| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 29 settembre 2004
n. 9928
Pres. Calabrò, Est. Gaviano
U.Bossi (Avv.ti M Bertolissi, S.De Nardi e L.Manzi) c. Ufficio
Elettorale per il Parlamento Europeo (Avv. Stato), Salvini
(n.c) |
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Elezioni – Parlamento europeo - Elezione
di un rappresentante in più
circoscrizioni – Assegnazione mediante sorteggio – Impugnazione
– Motivi – Mancata ricezione dell’attestato di proclamazione
– Infondatezza – Decorrenza del termine di esercizio del
diritto di opzione – È quello del perfezionamento dell’ultima
proclamazione degli eletti
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In tema di elezioni al Parlamento Europeo,
è infondato il ricorso avverso il provvedimento dell’Ufficio
elettorale nazionale per il Parlamento Europeo che individua
mediante sorteggio la circoscrizione da assegnare all’eletto
(candidato e proclamato in due circoscrizioni), sull’erroneo
presupposto che ai fini della decorrenza del termine, per
l’esercizio del diritto di opzione per la scelta della circoscrizione,
occorrerebbe la personale ricezione dell’attestato di ciascuna
proclamazione, avendosi a che fare con atti recettizi. Infatti,
dagli artt. 41, co. 1, e 22, ult. co., L. 18 del 1979, si
evince l’intento del legislatore di far decorrere il termine
stabilito per l’esercizio del diritto di opzione dal perfezionamento
dell’ “ultima proclamazione” e non già dal momento della
notizia che l’interessato ne abbia acquisito.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sezione I
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Sent. N. 9928/2004
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composto dai Signori: Corrado Calabrò, Presidente;
Nicola Piovano, Consigliere relatore; Mario Alberto Di Nezza,
Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 8601\2004 Reg. Gen., proposto
da
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BOSSI on. Umberto, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Mario Bertolissi del Foro di Padova,
Sandro De Nardi del Foro di Treviso e Luigi Manzi del Foro
di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo
in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5
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contro
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l’Ufficio Elettorale Nazionale per il
Parlamento europeo (presso la Corte Suprema di Cassazione)
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
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e nei confronti
di Salvini on. Matteo, n.c.
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per l’annullamento
di tutte le operazioni (ivi espressamente compreso il sorteggio
della Circoscrizione elettorale da assegnare all’on. Umberto
Bossi e la conseguente individuazione dell’eletto in sostituzione)
nonchè di tutti gli atti compiuti dall’Ufficio Elettorale
Nazionale per il Parlamento europeo in data 15 luglio 2004
(ivi compresa la proclamazione degli eletti, e la relativa
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2004);
del provvedimento adottato dallo stesso Ufficio Elettorale
Nazionale in data 19 luglio 2004 con il quale è stata dichiarata
irricevibile l’opzione presentata dall’on. Umberto Bossi
e per la conseguente proclamazione degli eletti risultante
dall’annullamento di cui sopra e dall’esercizio dell’opzione
formulata dall’on. Umberto Bossi in data 16 luglio 2004.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
VISTA la memoria presentata dalla medesima a sostegno delle
sue difese;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla pubblica udienza del 9\9\2004 il relatore ed
altresì gli avv.ti Manzi, Bertolissi e De Nardi, nonchè
l’avv.to dello Stato Fedeli;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Con il ricorso in epigrafe, presentato il
12 agosto 2004, e indi ritualmente notificato e depositato,
l’on. Umberto Bossi premetteva: di essersi candidato alle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
tenutesi il 12\13 giugno del 2004, venendo il successivo
6 luglio proclamato eletto sia nella I circoscrizione (Italia
nord occidentale) che nella II (Italia nord orientale);
di non avere personalmente ricevuto alcuna comunicazione
ufficiale in ordine a tali proclamazioni; che il seguente
15 luglio l’Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento
europeo presso la Suprema Corte di Cassazione, dopo avere
constatato che esso esponente non aveva fatto pervenire
entro le ore ventiquattro del 14 luglio 2004 alcuna dichiarazione
di opzione, aveva provveduto ad individuare mediante sorteggio
la circoscrizione da assegnargli, identificata così nella
II (Italia nord est), ed individuato l’eletto in surrogazione
nella persona dell’on. Matteo Salvini; che a fronte di tanto
esso esponente si era attivato, il successivo 16 luglio,
per esercitare il diritto di opzione accordatogli dalla
legge, scegliendo, invece, la I circoscrizione; che, tuttavia,
con provvedimento del giorno 19 tale opzione era stata dichiarata
irricevibile dal medesimo Ufficio elettorale, “stante la
non modificabilità … dell’atto già adottato da questo ufficio
in data 15 luglio 2004, impugnabile davanti al giudice amministrativo”,
e sull’ulteriore rilievo che le proclamazioni avvenute il
6 luglio 2004 erano state rese “con modalità che ne determinano
la conoscibilità legale da parte degli interessati”.
L’interessato, premesso tutto ciò, insorgeva avverso i riferiti
atti ed operazioni che lo concernevano, compiuti dall’Ufficio
elettorale nazionale nei termini meglio specificati in epigrafe.
A fondamento del gravame veniva dedotto un articolato mezzo
d’impugnativa così rubricato: violazione e falsa applicazione
degli artt. 22 e 41 della legge n. 18\1979; difetto dei
presupposti legali; violazione dei principi di eguaglianza
e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. anche in rapporto
al tertium comparationis evocato in ricorso; violazione
del principio del buon andamento e della imparzialità della
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost.. Con questo
motivo si sosteneva, in sintesi, la tesi di fondo secondo
la quale ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio
del diritto di opzione da parte del candidato eletto in
più circoscrizioni occorrerebbe la personale ricezione da
parte sua dell’attestato di ciascuna proclamazione, avendosi
a che fare con atti recettizi.
In via subordinata, per l’eventualità che non fosse reputata
condivisibile l’interpretazione normativa proposta in ricorso,
la parte ricorrente prospettava un’eccezione di illegittimità
costituzionale degli artt. 22 e 41 della legge n. 18\1979
in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della Carta.
Resisteva all’impugnativa l’Avvocatura Generale dello Stato
per l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza
delle doglianze avversarie e concludendo per il rigetto
del gravame.
Alla pubblica udienza del 9 settembre 2004, esaurita la
discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Il ricorso è infondato.
1. - Osserva il Tribunale che il tema sul quale verte la
controversia forma oggetto di una precisa disposizione normativa,
l’art. 41, comma 1°, della legge n. 18 del 1979, ubicato
in apertura del titolo VII della fonte (“Surrogazione e
contenzioso”), il quale per quanto qui interessa recita:
“Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve
dichiarare all’Ufficio elettorale nazionale, entro otto
giorni dall’ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie.
Mancando l’opzione, l’Ufficio elettorale nazionale supplisce
mediante sorteggio. …”.
Questa previsione, che concentra in se stessa la regolamentazione
dell’istituto intorno al quale è causa, esprime in modo
univoco l’intento del legislatore di far decorrere il termine
stabilito per l’esercizio del diritto di opzione, appunto,
dal perfezionamento della “ultima proclamazione” in se stessa
considerata (secondo un’impostazione che si ritrova nell’art.
6, comma 2, della legge, in tema di incompatibilità), e
non già dal momento della notizia che l’interessato ne abbia
acquisito. E la relativa intenzione legislativa si rivela
con evidenza ancora maggiore se si considera che nel contesto
della stessa fonte normativa, al titolo V (“Scrutinio”),
esiste una distinta previsione (art. 22, ultimo comma) che
onera gli uffici elettorali circoscrizionali che abbiano
proclamato eletti i candidati aventi titolo dell’invio di
un attestato a tutti i soggetti proclamati. Appare chiaro,
infatti, che se il legislatore avesse voluto realmente ancorare
il dies a quo di cui sopra alla ricezione del detto attestato,
piuttosto che alla pura e semplice formalità della proclamazione
degli eletti, è al primo evento, e non al secondo, che l’art.
41 avrebbe fatto riferimento.
Ebbene, le determinazioni dell’Ufficio elettorale nazionale
oggetto d’impugnazione riposano proprio sul fondamento del
lineare disposto di quest’ultima norma, in piena aderenza
alla quale è stato detto che il dies a quo ai fini dell’esercizio
dell’opzione “è segnato dal giorno dell’ultima proclamazione,
resa con modalità che ne determinano la conoscibilità legale
da parte degli interessati”.
Per tentare di confutare questa impostazione, la parte ricorrente
oppone che la disciplina delle elezioni a deputato e a senatore
prevede, analogamente, non solo l’onere di chi sia risultato
eletto in più circoscrizioni di dichiarare, entro otto giorni
dalla data dell’ultima proclamazione, quale circoscrizione
prescelga (con la soluzione del sorteggio per il caso in
cui tale opzione manchi), ma anche il dovere degli uffici
di inviare un attestato della proclamazione agli eletti:
e assume, ciò posto, che la prassi interpretativa formatasi
in materia sarebbe nel senso che solo il perfezionarsi della
comunicazione personale indicata autorizzerebbe l’avvio
della decorrenza del termine per l’esercizio dell’opzione.
Della prassi così solo genericamente richiamata, però, non
sono stati forniti elementi di prova. Segnatamente, è rimasta
indimostrata l’asserzione per cui la prassi invocata farebbe
decorrere il dies a quo per l’effettuazione dell’opzione
non dalla proclamazione, ma solo dalla ricezione personale
della relativa attestazione.
Sempre riferendosi alla tesi di parte ricorrente, inoltre,
ciò che rimane privo di dimostrazione è, più ampiamente,
la possibilità stessa di instaurare una correlazione (in
chiave di “combinato disposto”) tra l’art. 41, comma 1°,
e l’art. 22 ult. comma della legge. Tale correlazione avrebbe,
infatti, l’effetto di travolgere la chiara manifestazione
di volontà legislativa espressa attraverso la prima di tali
norme, la quale è, per contro, proprio quella destinata
a disciplinare il thema decidendum, e, oltre a non richiamare
l’art. 22 ult. comma (che ha il fine del tutto diverso di
permettere all’eletto –ad ogni eletto- di documentare il
proprio status), presenta un contenuto incompatibile con
un ipotetico intento tacito di collegarsi ad esso. Per quanto
detto, dunque, la decorrenza del termine per l’esercizio
del diritto di opzione spettante all’interessato è stata
correttamente ancorata alle proclamazioni del 6 luglio 2004,
il che ha imposto di prendere atto che il relativo spatium
temporis si era oggettivamente consumato senza che il diritto
venisse esercitato.
Se si pone mente, poi, alle superiori esigenze di rapidità
e certezza oggettiva cui è univocamente ispirata la disciplina
del procedimento elettorale, esigenze che attengono alla
tempestiva regolare costituzione e all’avvio, in completezza
di composizione, del funzionamento del Parlamento europeo,
si comprende l’impossibilità di ammettere l’incidenza sul
corso del termine delle eventuali indicazioni erronee fornite,
al riguardo, dal personale amministrativo. Di qui l’inaccoglibilità
della richiesta subordinata di rimessione in termini che
è stata formulata in ricorso traendo spunto dall’errore
in cui era caduto, nella specie, un funzionario di cancelleria,
annotando sul testo consegnato al sig. Citterio quale data
di decorrenza termini quella del 9 luglio 2004 (e ciò anche
senza considerare che il ricorso sembra escludere che l’interessato
abbia personalmente ricevuto la detta comunicazione).
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2. - Evidenziata l’infondatezza delle doglianze
di legittimità sopra esposte, resta da dire dei dubbi di
incostituzionalità che sono stati prospettati (per l’eventualità
che l’interpretazione legislativa proposta in ricorso non
fosse reputata condivisibile) a carico degli artt. 22 e
41 della legge n. 18\1979, in relazione agli artt. 3, 51
e 97 della Carta.
2a. - Nell’atto introduttivo sono state svolte delle elaborate
argomentazioni a sostegno, in particolare, del dedotto contrasto
con l’art. 3 della Costituzione dell’art. 41 legge cit.,
nella parte in cui fa avviare dalla pura e semplice proclamazione
degli eletti il decorso del breve termine perentorio da
esso fissato per l’esercizio dell’opzione (ricondotta al
diritto all’elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost.).
La parte ricorrente ha lamentato l’irragionevolezza ed irrazionalità
di una scelta siffatta, sottolineando la casualità della
circostanza che il soggetto candidato in più circoscrizioni
possa essere edotto della data in cui i singoli uffici elettorali
circoscrizionali abbiano deciso di procedere alle proclamazioni
di rispettiva competenza. Poiché, viene detto, la conoscenza
del dies a quo per l’esercizio del diritto in questione
finisce, in questo modo, per essere rimessa al caso, dipendendo
in pratica dal fatto che la singola circoscrizione curi
o meno (e con maggiore o minore sollecitudine) l’effettuazione
delle notifiche delle attestazioni delle intervenute proclamazioni,
l’interessato potrebbe venire a trovarsi in una condizione
tale da non poter disporre nella sua interezza del termine
previsto, o addirittura da vedersi privato tout court della
propria facoltà.
Né, si soggiunge, un assetto del genere potrebbe trovare
giustificazione negli interessi pubblici evocati dall’Ufficio
elettorale nazionale, in quanto solo garantendo una rapida
ma effettiva tutela del diritto di opzione si assicurerebbe
all’organo elettivo la regolare composizione ad esso assegnata
dalla legge.
Da tutto ciò la conclusione che l’art. 41 cit. configurerebbe
una tipica ipotesi di termine stabilito a prescindere dall’effettiva
conoscibilità del dies a quo di decorrenza, secondo uno
schema che la Corte Costituzionale avrebbe già dichiarato
in altre fattispecie costituzionalmente illegittimo; esso,
inoltre, infrangerebbe i parametri del buon andamento, dell’imparzialità
amministrativa e della parità di trattamento.
2b. - Ad avviso del Tribunale la scelta legislativa in esame
si sottrae a queste censure, che appaiono manifestamente
infondate.
Quella criticata dalla parte ricorrente è, in realtà, una
soluzione dettata dalla primaria esigenza, prevalente sugli
interessi individuali, di fissare in modo semplice, uniforme
e sicuro un termine - quello assegnato per l’esercizio del
diritto di opzione - dal quale dipende la regolare, tempestiva
costituzione del Parlamento europeo nella pienezza della
sua composizione.
Il legislatore nazionale ha sentito invero il bisogno di
circondare di certezza la sollecita costituzione dell’organo
elettivo comunitario, sottraendola alle alee di una molteplicità
di comunicazioni individuali che nella loro esecuzione sarebbero
potute andare incontro a degli ostacoli di fatto (emblematica
in proposito è la dolorosa vicenda occorsa all’interessato),
o dare adito ad incertezze giuridiche e a controversie più
o meno lunghe (ma comunque pregiudizievoli), o infine prestarsi
a stratagemmi o addirittura a possibili strumentalizzazioni.
Per scongiurare in partenza simili rischi è stato appunto
previsto che il termine per l’esercizio dell’opzione decorra
dalla proclamazione in quanto tale, onde ancorare la costituzione
dell’organo rappresentativo ad un presupposto a maturazione
immediata individuabile con assoluta univocità e certezza.
Né può ritenersi che la soluzione in tal modo prescelta
dal legislatore –che non si palesa manifestamente arbitraria
o irrazionale- si traduca in una lesione dei diritti individuali
dell’eletto.
Il principale difetto della pur pregevole impostazione di
parte ricorrente è quello di non tenere in alcun conto il
contesto di pubblicità (che potremmo definire di “oralità”)
nel quale il procedimento elettorale si trova tipicamente
immerso, e che ne accompagna gli svolgimenti.
Come ha puntualmente rammentato la difesa erariale, infatti,
la proclamazione avviene oralmente ed è assistita da precise
forme di pubblicità. Presso gli uffici elettorali circoscrizionali
ogni lista può avere dei propri rappresentanti (art. 12,
comma 11, legge cit.), i quali sono ammessi ad assistere
di persona alla proclamazione. Il verbale di questa, inoltre,
deve essere redatto in quattro esemplari, e indi inviato
al Parlamento europeo e all’Ufficio elettorale nazionale,
depositato presso la cancelleria della Corte d’appello,
ed infine trasmesso alla Prefettura della provincia nel
cui territorio ha sede l’ufficio elettorale circoscrizionale
(art. 23 legge cit.).
Per non dire, poi, della massiccia e capillare pubblicità
di fatto di cui le operazioni elettorali, per fatto notorio,
formano oggetto, godendo della più ampia risonanza al livello
dei mass media (dai più tradizionali ai più innovativi e
veloci).
Ne consegue che la conoscenza sollecita (se non addirittura
immediata) della proclamazione (a prescindere dalla sua
formale comunicazione individuale, pur prevista dalla legge,
ma ad altri fini) è un dato non solo ampiamente possibile,
ma, anzi, del tutto agevole, verosimile e diffusamente acquisito
nella realtà di fatto. E se questo vale già per il comune
cittadino, tanto più può essere affermato per gli esponenti
politici, le cui associazioni seguono notoriamente con concomitante
attenzione, mediante la propria organizzazione, tutte le
vicende del procedimento elettorale e a maggior ragione
quelle, decisive, in cui lo stesso culmina.
Dunque, se in ricorso si è sottolineato che gli uffici elettorali
sono in condizione di sapere se vi siano candidati presentatisi
in più di un collegio, e quali essi siano, non può sfuggire,
per converso, il fatto che, ancor prima che degli uffici,
tale condizione di conoscenza è propria del diretto interessato:
e va soprattutto considerato il punto centrale che il medesimo
candidato, proprio in forza del chiaro disposto dell’art.
41 della legge più volte citata (che correla espressamente
il termine per l’opzione alla data dell’ultima proclamazione),
si vede imposto uno specifico onere di diligente acquisizione
di tempestive informazioni. Né questo onere potrebbe essere
avvertito, infine, come particolarmente gravoso, dal momento
che la condotta da esso richiesta si sostanzia in un quid
che in base all’ id quod plerumque accidit avverrebbe comunque
anche spontaneamente, in dipendenza degli interessi di cui
il candidato e la sua associazione politica sono portatori.
Per le ragioni esposte, le questioni di legittimità costituzionale
delineate in ricorso si palesano, in definitiva, manifestamente
infondate.
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3. - Ciò stante, le considerazioni svolte
denotano l’infondatezza del ricorso, che in conclusione
deve essere respinto.
Si ravvisano, tuttavia, giuste ragioni per compensare le
spese processuali tra le parti.
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P Q M
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.
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Spese compensate.
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La presente decisione sarà eseguita dall'Autorità
amministrativa. Così deciso in Roma, Camera di consiglio
del 9\9\2004.
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