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n. 2-2004 - © copyright.

T.A.R. CALABRIA, REGGIO CALABRIA – sentenza 12 febbraio 2004 n.139
Pres. Passanisi, Est. Nunziata.
Ric. RTI A.I.P. s.r.l.-Gestitalia s.r.l. contro Comune di Reggio Calabria, Maggioli Tributi s.p.a. [interveniente ad opponendum]

  1. Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Servizio di riscossione tributi – Affidamento – Appalti pubblici di servizi – Vi rientra.

  2. Comune e Provincia – Società miste – Società mista per la gestione dei servizi tributari – Socio di minoranza – Procedura di scelta – Gara – Requisiti – Volume di affari – Nozione.

 

1. Il servizio di riscossione dei tributi, consistendo in una serie di prestazioni effettuate in favore dell’ente aggiudicatore, rientra tra gli appalti pubblici di servizio.

2. Nell’ambito della selezione del socio di minoranza ai fini della costituzione di una società mista per la gestione dei servizi tributari, va censurata l’interpretazione, fornita della p.a. in sede di gara, al concetto di volume di affari medio annuo nell’ultimo triennio, riferendolo al fatturato della società, ovvero all’utile e/o corrispettivo lordo conseguito dalla medesima, e non alle riscossioni complessive, comprendenti sia la quota di partecipazione di competenza degli enti impositori che la quota d’aggio della società, atteso che l’espressione “volume di affari”, quale normativamente ricorre nelle disposizioni in materia di IVA, allude all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, ancorché non imponibili od esenti

Con nota del prof. Biagio Delfino "Scelta del socio di minoranza di una società mista e trasferimento della posizione di impresa partecipante alla gara"

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

N. 139/2004 Reg. Sent.
N.1344/02 Reg.Ric

composto dai Magistrati:
- LUIGI PASSANISI Presidente
- ALBERTO NOVARESE Consigliere
- GABRIELE NUNZIATA Referendario Estensore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1344/2002 R.G. proposto dalla

Riunione Temporanea di Impresa A.I.P. Srl – Gestitalia Srl in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Cosimo Damiano Cristiano ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Carrà in Reggio Calabria, alla Via Melacrino n.25;

CONTRO

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario De Tommasi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, Via Castello n.1;

E CON L’INTERVENTO AD OPPONENDUM

di Maggioli Tributi Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Pier Paolo Poggi, Andrea Scuderi e Antonio Romano ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Piazza Campagna n.6, presso lo studio dell’Avv. Francesco Manganaro;

PER L’ANNULLAMENTO

previa sospensione, del provvedimento della Commissione giudicatrice della selezione del socio privato di minoranza per la costituzione da parte del Comune di Reggio Calabria di una società mista per la gestione dei servizi tributari, comunicato con nota n.111/02 del 31/5/2002 di esclusione dalla gara della R.T.I. AIP Srl – Gestitalia Srl, nonché di ogni altro presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva del Comune di Reggio Calabria;
Visto l’atto di intervento di Maggioli Tributi spa;
Visti gli atti tutti della causa ;
Designato relatore il referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 28 gennaio 2004, ed ivi uditi l’Avv. Francesco Carnuccio per delega dell’Avv. Cristiano per le ricorrenti, l’Avv. Roberta Mazzulla per delega dell’Avv. Mario De Tommasi per il Comune, l’Avv. Pier Paolo Poggi e l’Avv. Anselmo Salvà per delega dell’Avv. Antonio Romano per Maggioli Tributi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Espongono in fatto le odierne ricorrenti che con avviso pubblico del 21/11/2001 il Comune di Reggio Calabria ha indetto procedura negoziata per la selezione del socio privato di minoranza ai fini della costituzione di una società mista per la gestione dei servizi tributari, prevedendo tra i requisiti “un volume di affari medio annuo nell’ultimo triennio (1998, 1999 e 2000), riferito specificatamente alla gestione dei servizi di cui al presente avviso, almeno pari a £.10.000.000.000 (circa € 5.165.000,00)”.
Le ricorrenti hanno avanzato istanza di partecipazione, unitamente alla Maggioli Tributi Spa; con il provvedimento impugnato il raggruppamento ricorrente è stato escluso dalla gara per mancanza del requisito del volume di affari medio nell’ultimo triennio, dopo che in fase di prequalificazione aveva precisato che il volume di affari conseguito in detto periodo era pari a £.17.000.000.000 .
L’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e la inammissibilità dello stesso. Con atto di intervento la Maggioli Tributi Spa, dopo aver sostenuto il proprio interesse a contraddire, ha argomentato circa l’infondatezza delle censure dedotte in ricorso
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

D I R I T T O

1.Con il ricorso in esame le ricorrenti richiedono l’annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione deducendone l’eccesso di potere per illogicità manifesta allorché si è ritenuto di interpretare il volume di affari medio annuo nell’ultimo triennio conseguito dalla società capogruppo come riferito alle riscossioni complessive, comprendenti sia la quota di partecipazione di competenza degli enti impositori che la quota d’aggio della società, mentre, secondo l’Amministrazione, il requisito richiesto dal bando andava riferito al fatturato della società ovvero all’utile e/o corrispettivo lordo conseguito dalla medesima.

1.1 Il Comune ha sottolineato che parte ricorrente aveva fatto riferimento non al proprio fatturato, ma alle riscossioni complessivamente effettuate, mentre invece il volume di affari va circoscritto al solo aggio che l’Ente, dopo aver ottenuto il versamento dell’intera somma riscossa, provvede a riconoscere all’imprenditore per la prestazione dei servizi di riscossione resi. La Maggioli Tributi Spa ha insistito nel senso che il volume di affari si riferisce agli introiti lordi che l’imprenditore realizza nel corso della sua attività e che le imprese di esazione incassano le somme dovute dai contribuenti non in nome proprio, ma quali mandatari dell’Ente pubblico che è il solo titolare del rapporto tributario con i contribuenti.

2. In ordine alla vicenda di cui al presente ricorso il Tribunale ritiene di dover sottolineare in via preliminare che il servizio di riscossione dei tributi, consistendo in una serie di prestazioni effettuate in favore dell’ente aggiudicatore, rientra tra gli appalti pubblici di servizio. Trattasi infatti di un esempio di servizi bancari e finanziari, sebbene gli appalti pubblici di servizio sono contratti a titolo oneroso mentre la riscossione dei tributi è nella prassi a titolo gratuito (Cons. Stato, VI, 4.12.2001, n.6073). Più precisamente l’appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell’Amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale che interessa l’Amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio; attesa la serie di prestazioni che vengono successivamente effettuate in favore dell’Ente aggiudicatore, si può convenire con chi annovera la riscossione dei tributi tra gli appalti pubblici di servizi (T.A.R. Basilicata, 4.9.2002, n.598).

2.1 In particolare l’interesse amministrativo sotteso ad una gara per l’affidamento di un simile servizio consiste principalmente nel garantirne l’affidamento ad un operatore che sia in grado di assolvere ai delicati compiti riconducibili all’espletamento dell’attività di cui si tratta, sia quanto a profilo tecnico operativo in termini di adeguate strutture organizzative, sia per le condizioni economiche offerte (Cons. Stato, A.P., 18.6.2002, n.6). A patto che non ecceda l’oggetto del contratto e per questo travolga l’intero bando (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 31.1.2002, n.414), si è ad esempio ritenuta legittima, in quanto finalizzata all’esigenza garantistica della necessaria solidità dell’impresa aspirante alla fornitura del servizio e al ragionevole intento di restringere allo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti, la clausola con cui la stazione appaltante ha ammesso a concorrere gli imprenditori che negli ultimi tre anni avessero ottenuto un determinato volume di affari tale da far ritenere che a vincere la gara sarebbe stata un’impresa capace perché in passato aveva dato prova di poter adempiere esattamente obbligazioni dall’importo di poco inferiore a quello dell’appalto da concludere (T.A.R. Puglia, Bari, I, 14.11.2002, n.4957).

3. Nel caso di cui alla presente controversia pare perciò al Collegio che sia meritevole di censura non tanto la determinazione dell’Amministrazione di ammettere a concorrere solo gli imprenditori che negli ultimi tre anni avessero ottenuto un determinato volume di affari, quanto piuttosto che si sia preteso, peraltro solo successivamente all’emanazione del bando, fornire una particolare interpretazione al concetto di volume di affari medio annuo nell’ultimo triennio, riferendolo al fatturato della società, ovvero all’utile e/o corrispettivo lordo conseguito dalla medesima, e non alle riscossioni complessive, comprendenti sia la quota di partecipazione di competenza degli enti impositori che la quota d’aggio della società.
Non pare infatti possibile prescindere dalla considerazione che l’espressione “volume d’affari”, quale normativamente ricorre nelle disposizioni in materia di IVA, allude all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, ancorché non imponibili od esenti. Pertanto deve ritenersi che concorrono a formare il volume di affari non soltanto le operazioni imponibili di IVA, ma anche quelle che sono dichiarate non imponibili o esenti ex art.10 DPR n.633/1972, come appunto la riscossione dei tributi (Tribunale Fermo, 1° febbraio 1997, Cassa Risp. Ascoli Piceno c. Cons. Bonif. V. d.T.).

3.1 Quest’Organo giudicante ritiene in sostanza che i contributi riscossi dai soggetti aggiudicatori del servizio di riscossione dei tributi hanno natura tributaria e le prestazioni di servizio relative alla riscossione dei medesimi sono esenti da IVA; conseguentemente il volume di affari medio dell’ultimo triennio nella fattispecie avrebbe dovuto includere anche operazioni dichiarate non imponibili o esenti ex art.10 DPR n.633/1972, tra cui ad esempio la riscossione dei tributi.

3.2 Pertanto va censurata nella fattispecie la condotta dell’Amministrazione nella misura in cui, indipendentemente dal carattere atecnico ed improprio dell’espressione volume d’affari quale contenuta al punto 8, lett.e) dell’avviso pubblico, ha inteso circoscrivere ex post lo stesso volume d’affari alle sole quote d’aggio maturate da parte ricorrente negli anni indicati, laddove, per i motivi dianzi illustrati, l’espressione “volume d’affari” quale è data rinvenire nelle disposizioni legislative in materia di IVA ha riguardo all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, ancorché non imponibili od esenti. Deve infatti ritenersi che concorrono a formare il volume di affari non soltanto le operazioni imponibili di IVA, ma anche quelle che sono dichiarate non imponibili o esenti ex art.10 DPR n.633/1972, come appunto la riscossione dei tributi.

4. Per questi motivi il Collegio ritiene che il ricorso in esame meriti accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2500,00; spese compensate per Maggioli Tributi Spa..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2004.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Gabriele Nunziata F.to Luigi Passanisi
depositata il 12 febbraio 2004
Il Segretario
Antonino Sgrò

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