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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 27 settembre 2004 n. 1498
Pres. Amoroso, Est. Daniele
Graziani (Avv. F. Mantella) c. Prefettura di Macerata (Avv. dist. Stato), Ministero dell’Interno (n.c.)


Stranieri – Espulsione del cittadino extracomunitario - Nulla osta apposto dal Questore sul provvedimento di autorizzazione al lavoro – Equiparabilità all’autorizzazione ministeriale di rientro – Sussiste – Conseguenze – Illegittimità del decreto del Prefetto di diniego di regolarizzazione per lavoro subordinato

Il nulla osta apposto dal Questore sul provvedimento di autorizzazione al lavoro di un cittadino extracomunitario è equiparabile all’autorizzazione a rientrare nel territorio dello Stato, di competenza del Ministero dell’Interno, contemplata dall’art. 13, co. 13, D.Lgs. 286 del 1998. Pertanto è illegittimo il decreto prefettizio di diniego di regolarizzazione per lavoro subordinato, nella parte in cui pone a fondamento del provvedimento la violazione da parte del cittadino extracomunitario dell’art. 1, co. 8, lett. a), L. 222 del 2002, laddove richiama l’art. 13, co. 13, D.Lgs. 286 del 1998, con riferimento all’ingresso in Italia prima di cinque anni e senza idonea autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.476 del 2003 proposto da

 

GRAZIANI Angelo, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mantella, elettivamente domici-liato in Ancona, alla Via San Martino n.4, presso l’avv. Laura Lanari;

 

contro

 

- la PREFETTURA di MACERATA, in persona del Prefetto pro-tem-pore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, è domiciliato ex lege;

 

- il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempo-re, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
del decreto del Prefetto di Macerata in data 13.3.2003 con cui è stata respinta l’istanza di regolarizzazione per lavoro subordinato presentata a favore del cittadino extracomunitario Sadaf Hussain, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Macerata;
Vista la propria ordinanza 25 giugno 2003, n.237;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;
Uditi l’avv. Mantella per il ricorrente e l’avv. dello Stato Honorati per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

 

Con atto notificato il 9.6.2003, depositato il 12.6.2003, il sig. Graziani Angelo, in qualità di rappresentante legale della s.r.l. Fratelli Graziani, corrente in Morrovalle ed esercente l’attività di impresa edile, ha impugnato il decreto del Prefetto di Macerata in data 13.3.2003 con cui è stata respinta l’istanza di regolarizzazione per lavoro subordinato presentata a favore del cittadino extracomunitario Sadaf Hussain, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 8, del D.L. 9 settembre 2002, n.195, conv. in L. 9 ottobre 2002, n.222, violazione dei principi di giustizia sostanziale, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Costituitasi in giudizio la Prefettura di Macerata, ha dedotto l’in-fondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 25 giugno 2003, n.237 il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

 

DIRITTO

 

1. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La Prefettura di Macerata, con il provvedimento oggetto del presente giudizio, ha rigettato l’istanza di regolarizzazione per lavoro subordinato presentata dal ricorrente a favore del cittadino extracomunitario Sadaf Hussain sulla base delle circostanze ostative costituite dal-l’esistenza di un precedente decreto di espulsione emesso nei confronti del medesimo in data 7.8.2000, e del successivo rientro in Italia da parte del suddetto cittadino extracomunitario, in data 26.10.2001, senza l’autorizzazione del Ministero dell’Interno; ciò in quanto l’art.1, comma 8, lettera a) della L. 9 ottobre 2002, n.222 esclude dalla particolare “sanatoria” prevista dalla medesima legge, fra l’altro il lavoratore extracomunitario che “… risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, e successive modificazioni.”

 

2. - Senonchè, come esattamente dedotto con il ricorso, se è vero che il cittadino extracomunitario ha fatto ritorno in Italia il 26.10.2001 sprovvisto dell’autorizzazione del Ministero dell’Interno, è anche vero che il medesimo aveva ottenuto espressa autorizzazione al rientro da parte della Questura di Macerata (in data 14.8.2001), cui aveva inoltrato, nell’ambito della procedura di ingresso per motivi di lavoro, la richiesta di rilascio del relativo nulla osta.
In altre parole, lo straniero aveva comunque ricevuto un’autoriz-zazione al rientro da parte dell’Autorità italiana competente a decidere in ordine all’ingresso dei cittadini extracomunitari per motivi di lavoro; tale Autorità (il Questore) è anche organo periferico del Ministero dell’Interno, sicché in una visione non meramente formalistica delle procedure burocratiche può sostenersi che il nulla osta apposto dal Questore di Macerata sul provvedimento di autorizzazione al lavoro, emanato dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro, si intenda equiparato all’autorizzazione a rientrare nel territorio dello Stato (di competenza del Ministero dell’Interno) contemplata dall’art.13, comma 13, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.
Pertanto il provvedimento impugnato è da valutare illegittimo, nella parte in cui pone a fondamento del diniego di regolarizzazione la violazione, da parte dell’interessato, dell’art.1, comma 8, lettera a) della L. 9 ottobre 2002, n.222, laddove richiama l’art.13, comma 13, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, con riferimento all’ingresso in Italia prima di cinque anni e senza idonea autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno

 

3. - Per i motivi che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto con esso impugnato, restando assorbite le censure non esaminate.

 

4. - Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’atto con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.

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