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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 25 dicembre 2004 n. 1724 - Pres. Scognamiglio, Est. Amicuzzi; Soc. Mistery s.nc (Avv. Di Meglio) c. Comune di Roma (Avv. Raimondo)


Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali – Diniego di rilascio di autorizzazione amministrativa - Evidenziazione degli elementi di fatto significativi a far ritenere validamente leso o messo in pericolo l’interesse pubblico – Sufficienza - Presenza di abusivi ed esigenze di traffico – Motivazione comunque riconducibile ad inadempienze o a tolleranza della P.A. di situazioni che sarebbe istituzionalmente tenuta a contrastare o ad eliminare – Illegittimità dell’atto.

Il principio di imparzialità, che caratterizza l'azione amministrativa, impone che l'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo sia logicamente preceduta da un puntuale accertamento dei fatti e dalla valutazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, ai fini dell'individuazione del prevalente interesse pubblico concretamente perseguito, nonché, in caso di diniego di rilascio di autorizzazione amministrativa, della evidenziazione e motivazione di quegli elementi di fatto significativi ed indicativi a far validamente ritenere leso o messo in pericolo l'interesse pubblico perseguito dal rilascio del titolo abilitativo. Detti elementi di fatto devono, tuttavia, essere non riconducibili ad inadempienze della Amministrazione o a tolleranza da parte di essa di situazioni di fatto che istituzionalmente sarebbe tenuta a contrastare o ad eliminare. Non può esservi, quindi, nessun automatismo tra il provvedimento di diniego o di sospensione del rilascio di autorizzazioni amministrative e l'esistenza di uno stato di fatto che l’Amministrazione stessa abbia concorso a causare per sua inoperatività, soprattutto quando non sia evidenziato e dimostrato che l’interesse tipico sotteso al provvedimento impugnato sia recessivo rispetto a quello atipico (esigenze di traffico, ecc.) concretamente tutelato con il diniego in questione e che esso sia prevalente rispetto a quelli di carattere opposto che va a ledere.

 

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE SECONDA TER
 

 

composto dai signori Magistrati:

 

Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente

 

Consigliere Paolo RESTAINO - Correlatore

 

Consigliere Antonio AMICUZZI - Relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA
 

sul ricorso n. 6247 del 2002, proposto da

 

soc. MISTERY s.n.c., di MOLINARO Antonio & C., in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Di Meglio, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Innocenzo XI n. 8;

 

CONTRO
 

il COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Raimondo, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale, in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21;

 

per l’annullamento

 

del “diniego di subingresso” nella titolarità dell’autorizzazione amministrativa al commercio e di trasferimento del posteggio in sede fissa con mezzo mobile su area pubblica in Via Tuscolana n. 865, “comunicato” con nota prot. n. CL15066 del 6.3.2002 del Municipio X del Comune di Roma;

 

degli atti presupposti e connessi, in particolare della delibera del Consiglio del Municipio X del Comune di Roma n. 6 del 26.2.2002 richiamata nel l’atto sopra indicato;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

 

Visti gli atti tutti della causa;

 

Uditi, alla pubblica udienza del 15.12.2003, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO
 

Con ricorso notificato il 7.5.2002, depositato il 3.6.2002, la società Mistery s.n.c. afferma di aver presentato in data 29.10.1998 domanda alla Circoscrizione X del Comune di Roma di voltura a proprio nome di autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche in sede fissa, per generi alimentari tab. VI, nonché domanda di subingresso nella concessione di occupazione di suolo pubblico della dante causa, in Via Pizzo di Calabria, a mt. 10 da Via Appia Nuova, lato opposto alla Caserma dei Vigili del Fuoco. A seguito di diffide la società in questione è stata invitata, con nota prot. n. 5589 del 19.1.2001 del Dirigente dell’U.O.A. della suddetta Circoscrizione, a reperire altra area idonea nel rispetto dei regolamenti vigenti, stante il contrasto delle collocazioni del banco prospettate con il codice della strada. Dopo che la società Mistery s.n.c. ha chiesto il trasferimento del posteggio in questione in aree pubbliche site in Via Tuscolana, sopra il marciapiede all’altezza di vari numeri civici, e che, a seguito di parere della Polizia municipale e della Commissione Commercio favorevole al posizionamento del posteggio alla Via Tuscolana altezza civico n. 865, il Municipio di cui trattasi ha comunicato alla società instante, con nota prot. n. CL71660 del 19.11.2001, detta individuazione del posteggio (invitandola a produrre piantine planimetriche con l’individuazione dell’area a disposizione), le è stato comunicato, con nota prot. n. CL15066 del 6.3.2002 del Municipio X del Comune di Roma, che, con provvedimento n. 6 del 26.2.2002, era stata disposta la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio del commercio sulla Via Tuscolana.

 

Per l’annullamento di detta comunicazione e del citato provvedimento n. 6 del 26.2.2002, ivi richiamato, ha proposto ricorso giurisdizionale la società interessata, lamentandone la illegittimità per i seguenti motivi:

 

1.- Quanto alla delibera del Consiglio del Municipio X del Comune di Roma n. 6 del 26.2.2002:

 

Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, motivazione incongrua, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

 

La sospensione a tempo indeterminato di nuove concessioni O.S.P. è motivata da fattori ultronei, generici, astratti e non pertinenti concreti e puntuali motivi di interesse pubblico, come, in primo luogo, la presenza abusiva di venditori occasionali appartenenti ad etnie diverse (dovuta tuttavia alla incapacità delle forze dell’ordine di far rispettare le regole di ordine pubblico allontanando detti venditori); in secondo luogo l’aumento della circolazione pedonale e veicolare sul tratto della Via Tuscolana di cui trattasi, con intasamenti dovuti a sosta di vetture in duplice e triplice fila ed aumento della incidenza dell’inquinamento per l’aggravio delle condizioni atmosferiche (fattori determinati da carenza di pianificazione urbanistica e dal riferimento a non generalizzabili condizioni atmosferiche); in terzo luogo il sovraffollamento con manifestazione di episodi di microcriminalità incidenti sulla pubblica incolumità (pur essendo la via in questione assai ampia e con marciapiedi laterali ed essendo eventuali episodi di microcriminalità dovuta ad incapacità di repressione degli stessi da parte delle forze dell'ordine); in quarto luogo la esistenza di progetti di riqualificazione previsti per la zona in questione ( astratti e non prevedenti la sospensione o il divieto del rilascio di nuove concessioni di posteggio). Invero la concessione del posteggio commerciale non può assurgere né a causa né a finalità delle addotte motivazioni, né sono stati valutati i contrapposti interessi.

 

Inoltre è da rilevare che l’Amministrazione comunale centrale può continuare a concedere nuove concessioni di posteggio ai venditori rotativi, con evidente disparità di trattamento rispetto ai venditori a posto fisso.

 

2.- Quanto al “diniego di subingresso nell’autorizzazione commerciale e di trasferimento del relativo posteggio”:

 

Eccesso di potere per carenza di motivazione e vizi del procedimento, illegittimità derivata. Violazione di legge, in particolare dell’art. 28, I c., del D. Leg.vo n. 114 del 1998, e dell'art. 27, lettera e) dello Statuto del Comune di Roma, di cui alla delibera del C.C. n. 316 del 26.9.1991 e successive modificazioni.

 

Il negativo provvedimento impugnato è affetto da invalidità derivata da quella della presupposta delibera del Consiglio del Municipio X n. 6 del 26.2.2002. Peraltro detta deliberazione attiene alle nuove concessioni di posteggio e non al trasferimento di quelle già esistenti, come quella di cui trattasi, peraltro assistita da pareri favorevoli delle competenti autorità, con violazione del diritto alla voltura ed al trasferimento in proprio nome della autorizzazione amministrativa di commercio (rinviata per inidoneità del precedente posteggio), che costituisce atto dovuto.

 

Con atto depositato il 6.6.2002 si è costituito in giudizio il Comune di Roma. Alla pubblica udienza del 15.12.2003 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO
 

1.- Con il ricorso in esame una società, che aveva a suo tempo presentato domanda alla Circoscrizione X del Comune di Roma di voltura a proprio nome di autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche in sede fissa, nonché di subingresso nella concessione di occupazione di suolo pubblico della dante causa, ha chiesto l'annullamento della nota prot. n. CL15066 del 6.3.2002 del Municipio X del Comune di Roma con cui le è stato comunicato (dopo l’ individuazione di una nuova area per la sosta in Via Tuscolana, all’ altezza del numero civico 865, riguardo alla quale le competenti autorità avevano espresso parere favorevole) che il Municipio, con delibera del Consiglio n. 6 del 26.2.2002, aveva disposto la sospensione del rilascio i nuove autorizzazioni per l’esercizio del commercio sulla Via Tuscolana, nonché di detta delibera.

 

2.- Con il primo motivo di ricorso è stata impugnata la delibera del Consiglio del Municipio X n. 6 del 26.2.2002 per eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, motivazione incongrua, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

 

Ciò in quanto la sospensione a tempo indeterminato di nuove concessioni O.S.P. è motivata da fattori ultronei, generici, astratti e non pertinenti concreti e puntuali motivi di interesse pubblico, come, in primo luogo, la presenza abusiva di venditori occasionali appartenenti ad etnie diverse (dovuta tuttavia alla incapacità delle forze dell’ordine di far rispettare le regole di ordine pubblico allontanando detti venditori); in secondo luogo l’aumento della circolazione pedonale e veicolare sul tratto della Via Tuscolana di cui trattasi, con intasamenti dovuti a sosta di vetture in duplice e triplice fila ed aumento della incidenza dell’inquinamento per l’aggravio delle condizioni atmosferiche (fattori determinati da carenza di pianificazione urbanistica e dal riferimento a non generalizzabili condizioni atmosferiche); in terzo luogo il sovraffollamento con manifestazione di episodi di microcriminalità incidenti sulla pubblica incolumità (pur essendo la via in questione assai ampia e con marciapiedi laterali ed essendo eventuali episodi di microcriminalità dovuta ad incapacità di repressione degli stessi da parte delle forze dell'ordine); in quarto luogo la esistenza di progetti di riqualificazione previsti per la zona in questione ( astratti e non prevedenti la sospensione o il divieto del rilascio di nuove concessioni di posteggio). Con il secondo motivo di ricorso è stato impugnato anche il diniego di subingresso nell’autorizzazione commerciale e di trasferimento del relativo posteggio” tra l’altro per invalidità derivata da quella della presupposta delibera del Consiglio del Municipio X n. 6 del 26.2.2002.

 

Va premesso, al riguardo, che l'impugnazione dei regolamenti è in generale ammessa unitamente all'impugnazione degli atti applicativi; in particolare la norma regolamentare non direttamente lesiva è impugnabile solo con l'atto applicativo, sicché è tempestiva l'impugnazione di tale norma proposta nei termini di impugnazione dell'atto applicativo (Consiglio Stato, sez. V, 13 maggio 1997, n. 497).
È, pertanto, tempestivo, in relazione al caso di specie, il ricorso con cui è stato impugnato non solo il provvedimento di diniego di subingresso, ma anche la presupposta delibera n. 6 del 2002 a carattere regolamentare (T.A.R. Toscana, sez. I, 26 novembre 2001, n. 1689).

 

Osserva quindi il Collegio, innanzi tutto, che il vizio di difetto di motivazione può ritenersi sussistente solo in caso di assoluta mancanza di indicazione delle ragioni giuridiche e di impossibilità di ricostruzione dell'iter logico seguito nell'emissione del provvedimento (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 3 giugno 2002, n. 3258).

 

Il principio di imparzialità, che caratterizza l'azione amministrativa, impone inoltre che l'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo sia logicamente preceduta da un puntuale accertamento dei fatti e dalla valutazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, ai fini dell'individuazione del prevalente interesse pubblico concretamente perseguito, nonché, in caso di diniego di rilascio di autorizzazione amministrativa, della evidenziazione e motivazione di quegli elementi di fatto significativi ed indicativi a far validamente ritenere leso o messo in pericolo l'interesse pubblico perseguito dal rilascio del titolo abilitativo.

 

Detti elementi di fatto devono, tuttavia, essere non riconducibili ad inadempienze della Amministrazione o a tolleranza da parte di essa di situazioni di fatto che istituzionalmente sarebbe tenuta a contrastare o ad eliminare.

 

Non può esservi, quindi, nessun automatismo tra il provvedimento di diniego o di sospensione del rilascio di autorizzazioni amministrative e l'esistenza di uno stato di fatto che l’Amministrazione stessa abbia concorso a causare per sua inoperatività, soprattutto quando non sia evidenziato e dimostrato che l’interesse tipico sotteso al provvedimento impugnato sia recessivo rispetto a quello atipico (esigenze di traffico, ecc.) concretamente tutelato con il diniego in questione e che esso sia prevalente rispetto a quelli di carattere opposto che va a ledere.

 

Nel caso che occupa, come in precedenza è stato evidenziato, la sospensione a tempo indeterminato di nuove concessioni O.S.P. è stata motivata dall’Amministrazione intimata in primo luogo con la presenza abusiva di venditori occasionali appartenenti ad etnie diverse, in secondo luogo con l’aumento della circolazione pedonale e veicolare sul tratto della Via Tuscolana di cui trattasi (con intasamenti dovuti a sosta di vetture in duplice e triplice fila con aumento della incidenza dell’inquinamento per l’aggravio delle condizioni atmosferiche), in terzo luogo con il sovraffollamento con manifestazione di episodi di microcriminalità incidenti sulla pubblica incolumità, in quarto luogo con la esistenza di progetti di riqualificazione della zona.

 

Tutte dette circostanze di fatto non appaiono tuttavia al Collegio caratterizzate dalla obiettività, nel senso che gli eventi siano dovuti a circostanze su cui l’Amministrazione era ed è impossibilitata ad intervenire altrimenti, sicché non possono essere di ostacolo al rilascio di autorizzazioni O.S.P. nella zona di cui trattasi, né sono stati dimostrati la recessività dell’interesse tipico che l’Amministrazione avrebbe dovuto perseguire rispetto a quelli atipici diversi assuntamente tutelati con il provvedimento in esame e la prevalenza di questi rispetto all’interesse di parte ricorrente.

 

La presenza di abusivi proprio per il carattere di illegittimità, se non illiceità, della attività svolta non può, infatti, costituire ostacolo al rilascio di regolari autorizzazioni a commercianti che vogliono essere in perfetta regola con la legge, sicché appare illogico che tanto sia impedito dalla presenza di soggetti che operano nel settore commercio abusivamente ed in assenza di repressione da parte delle Amministrazioni a tanto tenute, con prevalenza dell’interesse privato al commercio abusivo su quello pubblico e privato al regolare commercio.

 

La sussistenza di intensa circolazione stradale e parcheggi caotici pure non possono soverchiare l’interesse pubblico e privato allo svolgimento del commercio, ben potendo ed anzi dovendo essa circolazione essere regolata in maniera rigorosa al fine di assicurare l’ordinato svolgimento della stessa nel pieno rispetto delle disposizioni all’uopo emanate o emanande.

 

Il sovraffollamento, inoltre, non solo potrebbe scemare in presenza di repressione della presenza di venditori abusivi e di traffico incontrollato, ma di certo non può logicamente impedire il rilascio di autorizzazioni commerciali, che invece proprio da tanto dovrebbe essere stimolato, in vista del pubblico e privato interesse allo scambio, e con in conferenza del verificarsi di episodi di microcriminalità (la cui repressione è compito ed interesse primario prima che del Comune, di altre Autorità all’uopo preposte).

 

Quanto, infine, alla esistenza di progetti di riqualificazione della zona in questione, va rilevato che essi non possono di certo essere di ostacolo, per la loro genericità ed assenza di dimostrazione di concreta applicazione, alla concessione di posteggi, che peraltro non è stato dimostrato che siano in contrasto con i progetti stessi o da questi vietati.

 

Per le considerazioni tutte che precedono il ricorso deve essere accolto, per illogicità e carenza delle motivazioni poste a base del provvedimento di sospensione impugnato.

 

Tanto vizia in via derivata anche il diniego di subingresso nell’autorizzazione commerciale e di trasferimento del relativo posteggio”

 

4.- Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione, ed il provvedimento impugnato annullato nei limiti e nei termini sopra indicati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

 

5.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti e nei termini indicati in motivazione.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione. Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 15.12.2003, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.

 

Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente

 

Consigliere Antonio AMICUZZI - Estensore

 

Illegittimità dell’atto per disservizio amministrativo: i confini mobili dell’eccesso di potere

avv. Stefano Tarullo
(ricercatore di diritto amministrativo – Università Tor Vergata di Roma)

Una società richiedeva alla competente Circoscrizione del Comune di Roma di poter volturare a proprio nome un’autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche in sede fissa, nonché di poter ottenere il subingresso nella concessione di occupazione di suolo pubblico già rilasciata in favore della dante causa.
L’amministrazione dapprima invitava tale società a reperire un’area differente da quella occupata in precedenza dalla dante causa e successivamente, dopo che l’ individuazione di tale nuova area aveva avuto luogo (e per di più dopo che le competenti autorità avevano espresso parere favorevole alla nuova dislocazione), comunicava che il Municipio, con precedente delibera avente natura regolamentare, aveva disposto la sospensione a tempo indeterminato delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio nella zona interessata.
La sospensione veniva imputata ai seguenti elementi di fatto: a) presenza di venditori occasionali ed abusivi nell’area; b) aumento della circolazione pedonale e veicolare sul tratto della strada in questione, con intasamenti dovuti a sosta di vetture in duplice e triplice fila ed aumento della incidenza dell’inquinamento per l’aggravio delle condizioni atmosferiche; c) sovraffollamento con manifestazione di episodi di microcriminalità incidenti sulla pubblica incolumità; d) esistenza di progetti di riqualificazione previsti per l’area in parola.
A fronte del sostanziale diniego oppostole, la menzionata società insorgeva innanzi al TAR del Lazio che, con la qui annotata sentenza n. 1724 del 25 febbraio 2004 pronunciata dalla Sezione II ter, ha accolto il ricorso.
Al di là della vicenda in concreto affrontata, a dire il vero relativamente poco significativa (senza voler con ciò negare che una sua positiva definizione fosse estremamente importante, forse vitale, per il ricorrente) la decisione merita di essere segnalata per il peculiare modus operandi del giudice.
Colpisce, più in particolare, l’intensità del sindacato che nel caso in esame il collegio laziale ha inteso condurre andando a scandagliare le ragioni collocate “a monte” non solo del provvedimento di diniego, ma anche del regolamento che ad esso faceva da sfondo; il Giudice è così riuscito a “forare” una motivazione formalmente esternata in modo compiuto, ma in realtà del tutto insoddisfacente se filtrata attraverso la concatenazione eziologica dei fatti posti a base della decretata sospensione, tutti in ultima analisi riconducibili a pregressi disservizi o inefficienze della P.A.
Assorbente viene ritenuto il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto proprio la ricordata delibera sospensiva del rilascio delle concessioni O.S.P.
La Sezione giudicante, dopo aver riconosciuto la tempestività del gravame in virtù del consolidato orientamento (Cons. Stato, Sez. V, 13 maggio 1997 n. 497) che ammette la contestazione in sede giurisdizionale degli atti regolamentari (quando non immediatamente lesivi) solo assieme all'impugnazione degli atti applicativi (nei termini di impugnazione di questi ultimi), appunta decisamente la propria attenzione sul dedotto vizio di difetto di motivazione del provvedimento regolamentare.
Al riguardo viene doverosamente ricordato come siffatto vizio assuma rilievo ai fini dell’annullamento in sede giurisdizionale soltanto quando la individuazione delle ragioni giuridiche risulti assolutamente mancante e risulti preclusa la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’autorità emanante (di recente v. TAR Campania, Sez. I Napoli, 3 giugno 2002 n. 3258).
Ma il TAR, al di là del “lip service” prestato al tradizionale orientamento ora riferito, sembra avere ben chiaro che il problema era tutt’altro: non si poneva nella specie questione di ricostruire un iter logico “lacunoso” (tale iter era invero chiaramente evincibile dalla delibera impugnata), affiorando piuttosto la differente esigenza di verificare l’ “attendibilità”, o forse addirittura l’ “accettabilità” della motivazione resa dall’amministrazione, in una chiave di comparazione dei contrapposti interessi; ciò al fine di evitare che potessero ricadere sul privato le conseguenze negative di una mala gestio tutta interna all’amministrazione.
In altre parole nella vicenda in esame non si trattava di sanzionare un difetto di motivazione (a stretto rigore non ravvisabile), bensì di valutare l’incidenza, sulla tenuta dell’atto regolamentare, della pregressa condotta dall’amministrazione, alle cui omissioni erano in sostanza imputabili gli eventi qualificati come ostativi al rilascio dei titoli abilitativi.
Dopo aver osservato, a mò di premessa, che l’emanazione di un provvedimento amministrativo (in ragione del principio di imparzialità) deve riposare su un puntuale accertamento dei fatti e sulla compiuta valutazione degli interessi (pubblici e privati) compresenti nella fattispecie, i Giudici di Via Flaminia osservano - in applicazione di questo noto insegnamento – che quando si voglia in particolare denegare il rilascio di un’autorizzazione l’amministrazione è tenuta a porre in risalto gli “elementi di fatto significativi ed indicativi a far validamente ritenere leso o messo in pericolo l'interesse pubblico perseguito dal rilascio del titolo abilitativo”.
Questa notazione apre la strada al vero perno del ragionamento del TAR, che si rinviene nel passaggio immediatamente successivo, là dove si sottolinea che i suddetti elementi di fatto “devono (…) essere non riconducibili ad inadempienze della Amministrazione o a tolleranza da parte di essa di situazioni di fatto che istituzionalmente sarebbe tenuta a contrastare o ad eliminare”.
Il senso dell’argomentazione è perspicuo: quando il diniego di rilascio del titolo abilitativo - o, come nel caso in esame, il provvedimento di sospensione generalizzata del rilascio - si fondi su uno stato di fatto che la stessa PA abbia concorso a porre in essere l’azione amministrativa successiva rimane definitivamente inficiata se volta a frustrare le aspirazioni dei cittadini titolari di interessi legittimi pretensivi, salvo che la stessa amministrazione non “dimostri” (questo il termine impiegato dal TAR, che sembra implicare un impegno non confinato alla mera esternazione formale della motivazione) che “l’interesse tipico sotteso al provvedimento impugnato sia recessivo rispetto a quello atipico (esigenze di traffico, ecc.) concretamente tutelato con il diniego in questione e che esso sia prevalente rispetto a quelli di carattere opposto che va a ledere”.
Le coordinate così tracciate consentono al Giudice laziale di pervenire agevolmente all’accoglimento del ricorso, atteso che – come già accennato - nella vicenda sub iudice le motivazioni addotte dal Comune a fondamento della disposta sospensione erano tutte direttamente o indirettamente riconducibili ad inadempienze, disservizi o – peggio - incapacità di gestire il territorio da parte dell’ente locale resistente.
Ed infatti la presenza abusiva di venditori occasionali era evidentemente dovuta all’insuccesso delle forze dell’ordine nel far rispettare le regole di ordine pubblico; sotto questo profilo al Collegio non sfuggono né il paradosso nascosto sotto le pieghe del provvedimento regolamentare (consistente nell’ergere la presenza di abusivi ad “ostacolo al rilascio di regolari autorizzazioni a commercianti che vogliono essere in perfetta regola con la legge”) né il ribaltamento della gerarchia dei valori cui la prospettazione comunale avrebbe potuto condurre (non essendo tollerabile la prevalenza dell’interesse privato al commercio abusivo su quello pubblico e privato al regolare commercio).
Quanto all’aumento della circolazione pedonale e veicolare sul tratto della via interessata (discendente in ultima analisi da una inadeguata pianificazione urbanistica o comunque da una inappropriata regolamentazione del traffico, e quindi in ogni caso ancora una volta da sostanziali disservizi comunali) tale fattore è giustamente ritenuto insuscettibile di sopravanzare l’interesse pubblico allo svolgimento del commercio.
In merito, poi, al sovraffollamento della strada ed alla correlata frequenza di casi di microcriminalità incidenti sulla pubblica incolumità, anche questi episodi possono essere in fin dei conti ricondotti all’incapacità repressiva delle forze dell'ordine, fermo restando che non si tratta di fattori strutturali ed insuperabili nell’ambito di una più appropriata e lungimirante strategia di controllo del territorio (come il Collegio non manca di rilevare, i detti fenomeni sono ex se destinati ad attenuarsi una volta avviata una seria attività di repressione dei venditori abusivi con contestuale, conveniente regolazione del traffico nella zona).
Venendo, infine, alla esistenza di progetti di riqualificazione della zona, neppure questo elemento è dal Collegio considerato idoneo a paralizzare a tempo indeterminato il rilascio delle autorizzazioni, tanto più quando i progetti non dispongano la sospensione o il divieto del rilascio di nuove concessioni di posteggio, o comunque non emergano situazioni di contrasto tra i provvedimenti autorizzatori ed i progetti medesimi.
Quale valutazione si può dare, conclusivamente, della sentenza in commento? Senza dubbio il precedente è degno di plauso: il TAR con estrema fermezza giunge a stigmatizzare una motivazione incentrata su ostacoli di fatto che la pubblica amministrazione avrebbe potuto e dovuto eliminare facendo adeguato uso dei poteri conferitile dall’ordinamento. La responsabilità da “cattiva” amministrazione rifluisce, in termini di legittimità, sui provvedimenti sfavorevoli che a cagione delle proprie inefficienze l’amministrazione sia costretta ad adottare. Il sindacato di ragionevolezza – se di sindacato di ragionevolezza si può ancora parlare – ne risulta enormemente dilatato, a conferma del carattere plastico e storicamente mutevole del vizio di eccesso di potere.
Il Collegio dimostra così di saper guardare all’attività amministrativa nella sua globalità, senza arrestarsi allo “schermo” dell’atto né fossilizzarsi – come troppo spesso accade al giudice amministrativo – in un miope esame “cartolare” del percorso istruttorio compiuto nel singolo procedimento.
A ben vedere, le ragioni del disposto annullamento vengono rinvenute in un ambito del tutto esterno al procedimento di autorizzazione, configurandosi anzi come antecedente storico persino rispetto al percorso procedurale che aveva condotto all’adozione del regolamento sospensivo delle concessioni O.S.P.
Grazie alla lettura di questa sentenza l’abusata formula “amministrazione di servizio” ci sembra, oggi, un po’ meno vuota.

 

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