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T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 27 settembre 2004 n. 1496
Pres. Ranalli, Est. Daniele
Ric. Sig. Marocchi Fausto contro Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno


1. Dipendenza da causa di servizio – Ruolo concausale del servizio prestato – certezza assoluta del nesso di causalità – non è richiesta

 

2. Dipendenza da causa di servizio – contestuale riconoscimento diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo – possibilità – non sussiste

1. In sede di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio è sufficiente che il nesso di causalità tra prestazione lavorativa ed infermità sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità

 

2. L’accertamento del diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo non può essere effettuato anteriormente al riconoscimento della causa di servizio, essendo carente la posizione di diritto soggettivo successiva a detto beneficio


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.1128 del 1995 proposto da

 

MAROCCHI Fausto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Saladini e Manuela Barbizzi, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.170, presso l’avv. Franco Boldrini;

 

Contro

 

l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di ASCOLI PICENO, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
della nota 8.6.1995 prot. n.14367, relativa a reiezione di istanza di equo indennizzo, nonché degli atti presupposti e connessi, ivi compreso il parere in data 18.5.1995 del C.P.P.O..

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la propria sentenza 25 settembre 1999, n.969;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;
Udito l’avv. Franco Boldrini, su delega dell’avv. Manuela Barbizzi, per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Al sig. Marocchi Fausto, già dipendente dell’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno con la qualifica di cantoniere dal 1952 sino al 1975 e di capocantoniere dal 1975 al 1994, venne diagnosticata, nel febbraio 1985, una cardiopatia ischemica che rese necessario un intervento di by-pass aorto coronario multiplo.
Avendo il Marocchi chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sua infermità e la liquidazione dell’equo indennizzo, veniva sottoposto a visita medica, in data 7.3.1994, dalla Commissione Medica dell’Ospedale Militare di Perugia, che ravvisava nesso di causalità di fattori di servizio e diagnosi e riconosceva che l’infermità diagnosticata dovesse essere ascritta alla IV cat. tab.A max..
Ai sensi dell’art.54 del D.P.R. 3 maggio 1957, n.686, gli atti venivano trasmessi al Comitato delle Pensioni Privilegiate Ordinarie, che con parere del 18.5.1995 affermava, senza sottoporre il Marocchi a visita medica e senza esaminare il rapporto di servizio predisposto dall’Amministrazione provinciale, che “… l’infermità ingrandimento ventricolare sx ed alterazioni della ripolarizzazione ventricolare all’e-same ECG non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell’intima della parete arteriosa. Poiché l’ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali (dislipidemie, diabete) o acquisiti (fumo, al-cool), ma soprattutto dall’età, essa non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psico-fisici tali da rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante”.
Con nota in data 8.6.1995 prot. n.14367, a firma del funzionario U.O.C. Personale, l’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno negava la dipendenza da causa di servizio dell’infermità riconosciuta al Marocchi e respingeva la domanda di concessione dell’equo indennizzo, motivando le proprie determinazioni con il mero rinvio al parere espresso dal C.P.P.O..
Il provvedimento, unitamente a quelli presupposti e connessi, è stato impugnato dall’interessato con ricorso notificato il 22.9.1995 e depositato il 18.10.1995, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:

 

1) Violazione dell’art.3, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per motivazione incongrua.
L’atto impugnato è insufficientemente motivato, essendosi limitato a recepire il parere espresso dal C.P.P.O., senza tenere conto del parere degli organi tecnici che si sono espressi in senso difforme sulla medesima questione.

 

2) Eccesso di potere per motivazione incongrua e contraddittoria motivazione, illogicità, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria.
Lo stesso parere del C.P.P.O. è incongruamente motivato, poiché ignora e travisa circostanze di fatto, non tenendo conto delle caratteristiche costituzionali del Marocchi, dei fatti di servizio emergenti dagli atti di ufficio e dello stesso referto medico della Commissione Medica Ospedaliera; il parere appare inoltre manifestamente illogico e scientificamente infondato, nella parte in cui vuole imputare, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza di fattori costituzionali o esterni (fumo o alcool), la malattia a fenomeni di senescenza, senza neppure analizzare le concrete condizioni ambientali in cui si sono svolte le prestazioni rese dal Marocchi.
Aggiungasi che l’adesione acritica dell’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno al parere del C.P.P.O. è manifestamente illogica e contraddittoria, se messa in relazione alle precedenti deliberazioni di accoglimento della domanda di equo indennizzo (3.12.1986 n.1466 e 16.5.1990 n.694) nelle quali la Giunta provinciale dichiarava che “… il parere espresso dal Collegio Medico di cui sopra possa essere pienamente accettato e condiviso da questa Amministrazione”.

 

3) Violazione dell’art.3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La nota n. 14367 dell’8.6.1995 impugnata è illegittima, altresì, per violazione della norma in epigrafe, in quanto in essa manca ogni indicazione circa il termine e l’Autorità cui è possibile ricorrere.
L’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con sentenza 25 settembre 1999, n.969 il Tribunale ha disposto una verificazione onde accertare se sussista o meno l’interdipendenza dell’affezione sopra citata con il servizio prestato dal sig. Marocchi Fausto incaricandone dell’espletamento il Direttore dell’Istituto di Medicina Legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ancona, o altro medico specialista da lui delegato.

 

DIRITTO

 

1. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Osserva il Collegio che – come riferito nella esposizione in fatto – nell’impugnato provvedimento in data 8.6.1995 di reiezione dell’i-stanza di equo indennizzo è stato ritenuto, conformemente al parere espresso dal C.P.P.O. nella seduta del 18.5.1995, che l’infermità “ingrandimento ventricolare sx ed alterazioni della ripolarizzazione ventricolare all’esame ECG”, riscontrata al sig. Marocchi Fausto, non possa riconoscersi dipendente da fatto di servizio.

 

2. - Queste conclusioni sono contestate con il ricorso in esame, deducendosi in particolare, con il secondo motivo, il vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento dei fatti, della illogicità, della carenza di istruttoria, della incongrua e contraddittoria motivazione.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, a seguito degli accerta-menti disposti con la sentenza 25 settembre 1999, n.969, dall’ampia relazione depositata dal Direttore e dal medico all’uopo incaricato della Cattedra di Medicina legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ancona, emerge un ruolo concausale, nel determinismo della cardiopatia analizzata, da parte del tipo di servizio prestato dal Marocchi, consistente in lavoro manuale svolto al-l’aperto, in condizioni climatiche che lo esponevano a sbalzi di temperatura, in una situazione fonte di stress fisico.
Sulla base degli accertamenti effettuati, la conclusione espressa nella suindicata relazione è stata che “… le attività nel loro complesso, così come riferite e documentate, cioè come fonte di stress protratto negli anni, possano ritenersi genericamente idonee a contribuire alla genesi della coronarosclerosi, fermo restando che un ruolo causale hanno svolto anche gli altri fattori di rischio (dislipidemia ed ipertensione arteriosa). In conclusione quindi la patologia da cui è affetto il Marocchi può riconoscersi in nesso causale con l’attività lavorativa svolta presso la Provincia di Ascoli Piceno”.
Il Collegio ritiene di poter condividere la suddetta relazione e, di conseguenza, le censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, incongrua e contraddittoria motivazione dedotte con il secondo motivo, risultano fondate, anche alla luce dell’insegna-mento della giurisprudenza, secondo il quale in sede di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità del pubblico dipendente non è necessario che risulti assolutamente certo il nesso di causalità tra prestazione del servizio e infermità, essendo sufficiente che tale nesso sia desumibile con apprezzabile grado di probabilità; pertanto, laddove l’Amministrazione si limiti ad escludere, apoditticamente, la possibilità dell’esistenza di un rapporto causale tra l’infer-mità asserita dal dipendente ed il servizio svolto dal medesimo, senza esauriente valutazione della natura e delle cause dell’infermità riscontrata, va annullato l’atto impugnato denegante il riconoscimento del-l’infermità in quanto carente sotto il profilo dell’istruttoria e della motivazione (Cons.St., Sez.IV, 12 novembre 2001, n.5782; in termini Cons.St., Sez.VI, 17 febbraio 1999, n.159).

 

3. - Alla stregua di tali principi deve concludersi per l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto motivato unicamente con il mero richiamo per relationem al parere espresso dal C.P.P.O. senza tenere conto del precedente giudizio favorevole della Commissione Medica dell’Ospedale Militare di Perugia, delle precedenti deliberazioni di accoglimento della stessa Amministrazione, nonché delle particolari circostanze ambientali in cui si è svolto il servizio prestato dal Marocchi. Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, restando assorbite le censure non esaminate. Non può invece trovare accoglimento l’ulteriore domanda diretta ad ottenere l’accertamento del diritto del ricorrente alla liquidazione dell’equo indennizzo, vantando al riguardo l’interessato solo una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo che, invece, si configura dopo l’attribuzione del beneficio (Cons.St., Sez.V, 30 gennaio 1997, n.109; Sez. VI, 13 giugno 2000, n.3299).

 

4. - Si ravvisano ragioni per compensare le spese del giudizio, mentre le spese per l’espletamento della verificazione vanno poste a carico, secondo il criterio della soccombenza, dell’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, e sono liquidate nell’importo in dispositivo indicato.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla la nota in data 8.6.1995 prot. n.14367, a firma del funzionario U.O.C. Personale dell’Ammini-strazione provinciale di Ascoli Piceno.
Compensa tra le parti le spese del giudizio, e condanna l’Ammini-strazione provinciale di Ascoli Piceno al pagamento della somma di L. 600.000 (seicentomila), nel suo corrispondente valore in euro, direttamente a favore dell’Università degli Studi di Ancona (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Cattedra di Medicina Legale), con le modalità specificate nella nota 22.12.1999 prot. n.222 della stessa Università, per spese della disposta verificazione.
Manda alla Segreteria del Tribunale di comunicare la presente sentenza alle parti costituite in giudizio, presso il rispettivo domicilio eletto, nonché al Direttore della Cattedra di Medicina legale presso l’Università degli Studi di Ancona, presso la sua sede d’ufficio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.

 

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24 marzo 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Luigi Ranalli - Presidente f.f.
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere

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