T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. I - sentenza
10 febbraio 2004 n. 2017
Ric. Bellicci Sessa ed altri c. Istituto Nazionale per lo studio e
la cura dei tumori- Fondazione G. Pascale - Pres. G. Coraggio, Est.
De Felice
1. Può condividersi, in linea di principio, che in presenza di criteri sufficientemente specifici, la commissione potrebbe esaurire il suo compito con l’attribuzione di punteggi solo numerici (nella specie unitamente ai giudizi di sufficiente, buono o ottimo delle offerte). Tuttavia, una volta che la commissione abbia deciso di giustificare i giudizi di sufficiente, buono e ottimo, con un giudizio, seppure sintetico, è certamente censurabile, e viziato per difetto di motivazione, l’utilizzo di formule stereotipate e perfettamente uguali per tutte le offerte e per tutti i concorrenti, prive di alcun riferimento concreto alle specifiche caratteristiche degli elaborati in realtà esaminati. Tale considerazione vale, a maggior ragione, considerando che le formule stereotipe sono comuni sia ai concorrenti che hanno ottenuto il giudizio di ottimo, che per tutti gli altri concorrenti (con giudizio sufficiente e buono).
2. Se in linea generale nel processo amministrativo è inammissibile l’intervento ad adiuvandum da parte di chi sarebbe stato legittimato ad impugnare, deve però ritenersi ammissibile tale intervento ove sia diretto a tutelare un interesse che il titolare sarebbe stato legittimato a far valere in via principale con autonomo ricorso sempreché sia esperito entro il termine di decadenza nei ricorsi di tipo impugnatorio, e con le forme di notifica e di deposito degli atti introduttivi di domande, quali il ricorso principale e il ricorso incidentale (in tal senso C. Stato, VI, 11 settembre 2002, n.4606).
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Prima
N. 2017/04 Reg. Sent
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10084 del 2003 proposto da
ing. Roberto Bellucci Sessa in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della società Itaca spa, la quale agisce in proprio e come capogruppo della mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con prof.ing. Gianfranco Ferrara, MM.RR. Consult srl, in persona del l.r.p.t., prof.ing. Mariano Cannaviello, PANACEA spa, in persona del l.r.p.t., dott.ing. Lorenzo Urbano, dott.ing. Domenico Carlo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Provera e Giuseppe Sartorio, con i quali domiciliano elettivamente in Napoli alla via dei Mille n. 16,
CONTRO
Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori- Fondazione Giovanni Pascale, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Colalillo, con il quale domicilia in Napoli alla via A. Labriola p.co Fiorito presso lo studio dell’avv. Raffaele Anatriello,
nei confronti di
ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, in proprio e nella qualità di mandatario-capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti, aggiudicatario della gara de qua, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Nardone e Giuseppe Ceceri, con i quali domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.276, ricorrente incidentale,
nei confronti di
Lenzi Consultant srl, in persona del l.r.p.t. in proprio e nella qualità di mandatario-capogruppo del costituendo raggruppamento di professionisti che ha preso parte alla gara, non costituita,
nei confronti di
Arch. Francesco Bocchino, in proprio e nella qualità di mandatario-capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti che ha preso parte alla gara, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Savarese e Gaetano Annella, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n.106, interveniente,
per l’annullamento della deliberazione del Commissario Straordinario n.592 del 5 agosto 2003 con cui viene definitivamente aggiudicata la gara per l’appalto dei servizi di ingegneria riguardanti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento di alcuni plessi dell’Istituto (opere edili ed impianti meccanici ed elettrici), nonché la successiva Direzione dei Lavori e di tutti gli atti connessi, antecedenti e preordinati, quali i verbali di gara III, in data 11 luglio 2003 (con cui si stabilisce una classificazione delle offerte in gara per fasce di merito, senza determinare i criteri sussidiari per l’attribuzione dei punteggi, in relazione alle voci “professionalità desunta da tre progetti affini”, “caratteristiche della prestazione” e “curricula”); VII in data 16 luglio 2003; IX in data 19 luglio 2003, XII in data 24 luglio 2003; XIII in data 25 luglio 2003; XIV in data 31 luglio 2003; XV in data 1 agosto 2003, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto o in subordine alla rinnovazione della gara, alla invalidità e inefficacia del contratto, in via ulteriormente gradata per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per lo
studio e la cura dei tumori, la memoria di costituzione e l’atto di intervento
dell’arch. Francesco Bocchino in proprio e nella qualità, il ricorso
incidentale dell’ing. Fabio Mastellone in proprio e nella qualità;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004, il Dott. Sergio De Felice;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Il ricorrente premette, in fatto, che l’art.
8 del capitolato della gara indicata in epigrafe, prevede che l’appalto
venga aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa. La
commissione dispone di un punteggio massimo di cento punti, di cui sino a trentacinque
punti da assegnare alla professionalità, desunta da progetti per opere
similari; un massimo di quarantacinque punti può essere assegnato al
progetto-offerta, da valutare sotto i distinti profili del metodo di progettazione,
del c.d. metaprogetto; sino a venti punti possono essere attribuiti ai curricula
professionali dei partecipanti al raggruppamento da valutare in rapporto alle
esperienze professionali nel campo della progettazione architettonica ed impiantistica
edilizia sanitaria.
L’art. 13 del medesimo capitolato prevede che il punteggio complessivo
sia determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuna delle voci e
che l’appalto sia aggiudicato all’offerta che riporti il punteggio
più elevato. A parità di punteggio è previsto che debba
prevalere il concorrente che abbia ottenuto il punteggio più elevato
per la qualità del progetto-offerta e per il merito tecnico.
Il ricorrente lamenta la assoluta mancanza di criteri predeterminati di valutazione
e la assegnazione di una qualifica, anziché di uno specifico punteggio
a ciascun concorrente senza alcuna comparazione con altre offerte in gara; lamenta
anche la mancanza di motivazione nella attribuzione dei punteggi, l’utilizzo
di giudizi stereotipati per tutti i concorrenti, e la esplicitazione soltanto
ex post dei criteri che avrebbero dovuto sorreggere il voto complessivo.
Si lamenta la illegittimità della preferenza attribuita alla aggiudicataria
per la figura professionale di presidio dell’ufficio tecnico dell’amministrazione
come collegamento con la Direzione dei Lavori, e l’offerta di servizi
di progettazione per la rete fognante, in quanto non previsti dal bando.
Si è costituita la stazione appaltante con memoria nella quale eccepisce
in via preliminare la inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione
del capitolato e per carenza di interesse, in quanto a nulla varrebbe l’annullamento
di quella parte della procedura relativa alla valutazione dell’organo
tecnico, avendo la commissione attribuito il punteggio più alto alla
aggiudicataria in applicazione di criteri non fatti oggetto di censure.
Nel merito si chiede il rigetto del ricorso per infondatezza.
Il controinteressato Fabio Mastellone di Castelvetere in proprio e nella qualità
ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la commissione avrebbe dovuto
aggiudicargli la gara già alla seduta del 31 luglio 2003, mentre le motivazioni
addotte dalla stessa commissione a conforto della aggiudicazione nella successiva
seduta del 1 agosto 2003 sono ultronee.
Si chiede inoltre il rigetto del ricorso principale in quanto infondato nel
merito.
Si è costituito l’arch. Francesco Bocchino in proprio e nella qualità,
con atto di costituzione depositato in data 22 ottobre 2003; con atto notificato
in data 4-5-6-18 novembre 2003 e depositato in data 24 novembre 2003, ha proposto
intervento chiedendo l’annullamento degli atti di gara per i vizi di violazione
di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, e la condanna al risarcimento
dei danni conseguenti.
Con memoria depositata in data 8 gennaio 2004, il ricorrente eccepisce che l’intervento
del raggruppamento Italo Bocchino è soltanto un intervento adesivo dipendente,
perché notificato alle parti presso i procuratori costituiti in giudizio,
e non personalmente.
D I R I T T O
In via preliminare va valutata, ad opinione
del collegio, l’ammissibilità del ricorso incidentale proposto
dall’aggiudicatario avverso il verbale numero XV del 1 agosto 2003, nel
quale la commissione specifica ex post le ragioni del punteggio più elevato.
Secondo la tesi del ricorso incidentale, l’aggiudicazione avrebbe dovuto
avvenire già al momento della seduta precedente, nella quale venivano
stabiliti i punteggi numerici, e il raggruppamento Mastellone aveva ottenuto
il punteggio più alto.
Il ricorso incidentale, proposto dal controinteressato avverso l’aggiudicazione
a suo favore (rectius, avverso parte della motivazione della aggiudicazione
a suo favore), è da dichiararsi inammissibile, in base al principio secondo
il quale sussiste difetto di interesse ad agire avverso provvedimenti favorevoli
all’interessato, al fine di ottenere lo stralcio di parte della motivazione
del provvedimento, per mancanza di lesività.
In via preliminare va anche valutata la ammissibilità dell’intervento
proposto dall’intimato raggruppamento temporaneo di imprese Bocchino.
La posizione processuale di tale soggetto è particolare, in quanto è
stato evocato in giudizio quale controinteressato, essendosi classificatosi
al secondo posto a novanta punti, a parità con il ricorrente.
Con atto debitamente notificato di intervento, e nei termini di un eventuale
ricorso in via principale, tale raggruppamento chiede a sua volta l’annullamento
della gara, sostenendo la illegittimità degli atti di procedura e la
necessità della rinnovazione, a partire dal momento in cui sono stati
attribuiti i punteggi, senza idonea motivazione.
Pertanto, ai fini della richiesta di annullamento e di rinnovazione della valutazione
delle offerte, l’intervento contiene le medesime censure di cui al ricorso
principale.
Se in linea generale nel processo amministrativo è inammissibile l’intervento
ad adiuvandum da parte di chi sarebbe stato legittimato ad impugnare, deve però
ritenersi ammissibile tale intervento ove sia diretto a tutelare un interesse
che il titolare sarebbe stato legittimato a far valere in via principale con
autonomo ricorso sempreché sia esperito entro il termine di decadenza
nei ricorsi di tipo impugnatorio, e con le forme di notifica e di deposito degli
atti introduttivi di domande, quali il ricorso principale e il ricorso incidentale
(in tal senso C. Stato, VI, 11 settembre 2002, n.4606).
Sono da rigettarsi le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale,
in quanto il ricorrente non censura solo i criteri di cui al capitolato, ma
soprattutto il difetto di motivazione.
Nel merito deve osservarsi quanto segue.
Il ricorrente lamenta la mancanza di criteri sufficienti, il vizio di motivazione,
in quanto stereotipa, nei verbali di gara nei quali sono stati attribuiti i
giudizi di sufficiente, buono e ottimo, il vizio di motivazione, in quanto il
punteggio attribuito nel verbale numero XIV è privo di giustificazione
idonea. Si lamenta anche il vizio di motivazione, in quanto in maniera postuma,
nel verbale numero XV, la commissione ha cercato, soltanto ex post, di specificare
le ragioni di fatto e di diritto a corredo dei punteggi attribuiti.
Si lamenta che tali giustificazioni postume farebbero riferimento ad elementi
del tutto sganciati dall’oggetto del contratto e dai criteri contenuti
nella lex specialis.
Il Collegio osserva che l’art. 8, dedicato ai criteri di aggiudicazione,
fa riferimento ai seguenti tre elementi: professionalità, caratteristiche
qualitative e metodologiche della prestazione, curriculum professionale.
Per ognuno di tali elementi, l’articolo 8 su citato specifica in maniera
analitica i parametri di giudizio.
Per la professionalità, si prevede che essa vada “desunta dalla
documentazione grafica, fotografica e descrittiva di almeno tre progetti relativi
ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità
progettuale, scelti fra lavori qualificabili affini….; in particolare
tali progetti dovranno attestare l’acquisita professionalità ed
esperienza in materia di edilizia sanitaria…Tale documentazione dovrà
essere corredata da una relazione metodologica di approccio ai problemi progettuali
posti, con illustrazione delle soluzioni adottate.”
A proposito delle caratteristiche qualitative e metodologiche, si prescrive
che il concorrente deve “relazionare su: approccio metodologico di progetto
…, formulazione di una proposta schematica (metaprogetto) sulla base delle
indicazioni di cui al precedente articolo 1, composta da una relazione e da
sistemi grafici esemplificativi…; sistemi di qualità adottati nella
progettazione, con riferimento particolare alle norme UNI ed ISO in materia”.
Il curriculum professionale deve essere valutato in base alle esperienze professionali
nel campo della progettazione architettonica ed impiantistica edilizia sanitaria.
Pertanto, ad opinione del collegio, non è fondata la censura che sostiene
la mancanza di idonei criteri di giudizio, in quanto sufficientemente specificati.
La commissione ha predisposto una scala di valori nella quale ha specificato
che il giudizio di sufficiente valeva per punteggi compresi tra 65 e 70, buono
tra 75 e 85 e ottimo tra 90 e 100.
Il ricorrente e l’interveniente hanno ottenuto il punteggio di 90 e il
giudizio di ottimo, mentre il controinteressato aggiudicatario ha ottenuto il
punteggio di 95 e il giudizio di ottimo.
I punteggi numerici derivano dalla somma dei punteggi attribuiti in relazione
ai tre criteri di cui all’art. 8 del capitolato d’oneri (valutazione
progettuale, valutazione del merito dell’offerta tecnica, valutazione
del curriculum).
Come si evince dal verbale n. 14 del trentuno luglio 2003, l’aggiudicataria,
per esempio, ha ottenuto i punteggi di 30, 45 e 20 (totale 95), mentre il ricorrente
ha ottenuto i punteggi di 30, 40 e 20 (totale 90), come l’interveniente.
Può condividersi, in linea di principio, che in presenza di criteri sufficientemente
specifici, la commissione potrebbe esaurire il suo compito con l’attribuzione
di punteggi solo numerici (nella specie unitamente ai giudizi di sufficiente,
buono o ottimo delle offerte).
Tuttavia, una volta che la commissione abbia deciso di giustificare i giudizi
di sufficiente, buono e ottimo, con un giudizio, seppure sintetico, è
certamente censurabile, e viziato per difetto di motivazione, l’utilizzo
di formule stereotipate e perfettamente uguali per tutte le offerte e per tutti
i concorrenti, prive di alcun riferimento concreto alle specifiche caratteristiche
degli elaborati in realtà esaminati. Tale considerazione vale, a maggior
ragione, considerando che le formule stereotipe sono comuni sia ai concorrenti
che hanno ottenuto il giudizio di ottimo, che per tutti gli altri concorrenti
(con giudizio sufficiente e buono).
E’ da accogliere altresì la censura con la quale si deduce il difetto
di motivazione, in quanto postuma, e avvenuta soltanto nel verbale ultimo numero
XV del 1 agosto 2003, e ciò, non tanto per un principio di assoluta impossibilità
di integrazione successiva della motivazione (nel senso della integrabilità
della motivazione addirittura nel corso del giudizio si veda TAR Lazio, sezione
prima, 16 gennaio 2002, n.398), ma alla luce del comportamento complessivo della
amministrazione, che nella specie ha prima attribuito punteggi totalmente differenti
ai diversi concorrenti, pur esprimendo giudizi del tutto identici (sia per gli
ottimi che per i sufficienti) e poi, in separata e successiva sede, ha fatto
riferimento, solo per il concorrente che aveva ottenuto il punteggio più
alto, ad elementi, peraltro non riconducibili ai criteri di aggiudicazione.
Pertanto, deve effettuarsi la rinnovazione della gara dal momento di attribuzione
del punteggio (eventualmente con relativi giudizi).
Sono da rigettarsi le domande risarcitorie, in forma generica, specifica o per
perdita di chance, formulate dal ricorrente e dall’interveniente, in quanto,
a mezzo della pronuncia caducatoria nei sensi su indicati, deve ritenersi pienamente
soddisfatto l’interesse strumentale alla riedizione della gara e alla
rinnovazione di parte della procedura.
La restaurazione dell’ordine violato avviene pertanto già a mezzo
della pronuncia di annullamento e della successiva attività conformativa
dell’amministrazione.
Non residuano, allo stato, profili di danno patrimoniale, né potrebbero
essere convincentemente rappresentati, in quanto il ricorrente e l’interveniente,
a seguito dell’annullamento di parte della procedura, ottengono la tutela
nella forma specifica, con la ulteriore possibilità della rinnovazione
procedurale (nella specie, di attribuzione e motivazione dei giudizi e dei punteggi).
Il riferimento al risarcimento per c.d. perdita di chance, come astratta possibilità
di esito favorevole, è improprio, in quanto esso sarebbe utilmente invocato
solo ove, come non è nella specie, fosse al ricorrente (o all’interveniente)
ormai preclusa la partecipazione ad una gara, con impossibilità di dimostrare
ex post la certezza della vittoria, o la certezza della non vittoria.
A prescindere dalla distinzione tra annullamento e tutela in forma specifica,
è certo che nella specie il pregiudizio avviene nella forma più
specifica possibile, con la conseguenza necessitata del rifacimento parziale
della gara.
Inoltre, né il ricorrente, né l’interveniente, già
soddisfatti dall’obbligo di successiva attività conformativa, e
che nella procedura annullata hanno ottenuto il punteggio di novanta a fronte
del punteggio di novantacinque attribuito all’aggiudicatario, possono,
allo stato, in attesa della riedizione dell’attività amministrativa
(prevista dall’art. 26 L.1034/1971) dimostrare un danno che ad essi deriverebbe
dalla certezza della loro vittoria in una gara legittimamente tenutasi.
Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento delle censure
di cui al ricorso e all’intervento nei sensi di cui in motivazione.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza, tra l’amministrazione
appaltante e il ricorrente; esse sono liquidate nell’importo in dispositivo
fissato. Per il resto, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre
tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania - Sezione I, dichiara la inammissibilità del ricorso incidentale;
annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione, in accoglimento
del ricorso principale e dell’atto di intervento. Rigetta le richieste
di risarcimento del danno.
Condanna l’Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei tumori al pagamento
delle spese di giudizio a favore del ricorrente e le liquida in complessivi
euro tremila, comprensivi di spese, diritti ed onorari. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di
consiglio del 14 gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Giancarlo Coraggio Presidente
Dott.Arcangelo Monaciliuni Componente
Dott. Sergio De Felice Componente,est.