Comune e provincia – Bilancio – Storno di fondi – Differenza rispetto alle variazioni di bilancio – Disciplina – Art.211, r.d. n.297 del 1911 – Applicabilità – Conseguenze.
In tema di finanza locale, il divieto di porre in essere variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa oltre il termine del 30 novembre (art. 14 comma 1, d.P.R. 19 giugno 1979 n.421), non si estende anche agli storni che restano tuttora regolati dall'art. 211, r.d. 12 febbraio 1911 n. 297, e possono essere attuati fino alla fine dell'anno solare, ciò in quanto lo storno dei fondi attua un mero spostamento di stanziamenti tra capitali di bilancio solitamente omogenei e compresi nello stesso titolo di spesa, mentre la variazione è volta a modificare le risultanze stesse del bilancio per effetto di maggiori o minori spese e/o entrate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 93 Reg.Sent. - Anno 2004
N. 320 Reg.Ric. - Anno 1992
N. 226 Reg.Ric. - Anno 1993
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a) sul ricorso n.320/92, proposto dal
Comune di Potenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rocco Racioppi e Brigida Pignatari D’Errico e con questi elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio legale,
contro
la Regione Basilicata, in persona
del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio,
il Comitato regionale di controllo - Sez. prov. di Potenza, in persona del Presidente
pro tempore, non costituito in giudizio
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento della Sezione provinciale di controllo di Potenza n. 2204
del 13 marzo 1992, con il quale è stata annullata la delibera del Consiglio
comunale di Potenza n. 249 del 24 febbraio 1992 di ratifica della delibera di
Giunta municipale n. 2094 del 28 dicembre 1991, avente ad oggetto variazione
al bilancio di previsione anno 1991 (competenza e cassa).
b) sul ricorso n.226/93, proposto dal
Comune di Potenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rocco Racioppi e Brigida Pignatari D’Errico e con questi elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio legale,
contro
la Regione Basilicata, in persona
del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio,
il Comitato regionale di controllo Sez. prov. di Potenza, in persona del Presidente
pro tempore, non costituita in giudizio,
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento della Sezione provinciale di controllo di Potenza n. 210 dell’8
gennaio 1993, con il quale è stata annullata la delibera del Consiglio
comunale di Potenza n. 8 dell’11 gennaio 1993 di ratifica della delibera
di Giunta municipale n. 1954 del 22 dicembre 1992, avente ad oggetto variazione
al bilancio di previsione anno 1992 (competenza e cassa).
Visti i ricorsi nn. 320/92 e 226/93 con i relativi
allegati;
Viste le memorie prodotte dal Comune di Potenza a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito l’avvocato del Comune di Potenza alla pubblica udienza del 18 dicembre
2003, come da relativo verbale; relatore il magistrato dott.ssa Giulia Ferrari;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso n. 320/92, notificato in data
16 aprile 1992, il Comune di Potenza impugna il provvedimento della Sezione
provinciale di controllo di Potenza n. 2204 del 13 marzo 1992, con il quale
è stata annullata la delibera del Consiglio comunale di Potenza n. 249
del 24 febbraio 1992 di ratifica della delibera di Giunta municipale n. 2094
del 28 dicembre 1991, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione
anno 1991 (competenza e cassa).
Espone, in fatto, che, con delibera n.2094 del 28 dicembre 1991, la Giunta municipale
ha operato lo storno da alcuni capitoli di bilancio ad altri, nell’ambito
del titolo primo del bilancio di previsione 1991, relativo alle “spese
correnti”.
L’atto è stato adottato, per ragioni di urgenza, con i poteri del
Consiglio comunale, essendo ormai prossima la fine dell’esercizio di gestione,
coincidente con l’anno solare, ed è stato dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 47, terzo comma, L. 8 giugno 1990 n. 142.
L’organo di controllo, con provvedimento n. 2204 del 13 marzo 1992, ha
però annullato la delibera consiliare di ratifica n. 249 del 24 febbraio
1992 sul rilievo che “l’atto presupposto (delibera n. 2094 del 28
dicembre 1991) andava adottato entro il 30 novembre 1991, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 14 D.P.R. n. 421 del 1979”.
2. Avverso il predetto provvedimento il ricorrente è insorto deducendo:
2. La Regione Basilicata ed il Comitato regionale di controllo - Sez. prov. di Potenza non si sono costituiti in giudizio.
3. Con ordinanza n.215 del 27 maggio 1992 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.
4. Con successivo ricorso n. 226/93, notificato il 5 marzo 1993, il Comune di Potenza ha impugnato il provvedimento della Sezione provinciale di controllo di Potenza n. 8 del 11 gennaio 1993, con il quale è stata annullata la delibera del Consiglio comunale di Potenza n. 249 del 24 febbraio 1992 di ratifica della delibera di Giunta municipale n. 1954 del 22 dicembre 1992, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione anno 1992 (competenza e cassa).
5. Avverso detto provvedimento muove gli stessi motivi di doglianza già proposti con il ricorso n. 320 del 1992.
6. Con ordinanza n.157 dell’8 aprile 1993 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.
7. All’udienza del 18 dicembre 2003 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Deve essere preliminarmente
disposta la riunione dei ricorsi nn. 320/92 e 226/93, stante la loro evidente
connessione soggettiva ed oggettiva.
Con i predetti ricorsi si impugnano i provvedimenti della Sezione provinciale
di controllo di Potenza nn. 2204 del 13 marzo 1992 e 210 dell’8 gennaio
1993, con i quali sono state annullate le delibere del Consiglio comunale di
Potenza n. 249 del 24 febbraio 1992, di ratifica della delibera di Giunta municipale
n. 2094 del 28 dicembre 1991, e n. 8 del 11 gennaio 1993, di ratifica della
delibera di Giunta municipale n. 1954 del 22 dicembre 1992, aventi rispettivamente
ad oggetto variazione al bilancio di previsione anno 1991 e anno 1992 (competenza
e cassa).
L’annullamento tutorio è stato disposto sul rilievo che gli atti
presupposti (costituiti, rispettivamente, dalle delibere di G.M. nn. 2094 del
28 dicembre 1991 e 1954 del 22 dicembre 1992) andavano adottati entro il 30
novembre 1991 ed il 30 novembre 1992, ai sensi e per gli effetti dell’art.
14 D.P.R. n. 421 del 1979”.
I ricorsi devono essere accolti.
Nei casi in esame infatti, la Giunta ha proceduto ad uno storno di fondi e non
ad una variazione dei capitoli di bilancio.
E’ noto che lo storno dei fondi, che attua un mero spostamento di stanziamenti
tra capitali di bilancio solitamente omogenei e compresi nello stesso titolo
di spesa, è operazione diversa dalla variazione, che è invece
volta a modificare le risultanze stesse del bilancio per effetto di maggiori
o minori spese e/o entrate, con la conseguenza che il divieto di porre in essere
variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa oltre il termine del 30 novembre,
posto agli Enti locali dall' art. 14, primo comma, D.P.R. 19 giugno 1979 n.
421, non si estende anche agli storni che, a differenza delle variazioni, restano
tuttora regolati dall' art. 211 R.D. 12 febbraio 1911 n. 297 e possono essere
attuati fino alla fine dell'anno solare (T.A.R. Sardegna 12 gennaio 1993 n.
5; T.A.R. Liguria, II Sez., 27 novembre 1991 n. 183; T.A.R. Brescia 22 ottobre
1990 n. 1123).
2. Per le ragioni che precedono i ricorsi nn.
320/92 e 226/93 devono essere accolti.
Sussistono peraltro giusti motivi per esonerare l’Amministrazione regionale
dalla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
definitivamente pronunciando sui ricorsi nn.
320/92 e 226/93 proposti, come in epigrafe, dal Comune di Potenza: a) li riunisce;
b) li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Esonera l’Amministrazione regionale dalla rifusione delle spese e degli
onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, addì 18
dicembre 2003, dal
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Antonio Camozzi Presidente
Giancarlo Pennetti Componente
Giulia Ferrari Componente - Estensore
IL PRESIDENTE
L' ESTENSORE
SEGRETARIO - Francesco Mucci
Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2004
Storno di fondi e variazioni di bilancio
Prof. Biagio Delfino
Con la sentenza in esame, il TAR Basilicata,
fondandosi sulla distizione tra le “variazioni di bilancio” e gli
“storni di fondi”, afferma che solo alle prime è applicabile
l’art.14 comma 1, d.P.R. 19 giugno 1979 n.421, il quale consente l’adozione
di variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa non oltre il termine del
30 novembre.
Pertanto, secondo i giudici lucani, lo storno di fondi, da intendere come “mero
spostamento di stanziamenti tra capitali di bilancio solitamente omogenei e
compresi nello stesso titolo di spesa”, resta disciplinato dall’art.211,
r.d. 12 febbraio 1911 n.297, potendo essere attuato fino alla fine dell’anno
solare.
In tal modo, viene seguito un indirizzo diffuso tra i giudici amministrativi
di primo grado. Oltre ai precedenti menzionati dalla sentenza stessa, aderiscono
in maniera puntuale a quest’orientamento anche altre pronunce (Cfr. T.A.R.
Lombardia, Brescia, 2 marzo 1989 n.166, in Foro amm. 1990, 99; T.A.R. Sardegna
2 febbraio 1987 n.66, in Finanza loc. 1987, 421; T.A.R. Lombardia, Brescia,
11 dicembre 1984 n.836, in Foro amm. 1985, 1399).
Tuttavia, il ricordato orientamento non è pacifico. Talvolta, i giudici
della Corte dei conti hanno attribuito portata novativa all’art.14 comma
1, d.P.R. n.421 del 1979, fissando al 30 novembre il termine per operare tanto
le variazioni di bilancio, quanto gli storni (Cfr. Corte conti, sez. contr.,
23 gennaio 1987 n.1, in Riv. Corte conti 1987, 532; in argomento, v. anche Corte
conti, sez. II, 14 dicembre 1987 n.191, in Foro amm. 1988, 1193).
E’ opportuno sottolineare, infine, che la controversia in esame ha tratto
origine da atti risalenti ai primi anni novanta, ossia ad un periodo anteriore
all’entrata in vigore del d.lg. 25 febbraio 1995 n.77 che all’art.123
comma 1 lett. f), ha espressamente abrogato il d.P.R. n.421 del 1979 (in tema,
v. l’art.17, d.lg. n.77 del 1995, ed ora l’art.175, d.lg. 18 agosto
2000 n.267).