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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 27 settembre 2004 n. 1500
Pres. Amoroso, Est. Daniele
Ric. Soc. Omnibus coop. a r.l. (Avv.ti R. Felici e A. Bedetti) c. Opera Pia Ospedale (Avv. G. Villa), La Picena soc. coop. a r.l. (n.c.)


Ricorsi amministrativi - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Decreto del Presidente della Repubblica – Natura giurisdizionale – Non sussiste – Conseguenze – Inesperibilità del ricorso per ottemperanza

Il D.P.R. che decide un ricorso straordinario al Capo dello Stato ha natura amministrativa, pur ponendosi su un piano distinto sia rispetto all’ordine gerarchico della p.a. sia rispetto alla tutela giurisdizionale. Pertanto tale decreto non può essere assimilato ai provvedimenti per i quali, ove rimasti ineseguiti, può esperirsi ricorso per ottemperanza


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.742 del 2003 proposto dalla

 

Soc. “OMNIBUS” – Cooperativa sociale a r.l., corrente in Montelparo (AP), in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ranieri Felici ed Antonella Bedetti ed elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

 

Contro

 

l’OPERA PIA OSPEDALE – ENTE di SERVIZI SOCIALI ed ASSISTENZIALI, con sede in Montelparo (AP), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Villa, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Marsala n.8, presso l’avv. Roberta Tacconelli;

 

e nei confronti

 

della Cooperativa sociale “LA PICENA” a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

 

per l’esecuzione
della decisione della III Sezione del Consiglio di Stato 16 ottobre 2001 n.771/01 trasfusa nel D.P.R. 18 gennaio 2002, n.1601, confermata dalla successiva decisione 9 luglio 2002, n.1996/02, trasfusa nel D.P.R. 9 dicembre 2002.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Opera Pia Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali di Montelparo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 9 marzo 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;
Uditi l’avv. Ranieri Felici per la parte ricorrente e l’avv. Giuseppe Villa per l’Ente resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Quale capogruppo di un’ATI, costituita con la Cooperativa P.A.GE.F.HA ed alla Cooperativa Service Coop., la s.r.l. coop. Omnibus ha partecipato alla gara d’appalto a trattativa privata per l’esple-tamento di servizi presso l’Opera Pia Ospedale IMPP “G.Mancinelli” e casa di riposo “F.Antolini” di Montelparo, indetta con delibera (del-l’organo di governo dell’Opera Pia intimata) n.57 dell’11 ottobre 1999 e conclusasi con l’annullamento della stessa con delibera 31 dicembre 1999 n.84.
Di seguito, l’Opera Pia intimata emanava la delibera 31 dicembre 1999 n.86 di indizione di una nuova gara a trattativa privata dalla cui partecipazione ha escluso i consorzi ed i raggruppamenti di cooperative (e dunque, l’ATI costituita dalla cooperativa sociale ricorrente).
Con ricorso straordinario, accolto con il D.P.R. 18 gennaio 2002 sopra citato, la cooperativa sociale Omnibus ha impugnato:
1) - la delibera 31 dicembre 1999 n.84 avente ad oggetto: annullamento degli atti nn.57-73-78 relativi all’affidamento appalti alla cooperativa – anno 2000;
2) - la delibera 31 dicembre 1999 n.86 avente ad oggetto: avviso di gara a trattativa privata per appalti diversi; i verbali della Commissione giudicatrice: 13 dicembre 1999; 20 dicembre 1999; 27 dicembre 1999.
Con parere n.771/01 del 16 ottobre 2001 la terza sezione del Consiglio di Stato ha accertato l’illegittimità:
- per quanto riguarda l’operato della Commissione (nominata per portare a compimento la procedura di cui alla del. n.57 del 1999), della sostituzione del Presidente, dell’interruzione del procedimento e della la mancata conclusione della gara;
- per quanto riguarda il comportamento dell’Opera Pia:
- dell’annullamento della gara indetta con delibera n.576 del 1999, dell’indizione della nuova gara e del ricorso immotivato alla trattativa privata (con esclusione dei consorzi e dei raggruppamenti di cooperative).
Avverso il suddetto D.P.R. 18 gennaio 2002 è stato proposto ricorso per revocazione dall’Opera Pia Ospedale IMPP “G.Mancinelli” e casa di riposo “F. Antolini” di Montelparo, che è stato dichiarato inammissibile con decisione 9 luglio 2002, n.1996/02 della III Sezione del Consiglio di Stato, trasfusa nel D.P.R. 9 dicembre 2002.
Con atto di diffida notificato in data 23.7.2003 all’Opera Pia Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali ed in data 21.7.2003 alla Cooperativa sociale “La Picena” a r.l., la cooperativa sociale Omnibus ha chiesto l’esecuzione della succitata decisione della III Sezione del Consiglio di Stato 16 ottobre 2001 n.771/01 trasfusa nel D.P.R. 18 gennaio 2002, n.1601, entro il termine di 30 giorni.
Considerato che il termine assegnato nell’atto di diffida è inutilmente trascorso, con il ricorso in esame, depositato in Segreteria il 7.10.2003, ha chiesto che il Tribunale adotti i provvedimenti necessari, anche mediante nomina di un Commissario ad acta, per ottenere l’ottemperanza al giudicato costituito dalla decisione del Consiglio di Stato, sopra menzionata, trasfusa nel D.P.R. 18 gennaio 2002, n.1601.
Dell’avvenuto deposito del ricorso la Segreteria del Tribunale ha dato tempestiva comunicazione alle parti.
Costituitasi in giudizio l’Opera Pia Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali di Montelparo, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, deducendone nel merito la infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata in data 9.3.2004 la difesa della cooperativa sociale Omnibus ha chiesto la declaratoria della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo essa istante conseguito l’integrale soddisfacimento della sua posizione giuridica mediante la sentenza di questo Tribunale 29 dicembre 2003, n.1919, intervenuta in riferimento alla procedura di cui all’art.21/bis della L. 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n.205.

 

DIRITTO

 

1. - Il Tribunale deve esaminare, in primo luogo, le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dall’Opera Pia Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali di Montelparo, la cui delibazione precede – nell’ordine logico – la disamina della istanza della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse formulata dalla parte ricorrente nella memoria depositata il 9.3.2004.

 

2. - Nell’ambito di tali eccezioni, il Collegio ritiene fondata, ed assorbente l’esame del merito, quella volta a prospettare l’inammissibilità del ricorso, in quanto diretto ad ottenere l’ottemperanza di un decreto del Capo dello Stato con il quale è stato definito un ricorso straordinario.
Il Collegio è consapevole che il Consiglio di Stato, con una peraltro isolata pronuncia, ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art.27 n.4 T.U. 26 giugno 1924, n.1054 per l’ottemperanza del decreto presidenziale di accoglimento di un ricorso straordinario, in considerazione di una serie di molteplici concorrenti considerazioni di ordine storico-sistematico, sintetizzabili nella osservazione per la quale il parere emesso dal Consiglio di Stato nell’ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato ha natura giurisdizionale e come tale è suscettibile di acquisire forza di giudicato (Cons.St., sez.IV, 15 dicembre 2000, n. 6695; cfr. anche T.A.R. Marche 6 dicembre 2002, n.1540).
Successivamente la Corte di Cassazione, peraltro – partendo dal presupposto che, in sede di ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato, integra gli estremi di una questione di giurisdizione per sconfinamento del giudice amministrativo nei poteri attivi dell'Amministrazione, ed è come tale deducibile ai sensi dell'art.362 cod. proc. civ., la doglianza attinente all'instaurazione del giudizio di ottemperanza, con esercizio quindi dei poteri di amministrazione attiva, in un caso di inosservanza, non di un giudicato del Giudice amministrativo, ma di un comando contenuto nel decreto del Capo dello Stato che provvede su ricorso straordinario, avente natura amministrativa – ha stabilito che il decreto medesimo, pur ponendosi al di fuori dell'ordine gerarchico della Pubblica amministrazione e su un piano alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale, ha natura amministrativa, con la conseguenza che esso non può essere assimilato ai provvedimenti per i quali, ove rimasti ineseguiti, può essere esperito ricorso giurisdizionale in sede di ottemperanza (Cass.Civ., Sez.Un., 18 dicembre 2001, n.15978).

 

3. - Questo Collegio intende attenersi all’insegnamento contenuto nella succitata pronuncia della Corte di Cassazione, attesa la sua autorevolezza e vincolatività istituzionale; ne deriva che il ricorso in esame, proposto appunto per ottenere l’ottemperanza di un decreto del Capo dello Stato con il quale è stato definito un ricorso straordinario, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

 

4. - Alla soccombenza segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da importo in dispositivo fissato; nulla per le spese nei confronti della controinteressata, che non si è costituita in giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna la s.r.l. coop. Omnibus al pagamento, in favore del-l’Opera Pia Ospedale – Ente di Servizi Sociali ed Assistenziali di Montelparo, delle spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma di €. 1000,00 (mille/00); nulla per le spese nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 marzo 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere

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