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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 27 settembre 2004 n. 1504
Pres. Ranalli, Est. Daniele.
Ballatori (Avv. E. Cesari) c. Comune di Ascoli Piceno (Avv. A. Cantalamessa)


Lavoro nella P.A – Passaggio del comune ad una classe superiore – Inquadramento del dipendente – Non cambia

Il passaggio di un comune ad una classe superiore, ai sensi dell’art.40 D.P.R 25 giugno 1983, n.347, non comporta a favore dei dipendenti l’automatica attribuzione di qualifiche superiori, indipendentemente dalla ridefinizione della pianta organica, ma costituisce solo il presupposto giuridico per la trasformazione giuridica dell’ente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.617 del 1993 proposto da

 

BALLATORI Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Emidio Cesari, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.170, presso l’avv. Sergio Boldrini;

 

contro

 

il COMUNE di ASCOLI PICENO, in persona del Sindaco pro-tempo-re, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Cantalamessa, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.156, presso l’avv. Andrea Galvani;

 

per l’annullamento
della deliberazione della Giunta municipale di Ascoli Piceno 30 dicembre 1992 n. 617;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente all’inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 25 giugno 1983, n.347, con decorrenza 11.11.1991, nonché a percepire il corrispondente trattamento economico, con interessi e rivalutazione monetaria.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;
Uditi l’avv. Massimiliano Giacobetti, su delega dell’avv. Emidio Cesari, per il ricorrente e l’avv. Alessandra Cantalamessa per il Comune di Ascoli Piceno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con atto notificato il 30.4.1993, depositato il 6.5.1993, l’ing. Vincenzo Ballatori, dipendente del Comune di Ascoli Piceno inquadrato nella prima qualifica dirigenziale del D.P.R. 25 giugno 1983, n.347, ha impugnato la deliberazione 30.12.1992 n.617 con cui la Giunta municipale di Ascoli Piceno ha respinto le istanze del personale dipendente inquadrato nella prima qualifica dirigenziale tendenti a conseguire l’automatico inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, a seguito dell’assegnazione al Comune di Ascoli Piceno di un Segretario Generale di classe 1/A, disposto con decreto del Ministero dell’Interno in data 11.11.1991, deducendone l’illegittimità per violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico ed in particolare di quello giuridico-amministrativo, violazione del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, della L. 29 marzo 1983, n.93, della L. 8 giugno 1990, n. 142, dei DD.PP.RR. 25 giugno 1983, n.347, 13 maggio 1987, n.268 e 3 agosto 1990, n.333, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta. Con il ricorso è stata chiesta, inoltre, la declaratoria del diritto dell’ing. Ballatori all’inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 25 giugno 1983, n.347, con decorrenza 11 novembre 1991, nonché a percepire il corrispondente trattamento economico, con interessi e rivalutazione monetaria.
Costituitosi in giudizio il Comune di Ascoli Piceno, ha dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, chiedendone la reiezione.

 

DIRITTO

 

1. - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La questione oggetto del contendere, sulla quale inizialmente esistevano discordanze ed oscillazioni giurisprudenziali, nelle more del presente giudizio è stata definita in senso sfavorevole alla tesi esposta nel ricorso, essendosi ritenuto che il passaggio di un comune ad una classe superiore, ai sensi dell’art.40 D.P.R. 25 giugno 1983, n.347, non comporta a favore dei dipendenti, neppure se in posizione apicale, l’automatica attribuzione di qualifiche superiori, indipendentemente dalla ridefinizione della pianta organica (Cons.St., Ad.Plen., 17 novembre 1995, n.31) ma costituisce solo il presupposto giuridico per la trasformazione organizzativa dell’ente, dal momento che tale passaggio implica necessariamente l’istituzione dei relativi posti in sede di ridefinizione della pianta organica, in mancanza della quale non è possibile l’automatico reinquadramento in una qualifica funzionale superiore (Cons.St., Sez.IV, 24 settembre 1997, n.1007).
Quest’ultima decisione del Consiglio di Stato (che ha confermato la sentenza di questo T.A.R. 20 novembre 1991, n.701) è intervenuta relativamente ad una fattispecie pressoché identica a quella che occupa, nella quale i ricorrenti (inquadrati nella prima qualifica dirigenziale del D.P.R. n. 347 del 1983) avevano chiesto che, verificatosi il passaggio del Comune di appartenenza ad una classe superiore, l’Ente procedesse in loro favore all’inquadramento nella qualifica dirigenziale superiore.

 

2. - A questa giurisprudenza il Collegio intende attenersi, attesa la sua autorevolezza e vincolatività istituzionale (promanando dal Consiglio di Stato anche in Adunanza Plenaria) e considerando che la difesa della ricorrente non ha addotto circostanze di fatto, od argomentazioni giuridiche tali da rendere necessaria una diversa valutazione della questione; a tanto consegue la infondatezza delle censure dedotte con il ricorso, che deve essere, pertanto, respinto.

 

3. - Si ravvisano ragioni, avuto anche riguardo alle oscillazioni della giurisprudenza all’epoca della instaurazione della controversia, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24 marzo 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Luigi Ranalli - Presidente f.f.
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere

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