescritto
titolo abilitativo.
La sussistenza di una posizione differenziata di interesse legittimo alla conclusione,
con un’esplicita determinazione del procedimento di sanatoria degli abusi
edilizi disciplinato dall’art. 13 della legge n. 47/1985, è avvalorata
dalla sopravvenuta disciplina dettata dall’art. 2 della legge 7.8.1990
n. 241. E’ noto che detta disposizione stabilisce che, sia nell’ipotesi
di procedimento iniziato d’ufficio, che in quello attivato su istanza
di parte, “la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo con
un provvedimento espresso”. Ciò comporta, sul piano processuale,
la possibilità del privato di tutelare l’interesse all’adozione
dell’atto conclusivo del procedimento, al fine di ottenere una pronuncia
che accerti la violazione di tale dovere e che ponga a carico all’Amministrazione
l’obbligo specifico di pronunciarsi.
Nel caso in esame la parte ricorrente ha dimostrato (v. documenti depositati
all’atto della proposizione del ricorso) l’avvenuta presentazione
in data 5.8.2003, prot. com. n. 34104, della domanda di concessione edilizia,
sulla quale il Comune di Pomezia non ha provveduto esplicitamente.
Alla stregua delle considerazioni di cui sopra risultano, pertanto, fondate
le assorbenti censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 13 della
legge 28.2.1985 n. 47 e dell’art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241 nel senso
sopra precisato.
Né risulta fondata l’eccezioni di inammissibilità, proposta
dalla difesa del Comune.
In merito alla omessa formalizzazione del silenzio attraverso il procedimento
di cui all’art. 25 del D.P.R 10.1.1957 n. 3, si è già in
precedenza evidenziato, infatti, che tale procedimento, nella specie, non è
necessario, trattandosi di silenzio i cui effetti (il diniego) sono predeterminati
dalla legge.
In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso va accolto e, per l’effetto,
va annullato il silenzio-diniego impugnato e va dichiarato l’obbligo del
Comune intimato di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento
iniziato con l’istanza presentata dagli odierni ricorrenti il 5.8.2003,
entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa
della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti
le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sez.II bis ,definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13346/2003 indicato
in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato silenzio-diniego
e dichiara l’obbligo del Comune di Pomezia di concludere, con un provvedimento
esplicito, il procedimento iniziato con la domanda del 5.8.2003, entro il termine
di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente
sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
Spese, diritti ed onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2004,
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
Patrizio GIULIA - Presidente
Gabriella DE MICHELE - Consigliere
Renzo CONTI - Consigliere, estensore
Diniego tacito di concessione in sanatoria e rito speciale del silenzio
avv. Stefano Tarullo
(ricercatore universitario di diritto amministrativo)
E’ noto che la dottrina, seguìta dalla giurisprudenza, distingue tra:
Nell’ambito della figura
del silenzio significativo opera una ulteriore bipartizione tra:
- silenzio-diniego, che si ravvisa quando l’inerzia assuma per legge valore
di rigetto tacito della istanza;
- silenzio-assenso (o silenzio-accoglimento), che si ha quando all’inerzia
la legge conferisca valore di accoglimento tacito della istanza.
La prevalente dottrina e la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato (Cons.
Stato, Sez.IV, 15/09/2003, n.5157; Sez.VI, 13/05/2003, n.2534; Sez.VI, 24/03/2003,
n.1521; Sez.V, 03/01/2002, n.12) che dei T.A.R. (T.A.R. Lazio, Sez.II, 28/01/2003,
n.506; T.A.R. Puglia Bari, Sez.I, 17/09/2002, n.4002; T.A.R. Campania Salerno,
Sez.I, 22/04/2002, n.297; T.A.R. Sardegna, 29/10/2002, n.1428; T.A.R. Campania
Napoli, Sez.V, 17/12/2001, n.5483) sono da tempo pressoché unanimemente
orientate a ritenere che l’art. 21 bis della legge n.1034/71 (introdotto
dall’art.2 della legge n.205/2000) si applichi unicamente in presenza
del silenzio-rifiuto, o inadempimento della pubblica amministrazione, e non
anche quando si sia formato il silenzio-diniego.
Difatti, quando il valore del silenzio è determinato dalla legge come
accoglimento o come rigetto dell’istanza e quindi come provvedimento tacito,
l’eventuale giudizio che ne consegue mira alla rimozione degli effetti
equiparati a quelli tipici del provvedimento, assumendo nella sostanza natura
impugnatoria; esso si dovrà pertanto promuovere nelle forme del rito
ordinario (di stampo annullatorio).
A conferma è utile rammentare Cons. Stato, Comm. Spec., parere 17 gennaio
2001 n. 1242, ove si legge che l’art. 21 bis cit. “per un verso
assume come immediato punto di riferimento quel fenomeno descritto come silenzio-inadempimento
o silenzio-rifiuto e, per altro verso, opera esclusivamente sul piano processuale,
senza diretta incidenza sul piano sostanziale o procedimentale. Restano pertanto
esclusi dal suo ambito applicativo i casi di silenzio significativo, ossia quelli
in cui la norma attribuisce al comportamento inerte dell’Amministrazione
protratto per un certo termine il valore legalmente tipico di assenso o di rigetto
della domanda. In essi è l’autorità della legge che sostituisce
al comportamento silente un provvedimento, il quale soggiace al regime di impugnazione
ed ai poteri di ritiro in autotutela comuni a tutti gli atti amministrativi.
Resta, altresì, escluso dall’orbita di azione dell’art. 21
bis l’istituto del silenzio-rigetto, formato ai sensi dell’art.6
del d.P.R. n.1199 del 1971 e delle altre norme che si riconducono alla medesima
matrice, tra cui anche quella oggetto del presente parere”.
Nella sentenza n. 2033 del 3 marzo 2004 la Sezione II bis del TAR del Lazio
esprime un contrario avviso, statuendo che il rito contra silentium si applichi
anche al cospetto dell’ipotesi di silenzio-diniego contemplata nell’art.
13 della legge n.47/85.
Tale disposizione prevede che “sulla richiesta di concessione o autorizzazione
in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni”; decorso inutilmente
tale termine “la richiesta si intende respinta”. Secondo il Collegio
laziale tale ultimo inciso normativo non farebbe venir meno la violazione dell’Amministrazione
dell’obbligo di provvedere, rafforzata oggi dall’art. 2 della legge
n.241/90; obbligo che pertanto, pur dopo lo spirare del prescritto termine di
sessanta giorni, sarebbe suscettibile di coercizione in sede giurisdizionale
mediante il rito speciale in parola.
Il precedente in commento non è del tutto isolato.
In realtà un non remoto pronunciamento dello stesso TAR del Lazio (Sez.II,
23/02/2001, n.1375) aveva del pari reputato possibile, ai sensi dell'art. 21
bis l. n. 1034 del 1971, che il giudice potesse assegnare all'amministrazione
un termine per l'adozione del provvedimento espresso, decorso il quale si sarebbe
potuta disporre la nomina di un commissario ad acta; ma quanto sopra era stato
affermato sul presupposto che la fattispecie contemplata nell’art.13 cit.
potesse ascriversi alla figura (non già del silenzio-diniego, come sembra
corretto, ma) del silenzio-rifiuto.
Nella sentenza qui esaminata il TAR, muovendo dalla pacifica individuazione
di una ipotesi di silenzio-diniego (il Collegio corregge implicitamente il ricorrente,
che aveva invece parlato di silenzio-rigetto) assume, “sul piano processuale,
la possibilità del privato di tutelare l’interesse all’adozione
dell’atto conclusivo del procedimento, al fine di ottenere una pronuncia
che accerti la violazione di tale dovere e che ponga a carico all’Amministrazione
l’obbligo specifico di pronunciarsi”.
Secondo i Giudici di Via Flaminia, insomma, l’effetto legale di reiezione
dell’istanza non varrebbe a sanare la violazione dell’obbligo di
adottare un provvedimento espresso, puntualmente motivato circa le ragioni ostative
al rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria.
In ordine a questa prospettazione si può nutrire qualche perplessità;
ed infatti, nel momento in cui si riconosce che è la legge stessa ad
assegnare alla condotta inerte protratta per un determinato lasso di tempo il
valore di atto di rigetto dell’istanza, non è poi coerentemente
sostenibile che l’obbligo di provvedere sopravviva: l’obbligo è
estinto, per quanto non adempiuto.
D’alto canto, se la ratio dell’art. 21 bis è quella di consentire
al ricorrente di riemergere dalla situazione di stallo cagionata dalla inattività
amministrativa, è evidente che tale ratio non si ravvisa al cospetto
di una qualificazione della inerzia (pur sfavorevole all’istante) direttamente
operata sul piano legislativo.
Nella sentenza annotata il TAR osserva, ancora, “in merito alla omessa
formalizzazione del silenzio attraverso il procedimento di cui all’art.
25 del D.P.R 10.1.1957 n. 3”, che “tale procedimento, nella specie,
non è necessario, trattandosi di silenzio i cui effetti (il diniego)
sono predeterminati dalla legge”.
In realtà, la circostanza che gli effetti dell’inerzia siano stabiliti
ex lege comporta non (soltanto) la conseguenza di rendere vana la proposizione
della diffida a provvedere, ma – più radicalmente – quella
di precludere l’instaurazione di un giudizio volto a costringere l’amministrazione
all’osservanza dell’obbligo di adottare l’atto (esplicito).
La previa diffida si rivela inutile per lo stesso motivo che determina la in
operatività del rito speciale ex art. 21 bis legge 1034/71: se - per
legge - è come se il provvedimento sussistesse, non si può pretendere
né per la via stragiudiziale (ossia mediante la diffida) né per
la via giudiziale (ossia mediante il conseguimento dell’ordine giudiziale
di provvedere seguìto dall’eventuale nomina di un commissario ad
acta) di indurre l’amministrazione ad emanarlo (rectius: ad emanarne uno
nuovo).
Che, poi, la potestà amministrativa sia inesauribile e che, quindi, sussista
sempre per l’autorità rimasta silente il potere di emanare il provvedimento
esplicito (che a questo punto si presenterà nelle vesti dell’atto
di autotutela decisoria, ad effetti confermativi o demolitori) è tutt’altra
questione.
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