| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 20 settembre 2004
n. 6512
Pres. Cavallari, Est. Giuseppina Adamo
Comune di Lizzano (Avv. N. Airò) contro Regione Puglia |
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1. Potere di autotutela – presupposti – interesse
pubblico concreto e attuale.
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2. Atto amministrativo – annullamento d’ufficio
– motivazione sull’interesse pubblico – necessità – sussiste
se il tempo consolida le situazioni soggettive.
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1. L’esercizio del potere di autotutela richiede
la valutazione dell’esistenza di un interesse pubblico concreto
all’annullamento, non identificabile nel mero ripristino
della legalità violata, e la sua comparazione con gli interessi
privati sacrificati.
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2. Il provvedimento di annullamento d’ufficio
di un atto deve essere motivato con riferimento all’interesse
pubblico attuale solo quando, in relazione al tempo trascorso
dall’adozione dell’atto viziato, si siano consolidate, in
concreto, situazioni soggettive che al fine della loro rimozione
necessitano dell’esistenza e dell’esternazione di ragioni
di pubblico interesse diverse dal mero rispristino della
legalità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
LECCE - SECONDA SEZIONE
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Registro Decis.: 6512/04
Registro Generale: 1631/2004
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nelle persone dei Signori:
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ANTONIO CAVALLARI Presidente; GIUSEPPINA
ADAMO Cons. , relatore; TOMMASO CAPITANIO Ref.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Visto il ricorso 1631/2004 proposto da:
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COMUNE DI LIZZANO, rappresentato e
difeso da: AIRO' NATALIA con domicilio eletto in LECCE VIA
TARANTO, N.92 presso LAZZARI SILVESTRO
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contro
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REGIONE PUGLIA - BARI
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento della Giunta Regionale n. 811 del 3.6.2004,
avente ad oggetto “Deliberazione della giunta regionale
n. 31 del 5.2.2004 avente ad oggetto riorganizzazione della
rete scolastica per l’a.s. 2004/2005. Parziale annullamento
in autotutela”, nonché di ogni atto connesso, presupposto
e/o consequenziale;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
Udito nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2004 il
relatore Cons. GIUSEPPINA ADAMO e udita l’avv. Airò;
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Considerato che nel ricorso sono dedotti
i seguenti motivi:
- Violazione del principio del giusto procedimento, di buona
amministrazione e di imparzialità. Eccesso di potere per
contraddittorietà. Sviamento dell’azione amministrativa;
- Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, insufficiente
istruttoria, difetto di motivazione. Illegittimità manifesta;
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Considerato che la motivazione della delibera
regionale impugnata (che annulla parzialmente in autotutela
la precedente delibera giuntale 5.2.2004 n. 31) è costituita
dal parere del difensore dell’Ente nella controversia scaturita
dalla delibera n. 31 (parere riportato nell’atto);
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che tale parere segnala in modo chiaro le
illegittimità che inficerebbero la detta delibera (mancata
consultazione dei consigli scolastici distrettuali..), non
suscettibili di sanatoria;
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che, quanto alla lamentata mancanza di motivazione
in ordine alle ragioni d’interesse pubblico concreto ed
attuale che condurrebbero all’autoannullamento, occorre
ricordare che, in generale, l'esercizio del potere di autotutela
richiede la valutazione dell'esistenza di un interesse pubblico
concreto all'annullamento, non identificabile nel mero ripristino
della legalità violata, e la sua comparazione con gli interessi
privati sacrificati (Consiglio di Stato, IV sez., 30 luglio
1993, n. 803); tuttavia, concordemente si precisa in giurisprudenza
che il provvedimento di annullamento d'ufficio di un atto
deve essere motivato con riferimento all'interesse pubblico
attuale solo quando, in relazione al tempo trascorso dall'adozione
dell'atto viziato, si siano consolidate, in concreto, situazioni
soggettive che al fine della loro rimozione necessitano
dell'esistenza e dell'esternazione di ragioni di pubblico
interesse diverse dal mero ripristino della legalità (Consiglio
di Stato, VI sez., 27 luglio 1994, n. 634; IV sez , 7 novembre
2002, n. 6113);
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considerato che la delibera contestata ha
parzialmente autoannullato, in data 3.6.2004, la precedente
deliberazione della giunta regionale n. 31 del 5.2.2004,
avente ad oggetto riorganizzazione della rete scolastica
per l’a.s. 2004/2005 (in particolare, nella parte in cui
era prevista la costituzione di due istituti comprensivi
in luogo della Direzione didattica e della Scuola media
Zingarelli); che il Consiglio comunale di Lizzano aveva
in data 20.4.2004 preso atto della deliberazione della giunta
regionale n. 31 del 5.2.2004; che gli interventi previsti
dal Consiglio comunale e demandati alla Giunta si presentano
modesti e non necessariamente in rapporto strettamente funzionale
con il nuovo assetto organizzativo;
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considerato pertanto che la Regione ha disposto
l’autoannullamento a breve distanza di tempo dalla deliberazione
n. 31 del 5.2.2004 e che quest’ultima, riguardando l’a.s.
2004/05, non aveva trovato in pratica, medio tempore, alcuna
effettiva applicazione, sì da dar luogo a situazioni reputabili
come consolidate;
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il ricorso è dunque da respingere.
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Non occorre statuire sulle spese di giudizio,
non essendosi costituita l'Amministrazione intimata.
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Ritenuto l’affare ai fini della decisione
di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art.
9 della Legge n. 205 del 2000;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – respinge il ricorso
indicato in epigrafe.
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Nulla per le spese.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 9 settembre 2004
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Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott.ssa Giuseppina Adamo - Estensore
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Pubblicata il 20 settembre 2004
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