| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 27 settembre 2004 n. 1497
Pres. Ranalli, Est. Daniele.
De Vito (Avv.ti M. Discepolo e C. Arzeni) c. Ministero delle
Finanze (n.c.) |
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Concorso pubblico – Valutazione della commissione
esaminatrice - Sindacato sulla discrezionalità tecnica da
parte del G.A– Ammissibilità - Limiti
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Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità
tecnica esercitata da una Commissione esaminatrice di pubblico
concorso è ammesso per eccesso di potere sotto il profilo
del travisamento dei fatti e della illogicità grave e manifesta
ferma restando la verifica diretta dell’attendibilità delle
operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza quanto
a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 26 del 1999 proposto da
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DE VITO Francesco Giuseppe, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Maurizio Discepolo e Cristina Arzeni,
presso il primo elettivamente domiciliato in Ancona, alla
Via Matteotti n. 99;
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contro
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- il MINISTERO delle FINANZE, in persona
del Ministro pro-tempo-re, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio,
alla Piazza Cavour n.29, è domiciliato ex lege;
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- la COMMISSIONE GIUDICATRICE del concorso
per “Sovrintendenti”, riservato agli appartenenti al
Corpo della Guardia di Finanza, indetto con bando in data
27.10.1997, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito
in giudizio;
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- il COMANDANTE della GUARDIA di FINANZA,
in persona del titolare pro-tempore dell’Ufficio, non costituito
in giudizio;
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e nei confronti
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di TENACE Angelo e VERLINI Carlo,
non costituiti in giudizio;
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per l’annullamento
della graduatoria del concorso per “Sovrintendenti”, riservato
agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, indetto
con bando in data 27.10.1997, limitatamente alla parte riguardante
la posizione del ricorrente, unitamente ad ogni atto presupposto,
connesso e conseguente;
nonché per ottenere
l’ammissione con riserva all’anzidetta procedura concorsuale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
Finanze;
Viste le proprie ordinanze 27 gennaio 1999, n.60 e 29 agosto
2003, n.53;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, il Consigliere
Giuseppe Daniele;
Uditi l’avv. Discepolo per il ricorrente e l’avv. dello
Stato Honorati per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 30.12.1998, depositato
il 12.1.1999, il sig. De Vito Francesco Giuseppe, appuntato
in forza alla 16^ Legione Guardia di Finanza di Ancona,
ha impugnato la graduatoria del concorso per “Sovrintendenti”,
riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza,
indetto con bando in data 27.10.1997, limitatamente alla
parte riguardante l’attribuzione del punteggio ad esso ricorrente,
e la conseguente collocazione nella graduatoria medesima,
deducendone l’illegittimità per eccesso di potere sotto
i profili dell’irra-zionalità manifesta e dell’erroneo apprezzamento
di presupposti, errore di fatto, illogicità manifesta.
Costituitosi in giudizio il Ministero delle Finanze, ha
dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo
per la reiezione.
Con ordinanza 27 gennaio 1999, n.60 il Tribunale ha respinto
l’i-stanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
impugnato e con successiva ordinanza 29 agosto 2003, n.53
ha disposto l’integra-zione del contraddittorio nei confronti
di controinteressato originariamente non evocato in giudizio.
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DIRITTO
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1. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il sig. De Vito Francesco Giuseppe, dopo aver presentato
domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli
ed esami, per l’am-missione al 2° corso trimestrale di n.900
vicebrigadieri del ruolo “Sovrintendenti” della Guardia
di Finanza, riservato agli appartenenti al Corpo, indetto
con bando in data 27.10.1997, sosteneva la prova scritta
consistente in risposte ad un questionario articolato in
domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica,
grammaticale e sintattica della lingua italiana e della
cultura generale, commisurate ai programmi della scuola
media dell’obbligo.
Al termine della suddetta prova gli veniva notificata l’idoneità
con un punteggio di 11,250, non essendo risultate esatte
le risposte a sette domande, su di un totale complessivo
di trenta; successivamente, si procedeva all’attribuzione
del punteggio per i titoli posseduti, secondo i parametri
stabiliti dall’art.9 del bando di concorso, ed al De Vito
venivano riconosciuti ulteriori punti 1,535, per un totale
complessivo di 12,875, che non gli consentiva di essere
collocato utilmente in graduatoria.
Dall’esame degli elaborati relativi alla prova scritta da
lui sostenuta, il De Vito ha potuto constatare che la domanda
n. 7, in relazione alla quale la risposta da lui formulata
era stata giudicata erronea dalla Commissione, in realtà
non prevedeva alcuna risposta esatta tra quelle indicate
nel questionario; deduce, pertanto, l’illegittimità degli
atti impugnati, evidenziando che con l’attribuzione del
maggiore punteggio di 1,25 (pari ad una ulteriore risposta
esatta) egli avrebbe potuto conseguire la valutazione complessiva
di punti 14,035, risultando così utilmente incluso nella
graduatoria della procedura concorsuale in argomento.
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2. - Tali argomentazioni meritano di essere
condivise.
Dalla documentazione in atti si evince che la domanda n.7
del questionario predisposto per l’espletamento della procedura
concorsuale recitava: “Nella frase alcune persone ci guardano
la parola alcune è?
a) aggettivo qualificativo;
b) pronome indefinito;
c) verbo impersonale;
d) preposizione semplice”.
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2.1. - Come esattamente dedotto nel ricorso,
nessuna delle risposte prestabilite dal questionario è esatta,
poiché la parola “alcune” nel contesto della frase suindicata
è un aggettivo indefinito, e non un aggettivo qualificativo,
come invece ritenuto dalla Commissione; è quindi evidente
l’illegittimità della valutazione della prova scritta sostenuta
dal ricorrente, poiché la palese erroneità del questionario,
nella parte sopra evidenziata, gli ha impedito di conseguire
l’ulteriore punteggio di 1,25 e di essere utilmente incluso
nella graduatoria della procedura concorsuale.
Aggiungasi che – come asserito nel ricorso, e non contestato
negli scritti difensivi della resistente Amministrazione
– il questionario predisposto per l’espletamento della prova
scritta non era identico per tutti i candidati, sicché deve
ritenersi che i candidati che precedevano il De Vito nella
graduatoria della procedura concorsuale non abbiano subito
analoga riduzione del punteggio per la medesima ragione.
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2.2. - Devono essere disattese, poi, le argomentazioni
difensive del-l’Avvocatura dello Stato, secondo cui nel
caso di specie si verte nel-l’esercizio della discrezionalità
tecnica, che non può essere oggetto di sindacato da parte
del giudice di legittimità.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza del Consiglio
di Stato (Ad.Plen., 27 novembre 1989, n.16; Sez.V, 18 febbraio
1991, n.160; Sez.IV, 9 aprile 1999, n. 601) ammette il sindacato
della discrezionalità tecnica per eccesso di potere sotto
il profilo del travisamento dei fatti e della illogicità
grave e manifesta (vizi dedotti con il ricorso in esame)
e inoltre in base alla verifica diretta dell’attendibilità
delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza
quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.
Nella fattispecie, questo Tribunale non sostituisce una
propria ed autonoma valutazione a quella effettuata dai
competenti organi tecnici della P.A., ma si limita a verificarne
la correttezza dell’iter logico, e l’adeguata valutazione
dei presupposti di fatto, rilevando la palese erroneità
(attraverso la conoscenza di elementari regole della lingua
italiana, appartenenti al sapere comune) dell’apprezzamento
giuridico-fattuale posto alla base del provvedimento avversato.
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3. - Per le argomentazioni che precedono
il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento
della graduatoria del concorso per “Sovrintendenti”, riservato
agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, indetto
con bando in data 27.10.1997, limitatamente alla parte riguardante
l’attribuzione del punteggio al ricorrente, ed alla collocazione
del medesimo al numero progressivo 1127 di detta graduatoria.
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4. - Si ravvisano motivi per disporre la
compensazione delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto,
annulla la graduatoria del concorso per “Sovrintendenti”,
riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza,
indetto con bando in data 27.10.1997, limitatamente alla
parte riguardante l’attribuzione del punteggio al ricorrente,
ed alla collocazione del medesimo al numero progressivo
1127 di detta graduatoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio
del 24 marzo 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Luigi Ranalli - Presidente f.f.
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere
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