| T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza 2 settembre 2004 n. 1071
Pres. Amoroso, Est. Manzi.
Solazzi (Avv. A. Mastri) c. Consorzio Zone Imprenditoriali
della Provincia di Ancona – ZIPA (Avv. A.Lucchetti), INPDAP
(n.c.) |
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Lavoro nella P.A – Dipendente di un consorzio
contemporaneamente consulente di ente associato – contributi
previdenziali – Non sono dovuti
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E’ da respingere la domanda di accertamento
avanzata con ricorso al fine di qualificare come lavoro
dipendente il rapporto di collaborazione sorto tra un dipendente
di Consorzio ed altro Ente associato, essendo tale fattispecie
da qualificare come rapporto di collaborazione professionale
.Ne consegue che, la corresponsione del compenso monetario
a favore del dipendente, non è assoggettabile a contribuzione
previdenziale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE
MARCHE
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.770 del 1997 proposto da
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SOLAZZI Paolo, rappresentato e difeso
dall’avv. Antonio Mastri, presso il quale è elettivamente
domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.124;
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contro
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il CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI della
PROVINCIA di ANCONA – Z.I.P.A., in persona del suo Presidente
pro-tempore rap-presentante legale, rappresentato e difeso
dall’avv. Alberto Lucchetti, presso il quale è elettivamente
domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.156;
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e nei confronti
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dell’ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA
per i DIPENDENTI dell’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – I.N.P.D.A.P.
– con sede in Roma, in persona del suo rappresentante legale,
non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
- della deliberazione n.3183 del 12.3.1997, del Consiglio
di Amministrazione del Consorzio Z.I.P.A. con sede in Ancona,
relativa al disposto recupero di somme indebitamente corrisposte
al ricorrente a titolo di contribuzioni previdenziali.
- di ogni atto preparatorio, preordinato, presupposto e
connesso, ivi comprese la determinazione del 29.1.1996,
la deliberazione n.3158 dell’11.12.1996 dello stesso Consiglio
di Amministrazione del Consorzio Z.I.P.A. e la comunicazione
n.14601 del 24.4.1997;
nonchè per la declaratoria
della natura di pubblico impiego del rapporto di collaborazione
lavo-rativa intercorsa tra il ricorrente e il consorzio
intimato;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato consorzio
Z.I.P.A.;
Vista l’ordinanza 25 giugno 1997, n.328, di reiezione dell’istanza
cautelare;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sotegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il Consigliere
Galileo Omero Manzi;
Uditi l’avv. Roberto Tiberi, sostituto processuale dell’avv.
A.Ma-stri per il ricorrente e l’avv. Alessandro Lucchetti,
sostituto processuale dell’avv. Alberto Lucchetti, per il
Consorzio resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente ha svolto dal 29.1.1982 al
31.12.1996 l’incarico di Ragioniere del Consorzio per le
zone Imprenditoriali della Provincia di Ancona – Z.I.P.A.
– costituito ai sensi del titolo IV della legge comunale
e provinciale di cui al R.D. 3 marzo 1933 n.783, quale consorzio
volontario cui aderiscono la Provincia di Ancona, i Comuni
di Ancona, Falconara e Numana e la Camera di Commercio della
Provincia di Ancona.
Tale incarico era stato conferito al Solazzi in quanto vice
Ragionere capo della Provincia di Ancona, previa autorizzazione
dell’Ammi-nistrazione di cui risultava dipendente, in conformità
a quanto stabilito dallo Statuto del Consorzio Z.I.P.A.
che prevedeva la possibilità di affidare al personale degli
Enti associati le funzioni di Segretario e di Ragioniere
del Consorzio, previo consenso dell’Amministrazione di rispettiva
appartenenza.
Il suddetto rapporto di collaborazione del Solazzi è continuato
fino al 31.12.1996, data di collocamento a riposo del medesimo
quale Ragioniere Capo della Provincia di Ancona;
Tale rapporto di collaborazione lavorativa del ricorrente
con il Consorzio Z.I.P.A. è stato qualificato nel tempo
come rapporto di lavoro dipendente da parte dell’Ente il
quale ha provveduto ad assoggettare il relativo compenso
economico corrisposto al Ragioniere a contribuzione previdenziale.
Dopo l’interruzione del rapporto di collaborazione lavorativa
suddetto, l’Ente consortile intimato con la delibera oggetto
di impugnazione ha deciso di promuovere le opportune azioni
per procedere al recupero dei contributi previdenziali corrisposti
sui compensi erogati nel tempo al Solazzi, sul presupposto
della insussistenza di obblighi contributivi a carico del
Consorzio, atteso che il rapporto di collaborazione intercorsa
con il Solazzi non si configurava come rapporto di lavoro
dipendente, ma come semplice collaborazione professionale,
con riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale
dell’Ammini-strazione civile del Ministero dell’Interno
con circolare n.10 del 5 marzo 1996, che esclude dalla retribuzione
contributiva i compensi percepiti dal Segretario Comunale
e provinciale e, quindi, anche dai suddetti ragionieri per
lo svolgimento di prestazioni diverse ed autonome rispetto
a quelle che caratterizzano il rapporto di lavoro dipendente
con gli Enti locali di appartenenza.
Avverso l’accennata delibera di diversa qualificazione professionale
del suo pregresso rapporto di collaborazione lavorativa
con il Consorzio Z.I.P.A., il dott. Solazzi ha proposto
ricorso giurisdizionale notificato il 5.6.1997, depositato
al successivo 14.6.1997, deducendo al riguardo censure di
violazione di legge e di eccesso di potere per carenza di
motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta
e contraddittorietà.
In primo luogo, la parte ricorrente si duole della violazione
degli artt. 7 e seguenti della legge n.241 del 1990, in
quanto l’adozione della delibera oggetto di gravame non
è stata preceduta da rituale avviso di avvio di procedimento,
la cui omissione ha impedito all’interessato di fornire
i propri chiarimenti in merito all’iniziativa dell’Amministra-zione
culminata con l’adozione dell’impugnato atto di recupero
di contributi previdenziali.
Le determinazioni amministrative oggetto di sindacato giurisdizionale
sono ritenute il frutto della violazione ed errata applicazione
dell’art.1 della legge 26 giugno 1965 e dello stesso statuto
del consorzio Z.I.P.A., dal momento che il rapporto di collaborazione
lavorativa instauratosi tra il Solazzi e l’Ente in forza
dell’incarico al medesimo conferito nel tempo in quanto
vice Ragioniere e poi Ragioniere capo della Provincia di
Ancona, è stato sempre qualificato dall’Ente come rapporto
di pubblico impiego continuativo, ancorchè simultaneo a
quello principale prestato alle dipendenze dell’Ente locale
di appartenenza aderente al Consorzio, il cui statuto prevedeva
espressamente la possibilità per l’Ente Consortile di avvalersi
della collaborazione dei dipendenti degli Enti Consorziati
per lo svolgimento delle funzioni lavorative demandate alla
struttura burocratica del Consorzio.
Da ciò quindi la contraddittorietà dell’operato dell’Ente
che con il provvedimento impugnato ha immotivatamente smentito
al proprio precedente comportamento concretizzatosi con
l’assoggettamento a contribuzione previdenziale dei compensi
retributivi erogati in precedenza al proprio Ragioniere.
Con il ricorso è stata anche proposta un’autonoma azione
di accertamento del diritto del deducente a vedere qualificato
come rapporto di lavoro dipendente di pubblico impiego le
prestazioni di collaborazione lavorativa rese nel tempo
in favore del Consorzio Z.I.P.A..
Per contrastare l’iniziativa giudiziaria di parte ricorrente,
si è costituito in giudizio in data 24.6.1997 l’intimato
consorzio Z.I.P.A. il cui difensore ha preliminarmente opposto
l'irricevibilità del ricorso, relativamente alle determinazioni
di bilancio assunte dal Consiglio di Amministrazione del
Consorzio in data 29.11.1996, richiamate nella delibera
impugnata, attesa l’avvenuta piena conoscenza di tale statuizione
nello stesso giorno di adozione da parte del ricorrente
che era presente alla riunione dell’organo amministrativo
consortile, la cui tar-diva avvenuta impugnazione, renderebbero
inammissibili le censure prospettate avverso la successiva
delibera oggetto di gravame in questa sede per mancata impugnazione
degli atti presupposti, nonché della circolare I.N.P.D.A.P.
del 3.3.1996 alla quale il Consorzio ha inteso dare applicazione
con la delibera impugnata.
Nel merito, il difensore dell’Amministrazione resistente
contesta la fondatezza delle censure dedotte con l’atto
introduttivo del giudizio sul presupposto che il rapporto
di collaborazione lavorativa intercorso nel tempo tra il
Solazzi ed il Consorzio Z.I.P.A., non può essere qualificato
come rapporto di lavoro dipendente, configurandosi come
incarico professionale retribuito con un emolumento predeterminato
che, come tale, non può essere assoggetto a contribuzione
previdenziale e da ciò la ritenuta correttezza dell’operato
dell’Ente oggetto di sindacato in questa sede che si è determinato
per riconsiderare le proprie precedenti determinazioni che
avevano portato a qualificare erroneamente, come rapporto
di lavoro dipendente, il suddetto incarico lavorativo, alla
luce dei chiarimenti forniti dal competente Istituto di
previdenza I.N.P.D.A.P. con la circolare soprarichiamata.
Con ordinanza n.328 del 25 giugno 1997, il Tribunale ha
respinto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente. Con
memoria conclusionale depositata in data 16.4.2004, i difensori
di parte ricorrente e di parte resistente hanno diffusamente
ribadito le proprie tesi e conclusioni.
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DIRITTO
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1) - Il Collegio ritiene di poter prescindere
dall’esame della preliminare eccezione di rito opposta dalla
parte resistente, attesa l’infondatezza del ricorso nei
suoi diversi capi impugnatori e dichiarativi.
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2) - Per motivi di ordine logico, ravvisa
opportuno il Collegio esaminare in primo luogo l’azione
di accertamento della natura del rapporto di collaborazione
lavorativa intercorsa tra il ricorrente e l’Ente Consortile
intimato che il deducente ritiene qualificabile, ad ogni
effetto di legge, come rapporto di lavoro subordinato.
A tale riguardo, il Collegio ritiene di non potersi discostare
dalle conclusioni formulate dal Tribunale in sede di delibazione
di identico ricorso promosso da altro collaboratore investito
nel contempo delle funzioni di Segretario dello stesso consorzio
resistente, in quanto Segretario generale dell’Amministrazione
provinciale e di Ancona (TAR Marche, 9 maggio 1996, n.221).
Alla luce di quanto precisato in tale precedente giurisprudenziale,
ritiene il Collegio che l’attività lavorativa disimpegnata
dal deducente presso il Consorzio Z.I.P.A., più che adempimento
di obblighi derivanti da un autonomo rapporto di impiego
con l’Ente consortile, costituiva una estensione dei compiti
propri della posizione funzionale ricoperta presso uno degli
enti consorziati dal momento che l’incarico di Segretario
del Consorzio e di Ragioniere dello stesso, nel caso del
ricorrente, per espressa previsione dell’art.159 del R.D.
3 marzo 1934 n.383, recante il Testo unico della legge comunale
vigente al momento della relativa nomina e degli artt.23
e 24 dello Statuto del Consorzio, è stato conferito non
tanto a titolo personale, ma essenzialmente “ratione officii”.
Il convincimento del Collegio trova conferma testuale nel
contenuto dell’originaria delibera del Consiglio direttivo
del Consorzio Z.I.P.A. n.1896 del 29 gennaio 1982, con la
quale, in sede di affidamento al Solazzi dell’incarico di
ragioniere del Consorzio, l’organo amministrativo dell’Ente
Consortile ha puntualmente dato atto che tale nomina trovava
giustificazione nel collocamento a riposo, in qualità di
ragioniere capo dell’Amministrazione Provinciale di Ancona
del rag. Barbacelli che rivestiva in forza di tale qualifica
anche il corrispondente incarico presso il Consorzio Z.I.P.A..
La ritenuta impossibilità di qualificare come autonomo il
rapporto di lavoro che veniva a costituirsi tra i consorzi
costituiti tra gli Enti locali ed i collaboratori dipendenti
degli enti consorziati, trova ulteriore conferma nella puntuale
previsione dell’art.159 del citato testo unico n.383 del
1934, che ha limitato l’iscrizione agli Enti previdenziali
del solo personale assunto direttamente dai consorzi, escludendolo
invece espressamente per i collaboratori dipendenti degli
enti consorziati.
La circostanza dell’intervenuto assoggettamento a contribuzione
previdenziale pensionistica del compenso erogato dal Consorzio
Z.I.P.A. al dott. Solazzi, con iscrizione alla Cassa di
Previdenza dei Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.),
non si rivela risolutiva, secondo il Collegio, per addivenire
ad una diversa qualificazione del rapporto di collaborazione
lavorativa intercorso tra il ricorrente ed il Consorzio
resistente.
Infatti, come si è precisato, il medesimo non può in ogni
caso essere considerato come autonomo rapporto di pubblico
impiego, in quanto privo del carattere di esclusività delle
relative prestazioni, stante il divieto di cumulo di impieghi
operante per i dipendenti pubblici, tenuto conto della contemporanea
titolarità di altro rapporto di lavoro con impegno orario
prevalente, tra i cui compiti erano appunto ricompresi anche
le funzioni di Ragioniere del Consorzio Z.I.P.A. assunto
con il consenso della Giunta provinciale, il cui impegno
in termini temporali risultava indubbiamente limitato e
comunque tale da non compromettere la funzionalità delle
incombenze proprie dell’impiego principale.
Donde, alla luce del riferito carattere del rapporto di
collaborazione lavorativa intercorso tra il ricorrente ed
il Consorzio Z.I.P.A. e della sua natura accessoria rispetto
al rapporto di impiego principale instaurato dal deducente
con l’Amministrazione provinciale, lo stesso si qualificava
più come rapporto di collaborazione professionale che come
rapporto di lavoro dipendente e comportava la corresponsione
di un compenso monetario non assoggettabile a contribuzione
previdenziale, dal momento che, per effetto del conferimento
del relativo incarico professionale, il Consorzio non era
tenuto ad alcuna autonoma iscrizione dei collaboratori dipendenti
agli enti previdenziali.Pertanto, con riferimento a quanto
precisato, va respinta la domanda di accertamento avanzata
con il ricorso, preordinata a vedere qualificato, ai fini
previdenziali, il rapporto di collaborazione lavorativa
intercorso tra il ricorrente ed il Consorzio Z.I.P.A. come
autonomo rapporto di lavoro dipendente, attesa la dimostrata
natura accessoria e professionale delle incombenze disimpegnate
dal deducente in qualità di Ragioniere del Consorzio Z.I.P.A.
il cui incarico non a caso è venuto meno con la risoluzione
del rapporto di impiego pubblico principale con l’Ammini-strazione
provinciale, a conferma della richiamata natura complementare
di tale ufficio.
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3) - La riconosciuta infondatezza del capo
accertativo del ricorso comporta anche la reiezione del
capo impugnatorio stesso pure proposto con l’iniziativa
giudiziaria e preordinato all’invalidazione dell’epigra-fata
delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Z.I.P.A. n.3183 del 12.3.1997, con cui è stato deciso di
promuovere le necessarie iniziative per ottenere il recupero
dei contributi previdenziali asseriti indebitamente versati
al competente ente previdenziale, a fronte dei compensi
monetari corrisposti nel tempo al ricorrente a titolo di
retribuzione o di compensi professionali per l’attività
di Ragioniere svolta nell’interesse dello stesso ente consortile.
A prescindere dalla circostanza che tale paventato recupero,
ad avviso del Collegio, non potrà giammai riguardare il
ricorrente, essendo stati incamerati i relativi contributi
del competente Ente previdenziale nei cui confronti andavano
dunque rivolte le richieste di rimborso e, semmai, le successive
iniziative giudiziarie, una volta acclarato che il versamento
di tali contribuzioni non potrà dare luogo ad alcuna valorizzazione
ai fini della liquidazione di trattamenti previdenziali
aggiuntivi rispetto a quelli spettanti in dipendenza dell’intercorso
rapporto di impiego principale con l’Amministrazione provinciale
di Ancona, ne deriva l’assoluta infondatezza delle dedotte
censure di violazione di legge di eccesso di potere.
Infatti, dal momento che obbligato a tale paventato recupero
sarà comunque l’Ente previdenziale che ha incamerato indebitamente
i contributi versati dal Consorzio, ritiene il Collegio
che non si rendeva affatto necessario il coinvolgimento
notiziale nell’iniziativa del ricorrente al quale, pertanto,
non doveva essere comunicato alcun avviso di avvio del procedimento,
visto che destinatario della relativa pretesa restitutoria
risultava il solo Ente previdenziale.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il
ricorso deve dunque essere respinto.
Sussistono nel contempo apprezzabili ragioni per compensare
tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
ammini-strativa.
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Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio
del 21 aprile 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Luigi Ranalli - Consigliere
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere, est.
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