| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 27 settembre 2004 n. 1496
Pres. Ranalli, Est. Daniele
Ric. Sig. Marocchi Fausto contro Amministrazione Provinciale
di Ascoli Piceno |
|
1. Dipendenza da causa di servizio – Ruolo
concausale del servizio prestato – certezza assoluta del
nesso di causalità – non è richiesta
|
| |
|
2. Dipendenza da causa di servizio – contestuale
riconoscimento diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo
– possibilità – non sussiste
|
|
1. In sede di riconoscimento di dipendenza
da causa di servizio è sufficiente che il nesso di causalità
tra prestazione lavorativa ed infermità sia desumibile con
apprezzabile grado di probabilità
|
| |
|
2. L’accertamento del diritto alla liquidazione
dell’equo indennizzo non può essere effettuato anteriormente
al riconoscimento della causa di servizio, essendo carente
la posizione di diritto soggettivo successiva a detto beneficio
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n.1128 del 1995 proposto da
|
| |
|
MAROCCHI Fausto, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Francesco Saladini e Manuela Barbizzi, elettivamente
domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.170, presso l’avv.
Franco Boldrini;
|
| |
|
Contro
|
| |
|
l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di ASCOLI
PICENO, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito
in giudizio;
|
| |
|
per l’annullamento
della nota 8.6.1995 prot. n.14367, relativa a reiezione
di istanza di equo indennizzo, nonché degli atti presupposti
e connessi, ivi compreso il parere in data 18.5.1995 del
C.P.P.O..
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la propria sentenza 25 settembre 1999, n.969;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, il Consigliere
Giuseppe Daniele;
Udito l’avv. Franco Boldrini, su delega dell’avv. Manuela
Barbizzi, per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Al sig. Marocchi Fausto, già dipendente dell’Amministrazione
provinciale di Ascoli Piceno con la qualifica di cantoniere
dal 1952 sino al 1975 e di capocantoniere dal 1975 al 1994,
venne diagnosticata, nel febbraio 1985, una cardiopatia
ischemica che rese necessario un intervento di by-pass aorto
coronario multiplo.
Avendo il Marocchi chiesto il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio della sua infermità e la liquidazione
dell’equo indennizzo, veniva sottoposto a visita medica,
in data 7.3.1994, dalla Commissione Medica dell’Ospedale
Militare di Perugia, che ravvisava nesso di causalità di
fattori di servizio e diagnosi e riconosceva che l’infermità
diagnosticata dovesse essere ascritta alla IV cat. tab.A
max..
Ai sensi dell’art.54 del D.P.R. 3 maggio 1957, n.686, gli
atti venivano trasmessi al Comitato delle Pensioni Privilegiate
Ordinarie, che con parere del 18.5.1995 affermava, senza
sottoporre il Marocchi a visita medica e senza esaminare
il rapporto di servizio predisposto dall’Amministrazione
provinciale, che “… l’infermità ingrandimento ventricolare
sx ed alterazioni della ripolarizzazione ventricolare all’e-same
ECG non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio,
in quanto trattasi di insufficiente irrorazione del miocardio
per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta
derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale
per fatti ateromatosi dell’intima della parete arteriosa.
Poiché l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli
costituzionali (dislipidemie, diabete) o acquisiti (fumo,
al-cool), ma soprattutto dall’età, essa non può attribuirsi
al servizio prestato, anche perché in esso non risultano
sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o
surmenage psico-fisici tali da rivestire un ruolo di concausa
efficiente e determinante”.
Con nota in data 8.6.1995 prot. n.14367, a firma del funzionario
U.O.C. Personale, l’Amministrazione provinciale di Ascoli
Piceno negava la dipendenza da causa di servizio dell’infermità
riconosciuta al Marocchi e respingeva la domanda di concessione
dell’equo indennizzo, motivando le proprie determinazioni
con il mero rinvio al parere espresso dal C.P.P.O..
Il provvedimento, unitamente a quelli presupposti e connessi,
è stato impugnato dall’interessato con ricorso notificato
il 22.9.1995 e depositato il 18.10.1995, che ne ha chiesto
l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:
|
| |
|
1) Violazione dell’art.3, primo comma, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per motivazione
incongrua.
L’atto impugnato è insufficientemente motivato, essendosi
limitato a recepire il parere espresso dal C.P.P.O., senza
tenere conto del parere degli organi tecnici che si sono
espressi in senso difforme sulla medesima questione.
|
| |
|
2) Eccesso di potere per motivazione incongrua
e contraddittoria motivazione, illogicità, travisamento
dei fatti, carenza di istruttoria.
Lo stesso parere del C.P.P.O. è incongruamente motivato,
poiché ignora e travisa circostanze di fatto, non tenendo
conto delle caratteristiche costituzionali del Marocchi,
dei fatti di servizio emergenti dagli atti di ufficio e
dello stesso referto medico della Commissione Medica Ospedaliera;
il parere appare inoltre manifestamente illogico e scientificamente
infondato, nella parte in cui vuole imputare, a prescindere
dal concreto accertamento della sussistenza di fattori costituzionali
o esterni (fumo o alcool), la malattia a fenomeni di senescenza,
senza neppure analizzare le concrete condizioni ambientali
in cui si sono svolte le prestazioni rese dal Marocchi.
Aggiungasi che l’adesione acritica dell’Amministrazione
provinciale di Ascoli Piceno al parere del C.P.P.O. è manifestamente
illogica e contraddittoria, se messa in relazione alle precedenti
deliberazioni di accoglimento della domanda di equo indennizzo
(3.12.1986 n.1466 e 16.5.1990 n.694) nelle quali la Giunta
provinciale dichiarava che “… il parere espresso dal Collegio
Medico di cui sopra possa essere pienamente accettato e
condiviso da questa Amministrazione”.
|
| |
|
3) Violazione dell’art.3, quarto comma, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
La nota n. 14367 dell’8.6.1995 impugnata è illegittima,
altresì, per violazione della norma in epigrafe, in quanto
in essa manca ogni indicazione circa il termine e l’Autorità
cui è possibile ricorrere.
L’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, pur ritualmente
intimata, non si è costituita in giudizio.
Con sentenza 25 settembre 1999, n.969 il Tribunale ha disposto
una verificazione onde accertare se sussista o meno l’interdipendenza
dell’affezione sopra citata con il servizio prestato dal
sig. Marocchi Fausto incaricandone dell’espletamento il
Direttore dell’Istituto di Medicina Legale della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ancona,
o altro medico specialista da lui delegato.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Osserva il Collegio che – come riferito nella esposizione
in fatto – nell’impugnato provvedimento in data 8.6.1995
di reiezione dell’i-stanza di equo indennizzo è stato ritenuto,
conformemente al parere espresso dal C.P.P.O. nella seduta
del 18.5.1995, che l’infermità “ingrandimento ventricolare
sx ed alterazioni della ripolarizzazione ventricolare all’esame
ECG”, riscontrata al sig. Marocchi Fausto, non possa riconoscersi
dipendente da fatto di servizio.
|
| |
|
2. - Queste conclusioni sono contestate con
il ricorso in esame, deducendosi in particolare, con il
secondo motivo, il vizio di eccesso di potere nelle figure
sintomatiche del travisamento dei fatti, della illogicità,
della carenza di istruttoria, della incongrua e contraddittoria
motivazione.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, a seguito degli
accerta-menti disposti con la sentenza 25 settembre 1999,
n.969, dall’ampia relazione depositata dal Direttore e dal
medico all’uopo incaricato della Cattedra di Medicina legale
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Ancona, emerge un ruolo concausale, nel determinismo
della cardiopatia analizzata, da parte del tipo di servizio
prestato dal Marocchi, consistente in lavoro manuale svolto
al-l’aperto, in condizioni climatiche che lo esponevano
a sbalzi di temperatura, in una situazione fonte di stress
fisico.
Sulla base degli accertamenti effettuati, la conclusione
espressa nella suindicata relazione è stata che “… le attività
nel loro complesso, così come riferite e documentate, cioè
come fonte di stress protratto negli anni, possano ritenersi
genericamente idonee a contribuire alla genesi della coronarosclerosi,
fermo restando che un ruolo causale hanno svolto anche gli
altri fattori di rischio (dislipidemia ed ipertensione arteriosa).
In conclusione quindi la patologia da cui è affetto il Marocchi
può riconoscersi in nesso causale con l’attività lavorativa
svolta presso la Provincia di Ascoli Piceno”.
Il Collegio ritiene di poter condividere la suddetta relazione
e, di conseguenza, le censure di eccesso di potere per travisamento
dei fatti, carenza di istruttoria, incongrua e contraddittoria
motivazione dedotte con il secondo motivo, risultano fondate,
anche alla luce dell’insegna-mento della giurisprudenza,
secondo il quale in sede di riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio di una infermità del pubblico dipendente
non è necessario che risulti assolutamente certo il nesso
di causalità tra prestazione del servizio e infermità, essendo
sufficiente che tale nesso sia desumibile con apprezzabile
grado di probabilità; pertanto, laddove l’Amministrazione
si limiti ad escludere, apoditticamente, la possibilità
dell’esistenza di un rapporto causale tra l’infer-mità asserita
dal dipendente ed il servizio svolto dal medesimo, senza
esauriente valutazione della natura e delle cause dell’infermità
riscontrata, va annullato l’atto impugnato denegante il
riconoscimento del-l’infermità in quanto carente sotto il
profilo dell’istruttoria e della motivazione (Cons.St.,
Sez.IV, 12 novembre 2001, n.5782; in termini Cons.St., Sez.VI,
17 febbraio 1999, n.159).
|
| |
|
3. - Alla stregua di tali principi deve concludersi
per l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto
motivato unicamente con il mero richiamo per relationem
al parere espresso dal C.P.P.O. senza tenere conto del precedente
giudizio favorevole della Commissione Medica dell’Ospedale
Militare di Perugia, delle precedenti deliberazioni di accoglimento
della stessa Amministrazione, nonché delle particolari circostanze
ambientali in cui si è svolto il servizio prestato dal Marocchi.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente
annullamento del provvedimento con esso impugnato, restando
assorbite le censure non esaminate. Non può invece trovare
accoglimento l’ulteriore domanda diretta ad ottenere l’accertamento
del diritto del ricorrente alla liquidazione dell’equo indennizzo,
vantando al riguardo l’interessato solo una posizione di
interesse legittimo e non di diritto soggettivo che, invece,
si configura dopo l’attribuzione del beneficio (Cons.St.,
Sez.V, 30 gennaio 1997, n.109; Sez. VI, 13 giugno 2000,
n.3299).
|
| |
|
4. - Si ravvisano ragioni per compensare
le spese del giudizio, mentre le spese per l’espletamento
della verificazione vanno poste a carico, secondo il criterio
della soccombenza, dell’Amministrazione provinciale di Ascoli
Piceno, e sono liquidate nell’importo in dispositivo indicato.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto,
annulla la nota in data 8.6.1995 prot. n.14367, a firma
del funzionario U.O.C. Personale dell’Ammini-strazione provinciale
di Ascoli Piceno.
Compensa tra le parti le spese del giudizio, e condanna
l’Ammini-strazione provinciale di Ascoli Piceno al pagamento
della somma di L. 600.000 (seicentomila), nel suo corrispondente
valore in euro, direttamente a favore dell’Università degli
Studi di Ancona (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Cattedra
di Medicina Legale), con le modalità specificate nella nota
22.12.1999 prot. n.222 della stessa Università, per spese
della disposta verificazione.
Manda alla Segreteria del Tribunale di comunicare la presente
sentenza alle parti costituite in giudizio, presso il rispettivo
domicilio eletto, nonché al Direttore della Cattedra di
Medicina legale presso l’Università degli Studi di Ancona,
presso la sua sede d’ufficio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
ammini-strativa.
|
| |
|
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio
del 24 marzo 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Luigi Ranalli - Presidente f.f.
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere
|
|