T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. I Bis –
sentenza 16 febbraio 2004 n. 1452
Pres. Mastrocola,
Est. Scala; Rossi più altri (Avv. Trono) c. Ministero della
Difesa
1. Il meccanismo del silenzio rifiuto, ai sensi dell’art. 25 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni, è attivabile nei confronti dei soli procedimenti amministrativi nell’ambito dei quali sia identificabile in capo al privato una posizione di interesse legittimo, mentre, in ordine alla posizione di diritto soggettivo, in cui il petitum riguarda l’accertamento del diritto a pretese patrimoniali retributive, correlata ad un rapporto di pubblico impiego, l’esperimento della tutela giurisdizionale si esplica recta via in sede esclusiva attraverso una pronuncia di accertamento: pertanto, posto che l’attivazione del rito in parola non consente l’accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale dell’interessato, con l’indicazione all’Amministrazione del contenuto del provvedimento da adottare, lo stesso non può ritenersi compatibile con quelle controversie che, solo apparentemente, hanno ad oggetto una situazione di inerzia, essendo, invero, il giudizio incentrato sull’accertamento di una pretesa patrimoniale avente consistenza di diritto soggettivo.
2. Il giudizio speciale sul silenzio previsto dall’art. 21-bis della legge 1034/71 non può essere convertito in rito ordinario, per la parte volta all’accertamento della pretesa sostanziale, in considerazione della ratio sottostante alla scelta legislativa, volta ad attribuire tale strumento processuale solo per accelerare e semplificare la definizione delle controversie nella suddetta materia in ragione della relativa semplicità degli inerenti accertamenti di fatto e di diritto.
3. Sebbene la giurisprudenza abbia in linea di principio escluso che possa trovare ingresso un’azione cumulativa (di accertamento dell’illegittimità del contegno omissivo e, ulteriormente, di accertamento del diritto soggettivo sottostante), deve tuttavia darsi atto dell’inesistenza di ragioni giuridicamente ostative alla disamina di una azione di accertamento di una pretesa patrimoniale, avendo riguardo alla formulazione e presentazione del ricorso secondo i principi e le modalità del rito ordinario (e non già all’interno di un “rito accelerato”, ex se incompatibile con la delibazione nel merito della sottostante pretesa sostanziale).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. 1 bis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5912/2001, proposto da
ROSSI Agostino, VERDUCI Antonino, MAGGIO Carmelo, PIANA Paolo, LOI Antonio, IANNONE Michele, VETRANO Saverio, PARISI Massimo, COMINU Alberto, D’ALESSANDRO Paolo, SANFILIPPO Tony Maximilian, DIRANNO Filippo, CERENZIA Paride, PIROLA Alessandro, tutti rappresentati e difesi, per mandato a margine dell'atto introduttivo, dall’avv. Giuseppe Trono, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, v. Oslavia, n. 30,
contro
il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
per l’annullamento
del silenzio rifiuto concretizzatosi a seguito dell’atto di invito a provvedere,
notificato in data 7/12/2000, con cui i ricorrenti chiedevano la liquidazione
in loro favore delle indennità di istituto nella misura prevista dall’art.
12 del D.P.R. 05.06.1990, n. 147, a partire dal mese di luglio 1990, nonchè
il danno da svalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate
dalla maturazione al soddisfo;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti a percepire le indennità d’istituto
nella misura prevista dall’art. 12 del D.P.R. 05.06.1990, n. 147, a partire
dall’entrata in vigore della citata legge;
per la condanna
dell’Amministrazione adita al pagamento delle somme dovute a titolo di
indennità, ex D.P.R. 5.6.1990, n. 147, con decorrenza dal mese di luglio
1990, maggiorate di rivalutazione ed interessi sino al soddisfo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato
per l’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 19 gennaio 2004 il Primo Referendario
Donatella Scala;
Udito l'avv. Trono per il ricorrente e l’avv. dello Stato Tito Varrone
per la resistente Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Espongono i ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri ed in servizio presso la Stazione Carabinieri di Vercelli – Nucleo Banca Italia, di aver sollecitato la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 12, I comma, del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, con diffida formalmente notificata all’Amministrazione di appartenenza.
Con il ricorso in epigrafe insorgono i ricorrenti avverso il contegno meramente omissivo osservato dall’intimata Amministrazione, deducendo i seguenti profili di censura:
Concludono, pertanto,
insistendo per l’accoglimento del gravame, previo accertamento della violazione
dell’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione a ciò
formalmente sollecitata e consequenziale declaratoria del diritto alla percezione
della predetta indennità, con decorrenza dal mese di luglio del 1990.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza
delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 gennaio
2004.
DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe sono introdotte contestualmente un’azione intesa all’accertamento dell’illegittimità del contegno omissivo dall’Amministrazione osservato a fronte della sollecitazione – ad essa formalmente rivolta dai ricorrenti – preordinata al riconoscimento ed alla conseguente liquidazione dell’indennità prevista dal I comma dell’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, ed un’azione di accertamento, con connessa domanda di condanna, incentrata sulla rivendicata spettanza dell’emolumento precedentemente indicato.
1.1. Il Collegio,
in via preliminare, osserva che il meccanismo del silenzio rifiuto, ai sensi
dell’art. 25 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni, è
attivabile nei confronti dei soli procedimenti amministrativi nell’ambito
dei quali sia identificabile in capo al privato una posizione di interesse legittimo,
mentre, in ordine alla posizione di diritto soggettivo, in cui il petitum riguarda
l’accertamento del diritto a pretese patrimoniali retributive, correlata
ad un rapporto di pubblico impiego, l’esperimento della tutela giurisdizionale
si esplica recta via in sede esclusiva attraverso una pronuncia di accertamento
(cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 14 novembre 2002 n. 7172; T.A.R. Sardegna, 29
ottobre 2002 n. 1428; T.A.R. Puglia, Bari, 30 luglio 2002 n. 3568).
Peraltro, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza
n. 1 del 9 gennaio 2002, ha ribadito che il giudizio disciplinato dall’art.
21-bis della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come introdotto dall’art. 2 della
l. 21 luglio 2000 n. 205) è diretto esclusivamente ad accertare se il
silenzio serbato da una Pubblica Amministrazione sull’istanza del privato
violi, o meno, l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto
con l’istanza stessa; a tanto consegue che il giudice, anche nei casi
in cui il provvedimento richiesto ha natura vincolata, non può sostituirsi
all’Amministrazione in alcuna fase del giudizio, dovendosi limitare, in
caso di accoglimento del ricorso, ad imporre alla stessa l’obbligo di
provvedere sull’istanza entro il termine assegnato.
Pertanto, posto che l’attivazione del rito in parola non consente l’accertamento
sulla fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente, con l’indicazione
all’Amministrazione del contenuto del provvedimento da adottare, lo stesso
non può ritenersi compatibile con quelle controversie che, solo apparentemente,
hanno ad oggetto una situazione di inerzia, come nella presente fattispecie,
essendo, invero, il giudizio incentrato sull’accertamento di una pretesa
patrimoniale avente consistenza di diritto soggettivo.
In questa ipotesi, infatti, l’esercizio dell'azione per la dichiarazione
di tale diritto non esige la previa attivazione della procedura di silenzio-inadempimento
ex art. 25, comma I, del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, non richiedendosi alcun
provvedimento (espresso o tacito) da impugnarsi entro un termine di decadenza,
ma solo l’osservanza dell’ordinario termine di prescrizione (cfr.
Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2002 n. 4824).
D’altra parte, il giudizio speciale sul silenzio previsto dall’art.
21-bis della legge 1034/71 neppure può essere, secondo quanto sostenuto
dalla prevalente giurisprudenza, convertito in rito ordinario, per la parte
volta all’accertamento della pretesa sostanziale, in considerazione della
ratio sottostante alla scelta legislativa, volta ad attribuire tale strumento
processuale solo per accelerare e semplificare la definizione delle controversie
nella suddetta materia in ragione della relativa semplicità degli inerenti
accertamenti di fatto e di diritto (cfr. C.G.A.R.S., 16 ottobre 2002 n. 593;
nonché, in termini, Cons. Stato, sez. VI, nn. 2412/03, 2534/03, 4833/03,
4834/03, 4835/03, 4877/03, 4878/03).
Se, sulla base di quanto ora esposto, la giurisprudenza ha in linea di principio
escluso che possa trovare ingresso un’azione cumulativa (di accertamento
dell’illegittimità del contegno omissivo e, ulteriormente, di accertamento
del diritto soggettivo sottostante), deve tuttavia darsi atto dell’inesistenza,
quanto alla fattispecie all’esame, di ragioni giuridicamente ostative
alla disamina della proposta azione di accertamento, avuto riguardo alla formulazione
e presentazione del ricorso secondo i principi e le modalità del rito
ordinario (e non già all’interno di un “rito accelerato”,
ex se incompatibile con la delibazione nel merito della sottostante pretesa
sostanziale).
1.2. Pertanto, essendo inammissibile la pretesa di accertamento dell’illegittimità del contegno omissivo dall’Amministrazione a fronte dell’atto di invito a provvedere, notificato in data 7 dicembre 2000, in ragione della consistenza della posizione fatta valere di diritto soggettivo, e, in quanto tale, non necessitando di essere veicolata la sottoposizione della questione al sindacato giurisdizionale a mezzo della procedura ex art. 25 T.U. 3/57, va dato atto della piena procedibilità dell’azione di accertamento e di condanna avente ad oggetto la sostenuta esistenza di un credito di carattere patrimoniale scaturente dal rapporto di pubblico impiego.
2. Quanto al merito della questione, di cui all’introdotta azione in merito alla pretesa sostanziale sopra indicata, la stessa impone lo svolgimento di una verifica del quadro normativo di riferimento e della sua evoluzione.
2.2. L’art.
12, comma I, del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 ha previsto che “il supplemento
giornaliero dell'indennità d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge
28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato
per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza
esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali
di servizio. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui all'art.
11 ed ha decorrenza dal 1° luglio 1990”.
In epoca successiva è intervenuto il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395: il
quale, all'art. 42, comma I, ha previsto che “a decorrere dal 1° novembre
1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla
base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna
agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello
Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a l. 5.100 lorde”.
Con il D.P.R. n. 254/99, art. 50, comma II, tale compenso aggiuntivo è
stato esteso al personale che “esercita precipuamente attività
di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché
tutela delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione
ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti
all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi”, senza, comunque,
incidere sull'interpretazione del contratto precedente che agganciava il diritto
retributivo non con riferimento a servizi specifici bensì al carattere
genericamente esterno del servizio stesso.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in merito,
l'attribuzione a detto personale di una maggiorazione della retribuzione trova
giustificazione in un rilevante quid pluris della prestazione rispetto al normale
ed istituzionale servizio, connotato dal carattere della continuità,
dovendosi conseguentemente escludere, ai fini in discorso, le attività
onerose soltanto “saltuarie”, ovvero quelle espletate in modo “accidentale”
e “momentaneo”.
2.3. Osserva
il Collegio che, se il Legislatore ha voluto garantire una indennità
economica al personale che presta la propria attività lavorativa in condizioni
disagiate, tale indennità deve essere allora corrisposta, in difetto
di un diversa precisazione esplicitata dal pertinente dettato normativo, con
riguardo a qualsiasi tipologia di servizio che presenti le caratteristiche del
servizio esterno svolto in maniera stabile e continuativa (cfr. Cons. Stato,
parere dell'Adunanza della Terza Sezione del 28 luglio 1998).
E' innegabile, infatti, che per detta attività ricorrono esigenze di
“compensazione” del maggiore sacrificio richiesto al personale,
il quale risulta esposto a condizioni di lavoro più gravose rispetto
alla normale attività di istituto in base ad ordini formali di servizio
e perciò in modo non occasionale.
Viene in considerazione, quindi, un’esigenza di evidente carattere remunerativo
che, sul piano sostanziale, ha determinato l'introduzione stessa del supplemento
dell'indennità di istituto, con la precisazione che detta esigenza sussiste
a prescindere dalla circostanza che i turni di espletamento del servizio esterno
coprono o meno l'intero arco della giornata, circostanza, quest’ultima,
che la norma ex art. 12 non contempla in alcun modo, e che, in difetto di espressa
previsione, l’interprete non è autorizzato ad introdurre in un’ottica
limitativa del riconoscimento del beneficio de quo, atteso la contrarietà
alla stessa ratio ispiratrice della disposizione in esame.
L'indennità mira, infatti, a remunerare con un compenso aggiuntivo le
più diverse situazioni di disagio psico-fisico che il personale delle
forze di polizia è chiamato ad affrontare: situazioni, queste, spesso
non tipizzabili a priori, ma comunque ben individuabili sulla base del criterio
della maggiore gravosità del servizio reso rispetto alle normali attività
che si svolgono all'interno dell'apparato burocratico.
Peraltro, rispetto alla ricostruzione del fondamento giustificativo del beneficio
in discorso, deve escludersi che le sopravvenienze normative precedentemente
indicate abbiano introdotto elementi di carattere “innovativo” atti
ad estendere l’ambito di applicazione dell’originaria previsione
dettata dall’art. 12 del D.P.R. 147/90.
Ed invero, sia il D.P.R. n. 395 del 1995, che il D.P.R. n. 254 del 1999, per
l'aspetto che interessa ai fini del decidere (“impiego in servizi esterni”)
contengono, infatti, una mera specificazione dell'indicato presupposto.
Se le “attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza”,
di per sé non possono che svolgersi all'esterno e, quindi, già
entrano nella previsione del D.P.R. n. 147 del 1990, e per quelle di “tutela
delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria”
è espressamente previsto lo svolgimento all'esterno dei comandi, nuova,
a ben vedere, è la sola previsione di attività “presso enti
o strutture di terzi”, la quale, peraltro, conferma che come “servizio
esterno” va considerato quello “svolto fuori dei locali dell'ufficio
di appartenenza”.
3. Con riferimento
alla controversia in esame, i ricorrenti affermano di avere diritto alla indennità
in parola sin dall’entrata in vigore dell’art. 12, D.P.R. 147/1990,
in ragione dell’espletamento di attività, in base a formali ordini
di servizio, per l’intera durata dell’orario obbligatorio, in ambiente
esterno.
Peraltro, dall’esame della documentazione versata in atti dalla resistente
Amministrazione, ed in particolare dai dettagliati prospetti recanti l’indicazione
dei servizi prestati da ciascuno dei ricorrenti nel periodo 1990 - 2001, è
dato evincere una diversificata gamma di fattispecie in ragione sia della successiva
assegnazione presso diversi reparti, e nei periodi temporali ivi specificati
per ognuno dei ricorrenti medesimi, sia dei motivi ritenuti, di volta in volta,
ostativi alla percezione dell’indennità.
3.1. In particolare,
risulta che ad alcuni dei ricorrenti è già stata, sia pure per
alcuni periodi limitati, riconosciuta la spettanza dell’indennità
in parola; in altri casi, o per altri periodi, l’Amministrazione ha ritenuto
di valorizzare, pure in costanza di pacifico svolgimento di servizi esterni,
la circostanza che l’attività di turnazione continuativa non fosse
normalmente organizzata nell’arco delle 24 ore, secondo quanto esplicitato
nella circolare in data 3 luglio 1990, richiamata dal Comando Regione Carabinieri
Piemonte e Valle D’Aosta con nota del 21 giugno 2001, e depositata in
giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 12 dicembre 2003.
Ritiene, al riguardo, il Collegio che non può avere rilevanza ostativa
ai fini in parola il contenuto “interpretativo” recato, con valenza
“restrittiva” rispetto al riconoscimento dell’indennità
in questione, (escluso in presenza di turni continuativi che non coprano l’intero
arco della giornata) da circolari dell’Amministrazione competente.
Ed invero, la giurisprudenza amministrativa maggioritaria ha affermato il principio
che in materia di diritti patrimoniali del pubblico dipendente, ma anche in
tema di diritti soggettivi in genere, in presenza di circolari (istruzioni o
direttive) lesive di tali diritti, non è necessaria l'impugnazione di
tali atti, poiché il giudice può disapplicarli ove ritenga fondata
la pretesa del ricorrente.
Le circolari esplicative o interpretative di norme di legge o di accordo collettivo
recepito in un regolamento non hanno, infatti, alcun contenuto provvedimentale
e sono pertanto inidonee ad incidere sul diritto azionato, non potendo con tali
atti, in ogni caso, essere inseriti vincoli o limiti non previsti nelle norme,
di rango gerarchico superiore, che essi esplicitano e/o interpretano (cfr. Cons.
Stato, sez. V, 10 novembre 1992 n. 1240; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 8
aprile 1993 n. 282).
Con riferimento specifico, pertanto, a detta fattispecie illegittimamente l'Amministrazione
resistente, in presenza della pacifica effettuazione da parte dei militari ricorrenti,
nei periodi dettagliatamente indicati per ciascuno, di servizi svolti all'esterno
del reparto di appartenenza secondo una regolare turnazione e conformi al dettato
dell'art. 12 D.P.R. n. 147 del 1990, ha negato l'indennità per cui è
causa, ritenendola subordinata ad ulteriori presupposti – previsti nella
circolare richiamata – quali lo svolgimento del turno nell'arco di un'intera
giornata, non essendo tali presupposti, è necessario precisarlo e ribadirlo,
menzionati nel citato art. 12 e sono, pertanto, irrilevanti ai fini del riconoscimento
del diritto all'erogazione dell'indennità de qua.
L'interpretazione fornita dall'Amministrazione alla norma in questione, quindi,
non si dimostra conforme, oltre che alla lettera, allo spirito della legge,
così come, peraltro, costantemente riconosciuto in giurisprudenza (cfr.
Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2002 n. 4826; C.G.A.R.S., 19 marzo 2002 n.
141 e 56 maggio 1999 n. 169; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 ottobre 2001 n. 8585;
T.A.R. Puglia, Lecce, 24 ottobre 2002 n. 5454, 9 agosto 2002 n. 4023 e 11 giugno
2001 n. 2706; T.A.R. Veneto, 29 aprile 2002 n. 1617 e 20 novembre 2000 n. 2218;
T.A.R. Liguria, sez. II, 15 luglio 2000 n. 834; T.A.R. Lombardia, Milano, 9
giugno 2000 n. 4255; T.A.R. Campania, Napoli, 1° febbraio 2000 n. 308).
3.2. Altro discorso
è a farsi, invece, con riferimento al secondo ordine di motivi ritenuto
ostativo dall’Amministrazione al fine del riconoscimento dell’indennità
d’istituto.
Come pacificamente ammesso dagli stessi ricorrenti, tutti prestano, da ultimo,
servizio presso il Nucleo CC Banca d’Italia, ma non risulta che i medesimi,
stabilmente impiegati a svolgere i compiti di istituto presso tale reparto di
appartenenza, abbiano ulteriormente svolto “servizio esterno”.
Come ripetutamente sostenuto in precedenza, la ratio legis della invocata norma
di cui all'art. 12 D.P.R. n. 147 del 1990 risiede, infatti, unicamente nell’esigenza
di “remunerare” il maggior sacrificio sopportato dal personale chiamato
ad operare all'esterno del proprio reparto di appartenenza.
Non compete, invece, alcuna retribuzione aggiuntiva in costanza di svolgimento
del servizio in ambiente chiuso, ben potendo essere localizzato l’ufficio
di appartenenza presso immobile di terzi, purchè ivi abbia sede il proprio
comando o reparto.
Ed invero, non può essere valorizzata la circostanza che lo stabile presso
cui i ricorrenti prestano servizio sia riferibile a terzi, (in specie, Banca
d’Italia) secondo quanto stabilito con il D.P.R. n. 254 del 1999 con decorrenza
1° giugno 1999, in quanto, come sopra ampiamente argomentato, la connotazione
indefettibile perchè possa ammettersi la retribuzione aggiuntiva è
che il servizio si svolga al di fuori della sede di appartenenza, nell’ambito
dell’attività di sorveglianza e controllo del territorio.
Correttamente, dunque, l’Amministrazione non ha ritenuto remunerabile
il servizio prestato dai ricorrenti presso gli uffici in cui è dislocato
il reparto di appartenenza, a nulla rilevando ai fini in parola la collocazione
della sede d’ufficio in struttura di terzi.
4. Deve, in definitiva,
riconoscersi il diritto degli odierni ricorrenti a conseguire l'indennità
per i servizi esterni ex art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 ed ex art.
9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 per i turni di servizio esterno effettivamente
espletati in forza di ordini formali di servizio o comunque mediante una regolare
turnazione, svolti a decorrere dal luglio 1990, secondo quanto dettagliatamente
risultante per ognuno di essi dai prospetti allegati al ricorso, ovviamente,
previa decurtazione da parte dell'Amministrazione delle somme che risultano
a tale titolo già corrisposte, e con esclusione di quello svolto presso
il Nucleo Banca d’Italia; l’Amministrazione, potrà, ulteriormente
verificare che non sia decorso il termine di prescrizione che, per i pubblici
dipendenti, ivi compresi i militari, è quinquennale, quale unica causa
ostativa alla concreta erogazione delle indennità maturate.
Il ricorso in esame – dimostratosi fondato – merita, in tali limiti,
di essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti
alla corresponsione dell'indennità di cui sopra, maggiorata di rivalutazione
monetaria ed interessi legali per i singoli ratei del credito retributivo maturati
prima dell'entrata in vigore della legge n. 724 del 1994.
Quanto alla spettanza dei pure invocati accessori del credito, per la parte
in cui lo stesso è fondatamente vantato dai ricorrenti, sono tuttavia
opportune talune precisazioni.
Gli artt. 16, comma VI, della l. 30 dicembre 1991 n. 412 e 22, comma XXXVI,
della l. 23 dicembre 1994 n. 724 – che hanno previsto, rispettivamente
per i crediti previdenziali e per quelli retributivi tardivamente corrisposti,
che l’importo degli interessi sia portato in detrazione dalle somme eventualmente
spettanti a titolo di rivalutazione monetaria – sono norme che incidono
sugli effetti e non sulla fattispecie generatrice, con la conseguenza che si
applicano anche ai rapporti pendenti al momento della loro entrata in vigore:
pertanto, per i ratei retributivi di pubblici dipendenti maturati – come
nella fattispecie all’esame - fino al 31 dicembre 1994 deve essere corrisposto,
oltre agli interessi legali (secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli
ratei), anche il danno da svalutazione, mentre per i ratei maturati successivamente
spettano solo gli interessi e la rivalutazione può essere attribuita
a titolo di maggior danno, eccezionalmente ritenuto in re ipsa, unicamente se
(e nella misura in cui) risulti superiore all’interesse legale.
In argomento, va poi ulteriormente precisato come, ai sensi dell’art.
429 c.p.c., gli interessi legali e la rivalutazione monetaria per gli emolumenti
corrisposti tardivamente ai pubblici dipendenti vanno calcolati separatamente
sull’importo nominale del credito, per cui sulla somma dovuta quale rivalutazione
non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore
e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi
e rivalutazione (cfr. Cons. Stato, Ad Plen., 15 giugno 1998 n. 3).
5. Conclusivamente, ribadita la fondatezza del gravame nei termini e limiti sopra enunciati, determina il Collegio di compensare fra le parti le spese di lite, sussistendo la presenza di giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, Sez. 1^ bis:
- dichiara, in parte, inammissibile il ricorso in epigrafe, quanto all’azione
di accertamento dell’illegittimità del silenzio-rifiuto;
- accoglie, in parte, il ricorso in epigrafe, e per l’effetto, accerta
il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di cui all'art.
12 D.P.R. n. 147 del 1990, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi
legali, nei limiti indicati in parte motiva;
- condanna, conseguentemente, l’intimata Amministrazione, nella persona
del Ministro p.t., alla liquidazione delle somme come sopra determinabili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il
19 gennaio 2004, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott. Cesare Mastrocola - Presidente
Dr.ssa Elena Stanizzi - Primo Referendario
Dr.ssa Donatella Scala - Primo Referendario, est.
Il Presidente L’Estensore
Rito del silenzio e cumulo di azioni
Avv. Stefano Tarullo
(ricercatore di diritto amministrativo –
Università Tor Vergata di Roma)
Alcuni carabinieri convenivano innanzi al TAR
del Lazio il Ministero della Difesa contestando il silenzio-rifiuto concretizzatosi
a seguito di una sollecitazione a provvedere circa la corresponsione di un’indennità
loro dovuta e contestualmente richiedendo la declaratoria del loro diritto a
percepire la predetta indennità, con conseguente condanna dell’Amministrazione
resistente a corrisponderla.
La sentenza del TAR del Lazio n. 1452 del 16 febbraio 2004, con la quale è
stata definita la lite in questione, presenta un discreto interesse sotto il
profilo processuale.
Con il ricorso introduttivo erano state proposte due distinte azioni: una prima
azione volta a far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato
dall’Amministrazione circa l’istanza di riconoscimento e liquidazione
dell’indennità controversa ed una distinta azione di accertamento
avente ad oggetto proprio la spettanza dell’emolumento, con annesso petitum
di condanna.
Con la pronuncia che si annota i giudici di Via Flaminia, pur dichiarando inammissibile
il ricorso nella parte in cui introduce il rito speciale del silenzio ex art.
21 bis della legge n. 1034/71, hanno ritenuto ammissibile la domanda subordinata
di accertamento e di condanna.
Nel proprio iter motivazionale il Collegio sembra sviluppare una distinzione
che nelle righe seguenti tentiamo di sintetizzare.
a) quando ad essere azionato sia un interesse legittimo (pretensivo) il rito
speciale ed accelerato di cui al menzionato art. 21 bis può senz’altro
essere attivato ma, secondo l’arcinoto orientamento inaugurato dall’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n.1 del 9 gennaio 2002 –
e pedissequamente osservato dalla giurisprudenza successiva – non è
consentito al giudice l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale
dedotta dal ricorrente, sottesa all’interesse legittimo medesimo.
La filosofia che sta alla base di questa linea interpretativa è conosciuta:
poiché il rito in questione è diretto esclusivamente a rimuovere
la situazione di inerzia, all’organo giurisdizionale è coerentemente
inibito di indicare all’Amministrazione il contenuto del provvedimento
da assumere per porre ad essa fine.
In ultima analisi, al giudice spetta il solo compito di verificare se l’Amministrazione
abbia violato l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto
e di ordinare alla stessa – in caso di esito positivo della verifica -
di provvedere sull’istanza entro il termine assegnato.
b) Diverso è il caso in cui ad essere azionato sia un diritto soggettivo.
In siffatta ipotesi il rito speciale non può operare, e ciò vale
anche in quelle controversie che, come ricorda il TAR, “solo apparentemente,
hanno ad oggetto una situazione di inerzia, come nella presente fattispecie,
essendo, invero, il giudizio incentrato sull’accertamento di una pretesa
patrimoniale avente consistenza di diritto soggettivo”.
Qualora, dunque, la posizione vantata sia di diritto soggettivo come nella vicenda
in esame (si rammenti che i ricorrenti avevano richiesto nella specie l’accertamento
del diritto a pretese patrimoniali retributive in virtù di un rapporto
di pubblico impiego) la tutela giurisdizionale deve seguire la via della giurisdizione
esclusiva, che si appunta su una pronuncia di accertamento strutturalmente e
funzionalmente incompatibile con il rito speciale contra silentium (cfr. TAR
Campania, Napoli, 14 novembre 2002 n. 7172; TAR Sardegna, 29 ottobre 2002 n.
1428; TAR Puglia, Bari, 30 luglio 2002 n. 3568).
L’indirizzo testè ricordato sembra superare quelle avvisaglie nelle
quali si era invece ritenuto possibile, attraverso l'azione proposta ai sensi
dell'art 21 bis, tutelare situazioni di diritto soggettivo perfetto nei confronti
della pubblica amministrazione (TAR Lazio, Sez.I, 6 maggio 2003 n.3921; TAR
Sicilia, Sez.I Catania, 4 aprile 2002 n.558). Ma esso conduce a conseguenze
ancora ulteriori: la giurisprudenza dominante, proprio sulla scorta dell’impianto
dogmatico sopra tracciato, esclude che il rito speciale sul silenzio previsto
dal menzionato art. 21 bis possa convertirsi in rito ordinario per la parte
volta all’accertamento della pretesa sostanziale; la tesi negativa è
sostenuta da un lato proprio in ragione della finalità del rito speciale
di cui all'art. 21 bis, che come detto è avulso dal soddisfacimento dell'interesse
sostanziale, e dall’altro in ragione dello scopo di evitare facili elusioni
dei tempi ordinari di trattazione delle controversie (Cons. Stato, Sez.IV, 11
giugno 2002 n.3256; Sez.V, 3 gennaio 2002 n.12).
Una conclusione abbastanza netta sembra doversi trarre da queste notazioni:
quando venga proposta un’unica azione (ricorso avverso il silenzio) a
fronte della quale si appuri poi sussistere una posizione (non di interesse
legittimo ma) di diritto soggettivo il ricorso è destinato inesorabilmente
ad essere dichiarato inammissibile, non essendo stato attivato il rito appropriato
e non essendo ammessa la conversione.
Il rigore di questo orientamento, evidentemente, pone in una qualche difficoltà
il ricorrente in tutti quei casi in cui la qualificazione della posizione sostanziale
da sottoporre all’attenzione del giudice non possa essere operata con
esattezza; in altri termini, di fronte al silenzio amministrativo l‘errore
sulla qualificazione della situazione giuridica soggettiva azionata trascina
con sé l’errore sul rito applicabile, indirizzando il processo
verso un sicuro esito di inammissibilità.
Ed è su questo punto che si coglie l’interesse della pronuncia
qui in commento: la Sezione I bis del TAR Lazio, a fronte della pur dichiarata
inammissibilità della pretesa di veder accertata l’illegittimità
del contegno omissivo tenuto dall’Amministrazione, ha statuito la piena
procedibilità dell’azione di accertamento e di condanna avente
ad oggetto la sostenuta esistenza di un credito di carattere patrimoniale scaturente
dal rapporto di pubblico impiego.
Il Collegio laziale offre in tal modo al ricorrente un’eccellente soluzione
per uscire dall’impasse sopra evidenziata, ammettendo il cumulo tra due
diversi petita nell’ambito di uno stesso atto di ricorso (nel caso di
specie, il petitum di accertamento dell’illegittimità del contegno
omissivo e quello di accertamento del diritto soggettivo sottostante) e quindi
acconsentendo alla contemporanea proposizione dell’azione volta alla contestazione
del silenzio e dell’azione funzionale all’accertamento della fondatezza
del diritto soggettivo.
Non può che auspicarsi che la tesi trovi eco e conferme.