| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 27 settembre
2004 n. 9822
Pres. Pio Guerrieri, Est. De Michele
Aurigemma (Avv. Conticiani e Farronato) c. Comune di Tivoli,
e nei confronti di Casadei e Marcangeli |
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Edilizia e urbanistica - Abusi edilizi e
condono – Istanza del privato per ottenere l’esercizio di
poteri di natura repressiva e sanzionatoria su opere edificate
dal vicino – Silenzio della P.A. – Estensione dell’istanza
alla pretesa sostanziale – Esclusione.
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Sulle istanze avanzate da privati con cui
si segnala l’esistenza di opere edilizie abusive, sussiste
senz’altro il potere/dovere della P.A. di ripristinare la
legalità violata. Tuttavia in caso di silenzio della P.A.
l’interesse degli istanti, correlato ad una corretta disciplina
urbanistico-edilizia di determinate porzioni di territorio,
non può estendersi all’accertamento della pretesa sostanziale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo regionale per
il Lazio
Sez. I Quater
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5769/2004, proposto dal
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sig. AURIGEMMA ANTONIO, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti P. Conticiani e L. Farronato ed elettivamente
domiciliato presso il secondo in Roma, via Ortigara, 10;
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contro
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IL COMUNE DI TIVOLI, costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Comunale
e domiciliato ex lege presso la Segreteria di questo Tribunale
in Roma, via Flaminia, 189;
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e nei confronti
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dei signori CASADEI ARCHIMEDE e MARCANGELI
MARIA, pure costituiti in giudizio, rappresentati e
difesi dall’Avv. L. Panzarino del Foro di Tivoli e come
sopra domiciliati ex lege;
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per l'annullamento
del silenzio-rifiuto, formatosi su atto di diffida e messa
in mora per l’esercizio dei poteri di natura repressiva
e sanzionatoria, relativamente ad opere abusive in corso
di esecuzione su un terreno, confinante con quello di proprietà
del ricorrente;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio in data 16 luglio 2004,
il Consigliere G. De Michele e uditi, altresì, gli Avvocati
delle parti, come da verbale di udienza in data odierna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Attraverso il ricorso in esame, notificato
il 24.5.2004 e depositato il 3.6.2004, il sig. Antonio Aurigemma
chiede l’annullamento del silenzio-rifiuto, formatosi su
atto di diffida e messa in mora in data 22.5.2004, per l’esercizio
– da parte del Comune di Tivoli – dei poteri di natura repressiva
e sanzionatoria, relativamente ad opere abusive in corso
di esecuzione in un immobile sito nel territorio del medesimo
Comune, su area limitrofa a quella di proprietà del ricorrente.
In particolare, dette opere implicherebbero la totale trasformazione
di un manufatto precario - già oggetto di atto di sanatoria
n. 1242 del 28.4.2003 - in un organismo edilizio in muratura,
del tutto diverso dalla precedente struttura in onduline
e lamiera e collocato a meno di 30 centimetri dal confine.
Nell’impugnativa si forniscono principi di prova, circa
l’incongruenza della data segnalata per la realizzazione
delle opere, a suo tempo oggetto di condono, e si censura
l’assenza di qualsiasi intervento repressivo, in rapporto
ai nuovi lavori intrapresi dai controinteressati.
Le parti intimate, costituitesi in giudizio, chiedono che
il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato; i controinteressati,
in particolare, contestano in fatto e in diritto le prospettazioni
dei ricorrenti, in quanto non sarebbero intervenute modifiche
sostanziali della costruzione, già oggetto di sanatoria,
nè vi sarebbe alcun abuso in corso di realizzazione.
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DIRITTO
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Il contenzioso nella fattispecie instaurato
investe una prospettata condotta lesiva dell’Amministrazione,
con riferimento al potere/dovere della medesima di ripristinare
la legalità violata in presenza di opere edilizie abusive:
un potere/dovere che appare senz’altro individuabile, anche
in rapporto ad apposite istanze di soggetti, titolari di
un interesse protetto alla corretta disciplina urbanistico-edilizia
di determinate porzioni di territorio (cfr., per il principio,
Cons. St., sez. V, 9.12.2002, n. 6773; TAR Lazio, Roma,
sez. II, 7.3.1985, n. 485; TAR Valle d’Aosta, 19.12.2002,
n. 160); quanto sopra, però, non anche in termini di accertamento
della pretesa sostanziale della parte ricorrente, ma in
via esclusiva per l’esplicazione della sollecitata potestà
di provvedere, secondo il prevalente indirizzo in materia
di silenzio inadempimento (cfr. in tal senso, fra le tante,
Cons. St., sez. IV, 25.3.96, n. 390; TAR Lazio, Roma, sez.
II, 15.2.1992, n. 456 e 6.3.1991, n. 456).
Una declaratoria di inadempienza può sussistere, pertanto,
solo in correlazione al sussistente obbligo del Comune resistente
di emettere una pronuncia espressa e motivata, in ordine
al potere-dovere di controllo del territorio, sollecitato
con specifica diffida da soggetti, che siano titolari di
un interesse protetto al corretto sviluppo edificatorio
di determinate aree.
Sarebbe illogico, infatti, che i portatori dell’interesse
protetto di cui sopra potessero impugnare sia gli atti di
pianificazione sia i permessi di costruire, riferiti a porzioni
di territorio limitrofe a quelle su cui i medesimi abbiano
titolo, senza però disporre di alcuno strumento di tutela
in rapporto ad attività edilizie illegittime, la cui repressione
costituisce atto dovuto da parte dell’Amministrazione comunale.
Se, d’altra parte, la richiesta repressione dell’abuso appare
corrispondente ad un obbligo di provvedere dell’Amministrazione
– chiamata a vigilare sul corretto sviluppo edificatorio
dei suoli ed a reprimere eventuali lavori, in corso senza
la prescritta autorizzazione – si deve riconoscere che la
relativa richiesta da parte dei soggetti interessati attiva
un procedimento, per il quale non possono non valere le
regole generali di necessaria conclusione espressa e di
motivazione, a norma degli articoli 2 e 3 della legge n.
241/990.
In presenza di un’istanza come quella di cui si discute,
pertanto, l’Amministrazione deve ritenersi chiamata ad un’attività
accertativa, che può concludersi con l’emanazione di misure
sanzionatorie o con un diniego di intervento repressivo,
per insussistenza o diversa configurabilità dei fatti segnalati.
Non sussiste invece, come riconosciuto da una consolidata
giurisprudenza, un obbligo di riesame di atti già emessi
dall’Amministrazione, come – per quanto qui interessa –
il provvedimento di sanatoria, che può essere solo impugnato
dai soggetti che ne prospettino l’illegittimità, entro i
previsti termini decadenziali, decorrenti dalla piena conoscenza
dell’atto stesso.
Anche in pendenza della più recente normativa, in materia
di condono edilizio, quando siano segnalate opere, in via
di realizzazione in epoca non pacificamente successiva all’ultima
data utile per l’ammissione alla sanatoria (attualmente
31 marzo 2003), sussiste dunque il potere-dovere dell’Amministrazione
di attivarsi, ma con modalità adeguate alla situazione in
concreto riscontrata, ovvero con ordine di sospensione dei
lavori in corso senza titolo e successiva necessità di attendere
la scadenza del termine per la presentazione della domanda
o l’esito del procedimento di condono, ove quest’ultimo
fosse avviato, ai sensi degli articoli 44 e 38 della legge
n. 47/85, richiamata dalla legge n. 326/2003 (fatte salve
le doverose conseguenze in ordine a domande, che risultino
“per tabulas” dolosamente infedeli, a norma dell’art. 40
della medesima legge n. 47/85).
Nei termini e nei limiti sopra precisati il Collegio ritiene
che il ricorso possa venire accolto, con conseguente declaratoria
dell’obbligo del Comune intimato di provvedere, in ordine
all’accertamento ed all’avvio della repressione degli abusi,
che fossero stati realizzati dopo il rilascio della citata
sanatoria, ovvero con conclusiva ricognizione di insussistenza
degli abusi stessi, a seguito di una diversa rappresentazione
- in fatto o in diritto - della realtà riscontrata; quanto
alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ritiene
equo disporne la compensazione.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, (Sez. I Quater) ACCOGLIE il ricorso n. 5769/04,
specificato in epigrafe, nei termini e con le conseguenze
di cui in motivazione; COMPENSA le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
in data 16 luglio 2004 con l'intervento dei Magistrati:
Presidente Pio Guerrieri
Consigliere est. Gabriella De Michele
Referendario Antonella Mangia
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