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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 27 settembre 2004 n. 9822
Pres. Pio Guerrieri, Est. De Michele
Aurigemma (Avv. Conticiani e Farronato) c. Comune di Tivoli, e nei confronti di Casadei e Marcangeli


Edilizia e urbanistica - Abusi edilizi e condono – Istanza del privato per ottenere l’esercizio di poteri di natura repressiva e sanzionatoria su opere edificate dal vicino – Silenzio della P.A. – Estensione dell’istanza alla pretesa sostanziale – Esclusione.

Sulle istanze avanzate da privati con cui si segnala l’esistenza di opere edilizie abusive, sussiste senz’altro il potere/dovere della P.A. di ripristinare la legalità violata. Tuttavia in caso di silenzio della P.A. l’interesse degli istanti, correlato ad una corretta disciplina urbanistico-edilizia di determinate porzioni di territorio, non può estendersi all’accertamento della pretesa sostanziale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio
Sez. I Quater

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5769/2004, proposto dal

 

sig. AURIGEMMA ANTONIO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P. Conticiani e L. Farronato ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma, via Ortigara, 10;

 

contro

 

IL COMUNE DI TIVOLI, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Comunale e domiciliato ex lege presso la Segreteria di questo Tribunale in Roma, via Flaminia, 189;

 

e nei confronti

 

dei signori CASADEI ARCHIMEDE e MARCANGELI MARIA, pure costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avv. L. Panzarino del Foro di Tivoli e come sopra domiciliati ex lege;

 

per l'annullamento
del silenzio-rifiuto, formatosi su atto di diffida e messa in mora per l’esercizio dei poteri di natura repressiva e sanzionatoria, relativamente ad opere abusive in corso di esecuzione su un terreno, confinante con quello di proprietà del ricorrente;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio in data 16 luglio 2004, il Consigliere G. De Michele e uditi, altresì, gli Avvocati delle parti, come da verbale di udienza in data odierna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Attraverso il ricorso in esame, notificato il 24.5.2004 e depositato il 3.6.2004, il sig. Antonio Aurigemma chiede l’annullamento del silenzio-rifiuto, formatosi su atto di diffida e messa in mora in data 22.5.2004, per l’esercizio – da parte del Comune di Tivoli – dei poteri di natura repressiva e sanzionatoria, relativamente ad opere abusive in corso di esecuzione in un immobile sito nel territorio del medesimo Comune, su area limitrofa a quella di proprietà del ricorrente.
In particolare, dette opere implicherebbero la totale trasformazione di un manufatto precario - già oggetto di atto di sanatoria n. 1242 del 28.4.2003 - in un organismo edilizio in muratura, del tutto diverso dalla precedente struttura in onduline e lamiera e collocato a meno di 30 centimetri dal confine.
Nell’impugnativa si forniscono principi di prova, circa l’incongruenza della data segnalata per la realizzazione delle opere, a suo tempo oggetto di condono, e si censura l’assenza di qualsiasi intervento repressivo, in rapporto ai nuovi lavori intrapresi dai controinteressati.
Le parti intimate, costituitesi in giudizio, chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato; i controinteressati, in particolare, contestano in fatto e in diritto le prospettazioni dei ricorrenti, in quanto non sarebbero intervenute modifiche sostanziali della costruzione, già oggetto di sanatoria, nè vi sarebbe alcun abuso in corso di realizzazione.

 

DIRITTO

 

Il contenzioso nella fattispecie instaurato investe una prospettata condotta lesiva dell’Amministrazione, con riferimento al potere/dovere della medesima di ripristinare la legalità violata in presenza di opere edilizie abusive: un potere/dovere che appare senz’altro individuabile, anche in rapporto ad apposite istanze di soggetti, titolari di un interesse protetto alla corretta disciplina urbanistico-edilizia di determinate porzioni di territorio (cfr., per il principio, Cons. St., sez. V, 9.12.2002, n. 6773; TAR Lazio, Roma, sez. II, 7.3.1985, n. 485; TAR Valle d’Aosta, 19.12.2002, n. 160); quanto sopra, però, non anche in termini di accertamento della pretesa sostanziale della parte ricorrente, ma in via esclusiva per l’esplicazione della sollecitata potestà di provvedere, secondo il prevalente indirizzo in materia di silenzio inadempimento (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. IV, 25.3.96, n. 390; TAR Lazio, Roma, sez. II, 15.2.1992, n. 456 e 6.3.1991, n. 456).
Una declaratoria di inadempienza può sussistere, pertanto, solo in correlazione al sussistente obbligo del Comune resistente di emettere una pronuncia espressa e motivata, in ordine al potere-dovere di controllo del territorio, sollecitato con specifica diffida da soggetti, che siano titolari di un interesse protetto al corretto sviluppo edificatorio di determinate aree.
Sarebbe illogico, infatti, che i portatori dell’interesse protetto di cui sopra potessero impugnare sia gli atti di pianificazione sia i permessi di costruire, riferiti a porzioni di territorio limitrofe a quelle su cui i medesimi abbiano titolo, senza però disporre di alcuno strumento di tutela in rapporto ad attività edilizie illegittime, la cui repressione costituisce atto dovuto da parte dell’Amministrazione comunale.
Se, d’altra parte, la richiesta repressione dell’abuso appare corrispondente ad un obbligo di provvedere dell’Amministrazione – chiamata a vigilare sul corretto sviluppo edificatorio dei suoli ed a reprimere eventuali lavori, in corso senza la prescritta autorizzazione – si deve riconoscere che la relativa richiesta da parte dei soggetti interessati attiva un procedimento, per il quale non possono non valere le regole generali di necessaria conclusione espressa e di motivazione, a norma degli articoli 2 e 3 della legge n. 241/990.
In presenza di un’istanza come quella di cui si discute, pertanto, l’Amministrazione deve ritenersi chiamata ad un’attività accertativa, che può concludersi con l’emanazione di misure sanzionatorie o con un diniego di intervento repressivo, per insussistenza o diversa configurabilità dei fatti segnalati.
Non sussiste invece, come riconosciuto da una consolidata giurisprudenza, un obbligo di riesame di atti già emessi dall’Amministrazione, come – per quanto qui interessa – il provvedimento di sanatoria, che può essere solo impugnato dai soggetti che ne prospettino l’illegittimità, entro i previsti termini decadenziali, decorrenti dalla piena conoscenza dell’atto stesso.
Anche in pendenza della più recente normativa, in materia di condono edilizio, quando siano segnalate opere, in via di realizzazione in epoca non pacificamente successiva all’ultima data utile per l’ammissione alla sanatoria (attualmente 31 marzo 2003), sussiste dunque il potere-dovere dell’Amministrazione di attivarsi, ma con modalità adeguate alla situazione in concreto riscontrata, ovvero con ordine di sospensione dei lavori in corso senza titolo e successiva necessità di attendere la scadenza del termine per la presentazione della domanda o l’esito del procedimento di condono, ove quest’ultimo fosse avviato, ai sensi degli articoli 44 e 38 della legge n. 47/85, richiamata dalla legge n. 326/2003 (fatte salve le doverose conseguenze in ordine a domande, che risultino “per tabulas” dolosamente infedeli, a norma dell’art. 40 della medesima legge n. 47/85).
Nei termini e nei limiti sopra precisati il Collegio ritiene che il ricorso possa venire accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune intimato di provvedere, in ordine all’accertamento ed all’avvio della repressione degli abusi, che fossero stati realizzati dopo il rilascio della citata sanatoria, ovvero con conclusiva ricognizione di insussistenza degli abusi stessi, a seguito di una diversa rappresentazione - in fatto o in diritto - della realtà riscontrata; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ritiene equo disporne la compensazione.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. I Quater) ACCOGLIE il ricorso n. 5769/04, specificato in epigrafe, nei termini e con le conseguenze di cui in motivazione; COMPENSA le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio in data 16 luglio 2004 con l'intervento dei Magistrati:
Presidente Pio Guerrieri
Consigliere est. Gabriella De Michele
Referendario Antonella Mangia

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