| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 27 settembre 2004
n. 9808
Pres. La Medica, Est. Sestini
Todaro (Avv. Capitella) c. Comune di Roma (Avv. Onofri)
|
|
Concorsi pubblici – Prove del concorso –
Certificazione dello stato di disoccupazione per l’attribuzione
di maggior punteggio – Ricorso all’autocertificazione ex
L.15/68 – Utilizzabilità
|
|
Qualora il bando di concorso non imponga
espressamente di allegare la certificazione dello stato
di disoccupazione, questo può ben essere dimostrato attraverso
il ricorso all’autocertificazione ex L.15/68, non apparendo
dubbia la sua generale applicabilità nel nostro ordinamento.
|
|
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO
Sezione Seconda
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
S E N T E N Z A
|
| |
|
sul ricorso n. 6189/1996 proposto da
|
| |
|
Todaro Vincenzo, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Antonio Capitella ed elettivamente domiciliato
presso il di lui studio in Roma, Piazza del Risorgimento
n. 36;
|
| |
|
C O N T R O
|
| |
|
- il Comune di Roma, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi
Onofri ed elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura
comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
|
| |
|
- i Signori Giorgio Pierini e Fabio Toto,
non costituiti in giudizio;
|
| |
|
per l’annullamento
- della graduatoria del concorso per il conferimento di
500 licenze taxi relativamente alla aliquota del 25% pari
a 125 licenze, approvata con deliberazione della Giunta
comunale n. 349 del 10 febbraio 1995;
- della deliberazione della Giunta comunale n. 446 del dell’8.2.1996
avente ad oggetto:”Determinazione in merito ai punteggi
relativi ai rimanenti 86 posti di cui alla graduatoria approvata
con deliberazione della Giunta comunale n. 349 del 10 febbraio
1995 per il conferimento di licenze taxi”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
|
| |
|
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica
udienza del 9 giugno 2004 il dott. Raffaello Sestini;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
F A T T O
|
| |
|
Il ricorrente partecipava al concorso per
l’assegnazione di 125 licenze per il servizio taxi che il
Comune di Roma aveva indetto con delibera di Giunta n. 5127
del 17.2.1992 per un totale di 500 licenze, il 75% delle
quali riservato ai sostituti alla guida di autopubbliche
da piazza ed il restante 25%, pari per l’appunto a 125 licenze,
aperto a chiunque fosse in possesso dei previsti requisiti
di abilitazione professionale.
La graduatoria approvata con deliberazione della Giunta
comunale n. 349 del 10 febbraio 1995, lo vedeva collocato
al 294° posto, e quindi in posizione non utile, avendo l’Amministrazione,
narra il ricorrente, errato più volte nel calcolo del punteggio
e disconosciuto il punteggio relativo allo stato di disoccupazione,
per carenza di documentazione.
La successiva delibera di Giunta comunale n. 446 dell’8.2.1996,
nel rideterminare la posizione di numerosi concorrenti,
continuava a disconoscere il punteggio vantato dal ricorrente,
che veniva collocato all’86° posto della graduatoria.
Il ricorrente impugnava dunque le due predette delibere,
deducendo le censure di violazione di legge, con particolare
riguardo alle norme in materia di autocertificazione, nonché
di violazione del bando di gara, ed inoltre di eccesso di
potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria
e travisamento dei fatti.
L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, eccepiva
l’inammissibilità del ricorso ed argomentava la legittimità
del proprio operato, volto a garantire la correttezza della
graduatoria finale.
A seguito della pubblica udienza del 14.1.2004, con sentenza
interlocutoria n. 1706/2004, questa Sezione disponeva l’integrazione
del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati,
vale a dire dei vincitori utilmente collocati in graduatoria,
suscettibili di venire pregiudicati dall’accoglimento dei
ricorsi stessi.
In considerazione dei medesimi fattori che avevano causato
l’errore scusabile intervenuto nella mancata notifica a
tutti i controinteressati (vastità della platea dei controinteressati
e non evidenza del possibile pregiudizio nei confronti degli
stessi), il Collegio autorizzava altresì la notifica per
pubblici proclami, che avveniva regolarmente mediante pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Alla pubblica udienza del 9.6.2004, verificata la costituzione
del contraddittorio fra tutte le parti necessarie del giudizio,
il ricorso veniva introitato dal Collegio per la decisione.
|
| |
|
D I R I T T O
|
| |
|
Il ricorso in epigrafe è proposto da uno
dei partecipanti al concorso per l’assegnazione di 125 licenze
per il servizio taxi nel Comune di Roma, contro le delibere
di Giunta comunale nn. 349 del 10.2.1995 e 446 dell’8.2.1996
e contro tutti gli atti presupposti e connessi. I predetti
provvedimenti, approvando e poi riformando la graduatoria
del concorso, assegnano un punteggio non utile all’interessato,
che deduce al riguardo molteplici censure.
La suddetta sentenza istruttoria n. 1706/2004 ha già esaminato
l’eccezione di tardività, eccepita dall’Amministrazione
comunale, in relazione ala mancata tempestiva impugnazione
della prima delibera n. 349/1985, che aveva già determinato
l’attribuzione dell’impugnato punteggio.
E’ stato, quindi, chiarito che l’eccezione va respinta,
in quanto il ricorso risulta essere stato proposto in termini
rispetto alla successiva delibera n. 446/1996, che, se da
un lato ha meramente confermato il punteggio del ricorrente,
così come dedotto dall’Amministrazione, dall’altro lo ha
fatto a seguito di una rinnovata valutazione, ed in un rinnovato
contesto, caratterizzato dalla pretermissione di numerosi
concorrenti rispetto al ricorrente, e quindi tale da rendere
determinante la differenza di punteggio riconducibile alla
lamentata illegittimità, sorgendo solo allora l’interesse
attuale e concreto dello stesso ricorrente ad impugnare.
Nel merito, le censure proposte concernono le molteplici
illegittimità in cui l’Amministrazione sarebbe incorsa nel
valutare i titoli del ricorrente.
Il medesimo afferma, in particolare, che nessuna norma del
bando imponeva di allegare la certificazione dello stato
di disoccupazione ai fini dell’ottenimento del relativo
punteggio, in conformità alla possibilità di ricorrere all’autocertificazione
riconosciuta dalla legge n. 15/1968, discendendone l’illegittimità
dell’operato dell’Amministrazione sia per la violazione
delle predette disposizioni, sia per l’erroneità nei presupposti
e per il travisamento che avrebbero caratterizzato l’istruttoria
svolta.
Le suddette censure sono, a giudizio del Collegio, fondate,
non apparendo dubbia la generale applicabilità, nel nostro
ordinamento, delle norme sull’autocertificazione contenute,
all’epoca dei fatti, nella legge n. 15/1968, che risulta
conseguentemente violata, e discendendone altresì la contestata
erronea valutazione dei presupposti da parte dell’Amministrazione.
L’accoglimento delle medesime censure esonera, altresì,
il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso,
attinenti a profili procedurali e formali dell’operato dell’amministrazione,
in quanto determina l’inserimento in graduatoria del ricorrente
in posizione utile ai fini dell’ottenimento del titolo sperato.
Il ricorrente ha, certamente, un interesse attuale e differenziato
a far valere la predetta pretesa in giudizio, indipendentemente
dalla definizione dei ricorsi, all’esame di questa Sezione,
proposti da altri concorrenti e volti ad ottenere l’annullamento
in loro favore della summenzionata seconda delibera, previa
espunzione dal bando di gara del criterio relativo allo
stato di disoccupazione, di cui il ricorrente chiede invece
la valorizzazione in proprio favore.
L’amministrazione aveva, infatti, l’obbligo di valutare
correttamente i titoli autocertificati dal ricorrente, facendo
univoca applicazione dei criteri di valutazione prefissati,
al momento della predisposizione e, poi, della correzione
della graduatoria generale. A seguito dell’accoglimento
del ricorso, il ricorrente ha, quindi, diritto a fare ingresso
nella graduatoria, indipendentemente da un suo eventuale
successivo annullamento in sede giurisdizionale, con il
conseguente obbligo dell’amministrazione di disporre il
tempestivo ed incondizionato rilascio del titolo ora per
allora, parificando la posizione del ricorrente a quella
dei soggetti a suo tempo dichiarati vincitori e quindi già
operanti sul mercato del servizio taxi.
Al riguardo, il Collegio ritiene altresì opportuno precisare
l’assenza di una norma imperativa della vigente disciplina
delle autopubbliche da piazza o di un apprezzabile interesse
pubblico, idonei ad impedire tale tutela, eventualmente
in soprannumero rispetto alla prevista pianificazione temporale.
Per i medesimi motivi, non appare, parimenti, configurabile
la necessità di una previa revoca del titolo del soggetto
escluso dalla graduatoria conseguentemente all’ingresso
del vincitore, il quale non potrà, a sua volta, dolersi
della presenza di ulteriori operatori sul mercato, avendo
la giurisprudenza amministrativa ormai chiarito che il fisiologico
dispiegarsi della concorrenza non può determinare alcuna
lesione giuridicamente apprezzabile.
In base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve
essere accolto. Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni
per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando
sul ricorso proposto da Todaro Vincenzo, come in epigrafe,
lo accoglie e, per l’effetto, annulla per quanto d’interesse
gli atti impugnati.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Sezione Seconda - nella Camera
di Consiglio del 9 giugno 2004 con l’intervento dei Signori
Magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Francesco RICCIO Consigliere
Raffaello SESTINI Primo ref. est.
|
|