| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 27 settembre 2004 n. 1500
Pres. Amoroso, Est. Daniele
Ric. Soc. Omnibus coop. a r.l. (Avv.ti R. Felici e A. Bedetti)
c. Opera Pia Ospedale (Avv. G. Villa), La Picena soc. coop.
a r.l. (n.c.) |
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Ricorsi amministrativi - Ricorso straordinario
al Capo dello Stato - Decreto del Presidente della Repubblica
– Natura giurisdizionale – Non sussiste – Conseguenze –
Inesperibilità del ricorso per ottemperanza
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Il D.P.R. che decide un ricorso straordinario
al Capo dello Stato ha natura amministrativa, pur ponendosi
su un piano distinto sia rispetto all’ordine gerarchico
della p.a. sia rispetto alla tutela giurisdizionale. Pertanto
tale decreto non può essere assimilato ai provvedimenti
per i quali, ove rimasti ineseguiti, può esperirsi ricorso
per ottemperanza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.742 del 2003 proposto dalla
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Soc. “OMNIBUS” – Cooperativa sociale a
r.l., corrente in Montelparo (AP), in persona del suo
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Ranieri Felici ed Antonella Bedetti ed elettivamente domiciliato
in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;
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Contro
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l’OPERA PIA OSPEDALE – ENTE di SERVIZI
SOCIALI ed ASSISTENZIALI, con sede in Montelparo (AP),
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Giuseppe Villa, elettivamente domiciliato in Ancona,
alla Via Marsala n.8, presso l’avv. Roberta Tacconelli;
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e nei confronti
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della Cooperativa sociale “LA PICENA”
a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
non costituita in giudizio;
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per l’esecuzione
della decisione della III Sezione del Consiglio di Stato
16 ottobre 2001 n.771/01 trasfusa nel D.P.R. 18 gennaio
2002, n.1601, confermata dalla successiva decisione 9 luglio
2002, n.1996/02, trasfusa nel D.P.R. 9 dicembre 2002.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Opera Pia
Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali di Montelparo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 9 marzo 2004, il
Consigliere Giuseppe Daniele;
Uditi l’avv. Ranieri Felici per la parte ricorrente e l’avv.
Giuseppe Villa per l’Ente resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Quale capogruppo di un’ATI, costituita con
la Cooperativa P.A.GE.F.HA ed alla Cooperativa Service Coop.,
la s.r.l. coop. Omnibus ha partecipato alla gara d’appalto
a trattativa privata per l’esple-tamento di servizi presso
l’Opera Pia Ospedale IMPP “G.Mancinelli” e casa di riposo
“F.Antolini” di Montelparo, indetta con delibera (del-l’organo
di governo dell’Opera Pia intimata) n.57 dell’11 ottobre
1999 e conclusasi con l’annullamento della stessa con delibera
31 dicembre 1999 n.84.
Di seguito, l’Opera Pia intimata emanava la delibera 31
dicembre 1999 n.86 di indizione di una nuova gara a trattativa
privata dalla cui partecipazione ha escluso i consorzi ed
i raggruppamenti di cooperative (e dunque, l’ATI costituita
dalla cooperativa sociale ricorrente).
Con ricorso straordinario, accolto con il D.P.R. 18 gennaio
2002 sopra citato, la cooperativa sociale Omnibus ha impugnato:
1) - la delibera 31 dicembre 1999 n.84 avente ad oggetto:
annullamento degli atti nn.57-73-78 relativi all’affidamento
appalti alla cooperativa – anno 2000;
2) - la delibera 31 dicembre 1999 n.86 avente ad oggetto:
avviso di gara a trattativa privata per appalti diversi;
i verbali della Commissione giudicatrice: 13 dicembre 1999;
20 dicembre 1999; 27 dicembre 1999.
Con parere n.771/01 del 16 ottobre 2001 la terza sezione
del Consiglio di Stato ha accertato l’illegittimità:
- per quanto riguarda l’operato della Commissione (nominata
per portare a compimento la procedura di cui alla del. n.57
del 1999), della sostituzione del Presidente, dell’interruzione
del procedimento e della la mancata conclusione della gara;
- per quanto riguarda il comportamento dell’Opera Pia:
- dell’annullamento della gara indetta con delibera n.576
del 1999, dell’indizione della nuova gara e del ricorso
immotivato alla trattativa privata (con esclusione dei consorzi
e dei raggruppamenti di cooperative).
Avverso il suddetto D.P.R. 18 gennaio 2002 è stato proposto
ricorso per revocazione dall’Opera Pia Ospedale IMPP “G.Mancinelli”
e casa di riposo “F. Antolini” di Montelparo, che è stato
dichiarato inammissibile con decisione 9 luglio 2002, n.1996/02
della III Sezione del Consiglio di Stato, trasfusa nel D.P.R.
9 dicembre 2002.
Con atto di diffida notificato in data 23.7.2003 all’Opera
Pia Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali
ed in data 21.7.2003 alla Cooperativa sociale “La Picena”
a r.l., la cooperativa sociale Omnibus ha chiesto l’esecuzione
della succitata decisione della III Sezione del Consiglio
di Stato 16 ottobre 2001 n.771/01 trasfusa nel D.P.R. 18
gennaio 2002, n.1601, entro il termine di 30 giorni.
Considerato che il termine assegnato nell’atto di diffida
è inutilmente trascorso, con il ricorso in esame, depositato
in Segreteria il 7.10.2003, ha chiesto che il Tribunale
adotti i provvedimenti necessari, anche mediante nomina
di un Commissario ad acta, per ottenere l’ottemperanza al
giudicato costituito dalla decisione del Consiglio di Stato,
sopra menzionata, trasfusa nel D.P.R. 18 gennaio 2002, n.1601.
Dell’avvenuto deposito del ricorso la Segreteria del Tribunale
ha dato tempestiva comunicazione alle parti.
Costituitasi in giudizio l’Opera Pia Ospedale – Ente di
Servizi Sociali ed Assistenziali di Montelparo, ha eccepito
l’inammissibilità del ricorso, deducendone nel merito la
infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata in data 9.3.2004 la difesa della
cooperativa sociale Omnibus ha chiesto la declaratoria della
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse,
avendo essa istante conseguito l’integrale soddisfacimento
della sua posizione giuridica mediante la sentenza di questo
Tribunale 29 dicembre 2003, n.1919, intervenuta in riferimento
alla procedura di cui all’art.21/bis della L. 6 dicembre
1971, n.1034, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n.205.
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DIRITTO
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1. - Il Tribunale deve esaminare, in primo
luogo, le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate
dall’Opera Pia Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali
di Montelparo, la cui delibazione precede – nell’ordine
logico – la disamina della istanza della declaratoria di
improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse formulata
dalla parte ricorrente nella memoria depositata il 9.3.2004.
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2. - Nell’ambito di tali eccezioni, il Collegio
ritiene fondata, ed assorbente l’esame del merito, quella
volta a prospettare l’inammissibilità del ricorso, in quanto
diretto ad ottenere l’ottemperanza di un decreto del Capo
dello Stato con il quale è stato definito un ricorso straordinario.
Il Collegio è consapevole che il Consiglio di Stato, con
una peraltro isolata pronuncia, ha ritenuto ammissibile
il ricorso ex art.27 n.4 T.U. 26 giugno 1924, n.1054 per
l’ottemperanza del decreto presidenziale di accoglimento
di un ricorso straordinario, in considerazione di una serie
di molteplici concorrenti considerazioni di ordine storico-sistematico,
sintetizzabili nella osservazione per la quale il parere
emesso dal Consiglio di Stato nell’ambito di un ricorso
straordinario al Capo dello Stato ha natura giurisdizionale
e come tale è suscettibile di acquisire forza di giudicato
(Cons.St., sez.IV, 15 dicembre 2000, n. 6695; cfr. anche
T.A.R. Marche 6 dicembre 2002, n.1540).
Successivamente la Corte di Cassazione, peraltro – partendo
dal presupposto che, in sede di ricorso per cassazione avverso
una sentenza del Consiglio di Stato, integra gli estremi
di una questione di giurisdizione per sconfinamento del
giudice amministrativo nei poteri attivi dell'Amministrazione,
ed è come tale deducibile ai sensi dell'art.362 cod. proc.
civ., la doglianza attinente all'instaurazione del giudizio
di ottemperanza, con esercizio quindi dei poteri di amministrazione
attiva, in un caso di inosservanza, non di un giudicato
del Giudice amministrativo, ma di un comando contenuto nel
decreto del Capo dello Stato che provvede su ricorso straordinario,
avente natura amministrativa – ha stabilito che il decreto
medesimo, pur ponendosi al di fuori dell'ordine gerarchico
della Pubblica amministrazione e su un piano alternativo
rispetto alla tutela giurisdizionale, ha natura amministrativa,
con la conseguenza che esso non può essere assimilato ai
provvedimenti per i quali, ove rimasti ineseguiti, può essere
esperito ricorso giurisdizionale in sede di ottemperanza
(Cass.Civ., Sez.Un., 18 dicembre 2001, n.15978).
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3. - Questo Collegio intende attenersi all’insegnamento
contenuto nella succitata pronuncia della Corte di Cassazione,
attesa la sua autorevolezza e vincolatività istituzionale;
ne deriva che il ricorso in esame, proposto appunto per
ottenere l’ottemperanza di un decreto del Capo dello Stato
con il quale è stato definito un ricorso straordinario,
deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione
del Giudice amministrativo.
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4. - Alla soccombenza segue la condanna della
parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,
liquidate come da importo in dispositivo fissato; nulla
per le spese nei confronti della controinteressata, che
non si è costituita in giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna la s.r.l. coop. Omnibus al pagamento, in favore
del-l’Opera Pia Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali
di Montelparo, delle spese del giudizio, liquidate nella
complessiva somma di €. 1000,00 (mille/00); nulla per le
spese nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio
del 9 marzo 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere
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