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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 27 settembre 2004 n. 1497
Pres. Ranalli, Est. Daniele.
De Vito (Avv.ti M. Discepolo e C. Arzeni) c. Ministero delle Finanze (n.c.)


Concorso pubblico – Valutazione della commissione esaminatrice - Sindacato sulla discrezionalità tecnica da parte del G.A– Ammissibilità - Limiti

Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica esercitata da una Commissione esaminatrice di pubblico concorso è ammesso per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della illogicità grave e manifesta ferma restando la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 26 del 1999 proposto da

 

DE VITO Francesco Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Discepolo e Cristina Arzeni, presso il primo elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti n. 99;

 

contro

 

- il MINISTERO delle FINANZE, in persona del Ministro pro-tempo-re, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n.29, è domiciliato ex lege;

 

- la COMMISSIONE GIUDICATRICE del concorso per “Sovrintendenti”, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, indetto con bando in data 27.10.1997, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

 

- il COMANDANTE della GUARDIA di FINANZA, in persona del titolare pro-tempore dell’Ufficio, non costituito in giudizio;

 

e nei confronti

 

di TENACE Angelo e VERLINI Carlo, non costituiti in giudizio;

 

per l’annullamento
della graduatoria del concorso per “Sovrintendenti”, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, indetto con bando in data 27.10.1997, limitatamente alla parte riguardante la posizione del ricorrente, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
nonché per ottenere
l’ammissione con riserva all’anzidetta procedura concorsuale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;
Viste le proprie ordinanze 27 gennaio 1999, n.60 e 29 agosto 2003, n.53;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;
Uditi l’avv. Discepolo per il ricorrente e l’avv. dello Stato Honorati per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con atto notificato il 30.12.1998, depositato il 12.1.1999, il sig. De Vito Francesco Giuseppe, appuntato in forza alla 16^ Legione Guardia di Finanza di Ancona, ha impugnato la graduatoria del concorso per “Sovrintendenti”, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, indetto con bando in data 27.10.1997, limitatamente alla parte riguardante l’attribuzione del punteggio ad esso ricorrente, e la conseguente collocazione nella graduatoria medesima, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere sotto i profili dell’irra-zionalità manifesta e dell’erroneo apprezzamento di presupposti, errore di fatto, illogicità manifesta.
Costituitosi in giudizio il Ministero delle Finanze, ha dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la reiezione.
Con ordinanza 27 gennaio 1999, n.60 il Tribunale ha respinto l’i-stanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e con successiva ordinanza 29 agosto 2003, n.53 ha disposto l’integra-zione del contraddittorio nei confronti di controinteressato originariamente non evocato in giudizio.

 

DIRITTO

 

1. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il sig. De Vito Francesco Giuseppe, dopo aver presentato domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli ed esami, per l’am-missione al 2° corso trimestrale di n.900 vicebrigadieri del ruolo “Sovrintendenti” della Guardia di Finanza, riservato agli appartenenti al Corpo, indetto con bando in data 27.10.1997, sosteneva la prova scritta consistente in risposte ad un questionario articolato in domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana e della cultura generale, commisurate ai programmi della scuola media dell’obbligo.
Al termine della suddetta prova gli veniva notificata l’idoneità con un punteggio di 11,250, non essendo risultate esatte le risposte a sette domande, su di un totale complessivo di trenta; successivamente, si procedeva all’attribuzione del punteggio per i titoli posseduti, secondo i parametri stabiliti dall’art.9 del bando di concorso, ed al De Vito venivano riconosciuti ulteriori punti 1,535, per un totale complessivo di 12,875, che non gli consentiva di essere collocato utilmente in graduatoria.
Dall’esame degli elaborati relativi alla prova scritta da lui sostenuta, il De Vito ha potuto constatare che la domanda n. 7, in relazione alla quale la risposta da lui formulata era stata giudicata erronea dalla Commissione, in realtà non prevedeva alcuna risposta esatta tra quelle indicate nel questionario; deduce, pertanto, l’illegittimità degli atti impugnati, evidenziando che con l’attribuzione del maggiore punteggio di 1,25 (pari ad una ulteriore risposta esatta) egli avrebbe potuto conseguire la valutazione complessiva di punti 14,035, risultando così utilmente incluso nella graduatoria della procedura concorsuale in argomento.

 

2. - Tali argomentazioni meritano di essere condivise.
Dalla documentazione in atti si evince che la domanda n.7 del questionario predisposto per l’espletamento della procedura concorsuale recitava: “Nella frase alcune persone ci guardano la parola alcune è?
a) aggettivo qualificativo;
b) pronome indefinito;
c) verbo impersonale;
d) preposizione semplice”.

 

2.1. - Come esattamente dedotto nel ricorso, nessuna delle risposte prestabilite dal questionario è esatta, poiché la parola “alcune” nel contesto della frase suindicata è un aggettivo indefinito, e non un aggettivo qualificativo, come invece ritenuto dalla Commissione; è quindi evidente l’illegittimità della valutazione della prova scritta sostenuta dal ricorrente, poiché la palese erroneità del questionario, nella parte sopra evidenziata, gli ha impedito di conseguire l’ulteriore punteggio di 1,25 e di essere utilmente incluso nella graduatoria della procedura concorsuale.
Aggiungasi che – come asserito nel ricorso, e non contestato negli scritti difensivi della resistente Amministrazione – il questionario predisposto per l’espletamento della prova scritta non era identico per tutti i candidati, sicché deve ritenersi che i candidati che precedevano il De Vito nella graduatoria della procedura concorsuale non abbiano subito analoga riduzione del punteggio per la medesima ragione.

 

2.2. - Devono essere disattese, poi, le argomentazioni difensive del-l’Avvocatura dello Stato, secondo cui nel caso di specie si verte nel-l’esercizio della discrezionalità tecnica, che non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice di legittimità.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Ad.Plen., 27 novembre 1989, n.16; Sez.V, 18 febbraio 1991, n.160; Sez.IV, 9 aprile 1999, n. 601) ammette il sindacato della discrezionalità tecnica per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della illogicità grave e manifesta (vizi dedotti con il ricorso in esame) e inoltre in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.
Nella fattispecie, questo Tribunale non sostituisce una propria ed autonoma valutazione a quella effettuata dai competenti organi tecnici della P.A., ma si limita a verificarne la correttezza dell’iter logico, e l’adeguata valutazione dei presupposti di fatto, rilevando la palese erroneità (attraverso la conoscenza di elementari regole della lingua italiana, appartenenti al sapere comune) dell’apprezzamento giuridico-fattuale posto alla base del provvedimento avversato.

 

3. - Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della graduatoria del concorso per “Sovrintendenti”, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, indetto con bando in data 27.10.1997, limitatamente alla parte riguardante l’attribuzione del punteggio al ricorrente, ed alla collocazione del medesimo al numero progressivo 1127 di detta graduatoria.

 

4. - Si ravvisano motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla la graduatoria del concorso per “Sovrintendenti”, riservato agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, indetto con bando in data 27.10.1997, limitatamente alla parte riguardante l’attribuzione del punteggio al ricorrente, ed alla collocazione del medesimo al numero progressivo 1127 di detta graduatoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24 marzo 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Luigi Ranalli - Presidente f.f.
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere

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