| T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 27 settembre 2004 n. 3433
Umberto Zuballi Presidente, Angelo Gabbricci Consigliere,
relatore |
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Pubblica amministrazione - Atto amministrativo
- Convalida del provvedimento amministrativo viziato da
incompetenza - Art. 6 l. 18 marzo 1968, n. 249 - Possibilità
di sanatoria fino alla pronuncia giurisdizionale di annullamento
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La disposizione di cui all’art. 6 della l.
18 marzo 1968, n. 249, secondo la quale “alla convalida
degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche
in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”,
deve interpretarsi nel senso che la p.a. ha la possibilità
di sanare il provvedimento amministrativo fino alla pronuncia
giurisdizionale di annullamento e, quindi, fino al momento
della pubblicazione della sentenza di annullamento di primo
grado o della sentenza di appello, qualora la decisione
di primo grado non abbia accolto l’impugnazione. Dopo la
sentenza d’annullamento il provvedimento cessa di esistere,
salvo essere eventualmente ripristinato con la decisione
che riformi od annulli tale sentenza, e non se ne può dunque
ammettere la sanatoria
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Ric. n. 191/2004
Sent. n.3433/04
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
terza sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi Presidente; Mauro Springolo Consigliere;
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 191/2004 proposto da
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Francesco Girardello, Giorgio Girardello,
Guido Girardello, Nelda Bagnara, Tarcisio Lapo, Bruna Maddalena,
Walter Poli, Claudio Poli, Carlo Stefani, Claudia Galiazzo
Stefani, rappresentati e difesi dagli avv. ti G. ed
M. Ceruti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Francesco Acerboni in Venezia, Santa Croce 312/A;
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contro
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la Regione del Veneto, in persona
del presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv. ti Morra, Peagno e Zanlucchi, con domicilio
eletto presso la sede della giunta regionale, in Venezia,
Dorsoduro 3901,
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e nei confronti
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di C.I.A.T. — Consorzio per l’igiene dell’ambiente
e del territorio, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. D. Meneguzzo,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M. Giacomini,
in Venezia Mestre, galleria Teatro Vecchio 15;
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di Valore Ambiente S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv. ti Domenichelli, Neri e Zambelli, con domicilio
eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia Mestre,
via Cavallotti 22;
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della Provincia di Vicenza, in persona
del presidente della giunta provinciale pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. B. Barel, con domicilio eletto presso
lo studio dell’avv. E. Rizzi, in Venezia, Santa Croce 312/A;
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della S.I.R. — Società Italiana Rifiuti
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita in giudizio;
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del Comune di Grumolo delle Abbadesse,
in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
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il Comune di Grisignano di Zocco,
in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
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per l’annullamento:
a) della d.g.r. 10 ottobre 2003, n. 3034, di “conferma riapprovativa”
della d.g.r. 30 maggio 1995, n. 3092, che aveva a sua volta
approvato la discarica per rifiuti solidi urbani sita in
Grumolo delle Abbadesse (Vicenza);
b) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori,
consequenziali ovvero comunque connessi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto,
della Provincia di Vicenza, del C.I.A.T. e di Valore Ambiente
S.r.l.;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 3 giugno 2004 - relatore
il consigliere avv. Angelo Gabbricci – i procuratori delle
parti costituite;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il progetto per una discarica di rifiuti
solidi urbani, da realizzare in Comune di Grumolo delle
Abbadesse (Vicenza), venne approvato una prima volta dalla
giunta regionale veneta con la deliberazione 30 luglio 1993,
n. 3592, ma il provvedimento fu annullato da questo Tribunale
con la sentenza 24 novembre 1994, n. 1040.
La d.g.r. 30 maggio 1995, n. 3092, approvò nuovamente il
progetto, ma fu anch’essa impugnata innanzi a questo Giudice
il quale, però, con la sentenza 24 luglio 1996, n. 1425,
respinse questa volta i ricorsi proposti: la nuova decisione
fu gravata dai soccombenti, ma non fu sospesa, e la discarica
iniziò ad operare dal luglio 1999.
Trascorsero così altri quattro anni, durante i quali la
Provincia di Vicenza, divenuta competente in materia, approvò
nel 2002 anche un progetto di adeguamento della discarica;
finché il Consiglio di Stato, con la sentenza 16 aprile
2003, n. 1948, riformò la decisione del T.A.R., accogliendo
l’assorbente censura d’incompetenza: il progetto in questione,
non essendo previsto dal Piano regionale di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani (P.R.S.U.), costituiva un atto
di pianificazione, eccedente l’ordinaria amministrazione
e dunque precluso alla giunta, la quale operava allora in
regime di prorogatio, e doveva perciò limitarsi a svolgere
gli affari correnti.
Preso atto della motivazione della sentenza d’appello, la
giunta regionale stabilì di riprodurre la deliberazione
3092/95 “in conferma approvativa” nella deliberazione 10
ottobre 2003, n. 3034, qui impugnata da Francesco, Giorgio
e Guido Girardello, Nelda Bagnara, Tarcisio Lapo, Bruna
Maddalena, Walter Poli, Claudio Poli, Carlo Stefani, Claudia
Galiazzo in Stefani, i quali, in buona parte già ricorrenti
nel precedente giudizio, si qualificano proprietari d’immobili
e residenti nei pressi dell’area della discarica.
Il ricorso, oltre che alla Regione Veneto, è stato notificato
al C.I.A.T. — Consorzio per l’igiene dell’ambiente e del
territorio (Autorità d’ambito del bacino in cui si trova
la discarica), a Valore Ambiente S.r.l., la quale esercita
attualmente la discarica - essendo subentrata nel 2002 alla
S.I.R.-Società Italiana Rifiuti S.p.A., pure evocata in
giudizio, nonché alla Provincia di Vicenza, ed ai Comuni
di Grisignano di Zocco e Grumolo delle Abbadesse: i due
Comuni e S.I.R. non si sono costituiti in giudizio, mentre
gli altri soggetti evocati hanno tutti concluso per la reiezione,
eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.
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DIRITTO
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1.1. Invero, prima di esaminare le eccezioni
preliminari proposte, sembra necessario procedere alla qualificazione
dell’impugnata deliberazione di giunta 3034/03.
Nel preambolo, dopo aver ripercorso la vicenda che aveva
condotto alla sentenza 1948/03 del Consiglio di Stato, e
così all’annullamento della d.g.r. 3092/95, si rileva come
questa decisione, dopo aver stabilito l’incompetenza della
giunta regionale ad emettere tale deliberazione, abbia comunque
fatti salvi “gli ulteriori provvedimenti dei competenti
organi della regione Veneto”: sicché, prosegue il preambolo,
la “riproduzione della volontà è manifestazione coerente
e dovuta al precetto del giudice e, trattandosi di identità
di contenuto rispetto alla D.G.R. 3092/95 è manifestazione
di una volontà confermativa di identica volontà espressa
in detto provvedimento”.
Di seguito, nel dispositivo, la d.g.r. 3034/03, preso atto
della motivazione della sentenza d’appello, delibera di
riprodurre “in conferma riapprovativa”, per l’effetto della
stessa sentenza, la deliberazione 3092/95, il cui testo
viene di seguito trascritto nel provvedimento; delibera
altresì “di ritenere salve le situazioni giuridiche nel
frattempo maturate per gli eventuali effetti esplicati”
dalla stessa d.g.r. 3092/95, “in ragione dell’operatività
della discarica da oltre otto anni”; dispone, infine, di
trasmettere alla Provincia di Vicenza il nuovo provvedimento
“assunto per mero tuziorismo operativo, al fine di salvaguardare
la ottemperanza alle decisioni delle magistrature che si
sono a riguardo pronunciate”.
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1.2. Non è anzitutto di ostacolo alla corretta
qualificazione del provvedimento in questione l’originale
formula di “conferma riapprovativa”, utilizzata dall’Amministrazione:
l’interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle
stesse regole dettate dagli art. 1362 ss. c.c. per l’interpretazione
dei contratti, sicché, nell’incertezza dell’elemento letterale,
il giudice deve ricostruire l’intento dell’amministrazione
ed il potere che ha inteso esercitare, in base al contenuto
complessivo dell’atto e al comportamento tenuto dalla stessa
amministrazione (cfr., ex multis, C.d.S., VI, 8 aprile 2003,
n. 1877).
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1.3. In generale, il provvedimento di secondo
grado, con cui l’autorità competente fa proprio un atto
adottato da un organo riconosciuto incompetente, esprimendo
l’univoca volontà di eliminare tale vizio, costituisce un
provvedimento di ratifica – ovvero di convalida, secondo
la terminologia adottata dall’art. 6 della l. 18 marzo 1968
n. 249 – il quale si sostituisce all’atto viziato con effetto
ex tunc (cfr. C.d.S., V, 8 luglio 1998, n. 1027).
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1.4. Orbene, gli stralci della d.g.r. 3034/03,
sopra riprodotti, permettono di affermare come in questa
la giunta regionale, nella pienezza dei suoi poteri, dopo
aver preso atto che la d.g.r. 3092/95 era viziata d’incompetenza,
ne fa propri i contenuti cognitivi e volitivi per l’intero
intervallo corrente tra le due successive deliberazioni,
e cioè appunto ex tunc: non si può allora dubitare che la
d.g.r. 3034/03 costituisca un provvedimento di convalida,
come del resto riconosce una parte dei convenuti.
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1.5. Questa conclusione non può essere infirmata
dai riferimenti, contenuti nello stesso provvedimento, alla
volontà di ottemperare alle statuizioni contenute nella
sentenza d’annullamento.
Invero – come si legge nella deliberazione 3034/03 – questa
afferma bensì nelle ultime righe della motivazione - ma
senza altro soggiungere - che sono “salvi, ovviamente, gli
ulteriori provvedimenti dei competenti organi della regione
Veneto”.
L’affermazione costituisce tuttavia, all’evidenza, una mera
parafrasi (o, al più, una specificazione) della prescrizione
contenuta nell’art. 45 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,
e nell’art. 26, II comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1054,
per cui il giudice amministrativo, se accoglie il ricorso
per motivi di incompetenza “annulla l’atto e rimette l’affare
all’autorità competente”; non è invece una prescrizione
particolare, la quale determini specifici effetti conformativi
per l’Amministrazione.
Il giudice d’appello – e la genericità della proposizione
basta a dimostrarlo - non ha qui affatto imposto, o anche
solo autorizzato, la Regione ad emettere un provvedimento
di “conferma riapprovativa”, né ha comunque prefigurato
il contenuto della successiva azione amministrativa, che
solo all’autorità competente spettava di stabilire: ha soltanto
utilizzato una formula di stile, fondata sulle norme processuali
prima citate, e per tale inidonea anche a statuire sull’attuale
competenza regionale ad assumere gli ulteriori provvedimenti.
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1.6. Pertanto, lungi dall’essere esecuzione
della decisione giurisdizionale, la decisione della giunta
regionale di operare una convalida costituisce l’esito di
una scelta tra le possibili opzioni, conseguenti all’annullamento
giurisdizionale della precedente deliberazione: questione
ovviamente diversa è, poi, se si tratti di una scelta legittima,
in relazione alle censure proposte dai ricorrenti.
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2.1. Stabilito che il provvedimento impugnato
convalida la precedente d.g.r. 3092/95, va ora esaminata
l’eccezione preliminare di carenza d’interesse proposta
dalla Provincia di Vicenza, dal CIAT e da Valore Ambiente.
Invero, come si è già accennato nella precedente narrazione,
la Provincia di Vicenza (attualmente competente per l’approvazione
dei progetti, e delle loro eventuali modifiche, ex art.
6, I comma, lett. b della l.r. 21 gennaio 2000, n. 3) con
deliberazione 30 dicembre 2002, n. 503, ha approvato un
progetto d’adeguamento della discarica, con modifiche di
tale entità da costituire, secondo i controinteressati,
una variante sostanziale in corso d’esercizio, che l’art.
23, VI comma, l.r. 3/00, equipara ad un nuovo progetto.
La deliberazione provinciale 503/02 si sarebbe dunque sostituita
alla d.g.r. 3092/95; e ciò sarebbe confermato dal fatto
che, dopo l’approvazione del progetto d’adeguamento, la
Provincia ha rilasciato una nuova autorizzazione all’esercizio
dell’impianto: cosicché i ricorrenti non conseguirebbero
alcun vantaggio dall’annullamento della d.g.r. 3034/03 di
convalida della 3092/95, giacché quest’ultima avrebbe ormai
esaurito ogni efficacia e la discarica continuerebbe ad
operare in forza dei provvedimenti provinciali.
I ricorrenti hanno opposto che la sentenza 1948/03 del Consiglio
di Stato, annullando la d.g.r. 3092/92, avrebbe avuto un
effetto caducante sulla variante, che in quella troverebbe
il suo imprescindibile presupposto; ed i convenuti hanno
replicato che tale annullamento avrebbe determinato sulla
variante approvata un mero effetto viziante, senza conseguenze
sull’operatività di tale provvedimento.
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2.2. Invero, l’originaria carenza d’interesse
all’impugnazione - così come la sua sopravvenuta cessazione
in corso di giudizio, ambedue riferendosi alla mancanza
di una condizione dell’azione nel momento della decisione
- può essere dichiarata dal giudice solo quando possa essere
affermata con certezza, in relazione all’oggetto ed al contenuto
del provvedimento impugnato, l’inutilità della sentenza
di annullamento, non solo in relazione ai suoi effetti demolitori,
ripristinatori e conformativi, ma anche alle possibili ulteriori
iniziative attivate o attivabili dal ricorrente sul fondamento
della pronuncia e dell’interesse sostanziale di cui si chiede
tutela (cfr. in tal senso, C.d.S., V, 11 giugno 2003, n.
3301, nonché, tra le ultime, id., V, 28 maggio 2004, n.
3456); né v’è dubbio che, nel compiere la relativa valutazione,
il giudice non sia vincolato dalle difese delle parti, a
lui soltanto spettando di stabilire, anche d’ufficio, la
sussistenza delle condizioni per l’azione (salvo il caso,
che qui non ricorre, che la carenza d’interesse, originaria
o sopravvenuta sia affermata dallo stesso ricorrente, il
quale dispone in tal modo dell’azione proposta).
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2.3. Orbene, anche se si volesse seguire
la prospettazione dei controinteressati, per cui l’annullamento
della deliberazione 3092/95 avrebbe avuto effetti meramente
vizianti sulla successiva approvazione della variante sostanziale,
resta che quest’ultimo provvedimento opera solo per il periodo
successivo a quello in cui si è perfezionato, e cioè appunto
dalla fine del 2002: è fin troppo noto che i provvedimenti
amministrativi hanno ordinariamente effetto ex nunc, salvo
che diversamente non si desuma dal loro particolare oggetto
ovvero da un’espressa volontà, e né questa né quello è dato
individuare in specie.
Peraltro, come è pacifico in causa, la discarica di Grumolo
aveva già iniziato ad operare sin dal 1999, dopo che, con
decreto n. 1351 del 13 luglio, lo stesso dirigente provinciale
aveva rilasciato l’autorizzazione provvisoria al suo esercizio,
in cui viene, tra l’altro, espressamente richiamata la d.g.r.
3092/95.
Esiste dunque un cospicuo intervallo, di oltre tre anni,
nel quale l’impianto desume la sua legittimità esclusivamente
dall’approvazione avvenuta con la deliberazione regionale
del 1995, e che dunque risulterebbe abusivamente realizzato
e condotto per lo stesso periodo, una volta annullata la
stessa d.g.r. 3092/95, senza che la successiva deliberazione
provinciale 503/03, operante ex nunc, possa determinare
conseguenze sul periodo in questione.
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2.4. A questo punto è opportuno richiamare
quanto si afferma – senza contestazione – nell’atto introduttivo
circa la legittimazione a ricorrere: e cioè che i ricorrenti
sono tutti proprietari di immobili e residenti nei pressi
dell’area della discarica, e, come tali, “titolari di un
indiscutibile interesse ad impugnare il provvedimento regionale
avversato a tutela della propria salute, dell’ambiente in
cui vivono e lavorano, e dei propri beni immobili suscettibili
di grave deprezzamento economico”.
Viene altresì puntualizzato come essi fossero tutti parte
nel precedente processo, tranne Claudio e Walter Poli -
eredi della ricorrente Olga Corona – ed i coniugi Stefani–Galliazzo,
aventi causa a titolo particolare di Attilio Pandolfo “in
relazione ai beni immobili situati nei pressi dell’impianto”;
e come le due decisioni, di primo e secondo grado, pronunciate
in quel processo, avessero espressamente riconosciuto che
i ricorrenti erano titolari di un proprio interesse ad agire,
fondato appunto sulla specifica relazione con l’area interessata
dal nuovo impianto.
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2.5. Ora, secondo questo Collegio, non v’è
dubbio che, così stabilendo, le sentenze citate abbiano
confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale
(si veda, in particolare, C.d.S., VI, 5 dicembre 2002, n.
6657) il quale attribuisce una posizione d’interesse legittimo
– e conseguentemente a ricorrere - ai soggetti residenti,
ovvero proprietari di aree poste in prossimità del nuovo
impianto (la cd. vicinitas), concretamente tutelabile attraverso
il processo, azionato al fine di rimuovere il provvedimento
lesivo di tale interesse.
Ciò implica il riconoscimento che lo stesso impianto, per
la trasformazione che determina nella zona direttamente
occupata ed in quella limitrofa, è potenzialmente idoneo
ad arrecare pregiudizio a beni appartenenti a tali soggetti;
ovvero, sotto altra prospettiva, non si può escludere che
l’impianto, se entrato in esercizio nonostante la pendenza
del ricorso, arrechi danno a quegli stessi soggetti, danno
che, per essere ingiusto – e dunque risarcibile – presuppone
l’accertata illegittimità dell’opera e, così, del provvedimento
che l’ha approvata.
Peraltro, secondo la regola della pregiudizialità dell’azione
di annullamento rispetto a quella di risarcimento (“pregiudiziale
amministrativa”), ormai consolidata nella giurisprudenza
amministrativa (cfr. C.d.S., a.p., 26 marzo 2003, n. 4;
id. VI, 18 giugno 2002, n. 3338; id. IV, 15 febbraio 2002,
n. 952), tale accertamento non può essere effettuato incidenter
tantum nel giudizio di danno; è viceversa necessaria la
tempestiva impugnazione del provvedimento suddetto, il cui
annullamento è presupposto della domanda risarcitoria, proposta
contestualmente o successivamente a quella d’annullamento.
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2.6. Orbene, applicando le precedenti considerazioni
alla fattispecie, si deve osservare che i ricorrenti – ovvero,
in qualche caso, i loro danti causa – hanno conservato il
requisito della vicinitas all’impianto per il triennio 1999-2002;
e ben possono dunque, almeno in quel preciso periodo, averne
derivato danni personali e patrimoniali riconducibili all’esercizio
della discarica, pur se condotta con la migliore tecnica
disponibile.
Peraltro, un’eventuale azione risarcitoria, per le considerazioni
testé esposte, presuppone il previo annullamento del provvedimento
che aveva approvato la stessa discarica: che, come si è
detto, per quell’intervallo era la d.g.r. 3092/95.
Ora, questa è stata bensì annullata dal giudice amministrativo;
ma è stata poi convalidata con il provvedimento qui impugnato,
che ne ha ricostituito gli effetti ex tunc; cosicché, al
presunto danneggiato, il quale agisse per il risarcimento,
potrebbe essere agevolmente opposta l’esistenza di un valido
atto di approvazione anche per il periodo anteriore alla
variante provinciale; e questa stessa, volendo ipotizzare
un’efficacia caducante della sentenza 1948/03 del Consiglio
di Stato, potrebbe anche ritenersi ripristinata per effetto
della convalida operata sulla prima deliberazione regionale.
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2.7. Sembra allora ormai evidente al Collegio
che i ricorrenti hanno comunque un interesse concreto ed
attuale all’annullamento della d.g.r. 3034/03, quale necessario
presupposto dell’ulteriore iniziativa attivabile, costituita
dall’azione risarcitoria, riferita almeno al periodo 1999-2002,
ed il cui esito, ovviamente, non costituisce oggetto del
presente giudizio.
A ben vedere, e sul presupposto che l’impianto ripeta attualmente
la sua legittimità dalla deliberazione provinciale del 2002,
va rilevato come la fattispecie in esame presenti intuibili
affinità con quella che si realizza quando il provvedimento
impugnato abbia esaurito i suoi effetti nel corso del giudizio:
ciò che non determina senz’altro la sopravvenuta carenza
d’interesse al gravame, “ove permanga l’utilità discendente
dalla retroattività dell’annullamento giurisdizionale, che
può non solo consistere nell’interesse delle parti, in caso
di accoglimento del gravame, a non veder adottati i successivi
atti similari da parte della Pubblica amministrazione, ma
anche negli eventuali effetti conformativi e risarcitori
derivanti dall’annullamento medesimo” (così T.A.R. Emilia
Romagna – Parma, 20 settembre 2002, n. 1179; e, nello stesso
senso, C.d.S., V, 10 marzo 1997, n. 242).
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2.8. La riconosciuta sussistenza dell’interesse
a ricorrere, fa ritenere senz’altro superata, per difetto
d’interesse, ogni questione sull’intervenuta caducazione
della successiva variante provinciale, che, del resto, non
è stata qui impugnata: sicché ogni statuizione sul punto
equivarrebbe ormai ad una decisione d’accertamento, per
tale preclusa al giudice amministrativo.
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3. È dunque necessario verificare la fondatezza
delle censure proposte, muovendo anzitutto, per la sua rilevanza
preliminare, dall’eccezione d’incompetenza.
Si è già rilevato che, con la l.r. 3/00, la competenza ad
approvare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani
è stata trasferita alle Province: sicché, ad avviso dei
ricorrenti, il provvedimento de quo avrebbe potuto essere
emesso soltanto dall’Amministrazione provinciale di Vicenza.
La censura non ha fondamento.
Il provvedimento in questione, infatti, come più volte osservato,
è un atto di convalida, espressione di un potere amministrativo
di autotutela, spettante all’Amministrazione che ha emesso
l’atto viziato, e non invece – o, comunque, solo indirettamente
– esercizio della potestà amministrativa di cui il primo
provvedimento era espressione.
Sicché, la circostanza che, nell’intervallo intercorrente
tra l’emissione del primo provvedimento e l’atto di convalida,
la competenza sia stata trasferita ad altra Amministrazione,
non priva il soggetto originariamente legittimato del potere
di convalida, strettamente inerente all’atto viziato, e
che, del resto, ha effetto ex tunc, è cioè retroagisce sino
al momento in cui tale competenza gli apparteneva.
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4.1. Un più attento esame richiede invece
il primo motivo di ricorso, rubricato nella violazione del
principio di tipicità degli atti amministrativi, nell’illegittimità
della sanatoria della d.g.r. 3092/1995 con effetti ex tunc,
nonché nella violazione del giudicato.
In questo i ricorrenti, dopo aver rilevato la difficoltà
di qualificare tra gli atti tipici il provvedimento impugnato,
rilevano come l’impugnata d.g.r. 3034/03, preso atto della
sentenza d’annullamento 1948/2003, non si limiti a riprodurre
il contenuto della precedente d.g.r. 3092/95, ma faccia
salvi – e dunque sani - gli effetti giuridici prodotti da
questa, sebbene illegittima e per questo già definitivamente
annullata dal giudice amministrativo.
L’illegittimità di tale operazione sarebbe evidente, costituendo,
secondo i ricorrenti, “principio notorio e davvero pacifico,
tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, quello dell’assoluta
inammissibilità degli atti di sanatoria di provvedimenti
già annullati in sede giurisdizionale”: per effetto di una
decisione giurisdizionale di annullamento “il provvedimento
viene eliminato dal mondo giuridico; cosicché in questi
casi potrà dunque procedersi, al più, all’adozione di un
nuovo provvedimento con efficacia ex nunc, ma giammai ad
una sanatoria (…) con effetti ex tunc”.
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4.2. Orbene, l’art. 6 della l. 18 marzo 1968,
n. 249, dispone che “alla convalida degli atti viziati di
incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame
in sede amministrativa e giurisdizionale”.
Nel caso in esame è pacifico che, nel momento in cui fu
emesso il provvedimento di convalida, la sentenza 1948/02
non era ancora passata in giudicato formale: il thema decidendum
è allora di stabilire se la locuzione “in pendenza di gravame
giurisdizionale” vada intesa nel senso che l’atto amministrativo
già annullato con sentenza, possa ancora essere convalidato
– ovvero ratificato – se ancora non si è compiuto il termine
per le impugnazioni ordinarie.
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4.3. Sul punto, appare opportuno muovere
dal condivisibile orientamento giurisprudenziale, richiamato
anche dai ricorrenti, per cui è “inammissibile la sanatoria
o ratifica di atti annullati, in quanto l’annullamento elimina
l’atto stesso dal mondo giuridico con la conseguenza che
non è possibile una sanatoria con effetti ex tunc, ma solo,
eventualmente, l’emanazione di un nuovo provvedimento con
efficacia ex nunc” (C.d.S., IV, 20 maggio 1999, n. 853;
id., 30 aprile 1999, n. 749).
È poi da ricordare che le sentenze del giudice amministrativo
sono esecutive (art. 33 l. 1034/71), pur se ancora impugnabili,
e pur quando impugnate, ma non sospese: ciò significa che
esse determinano gli effetti loro propri, e comunque certamente
l’effetto demolitorio d’annullamento, ancor prima del loro
passaggio in giudicato, il quale non attribuisce loro un’esecutività
che prima non possedevano, ma la stabilizza, essendo comunque
assai ridotta la possibilità che siano proposte le impugnazioni
straordinarie avverso la decisione.
Così, la “pendenza di gravame”, di cui al ripetuto art.
6, si deve interpretare come riferita al periodo che si
conclude con la pubblicazione della decisione, la quale
abbia annullato il provvedimento, e che era iniziato con
la proposizione del ricorso – ovvero anche dell’appello,
qualora la decisione di primo grado non avesse accolto l’impugnazione:
dopo la sentenza d’annullamento, il provvedimento cessa
di esistere, salvo essere eventualmente ripristinato con
la decisione che riformi od annulli tale sentenza, e non
se ne può dunque ammettere la sanatoria (implicitamente
conforme a tale conclusione pare la massima di C.d.S., IV,
21 gennaio 1993, n. 71, laddove si afferma che l’atto amministrativo
viziato per incompetenza “è legittimamente convalidato ex
tunc, anche se sia stato già impugnato, senza attendere
l’intermediazione della pronuncia giurisdizionale”) .
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4.4. D’altronde, si è correttamente affermato
che “la possibilità di convalida in corso di lite risponde
ad esigenze di economia processuale e di buon andamento
dell’azione amministrativa, esigenze che non possono non
far guardare con favore ad un ravvedimento operoso dell’Amministrazione”
(C.d.S., IV, 26 giugno 1998, n. 991).
Invero, è allora da ritenere che tali obiettivi sarebbero
sostanzialmente svuotati del loro contenuto, se si riconoscesse
all’Amministrazione la possibilità di ratificare i provvedimenti
dopo la sentenza; e tanto più dopo la sentenza di II grado,
quando, nella normalità dei casi, la causa è ormai conclusa,
essendo nell’esperienza assai marginale (e, nella fattispecie,
del tutto improbabile) una successiva pronuncia di annullamento
da parte della Corte regolatrice per ragioni attinenti alla
giurisdizione.
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4.5. Invero, se l’Amministrazione potesse
ratificare il provvedimento già annullato per motivi d’incompetenza,
quella eluderebbe gli effetti della pronuncia, frustrando
l’interesse perseguito dal ricorrente e, così, le garanzie
che sono predisposte a tutela del cittadino leso dal provvedimento,
poiché la decisione giurisdizionale che avesse accertato
il vizio d’incompetenza (e, cioè, uno dei tipici profili
d’invalidità dell’atto amministrativo) potrebbe concretamente
perdere gran parte del suo significato e della sua utilità,
stante la retroattività del provvedimento di convalida che
l’Amministrazione potrebbe disporre prima del passaggio
in giudicato.
Si consideri poi che, secondo una regola processuale costantemente
affermata – e seguita anche qui dal Consiglio di Stato -
l’annullamento del provvedimento per incompetenza rende
obbligatorio l’assorbimento delle eventuali censure sostanziali
(tra le ultime C.d.S., V, 6 marzo 2001, n. 1253).
Ora, la ratifica che intervenga in corso di giudizio ed
anteriormente alla sentenza consente al giudice di esaminare
le ulteriori censure eventualmente proposte, senza neppure
necessità di impugnare il nuovo atto per il resto meramente
riproduttivo del precedente (C.d.S., V, 21 dicembre 1989,
n. 863 ): ciò che naturalmente non è più possibile se la
sanatoria interviene dopo la decisione che accoglie la censura
d’incompetenza.
Anzi, poiché l’atto di convalida, proprio per la sua retroattività,
comporta un effetto confermativo per i contenuti dell’originario
provvedimento, v’è da dubitare che tali ulteriori censure
possano essere validamente riproposte con un nuovo ricorso.
Questo avrebbe infatti, quale proprio effettivo oggetto,
non un nuovo provvedimento, ma lo stesso – sanato quanto
alla competenza - sul quale il giudice si è già pronunciato
con una sentenza di merito; e ciò non pare compatibile sia
con i termini perentori d’impugnazione, sia con l’immanente
principio processuale del ne bis in idem: ciò che, tra l’altro,
qui viene opposto dai convenuti ai ricorrenti i quali, nella
seconda parte dell’atto introduttivo, ripropongono le originarie
censure avverso la d.g.r. 3092/95, assorbite dalla decisione
1948/03.
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5. Le ultime osservazioni confermano la correttezza
della conclusione raggiunta: si può dunque concludere che
il primo motivo di ricorso è fondato, sicché la deliberazione
di convalida va per conseguenza annullata.
Le restanti censure avverso la stessa d.g.r. 3034/03 – che
ne presuppongono il contenuto di nuova approvazione del
progetto, e non di convalida della precedente - possono
ritenersi senz’altro assorbite; sono poi senz’altro improcedibili,
a prescindere dalla loro originaria ammissibilità, i motivi
derivatamente proposti avverso la d.g.r. 3092/95, il cui
annullamento, per effetto della precedente sentenza 1948/03,
resta confermato dalla caducazione dell’atto di convalida.
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6. Le spese di giudizio, attesa la peculiarità
delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, III sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla
la d.g.r. 10 ottobre 2003, n. 3034.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio
addì 3 giugno 2004.
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