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T.A.R CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I – sentenza 2 marzo 2004 n.517
Pres. Mezzacapo, Est. Durante.
Ric. Scalzo e altro contro Comune di Squillace.

  1. Edilizia ed urbanistica – Strumenti urbanistici generali – Vincoli urbanistici – Scadenza – Aree assoggettate – Diritto all’edificazione – Limiti.

  2. Edilizia ed urbanistica – Attività edilizia – Certificato di destinazione urbanistica – Natura

  3. Giurisdizione e competenza – Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi – Diritto all’indennizzo – Controversie – Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

1. Nel caso di scadenza di vincoli urbanistici, i proprietari delle aree ad essi in precedenza assoggettate sono ammessi di diritto all’edificazione, nei limiti fissati dall’art. 4 ultimo comma, l. 28 gennaio 1977 n. 10.

2. Il certificato di destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione redatti dal pubblico ufficiale non aventi carattere costitutivo, ma semplicemente dichiarativo o attestativo della situazione in essere o del contenuto di altri atti pubblici.

3. Le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all’indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che esse rientrano nell’ampia previsione di salvezza di detta giurisdizione contenuta nell’art. 34 comma 3 lett. b), d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, riguardante le controversie su «indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa», ben potendo anche la cosiddetta espropriazione «di valore» essere ricompresa nella nozione di «atto ablativo».

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 517 Reg. Dec.
N. 1401/02 Reg. Ric.
ANNO 2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA -
SEDE DI CATANZARO - Sezione Prima

composto dai magistrati dr. Salvatore Mezzacapo, presidente; dr. Nicola Durante, estensore; dr. Umberto Maiello, componente; ha pronunziato

SENTENZA

sul ricorso n. 1401/02 r.g., proposto da

Scalzo Domenico e Scalzo Fabio, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Siciliano, domiciliati d’ufficio in Catanzaro nella Segreteria del Tribunale;

contro

il comune di Squillace (CZ), rappresentato e difeso dall’avv. Sandro Nisticò, nel cui studio in Catanzaro, alla via M. Greco n. 174, elettivamente domicilia;

per la condanna
al risarcimento del danno da illecito mantenimento di un vincolo espropriativo.

Visti il ricorso, il controricorso, gli atti ed i documenti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20.2.2004, il dr. Nicola Durante;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

Con contratto del 16.9.1997, i ricorrenti acquistavano un terreno agricolo sito in agro di Squillace, sottoposto dal P.R.G. approvato il 23.3.1992 a vincolo espropriativo per la realizzazione di opere pubbliche.
Lamentano costoro che, scaduto il vincolo dopo il quinquennio di legge, il comune dapprima continuava a certificarne, erroneamente, la precedente destinazione urbanistica e, nel prosieguo, con un nuovo atto di pianificazione reiterava il vincolo, prevedendo un indennizzo solo per il periodo futuro, per altro mai corrisposto.
Tali attività, secondo gli stessi istanti, configurano un danno illecito, in quanto avrebbero sostanzialmente impedito loro l’esercizio di ogni possibilità edificatoria.
Concludono, pertanto, chiedendo la condanna dell’ente al pagamento di un equo ristoro per il danno subìto, nonché dell’indennizzo per la reiterazione del vincolo, previsto e mai corrisposto.
Al ricorso resiste l’amministrazione.
Questo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Osserva il collegio che, nel caso di scadenza di vincoli urbanistici, i proprietari delle aree ad essi in precedenza assoggettate sono ammessi di diritto all’edificazione, nei limiti fissati dall’art. 4, ultimo comma, L. 28 gennaio 1977 n. 10 (cfr. Cons. Stato, V Sez., 3 ottobre 1992 n. 924).
Nella specie, non risulta che i ricorrenti - i quali hanno acquistato il terreno a vincolo già scaduto - abbiano mai esercitato tale loro facoltà, né possono oggi fondatamente sostenere che il mancato esercizio della stessa sia dipeso dal fatto che il comune abbia continuato a certificare, in modo erroneo, la precedente destinazione urbanistica.
Ciò in quanto il certificato di destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione redatti dal pubblico ufficiale non aventi carattere costitutivo, ma semplicemente dichiarativo o attestativo della situazione in essere o del contenuto di altri atti pubblici (cfr. Cons. Stato, V Sez., 25 settembre 1998 n. 1328).
Ne consegue che i dati in esso riportati, anche se errati, non rappresentano ostacolo all’espandersi della libera iniziativa privata, la quale, nel caso in esame, trova il proprio fondamento direttamente nel disposto della legge, sul cui contenuto non è ammessa ignoranza.
Per quel che riguarda, poi, l’indennizzo da reiterazione del vincolo, trattasi di questione che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
Al riguardo, osserva infatti il collegio che le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all’indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi (nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che esse rientrano nell’ampia previsione di salvezza di detta giurisdizione contenuta nell’art. 34, comma 3, lett. b), D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, riguardante le controversie su «indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa», ben potendo anche la cosiddetta espropriazione «di valore» essere ricompresa nella nozione di «atto ablativo» (cfr. Cass. civ., sez. un., 11 febbraio 2003 n. 2058).
Concludendo, quindi, il ricorso non può essere accolto, in nessuna sua parte.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2004.

L’estensore Il presidente

Depositata in Segreteria il 2 marzo 2004

Diritto all’indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta e problemi di giurisdizione

dott. Biagio Delfino

Con la sentenza in epigrafe, il Tar Calabria aderisce perfettamente alla tesi formulata in un recente arresto dalla Corte di cassazione. In particolare, con riferimento alla pretesa di alcuni privati volta ad ottenere l’indennizzo per arbitraria compressione del loro diritto di proprietà, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che “le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla Corte cost. n.179 del 1999, rientrano nell'ampia previsione di salvezza della giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art.34 comma 3 lett. b), d.lg. 31 marzo 1998 n.80, sulle domande aventi ad oggetto ‘indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa’, ben potendo anche la cosiddetta espropriazione ‘di valore" essere ricompresa nella nozione di ‘atto ablativo’” (Cass. civ., sez. un., 11 febbraio 2003 n.2058, in Foro amm. CDS 2003, 472).
La tesi riceve un’indubbia conferma dall’art.39, d.lg. 8 giugno 2001 n.327: in detto articolo, il legislatore ha stabilito che, “in attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto” (comma 1), prevedendo la possibilità di impugnare la stima, effettuata dalla p.a., dinanzi alla corte d’appello (comma 3), alla quale il proprietario può chiedere di determinare l’indennità qualora l’autorità abbia omesso di liquidare la stessa entro il termine di due mesi (comma 4). D’altra parte, l’art.53 comma 3, d.lg. n.327 del 2001, ha lasciato ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Viceversa, nell’ipotesi in cui l’oggetto del giudizio non verta sulla corresponsione di un indennizzo ma attenga al cattivo uso del potere di reiterazione del vincolo, la controversia appartiene alla cognizione del giudice amministrativo (Cfr. in tema: Cons. Stato, ad. plen., 22 dicembre 1999 n.24, in Foro amm. 1999, 2383; Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2000 n.33, in Giust. civ. Mass. 2000, 189).

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