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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 27 settembre 2004 n. 1495
Pres. Ranalli, Est. Daniele.
Cecchini e altri (Avv. F. Beltrami) c. Regione Marche (Avv. P. Costanzi), Ente di sviluppo nelle Marche (n.c.)


Lavoro nella P.A – natura del rapporto – rapporto previdenziale e rapporto di pubblico impiego – identità – Giurisdizione esclusiva del G.A.

Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia in cui, con riferimento al lavoro dipendente nella P.A, la prestazione di contenuto previdenziale sia dovuta al lavoratore come prestazione del datore di lavoro, e la pretesa dedotta in giudizio inerisca al pubblico impiego.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.60 del 1995 proposto da

 

CECCHINI Giuseppe, APPUGLIESE Antonio, MANGHINA Giovanna, ANGELI Carlo Alberto, CLEMENTI Guido, rappresentati e difesi dall’avv. Franco Beltrami, elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Stamira 40, presso l’avv. Ettore Piccinini;

 

contro

 

- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Costanzi del Servizio Legale regionale, presso il cui ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Palestro n.19;

 

- l’ENTE di SVILUPPO nelle MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

 

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di fine di servizio e/o di anzianità a ciascuno di essi spettante alle date di rispettiva cessazione dal servizio presso la Regione Marche, in base alla somma dei servizi prestati alle dipendenze sia dei rispettivi Enti di provenienza (Ente di Sviluppo nelle Marche incluso) sia della Regione Marche, in applicazione della L.R. Marche 3 novembre 1984, n.34, considerando altresì l’indennità integrativa speciale in godimento e con interessi e rivalutazione monetaria.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Vista la propria ordinanza 6 novembre 2003, n.67;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;
Uditi l’avv. Franco Beltrami per i ricorrenti e l’avv. Gabriella De Berardinis, sostituto processuale dell’avv. Paolo Costanzi, per la Regione Marche;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con atto notificato il 5.1.1995, depositato il 13.1.1995, i signori Cecchini Giuseppe, Appugliese Antonio, Manghina Giovanna, Angeli Carlo Alberto e Clementi Guido, già dipendenti dell’Ente di Sviluppo agricolo nelle Marche (al quale erano transitati, provenendo da altri Enti di Sviluppo) ed inquadrati nel ruolo unico regionale, collocati a riposo in un periodo compreso tra l’anno 1989 e l’anno 1994, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto a percepire l’indennità di fine di servizio e/o di anzianità a ciascuno di essi spettante alle date di rispettiva cessazione dal servizio presso la Regione Marche, in base alla somma dei servizi prestati alle dipendenze sia dei rispettivi Enti di provenienza (Ente di Sviluppo nelle Marche incluso) sia della Regione Marche, in applicazione della L.R. Marche 3 novembre 1984, n.34, considerando altresì l’indennità integrativa speciale in godimento e con interessi e rivalutazione monetaria.
Assumono di aver percepito soltanto un acconto sulla indennità di fine servizio loro spettante, e deducono la mancata applicazione in loro favore del combinato disposto degli artt.2 e 5 della L.R. Marche 3 novembre 1984, n.34, di disciplina del trattamento di previdenza dei dipendenti regionali, stante la liquidazione da parte della Regione Marche solo di una parte dell’indennità, commisurata al servizio prestato con inquadramento nel ruolo unico regionale, in applicazione della L.R. Marche 24 novembre 1979, n.41 e successive modificazioni, omettendo però di considerare il rapporto di lavoro intercorso con vari Enti di Sviluppo, anteriormente al predetto inquadramento.
Costituitasi in giudizio la Regione Marche, ha dedotto l’infonda-tezza dei motivi del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
Con ordinanza 6 novembre 2003, n.67, il Tribunale ha disposto l’espletamento di incombenti istruttori.

 

DIRITTO

 

1.- Rileva anzitutto il Collegio che la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo.
Non è possibile addivenire a differenti conclusioni in base alla natura latamente previdenziale degli emolumenti oggetto della domanda, occorrendo altresì che la relativa prestazione sia dovuta da un ente preposto all'assicurazione generale obbligatoria nell'ambito di un rapporto (quello previdenziale appunto) distinto da quello di lavoro, ed abbia rispetto a questo causa, soggetti e contenuto diversi, così che il secondo si ponga rispetto al primo come presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto. Ove ricorrano questi requisiti, vi è la giurisdizione del Giudice ordinario anche quando il lavoratore sia un dipendente di Pubblica Amministrazione; nel caso in cui la prestazione di contenuto genericamente previdenziale sia dovuta al lavoratore come prestazione del datore di lavoro, e la pretesa dedotta in giudizio inerisca al pubblico impiego – nel senso che questo, nella sua consistenza e nel suo svolgimento, operi quale momento genetico della pretesa – sussiste invece la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (Cass.Civ., Sez.Un., 26 febbraio 1990, n. 1449, 5 luglio 1991, n. 7434 e 27 aprile 2004, n. 8020).
Nel caso in esame, dunque, si deve escludere che il trattamento in questione inerisca ad un rapporto previdenziale distinto dal rapporto di pubblico impiego e si deve, invece, affermare che esso trova titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro pubblico, non rilevando sotto questo profilo la definizione ad opera della L.R. Marche n. 34 del 1984 del trattamento de quo come previdenziale (cfr. nello stesso senso, per una previsione simile di altra legge regionale, Cass.Civ., Sez. Un., 5 luglio 1991, n. 7434, cit.).
Ne deriva che, trattandosi di controversia relativa a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998, alla luce del riparto di giurisdizione operato dalla disposizione transitoria contenuta nell’art. 45, comma 17, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 competente a conoscere delle domande azionate in questa sede dai ricorrenti è il Giudice amministrativo.

 

2. - Nel merito, il ricorso deve essere accolto, nei limiti appresso precisati.
Ritiene anzitutto il Collegio di evidenziare che, in base alla normativa vigente all’epoca della instaurazione della controversia, la domanda proposta in questa sede dai ricorrenti non era fondata.
Infatti l’art. 5 della L.R. Marche 3 novembre 1984, n.34 stabiliva che i dipendenti inquadrati nel ruolo unico del personale della Regione Marche, ai fini della valutazione del servizio prestato presso gli enti di provenienza per l’applicazione dell’art.2 della medesima legge, avrebbero potuto rifondere all’Amministrazione l’indennità di anzianità eventualmente percepita dai predetti enti, secondo le modalità indicate dalla norma.
Il successivo art. 6 della legge da ultimo menzionata stabiliva che il personale interessato a tale eventualità avrebbe dovuto provvedere all’inoltro della relativa istanza entro e non oltre il termine di tre mesi, decorrente dalla entrata in vigore della legge (avvenuta il 25.11.1984) e, quindi, procedere al pagamento della somma da rifondere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta da parte dell’Amministrazione.
I termini avevano natura perentoria, essendo espressamente stabilito dalla legge che la loro inosservanza avrebbe comportato la decadenza dal beneficio.
Dalla documentazione in atti si evince che tutti i ricorrenti hanno presentato la relativa domanda ben oltre la scadenza del termine stabilito dall’art. 6, comma 1, della L.R. n.34 del 1984, sicché l’Ammini-strazione, alla data della loro cessazione dal servizio, non ha potuto che riconoscere l’integrazione del trattamento di fine rapporto, nella misura di cui all’art. 2 della L.R. n.34 del 1984, con riferimento al solo servizio svolto alle sue dipendenze.

 

2.1. - Il ricorso sostiene che il termine e l’onere della presentazione della relativa domanda, di cui all’art.6 della succitata legge regionale, sono riferiti ai soli casi, diversi da quelli di specie, nei quali i dipendenti regionali abbiano percepito interamente l’indennità di anzianità o altro analogo trattamento per effetto del servizio prestato presso gli enti di provenienza, mentre i ricorrenti hanno ricevuto, per le relative causali, soltanto somme a titolo di acconto.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
In disparte il rilievo che gli interessati non hanno fornito alcun principio di prova del loro assunto (e si trattava di documentazione che sicuramente era nella loro disponibilità, o poteva essere agevolmente reperita presso gli enti o le amministrazioni di rispettiva provenienza) il Collegio considera che la legge regionale sopra menzionata non opera alcuna distinzione fra erogazioni a titolo di acconto o a titolo di saldo, limitandosi a stabilire la possibilità del ricongiungimento, ai fini della percezione del trattamento di fine rapporto, dei servizi prestati presso altri enti, previa rifusione della somma lorda a tali titoli percepita. Ne deriva che i ricorrenti avevano comunque l’onere di presentare la domanda entro il termine di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. n. 34 del 1984, fermo restando che la rifusione dell’indennità di anzianità relativa ai servizi pregressi sarebbe stata effettuata nei limiti di quanto già effettivamente percepito.

 

2.2. - Il ricorso sostiene, poi, che ove si ritenga che gli interessati avrebbero dovuto presentare istanza ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. Marche n. 34 del 1984, entrambe le norme dovrebbero ritenersi costituzionalmente illegittime per violazione degli artt.117, 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.
Il Collegio reputa l’eccezione manifestamente infondata, poiché le suddette disposizioni non si pongono in contrasto con i principi stabiliti dalle norme statali (consentendo comunque la possibilità del ricongiungimento dei servizi pregressi, ai fini del trattamento di fine rapporto) e non operano alcuna irragionevole discriminazione in merito all’individuazione degli aventi titolo al beneficio, limitandosi a stabilire – in linea di fatto – alcune modalità operative per la sua fruizione. Dette modalità operative non rendono eccessivamente difficoltoso l’esercizio del diritto, ed anzi potevano essere agevolmente assolte (secondo un criterio di ordinaria diligenza) da parte dei ricorrenti, i quali erano tutti in servizio all’epoca della entrata in vigore della L.R. n. 34 del 1984. Aggiungasi che appare pienamente logica, e rispondente al principio di buon andamento dell’attività amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione, la circostanza che la legge regionale abbia stabilito un breve termine per l’individuazione di tutti i soggetti interessati ad usufruire del beneficio della ricongiunzione dei servizi, allo scopo di quantificare l’entità del fabbisogno finanziario complessivamente occorrente, e di consentirne il reperimento a carico del bilancio dell’Ente, secondo un criterio di razionale programmazione.

 

3. - Tanto premesso, rileva il Collegio, peraltro, che nelle more del presente giudizio è intervenuto l’art. 23 della L.R. Marche 23 aprile 2002, n. 6 che ha abrogato il terzo e il quarto comma dell’articolo 5 e l’articolo 6 della L.R. n. 34 del 1984, eliminando dall’ordinamento giuridico le disposizioni ostative all’accoglimento della pretesa azionata in questa sede dai ricorrenti, e stabilendo che il secondo comma dell’art. 5 della L.R. 3 novembre 1984, n. 34 è sostituito dal seguente: “La rifusione di cui al primo comma è effettuata tramite compensazione delle spettanze del personale alla cessazione del servizio, salvo determinazione contraria degli interessati”.
Le nuove regulae iuris derivanti dall’entrata in vigore del succitato art. 23 della L.R. Marche 23 aprile 2002, n. 6 trovano applicazione anche nei confronti degli odierni ricorrenti, essendo il relativo rapporto giuridico ancora pendente, a seguito dell’azione giudiziaria da essi ritualmente proposta mediante il ricorso in esame, ne deriva che la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti medesimi a percepire l’indennità di fine servizio e/o anzianità secondo i criteri e le modalità di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 34 del 1984, sulla base di tutti i periodi di servizio resi presso gli enti di provenienza, prima di passare alle dipendenze dell’Ente di Sviluppo nelle Marche, è fondata e deve essere accolta.

 

3.1.- Non può trovare accoglimento, invece, l’ulteriore domanda di condanna della Regione Marche al pagamento degli emolumenti dovuti ai ricorrenti per la causale sopra specificata, poiché la concreta erogazione del beneficio è subordinata alla preventiva rifusione di quanto già da essi percepito a titolo di indennità di anzianità, o di altro analogo trattamento, per effetto del servizio prestato presso gli enti di provenienza.
Stante la particolarità della fattispecie, infatti, non può materialmente trovare applicazione la normativa attualmente vigente (art. 5 della L.R. Marche n. 34 del 1984, nel testo modificato dall’art. 23 della L.R. n. 6 del 2002), la quale prevede che la rifusione delle somme percepite a titolo di indennità di anzianità per i rapporti pregressi venga effettuata tramite compensazione al momento della cessazione dal servizio, proprio perché gli odierni ricorrenti sono stati da tempo collocati a riposo; ne deriva che la Regione Marche sarà tenuta a corrispondere ai ricorrenti l’indennità de qua previo computo dell’anzianità di servizio integralmente maturata, soltanto quando essi avranno provveduto alla rifusione di quanto percepito a tale titolo per effetto del servizio prestato presso gli enti di provenienza.

 

3.2.- Neppure può trovare accoglimento l’ulteriore domanda di condanna della Regione Marche al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli emolumenti dovuti ai ricorrenti in applicazione dell’art. 5 della L.R. n. 34 del 1984, poiché nella fattispecie – come si è sopra precisato – non sono ravvisabili alcuna inerzia, o colpevole ritardo, da parte dell’Amministrazione regionale, in quanto la domanda per usufruire del beneficio è stata presentata da essi istanti quando erano ampiamente decorsi i termini decadenziali previsti dal-l’art.6 della medesima legge, all’epoca vigente. Gli interessi e la rivalutazione monetaria saranno dovuti soltanto dalla data in cui ognuno degli interessati avrà provveduto alla rifusione di quanto percepito a titolo di indennità di anzianità, o altro analogo trattamento, per effetto del servizio prestato presso gli enti di provenienza.

 

4. - Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, nei limiti sopra precisati, e per l’effetto deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di fine di servizio e/o di anzianità a ciascuno di essi spettante alle date di rispettiva cessazione dal servizio presso la Regione Marche, in base alla somma dei servizi prestati alle dipendenze sia dei rispettivi Enti di provenienza (Ente di Sviluppo nelle Marche incluso) sia della Regione Marche, in applicazione della L.R. Marche 3 novembre 1984, n. 34, con le modalità precisate in motivazione.

 

5. - Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di fine di servizio e/o di anzianità a ciascuno di essi spettante alle date di rispettiva cessazione dal servizio presso la Regione Marche, in base alla somma dei servizi prestati alle dipendenze sia dei rispettivi Enti di provenienza (Ente di Sviluppo nelle Marche incluso) sia della Regione Marche, in applicazione della L.R. Marche 3 novembre 1984, n. 34, con le modalità precisate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.

 

Così deciso in Ancona, nelle camere di consiglio del 24 marzo 2004 e del 22 settembre 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Luigi Ranalli - Presidente f.f.
Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere, est.
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere

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