T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. IV - sentenza
9 febbraio 2004 n. 1971
Ric. Comune di Casagiove c. Tammaro Felice , Tammaro Salvatore e Maria Gaetana
Lendi, quali eredi della signora D’Errico Immacolata – Pres.
Monteleone, Est. D’Alessio
1. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in base all’art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la controversia riguardante l’inadempimento del privato agli obblighi derivanti da convenzioni edilizie connesse a lottizzazioni
2. L’art.11, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica anche per gli accordi di lottizzazione stipulati prima della sua entrata in vigore, poiché la norma riserva al G.A. le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi che assolvano la funzione di individuazione convenzionale del contenuto di un provvedimento da emettersi dalla pubblica amministrazione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI, SEZIONE IV
composto dai signori magistrati: Nicolò Monteleone Presidente - Dante D'Alessio Consigliere est. - Carlo Polidori Referendario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 113 del 2002 R.G., proposto dal
COMUNE di CASAGIOVE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Romano, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48,
contro
i signori Tammaro Felice, Tammaro Salvatore e Maria Gaetana Lendi, quali eredi della signora D’Errico Immacolata, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Mantovani ed Adolfo Russo, con domicilio eletto in Napoli,
per l’accertamento del diritto del Comune
di Casagiove ad ottenere il trasferimento del lotto di terreno di mq. 3820,
distinto in catasto al foglio 4 particella 65/a, e quindi dell’obbligo
dei signori Tammaro Felice, Tammaro Salvatore e Maria Gaetana Lendi di trasferire
tale terreno in virtù della convenzione di lottizzazione stipulata il
16.10.1984,
nonché per il risarcimento dei danni subiti.
Visto il ricorso notificato il 7 e 10 dicembre
2001 e depositato il successivo 5 gennaio 2002;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore nella Pubblica Udienza del 14 gennaio 2004 il Consigliere Dante D'Alessio;
Udito l’avvocato Antonio Romano, per il Comune ricorrente e l’avvocato
Fabio Sarro, per delega, per i resistenti.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune di Casagiove, con atto di citazione
notificato il 10.10.1994, aveva convenuto davanti al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere la signora Immacolata D’Errico per ottenere il trasferimento
del lotto di terreno di mq. 3820, distinto in catasto al foglio 4 particella
65/a, in virtù della convenzione di lottizzazione stipulata il 16.10.1984.
Deceduta la signora D’Errico il giudizio è proseguito nei confronti
degli eredi Tammaro Felice, Tammaro Salvatore e Maria Gaetana Lendi.
Con sentenza del 25.9.2001 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato
il difetto di giurisdizione sulla questione sottoposta al suo esame, affermando
che la cognizione spetta al giudice amministrativo, ed ha assegnato sessanta
giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza per la riassunzione
della causa.
Il Comune di Casagiove, pur impugnando la decisione del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, si è quindi rivolto a questo TAR per vedersi riconosciuto
il suo diritto al trasferimento del lotto di terreno in questione.
Nelle more la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2089 del 20 giugno
2003, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affermando
la giurisdizione di questo TAR sulla questione.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso i signori Tammaro Felice,
Tammaro Salvatore e Maria Gaetana Lendi.
Alla Pubblica Udienza del 14 gennaio 2004 il ricorso è quindi passato
in decisione.
DIRITTO
1.- Il Comune di Casagiove si è rivolto
a questo TAR per vedersi riconosciuto il suo diritto ad ottenere il trasferimento
di un residuo lotto di terreno di mq. 3820, distinto in catasto al foglio 4
particella 65/a, in virtù della convenzione di lottizzazione stipulata
il 16.10.1094 con la signora D’Errico Immacolata ed altri, nonché
per il risarcimento dei danni subiti.
Dopo aver ricordato che la convenzione prevedeva la cessione gratuita in favore
del Comune di mq. 7776, dei quali mq. 2451 sotto forma di monetizzazione, e
che un’area di mq. 1506, compresa fra quelle da cedere al Comune, era
stata poi espropriata dalla Società Ital-Poste, con l’assegnazione
alla sig.ra D’Errico di una indennità di esproprio di £.185.464.330,
il Comune di Casagiove ha chiesto ora il trasferimento dei residui mq. 3820
oggetto della convenzione di lottizzazione. Il Comune ha anche chiesto il risarcimento
dei danni subiti che, nella memoria depositata il 30.12.2003, ha quantificato
in 95.784,33 Euro (pari alla soma di £.185.464.330, ricevuta dalla D’Errico
per l’espropriazione di parte del suolo in questione), oltre rivalutazione
ed interessi a decorrere dal 10.4.1985 o quanto meno dal 30.1.1990, data dell’accertato
inadempimento.
2.- In primo luogo questa Sezione deve confermare
che la giurisdizione sulla questione, così come affermato dal giudice
civile, spetta al Tribunale Amministrativo Regionale.
Si deve infatti ritenere che, anche prima dell’entrata in vigore dell’art.
7, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha attribuito alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo la materia urbanistica, le controversie
riguardanti gli adempimenti degli obblighi derivanti da convenzioni edilizie
connesse a lottizzazioni spettassero alla giurisdizione del giudice amministrativo
in base all’art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento
amministrativo, che, con una norma immediatamente applicabile anche in relazione
ad accordi presi prima della sua entrata in vigore, riserva alla giurisdizione
del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione
ed esecuzione di accordi che assolvano la funzione di individuazione convenzionale
del contenuto di un provvedimento da emettersi dalla pubblica amministrazione
(Cassazione civile Sezioni Unite, n. 7452 dell’11 agosto 1997, TAR Lombardia
Brescia, n. 1126 del 28 novembre 2001, TAR Puglia Bari, sez. II^, n. 839 del
29 marzo 2001).
3.- Passando al merito della questione sottoposta
all’esame di questo giudice si deve rilevare che, come risulta dagli atti:
- in data 16.10.1984 veniva stipulata una convenzione, connessa ad un piano
di lottizzazione da realizzare nella zona Treviccio del Comune di Casagiove,
fra lo stesso Comune e la signora D’Errico Immacolata ed altre 26 persone
aventi causa dalla predetta D’Errico Immacolata;
- la convenzione veniva poi registrata presso l’Ufficio del Registro di
Caserta in data 5.11.1984 (n. 11539);
- la convenzione prevedeva, fra l’altro, la cessione gratuita in favore
del Comune di mq. 7776 (recte mq. 7775), dei quali mq. 2451 sotto forma di monetizzazione,
e quindi di effettivi mq. 5326, con le destinazioni previste nella stessa convenzione;
- un’area di mq. 1506, compresa fra quelle da cedere al Comune, era poi
espropriata dalla Società Ital-Poste, con decreto prefettizio n. 85/IV
del 10.4.1985, con l’assegnazione alla sig.ra D’Errico di una indennità
di esproprio di £ 185.464.330;
- in esecuzione della convenzione e nei termini di durata della stessa il Comune
di Casagiove rilasciava le concessioni edilizie previste;
- la signora D’Errico non provvedeva invece al trasferimento in favore
del Comune dei suoli da cedere gratuitamente;
- il Comune di Casagiove, si era rivolto al giudice civile per ottenere la somma
assegnata alla signora D’Errico a seguito dell’avvenuta espropriazione
in favore della Società Ital-Poste di parte del suolo in questione;
- il giudice adito, con sentenza n. 1899 del 29.11.1990, aveva respinto il ricorso
ritenendo che il Comune non poteva vantare alcun diritto alla riscossione della
detta indennità in quanto dalla convenzione stipulata dalle parti, non
seguita da un atto di compravendita, non poteva essere attribuito alcun effetto
traslativo della proprietà del fondo;
- il Comune di Casagiove si è allora poi rivolto, sempre al giudice civile,
per ottenere l’adempimento dell’obbligo di trasferimento del suolo
spettante per effetto della predetta convenzione;
- il giudice civile ha ritenuto la questione spettante alla giurisdizione di
questo TAR e non si è quindi pronunciato sul merito della questione;
- il Comune ha ora chiesto a questo giudice il trasferimento dei residui mq.
3820 nonché il risarcimento per l’area oggetto del a procedura
espropriativa.
4.- Tutto ciò premesso il ricorso si
rileva fondato.
Risulta infatti pacifico ed incontestato l’inadempimento da parte della
signora D’Errico, e poi dei suoi aventi causa, dell’obbligo derivante
dalla citata convenzione, sottoscritta in data 16.10.1984, di trasferire gratuitamente
in proprietà al Comune di Casagiove il terreno di complessivi 5.325 mq.,
poi diventati mq. 3820 per effetto della su indicata vicenda espropriativa che
ha interessato parte del suolo in questione.
Deve essere pertanto disposto, con sentenza costitutiva ai sensi dell’art.
2932 del codice civile, il trasferimento al Comune del predetto suolo di mq.
3820, sopra individuato, a carico dei convenuti aventi causa della signora D’Errico.
Per quanto riguarda poi il suolo oggetto dell’avvenuta espropriazione
in favore della Ital Poste per mq. 1506, considerato che anche tale suolo doveva
essere ceduto gratuitamente al Comune e che la signora D’Errico ha incassato
l’indennità di espropriazione, si deve ritenere che, come richiesto
dal Comune ricorrente, allo stesso Comune possa essere attribuita, a titolo
di risarcimento per il mancato trasferimento in suo favore di tale porzione
di terreno, della somma incassata a suo tempo dalla signora D’Errico per
l’espropriazione ammontante a £. 185.464.330 (pari alla soma di
95.784,33 Euro), con interessi e rivalutazione decorrenti dalla data della domanda
del Comune volta ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione e,
quindi, dal 30.1.1990.
9.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, sede di Napoli sez. IV^, accoglie il ricorso in epigrafe n. 113 del
2002 R.G., proposto dal Comune di Casagiove.
Per l’effetto, accertato l’inadempimento da parte dei signori Tammaro
Felice, Tammaro Salvatore e Maria Gaetana Lendi, aventi causa della signora
D’Errico Immacolata, dell’obbligo derivante dalla convenzione di
lottizzazione stipulata il 16.10.1984, dispone, ai sensi dell’art. 2932
del c.c., il trasferimento al Comune di Casagiove del diritto di proprietà
del lotto di terreno di mq. 3820, distinto in catasto al foglio 4 particella
65/a.
Condanna i predetti signori Tammaro Felice, Tammaro Salvatore e Maria Gaetana
Lendi, aventi causa della signora D’Errico Immacolata, al pagamento in
favore del ricorrente Comune della somma di euro 95.784,33 (novantacinquemilasettecentottantaquattro,33),
pari alla soma di £. 185.464.330, ricevuta dalla signora D’Errico
per l’espropriazione di parte del suolo da trasferire al Comune, oltre
rivalutazione ed interessi a decorrere dal 30.1.1990.
Condanna i signori Tammaro Felice, Tammaro Salvatore e Maria Gaetana Lendi al
pagamento di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) in favore del Comune di Casagiove,
per spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di
Consiglio del 14 gennaio 2004.
La presente decisione è depositata presso la Segreteria del Tribunale
che provvederà a darne comunicazione alle parti. dott. Nicolò
Monteleone – Presidente
dott. Dante D'Alessio - Consigliere estensore