| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 27 settembre 2004 n. 1495
Pres. Ranalli, Est. Daniele.
Cecchini e altri (Avv. F. Beltrami) c. Regione Marche (Avv.
P. Costanzi), Ente di sviluppo nelle Marche (n.c.) |
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Lavoro nella P.A – natura del rapporto –
rapporto previdenziale e rapporto di pubblico impiego –
identità – Giurisdizione esclusiva del G.A.
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Appartiene alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo la controversia in cui, con riferimento
al lavoro dipendente nella P.A, la prestazione di contenuto
previdenziale sia dovuta al lavoratore come prestazione
del datore di lavoro, e la pretesa dedotta in giudizio inerisca
al pubblico impiego.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.60 del 1995 proposto da
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CECCHINI Giuseppe, APPUGLIESE Antonio,
MANGHINA Giovanna, ANGELI Carlo Alberto, CLEMENTI
Guido, rappresentati e difesi dall’avv. Franco Beltrami,
elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Stamira 40,
presso l’avv. Ettore Piccinini;
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contro
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- la REGIONE MARCHE, in persona del
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Paolo Costanzi del Servizio Legale regionale, presso il
cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla
Via Palestro n.19;
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- l’ENTE di SVILUPPO nelle MARCHE,
in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in
giudizio;
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per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di fine
di servizio e/o di anzianità a ciascuno di essi spettante
alle date di rispettiva cessazione dal servizio presso la
Regione Marche, in base alla somma dei servizi prestati
alle dipendenze sia dei rispettivi Enti di provenienza (Ente
di Sviluppo nelle Marche incluso) sia della Regione Marche,
in applicazione della L.R. Marche 3 novembre 1984, n.34,
considerando altresì l’indennità integrativa speciale in
godimento e con interessi e rivalutazione monetaria.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Vista la propria ordinanza 6 novembre 2003, n.67;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, il Consigliere
Giuseppe Daniele;
Uditi l’avv. Franco Beltrami per i ricorrenti e l’avv. Gabriella
De Berardinis, sostituto processuale dell’avv. Paolo Costanzi,
per la Regione Marche;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 5.1.1995, depositato
il 13.1.1995, i signori Cecchini Giuseppe, Appugliese Antonio,
Manghina Giovanna, Angeli Carlo Alberto e Clementi Guido,
già dipendenti dell’Ente di Sviluppo agricolo nelle Marche
(al quale erano transitati, provenendo da altri Enti di
Sviluppo) ed inquadrati nel ruolo unico regionale, collocati
a riposo in un periodo compreso tra l’anno 1989 e l’anno
1994, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto a percepire
l’indennità di fine di servizio e/o di anzianità a ciascuno
di essi spettante alle date di rispettiva cessazione dal
servizio presso la Regione Marche, in base alla somma dei
servizi prestati alle dipendenze sia dei rispettivi Enti
di provenienza (Ente di Sviluppo nelle Marche incluso) sia
della Regione Marche, in applicazione della L.R. Marche
3 novembre 1984, n.34, considerando altresì l’indennità
integrativa speciale in godimento e con interessi e rivalutazione
monetaria.
Assumono di aver percepito soltanto un acconto sulla indennità
di fine servizio loro spettante, e deducono la mancata applicazione
in loro favore del combinato disposto degli artt.2 e 5 della
L.R. Marche 3 novembre 1984, n.34, di disciplina del trattamento
di previdenza dei dipendenti regionali, stante la liquidazione
da parte della Regione Marche solo di una parte dell’indennità,
commisurata al servizio prestato con inquadramento nel ruolo
unico regionale, in applicazione della L.R. Marche 24 novembre
1979, n.41 e successive modificazioni, omettendo però di
considerare il rapporto di lavoro intercorso con vari Enti
di Sviluppo, anteriormente al predetto inquadramento.
Costituitasi in giudizio la Regione Marche, ha dedotto l’infonda-tezza
dei motivi del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
Con ordinanza 6 novembre 2003, n.67, il Tribunale ha disposto
l’espletamento di incombenti istruttori.
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DIRITTO
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1.- Rileva anzitutto il Collegio che la controversia
in esame appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
Non è possibile addivenire a differenti conclusioni in base
alla natura latamente previdenziale degli emolumenti oggetto
della domanda, occorrendo altresì che la relativa prestazione
sia dovuta da un ente preposto all'assicurazione generale
obbligatoria nell'ambito di un rapporto (quello previdenziale
appunto) distinto da quello di lavoro, ed abbia rispetto
a questo causa, soggetti e contenuto diversi, così che il
secondo si ponga rispetto al primo come presupposto di fatto
e non come momento genetico del diritto. Ove ricorrano questi
requisiti, vi è la giurisdizione del Giudice ordinario anche
quando il lavoratore sia un dipendente di Pubblica Amministrazione;
nel caso in cui la prestazione di contenuto genericamente
previdenziale sia dovuta al lavoratore come prestazione
del datore di lavoro, e la pretesa dedotta in giudizio inerisca
al pubblico impiego – nel senso che questo, nella sua consistenza
e nel suo svolgimento, operi quale momento genetico della
pretesa – sussiste invece la giurisdizione esclusiva del
Giudice amministrativo (Cass.Civ., Sez.Un., 26 febbraio
1990, n. 1449, 5 luglio 1991, n. 7434 e 27 aprile 2004,
n. 8020).
Nel caso in esame, dunque, si deve escludere che il trattamento
in questione inerisca ad un rapporto previdenziale distinto
dal rapporto di pubblico impiego e si deve, invece, affermare
che esso trova titolo immediato e diretto nel rapporto di
lavoro pubblico, non rilevando sotto questo profilo la definizione
ad opera della L.R. Marche n. 34 del 1984 del trattamento
de quo come previdenziale (cfr. nello stesso senso, per
una previsione simile di altra legge regionale, Cass.Civ.,
Sez. Un., 5 luglio 1991, n. 7434, cit.).
Ne deriva che, trattandosi di controversia relativa a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla
data del 30 giugno 1998, alla luce del riparto di giurisdizione
operato dalla disposizione transitoria contenuta nell’art.
45, comma 17, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 competente
a conoscere delle domande azionate in questa sede dai ricorrenti
è il Giudice amministrativo.
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2. - Nel merito, il ricorso deve essere accolto,
nei limiti appresso precisati.
Ritiene anzitutto il Collegio di evidenziare che, in base
alla normativa vigente all’epoca della instaurazione della
controversia, la domanda proposta in questa sede dai ricorrenti
non era fondata.
Infatti l’art. 5 della L.R. Marche 3 novembre 1984, n.34
stabiliva che i dipendenti inquadrati nel ruolo unico del
personale della Regione Marche, ai fini della valutazione
del servizio prestato presso gli enti di provenienza per
l’applicazione dell’art.2 della medesima legge, avrebbero
potuto rifondere all’Amministrazione l’indennità di anzianità
eventualmente percepita dai predetti enti, secondo le modalità
indicate dalla norma.
Il successivo art. 6 della legge da ultimo menzionata stabiliva
che il personale interessato a tale eventualità avrebbe
dovuto provvedere all’inoltro della relativa istanza entro
e non oltre il termine di tre mesi, decorrente dalla entrata
in vigore della legge (avvenuta il 25.11.1984) e, quindi,
procedere al pagamento della somma da rifondere entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta
da parte dell’Amministrazione.
I termini avevano natura perentoria, essendo espressamente
stabilito dalla legge che la loro inosservanza avrebbe comportato
la decadenza dal beneficio.
Dalla documentazione in atti si evince che tutti i ricorrenti
hanno presentato la relativa domanda ben oltre la scadenza
del termine stabilito dall’art. 6, comma 1, della L.R. n.34
del 1984, sicché l’Ammini-strazione, alla data della loro
cessazione dal servizio, non ha potuto che riconoscere l’integrazione
del trattamento di fine rapporto, nella misura di cui all’art.
2 della L.R. n.34 del 1984, con riferimento al solo servizio
svolto alle sue dipendenze.
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2.1. - Il ricorso sostiene che il termine
e l’onere della presentazione della relativa domanda, di
cui all’art.6 della succitata legge regionale, sono riferiti
ai soli casi, diversi da quelli di specie, nei quali i dipendenti
regionali abbiano percepito interamente l’indennità di anzianità
o altro analogo trattamento per effetto del servizio prestato
presso gli enti di provenienza, mentre i ricorrenti hanno
ricevuto, per le relative causali, soltanto somme a titolo
di acconto.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
In disparte il rilievo che gli interessati non hanno fornito
alcun principio di prova del loro assunto (e si trattava
di documentazione che sicuramente era nella loro disponibilità,
o poteva essere agevolmente reperita presso gli enti o le
amministrazioni di rispettiva provenienza) il Collegio considera
che la legge regionale sopra menzionata non opera alcuna
distinzione fra erogazioni a titolo di acconto o a titolo
di saldo, limitandosi a stabilire la possibilità del ricongiungimento,
ai fini della percezione del trattamento di fine rapporto,
dei servizi prestati presso altri enti, previa rifusione
della somma lorda a tali titoli percepita. Ne deriva che
i ricorrenti avevano comunque l’onere di presentare la domanda
entro il termine di cui all’art. 6, comma 1, della L.R.
n. 34 del 1984, fermo restando che la rifusione dell’indennità
di anzianità relativa ai servizi pregressi sarebbe stata
effettuata nei limiti di quanto già effettivamente percepito.
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2.2. - Il ricorso sostiene, poi, che ove
si ritenga che gli interessati avrebbero dovuto presentare
istanza ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. Marche n.
34 del 1984, entrambe le norme dovrebbero ritenersi costituzionalmente
illegittime per violazione degli artt.117, 3, 36, 38 e 97
della Costituzione.
Il Collegio reputa l’eccezione manifestamente infondata,
poiché le suddette disposizioni non si pongono in contrasto
con i principi stabiliti dalle norme statali (consentendo
comunque la possibilità del ricongiungimento dei servizi
pregressi, ai fini del trattamento di fine rapporto) e non
operano alcuna irragionevole discriminazione in merito all’individuazione
degli aventi titolo al beneficio, limitandosi a stabilire
– in linea di fatto – alcune modalità operative per la sua
fruizione. Dette modalità operative non rendono eccessivamente
difficoltoso l’esercizio del diritto, ed anzi potevano essere
agevolmente assolte (secondo un criterio di ordinaria diligenza)
da parte dei ricorrenti, i quali erano tutti in servizio
all’epoca della entrata in vigore della L.R. n. 34 del 1984.
Aggiungasi che appare pienamente logica, e rispondente al
principio di buon andamento dell’attività amministrativa
sancito dall’art. 97 della Costituzione, la circostanza
che la legge regionale abbia stabilito un breve termine
per l’individuazione di tutti i soggetti interessati ad
usufruire del beneficio della ricongiunzione dei servizi,
allo scopo di quantificare l’entità del fabbisogno finanziario
complessivamente occorrente, e di consentirne il reperimento
a carico del bilancio dell’Ente, secondo un criterio di
razionale programmazione.
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3. - Tanto premesso, rileva il Collegio,
peraltro, che nelle more del presente giudizio è intervenuto
l’art. 23 della L.R. Marche 23 aprile 2002, n. 6 che ha
abrogato il terzo e il quarto comma dell’articolo 5 e l’articolo
6 della L.R. n. 34 del 1984, eliminando dall’ordinamento
giuridico le disposizioni ostative all’accoglimento della
pretesa azionata in questa sede dai ricorrenti, e stabilendo
che il secondo comma dell’art. 5 della L.R. 3 novembre 1984,
n. 34 è sostituito dal seguente: “La rifusione di cui al
primo comma è effettuata tramite compensazione delle spettanze
del personale alla cessazione del servizio, salvo determinazione
contraria degli interessati”.
Le nuove regulae iuris derivanti dall’entrata in vigore
del succitato art. 23 della L.R. Marche 23 aprile 2002,
n. 6 trovano applicazione anche nei confronti degli odierni
ricorrenti, essendo il relativo rapporto giuridico ancora
pendente, a seguito dell’azione giudiziaria da essi ritualmente
proposta mediante il ricorso in esame, ne deriva che la
domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti medesimi
a percepire l’indennità di fine servizio e/o anzianità secondo
i criteri e le modalità di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 della
L.R. n. 34 del 1984, sulla base di tutti i periodi di servizio
resi presso gli enti di provenienza, prima di passare alle
dipendenze dell’Ente di Sviluppo nelle Marche, è fondata
e deve essere accolta.
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3.1.- Non può trovare accoglimento, invece,
l’ulteriore domanda di condanna della Regione Marche al
pagamento degli emolumenti dovuti ai ricorrenti per la causale
sopra specificata, poiché la concreta erogazione del beneficio
è subordinata alla preventiva rifusione di quanto già da
essi percepito a titolo di indennità di anzianità, o di
altro analogo trattamento, per effetto del servizio prestato
presso gli enti di provenienza.
Stante la particolarità della fattispecie, infatti, non
può materialmente trovare applicazione la normativa attualmente
vigente (art. 5 della L.R. Marche n. 34 del 1984, nel testo
modificato dall’art. 23 della L.R. n. 6 del 2002), la quale
prevede che la rifusione delle somme percepite a titolo
di indennità di anzianità per i rapporti pregressi venga
effettuata tramite compensazione al momento della cessazione
dal servizio, proprio perché gli odierni ricorrenti sono
stati da tempo collocati a riposo; ne deriva che la Regione
Marche sarà tenuta a corrispondere ai ricorrenti l’indennità
de qua previo computo dell’anzianità di servizio integralmente
maturata, soltanto quando essi avranno provveduto alla rifusione
di quanto percepito a tale titolo per effetto del servizio
prestato presso gli enti di provenienza.
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3.2.- Neppure può trovare accoglimento l’ulteriore
domanda di condanna della Regione Marche al pagamento degli
interessi e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti
dovuti ai ricorrenti in applicazione dell’art. 5 della L.R.
n. 34 del 1984, poiché nella fattispecie – come si è sopra
precisato – non sono ravvisabili alcuna inerzia, o colpevole
ritardo, da parte dell’Amministrazione regionale, in quanto
la domanda per usufruire del beneficio è stata presentata
da essi istanti quando erano ampiamente decorsi i termini
decadenziali previsti dal-l’art.6 della medesima legge,
all’epoca vigente. Gli interessi e la rivalutazione monetaria
saranno dovuti soltanto dalla data in cui ognuno degli interessati
avrà provveduto alla rifusione di quanto percepito a titolo
di indennità di anzianità, o altro analogo trattamento,
per effetto del servizio prestato presso gli enti di provenienza.
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4. - Per le argomentazioni che precedono
il ricorso deve essere accolto, nei limiti sopra precisati,
e per l’effetto deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti
a percepire l’indennità di fine di servizio e/o di anzianità
a ciascuno di essi spettante alle date di rispettiva cessazione
dal servizio presso la Regione Marche, in base alla somma
dei servizi prestati alle dipendenze sia dei rispettivi
Enti di provenienza (Ente di Sviluppo nelle Marche incluso)
sia della Regione Marche, in applicazione della L.R. Marche
3 novembre 1984, n. 34, con le modalità precisate in motivazione.
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5. - Si ravvisano giusti motivi per compensare
tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti
di cui in motivazione, e per l’effetto dichiara il diritto
dei ricorrenti a percepire l’indennità di fine di servizio
e/o di anzianità a ciascuno di essi spettante alle date
di rispettiva cessazione dal servizio presso la Regione
Marche, in base alla somma dei servizi prestati alle dipendenze
sia dei rispettivi Enti di provenienza (Ente di Sviluppo
nelle Marche incluso) sia della Regione Marche, in applicazione
della L.R. Marche 3 novembre 1984, n. 34, con le modalità
precisate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
ammini-strativa.
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Così deciso in Ancona, nelle camere di consiglio
del 24 marzo 2004 e del 22 settembre 2004, con l’intervento
dei Magistrati:
Dott. Luigi Ranalli - Presidente f.f.
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere
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