| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 27 settembre 2004 n. 1498
Pres. Amoroso, Est. Daniele
Graziani (Avv. F. Mantella) c. Prefettura di Macerata (Avv.
dist. Stato), Ministero dell’Interno (n.c.) |
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Stranieri – Espulsione del cittadino extracomunitario
- Nulla osta apposto dal Questore sul provvedimento di autorizzazione
al lavoro – Equiparabilità all’autorizzazione ministeriale
di rientro – Sussiste – Conseguenze – Illegittimità del
decreto del Prefetto di diniego di regolarizzazione per
lavoro subordinato
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Il nulla osta apposto dal Questore sul provvedimento
di autorizzazione al lavoro di un cittadino extracomunitario
è equiparabile all’autorizzazione a rientrare nel territorio
dello Stato, di competenza del Ministero dell’Interno, contemplata
dall’art. 13, co. 13, D.Lgs. 286 del 1998. Pertanto è illegittimo
il decreto prefettizio di diniego di regolarizzazione per
lavoro subordinato, nella parte in cui pone a fondamento
del provvedimento la violazione da parte del cittadino extracomunitario
dell’art. 1, co. 8, lett. a), L. 222 del 2002, laddove richiama
l’art. 13, co. 13, D.Lgs. 286 del 1998, con riferimento
all’ingresso in Italia prima di cinque anni e senza idonea
autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.476 del 2003 proposto da
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GRAZIANI Angelo, rappresentato e difeso
dall’avv. Francesco Mantella, elettivamente domici-liato
in Ancona, alla Via San Martino n.4, presso l’avv. Laura
Lanari;
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contro
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- la PREFETTURA di MACERATA, in persona
del Prefetto pro-tem-pore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio,
alla Piazza Cavour n. 29, è domiciliato ex lege;
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- il MINISTERO dell’INTERNO, in persona
del Ministro pro-tempo-re, non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
del decreto del Prefetto di Macerata in data 13.3.2003 con
cui è stata respinta l’istanza di regolarizzazione per lavoro
subordinato presentata a favore del cittadino extracomunitario
Sadaf Hussain, nonché di ogni atto presupposto, connesso
e conseguente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura
di Macerata;
Vista la propria ordinanza 25 giugno 2003, n.237;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2004, il
Consigliere Giuseppe Daniele;
Uditi l’avv. Mantella per il ricorrente e l’avv. dello Stato
Honorati per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
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Con atto notificato il 9.6.2003, depositato
il 12.6.2003, il sig. Graziani Angelo, in qualità di rappresentante
legale della s.r.l. Fratelli Graziani, corrente in Morrovalle
ed esercente l’attività di impresa edile, ha impugnato il
decreto del Prefetto di Macerata in data 13.3.2003 con cui
è stata respinta l’istanza di regolarizzazione per lavoro
subordinato presentata a favore del cittadino extracomunitario
Sadaf Hussain, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso
e conseguente, deducendone l’illegittimità per violazione
e falsa applicazione dell’art.1, comma 8, del D.L. 9 settembre
2002, n.195, conv. in L. 9 ottobre 2002, n.222, violazione
dei principi di giustizia sostanziale, ed eccesso di potere
per difetto di istruttoria.
Costituitasi in giudizio la Prefettura di Macerata, ha dedotto
l’in-fondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per
la reiezione.
Con ordinanza 25 giugno 2003, n.237 il Tribunale ha accolto
l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
impugnato.
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DIRITTO
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1. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La Prefettura di Macerata, con il provvedimento oggetto
del presente giudizio, ha rigettato l’istanza di regolarizzazione
per lavoro subordinato presentata dal ricorrente a favore
del cittadino extracomunitario Sadaf Hussain sulla base
delle circostanze ostative costituite dal-l’esistenza di
un precedente decreto di espulsione emesso nei confronti
del medesimo in data 7.8.2000, e del successivo rientro
in Italia da parte del suddetto cittadino extracomunitario,
in data 26.10.2001, senza l’autorizzazione del Ministero
dell’Interno; ciò in quanto l’art.1, comma 8, lettera a)
della L. 9 ottobre 2002, n.222 esclude dalla particolare
“sanatoria” prevista dalla medesima legge, fra l’altro il
lavoratore extracomunitario che “… risulti destinatario
di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia
lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni
di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui
al decreto legislativo n.286 del 1998, e successive modificazioni.”
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2. - Senonchè, come esattamente dedotto con
il ricorso, se è vero che il cittadino extracomunitario
ha fatto ritorno in Italia il 26.10.2001 sprovvisto dell’autorizzazione
del Ministero dell’Interno, è anche vero che il medesimo
aveva ottenuto espressa autorizzazione al rientro da parte
della Questura di Macerata (in data 14.8.2001), cui aveva
inoltrato, nell’ambito della procedura di ingresso per motivi
di lavoro, la richiesta di rilascio del relativo nulla osta.
In altre parole, lo straniero aveva comunque ricevuto un’autoriz-zazione
al rientro da parte dell’Autorità italiana competente a
decidere in ordine all’ingresso dei cittadini extracomunitari
per motivi di lavoro; tale Autorità (il Questore) è anche
organo periferico del Ministero dell’Interno, sicché in
una visione non meramente formalistica delle procedure burocratiche
può sostenersi che il nulla osta apposto dal Questore di
Macerata sul provvedimento di autorizzazione al lavoro,
emanato dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro,
si intenda equiparato all’autorizzazione a rientrare nel
territorio dello Stato (di competenza del Ministero dell’Interno)
contemplata dall’art.13, comma 13, del D.Lgs. 25 luglio
1998, n.286.
Pertanto il provvedimento impugnato è da valutare illegittimo,
nella parte in cui pone a fondamento del diniego di regolarizzazione
la violazione, da parte dell’interessato, dell’art.1, comma
8, lettera a) della L. 9 ottobre 2002, n.222, laddove richiama
l’art.13, comma 13, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, con
riferimento all’ingresso in Italia prima di cinque anni
e senza idonea autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno
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3. - Per i motivi che precedono il ricorso
deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto
con esso impugnato, restando assorbite le censure non esaminate.
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4. - Si ravvisano ragioni per compensare
tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto,
annulla l’atto con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio
del 25 febbraio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.
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