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T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. I - sentenza 10 febbraio 2004 n. 2017
Ric. Bellicci Sessa ed altri c. Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori- Fondazione G. Pascale - Pres. G. Coraggio, Est. De Felice

  1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto per l’affidamento di servizi di ingegneria – Motivazione operata dalla Commissione a mezzo dei giudizi dati alle offerte tecniche – Utilizzo di forme stereotipate ed uguali per tutti i concorrenti nonchè prive di riferimenti concreti alle specifiche caratteristiche degli elaborati in realtà esaminati – Illegittimità.

  2. Giustizia amministrativa – Intervento ad adiuvandum – Da parte di chi sarebbe stato legittimato ad impugnare l’atto con autonomo ricorso – E’ ammissibile - Obbligo di proposizione entro il termine di decadenza e nelle forme previste per l’esperimento del ricorso – Sussiste.

1. Può condividersi, in linea di principio, che in presenza di criteri sufficientemente specifici, la commissione potrebbe esaurire il suo compito con l’attribuzione di punteggi solo numerici (nella specie unitamente ai giudizi di sufficiente, buono o ottimo delle offerte). Tuttavia, una volta che la commissione abbia deciso di giustificare i giudizi di sufficiente, buono e ottimo, con un giudizio, seppure sintetico, è certamente censurabile, e viziato per difetto di motivazione, l’utilizzo di formule stereotipate e perfettamente uguali per tutte le offerte e per tutti i concorrenti, prive di alcun riferimento concreto alle specifiche caratteristiche degli elaborati in realtà esaminati. Tale considerazione vale, a maggior ragione, considerando che le formule stereotipe sono comuni sia ai concorrenti che hanno ottenuto il giudizio di ottimo, che per tutti gli altri concorrenti (con giudizio sufficiente e buono).

2. Se in linea generale nel processo amministrativo è inammissibile l’intervento ad adiuvandum da parte di chi sarebbe stato legittimato ad impugnare, deve però ritenersi ammissibile tale intervento ove sia diretto a tutelare un interesse che il titolare sarebbe stato legittimato a far valere in via principale con autonomo ricorso sempreché sia esperito entro il termine di decadenza nei ricorsi di tipo impugnatorio, e con le forme di notifica e di deposito degli atti introduttivi di domande, quali il ricorso principale e il ricorso incidentale (in tal senso C. Stato, VI, 11 settembre 2002, n.4606).

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Prima

N. 2017/04 Reg. Sent

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10084 del 2003 proposto da

ing. Roberto Bellucci Sessa in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della società Itaca spa, la quale agisce in proprio e come capogruppo della mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con prof.ing. Gianfranco Ferrara, MM.RR. Consult srl, in persona del l.r.p.t., prof.ing. Mariano Cannaviello, PANACEA spa, in persona del l.r.p.t., dott.ing. Lorenzo Urbano, dott.ing. Domenico Carlo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Provera e Giuseppe Sartorio, con i quali domiciliano elettivamente in Napoli alla via dei Mille n. 16,

CONTRO

Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori- Fondazione Giovanni Pascale, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Colalillo, con il quale domicilia in Napoli alla via A. Labriola p.co Fiorito presso lo studio dell’avv. Raffaele Anatriello,

nei confronti di

ing. Fabio Mastellone di Castelvetere, in proprio e nella qualità di mandatario-capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti, aggiudicatario della gara de qua, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Nardone e Giuseppe Ceceri, con i quali domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.276, ricorrente incidentale,

nei confronti di

Lenzi Consultant srl, in persona del l.r.p.t. in proprio e nella qualità di mandatario-capogruppo del costituendo raggruppamento di professionisti che ha preso parte alla gara, non costituita,

nei confronti di

Arch. Francesco Bocchino, in proprio e nella qualità di mandatario-capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti che ha preso parte alla gara, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Savarese e Gaetano Annella, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Toledo n.106, interveniente,

per l’annullamento della deliberazione del Commissario Straordinario n.592 del 5 agosto 2003 con cui viene definitivamente aggiudicata la gara per l’appalto dei servizi di ingegneria riguardanti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento di alcuni plessi dell’Istituto (opere edili ed impianti meccanici ed elettrici), nonché la successiva Direzione dei Lavori e di tutti gli atti connessi, antecedenti e preordinati, quali i verbali di gara III, in data 11 luglio 2003 (con cui si stabilisce una classificazione delle offerte in gara per fasce di merito, senza determinare i criteri sussidiari per l’attribuzione dei punteggi, in relazione alle voci “professionalità desunta da tre progetti affini”, “caratteristiche della prestazione” e “curricula”); VII in data 16 luglio 2003; IX in data 19 luglio 2003, XII in data 24 luglio 2003; XIII in data 25 luglio 2003; XIV in data 31 luglio 2003; XV in data 1 agosto 2003, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto o in subordine alla rinnovazione della gara, alla invalidità e inefficacia del contratto, in via ulteriormente gradata per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori, la memoria di costituzione e l’atto di intervento dell’arch. Francesco Bocchino in proprio e nella qualità, il ricorso incidentale dell’ing. Fabio Mastellone in proprio e nella qualità;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004, il Dott. Sergio De Felice;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Il ricorrente premette, in fatto, che l’art. 8 del capitolato della gara indicata in epigrafe, prevede che l’appalto venga aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione dispone di un punteggio massimo di cento punti, di cui sino a trentacinque punti da assegnare alla professionalità, desunta da progetti per opere similari; un massimo di quarantacinque punti può essere assegnato al progetto-offerta, da valutare sotto i distinti profili del metodo di progettazione, del c.d. metaprogetto; sino a venti punti possono essere attribuiti ai curricula professionali dei partecipanti al raggruppamento da valutare in rapporto alle esperienze professionali nel campo della progettazione architettonica ed impiantistica edilizia sanitaria.
L’art. 13 del medesimo capitolato prevede che il punteggio complessivo sia determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuna delle voci e che l’appalto sia aggiudicato all’offerta che riporti il punteggio più elevato. A parità di punteggio è previsto che debba prevalere il concorrente che abbia ottenuto il punteggio più elevato per la qualità del progetto-offerta e per il merito tecnico.
Il ricorrente lamenta la assoluta mancanza di criteri predeterminati di valutazione e la assegnazione di una qualifica, anziché di uno specifico punteggio a ciascun concorrente senza alcuna comparazione con altre offerte in gara; lamenta anche la mancanza di motivazione nella attribuzione dei punteggi, l’utilizzo di giudizi stereotipati per tutti i concorrenti, e la esplicitazione soltanto ex post dei criteri che avrebbero dovuto sorreggere il voto complessivo.
Si lamenta la illegittimità della preferenza attribuita alla aggiudicataria per la figura professionale di presidio dell’ufficio tecnico dell’amministrazione come collegamento con la Direzione dei Lavori, e l’offerta di servizi di progettazione per la rete fognante, in quanto non previsti dal bando.
Si è costituita la stazione appaltante con memoria nella quale eccepisce in via preliminare la inammissibilità del ricorso, per mancata impugnazione del capitolato e per carenza di interesse, in quanto a nulla varrebbe l’annullamento di quella parte della procedura relativa alla valutazione dell’organo tecnico, avendo la commissione attribuito il punteggio più alto alla aggiudicataria in applicazione di criteri non fatti oggetto di censure.
Nel merito si chiede il rigetto del ricorso per infondatezza.
Il controinteressato Fabio Mastellone di Castelvetere in proprio e nella qualità ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la commissione avrebbe dovuto aggiudicargli la gara già alla seduta del 31 luglio 2003, mentre le motivazioni addotte dalla stessa commissione a conforto della aggiudicazione nella successiva seduta del 1 agosto 2003 sono ultronee.
Si chiede inoltre il rigetto del ricorso principale in quanto infondato nel merito.
Si è costituito l’arch. Francesco Bocchino in proprio e nella qualità, con atto di costituzione depositato in data 22 ottobre 2003; con atto notificato in data 4-5-6-18 novembre 2003 e depositato in data 24 novembre 2003, ha proposto intervento chiedendo l’annullamento degli atti di gara per i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti.
Con memoria depositata in data 8 gennaio 2004, il ricorrente eccepisce che l’intervento del raggruppamento Italo Bocchino è soltanto un intervento adesivo dipendente, perché notificato alle parti presso i procuratori costituiti in giudizio, e non personalmente.

D I R I T T O

In via preliminare va valutata, ad opinione del collegio, l’ammissibilità del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicatario avverso il verbale numero XV del 1 agosto 2003, nel quale la commissione specifica ex post le ragioni del punteggio più elevato. Secondo la tesi del ricorso incidentale, l’aggiudicazione avrebbe dovuto avvenire già al momento della seduta precedente, nella quale venivano stabiliti i punteggi numerici, e il raggruppamento Mastellone aveva ottenuto il punteggio più alto.
Il ricorso incidentale, proposto dal controinteressato avverso l’aggiudicazione a suo favore (rectius, avverso parte della motivazione della aggiudicazione a suo favore), è da dichiararsi inammissibile, in base al principio secondo il quale sussiste difetto di interesse ad agire avverso provvedimenti favorevoli all’interessato, al fine di ottenere lo stralcio di parte della motivazione del provvedimento, per mancanza di lesività.
In via preliminare va anche valutata la ammissibilità dell’intervento proposto dall’intimato raggruppamento temporaneo di imprese Bocchino.
La posizione processuale di tale soggetto è particolare, in quanto è stato evocato in giudizio quale controinteressato, essendosi classificatosi al secondo posto a novanta punti, a parità con il ricorrente.
Con atto debitamente notificato di intervento, e nei termini di un eventuale ricorso in via principale, tale raggruppamento chiede a sua volta l’annullamento della gara, sostenendo la illegittimità degli atti di procedura e la necessità della rinnovazione, a partire dal momento in cui sono stati attribuiti i punteggi, senza idonea motivazione.
Pertanto, ai fini della richiesta di annullamento e di rinnovazione della valutazione delle offerte, l’intervento contiene le medesime censure di cui al ricorso principale.
Se in linea generale nel processo amministrativo è inammissibile l’intervento ad adiuvandum da parte di chi sarebbe stato legittimato ad impugnare, deve però ritenersi ammissibile tale intervento ove sia diretto a tutelare un interesse che il titolare sarebbe stato legittimato a far valere in via principale con autonomo ricorso sempreché sia esperito entro il termine di decadenza nei ricorsi di tipo impugnatorio, e con le forme di notifica e di deposito degli atti introduttivi di domande, quali il ricorso principale e il ricorso incidentale (in tal senso C. Stato, VI, 11 settembre 2002, n.4606).
Sono da rigettarsi le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, in quanto il ricorrente non censura solo i criteri di cui al capitolato, ma soprattutto il difetto di motivazione.
Nel merito deve osservarsi quanto segue.
Il ricorrente lamenta la mancanza di criteri sufficienti, il vizio di motivazione, in quanto stereotipa, nei verbali di gara nei quali sono stati attribuiti i giudizi di sufficiente, buono e ottimo, il vizio di motivazione, in quanto il punteggio attribuito nel verbale numero XIV è privo di giustificazione idonea. Si lamenta anche il vizio di motivazione, in quanto in maniera postuma, nel verbale numero XV, la commissione ha cercato, soltanto ex post, di specificare le ragioni di fatto e di diritto a corredo dei punteggi attribuiti.
Si lamenta che tali giustificazioni postume farebbero riferimento ad elementi del tutto sganciati dall’oggetto del contratto e dai criteri contenuti nella lex specialis.
Il Collegio osserva che l’art. 8, dedicato ai criteri di aggiudicazione, fa riferimento ai seguenti tre elementi: professionalità, caratteristiche qualitative e metodologiche della prestazione, curriculum professionale.
Per ognuno di tali elementi, l’articolo 8 su citato specifica in maniera analitica i parametri di giudizio.
Per la professionalità, si prevede che essa vada “desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di almeno tre progetti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra lavori qualificabili affini….; in particolare tali progetti dovranno attestare l’acquisita professionalità ed esperienza in materia di edilizia sanitaria…Tale documentazione dovrà essere corredata da una relazione metodologica di approccio ai problemi progettuali posti, con illustrazione delle soluzioni adottate.”
A proposito delle caratteristiche qualitative e metodologiche, si prescrive che il concorrente deve “relazionare su: approccio metodologico di progetto …, formulazione di una proposta schematica (metaprogetto) sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 1, composta da una relazione e da sistemi grafici esemplificativi…; sistemi di qualità adottati nella progettazione, con riferimento particolare alle norme UNI ed ISO in materia”.
Il curriculum professionale deve essere valutato in base alle esperienze professionali nel campo della progettazione architettonica ed impiantistica edilizia sanitaria.
Pertanto, ad opinione del collegio, non è fondata la censura che sostiene la mancanza di idonei criteri di giudizio, in quanto sufficientemente specificati.
La commissione ha predisposto una scala di valori nella quale ha specificato che il giudizio di sufficiente valeva per punteggi compresi tra 65 e 70, buono tra 75 e 85 e ottimo tra 90 e 100.
Il ricorrente e l’interveniente hanno ottenuto il punteggio di 90 e il giudizio di ottimo, mentre il controinteressato aggiudicatario ha ottenuto il punteggio di 95 e il giudizio di ottimo.
I punteggi numerici derivano dalla somma dei punteggi attribuiti in relazione ai tre criteri di cui all’art. 8 del capitolato d’oneri (valutazione progettuale, valutazione del merito dell’offerta tecnica, valutazione del curriculum).
Come si evince dal verbale n. 14 del trentuno luglio 2003, l’aggiudicataria, per esempio, ha ottenuto i punteggi di 30, 45 e 20 (totale 95), mentre il ricorrente ha ottenuto i punteggi di 30, 40 e 20 (totale 90), come l’interveniente.
Può condividersi, in linea di principio, che in presenza di criteri sufficientemente specifici, la commissione potrebbe esaurire il suo compito con l’attribuzione di punteggi solo numerici (nella specie unitamente ai giudizi di sufficiente, buono o ottimo delle offerte).
Tuttavia, una volta che la commissione abbia deciso di giustificare i giudizi di sufficiente, buono e ottimo, con un giudizio, seppure sintetico, è certamente censurabile, e viziato per difetto di motivazione, l’utilizzo di formule stereotipate e perfettamente uguali per tutte le offerte e per tutti i concorrenti, prive di alcun riferimento concreto alle specifiche caratteristiche degli elaborati in realtà esaminati. Tale considerazione vale, a maggior ragione, considerando che le formule stereotipe sono comuni sia ai concorrenti che hanno ottenuto il giudizio di ottimo, che per tutti gli altri concorrenti (con giudizio sufficiente e buono).
E’ da accogliere altresì la censura con la quale si deduce il difetto di motivazione, in quanto postuma, e avvenuta soltanto nel verbale ultimo numero XV del 1 agosto 2003, e ciò, non tanto per un principio di assoluta impossibilità di integrazione successiva della motivazione (nel senso della integrabilità della motivazione addirittura nel corso del giudizio si veda TAR Lazio, sezione prima, 16 gennaio 2002, n.398), ma alla luce del comportamento complessivo della amministrazione, che nella specie ha prima attribuito punteggi totalmente differenti ai diversi concorrenti, pur esprimendo giudizi del tutto identici (sia per gli ottimi che per i sufficienti) e poi, in separata e successiva sede, ha fatto riferimento, solo per il concorrente che aveva ottenuto il punteggio più alto, ad elementi, peraltro non riconducibili ai criteri di aggiudicazione.
Pertanto, deve effettuarsi la rinnovazione della gara dal momento di attribuzione del punteggio (eventualmente con relativi giudizi).
Sono da rigettarsi le domande risarcitorie, in forma generica, specifica o per perdita di chance, formulate dal ricorrente e dall’interveniente, in quanto, a mezzo della pronuncia caducatoria nei sensi su indicati, deve ritenersi pienamente soddisfatto l’interesse strumentale alla riedizione della gara e alla rinnovazione di parte della procedura.
La restaurazione dell’ordine violato avviene pertanto già a mezzo della pronuncia di annullamento e della successiva attività conformativa dell’amministrazione.
Non residuano, allo stato, profili di danno patrimoniale, né potrebbero essere convincentemente rappresentati, in quanto il ricorrente e l’interveniente, a seguito dell’annullamento di parte della procedura, ottengono la tutela nella forma specifica, con la ulteriore possibilità della rinnovazione procedurale (nella specie, di attribuzione e motivazione dei giudizi e dei punteggi).
Il riferimento al risarcimento per c.d. perdita di chance, come astratta possibilità di esito favorevole, è improprio, in quanto esso sarebbe utilmente invocato solo ove, come non è nella specie, fosse al ricorrente (o all’interveniente) ormai preclusa la partecipazione ad una gara, con impossibilità di dimostrare ex post la certezza della vittoria, o la certezza della non vittoria.
A prescindere dalla distinzione tra annullamento e tutela in forma specifica, è certo che nella specie il pregiudizio avviene nella forma più specifica possibile, con la conseguenza necessitata del rifacimento parziale della gara.
Inoltre, né il ricorrente, né l’interveniente, già soddisfatti dall’obbligo di successiva attività conformativa, e che nella procedura annullata hanno ottenuto il punteggio di novanta a fronte del punteggio di novantacinque attribuito all’aggiudicatario, possono, allo stato, in attesa della riedizione dell’attività amministrativa (prevista dall’art. 26 L.1034/1971) dimostrare un danno che ad essi deriverebbe dalla certezza della loro vittoria in una gara legittimamente tenutasi.
Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento delle censure di cui al ricorso e all’intervento nei sensi di cui in motivazione.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza, tra l’amministrazione appaltante e il ricorrente; esse sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato. Per il resto, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I, dichiara la inammissibilità del ricorso incidentale; annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione, in accoglimento del ricorso principale e dell’atto di intervento. Rigetta le richieste di risarcimento del danno.
Condanna l’Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei tumori al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente e le liquida in complessivi euro tremila, comprensivi di spese, diritti ed onorari. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Giancarlo Coraggio Presidente
Dott.Arcangelo Monaciliuni Componente
Dott. Sergio De Felice Componente,est.

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