T.A.R CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I –
sentenza 2 marzo 2004 n.517
Pres. Mezzacapo, Est. Durante.
Ric. Scalzo e altro contro Comune di Squillace.
1. Nel caso di scadenza di vincoli urbanistici, i proprietari delle aree ad essi in precedenza assoggettate sono ammessi di diritto all’edificazione, nei limiti fissati dall’art. 4 ultimo comma, l. 28 gennaio 1977 n. 10.
2. Il certificato di destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione redatti dal pubblico ufficiale non aventi carattere costitutivo, ma semplicemente dichiarativo o attestativo della situazione in essere o del contenuto di altri atti pubblici.
3. Le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all’indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che esse rientrano nell’ampia previsione di salvezza di detta giurisdizione contenuta nell’art. 34 comma 3 lett. b), d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, riguardante le controversie su «indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa», ben potendo anche la cosiddetta espropriazione «di valore» essere ricompresa nella nozione di «atto ablativo».
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 517 Reg. Dec.
N. 1401/02 Reg. Ric.
ANNO 2004
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA -
SEDE DI CATANZARO - Sezione Prima
composto dai magistrati dr. Salvatore Mezzacapo, presidente; dr. Nicola Durante, estensore; dr. Umberto Maiello, componente; ha pronunziato
SENTENZA
sul ricorso n. 1401/02 r.g., proposto da
Scalzo Domenico e Scalzo Fabio, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Siciliano, domiciliati d’ufficio in Catanzaro nella Segreteria del Tribunale;
contro
il comune di Squillace (CZ), rappresentato e difeso dall’avv. Sandro Nisticò, nel cui studio in Catanzaro, alla via M. Greco n. 174, elettivamente domicilia;
per la condanna
al risarcimento del danno da illecito mantenimento di un vincolo espropriativo.
Visti il ricorso, il controricorso, gli atti
ed i documenti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20.2.2004, il dr. Nicola Durante;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in
FATTO E DIRITTO
Con contratto del 16.9.1997, i ricorrenti acquistavano
un terreno agricolo sito in agro di Squillace, sottoposto dal P.R.G. approvato
il 23.3.1992 a vincolo espropriativo per la realizzazione di opere pubbliche.
Lamentano costoro che, scaduto il vincolo dopo il quinquennio di legge, il comune
dapprima continuava a certificarne, erroneamente, la precedente destinazione
urbanistica e, nel prosieguo, con un nuovo atto di pianificazione reiterava
il vincolo, prevedendo un indennizzo solo per il periodo futuro, per altro mai
corrisposto.
Tali attività, secondo gli stessi istanti, configurano un danno illecito,
in quanto avrebbero sostanzialmente impedito loro l’esercizio di ogni
possibilità edificatoria.
Concludono, pertanto, chiedendo la condanna dell’ente al pagamento di
un equo ristoro per il danno subìto, nonché dell’indennizzo
per la reiterazione del vincolo, previsto e mai corrisposto.
Al ricorso resiste l’amministrazione.
Questo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Osserva il collegio che, nel caso di scadenza di vincoli urbanistici, i proprietari
delle aree ad essi in precedenza assoggettate sono ammessi di diritto all’edificazione,
nei limiti fissati dall’art. 4, ultimo comma, L. 28 gennaio 1977 n. 10
(cfr. Cons. Stato, V Sez., 3 ottobre 1992 n. 924).
Nella specie, non risulta che i ricorrenti - i quali hanno acquistato il terreno
a vincolo già scaduto - abbiano mai esercitato tale loro facoltà,
né possono oggi fondatamente sostenere che il mancato esercizio della
stessa sia dipeso dal fatto che il comune abbia continuato a certificare, in
modo erroneo, la precedente destinazione urbanistica.
Ciò in quanto il certificato di destinazione urbanistica rientra nella
categoria degli atti di certificazione redatti dal pubblico ufficiale non aventi
carattere costitutivo, ma semplicemente dichiarativo o attestativo della situazione
in essere o del contenuto di altri atti pubblici (cfr. Cons. Stato, V Sez.,
25 settembre 1998 n. 1328).
Ne consegue che i dati in esso riportati, anche se errati, non rappresentano
ostacolo all’espandersi della libera iniziativa privata, la quale, nel
caso in esame, trova il proprio fondamento direttamente nel disposto della legge,
sul cui contenuto non è ammessa ignoranza.
Per quel che riguarda, poi, l’indennizzo da reiterazione del vincolo,
trattasi di questione che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
Al riguardo, osserva infatti il collegio che le controversie concernenti il
riconoscimento del diritto all’indennizzo per reiterazione di vincoli
di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi (nella ricorrenza
dei presupposti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del
1999) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che esse
rientrano nell’ampia previsione di salvezza di detta giurisdizione contenuta
nell’art. 34, comma 3, lett. b), D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, riguardante
le controversie su «indennità in conseguenza dell’adozione
di atti di natura espropriativa o ablativa», ben potendo anche la cosiddetta
espropriazione «di valore» essere ricompresa nella nozione di «atto
ablativo» (cfr. Cass. civ., sez. un., 11 febbraio 2003 n. 2058).
Concludendo, quindi, il ricorso non può essere accolto, in nessuna sua
parte.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la
Calabria, sede di Catanzaro, prima sezione, definitivamente pronunziando sul
ricorso in epigrafe, in parte lo rigetta ed in parte lo dichiara inammissibile,
nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2004.
L’estensore Il presidente
Depositata in Segreteria il 2 marzo 2004
Diritto all’indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta e problemi di giurisdizione
dott. Biagio Delfino
Con la sentenza in epigrafe, il Tar Calabria
aderisce perfettamente alla tesi formulata in un recente arresto dalla Corte
di cassazione. In particolare, con riferimento alla pretesa di alcuni privati
volta ad ottenere l’indennizzo per arbitraria compressione del loro diritto
di proprietà, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che “le
controversie concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione
di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi,
nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla Corte cost. n.179 del 1999,
rientrano nell'ampia previsione di salvezza della giurisdizione del giudice
ordinario di cui all'art.34 comma 3 lett. b), d.lg. 31 marzo 1998 n.80, sulle
domande aventi ad oggetto ‘indennità in conseguenza dell'adozione
di atti di natura espropriativa o ablativa’, ben potendo anche la cosiddetta
espropriazione ‘di valore" essere ricompresa nella nozione di ‘atto
ablativo’” (Cass. civ., sez. un., 11 febbraio 2003 n.2058, in Foro
amm. CDS 2003, 472).
La tesi riceve un’indubbia conferma dall’art.39, d.lg. 8 giugno
2001 n.327: in detto articolo, il legislatore ha stabilito che, “in attesa
di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un
vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo
è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità
del danno effettivamente prodotto” (comma 1), prevedendo la possibilità
di impugnare la stima, effettuata dalla p.a., dinanzi alla corte d’appello
(comma 3), alla quale il proprietario può chiedere di determinare l’indennità
qualora l’autorità abbia omesso di liquidare la stessa entro il
termine di due mesi (comma 4). D’altra parte, l’art.53 comma 3,
d.lg. n.327 del 2001, ha lasciato ferma la giurisdizione del giudice ordinario
per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa
o ablativa.
Viceversa, nell’ipotesi in cui l’oggetto del giudizio non verta
sulla corresponsione di un indennizzo ma attenga al cattivo uso del potere di
reiterazione del vincolo, la controversia appartiene alla cognizione del giudice
amministrativo (Cfr. in tema: Cons. Stato, ad. plen., 22 dicembre 1999 n.24,
in Foro amm. 1999, 2383; Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2000 n.33, in Giust.
civ. Mass. 2000, 189).