1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sul gravame proposto avverso un atto di ritiro in autotutela del provvedimento istitutivo di un nuovo ufficio presso un’Azienda sanitaria locale (nella specie, si è trattato dell’istituzione di un ufficio stampa ai sensi dell’art. 9, l. 7 giugno 2000 n. 150).
2. E’ illegittimo l’atto di inquadramento e assegnazione di un pubblico dipendente ad un ufficio stampa, adottato prima dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 9 comma 2, l. 7 giugno 2000 n.150.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - Catanzaro - Sezione seconda,
composto dai signori magistrati: Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente - Dr. Pierina BIANCOFIORE – Primo Referendario - Dr. Giuseppe CHINE’ - Referendario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 7/2001, proposto da
Ruffo Gabriella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzio Raimondi e Alfredo Gualtieri, domiciliata preso lo studio del primo sito in Catanzaro v. F.lli Plutino n. 27,
CONTRO
la A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme, in persona del Direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Amatruda, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pasqualino Ledonne sito in Catanzaro v. A. Anile n. 416/9,
per l’annullamento
della deliberazione n. 1554 del 23.10.2000 adottata dal Commissario straordinario
di annullamento in autotutela della deliberazione del Direttore generale n.
1334 dell’1.09.2000 avente ad oggetto “Istituzione Ufficio Stampa
e affidamento incarico alla signora Ruffo Gabriella” nonché di
ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente, con
i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 9 gennaio 2004 il magistrato relatore, Referendario
dr. Giuseppe Chiné;
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, dipendente della A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme,
ha impugnato, chiedendone la sospensione in via cautelare, la deliberazione
del Commissario Straordinario della predetta Azienda sanitaria n. 1554 del 23.10.2000
con cui è stata annullata in via di autotutela la precedente deliberazione
del Direttore Generale n. 1334 del 1°.09.2000. Con quest’ultima deliberazione,
era stato istituito un ufficio stampa ai sensi dell’art. 9 della legge
7 giugno 2000 n. 150 ed era stata assegnata all’ufficio medesimo la Ruffo
Gabriella, quale unica dipendente in possesso di iscrizione all’Ordine
dei giornalisti, con il compito di addetto stampa ai sensi dell’art. 9,
3° comma, della legge citata.
A sostegno del gravame ha formulato una serie di censure: 1) Violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 del d. lgv. n. 502/92 e successive modificazioni;
Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 2/96; 2) Violazione
dell’art. 10 della legge n. 241/90; Difetto di istruttoria 3) Violazione
e falsa applicazione della legge n. 150/2000; Erroneità dei presupposti;
4) Violazione del principio di autotutela.
Si costituiva in giudizio l’Azienda sanitaria, concludendo per il rigetto
del gravame.
Con ordinanza n. 92/2001 del 25.01.2001, il Collegio accoglieva la domanda di
sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
All’udienza del 9 gennaio 2004, sentiti i difensori delle parti, il ricorso
veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del
Tribunale adìto a conoscere del presente gravame, proposto avverso un
atto di ritiro in autotutela di precedente provvedimento istitutivo di un nuovo
ufficio presso un’Azienda sanitaria locale.
Ed invero, la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non ha inciso,
in punto di giurisdizione, sulla materia dei ricorsi avverso atti amministrativi
espressione di potestà autoritativa, quali i c.d. atti di macro-organizzazione,
involgenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e le relative
dotazioni organiche, ai quali si richiamava l’art. 68 del d. lgv. n. 29/93,
come modificato dall’art. 29 del d. lgv. n. 80/98 (cfr., ex multis, T.A.R.
Lazio, sez. III, 10 settembre 2002, n. 7775).
Tra questi rientra senz’altro la deliberazione del Direttore generale
n. 1334/2000 e quella, impugnata nel presente giudizio, del Commissario straordinario
n. 1554/2000.
2. Nel merito il ricorso è infondato.
2.1 Con il primo ordine di censure, la ricorrente denuncia
la violazione degli artt. 3 del d. lgv. n. 502/92 e 4, 5, e 6 della legge regionale
n. 2/96 nonché quella del principio del contrarius actus, nella parte
in cui il Commissario straordinario, nell’adottare il provvedimento di
autotutela impugnato, ha omesso di acquisire i pareri obbligatori del direttore
sanitario e del direttore amministrativo, ritualmente acquisiti nel procedimento
che aveva condotto al provvedimento del Direttore generale n. 1334/2000.
Le censure sono prive di pregio.
Come correttamente evidenziato nella memoria difensiva dell’Azienda resistente,
alla data di adozione del provvedimento commissariale di autotutela (23.10.2000)
non erano più in carica né il direttore amministrativo, né
il direttore sanitario, in quanto dichiarati decaduti (congiuntamente al direttore
generale) con delibera di Giunta Regionale n. 580 del 28.08.2000.
Ne consegue che il Commissario straordinario non avrebbe potuto richiedere un
parere preliminare ad organi ormai definitivamente cessati dalle funzioni.
2.2 Con il secondo ordine di censure, la ricorrente ha denunciato
la violazione dell’art. 10 della legge n. 241/90, in quanto l’Amministrazione
non avrebbe adeguatamente valutato le memorie inviate dopo la comunicazione
dell’avvio del procedimento, né avrebbe adempiuto all’obbligo
di motivazione discendente dall’art. 10 della legge n. 241/90.
Anche tali censure si palesano infondate.
Osserva in merito il Collegio che l’obbligo di valutazione posto in capo
all’amministrazione procedente dall’art. 10, lett. b) della legge
n. 241/90 delle memorie e documenti prodotti dai controinteressati nel corso
del procedimento amministrativo, da cui discende, per esigenze di trasparenza
e controllo giurisdizionale, l’obbligo di motivazione in ordine alle ragioni
che hanno indotto l’amministrazione a disattenderne il contenuto, non
può essere inteso in senso formalistico, dovendo necessariamente essere
calato nella realtà dello specifico provvedimento adottato (cfr. C.d.S.,
sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3556).
Ciò significa che ove per la natura stessa del provvedimento, ed in relazione
ai suoi presupposti in fatto ed in diritto, non residuano, neppure in astratto,
margini di sorta per un accoglimento delle argomentazioni contenute nelle memorie
prodotte dal controinteressato, l’obbligo di motivazione può essere
adempiuto anche per il tramite di un semplice richiamo alle memorie prodotte
ed alla decisione di non accoglierne il contenuto, dal quale può evincersi
con certezza che l’amministrazione abbia valutato il contenuto delle stesse.
In altri termini, e facendo diretto riferimento alla presente controversia,
a fronte di un provvedimento di annullamento d’ufficio di un atto illegittimo
di inquadramento di un pubblico dipendente, cui conseguono effetti negativi
permanenti sul bilancio dell’ente pubblico, e la cui adozione, pertanto,
si impone con margini ridottissimi di discrezionalità residua per l’organo
amministrativo competente (la giurisprudenza maggioritaria afferma in tali casi
l’esistenza di un interesse pubblico in re ipsa al ritiro dell’atto
illegittimo: cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 4 febbraio 2003, n. 516), appare
pienamente rispettosa dell’art. 10 lett. b) la condotta dell’amministrazione
che si limiti a richiamare nell’ambito della motivazione del provvedimento
di autotutela le memorie difensive prodotte in corso di procedimento, evidenziandone
la inidoneità ad incidere sulla decisione finale.
Ciò è quello che ha fatto il Commissario straordinario dell’Azienda
sanitaria resistente, il quale, dopo aver ampiamente argomentato in ordine ai
profili di illegittimità del provvedimento di istituzione dell’Ufficio
Stampa e di inquadramento della ricorrente ai sensi dell’art. 9, 3°
comma, della legge n. 150/2000 (nonché in ordine all’interesse
pubblico al ritiro), ha affermato di disattendere le deduzioni della ricorrente,
ritenute “ininfluenti” sull’esito finale del procedimento.
Ne consegue, anche alla luce delle considerazioni che seguono, l’inaccoglibilità
delle censure proposte.
2.3 Con le censure residue, il cui esame può essere
di seguito congiunto, è stata denunciata la violazione della legge 7
giugno 2000 n. 150, nonché dei principi in materia di autotutela, ad
avviso della ricorrente non applicabili nell’ambito di un rapporto di
pubblico impiego privatizzato.
Nel dettaglio, la ricorrente ha contestato la motivazione del provvedimento
impugnato nella parte in cui ritiene l’illegittimità del provvedimento
annullato d’ufficio per la mancata previa emanazione del regolamento previsto
dall’art. 5 della legge citata.
Anche tali ulteriori censure si rivelano prive di pregio.
Quanto all’erroneità dell’affermazione relativa alla presunta
inapplicabilità dei principi di autotutela con riferimento ad un atto
di inquadramento di un dipendente in rapporto di pubblico impiego privatizzato,
è sufficiente richiamare gli argomenti sin qui spesi per riconoscere
la giurisdizione del Tribunale adìto, inerenti la natura macro-organizzativa
del provvedimento ritirato con la delibera commissariale impugnata.
Quanto alla censura residua, la sua infondatezza discende direttamente dalla
lettera dell’art. 9, 2° comma, della legge n. 150/2000, secondo cui
gli uffici stampa sono costituiti da pubblici dipendenti iscritti all’albo
nazionale dei giornalisti “in possesso dei titoli individuati dal regolamento
di cui all’art. 5”. Tale ultima norma prevede, difatti, che con
regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, 1° comma, della legge
n. 400/88, “si provvede alla individuazione dei titoli per l’accesso
del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività
di informazione e di comunicazione”.
La lettera della legge non lascia adito a dubbi in ordine alla illegittimità
di un atto di inquadramento ed assegnazione di un pubblico dipendente ad un
ufficio stampa compiuto prima dell’emanazione del regolamento richiamato
dall’art. 9, 2° comma, e pertanto in assenza di criteri orientativi
in ordine ai titoli per l’accesso a dette mansioni.
Tale profilo di illegittimità assume carattere assorbente, e ad esso
si richiama correttamente in apertura di motivazione il Commissario straordinario
dell’Azienda sanitaria.
Né a diversa conclusione possono condurre le argomentazioni usate dalla
ricorrente a sostegno della legittimità dell’inquadramento compiuto
con il provvedimento annullato d’ufficio ed inerenti l’esistenza,
sin dal 12.01.2000, di un posto di addetto stampa nei ruoli dell’A.S.L.
resistente.
Ed invero, ove fosse in ipotesi possibile superare l’ostacolo normativo
dell’art. 9, 2° comma (circostanza sulla quale il Collegio non conviene),
non può non rilevarsi che il posto in organico di collaboratore amministrativo
- addetto stampa cui si richiama la ricorrente (1° livello della carriera
direttiva, pari al 7° livello funzionale) non coincide con quello di rilievo
dirigenziale previsto dall’art. 9, 3° comma, della legge n. 150/2000
al quale si richiama in parte dispositiva il provvedimento di inquadramento
ritirato in autotutela.
In sintesi, i superiori profili di illegittimità sembrano giustificare
le conclusioni raggiunte dal Commissario straordinario della A.S.L. resistente,
secondo cui “è da ritenersi che l’atto sia stato adottato
al fine di precostituire le condizioni giuridiche per l’attribuzione di
una posizione di inquadramento in livello funzionale e retributivo superiore
a quello di appartenenza”.
Ne consegue la conferma dell’infondatezza del presente gravame, che deve
essere pertanto integralmente respinto.
3. Sussistono giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria –
Catanzaro - Sez. II – respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio
del 9 gennaio 2004.
L’Estensore Il Presidente
F.to Giuseppe Chinè F.to Luigi Esposito
Il segretario
F.to Bruno Ionadi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 11 FEB. 2004 .
Il Segretario
F.to Domenico Scalise
Annullamento in sede di autotutela del provvedimento istitutivo di un ufficio stampa e riparto di giurisdizione
Biagio Delfino
La controversia in esame concerne l’atto
di annullamento in sede di autotutela di una delibera con la quale una Azienda
sanitaria locale aveva istituito un ufficio stampa ai sensi dell’art.9,
l. 7 giugno 2000 n.150, assegnando a detto ufficio la ricorrente.
Secondo il TAR, “la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non
ha inciso, in punto di giurisdizione, sulla materia dei ricorsi avverso atti
amministrativi espressione di potestà autoritativa, quali i c.d. atti
di macro-organizzazione, involgenti le linee fondamentali di organizzazione
degli uffici e le relative dotazioni organiche”.
In tal modo, trova conferma quell’orientamento giurisprudenziale che riserva
al giudice amministrativo la cognizione sulle linee fondamentali di organizzazione
degli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, le
relative dotazioni organiche e tutto ciò che sia espressione di potestà
autoritativa nell'esercizio di pubbliche funzioni ovvero nell'organizzazione
generale del lavoro, non inerenti all'attività paritetica nella cura
del singolo o plurimo rapporto di lavoro (TAR Lazio, sez.III-bis, 10 settembre
2002 n.7775, in Giur. merito 2002, 1393; TAR Liguria, sez.I, 28 novembre 2002
n.1154, in Foro amm. TAR 2002, 3615).
In argomento, giova rammentare che la Corte di cassazione radica la controversia
dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, quando il dipendente
agisce per far valere, mediante l'impugnazione di atti amministrativi non di
carattere generale, ma di gestione ed organizzazione del personale, l'illegittimità
degli atti di assunzione dei resistenti, del loro inquadramento, nonché
del rifiuto di un immediato, migliore inquadramento, ossia l’illegittimità
di tutti gli atti ritenuti lesivi di interessi riguardanti il rapporto individuale
di lavoro (Cass., sez. un., 18 aprile 2003 n.6348).
Quanto alla seconda massima, è da tener presente che, anteriormente all’entrata
in vigore della l. n.150 del 2000, si è consolidato un indirizzo contrario
ad ammettere la preposizione di un giornalista professionista esterno all’ufficio-stampa
di un ente pubblico, quando le competenze in concreto conferite alla struttura
non implicano l'applicazione prevalente degli elementi della "creatività"
dell'"intellettualità" e dell'"intermediazione critica"
delle notizie, costituenti la essenza della professione giornalistica. Ad avviso
della Corte dei conti, in tali ipotesi, occorre ricorrere alle prestazioni di
un dipendente dell'ente, evitando ingiustificate spese aggiuntive (Corte conti,
Sardegna, 8 giugno 1994 n.262, in Riv. corte conti 1994, III, 118; in tema cfr.:
Corte conti, Toscana, 18 dicembre 1996 n.641, ivi 1996, VI, 136).