| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 27 settembre 2004 n. 1504
Pres. Ranalli, Est. Daniele.
Ballatori (Avv. E. Cesari) c. Comune di Ascoli Piceno (Avv.
A. Cantalamessa) |
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Lavoro nella P.A – Passaggio del comune ad
una classe superiore – Inquadramento del dipendente – Non
cambia
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Il passaggio di un comune ad una classe superiore,
ai sensi dell’art.40 D.P.R 25 giugno 1983, n.347, non comporta
a favore dei dipendenti l’automatica attribuzione di qualifiche
superiori, indipendentemente dalla ridefinizione della pianta
organica, ma costituisce solo il presupposto giuridico per
la trasformazione giuridica dell’ente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.617 del 1993 proposto da
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BALLATORI Vincenzo, rappresentato
e difeso dall’avv. Emidio Cesari, elettivamente domiciliato
in Ancona, al Corso Mazzini n.170, presso l’avv. Sergio
Boldrini;
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contro
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il COMUNE di ASCOLI PICENO, in persona
del Sindaco pro-tempo-re, rappresentato e difeso dall’avv.
Alessandra Cantalamessa, elettivamente domiciliato in Ancona,
al Corso Mazzini n.156, presso l’avv. Andrea Galvani;
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per l’annullamento
della deliberazione della Giunta municipale di Ascoli Piceno
30 dicembre 1992 n. 617;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente all’inquadramento nella seconda
qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 25
giugno 1983, n.347, con decorrenza 11.11.1991, nonché a
percepire il corrispondente trattamento economico, con interessi
e rivalutazione monetaria.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli
Piceno;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, il Consigliere
Giuseppe Daniele;
Uditi l’avv. Massimiliano Giacobetti, su delega dell’avv.
Emidio Cesari, per il ricorrente e l’avv. Alessandra Cantalamessa
per il Comune di Ascoli Piceno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 30.4.1993, depositato
il 6.5.1993, l’ing. Vincenzo Ballatori, dipendente del Comune
di Ascoli Piceno inquadrato nella prima qualifica dirigenziale
del D.P.R. 25 giugno 1983, n.347, ha impugnato la deliberazione
30.12.1992 n.617 con cui la Giunta municipale di Ascoli
Piceno ha respinto le istanze del personale dipendente inquadrato
nella prima qualifica dirigenziale tendenti a conseguire
l’automatico inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale,
a seguito dell’assegnazione al Comune di Ascoli Piceno di
un Segretario Generale di classe 1/A, disposto con decreto
del Ministero dell’Interno in data 11.11.1991, deducendone
l’illegittimità per violazione dei principi generali dell’ordinamento
giuridico ed in particolare di quello giuridico-amministrativo,
violazione del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, della L. 29
marzo 1983, n.93, della L. 8 giugno 1990, n. 142, dei DD.PP.RR.
25 giugno 1983, n.347, 13 maggio 1987, n.268 e 3 agosto
1990, n.333, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà,
illogicità, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta.
Con il ricorso è stata chiesta, inoltre, la declaratoria
del diritto dell’ing. Ballatori all’inquadramento nella
seconda qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art.2 del
D.P.R. 25 giugno 1983, n.347, con decorrenza 11 novembre
1991, nonché a percepire il corrispondente trattamento economico,
con interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio il Comune di Ascoli Piceno, ha
dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, chiedendone
la reiezione.
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DIRITTO
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1. - Il ricorso è infondato e deve essere
respinto.
La questione oggetto del contendere, sulla quale inizialmente
esistevano discordanze ed oscillazioni giurisprudenziali,
nelle more del presente giudizio è stata definita in senso
sfavorevole alla tesi esposta nel ricorso, essendosi ritenuto
che il passaggio di un comune ad una classe superiore, ai
sensi dell’art.40 D.P.R. 25 giugno 1983, n.347, non comporta
a favore dei dipendenti, neppure se in posizione apicale,
l’automatica attribuzione di qualifiche superiori, indipendentemente
dalla ridefinizione della pianta organica (Cons.St., Ad.Plen.,
17 novembre 1995, n.31) ma costituisce solo il presupposto
giuridico per la trasformazione organizzativa dell’ente,
dal momento che tale passaggio implica necessariamente l’istituzione
dei relativi posti in sede di ridefinizione della pianta
organica, in mancanza della quale non è possibile l’automatico
reinquadramento in una qualifica funzionale superiore (Cons.St.,
Sez.IV, 24 settembre 1997, n.1007).
Quest’ultima decisione del Consiglio di Stato (che ha confermato
la sentenza di questo T.A.R. 20 novembre 1991, n.701) è
intervenuta relativamente ad una fattispecie pressoché identica
a quella che occupa, nella quale i ricorrenti (inquadrati
nella prima qualifica dirigenziale del D.P.R. n. 347 del
1983) avevano chiesto che, verificatosi il passaggio del
Comune di appartenenza ad una classe superiore, l’Ente procedesse
in loro favore all’inquadramento nella qualifica dirigenziale
superiore.
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2. - A questa giurisprudenza il Collegio
intende attenersi, attesa la sua autorevolezza e vincolatività
istituzionale (promanando dal Consiglio di Stato anche in
Adunanza Plenaria) e considerando che la difesa della ricorrente
non ha addotto circostanze di fatto, od argomentazioni giuridiche
tali da rendere necessaria una diversa valutazione della
questione; a tanto consegue la infondatezza delle censure
dedotte con il ricorso, che deve essere, pertanto, respinto.
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3. - Si ravvisano ragioni, avuto anche riguardo
alle oscillazioni della giurisprudenza all’epoca della instaurazione
della controversia, per compensare tra le parti le spese
del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio
del 24 marzo 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Luigi Ranalli - Presidente f.f.
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere
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