| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Ordinanza 8 settembre 2004
n. 885
Amedeo Urbano – Presidente, Raffaele Greco – Estensore
Associazione Nazionale Autostrasporto Viaggiatori (avv.
C. Colapinto) c. Comune di Bari (avv. B. Capruzzi, R. Cioffi),
A.M.T.A.B. Servizio s.p.a. (avv. G. Notarnicola), Regione
Puglia (n.c.). |
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1. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi
pubblici – Principi di trasparenza e pubblicità – Sono norme
di “chiusura”.
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2. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi
pubblici – Affidamento in house – Condizioni.
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3. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi
pubblici – Affidamento in house – Costituisce ipotesi eccezionale.
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4. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi
pubblici – Affidamento in house – Art. 113 comma 5, d.lg.
n.267 del 2000 – Libertà di scelta di affidamento – Artt.46,
49 e 86 del Trattato istitutivo CE – Compatibilità – Questione
– Rimessione degli atti alla Corte di Giustizia della Comunità
Europea.
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1. In tema di gestione di servizi pubblici,
i principi di trasparenza e pubblicità delle procedure di
affidamento, con tutto il complesso di regole che ne derivano
(parità di trattamento, divieto di discriminazioni, proporzionalità
delle scelte rispetto agli scopi perseguiti etc.), costituiscono
norme “di chiusura” del sistema, volte a garantire il rispetto
del nucleo essenziale delle norme comunitarie in materia
di concorrenza anche nei casi in cui le modalità con cui
avviene l’affidamento del servizio non siano direttamente
riconducibili a specifiche direttive.
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2. Alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale
comunitaria, sussiste la fattispecie dell’affidamento del
servizio pubblico in house, con la conseguente esclusione
dell’applicabilità dei principi comunitari, quando l’Ente
pubblico eserciti sulla società affidataria un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e quando
tale società realizzi la parte più importante della propria
attività con l’ente o gli enti locali che la controllano.
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3. In tema di servizi pubblici, l’affidamento
in house costituisce una ipotesi eccezionale, la sola che
può giustificare la mancata applicazione delle regole in
materia di concorrenza, altrimenti cogenti in tutti i casi
di affidamento di un servizio pubblico a soggetto diverso
dalla stessa Amministrazione.
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4. Vanno rimessi gli atti alla Corte di Giustizia
della Comunità Europea, ai sensi dell’art.234 del Trattato
istitutivo, ai fini della pronuncia pregiudiziale riguardo
al quesito se sia compatibile con il diritto comunitario,
ed in particolare con gli obblighi di trasparenza e libera
concorrenza di cui agli artt. 46, 49 e 86 del Trattato,
l’art.113 comma 5, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, come modificato
dall’art. 14, d.l. 30 settembre 2003 n.269, nella parte
in cui non pone alcun limite alla libertà di scelta dell’Amministrazione
pubblica tra le diverse forme di affidamento del servizio
pubblico, ed in particolare tra l’affidamento mediante procedura
di gara ad evidenza pubblica e l’affidamento diretto a società
da essa interamente controllata.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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NR. 459/04 Reg. Ric
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione Terza
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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sul ricorso nr. 459 del 2004 proposto
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dall’Associazione Nazionale Autotrasporto
Viaggiatori – A.N.A.V., in proprio ed in rappresentanza
delle aziende associate con sede legale in Roma alla piazza
dell’Esquilino, 29, in persona del Presidente dott. ing.
Nicola Proto, legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Carlo Colapinto ed elettivamente domiciliata
presso lo stesso in Bari alla via Roberto da Bari, 96,
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CONTRO
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il Comune di Bari, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Biancalaura Capruzzi e Rosa Cioffi e con le stesse elettivamente
domiciliato in Bari alla via Principe Amedeo, 152, presso
l’Avvocatura Comunale,
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nonché nei confronti
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- dell’A.M.T.A.B. Servizio S.p.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola ed elettivamente
domiciliata presso lo stesso in Bari alla via De Rossi,
16;
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- della Regione Puglia, in persona
del Presidente pro tempore, non costituita nel presente
giudizio;
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per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di
Bari nr. 2003/00238 d’ordine del 18.12.2003, affissa e pubblicata
all’albo pretorio dal 19.12.2003 al 2.1.2004, ad oggetto:
“Affidamento alla società A.M.T.A.B. Servizio S.p.A. del
servizio di trasporto pubblico urbano locale nel Comune
di Bari per il periodo 1 gennaio 2004/31 dicembre 2012.
Approvazione relativi atti ed approvazione della spesa conseguente”,
nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto connesso
e consequenziale, ancorché non conosciuti, ed in particolare
della decisione della G.M. del Comune di Bari del 9.10.2003,
anch’essa non nota, di:
a) non proseguire la gara per l’affidamento del servizio
in virtù del D.L. nr. 269 del 30.9.2003;
b) proseguire la privatizzazione all’esito dell’affidamento
del servizio.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata
e della controinteressata A.M.T.A.B. Servizio S.p.A.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 22.7.2004, il Referendario,
dott. Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Colapinto per la ricorrente, l’avv. Capruzzi
per l’Amministrazione e l’avv. Notarnicola per la controinteressata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Con ricorso notificato il 1 marzo 2004, depositato
il 9 marzo 2004, l’Associazione Nazionale Autotrasporto
Viaggiatori (A.N.A.V.), premesso di rappresentare per statuto
le imprese esercenti servizi di trasporto viaggiatori, nazionali
ed internazionali, nonché servizi riconducibili all’attività
di trasporto, ed in tale qualità di curare – tra l’altro
- l’interesse delle società affidatarie del servizio pubblico
urbano ed extraurbano al corretto svolgimento del servizio
stesso, ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati,
relativi all’affidamento del servizio di trasporto pubblico
locale nel Comune di Bari per il periodo 2004-2012.
In particolare, con la deliberazione consiliare in epigrafe,
l’Amministrazione comunale ha deciso di non proseguire la
gara già indetta per l’affidamento del servizio, essendo
entrata in vigore nelle more la disciplina di cui all’art.
14 D.L. nr. 269/03, sulla base della quale ha ritenuto di
affidare il servizio stesso alla A.M.T.A.B. S.p.A., società
il cui capitale sociale è interamente di proprietà del Comune
di Bari, avente come sola ed esclusiva attività l’erogazione
del servizio di trasporto pubblico locale nella città di
Bari e sottoposta a totale controllo da parte della stessa
Amministrazione in virtù del Contratto di Servizio e degli
ulteriori strumenti di controllo di cui il Comune si è dotato
con la deliberazione di G.M. nr. 550 del 10.5.2001.
Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha dedotto specificamente:
Violazione per mancata e falsa applicazione delle disposizioni
di cui agli artt. 3, 16, 43, 49, 50, 51, 70, 71, 72, 81,
82, 86, 87 e segg. del Trattato CE; Violazione per mancata
applicazione dell’art. 24 co. VIII L. nr. 448/01, del D.
Lgs. nr. 442/97, del Regolamento CE nr. 1191/69 nonché delle
Direttive CE nn. 93/38 e 92/50; Violazione dei principi
di diritto comunitario in subiecta materia; Eccesso di potere
per difetto di istruttoria; Travisamento dei fatti; Illogicità:
con l’art. 14 del D. L. nr. 269/03 (convertito, con modifiche,
nella legge 24.11.2003, nr. 326) è stata attuata una vera
e propria controriforma del settore dei servizi pubblici
locali, in precedenza incamminato verso la strada della
liberalizzazione e della concorrenza a seguito delle leggi
di settore e dell’art. 35 L. nr. 448/01; tale ultima norma
era intervenuta a modificare gli artt. 113 e 113bis D. Lgs.
nr. 267/00, a seguito delle reiterate sollecitazioni della
Commissione delle Comunità Europee, al fine di ampliare
al massimo l’applicazione, sia in sede di affidamento della
gestione delle reti e degli impianti che in sede di affidamento
del servizio, dei principi di pubblicità e concorrenza,
rendendo generale la regola del ricorso a gara ad evidenza
pubblica per l’affidamento di appalti o concessioni aventi
ad oggetto la gestione di servizi pubblici, in conformità
ai principi ricavabili dal Trattato e dalle Direttive comunitarie.
Al riguardo la Corte di Giustizia ha enunciato il principio
secondo cui l’applicazione di tali principi in subiecta
materia può essere esclusa nelle sole ipotesi eccezionali
in cui il servizio sia svolto direttamente dall’Amministrazione,
ovvero affidato a società sulla quale essa eserciti un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, e che realizzi
la parte più importante della propria attività con l’ente
o con gli enti locali che la controllano (c.d. affidamento
in house).
L’art. 14 del D.L. nr. 269/03, generalizzando tale ultima
ipotesi, ha aperto la strada, a dire della ricorrente, ad
una vera e propria “occupazione” del mercato in numerosi
settori da parte delle imprese pubbliche locali, in maniera
non conforme allo spirito dell’art. 86 del Trattato, alla
cui stregua sono ammissibili deroghe alle regole della concorrenza
nella gestione di servizi di interesse economico generale
solo in quanto si giustifichino per l’adempimento della
“missione” che le imprese affidatarie devono svolgere (ipotesi
che non sembra ricorrere nel caso di specie);
Illegittimità costituzionale dell’art. 14 co. I e II, per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost.: le disposizioni
sopra indicate sono incostituzionali in quanto dettano una
disciplina dettagliata ed autoapplicativa in un settore
(quello dei servizi pubblici locali) che l’art. 117 Cost.
non riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, non
potendosi ritenere tale disciplina giustificata dalle competenze
“trasversali” dello Stato di cui al capoverso dell’art.
117, ed in particolare non dalla “tutela della concorrenza”
(art. 117 co. II lett. e), essendo questa nozione, inerente
alla valutazione dell’impatto concorrenziale della condotta
degli operatori economici, ben diversa da quella di “promozione
della concorrenza”, che riguarda invece la necessità di
adottare discipline tese a conseguire la parità di trattamento
tra gli operatori e a correggere le carenze del mercato,
e che non risulta riservata in via esclusiva allo Stato;
Violazione per falsa applicazione dell’art. 14 D.L. nr.
269/03; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento
dei fatti: l’affidamento del servizio alla A.M.T.A.B. Servizio
S.p.A., per cui è processo, non risulta rispettoso dei parametri
individuati dalla giurisprudenza comunitaria per l’affidamento
in house e della stessa disciplina legislativa: in particolare,
al di là delle disposizioni dello statuto dell’A.M.T.A.B.
Servizio S.p.A. tali da far dubitare che effettivamente
sussista il totale controllo della stessa da parte dell’Ente
pubblico, la presenza nel contratto di servizio di clausole
integranti un sistema di penali ed incentivi economici,
di clausole arbitrali disciplinanti le procedure di composizione
delle eventuali controversie, di rapporti finanziari certi
e definiti nel tempo e nella quantità consente di escludere
la riconducibilità dell’affidamento in oggetto a quello
schema (che, secondo l’opinione consolidata, comporta l’equiparabilità
del rapporto sottostante a quello di una delega interorganica);
Violazione di legge (art. 113 co. Vbis D. Lgs. nr. 267/00
introdotto dall’art. 4 co. CCIIIIV L. nr. 350/03): alla
stregua di tale disciplina – da considerarsi immediatamente
applicabile – la scelta tra i diversi modelli di affidamento
non è rimessa alla integrale discrezionalità dell’Amministrazione,
ma deve essere orientata dall’esigenza di assicurare concorrenzialità
nel settore di riferimento e superare assetti monopolistici,
con la conseguente necessità, disattesa nel caso di specie,
di una puntuale motivazione in ordine alla scelta di non
procedere a gara ad evidenza pubblica;
Eccesso di potere per travisamento dei fatti; Erroneità
e falsità dei presupposti; Difetto d’istruttoria: la deliberazione
di G.R. nr. 1720 del 6.11.2002, con la quale era stato approvato
il Piano Triennale dei Servizi, nonché l’ulteriore deliberazione
nr. 248/03, con la quale fu approvato anche il contratto-tipo
sottoscritto tra il Comune di Bari e l’A.M.T.A.B. Servizio
S.p.A., sono state annullate da questo Tribunale con sentenza
nr. 4331 del 27.11.2003;
Violazione dell’art. 97 Cost.: l’azione amministrativa del
Comune di Bari, per tutto quanto sopra evidenziato, si è
svolta in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità
e buon andamento dell’attività amministrativa.
Chiede pertanto la ricorrente l’annullamento dei provvedimenti
impugnati, previa disapplicazione, in parte qua, dell’art.
14 D.L. nr. 269/03 siccome contrastante con la normativa
comunitaria.
La controinteressata A.M.T.A.B. Servizio S.p.A. si è costituita
in data 15 aprile 2004, chiedendo genericamente che il ricorso
sia dichiarato inammissibile, o comunque rigettato.
L’Amministrazione intimata si è costituita in data 25 giugno
2004, chiedendo, anch’essa genericamente, che il ricorso
sia dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque infondato.
Entrambe le parti resistenti hanno poi depositato, in data
16 luglio 2004, articolate memorie con le quali hanno puntualmente
replicato alle censure di parte ricorrente, ed inoltre l’Amministrazione
ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso
per omessa impugnazione di atti presupposti immediatamente
lesivi.
All’udienza del 22 luglio 2004, la causa è stata trattenuta
per la decisione.
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D I R I T T O
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1. Il ricorso all’esame ha ad oggetto la
vicenda amministrativa relativa all’affidamento del servizio
di trasporto pubblico locale nel territorio del Comune di
Bari per il periodo 2004-2012.
In un primo tempo, l’Amministrazione comunale aveva avviato
la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento
del servizio, all’uopo emanando la deliberazione di G.M.
nr. 621 del 17.7.2003, nella quale si faceva espresso richiamo
agli schemi-tipo di contratto a suo tempo approvati dalla
Regione.
Successivamente, è intervenuta la deliberazione consiliare
nr. 238/03, oggetto dell’odierna impugnazione, con la quale
l’Amministrazione ha mutato avviso, dichiaratamente a seguito
dell’entrata in vigore dell’art. 14 D.L. nr. 269/03, deliberando
in particolare:
a) di abbandonare la procedura di evidenza pubblica già
avviata;
b) di affidare il servizio direttamente alla società A.M.T.A.B.
Servizio S.p.A., ritenuta in possesso dei requisiti richiesti
dalla disposizione sopra citata per l’affidamento diretto.
Avverso tale determinazione è insorta l’associazione A.N.A.V.,
rappresentativa delle imprese esercenti attività di trasporto
pubblico, articolando diverse censure, inerenti sia all’asserita
illegittimità del provvedimento de quo rispetto alla normativa
richiamata, sia – soprattutto – al lamentato contrasto di
quest’ultima con i principi comunitari in subiecta materia.
Il Collegio ritiene che l’esame di quest’ultima problematica
sia prioritario rispetto all’approfondimento delle ulteriori
questioni sollevate nel ricorso introduttivo: con il primo
motivo di ricorso, infatti, si chiede dichiararsi l’illegittimità
della citata delibera nr. 238/03, previa disapplicazione
dell’art. 14 D.L. nr. 269/03, ritenuto dalla ricorrente
contrastante con la normativa comunitaria.
È indispensabile, pertanto, prendere le mosse da un accurato
esame della normativa, interna e comunitaria, della cui
applicazione si controverte.
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2. In materia di servizi pubblici locali,
la disciplina generale di riferimento è quella risultante
dall’art. 113 D. Lgs. nr. 267/00, il cui testo è stato soggetto
a numerose modifiche, a seguito dei ripetuti richiami che
la Commissione CE ha rivolto allo Stato italiano, che a
suo dire seguitava a mantenere in piedi in rilevanti settori
il precedente regime dell’affidamento diretto, così contravvenendo
ai principi desumibili dal Trattato CE, alla stregua dei
quali s’imponeva il rispetto delle regole di trasparenza
ed imparzialità nella scelta del soggetto affidatario.
In particolare, il citato art. 113 è stato in un primo momento
modificato dall’art. 35 L. nr. 448/01, e successivamente
dal più volte richiamato art. 14 D.L. nr. 269/03; ulteriori
integrazioni sono state poi effettuate con l’art. 4 L. nr.
350/03.
Per quel che qui interessa, il comma V della norma così
recita:
“L’erogazione del servizio avviene secondo le discipline
di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione europea,
con conferimento della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate attraverso l’espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali
il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in
materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate
dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari
specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a condizione
che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l’ente o gli enti
pubblici che la controllano”.
La ricorrente assume la contrarietà di tale disposizione
a numerose norme del Trattato, ed in particolare al principio,
ricavabile sia dalle interpretazioni politiche ricavabili
dagli atti della Commissione, sia dalla giurisprudenza in
materia della Corte di Giustizia, secondo cui agli Stati
membri dell’Unione incomberebbe un obbligo di tendenziale
“apertura” del mercato, tale da imporre come forma normale
di affidamento dei servizi pubblici locali il ricorso a
gare ad evidenza pubblica, confinando ad ipotesi residuali
ed eccezionali l’affidamento diretto.
Viceversa, l’Amministrazione resistente e la controinteressata
sottolineano come la normativa all’esame sia perfettamente
aderente ai principi comunitari, non avendo fatto altro
che codificare, tra le forme di affidamento della gestione
dei servizi, quella corrispondente al modello del c.d. affidamento
in house, che si attua allorché è l’Amministrazione stessa
a provvedere all’erogazione del servizio, o direttamente
tramite i propri servizi o affidandola a società di cui
essa abbia il totale controllo; ipotesi, quest’ultima, nella
quale la stessa Corte di Giustizia ha escluso l’applicabilità
della disciplina comunitaria in materia di concorrenza.
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3. Venendo all’esame del Trattato CE, va
anzi tutto richiamato l’art. 16, che ha recepito la nozione
di servizio pubblico nei seguenti termini:
“Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, in considerazione
dell’importanza dei servizi di interesse economico generale
nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro
ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale,
la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze
e nell’ambito del campo di applicazione del presente Trattato,
provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi
e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti”.
Quanto al successivo art. 86, il Collegio non condivide
l’opinione della controinteressata A.M.T.A.B. Servizio S.p.A.,
che nella memoria depositata in data 16.7.2004 afferma lapidariamente
l’inconferenza al caso che occupa di detta norma (oltre
che delle altre disposizioni del Trattato richiamate da
parte ricorrente), siccome essa avrebbe riguardo ai casi
di “esternalizzazione dei servizi”, nei quali si pone l’esigenza
di tutelare la libertà di concorrenza delle imprese sul
mercato, ed a cui resta pacificamente estraneo quello dell’affidamento
diretto in house.
Ed invero, da una lettura sistematica delle disposizioni
innanzi richiamate – ed in particolare, del richiamo che
l’art. 16 fa (anche) all’art. 86 – non appare azzardato
ipotizzare che non sono del tutto indifferenti, ai fini
del rispetto dei principi comunitari de quibus, i criteri
che ispirano le scelte dell’Amministrazione verso l’uno
o l’altro dei modelli di affidamento del servizio.
Infatti, l’art. 86 contiene – tra l’altro – una disposizione
espressamente dedicata al settore dei “servizi d’interesse
economico generale”, laddove recita: “…Le imprese incaricate
della gestione di servizi d’interesse economico generale
o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte
alle norme del presente Trattato, ed in particolare alle
regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione
di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto
e di fatto, della specifica missione loro affidata”.
Al riguardo, risulta corretta l’impostazione della ricorrente,
secondo cui la disposizione appena citata enuncia un importante
principio di generale di applicazione delle regole comunitarie
in materia di concorrenza a tutte le ipotesi di affidamento
di servizi pubblici, con il solo limite della necessità
di garantire in ogni caso l’adempimento della “missione”
cui il servizio è finalizzato.
Tale conclusione, ad avviso del Collegio, appare confortata
dai principi elaborati, sia pure spesso in maniera incidentale,
sia dalla Commissione che dalla Corte europea in sede di
interpretazione ed applicazione delle predette norme.
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4. In via preliminare, occorre sgombrare
il campo da ogni possibile complicazione derivante dal concreto
atteggiarsi dell’affidamento del servizio in termini di
appalto ovvero di concessione.
Sul punto, sono quanto mai opportuni i richiami di parte
ricorrente al principio, più volte affermato dalla Commissione
e dalla Corte, secondo cui, ferma restando l’applicazione
agli appalti pubblici di servizi della normativa attuativa
delle Direttive comunitarie (in Italia, D. Lgs. nn. 157/95
e 158/95 e succ. modif.), anche laddove l’affidamento sia
attuato nelle forme della concessione di servizi pubblici
s’impone il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità
delle procedure di affidamento discendenti dagli artt. 43
e 49 del Trattato.
In altri termini, i predetti principi, con tutto il complesso
di regole che ne derivano (parità di trattamento, divieto
di discriminazioni, proporzionalità delle scelte rispetto
agli scopi perseguiti etc.), costituiscono norme – per così
dire – “di chiusura” del sistema, volte a garantire il rispetto
del nucleo essenziale delle norme comunitarie in materia
di concorrenza anche nei casi in cui le modalità con cui
avviene l’affidamento del servizio non siano direttamente
riconducibili a specifiche Direttive.
Per quel che qui interessa, ne consegue che è sostanzialmente
indifferente la qualificazione dell’affidamento in termini
di concessione ovvero di appalto di servizi, atteso che
in ogni caso vanno rispettati i principi sopra richiamati.
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5. Con riguardo alla giurisprudenza comunitaria,
da un attento esame delle sentenze rese in subiecta materia
emerge che la Corte di Giustizia si è soffermata soprattutto
sulle caratteristiche strutturali dell’affidamento in house,
tali da giustificare l’esclusione dell’applicazione delle
regole comunitarie sulla concorrenza.
Il principio da cui la Corte ha più volte preso le mosse
è stato quello secondo cui neppure si pone un problema di
tutela della concorrenza fra gli operatori economici, laddove
il servizio venga svolto direttamente dall’Amministrazione,
e quindi manchi un vero e proprio rapporto giuridico tra
ente pubblico e soggetto gestore.
Peraltro, è doveroso sottolineare che nella successiva elaborazione
del principio, la Corte ha ampliato la nozione di affidamento
in house rispetto alla semplice ipotesi in cui la gestione
del servizio venga svolta da un’articolazione interna dello
stesso Ente pubblico, sulla base di una delega interorganica:
in particolare, è stato specificato che la distinzione formale
tra Amministrazione e soggetto gestore, e perfino la circostanza
che i loro rapporti siano regolati da un contratto, non
valgono di per sé ad escludere che l’affidamento del servizio
possa essere ricondotta all’ipotesi derogatrice, dovendosi
piuttosto guardare alla prevalenza o meno che l’Ente pubblico
abbia nella gestione e nel controllo sostanziale del gestore.
In tale prospettiva, la Corte è giunta ad affermare l’irrilevanza
anche dell’eventuale struttura privatistica della società
affidataria, stante l’indicata esigenza di valorizzare soprattutto
il momento del controllo della stessa da parte dell’Amministrazione
(cfr. sentenza Ri.San. citata dalla ricorrente).
In definitiva, alla stregua dell’elaborazione giurisprudenziale
in materia, è possibile affermare che perché possa dirsi
sussistente la fattispecie dell’affidamento in house, con
la conseguente esclusione dell’applicabilità dei principi
comunitari, devono ricorrere i seguenti presupposti:
- che l’Ente pubblico eserciti sulla società affidataria
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- che tale società realizzi la parte più importante della
propria attività con l’ente o gli enti locali che la controllano(cfr.
sentenza Teckal, 18.11.1999 causa C-107/98).
La giurisprudenza ha anche precisato, più volte, le caratteristiche
che deve assumere il controllo esercitato dall’Amministrazione
sulla società, sotto il profilo sia gestionale che finanziario,
affinché il rapporto tra esse intercorrente possa dirsi
equivalente a quello della delega interorganica.
La Corte non si è invece specificamente intrattenuta sui
criteri che devono informare la scelta “a monte” dell’uno
o dell’altro modello di affidamento da parte dell’Amministrazione:
ciò, evidentemente, al fine di non invadere la sfera di
discrezionalità rimessa in materia alla legislazione degli
Stati membri.
Tuttavia, non può non rimarcarsi come nella maggior parte
delle pronunce esaminate si insista sulla qualificazione
dell’affidamento in house come “ipotesi eccezionale”, che
sola può giustificare la mancata applicazione delle regole
in materia di concorrenza, altrimenti cogenti – come si
è visto – in tutti i casi di affidamento di un servizio
pubblico a soggetto diverso dalla stessa Amministrazione.
Tale eccezionalità è stata sottolineata anche dalla Commissione,
la quale, con esplicito riferimento ai principi enunciati
nella sentenza Teckal, ha sentito l’esigenza di precisare
che l’ipotesi dell’affidamento in house “non può valere
ad escludere in maniera generale dal campo di applicazione
delle regole comunitarie in materia di appalti pubblici
e di concessioni ogni affidamento di un servizio che venga
effettuato da un ente locale in favore di una società a
capitale maggiormente o totalmente pubblico” (cfr. atto
del 26.6.2002, C(2002) 2329, citato dalla ricorrente).
In definitiva, le istituzioni comunitarie, pur riconoscendo
l’ammissibilità della fattispecie di affidamento in house
in quanto estranea al campo delle regole in tema di concorrenza,
la considerano palesemente un’ipotesi residuale ed eccezionale,
dando per scontato che l’ipotesi normale sia rappresentata
dall’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.
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6. Se è vero tutto quanto fin qui evidenziato,
occorre allora porsi il problema di quali siano i criteri
alla stregua dei quali le Amministrazioni debbano operare
le scelte di base in ordine alle modalità di affidamento
dei servizi pubblici.
In altri termini: tali scelte sono rimesse alla piena ed
incondizionata discrezionalità delle stesse Amministrazioni,
ovvero devono essere ispirate da criteri che a qualsiasi
titolo tengano conto delle più volte rappresentate esigenze
di “apertura” del mercato e di tutela della concorrenza?
Una prima risposta a questo interrogativo può trarsi dalla
stessa giurisprudenza amministrativa, in cui è insistito
il richiamo alle concrete “esigenze” del servizio e della
stessa Amministrazione, come parametro alla cui stregua
può giustificarsi la scelta per l’una o l’altra forma di
affidamento.
La stessa Amministrazione resistente ha richiamato l’orientamento
che, dopo aver ribadito che la decisione dell’Ente locale
in ordine alle modalità di affidamento ed erogazione di
un servizio è “logicamente estranea ad un sindacato di compatibilità
con la tutela della concorrenza”, significativamente aggiunge:
“…Ciò che all’atto di compiere una simile scelta rileva
sono piuttosto le esigenze del servizio. Se la costituzione
di un soggetto ad hoc è idonea a garantire economie di scala,
riduzione dei costi o razionalizzazione del bacino di utenza,
l’opzione dell’ente locale non potrebbe esporsi ad alcuna
censura solo perché escludente il ricorso al confronto competitivo”
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23.4.1998, nr. 477).
Altrove si è evidenziato che la non interferenza dei principi
comunitari sulle scelte discrezionali delle Amministrazioni
pubbliche in ordine alla soluzioni organizzative da adottare
per l’affidamento del servizio è giustificata dal fatto
che le stesse Amministrazioni hanno la potestà di adottare
opzioni “che siano le più rispondenti alle esigenze che
esse stesse ritengano di dover soddisfare, conformemente
alle leggi che le disciplinano” (cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 18.9.2003, nr. 5316).
Emerge, insomma, che non solo le scelte della P.A. devono
essere coerenti alle esigenze del servizio, ma che la valutazione
in ordine a tali esigenze deve avvenire in conformità con
le “leggi che le disciplinano”.
Ma questo primo rilievo (su cui, peraltro, si tornerà appresso)
non esaurisce la problematica.
Infatti, se è perfino banale che è alla stregua della legislazione
interna che devono essere condotte le valutazioni in ordine
alle esigenze sulla base delle quali operare le scelte in
ordine all’affidamento del servizio, allora non si può non
chiedersi se non esistano anche principi comunitari, immediatamente
applicabili, suscettibili di condizionare tali valutazioni.
La risposta a questo quesito deve muovere dalle considerazioni
più sopra svolte, in ordine al perché non possa ritenersi
del tutto indifferente per il diritto comunitario il momento
della scelta in ordine alla modalità di affidamento del
servizio, proprio in ragione dei principi già sottolineati
di tendenziale “espansione” delle regole in materia di concorrenza,
con la conseguente eccezionalità delle ipotesi di affidamento
diretto.
Sotto tale profilo, assume valore decisivo la già citata
disposizione dell’art. 86 del Trattato, laddove riafferma
il principio della massima applicazione delle norme comunitarie
sulla concorrenza, ponendo il solo limite negativo dell’ipotetica
esigenza di evitare che detta applicazione possa essere
di ostacolo all’espletamento della “missione” cui il servizio
è finalizzato: ancora una volta è la sola considerazione
delle esigenze del servizio che può giustificare la deroga
ai principi comunitari.
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7. Venendo ora all’esame della normativa
interna di cui all’art. 113 D. Lgs. nr. 267/00, quale risultante
dalle modifiche introdotte con l’art. 14 del D.L. nr. 269/03,
non v’è dubbio che le stesse – così come dedotto dalla ricorrente
– siano suscettibili di incentivare un ricorso sempre più
massiccio da parte delle Amministrazioni locali alla deroga
costituita dall’affidamento in house.
Per queste ragioni, la Corte europea è stata già investita
della questione di compatibilità della disposizione con
la normativa comunitaria, ritenendosi la norma sostanzialmente
non conforme allo spirito della disciplina in materia di
concorrenza nel settore dei servizi pubblici (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, Ord. 22.4.2004, nr. 2316, nella quale, peraltro,
viene in gioco anche una disciplina locale ancor più ampliativa
delle possibilità di ricorso all’affidamento diretto).
Tuttavia, non può sottacersi l’esattezza delle osservazioni
sviluppate dalle parti resistenti, secondo cui neppure astrattamente
potrebbe porsi una siffatta questione di compatibilità,
in quanto la disposizione di cui alla lettera c) del comma
V dell’art. 113, nello “scolpire” le caratteristiche dell’affidamento
in house, riproduce quasi letteralmente i parametri individuati
dalla c.d. sentenza Teckal (controllo dell’Ente pubblico
sulla società equivalente a quello che il primo esercita
sui propri servizi, svolgimento da parte della società di
attività prevalente per l’Ente pubblico controllante etc.).
Per tali ragioni, si afferma la piena compatibilità della
previsione ai principi comunitari: sulla base di tale ordine
di considerazioni, in altra occasione è stata disattesa
la medesima questione di compatibilità della norma con la
disciplina CE (cfr. Cons. Stato, sez. V. 26.6.2004, nr.
4771).
Il Collegio, pur dando atto della perfetta aderenza del
disposto della citata lettera c) ai principi sopra ricostruiti,
ritiene che non sia questo il punto centrale della questione.
Ed invero, dalle considerazioni che si sono sin qui svolte
emerge con chiarezza che il vero profilo nevralgico della
materia – sul quale non risulta che la Corte di Giustizia
sia stata finora chiamata a pronunciarsi – è costituito
non già dal modo con cui nella norma de qua è costruita
la figura dell’affidamento in house, ma nel fatto che in
essa l’istituto viene di fatto generalizzato, lasciando
apparentemente alle Amministrazioni locali piena discrezionalità
in ordine alla scelta tra esso e l’affidamento mediante
gara ad evidenza pubblica (o, ancora, attraverso il sistema
“misto” dell’affidamento diretto a società pubblico-privata
in cui il socio privato sia scelto con procedura di evidenza
pubblica).
Una tale previsione, nella sua pratica attuazione, è suscettibile
di stravolgere quello che si è visto essere, alla stregua
dei principi comunitari, il rapporto tra i diversi modelli
di affidamento dei servizi pubblici, in forza del quale
il ricorso a procedure di evidenza pubblica dovrebbe configurarsi
come la regola e l’affidamento in house come eccezione.
In altri termini, manca nella disciplina all’esame ogni
riferimento alle modalità con cui le Amministrazioni dovranno
esternare le proprie valutazioni in ordine alle “esigenze”
del servizio che giustificano la deroga al principio della
gara pubblica: tale non può certamente considerarsi il successivo
comma Vbis dell’art. 113 (introdotto dalla L. nr. 350/03),
secondo cui “le normative di settore, al fine di superare
assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino
concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati
prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma
V, criteri di gradualità nella scelta delle modalità di
conferimento del servizio”.
Infatti, anzi tutto tale norma è espressamente limitata
ai casi in cui sussista l’esigenza di “superare assetti
monopolistici”; in secondo luogo – ed in questo il Collegio
concorda con l’opinione delle parti resistenti – essa, lungi
dal porre un principio di gradualità tra i vari modelli
di affidamento, si limita a rinviare al legislatore futuro
l’individuazione eventuale di tale gradualità, con riguardo
ai singoli settori d’intervento.
E anzi, il comma Vbis a ben vedere, disegnando in termini
di mera facoltà la possibile previsione futura di criteri
di gradualità in specifici settori, mostra e contrario di
considerare del tutto equipollenti, in linea generale, i
tre modelli individuati dal precedente comma V.
Inoltre, è lo stesso contrasto di opinioni esistente fra
le parti, con riguardo al caso che occupa, in ordine all’applicabilità
o meno dei principi a suo tempo elaborati dalla normativa
di settore in materia di trasporti (D. Lgs. nr. 422/97)
a dimostrare come un generico rinvio alla disciplina di
settore non sia per nulla idoneo a garantire il rispetto
dei principi comunitari più volte richiamati.
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8. Non può dubitarsi della rilevanza della
questione, con riguardo al caso di specie.
Infatti, è proprio a seguito dell’entrata in vigore del
D.L. nr. 269/03 che il Comune di Bari ha deciso di abbandonare
la gara ad evidenza pubblica già avviata per l’affidamento
del servizio di trasporto pubblico locale, optando per l’affidamento
diretto alla A.M.T.A.B. Servizio S.p.A.
Siffatta decisione non appare assistita da adeguata motivazione
in ordine alle esigenze del servizio, tale non potendosi
considerare la richiamata esigenza – su cui insiste la difesa
dell’Amministrazione resistente – di “valorizzare” la società
affidataria (che sembra corrispondere ad esigenze di quest’ultima,
e non del servizio); peraltro, tale carenza motivazionale
non appare allo stato configurare un contrasto del provvedimento
impugnato con la normativa, che come detto nulla prevede
in ordine alle valutazioni sottostanti alla scelta della
modalità di affidamento del servizio.
Né il problema può dirsi superato, come argomentato dalle
parti resistenti, in virtù del fatto che l’Amministrazione,
con provvedimenti successivi, sta ponendo in atto un’opera
di “privatizzazione sostanziale” del servizio, avviando
una gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del socio
privato cui cedere una cospicua parte del capitale sociale
dell’A.M.T.A.B. Servizio S.p.A. (cfr. delibera di G.M. nr.
413 del 21.5.2004).
Tale evenienza, al contrario, segnala l’insorgenza di una
prassi anch’essa presumibilmente destinata a generalizzarsi,
in forza della quale le Amministrazioni provvederanno dapprima
ad affidamento diretto dei servizi a società da esse interamente
controllate (secondo lo schema di cui alla lettera c) dell’art.
113 co. V), e quindi provvederanno a cedere una parte del
capitale a socio privato (attuando in concreto il modello
di cui alla precedente lettera b).
Tuttavia, è vero che anche l’affidamento del servizio a
società “mista”, come rilevato da parte ricorrente, pone
delicati problemi di compatibilità col diritto comunitario,
atteso che l’esperimento della gara avviene non per la scelta
della migliore modalità tecnica di erogazione del servizio,
ma per la sola scelta del socio privato, che sarà destinato
ad inserirsi in uno schema già approvato a priori dall’Amministrazione,
con modalità non concorrenziali.
La prassi suindicata, realizzando una sorta di privatizzazione
indiretta di rilevanti settori d’intervento pubblico, sembra
configurare un sostanziale aggiramento della normativa comunitaria
in materia di concorrenza.
S’impone, pertanto, il ricorso alla Corte europea perché
valuti la conformità della predetta disciplina alla normativa
comunitaria sotto i profili innanzi evidenziati.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sezione III, sospende il giudizio e rimette
gli atti alla Corte di Giustizia della Comunità Europea,
ai sensi dell’art. 234 del Trattato istitutivo, ai fini
della pronuncia pregiudiziale sul seguente quesito:
Se sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare
con gli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di
cui agli artt. 46, 49 e 86 del Trattato, l’art. 113 co.
V D. Lgs. nr. 267/00, come modificato dall’art. 14 D.L.
nr. 269/03, nella parte in cui non pone alcun limite alla
libertà di scelta dell’Amministrazione pubblica tra le diverse
forme di affidamento del servizio pubblico, ed in particolare
tra l’affidamento mediante procedura di gara ad evidenza
pubblica e l’affidamento diretto a società da essa interamente
controllata.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 22.7.2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Amedeo Urbano Presidente
Dott. Doris Durante Componente
Dott. Raffaele Greco Componente, est.
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BIAGIO DELFINO
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| L’affidamento in
house di servizi pubblici locali: l’art.113 comma 5,
d.lg. n.267 del 2000 rimesso all’esame della Corte di
Giustizia della Comunità Europea
| Con
l’ordinanza in epigrafe, il Tar Puglia, Bari,
investe la Corte di Giustizia della Comunità
Europea della questione relativa alla compatibilità
dell’art.113 comma 5, d.lg. n.267 del 2000,
con i principi di trasparenza e libera concorrenza
come disciplinati nel Trattato istitutivo CE, con
riferimento all’inesistenza di limiti alla
libertà di scelta della p.a. tra le diverse
forme di affidamento dei servizi pubblici locali.
Si tratta di un’ordinanza che scrive un nuovo
capitolo, l’ennesimo, sul tema dei servizi
pubblici locali e, segnatamente, sui moduli in base
ai quali sono affidati; tema che ha ampiamente appassionato
la dottrina ed affaticato la giurisprudenza.
Prima di esaminare il percorso argomentativo seguito
dai giudici baresi, va dato loro merito di non aver
indulto, in netta controtendenza rispetto ad un
sempre maggiore numero di pronunce, alla tentazione
di ricostruire dai primordi i termini del problema
giuridico da affrontare, come se si dovesse ovviare
ad uno stato di ignoranza in coloro che leggono
i contributi giurisprudenziali.
La questione all’esame dei giudici baresi
è incentrata sulla riscrittura dell’art.113,
d.lg. n.267 del 2000, ad opera dell’art.14,
d.l. 30 settembre 2003 n.269, conv. in l. 24 novembre
2003 n.326. In particolare, l’attenzione va
focalizzata sulla lett. c) del quinto comma della
citata disposizione contenuta nel testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali,
secondo cui la titolarità del servizio può
essere attribuita “a società a capitale
interamente pubblico a condizione che l’ente
o gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o
gli enti pubblici che la controllano”.
Così disponendo, l’art.113 comma 5
lett. c), d.lg. n.267 del 2000, ha provveduto a
disciplinare l’ipotesi dell’affidamento
c.d. in house, ripetendo in modo pedissequo un’affermazione
della sentenza Teckal pronunciata dalla Corte di
Giustizia della Comunità Europea (Corte Giust.
CE, sez. V, 18 novembre 1999 causa C-107/98, in
Riv. it. dir. pubbl. comunitario 2000, 1393).
In tema di affidamento del servizio senza previo
esperimento di procedure di evidenza pubblica, il
Consiglio di Stato ha già sottoposto alla
Corte di Giustizia il quesito se è compatibile
con il diritto comunitario (in particolare, con
la libertà della prestazione di servizi,
il divieto di discriminazione e l’obbligo
di parità di trattamento, trasparenza e libera
concorrenza), una legge regionale del Trentino-Alto
Adige (art.44 comma 6 lett. b, l. rg. Trentino-Alto
Adige) che ha previsto l’affidamento diretto
della gestione di parcheggi pubblici a pagamento,
ad una società per azioni a capitale interamente
pubblico (Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2004 n.2316).
La Quinta Sezione si è interrogata sul significato
da attribuire al termine “controllo”
utilizzato nella sentenza Teckal (ed oggi utilizzato
dall’art.113 comma 5 lett. c), d.lg. n.267
del 2000), al fine “di capire se il possesso
dell’intero capitale del soggetto affidatario,
(…………..…), possa garantire
quella situazione di dipendenza organica che normalmente
si realizza nell’organizzazione burocratica
di una pubblica amministrazione”.
Ma la prospettiva considerata dal TAR Puglia si
presenta più complessa: il fatto che l’art.113
comma 5 lett. c), d.lg. n.267 del 2000, ripete l’affermazione
della sentenza Teckal implica la compatibilità
di tale norma con il diritto comunitario sotto un
profilo quanto meno formale.
In tal senso, si è espressa la Quinta Sezione
in un’altra pronuncia, nella quale ha ritenuto
che la formulazione dell’art.113 comma 5 lett.
c), d.lg. n.267 del 2000, è “conforme
ai principi del diritto comunitario” (Cons.
Stato, sez. V, 28 giugno 2004 n.4771).
Tuttavia, il TAR non si arresta di fronte a tale
sovrapponibilità e pone il problema della
compatibilità dell’art.113 comma 5
lett. c), d.lg. n.267 del 2000, con il diritto comunitario,
sotto un diverso profilo, più sistematico.
I punti nodali del ragionamento dei giudici pugliesi
sono due: il primo, consiste nell’affermazione
del carattere generale delle regole sulla libertà
di concorrenza e sugli obblighi di trasparenza,
ampiamente consacrate nel Trattato istitutivo quali
principi fondamentali cui informare i criteri per
la gestione dei servizi pubblici; il secondo, consiste
nella qualificazione in termini di eccezionalità
del sistema di affidamento in house.
Ora, è indubbio che l’art.113 comma
5, d.lg. n.267 del 2000, ha collocato su uno stesso
piano l’affidamento riconducibile al modello
in house (lett. c), con quello a società
di capitali individuate attraverso l’espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica (lett.
a) e con quello a società a capitale misto
pubblico privato in cui il socio privato venga scelto
attraverso l’espletamento di gare con procedure
ad evidenza pubblica (lett. b).
Così formulato, detto articolo potrebbe lasciar
inferire che l’ipotesi formulata nella lett.
c) sia alternativa alle ipotesi formulate nelle
lett. a) e b), nonostante che la prima rappresenti
un’eccezione al principio di libera concorrenza.
Osserva il TAR pugliese che il punto nevralgico
della materia non è costituito dal modo in
cui il legislatore ha costruito la figura dell’affidamento
in house, ma va individuato nel fatto che la norma
in questione ha, in sostanza, generalizzato tale
figura, lasciando apparentemente alle amministrazioni
locali piena discrezionalità in ordine alla
scelta tra essa e l’affidamento mediante gara
ad evidenza pubblica.
Da ciò il giustificato timore che la formulazione
dell’art.113 comma 5, d.lg. n.267 del 2000,
possa generare uno stravolgimento del “rapporto
tra i diversi modelli di affidamento dei servizi
pubblici, in forza del quale il ricorso a procedure
di evidenza pubblica dovrebbe configurarsi come
la regola e l’affidamento in house come eccezione”,
mancando infatti un criterio per orientare la condotta
delle p.a. nell’esternare le valutazioni in
ordine alle esigenze del servizio che giustificano
la deroga al principio della gara pubblica.
La parola passa alla Corte di Giustizia, sperando
che non si trinceri dietro la impossibilità
-in sede di giudizio ex art.234 del Trattato istitutivo-
di pronunciarsi sull’interpretazione delle
norme nazionali e sulla conformità di tali
norme al diritto comunitario, principio già
sostenuto proprio nella sentenza Teckal.
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