T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 25 dicembre 2004
n. 1724 - Pres. Scognamiglio, Est. Amicuzzi; Soc. Mistery s.nc (Avv.
Di Meglio) c. Comune di Roma (Avv. Raimondo) Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali
– Diniego di rilascio di autorizzazione amministrativa - Evidenziazione
degli elementi di fatto significativi a far ritenere validamente leso
o messo in pericolo l’interesse pubblico – Sufficienza - Presenza di
abusivi ed esigenze di traffico – Motivazione comunque riconducibile
ad inadempienze o a tolleranza della P.A. di situazioni che sarebbe
istituzionalmente tenuta a contrastare o ad eliminare – Illegittimità
dell’atto.
Il principio di imparzialità, che caratterizza l'azione
amministrativa, impone che l'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo
sia logicamente preceduta da un puntuale accertamento dei fatti e dalla
valutazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, ai
fini dell'individuazione del prevalente interesse pubblico concretamente
perseguito, nonché, in caso di diniego di rilascio di autorizzazione
amministrativa, della evidenziazione e motivazione di quegli elementi
di fatto significativi ed indicativi a far validamente ritenere leso
o messo in pericolo l'interesse pubblico perseguito dal rilascio del
titolo abilitativo. Detti elementi di fatto devono, tuttavia, essere
non riconducibili ad inadempienze della Amministrazione o a tolleranza
da parte di essa di situazioni di fatto che istituzionalmente sarebbe
tenuta a contrastare o ad eliminare. Non può esservi, quindi, nessun
automatismo tra il provvedimento di diniego o di sospensione del rilascio
di autorizzazioni amministrative e l'esistenza di uno stato di fatto
che l’Amministrazione stessa abbia concorso a causare per sua inoperatività,
soprattutto quando non sia evidenziato e dimostrato che l’interesse
tipico sotteso al provvedimento impugnato sia recessivo rispetto a quello
atipico (esigenze di traffico, ecc.) concretamente tutelato con il diniego
in questione e che esso sia prevalente rispetto a quelli di carattere
opposto che va a ledere.
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composto dai signori Magistrati: |
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Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente |
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Consigliere Paolo RESTAINO - Correlatore |
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Consigliere Antonio AMICUZZI - Relatore |
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ha pronunciato la seguente |
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sul ricorso n. 6247 del 2002, proposto da |
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soc. MISTERY s.n.c., di MOLINARO Antonio & C., in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Di Meglio, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Innocenzo XI n. 8; |
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il COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Raimondo, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale, in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21; |
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per l’annullamento |
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del “diniego di subingresso” nella titolarità dell’autorizzazione
amministrativa al commercio e di trasferimento del posteggio in sede
fissa con mezzo mobile su area pubblica in Via Tuscolana n. 865, “comunicato”
con nota prot. n. CL15066 del 6.3.2002 del Municipio X del Comune di
Roma; |
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degli atti presupposti e connessi, in particolare della
delibera del Consiglio del Municipio X del Comune di Roma n. 6 del 26.2.2002
richiamata nel l’atto sopra indicato; |
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Visto il ricorso con i relativi allegati; |
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Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Roma; |
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Visti gli atti tutti della causa; |
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Uditi, alla pubblica udienza del 15.12.2003, con designazione
del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori
delle parti comparsi come da verbale d'udienza; |
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: |
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Con ricorso notificato il 7.5.2002, depositato il 3.6.2002,
la società Mistery s.n.c. afferma di aver presentato in data 29.10.1998
domanda alla Circoscrizione X del Comune di Roma di voltura a proprio
nome di autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche
in sede fissa, per generi alimentari tab. VI, nonché domanda di subingresso
nella concessione di occupazione di suolo pubblico della dante causa,
in Via Pizzo di Calabria, a mt. 10 da Via Appia Nuova, lato opposto
alla Caserma dei Vigili del Fuoco. A seguito di diffide la società in
questione è stata invitata, con nota prot. n. 5589 del 19.1.2001 del
Dirigente dell’U.O.A. della suddetta Circoscrizione, a reperire altra
area idonea nel rispetto dei regolamenti vigenti, stante il contrasto
delle collocazioni del banco prospettate con il codice della strada.
Dopo che la società Mistery s.n.c. ha chiesto il trasferimento del posteggio
in questione in aree pubbliche site in Via Tuscolana, sopra il marciapiede
all’altezza di vari numeri civici, e che, a seguito di parere della
Polizia municipale e della Commissione Commercio favorevole al posizionamento
del posteggio alla Via Tuscolana altezza civico n. 865, il Municipio
di cui trattasi ha comunicato alla società instante, con nota prot.
n. CL71660 del 19.11.2001, detta individuazione del posteggio (invitandola
a produrre piantine planimetriche con l’individuazione dell’area a disposizione),
le è stato comunicato, con nota prot. n. CL15066 del 6.3.2002 del Municipio
X del Comune di Roma, che, con provvedimento n. 6 del 26.2.2002, era
stata disposta la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per
l’esercizio del commercio sulla Via Tuscolana. |
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Per l’annullamento di detta comunicazione e del citato provvedimento n. 6 del 26.2.2002, ivi richiamato, ha proposto ricorso giurisdizionale la società interessata, lamentandone la illegittimità per i seguenti motivi: |
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1.- Quanto alla delibera del Consiglio del Municipio
X del Comune di Roma n. 6 del 26.2.2002: |
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Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria,
contraddittorietà, illogicità, motivazione incongrua, disparità di trattamento
e manifesta ingiustizia. |
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La sospensione a tempo indeterminato di nuove concessioni
O.S.P. è motivata da fattori ultronei, generici, astratti e non pertinenti
concreti e puntuali motivi di interesse pubblico, come, in primo luogo,
la presenza abusiva di venditori occasionali appartenenti ad etnie diverse
(dovuta tuttavia alla incapacità delle forze dell’ordine di far rispettare
le regole di ordine pubblico allontanando detti venditori); in secondo
luogo l’aumento della circolazione pedonale e veicolare sul tratto della
Via Tuscolana di cui trattasi, con intasamenti dovuti a sosta di vetture
in duplice e triplice fila ed aumento della incidenza dell’inquinamento
per l’aggravio delle condizioni atmosferiche (fattori determinati da
carenza di pianificazione urbanistica e dal riferimento a non generalizzabili
condizioni atmosferiche); in terzo luogo il sovraffollamento con manifestazione
di episodi di microcriminalità incidenti sulla pubblica incolumità (pur
essendo la via in questione assai ampia e con marciapiedi laterali ed
essendo eventuali episodi di microcriminalità dovuta ad incapacità di
repressione degli stessi da parte delle forze dell'ordine); in quarto
luogo la esistenza di progetti di riqualificazione previsti per la zona
in questione ( astratti e non prevedenti la sospensione o il divieto
del rilascio di nuove concessioni di posteggio). Invero la concessione
del posteggio commerciale non può assurgere né a causa né a finalità
delle addotte motivazioni, né sono stati valutati i contrapposti interessi. |
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Inoltre è da rilevare che l’Amministrazione comunale centrale può continuare a concedere nuove concessioni di posteggio ai venditori rotativi, con evidente disparità di trattamento rispetto ai venditori a posto fisso. |
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2.- Quanto al “diniego di subingresso nell’autorizzazione
commerciale e di trasferimento del relativo posteggio”: |
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Eccesso di potere per carenza di motivazione e vizi del
procedimento, illegittimità derivata. Violazione di legge, in particolare
dell’art. 28, I c., del D. Leg.vo n. 114 del 1998, e dell'art. 27, lettera
e) dello Statuto del Comune di Roma, di cui alla delibera del C.C. n.
316 del 26.9.1991 e successive modificazioni. |
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Il negativo provvedimento impugnato è affetto da invalidità
derivata da quella della presupposta delibera del Consiglio del Municipio
X n. 6 del 26.2.2002. Peraltro detta deliberazione attiene alle nuove
concessioni di posteggio e non al trasferimento di quelle già esistenti,
come quella di cui trattasi, peraltro assistita da pareri favorevoli
delle competenti autorità, con violazione del diritto alla voltura ed
al trasferimento in proprio nome della autorizzazione amministrativa
di commercio (rinviata per inidoneità del precedente posteggio), che
costituisce atto dovuto. |
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Con atto depositato il 6.6.2002 si è costituito in giudizio il Comune di Roma. Alla pubblica udienza del 15.12.2003 la causa è stata trattenuta in decisione. |
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1.- Con il ricorso in esame una società, che aveva a suo tempo presentato domanda alla Circoscrizione X del Comune di Roma di voltura a proprio nome di autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche in sede fissa, nonché di subingresso nella concessione di occupazione di suolo pubblico della dante causa, ha chiesto l'annullamento della nota prot. n. CL15066 del 6.3.2002 del Municipio X del Comune di Roma con cui le è stato comunicato (dopo l’ individuazione di una nuova area per la sosta in Via Tuscolana, all’ altezza del numero civico 865, riguardo alla quale le competenti autorità avevano espresso parere favorevole) che il Municipio, con delibera del Consiglio n. 6 del 26.2.2002, aveva disposto la sospensione del rilascio i nuove autorizzazioni per l’esercizio del commercio sulla Via Tuscolana, nonché di detta delibera. |
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2.- Con il primo motivo di ricorso è stata impugnata
la delibera del Consiglio del Municipio X n. 6 del 26.2.2002 per eccesso
di potere per difetto del presupposto e di istruttoria, contraddittorietà,
illogicità, motivazione incongrua, disparità di trattamento e manifesta
ingiustizia. |
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Ciò in quanto la sospensione a tempo indeterminato di
nuove concessioni O.S.P. è motivata da fattori ultronei, generici, astratti
e non pertinenti concreti e puntuali motivi di interesse pubblico, come,
in primo luogo, la presenza abusiva di venditori occasionali appartenenti
ad etnie diverse (dovuta tuttavia alla incapacità delle forze dell’ordine
di far rispettare le regole di ordine pubblico allontanando detti venditori);
in secondo luogo l’aumento della circolazione pedonale e veicolare sul
tratto della Via Tuscolana di cui trattasi, con intasamenti dovuti a
sosta di vetture in duplice e triplice fila ed aumento della incidenza
dell’inquinamento per l’aggravio delle condizioni atmosferiche (fattori
determinati da carenza di pianificazione urbanistica e dal riferimento
a non generalizzabili condizioni atmosferiche); in terzo luogo il sovraffollamento
con manifestazione di episodi di microcriminalità incidenti sulla pubblica
incolumità (pur essendo la via in questione assai ampia e con marciapiedi
laterali ed essendo eventuali episodi di microcriminalità dovuta ad
incapacità di repressione degli stessi da parte delle forze dell'ordine);
in quarto luogo la esistenza di progetti di riqualificazione previsti
per la zona in questione ( astratti e non prevedenti la sospensione
o il divieto del rilascio di nuove concessioni di posteggio). Con il
secondo motivo di ricorso è stato impugnato anche il diniego di subingresso
nell’autorizzazione commerciale e di trasferimento del relativo posteggio”
tra l’altro per invalidità derivata da quella della presupposta delibera
del Consiglio del Municipio X n. 6 del 26.2.2002. |
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Va premesso, al riguardo, che l'impugnazione dei regolamenti
è in generale ammessa unitamente all'impugnazione degli atti applicativi;
in particolare la norma regolamentare non direttamente lesiva è impugnabile
solo con l'atto applicativo, sicché è tempestiva l'impugnazione di tale
norma proposta nei termini di impugnazione dell'atto applicativo (Consiglio
Stato, sez. V, 13 maggio 1997, n. 497). |
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Osserva quindi il Collegio, innanzi tutto, che il vizio
di difetto di motivazione può ritenersi sussistente solo in caso di
assoluta mancanza di indicazione delle ragioni giuridiche e di impossibilità
di ricostruzione dell'iter logico seguito nell'emissione del provvedimento
(T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 3 giugno 2002, n. 3258). |
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Il principio di imparzialità, che caratterizza l'azione
amministrativa, impone inoltre che l'adozione di qualsiasi provvedimento
amministrativo sia logicamente preceduta da un puntuale accertamento
dei fatti e dalla valutazione di tutti gli interessi pubblici e privati
coinvolti, ai fini dell'individuazione del prevalente interesse pubblico
concretamente perseguito, nonché, in caso di diniego di rilascio di
autorizzazione amministrativa, della evidenziazione e motivazione di
quegli elementi di fatto significativi ed indicativi a far validamente
ritenere leso o messo in pericolo l'interesse pubblico perseguito dal
rilascio del titolo abilitativo. |
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Detti elementi di fatto devono, tuttavia, essere non
riconducibili ad inadempienze della Amministrazione o a tolleranza da
parte di essa di situazioni di fatto che istituzionalmente sarebbe tenuta
a contrastare o ad eliminare. |
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Non può esservi, quindi, nessun automatismo tra il provvedimento
di diniego o di sospensione del rilascio di autorizzazioni amministrative
e l'esistenza di uno stato di fatto che l’Amministrazione stessa abbia
concorso a causare per sua inoperatività, soprattutto quando non sia
evidenziato e dimostrato che l’interesse tipico sotteso al provvedimento
impugnato sia recessivo rispetto a quello atipico (esigenze di traffico,
ecc.) concretamente tutelato con il diniego in questione e che esso
sia prevalente rispetto a quelli di carattere opposto che va a ledere. |
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Nel caso che occupa, come in precedenza è stato evidenziato,
la sospensione a tempo indeterminato di nuove concessioni O.S.P. è stata
motivata dall’Amministrazione intimata in primo luogo con la presenza
abusiva di venditori occasionali appartenenti ad etnie diverse, in secondo
luogo con l’aumento della circolazione pedonale e veicolare sul tratto
della Via Tuscolana di cui trattasi (con intasamenti dovuti a sosta
di vetture in duplice e triplice fila con aumento della incidenza dell’inquinamento
per l’aggravio delle condizioni atmosferiche), in terzo luogo con il
sovraffollamento con manifestazione di episodi di microcriminalità incidenti
sulla pubblica incolumità, in quarto luogo con la esistenza di progetti
di riqualificazione della zona. |
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Tutte dette circostanze di fatto non appaiono tuttavia
al Collegio caratterizzate dalla obiettività, nel senso che gli eventi
siano dovuti a circostanze su cui l’Amministrazione era ed è impossibilitata
ad intervenire altrimenti, sicché non possono essere di ostacolo al
rilascio di autorizzazioni O.S.P. nella zona di cui trattasi, né sono
stati dimostrati la recessività dell’interesse tipico che l’Amministrazione
avrebbe dovuto perseguire rispetto a quelli atipici diversi assuntamente
tutelati con il provvedimento in esame e la prevalenza di questi rispetto
all’interesse di parte ricorrente. |
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La presenza di abusivi proprio per il carattere di illegittimità,
se non illiceità, della attività svolta non può, infatti, costituire
ostacolo al rilascio di regolari autorizzazioni a commercianti che vogliono
essere in perfetta regola con la legge, sicché appare illogico che tanto
sia impedito dalla presenza di soggetti che operano nel settore commercio
abusivamente ed in assenza di repressione da parte delle Amministrazioni
a tanto tenute, con prevalenza dell’interesse privato al commercio abusivo
su quello pubblico e privato al regolare commercio. |
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La sussistenza di intensa circolazione stradale e parcheggi
caotici pure non possono soverchiare l’interesse pubblico e privato
allo svolgimento del commercio, ben potendo ed anzi dovendo essa circolazione
essere regolata in maniera rigorosa al fine di assicurare l’ordinato
svolgimento della stessa nel pieno rispetto delle disposizioni all’uopo
emanate o emanande. |
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Il sovraffollamento, inoltre, non solo potrebbe scemare
in presenza di repressione della presenza di venditori abusivi e di
traffico incontrollato, ma di certo non può logicamente impedire il
rilascio di autorizzazioni commerciali, che invece proprio da tanto
dovrebbe essere stimolato, in vista del pubblico e privato interesse
allo scambio, e con in conferenza del verificarsi di episodi di microcriminalità
(la cui repressione è compito ed interesse primario prima che del Comune,
di altre Autorità all’uopo preposte). |
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Quanto, infine, alla esistenza di progetti di riqualificazione
della zona in questione, va rilevato che essi non possono di certo essere
di ostacolo, per la loro genericità ed assenza di dimostrazione di concreta
applicazione, alla concessione di posteggi, che peraltro non è stato
dimostrato che siano in contrasto con i progetti stessi o da questi
vietati. |
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Per le considerazioni tutte che precedono il ricorso
deve essere accolto, per illogicità e carenza delle motivazioni poste
a base del provvedimento di sospensione impugnato. |
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Tanto vizia in via derivata anche il diniego di subingresso nell’autorizzazione commerciale e di trasferimento del relativo posteggio” |
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4.- Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione, ed il provvedimento impugnato annullato nei limiti e nei termini sopra indicati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. |
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5.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti. |
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione
seconda ter - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla
il provvedimento impugnato nei limiti e nei termini indicati in motivazione. |
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Spese compensate. |
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione. Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 15.12.2003, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe. |
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Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente |
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Consigliere Antonio AMICUZZI - Estensore |
Illegittimità dell’atto per disservizio amministrativo: i confini mobili dell’eccesso di potere
avv. Stefano Tarullo
(ricercatore di diritto amministrativo – Università Tor Vergata
di Roma)
Una società richiedeva alla competente
Circoscrizione del Comune di Roma di poter volturare a proprio nome un’autorizzazione
amministrativa di commercio su aree pubbliche in sede fissa, nonché di
poter ottenere il subingresso nella concessione di occupazione di suolo pubblico
già rilasciata in favore della dante causa.
L’amministrazione dapprima invitava tale società a reperire un’area
differente da quella occupata in precedenza dalla dante causa e successivamente,
dopo che l’ individuazione di tale nuova area aveva avuto luogo (e per
di più dopo che le competenti autorità avevano espresso parere
favorevole alla nuova dislocazione), comunicava che il Municipio, con precedente
delibera avente natura regolamentare, aveva disposto la sospensione a tempo
indeterminato delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio nella
zona interessata.
La sospensione veniva imputata ai seguenti elementi di fatto: a) presenza di
venditori occasionali ed abusivi nell’area; b) aumento della circolazione
pedonale e veicolare sul tratto della strada in questione, con intasamenti dovuti
a sosta di vetture in duplice e triplice fila ed aumento della incidenza dell’inquinamento
per l’aggravio delle condizioni atmosferiche; c) sovraffollamento con
manifestazione di episodi di microcriminalità incidenti sulla pubblica
incolumità; d) esistenza di progetti di riqualificazione previsti per
l’area in parola.
A fronte del sostanziale diniego oppostole, la menzionata società insorgeva
innanzi al TAR del Lazio che, con la qui annotata sentenza n. 1724 del 25 febbraio
2004 pronunciata dalla Sezione II ter, ha accolto il ricorso.
Al di là della vicenda in concreto affrontata, a dire il vero relativamente
poco significativa (senza voler con ciò negare che una sua positiva definizione
fosse estremamente importante, forse vitale, per il ricorrente) la decisione
merita di essere segnalata per il peculiare modus operandi del giudice.
Colpisce, più in particolare, l’intensità del sindacato
che nel caso in esame il collegio laziale ha inteso condurre andando a scandagliare
le ragioni collocate “a monte” non solo del provvedimento di diniego,
ma anche del regolamento che ad esso faceva da sfondo; il Giudice è così
riuscito a “forare” una motivazione formalmente esternata in modo
compiuto, ma in realtà del tutto insoddisfacente se filtrata attraverso
la concatenazione eziologica dei fatti posti a base della decretata sospensione,
tutti in ultima analisi riconducibili a pregressi disservizi o inefficienze
della P.A.
Assorbente viene ritenuto il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto proprio
la ricordata delibera sospensiva del rilascio delle concessioni O.S.P.
La Sezione giudicante, dopo aver riconosciuto la tempestività del gravame
in virtù del consolidato orientamento (Cons. Stato, Sez. V, 13 maggio
1997 n. 497) che ammette la contestazione in sede giurisdizionale degli atti
regolamentari (quando non immediatamente lesivi) solo assieme all'impugnazione
degli atti applicativi (nei termini di impugnazione di questi ultimi), appunta
decisamente la propria attenzione sul dedotto vizio di difetto di motivazione
del provvedimento regolamentare.
Al riguardo viene doverosamente ricordato come siffatto vizio assuma rilievo
ai fini dell’annullamento in sede giurisdizionale soltanto quando la individuazione
delle ragioni giuridiche risulti assolutamente mancante e risulti preclusa la
ricostruzione dell’iter logico seguito dall’autorità emanante
(di recente v. TAR Campania, Sez. I Napoli, 3 giugno 2002 n. 3258).
Ma il TAR, al di là del “lip service” prestato al tradizionale
orientamento ora riferito, sembra avere ben chiaro che il problema era tutt’altro:
non si poneva nella specie questione di ricostruire un iter logico “lacunoso”
(tale iter era invero chiaramente evincibile dalla delibera impugnata), affiorando
piuttosto la differente esigenza di verificare l’ “attendibilità”,
o forse addirittura l’ “accettabilità” della motivazione
resa dall’amministrazione, in una chiave di comparazione dei contrapposti
interessi; ciò al fine di evitare che potessero ricadere sul privato
le conseguenze negative di una mala gestio tutta interna all’amministrazione.
In altre parole nella vicenda in esame non si trattava di sanzionare un difetto
di motivazione (a stretto rigore non ravvisabile), bensì di valutare
l’incidenza, sulla tenuta dell’atto regolamentare, della pregressa
condotta dall’amministrazione, alle cui omissioni erano in sostanza imputabili
gli eventi qualificati come ostativi al rilascio dei titoli abilitativi.
Dopo aver osservato, a mò di premessa, che l’emanazione di un provvedimento
amministrativo (in ragione del principio di imparzialità) deve riposare
su un puntuale accertamento dei fatti e sulla compiuta valutazione degli interessi
(pubblici e privati) compresenti nella fattispecie, i Giudici di Via Flaminia
osservano - in applicazione di questo noto insegnamento – che quando si
voglia in particolare denegare il rilascio di un’autorizzazione l’amministrazione
è tenuta a porre in risalto gli “elementi di fatto significativi
ed indicativi a far validamente ritenere leso o messo in pericolo l'interesse
pubblico perseguito dal rilascio del titolo abilitativo”.
Questa notazione apre la strada al vero perno del ragionamento del TAR, che
si rinviene nel passaggio immediatamente successivo, là dove si sottolinea
che i suddetti elementi di fatto “devono (…) essere non riconducibili
ad inadempienze della Amministrazione o a tolleranza da parte di essa di situazioni
di fatto che istituzionalmente sarebbe tenuta a contrastare o ad eliminare”.
Il senso dell’argomentazione è perspicuo: quando il diniego di
rilascio del titolo abilitativo - o, come nel caso in esame, il provvedimento
di sospensione generalizzata del rilascio - si fondi su uno stato di fatto che
la stessa PA abbia concorso a porre in essere l’azione amministrativa
successiva rimane definitivamente inficiata se volta a frustrare le aspirazioni
dei cittadini titolari di interessi legittimi pretensivi, salvo che la stessa
amministrazione non “dimostri” (questo il termine impiegato dal
TAR, che sembra implicare un impegno non confinato alla mera esternazione formale
della motivazione) che “l’interesse tipico sotteso al provvedimento
impugnato sia recessivo rispetto a quello atipico (esigenze di traffico, ecc.)
concretamente tutelato con il diniego in questione e che esso sia prevalente
rispetto a quelli di carattere opposto che va a ledere”.
Le coordinate così tracciate consentono al Giudice laziale di pervenire
agevolmente all’accoglimento del ricorso, atteso che – come già
accennato - nella vicenda sub iudice le motivazioni addotte dal Comune a fondamento
della disposta sospensione erano tutte direttamente o indirettamente riconducibili
ad inadempienze, disservizi o – peggio - incapacità di gestire
il territorio da parte dell’ente locale resistente.
Ed infatti la presenza abusiva di venditori occasionali era evidentemente dovuta
all’insuccesso delle forze dell’ordine nel far rispettare le regole
di ordine pubblico; sotto questo profilo al Collegio non sfuggono né
il paradosso nascosto sotto le pieghe del provvedimento regolamentare (consistente
nell’ergere la presenza di abusivi ad “ostacolo al rilascio di regolari
autorizzazioni a commercianti che vogliono essere in perfetta regola con la
legge”) né il ribaltamento della gerarchia dei valori cui la prospettazione
comunale avrebbe potuto condurre (non essendo tollerabile la prevalenza dell’interesse
privato al commercio abusivo su quello pubblico e privato al regolare commercio).
Quanto all’aumento della circolazione pedonale e veicolare sul tratto
della via interessata (discendente in ultima analisi da una inadeguata pianificazione
urbanistica o comunque da una inappropriata regolamentazione del traffico, e
quindi in ogni caso ancora una volta da sostanziali disservizi comunali) tale
fattore è giustamente ritenuto insuscettibile di sopravanzare l’interesse
pubblico allo svolgimento del commercio.
In merito, poi, al sovraffollamento della strada ed alla correlata frequenza
di casi di microcriminalità incidenti sulla pubblica incolumità,
anche questi episodi possono essere in fin dei conti ricondotti all’incapacità
repressiva delle forze dell'ordine, fermo restando che non si tratta di fattori
strutturali ed insuperabili nell’ambito di una più appropriata
e lungimirante strategia di controllo del territorio (come il Collegio non manca
di rilevare, i detti fenomeni sono ex se destinati ad attenuarsi una volta avviata
una seria attività di repressione dei venditori abusivi con contestuale,
conveniente regolazione del traffico nella zona).
Venendo, infine, alla esistenza di progetti di riqualificazione della zona,
neppure questo elemento è dal Collegio considerato idoneo a paralizzare
a tempo indeterminato il rilascio delle autorizzazioni, tanto più quando
i progetti non dispongano la sospensione o il divieto del rilascio di nuove
concessioni di posteggio, o comunque non emergano situazioni di contrasto tra
i provvedimenti autorizzatori ed i progetti medesimi.
Quale valutazione si può dare, conclusivamente, della sentenza in commento?
Senza dubbio il precedente è degno di plauso: il TAR con estrema fermezza
giunge a stigmatizzare una motivazione incentrata su ostacoli di fatto che la
pubblica amministrazione avrebbe potuto e dovuto eliminare facendo adeguato
uso dei poteri conferitile dall’ordinamento. La responsabilità
da “cattiva” amministrazione rifluisce, in termini di legittimità,
sui provvedimenti sfavorevoli che a cagione delle proprie inefficienze l’amministrazione
sia costretta ad adottare. Il sindacato di ragionevolezza – se di sindacato
di ragionevolezza si può ancora parlare – ne risulta enormemente
dilatato, a conferma del carattere plastico e storicamente mutevole del vizio
di eccesso di potere.
Il Collegio dimostra così di saper guardare all’attività
amministrativa nella sua globalità, senza arrestarsi allo “schermo”
dell’atto né fossilizzarsi – come troppo spesso accade al
giudice amministrativo – in un miope esame “cartolare” del
percorso istruttorio compiuto nel singolo procedimento.
A ben vedere, le ragioni del disposto annullamento vengono rinvenute in un ambito
del tutto esterno al procedimento di autorizzazione, configurandosi anzi come
antecedente storico persino rispetto al percorso procedurale che aveva condotto
all’adozione del regolamento sospensivo delle concessioni O.S.P.
Grazie alla lettura di questa sentenza l’abusata formula “amministrazione
di servizio” ci sembra, oggi, un po’ meno vuota.