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T.A.R. CALABRIA, CATANZARO, SEZ. II – sentenza 11 febbraio 2004 n.294
Ric. Ruffo contro A.S.L. n.6 di Lamezia Terme (art.9, l. 7 giugno 2000 n.150) – Pres. Esposito, Est. Chiné.
  1. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Ufficio stampa – Istituzione – Annullamento in sede di autotutela – Impugnazione – Cognizione – E’ del giudice amministrativo.

  2. Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Ufficio stampa – Pubblico dipendente – Atto di inquadramento e assegnazione – Prima dell’emanazione del regolamento previsto dall’art.9, l. n.150 del 2000 – Illegittimità.

1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sul gravame proposto avverso un atto di ritiro in autotutela del provvedimento istitutivo di un nuovo ufficio presso un’Azienda sanitaria locale (nella specie, si è trattato dell’istituzione di un ufficio stampa ai sensi dell’art. 9, l. 7 giugno 2000 n. 150).

2. E’ illegittimo l’atto di inquadramento e assegnazione di un pubblico dipendente ad un ufficio stampa, adottato prima dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 9 comma 2, l. 7 giugno 2000 n.150.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - Catanzaro - Sezione seconda,

composto dai signori magistrati: Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente - Dr. Pierina BIANCOFIORE – Primo Referendario - Dr. Giuseppe CHINE’ - Referendario rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7/2001, proposto da

Ruffo Gabriella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunzio Raimondi e Alfredo Gualtieri, domiciliata preso lo studio del primo sito in Catanzaro v. F.lli Plutino n. 27,

CONTRO

la A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme, in persona del Direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Amatruda, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Pasqualino Ledonne sito in Catanzaro v. A. Anile n. 416/9,

per l’annullamento
della deliberazione n. 1554 del 23.10.2000 adottata dal Commissario straordinario di annullamento in autotutela della deliberazione del Direttore generale n. 1334 dell’1.09.2000 avente ad oggetto “Istituzione Ufficio Stampa e affidamento incarico alla signora Ruffo Gabriella” nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 9 gennaio 2004 il magistrato relatore, Referendario dr. Giuseppe Chiné;
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente, dipendente della A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme, ha impugnato, chiedendone la sospensione in via cautelare, la deliberazione del Commissario Straordinario della predetta Azienda sanitaria n. 1554 del 23.10.2000 con cui è stata annullata in via di autotutela la precedente deliberazione del Direttore Generale n. 1334 del 1°.09.2000. Con quest’ultima deliberazione, era stato istituito un ufficio stampa ai sensi dell’art. 9 della legge 7 giugno 2000 n. 150 ed era stata assegnata all’ufficio medesimo la Ruffo Gabriella, quale unica dipendente in possesso di iscrizione all’Ordine dei giornalisti, con il compito di addetto stampa ai sensi dell’art. 9, 3° comma, della legge citata.
A sostegno del gravame ha formulato una serie di censure: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d. lgv. n. 502/92 e successive modificazioni; Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 2/96; 2) Violazione dell’art. 10 della legge n. 241/90; Difetto di istruttoria 3) Violazione e falsa applicazione della legge n. 150/2000; Erroneità dei presupposti; 4) Violazione del principio di autotutela.
Si costituiva in giudizio l’Azienda sanitaria, concludendo per il rigetto del gravame.
Con ordinanza n. 92/2001 del 25.01.2001, il Collegio accoglieva la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
All’udienza del 9 gennaio 2004, sentiti i difensori delle parti, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adìto a conoscere del presente gravame, proposto avverso un atto di ritiro in autotutela di precedente provvedimento istitutivo di un nuovo ufficio presso un’Azienda sanitaria locale.
Ed invero, la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non ha inciso, in punto di giurisdizione, sulla materia dei ricorsi avverso atti amministrativi espressione di potestà autoritativa, quali i c.d. atti di macro-organizzazione, involgenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e le relative dotazioni organiche, ai quali si richiamava l’art. 68 del d. lgv. n. 29/93, come modificato dall’art. 29 del d. lgv. n. 80/98 (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III, 10 settembre 2002, n. 7775).
Tra questi rientra senz’altro la deliberazione del Direttore generale n. 1334/2000 e quella, impugnata nel presente giudizio, del Commissario straordinario n. 1554/2000.

2. Nel merito il ricorso è infondato.

2.1 Con il primo ordine di censure, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3 del d. lgv. n. 502/92 e 4, 5, e 6 della legge regionale n. 2/96 nonché quella del principio del contrarius actus, nella parte in cui il Commissario straordinario, nell’adottare il provvedimento di autotutela impugnato, ha omesso di acquisire i pareri obbligatori del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ritualmente acquisiti nel procedimento che aveva condotto al provvedimento del Direttore generale n. 1334/2000.
Le censure sono prive di pregio.
Come correttamente evidenziato nella memoria difensiva dell’Azienda resistente, alla data di adozione del provvedimento commissariale di autotutela (23.10.2000) non erano più in carica né il direttore amministrativo, né il direttore sanitario, in quanto dichiarati decaduti (congiuntamente al direttore generale) con delibera di Giunta Regionale n. 580 del 28.08.2000.
Ne consegue che il Commissario straordinario non avrebbe potuto richiedere un parere preliminare ad organi ormai definitivamente cessati dalle funzioni.

2.2 Con il secondo ordine di censure, la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 10 della legge n. 241/90, in quanto l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le memorie inviate dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento, né avrebbe adempiuto all’obbligo di motivazione discendente dall’art. 10 della legge n. 241/90.
Anche tali censure si palesano infondate.
Osserva in merito il Collegio che l’obbligo di valutazione posto in capo all’amministrazione procedente dall’art. 10, lett. b) della legge n. 241/90 delle memorie e documenti prodotti dai controinteressati nel corso del procedimento amministrativo, da cui discende, per esigenze di trasparenza e controllo giurisdizionale, l’obbligo di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’amministrazione a disattenderne il contenuto, non può essere inteso in senso formalistico, dovendo necessariamente essere calato nella realtà dello specifico provvedimento adottato (cfr. C.d.S., sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3556).
Ciò significa che ove per la natura stessa del provvedimento, ed in relazione ai suoi presupposti in fatto ed in diritto, non residuano, neppure in astratto, margini di sorta per un accoglimento delle argomentazioni contenute nelle memorie prodotte dal controinteressato, l’obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per il tramite di un semplice richiamo alle memorie prodotte ed alla decisione di non accoglierne il contenuto, dal quale può evincersi con certezza che l’amministrazione abbia valutato il contenuto delle stesse.
In altri termini, e facendo diretto riferimento alla presente controversia, a fronte di un provvedimento di annullamento d’ufficio di un atto illegittimo di inquadramento di un pubblico dipendente, cui conseguono effetti negativi permanenti sul bilancio dell’ente pubblico, e la cui adozione, pertanto, si impone con margini ridottissimi di discrezionalità residua per l’organo amministrativo competente (la giurisprudenza maggioritaria afferma in tali casi l’esistenza di un interesse pubblico in re ipsa al ritiro dell’atto illegittimo: cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 4 febbraio 2003, n. 516), appare pienamente rispettosa dell’art. 10 lett. b) la condotta dell’amministrazione che si limiti a richiamare nell’ambito della motivazione del provvedimento di autotutela le memorie difensive prodotte in corso di procedimento, evidenziandone la inidoneità ad incidere sulla decisione finale.
Ciò è quello che ha fatto il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria resistente, il quale, dopo aver ampiamente argomentato in ordine ai profili di illegittimità del provvedimento di istituzione dell’Ufficio Stampa e di inquadramento della ricorrente ai sensi dell’art. 9, 3° comma, della legge n. 150/2000 (nonché in ordine all’interesse pubblico al ritiro), ha affermato di disattendere le deduzioni della ricorrente, ritenute “ininfluenti” sull’esito finale del procedimento.
Ne consegue, anche alla luce delle considerazioni che seguono, l’inaccoglibilità delle censure proposte.

2.3 Con le censure residue, il cui esame può essere di seguito congiunto, è stata denunciata la violazione della legge 7 giugno 2000 n. 150, nonché dei principi in materia di autotutela, ad avviso della ricorrente non applicabili nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato.
Nel dettaglio, la ricorrente ha contestato la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene l’illegittimità del provvedimento annullato d’ufficio per la mancata previa emanazione del regolamento previsto dall’art. 5 della legge citata.
Anche tali ulteriori censure si rivelano prive di pregio.
Quanto all’erroneità dell’affermazione relativa alla presunta inapplicabilità dei principi di autotutela con riferimento ad un atto di inquadramento di un dipendente in rapporto di pubblico impiego privatizzato, è sufficiente richiamare gli argomenti sin qui spesi per riconoscere la giurisdizione del Tribunale adìto, inerenti la natura macro-organizzativa del provvedimento ritirato con la delibera commissariale impugnata.
Quanto alla censura residua, la sua infondatezza discende direttamente dalla lettera dell’art. 9, 2° comma, della legge n. 150/2000, secondo cui gli uffici stampa sono costituiti da pubblici dipendenti iscritti all’albo nazionale dei giornalisti “in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all’art. 5”. Tale ultima norma prevede, difatti, che con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, 1° comma, della legge n. 400/88, “si provvede alla individuazione dei titoli per l’accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione”.
La lettera della legge non lascia adito a dubbi in ordine alla illegittimità di un atto di inquadramento ed assegnazione di un pubblico dipendente ad un ufficio stampa compiuto prima dell’emanazione del regolamento richiamato dall’art. 9, 2° comma, e pertanto in assenza di criteri orientativi in ordine ai titoli per l’accesso a dette mansioni.
Tale profilo di illegittimità assume carattere assorbente, e ad esso si richiama correttamente in apertura di motivazione il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria.
Né a diversa conclusione possono condurre le argomentazioni usate dalla ricorrente a sostegno della legittimità dell’inquadramento compiuto con il provvedimento annullato d’ufficio ed inerenti l’esistenza, sin dal 12.01.2000, di un posto di addetto stampa nei ruoli dell’A.S.L. resistente.
Ed invero, ove fosse in ipotesi possibile superare l’ostacolo normativo dell’art. 9, 2° comma (circostanza sulla quale il Collegio non conviene), non può non rilevarsi che il posto in organico di collaboratore amministrativo - addetto stampa cui si richiama la ricorrente (1° livello della carriera direttiva, pari al 7° livello funzionale) non coincide con quello di rilievo dirigenziale previsto dall’art. 9, 3° comma, della legge n. 150/2000 al quale si richiama in parte dispositiva il provvedimento di inquadramento ritirato in autotutela.
In sintesi, i superiori profili di illegittimità sembrano giustificare le conclusioni raggiunte dal Commissario straordinario della A.S.L. resistente, secondo cui “è da ritenersi che l’atto sia stato adottato al fine di precostituire le condizioni giuridiche per l’attribuzione di una posizione di inquadramento in livello funzionale e retributivo superiore a quello di appartenenza”.
Ne consegue la conferma dell’infondatezza del presente gravame, che deve essere pertanto integralmente respinto.

3. Sussistono giusti motivi per compensare spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro - Sez. II – respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2004.
L’Estensore Il Presidente
F.to Giuseppe Chinè F.to Luigi Esposito

Il segretario
F.to Bruno Ionadi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 11 FEB. 2004 .
Il Segretario
F.to Domenico Scalise

Annullamento in sede di autotutela del provvedimento istitutivo di un ufficio stampa e riparto di giurisdizione

Biagio Delfino

La controversia in esame concerne l’atto di annullamento in sede di autotutela di una delibera con la quale una Azienda sanitaria locale aveva istituito un ufficio stampa ai sensi dell’art.9, l. 7 giugno 2000 n.150, assegnando a detto ufficio la ricorrente.
Secondo il TAR, “la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non ha inciso, in punto di giurisdizione, sulla materia dei ricorsi avverso atti amministrativi espressione di potestà autoritativa, quali i c.d. atti di macro-organizzazione, involgenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e le relative dotazioni organiche”.
In tal modo, trova conferma quell’orientamento giurisprudenziale che riserva al giudice amministrativo la cognizione sulle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, le relative dotazioni organiche e tutto ciò che sia espressione di potestà autoritativa nell'esercizio di pubbliche funzioni ovvero nell'organizzazione generale del lavoro, non inerenti all'attività paritetica nella cura del singolo o plurimo rapporto di lavoro (TAR Lazio, sez.III-bis, 10 settembre 2002 n.7775, in Giur. merito 2002, 1393; TAR Liguria, sez.I, 28 novembre 2002 n.1154, in Foro amm. TAR 2002, 3615).
In argomento, giova rammentare che la Corte di cassazione radica la controversia dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, quando il dipendente agisce per far valere, mediante l'impugnazione di atti amministrativi non di carattere generale, ma di gestione ed organizzazione del personale, l'illegittimità degli atti di assunzione dei resistenti, del loro inquadramento, nonché del rifiuto di un immediato, migliore inquadramento, ossia l’illegittimità di tutti gli atti ritenuti lesivi di interessi riguardanti il rapporto individuale di lavoro (Cass., sez. un., 18 aprile 2003 n.6348).
Quanto alla seconda massima, è da tener presente che, anteriormente all’entrata in vigore della l. n.150 del 2000, si è consolidato un indirizzo contrario ad ammettere la preposizione di un giornalista professionista esterno all’ufficio-stampa di un ente pubblico, quando le competenze in concreto conferite alla struttura non implicano l'applicazione prevalente degli elementi della "creatività" dell'"intellettualità" e dell'"intermediazione critica" delle notizie, costituenti la essenza della professione giornalistica. Ad avviso della Corte dei conti, in tali ipotesi, occorre ricorrere alle prestazioni di un dipendente dell'ente, evitando ingiustificate spese aggiuntive (Corte conti, Sardegna, 8 giugno 1994 n.262, in Riv. corte conti 1994, III, 118; in tema cfr.: Corte conti, Toscana, 18 dicembre 1996 n.641, ivi 1996, VI, 136).

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