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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 20 settembre 2004 n. 6512
Pres. Cavallari, Est. Giuseppina Adamo
Comune di Lizzano (Avv. N. Airò) contro Regione Puglia


1. Potere di autotutela – presupposti – interesse pubblico concreto e attuale.

 

2. Atto amministrativo – annullamento d’ufficio – motivazione sull’interesse pubblico – necessità – sussiste se il tempo consolida le situazioni soggettive.

1. L’esercizio del potere di autotutela richiede la valutazione dell’esistenza di un interesse pubblico concreto all’annullamento, non identificabile nel mero ripristino della legalità violata, e la sua comparazione con gli interessi privati sacrificati.

 

2. Il provvedimento di annullamento d’ufficio di un atto deve essere motivato con riferimento all’interesse pubblico attuale solo quando, in relazione al tempo trascorso dall’adozione dell’atto viziato, si siano consolidate, in concreto, situazioni soggettive che al fine della loro rimozione necessitano dell’esistenza e dell’esternazione di ragioni di pubblico interesse diverse dal mero rispristino della legalità.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE - SECONDA SEZIONE

 

Registro Decis.: 6512/04
Registro Generale: 1631/2004

 

nelle persone dei Signori:

 

ANTONIO CAVALLARI Presidente; GIUSEPPINA ADAMO Cons. , relatore; TOMMASO CAPITANIO Ref.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Visto il ricorso 1631/2004 proposto da:

 

COMUNE DI LIZZANO, rappresentato e difeso da: AIRO' NATALIA con domicilio eletto in LECCE VIA TARANTO, N.92 presso LAZZARI SILVESTRO

 

contro

 

REGIONE PUGLIA - BARI

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento della Giunta Regionale n. 811 del 3.6.2004, avente ad oggetto “Deliberazione della giunta regionale n. 31 del 5.2.2004 avente ad oggetto riorganizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2004/2005. Parziale annullamento in autotutela”, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
Udito nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2004 il relatore Cons. GIUSEPPINA ADAMO e udita l’avv. Airò;

 

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione del principio del giusto procedimento, di buona amministrazione e di imparzialità. Eccesso di potere per contraddittorietà. Sviamento dell’azione amministrativa;
- Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, insufficiente istruttoria, difetto di motivazione. Illegittimità manifesta;

 

Considerato che la motivazione della delibera regionale impugnata (che annulla parzialmente in autotutela la precedente delibera giuntale 5.2.2004 n. 31) è costituita dal parere del difensore dell’Ente nella controversia scaturita dalla delibera n. 31 (parere riportato nell’atto);

 

che tale parere segnala in modo chiaro le illegittimità che inficerebbero la detta delibera (mancata consultazione dei consigli scolastici distrettuali..), non suscettibili di sanatoria;

 

che, quanto alla lamentata mancanza di motivazione in ordine alle ragioni d’interesse pubblico concreto ed attuale che condurrebbero all’autoannullamento, occorre ricordare che, in generale, l'esercizio del potere di autotutela richiede la valutazione dell'esistenza di un interesse pubblico concreto all'annullamento, non identificabile nel mero ripristino della legalità violata, e la sua comparazione con gli interessi privati sacrificati (Consiglio di Stato, IV sez., 30 luglio 1993, n. 803); tuttavia, concordemente si precisa in giurisprudenza che il provvedimento di annullamento d'ufficio di un atto deve essere motivato con riferimento all'interesse pubblico attuale solo quando, in relazione al tempo trascorso dall'adozione dell'atto viziato, si siano consolidate, in concreto, situazioni soggettive che al fine della loro rimozione necessitano dell'esistenza e dell'esternazione di ragioni di pubblico interesse diverse dal mero ripristino della legalità (Consiglio di Stato, VI sez., 27 luglio 1994, n. 634; IV sez , 7 novembre 2002, n. 6113);

 

considerato che la delibera contestata ha parzialmente autoannullato, in data 3.6.2004, la precedente deliberazione della giunta regionale n. 31 del 5.2.2004, avente ad oggetto riorganizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2004/2005 (in particolare, nella parte in cui era prevista la costituzione di due istituti comprensivi in luogo della Direzione didattica e della Scuola media Zingarelli); che il Consiglio comunale di Lizzano aveva in data 20.4.2004 preso atto della deliberazione della giunta regionale n. 31 del 5.2.2004; che gli interventi previsti dal Consiglio comunale e demandati alla Giunta si presentano modesti e non necessariamente in rapporto strettamente funzionale con il nuovo assetto organizzativo;

 

considerato pertanto che la Regione ha disposto l’autoannullamento a breve distanza di tempo dalla deliberazione n. 31 del 5.2.2004 e che quest’ultima, riguardando l’a.s. 2004/05, non aveva trovato in pratica, medio tempore, alcuna effettiva applicazione, sì da dar luogo a situazioni reputabili come consolidate;

 

il ricorso è dunque da respingere.

 

Non occorre statuire sulle spese di giudizio, non essendosi costituita l'Amministrazione intimata.

 

Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – respinge il ricorso indicato in epigrafe.

 

Nulla per le spese.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2004

 

Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott.ssa Giuseppina Adamo - Estensore

 

Pubblicata il 20 settembre 2004

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