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n. 10-2004 - © copyright

T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 2 settembre 2004 n. 1071
Pres. Amoroso, Est. Manzi.
Solazzi (Avv. A. Mastri) c. Consorzio Zone Imprenditoriali della Provincia di Ancona – ZIPA (Avv. A.Lucchetti), INPDAP (n.c.)


Lavoro nella P.A – Dipendente di un consorzio contemporaneamente consulente di ente associato – contributi previdenziali – Non sono dovuti

E’ da respingere la domanda di accertamento avanzata con ricorso al fine di qualificare come lavoro dipendente il rapporto di collaborazione sorto tra un dipendente di Consorzio ed altro Ente associato, essendo tale fattispecie da qualificare come rapporto di collaborazione professionale .Ne consegue che, la corresponsione del compenso monetario a favore del dipendente, non è assoggettabile a contribuzione previdenziale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.770 del 1997 proposto da

 

SOLAZZI Paolo, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Mastri, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.124;

 

contro

 

il CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI della PROVINCIA di ANCONA – Z.I.P.A., in persona del suo Presidente pro-tempore rap-presentante legale, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Lucchetti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.156;

 

e nei confronti

 

dell’ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA per i DIPENDENTI dell’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – I.N.P.D.A.P. – con sede in Roma, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
- della deliberazione n.3183 del 12.3.1997, del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Z.I.P.A. con sede in Ancona, relativa al disposto recupero di somme indebitamente corrisposte al ricorrente a titolo di contribuzioni previdenziali.
- di ogni atto preparatorio, preordinato, presupposto e connesso, ivi comprese la determinazione del 29.1.1996, la deliberazione n.3158 dell’11.12.1996 dello stesso Consiglio di Amministrazione del Consorzio Z.I.P.A. e la comunicazione n.14601 del 24.4.1997;
nonchè per la declaratoria
della natura di pubblico impiego del rapporto di collaborazione lavo-rativa intercorsa tra il ricorrente e il consorzio intimato;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato consorzio Z.I.P.A.;
Vista l’ordinanza 25 giugno 1997, n.328, di reiezione dell’istanza cautelare;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sotegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;
Uditi l’avv. Roberto Tiberi, sostituto processuale dell’avv. A.Ma-stri per il ricorrente e l’avv. Alessandro Lucchetti, sostituto processuale dell’avv. Alberto Lucchetti, per il Consorzio resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente ha svolto dal 29.1.1982 al 31.12.1996 l’incarico di Ragioniere del Consorzio per le zone Imprenditoriali della Provincia di Ancona – Z.I.P.A. – costituito ai sensi del titolo IV della legge comunale e provinciale di cui al R.D. 3 marzo 1933 n.783, quale consorzio volontario cui aderiscono la Provincia di Ancona, i Comuni di Ancona, Falconara e Numana e la Camera di Commercio della Provincia di Ancona.
Tale incarico era stato conferito al Solazzi in quanto vice Ragionere capo della Provincia di Ancona, previa autorizzazione dell’Ammi-nistrazione di cui risultava dipendente, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto del Consorzio Z.I.P.A. che prevedeva la possibilità di affidare al personale degli Enti associati le funzioni di Segretario e di Ragioniere del Consorzio, previo consenso dell’Amministrazione di rispettiva appartenenza.
Il suddetto rapporto di collaborazione del Solazzi è continuato fino al 31.12.1996, data di collocamento a riposo del medesimo quale Ragioniere Capo della Provincia di Ancona;
Tale rapporto di collaborazione lavorativa del ricorrente con il Consorzio Z.I.P.A. è stato qualificato nel tempo come rapporto di lavoro dipendente da parte dell’Ente il quale ha provveduto ad assoggettare il relativo compenso economico corrisposto al Ragioniere a contribuzione previdenziale.
Dopo l’interruzione del rapporto di collaborazione lavorativa suddetto, l’Ente consortile intimato con la delibera oggetto di impugnazione ha deciso di promuovere le opportune azioni per procedere al recupero dei contributi previdenziali corrisposti sui compensi erogati nel tempo al Solazzi, sul presupposto della insussistenza di obblighi contributivi a carico del Consorzio, atteso che il rapporto di collaborazione intercorsa con il Solazzi non si configurava come rapporto di lavoro dipendente, ma come semplice collaborazione professionale, con riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale dell’Ammini-strazione civile del Ministero dell’Interno con circolare n.10 del 5 marzo 1996, che esclude dalla retribuzione contributiva i compensi percepiti dal Segretario Comunale e provinciale e, quindi, anche dai suddetti ragionieri per lo svolgimento di prestazioni diverse ed autonome rispetto a quelle che caratterizzano il rapporto di lavoro dipendente con gli Enti locali di appartenenza.
Avverso l’accennata delibera di diversa qualificazione professionale del suo pregresso rapporto di collaborazione lavorativa con il Consorzio Z.I.P.A., il dott. Solazzi ha proposto ricorso giurisdizionale notificato il 5.6.1997, depositato al successivo 14.6.1997, deducendo al riguardo censure di violazione di legge e di eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e contraddittorietà.
In primo luogo, la parte ricorrente si duole della violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n.241 del 1990, in quanto l’adozione della delibera oggetto di gravame non è stata preceduta da rituale avviso di avvio di procedimento, la cui omissione ha impedito all’interessato di fornire i propri chiarimenti in merito all’iniziativa dell’Amministra-zione culminata con l’adozione dell’impugnato atto di recupero di contributi previdenziali.
Le determinazioni amministrative oggetto di sindacato giurisdizionale sono ritenute il frutto della violazione ed errata applicazione dell’art.1 della legge 26 giugno 1965 e dello stesso statuto del consorzio Z.I.P.A., dal momento che il rapporto di collaborazione lavorativa instauratosi tra il Solazzi e l’Ente in forza dell’incarico al medesimo conferito nel tempo in quanto vice Ragioniere e poi Ragioniere capo della Provincia di Ancona, è stato sempre qualificato dall’Ente come rapporto di pubblico impiego continuativo, ancorchè simultaneo a quello principale prestato alle dipendenze dell’Ente locale di appartenenza aderente al Consorzio, il cui statuto prevedeva espressamente la possibilità per l’Ente Consortile di avvalersi della collaborazione dei dipendenti degli Enti Consorziati per lo svolgimento delle funzioni lavorative demandate alla struttura burocratica del Consorzio.
Da ciò quindi la contraddittorietà dell’operato dell’Ente che con il provvedimento impugnato ha immotivatamente smentito al proprio precedente comportamento concretizzatosi con l’assoggettamento a contribuzione previdenziale dei compensi retributivi erogati in precedenza al proprio Ragioniere.
Con il ricorso è stata anche proposta un’autonoma azione di accertamento del diritto del deducente a vedere qualificato come rapporto di lavoro dipendente di pubblico impiego le prestazioni di collaborazione lavorativa rese nel tempo in favore del Consorzio Z.I.P.A..
Per contrastare l’iniziativa giudiziaria di parte ricorrente, si è costituito in giudizio in data 24.6.1997 l’intimato consorzio Z.I.P.A. il cui difensore ha preliminarmente opposto l'irricevibilità del ricorso, relativamente alle determinazioni di bilancio assunte dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data 29.11.1996, richiamate nella delibera impugnata, attesa l’avvenuta piena conoscenza di tale statuizione nello stesso giorno di adozione da parte del ricorrente che era presente alla riunione dell’organo amministrativo consortile, la cui tar-diva avvenuta impugnazione, renderebbero inammissibili le censure prospettate avverso la successiva delibera oggetto di gravame in questa sede per mancata impugnazione degli atti presupposti, nonché della circolare I.N.P.D.A.P. del 3.3.1996 alla quale il Consorzio ha inteso dare applicazione con la delibera impugnata.
Nel merito, il difensore dell’Amministrazione resistente contesta la fondatezza delle censure dedotte con l’atto introduttivo del giudizio sul presupposto che il rapporto di collaborazione lavorativa intercorso nel tempo tra il Solazzi ed il Consorzio Z.I.P.A., non può essere qualificato come rapporto di lavoro dipendente, configurandosi come incarico professionale retribuito con un emolumento predeterminato che, come tale, non può essere assoggetto a contribuzione previdenziale e da ciò la ritenuta correttezza dell’operato dell’Ente oggetto di sindacato in questa sede che si è determinato per riconsiderare le proprie precedenti determinazioni che avevano portato a qualificare erroneamente, come rapporto di lavoro dipendente, il suddetto incarico lavorativo, alla luce dei chiarimenti forniti dal competente Istituto di previdenza I.N.P.D.A.P. con la circolare soprarichiamata.
Con ordinanza n.328 del 25 giugno 1997, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente. Con memoria conclusionale depositata in data 16.4.2004, i difensori di parte ricorrente e di parte resistente hanno diffusamente ribadito le proprie tesi e conclusioni.

 

DIRITTO

 

1) - Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della preliminare eccezione di rito opposta dalla parte resistente, attesa l’infondatezza del ricorso nei suoi diversi capi impugnatori e dichiarativi.

 

2) - Per motivi di ordine logico, ravvisa opportuno il Collegio esaminare in primo luogo l’azione di accertamento della natura del rapporto di collaborazione lavorativa intercorsa tra il ricorrente e l’Ente Consortile intimato che il deducente ritiene qualificabile, ad ogni effetto di legge, come rapporto di lavoro subordinato.
A tale riguardo, il Collegio ritiene di non potersi discostare dalle conclusioni formulate dal Tribunale in sede di delibazione di identico ricorso promosso da altro collaboratore investito nel contempo delle funzioni di Segretario dello stesso consorzio resistente, in quanto Segretario generale dell’Amministrazione provinciale e di Ancona (TAR Marche, 9 maggio 1996, n.221).
Alla luce di quanto precisato in tale precedente giurisprudenziale, ritiene il Collegio che l’attività lavorativa disimpegnata dal deducente presso il Consorzio Z.I.P.A., più che adempimento di obblighi derivanti da un autonomo rapporto di impiego con l’Ente consortile, costituiva una estensione dei compiti propri della posizione funzionale ricoperta presso uno degli enti consorziati dal momento che l’incarico di Segretario del Consorzio e di Ragioniere dello stesso, nel caso del ricorrente, per espressa previsione dell’art.159 del R.D. 3 marzo 1934 n.383, recante il Testo unico della legge comunale vigente al momento della relativa nomina e degli artt.23 e 24 dello Statuto del Consorzio, è stato conferito non tanto a titolo personale, ma essenzialmente “ratione officii”.
Il convincimento del Collegio trova conferma testuale nel contenuto dell’originaria delibera del Consiglio direttivo del Consorzio Z.I.P.A. n.1896 del 29 gennaio 1982, con la quale, in sede di affidamento al Solazzi dell’incarico di ragioniere del Consorzio, l’organo amministrativo dell’Ente Consortile ha puntualmente dato atto che tale nomina trovava giustificazione nel collocamento a riposo, in qualità di ragioniere capo dell’Amministrazione Provinciale di Ancona del rag. Barbacelli che rivestiva in forza di tale qualifica anche il corrispondente incarico presso il Consorzio Z.I.P.A.. La ritenuta impossibilità di qualificare come autonomo il rapporto di lavoro che veniva a costituirsi tra i consorzi costituiti tra gli Enti locali ed i collaboratori dipendenti degli enti consorziati, trova ulteriore conferma nella puntuale previsione dell’art.159 del citato testo unico n.383 del 1934, che ha limitato l’iscrizione agli Enti previdenziali del solo personale assunto direttamente dai consorzi, escludendolo invece espressamente per i collaboratori dipendenti degli enti consorziati.
La circostanza dell’intervenuto assoggettamento a contribuzione previdenziale pensionistica del compenso erogato dal Consorzio Z.I.P.A. al dott. Solazzi, con iscrizione alla Cassa di Previdenza dei Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.), non si rivela risolutiva, secondo il Collegio, per addivenire ad una diversa qualificazione del rapporto di collaborazione lavorativa intercorso tra il ricorrente ed il Consorzio resistente.
Infatti, come si è precisato, il medesimo non può in ogni caso essere considerato come autonomo rapporto di pubblico impiego, in quanto privo del carattere di esclusività delle relative prestazioni, stante il divieto di cumulo di impieghi operante per i dipendenti pubblici, tenuto conto della contemporanea titolarità di altro rapporto di lavoro con impegno orario prevalente, tra i cui compiti erano appunto ricompresi anche le funzioni di Ragioniere del Consorzio Z.I.P.A. assunto con il consenso della Giunta provinciale, il cui impegno in termini temporali risultava indubbiamente limitato e comunque tale da non compromettere la funzionalità delle incombenze proprie dell’impiego principale.
Donde, alla luce del riferito carattere del rapporto di collaborazione lavorativa intercorso tra il ricorrente ed il Consorzio Z.I.P.A. e della sua natura accessoria rispetto al rapporto di impiego principale instaurato dal deducente con l’Amministrazione provinciale, lo stesso si qualificava più come rapporto di collaborazione professionale che come rapporto di lavoro dipendente e comportava la corresponsione di un compenso monetario non assoggettabile a contribuzione previdenziale, dal momento che, per effetto del conferimento del relativo incarico professionale, il Consorzio non era tenuto ad alcuna autonoma iscrizione dei collaboratori dipendenti agli enti previdenziali.Pertanto, con riferimento a quanto precisato, va respinta la domanda di accertamento avanzata con il ricorso, preordinata a vedere qualificato, ai fini previdenziali, il rapporto di collaborazione lavorativa intercorso tra il ricorrente ed il Consorzio Z.I.P.A. come autonomo rapporto di lavoro dipendente, attesa la dimostrata natura accessoria e professionale delle incombenze disimpegnate dal deducente in qualità di Ragioniere del Consorzio Z.I.P.A. il cui incarico non a caso è venuto meno con la risoluzione del rapporto di impiego pubblico principale con l’Ammini-strazione provinciale, a conferma della richiamata natura complementare di tale ufficio.

 

3) - La riconosciuta infondatezza del capo accertativo del ricorso comporta anche la reiezione del capo impugnatorio stesso pure proposto con l’iniziativa giudiziaria e preordinato all’invalidazione dell’epigra-fata delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Z.I.P.A. n.3183 del 12.3.1997, con cui è stato deciso di promuovere le necessarie iniziative per ottenere il recupero dei contributi previdenziali asseriti indebitamente versati al competente ente previdenziale, a fronte dei compensi monetari corrisposti nel tempo al ricorrente a titolo di retribuzione o di compensi professionali per l’attività di Ragioniere svolta nell’interesse dello stesso ente consortile.
A prescindere dalla circostanza che tale paventato recupero, ad avviso del Collegio, non potrà giammai riguardare il ricorrente, essendo stati incamerati i relativi contributi del competente Ente previdenziale nei cui confronti andavano dunque rivolte le richieste di rimborso e, semmai, le successive iniziative giudiziarie, una volta acclarato che il versamento di tali contribuzioni non potrà dare luogo ad alcuna valorizzazione ai fini della liquidazione di trattamenti previdenziali aggiuntivi rispetto a quelli spettanti in dipendenza dell’intercorso rapporto di impiego principale con l’Amministrazione provinciale di Ancona, ne deriva l’assoluta infondatezza delle dedotte censure di violazione di legge di eccesso di potere.
Infatti, dal momento che obbligato a tale paventato recupero sarà comunque l’Ente previdenziale che ha incamerato indebitamente i contributi versati dal Consorzio, ritiene il Collegio che non si rendeva affatto necessario il coinvolgimento notiziale nell’iniziativa del ricorrente al quale, pertanto, non doveva essere comunicato alcun avviso di avvio del procedimento, visto che destinatario della relativa pretesa restitutoria risultava il solo Ente previdenziale.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto.
Sussistono nel contempo apprezzabili ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.

 

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 aprile 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Luigi Ranalli - Consigliere
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere, est.

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