| T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE II - Sentenza 15 settembre
2004 n. 2561
Pres. e Est. Savasta
PUNTO PULIZIA di Mirone Giuseppa & C. s.a.s. (Avv. G.
Sciuto) c. Opera Universitaria di Catania (Avv. A. A. M.
Argento), Società Agricol Coop a r.l. (Avv.ti R. Materia
e J. Cottone) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
di servizi – Sub - procedimento di verifica dell’anomalia
– Provvedimento di esclusione del concorrente – Motivazione
– Non corrispondenza delle giustificazioni offerte dal concorrente
con le conclusioni rappresentate nella relazione del consulente
interno nominato dalla stessa Amministrazione – Illegittimità
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2. Processo amministrativo –Controversia
in tema di esclusione dalla gara d’appalto per anomalia
dell’offerta – Nomina C.T.U. – Funzioni - Valutazione della
congruità delle giustificazioni prodotte sull’anomalia dell’offerta
dal concorrente escluso – Ammissibilità – Condizioni – Carenze
nella valutazione offerta dalla stazione appaltante
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3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
di servizi – Sub-procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta – Giustificazioni – Contenuto – Limiti – Incomprimibilità
dei minimi salariali
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1. È illegittima, per violazione dell’art.
25 D. Lgs. n. 157 del 1995, l’esclusione del concorrente
per anomalia dell’offerta quando vengano da questo presentate
giustificazioni su richiesta del seggio di gara e quest’ultimo
ometta di verificare concretamente le spiegazioni ricevute
(nella specie è illegittimo il provvedimento di esclusione
che indichi come motivazione la non corrispondenza delle
giustificazioni offerte con le conclusioni rappresentate
nella relazione del consulente interno nominato dalla stessa
Amministrazione)
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2. In materia di gare d’appalti, è ammissibile,
in sede giurisdizionale, una consulenza tecnica d’ufficio
volta a valutare la congruità delle giustificazioni prodotte
sull’anomalia dell’offerta, quando risultino carenze nella
valutazione offerta dalla stazione appaltante
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3. In materia di gare d’appalto, la giustificazione
dell’anomalia dell’offerta può rivolgersi in tutte le direzioni
possibili relative alla capacità di abbattimento dei costi,
dei tempi di attuazione del servizio, delle tecniche operative,
ma non può spingersi, in ossequio alla garanzia della libera
concorrenza tra i concorrenti alle gare di appalto, sino
alla compressione dei minimi salariali, altrettanto garantiti,
oltre che dall’art. 36 Costituzione, dalla stessa normativa
comunitaria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.2561/04 Reg.Sent.
N. 4466/02 Reg.Ric.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia,
Sezione Staccata di Catania, Sezione Seconda,
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composto dai Signori Magistrati: Dott. Pancrazio
Maria Savasta Presidente rel. est.; Dott. Michelangelo Francavilla
Referendario; Dott. Francesco Bruno Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n° 4466/02 R.G. proposto da
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PUNTO PULIZIA di Mirone Giuseppa &
C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe
Sciuto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
in Catania Via V. Giuffrida n. 37;
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contro
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l’Opera Universitaria di Catania,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Angelo Alfonso Maria Argento, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanni Iudica sito
in Catania Via Umberto n. 303;
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e nei confronti
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della Società Agricol Coop a r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Roberto Materia e Jole Cottone ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Anna
Maria Scuderi, sito in Catania Via Della Fiaccola n. 28;
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per l’annullamento
del verbale del 22.10.2002, relativo all’affidamento triennale
del servizio di pulizia locali nelle residenze universitarie
e negli uffici dell’Ente, con cui la Commissione di gara
dell’Opera Universitaria, in riferimento al Lotto n. 1,
ha escluso la società ricorrente dalla gara per una presunta
anomalia dell’offerta ed ha aggiudicato l’appalto alla ditta
Soc. Agricol Coop a r.l.;
nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente
o successivo comunque presupposto o consequenziale, ivi
compreso, ove occorra, il parere espresso dal consulente,
fatto proprio dall’amministrazione ed allegato al sopradetto
verbale, nonché l’eventuale atto di approvazione delle operazioni
di gara;
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per il riconoscimento
ex art. 7 legge TAR, del diritto della società ricorrente
alla corresponsione ed al risarcimento integrale dei danni
subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati e per
la condanna al pagamento delle relative somme che verranno
quantificate in corso di causa o, in subordine, delle somme
di cui si chiede sin d’ora la liquidazione in via equitativa
ex art. 1226 c.c., il tutto comprensivo di interessi e rivalutazione.
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 24.6.2004
il I Referendario Dr. Pancrazio Savasta;
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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L’Opera Universitaria di Catania, con delibera
del 30.1.2002, ha indetto una gara pubblica per l’affidamento
triennale dei servizi di pulizia locali, suddivisa in quattro
autonomi lotti, da esperirsi col criterio del prezzo più
basso.
Relativamente al lotto n. 1, il seggio di gara ha ammesso
l’offerta della ricorrente, sottoponendola, però, alla verifica
dell’anomalia.
Ricevute le giustificazioni, con verbale del 22.10.2002,
ha escluso la ricorrente ritenendo anomala l’offerta dalla
stessa presentata ed ha aggiudicato il lotto n. 1 alla Società
Agricol Coop, che, con un ribasso pari al 28%, era la prima
ditta tra quelle non sottoposte a verifica di anomalia.
Con ricorso notificato il 20.12.2002 e depositato il 31.12.2002,
la ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento, deducendo,
a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure:
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I. Violazione dell’art. 25 del d.lgs.vo n.
157/1995 – Violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990 e
della l.r. n. 10/1991 – Eccesso di potere per illogicità
– Contraddittorietà e difetto di motivazione e di istruttoria
ed errore sui presupposti.
La motivazione dell’esclusione, rinviata ad una relazione
tecnica, sarebbe priva di una effettiva e concreta analisi
e verifica delle giustificazioni presentate dalla ricorrente.
In altri termini, stabiliti con la detta relazione i criteri
valutativi, e le connesse percentuali di incidenza, per
i singoli costi, il seggio di gara si sarebbe limitato a
confrontare gli stessi con i valori rappresentati in sede
di giustificazione, senza considerare, in spregio all’art.
25 del d. lgs.vo n. 157/1995, le “economie” contenute nell’offerta.
Inoltre, la stessa relazione dell’Amministrazione, stabilendo
come congruo un ribasso pari al massimo al 24%, avrebbe
consentito, in definitiva, l’aggiudicazione ad un’offerta
del 28% (quale percentuale rappresentata dalla controinteressata)
evidentemente anomala.
Costituitesi, l’Amministrazione e la controinteressata,
hanno concluso per l’infondatezza del gravame.
Con Ordinanze Collegiali nn. 41/2003, 120/03, 360/03, 425/03,
454/03, 584/03, questo Tribunale – Sezione Seconda - ha
disposto consulenza tecnica d’ufficio, richiedendo successive
precisazioni.
Con ordinanza collegiale n° 24/04 dell’8.1.2004, questa
stessa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione
dei provvedimenti impugnati, rinviando all’udienza pubblica
del 27 maggio 2004 per la trattazione del merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 24.6.2004 la causa è stata definitivamente
trattenuta per la decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
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1. Con l’unico motivo di gravame la ricorrente
ha lamentato l’illegittimità della sua esclusione, per anomalia
dell’offerta, dalla gara volta all’affidamento del servizio
di pulizia dei locali dell’amministrazione resistente.
Il verbale del 22 ottobre 2002, con il quale si è proceduto
all’aggiudicazione della gara alla controinteressata e,
contestualmente, alla esclusione della ricorrente, nonostante
questa avesse, su espressa richiesta del seggio di gara,
prodotto giustificazioni dell’anomalia dell’offerta presentata,
ha indicato quale supporto motivazionale dell’esclusione
la non corrispondenza delle giustificazioni offerte con
le conclusioni rappresentate nella relazione del consulente
interno nominato dalla stessa Amministrazione.
Detta procedura, di per sé, appare formalmente posta in
violazione dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, in quanto
ha omesso di concretamente verificare le spiegazioni ricevute.
In altri termini, il verbale, in spregio al secondo comma
della norma richiamata, non sembra dare atto di quanto espresso
nelle giustificazioni circa “l'economia del metodo di prestazione
del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente
per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio
stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui
valori risultano da atti ufficiali”.
Già questo sarebbe sufficiente per riaffermare l’illegittimità
dell’operato amministrativo.
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2. Il Collegio, però, visto il rinvio contenuto
nell’atto impugnato ad una valutazione offerta in termini
generali nella relazione tecnica interna, ha ritenuto di
dover verificare, tramite consulenza, se la carenza formale
fosse superata da quanto espresso in detto ulteriore atto
consultivo.
In particolare, ha ritenuto di dover richiedere al C.T.U.
nominato la valutazione circa la “congruità delle giustificazioni
prodotte sull’anomalia dell’offerta, tenuto conto delle
prescrizioni dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, da parte
della società Punto Pulizia di Mirone Giuseppa & C.
s.a.s.”.
La relazione di consulenza, trattandosi di appalto di servizi
relativo a pulizia di locali, dove è evidente la preponderante
prevalenza dei costi per la manodopera, si è avvalsa della
tabella ministeriale relativa al costo orario emanata dal
Ministero del Lavoro.
In sintesi la consulenza è giunta alle seguente conclusioni:
1) La produttività oraria di un operatore al 2° livello
(puliziere) proposta dalla ricorrente, pari a 226 mq/ora,
è conforme a quanto stabilito dall’Ispettorato Regionale
tecnico e dal Ministero della Pubblica Istruzione, che,
concordemente, ritengono accettabile una media pari a mq.
200 per ora di lavoro con possibilità di scostamento, in
eccesso o in difetto, del 20%;
2)
3)
4)
5) La quantificazione della superficie da pulire, la relativa
tipologia e la frequenza degli interventi, sono conformi
a quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 del capitolato;
6)
7)
8)
9) Il costo orario della manodopera calcolato in E. 12,77
dalla ricorrente viene indicato sostanzialmente conforme
alla tabella predisposta con decreto ministeriale del 7.11.2001
che lo fissa in E. 12,94; 10)
11)
12)
13) I costi dei materiali, delle attrezzature (ammortamento
delle stesse) e quelli relativi all’addestramento ed alla
sicurezza secondo la L. n. 626/94, unitamente all’utile
di impresa fissato nel 6%, comportano un’incidenza pari
ad un costo orario complessivo pari a E. 14,69, ritenuto
congruo rispetto all’offerta. 14)
15)
16)
Il CTU, infine, ha “proceduto all’esame dei vari punti della
giustificazione economica prodotta dalla società ricorrente,
relativamente alla modalità di calcolo ed alla verifica
dei calcoli stessi, ritenendoli nel loro insieme corretti
e congrui”.
All’udienza pubblica del 10 luglio 2003, la difesa della
controinteressata ha contestato le risultanze della C.T.U.,
eccependo che il “perito, piuttosto che valutare la congruità
o meno delle giustificazioni fornite dalla ditta ricorrente
in ordine alla propria offerta, con riferimento ad elementi
concreti ed obiettivi riguardanti i costi del servizio,
l’efficienza delle attrezzature utilizzate o le condizioni
godute dalla ditta offerente nella prestazione del servizio
ad un prezzo così vantaggioso, si è limitato ad indicare
parametri espressi in termini percentuali di incidenza sul
costo dell’opera senza nessun altra spiegazione che consenta,
allo stesso tempo, di sindacare la motivazione del provvedimento
impugnato. Così facendo il C.T.U. ha offerto una propria
valutazione assolutrice, con la pretesa di sostituirla a
quella fornita invece dalla P.A. ed espressione della sua
discrezionalità. Pertanto, alcuna censura del provvedimento
dell’amministrazione può trovare fondamento nella detta
C.T.U. che anzi dimostra come il provvedimento impugnato
sia esente da vizi di evidente illogicità”.
Sulla scorta di dette precisazione, il Collegio, con ordinanza
n. 425/03, ha disposto integrazione della C.T.U., chiedendo
ulteriori chiarimenti rispetto alle deduzioni versate alla
camera di consiglio del 10.7.2003 ed in riferimento al rapporto
dei costi effettivi tra puliziere e superficie da pulire,
nonché alla sufficienza della percentuale indicata nell’offerta
contestata relativa ai materiali impiegati.
Il supplemento di consulenza, depositato il 5.9.2003, con
motivazioni condivisibili (cfr. pagg. 5 e 6), ha confermato
la congruenza dei costi dei materiali, stabiliti con una
incidenza del 3% circa rispetto al costo del servizio e,
quindi, conformi a quanto indicato dalla stessa relazione
tecnica interna dell’Amministrazione.
La consulenza d’ufficio ha inoltre chiarito che i costi
ulteriori alla manodopera ammontano al 15% dell’offerta
complessiva, con risultato pressoché identico sia a quello
offerto dalla ricorrente che rappresentato nella citata
relazione interna.
Ha chiarito, inoltre, che la resa oraria per ogni singolo
puliziere appare del tutto congrua, posto che è stato previsto
l’uso di motospazzatrici con resa documentata dalle schede
tecniche pari a mq. 1500/3500 orarie.
In definitiva, è giunta a conclusioni condivisibili e, in
sostanza, asseverate dalla stessa Amministrazione in sede
di valutazione delle offerte a mezzo della più volte citata
relazione tecnica interna.
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2.b. Fatte queste premesse, il Collegio ritiene
di doversi occupare delle eccezioni al supplemento di consulenza
depositate dalla controinteressata in data 15.10.2003.
Con un primo rilievo, quest’ultima asserisce che il metodo
per giungere al parametro dell’efficienza lavorativa espressa
dalla ricorrente nelle contestate giustificazioni (pari
a 226 mq/ora) sia diverso da quello utilizzato dalla consulenza.
La circostanza, verificabile in fatto, non può però far
concludere che quanto rappresentato in offerta non sia,
per questo motivo, accettabile.
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2.c L’ulteriore considerazione che la controinteressata
svolge riguarda la resa oraria delle diverse tipologie di
interventi “niente affatto plausibili”.
Sarebbe contestabile che un singolo puliziere possa ottenere,
con l’ausilio di mezzi meccanici, una resa di 700 mq/h per
la spazzatura dei pavimenti e di 600 mq/h per lavaggio androni,
scale, servizi ed uffici.
Premesso che la relazione interna sul punto è, a dir poco,
oscura (per cui non si capisce come il seggio di gara abbia
potuto valutare le giustificazioni offerte in assenza di
detto dato), è da dire che la circostanza, oltre a concretare
una affermazione non sostenuta da alcuna prova del contrario
(neanche con l’indicazione di quanto calcolato nell’offerta
dalla stessa controinteressata), va considerata nel complesso
dell’attività di pulizia, ove, per altri servizi più difficoltosi,
i parametri applicati sono effettivamente parecchio più
limitati e conducono, pertanto, come chiarito, ad una valutazione
media conforme ai dettati ministeriali assunti a fondamento
dei calcoli della C.T.U., che si riferisce al valore medio
di 200 mq/h variabile nella misura del 20% in più o in meno
a seconda, evidentemente, della difficoltà di esecuzione
e della capacità tecnica individuale della ditta.
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2.d. Appare parzialmente vero, inoltre, che
nelle giustificazioni non vengono elencati i particolari
mezzi meccanici (motospazzatrici, tagliaerbe) destinati
a favorire la pulizia di 980 mq/h per le superfici esterne.
A parte, però, ancora una volta, la troncante considerazione
che l’offerta non è stata esclusa per detto motivo, il Collegio
rileva che la giustificazione dell’anomalia fa riferimento
(pag. 4) all’uso combinato fra macchinari all’avanguardia
di cui è stata fornita prova al c.t.u., che, anzi, sottolinea
come la resa sia, secondo le schede tecniche, di gran lunga
superiore (1500/3500 mq/h) a quella considerata.
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2.e. Con ulteriore rilievo, la controinteressata
ha eccepito che la consulenza tecnica non avrebbe tenuto
conto che alcuni dipendenti, per le mansioni cui sarebbero
adibiti (controlli e capisquadra) avrebbero dovuto essere
inquadrati al III livello. Inoltre, non si sarebbe tenuto
conto che la pulizia dei servizi igienici, ai sensi dell’art.
6 del capitolato, va effettuata anche di sabato e nei giorni
festivi, con incremento, quindi, della percentuale dei costi
orari del 25 ed anche del 50%.
Premesso ancora una volta che il motivo di esclusione non
si fonda neanche su dette osservazioni, il Collegio ritiene
di doversi preliminarmente occupare della problematica connessa
al rapporto anomalia dell’offerta – costo della manodopera.
In altri termini, il Collegio deve affrontare il problema
relativo alla “comprimibilità dei costi relativi alla manodopera”
rispetto ai minimi tariffari.
Occorre ricostruire “a monte” la disciplina di settore.
Come già di recente chiarito (cfr. TAR Catania, II, 16.6.2004,
n. 1690), secondo la costruzione di cui all’art. 25 del
d.lgs.vo. n. 157/1995, l’offerta deve essere sottoposta
al subprocedimento di verifica dell’anomalia ogniqualvolta
il ribasso proposto superi il 20 % della media aritmetica
dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener
conto delle offerte in aumento.
Per quanto di interesse, per quanto stabilito dal secondo
comma della medesima disposizione, la giustificazione non
potrebbe riguardare elementi i cui valori minimi siano stabiliti
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
ovvero i cui valori risultino da atti ufficiali.
Secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale (Cons.
Stato, V, 11 ottobre 2002 n. 5497), però, detto inciso non
potrebbe trovare compiuta applicazione, in quanto contrastante
con l’art. 37 della Direttiva CE 92/50, cui l’art, 25 del
d.lgs.vo n. 157/1995, come è noto, si rifà.
In altri termini, la previsione da parte dell’art. 25 di
un minimo incomprimibile, violerebbe la statuizione comunitaria
contenuta nel citato art. 37 della Direttiva, che stabilisce
soltanto una serie di esempi di giustificazioni, invero
rinvenibili anche nel secondo comma della norma “nazionale”.
L’assunto non viene appieno condiviso.
Invero, il Trattato istitutivo della Comunità Europea, nella
versione in vigore nel periodo 1999-2003, stabilisce all’art.
141 (ex art. 119) la parità di retribuzione tra i lavoratori
di sesso maschile e femminile.
Il comma 2, poi, dà un definizione del termine “retribuzione”,
intendendo la stessa come il salario o trattamento normale
di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente
o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di
lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
Sembra al Collegio che la dignità del salario minimo non
venga visto dalla normativa comunitaria solo nell’ottica
della mera equiparazione tra i sessi, ma anche (e non potrebbe
essere diversamente) come livello minimo garantito “per
tutti”.
Il principio è stato ribadito dalla Direttiva 27-11-2000
n. 2000/78, recepita dal D.Lgs. 9-7-2003 n. 216. L’art.
3 di detta ultima fonte normativa pone espressamente il
principio della parità di trattamento, senza distinzione
alcuna, tra i lavoratori e, tra gli altri elementi di “parificazione”,
espressamente si riferisce alla retribuzione.
Quanto richiamato, quindi, conferma la dimensione comunitaria
della garanzia della parità di retribuzione e, quindi, della
necessità di un parametro (minimo) cui adeguare la stessa.
Deriva che l’assunto posto dall’art. 25 del d.lgs.vo n.
157/1995, in effetti, non si pone in contrasto con la normativa
comunitaria ove richieda, comunque, il rispetto di un salario
minimo.
In altri termini, la giustificazione dell’anomalia dell’offerta
può rivolgersi in tutte le direzioni possibili relative
alla capacità di abbattimento dei costi, dei tempi di attuazione
del servizio, delle tecniche operative, ma non può spingersi,
in ossequio alla garanzia della libera concorrenza tra i
concorrenti alle gare di appalto, sino alla compressione
dei minimi salariali, altrettanto garantiti, oltre che dalla
nostra Costituzione (art. 36), anche, come chiarito, dalla
stessa normativa comunitaria.
Ciò premesso, resta da verificare se l’Amministrazione debba
attenersi alle tabelle c.d. FISE o possa prendere a fondamento
il CCNL di settore (da cui, in effetti, la tabella trae
i dati).
In tal senso, la L. 7.11.2000 n. 327 pone due principi rilevanti.
Il primo, secondo cui nelle gare d’appalto la pubblica amministrazione
deve sempre verificare che l’offerta sia adeguata e sufficiente
rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente,
in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
più rappresentativi (in effetti, le tabelle FISE). Il Collegio
osserva come detta norma sia coerente con l’interpretazione
appena fornita dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995 e,
quindi, non contrasti la normativa comunitaria.
La stessa L. n. 327/2000, nell’articolo unico che la compone,
però, stabilisce un secondo principio, secondo cui devono
essere considerate anormalmente basse, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente
dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.
Ciò significa che la garanzia della congruità dell’offerta
non è relazionata tout court al rigido rispetto della tabella
ministeriale, ma ad una sua valutazione attenta al rilievo
dei possibili scostamenti, che, seppur in diminuzione, possono,
se ragionevoli, comunque essere coerenti con il criterio
della sufficienza della retribuzione.
Il Tribunale osserva, intanto, che la tabella FISE contiene
anche delle voci che possono non riferirsi in maniera diretta
al costo del lavoro, come l’IRAP e l’IRPEG (scaricabili,
se dovute, sull’utile di impresa), le quali, per altro,
hanno, come è possibile osservare, un’incidenza di circa
il 12% rispetto alla retribuzione oraria e di circa il 5%
sul costo orario contrattuale. Ne consegue che già uno scostamento
riferito a dette percentuali è certamente giustificabile.
Per quanto di interesse, rispetto alla tariffa oraria per
il puliziere di II livello, secondo il d.m. 7.11.2001, applicabile
al momento della gara e preso a fondamento dei calcoli del
C.T.U., queste due ultime voci, contenute anche nel d.m.
in questione, comportano un importo pari a £. 981 e 353,
e, cioè, a complessive £ 1.334 su £. 10.869 di retribuzione
oraria e £ 23.744 dei costi complessivi per la manodopera
“pura” e, come tali, evidentemente sufficienti a sostenere
l’incremento medio del 37,5% (quale somma del 25% e 50%
per i sabati e le domeniche) da moltiplicare per 8/30 (quale
espressione dell’incidenza mensile di detti giorni sull’intero
mese) e con risultato finale di un incremento salariale
pari a circa il 9,8%, inferiore al “risparmio sulla retribuzione
oraria “ al netto delle predette voci, che come chiarito,
incidono per circa il 12%.
Inoltre, stante la premessa, secondo la quale l’anomalia
è conclamata ove vi sia uno scostamento evidente dai parametri
tabellari, non può dirsi, ad avviso del Collegio, che l’appurato
rispetto dei parametri contenuti dal CCNL, e quindi dei
minimi retributivi relativi anche le voci accessorie, possa
rendere anomala l’offerta perché non rispettosa della tabella
citata.
L’evidenza richiesta dalla norma, infatti, non può logicamente
che ricollegarsi ad un’ipotesi in cui in nessun modo l’impresa
riesca a garantire il minimo salariale ai propri dipendenti,
quale chiaro oggetto di tutela della norma in esame.
Consegue, per questo punto, che l’Amministrazione, ove abbia
voluto riferirsi anche al costo orario del personale per
ritenere anomala l’offerta non ha tenuto conto che lo stesso,
come espressamente prevede l’art. unico della l. n. 327/2000,
è derogabile, purché lo scostamento non pregiudichi, comunque,
il livello minimo salariale, da intendere quale parametro
certo dell’”evidente” violazione della garanzia richiesta
dalla norma.
Conclusivamente, la sussistenza di voci non collegate al
mero costo della manodopera, complessivamente considerate,
possono condurre, salvo articolata e motivata diversa valutazione
dell’Amministrazione (inesistente nel caso di specie), a
ritenere congrua un’offerta comunque coerente all’art. 36
Cost. e con una retribuzione sufficiente ad assicurare al
lavoratore un’esistenza libera e dignitosa.
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3. Con la terza eccezione, infine, la controinterssata
ha contestato l’esattezza del dato relativo alla quantificazione
della superficie coperta da pulire in un mese.
In particolare, sarebbe stato erroneo il conteggio secondo
il quale la consulenza avrebbe quantificato la superficie
dei bagni comuni come corrispondente all’1% della superficie
coperta complessiva, piuttosto che al 10%, con conseguente
inesatta applicazione anche del dato riguardante la frequenza
degli interventi.
Come, altresì, verbalizzato alla camera di consiglio del
19.12.2003, la controinteressata ha precisato che, secondo
quanto stabilito dall’art. 6 lett. B del capitolato speciale
con riguardo ai servizi annessi alla mensa ed al locale
musejon (due volte al giorno per sette giorni alla settimana
su 17.74 mq compresi nei complessivi 40.01 mq, la superficie
effettiva da pulire risulta pari a mq 199.67 (mq 17.74 x
9 + 40.01), corrispondente al 3,52% della superficie coperta
comune, piuttosto che l’1%.
Sulla questione, stante la discordanza dei dati rappresentati
dalla stessa Amministrazione (cfr. deduzioni depositate
il 13.10.2003) e quelli contenuti nella consulenza, il Collegio
ha dovuto disporre ulteriore istruttoria. Con ordinanza
n. 584/2003, la Sezione, dopo aver rilevato che “appare
assorbente la quantificazione della superficie dei servizi
igienici, che, ai sensi degli artt. 4 e 6 b) del C.S.A.,
devono essere sottoposti a pulizia con frequenza differenziata,
a seconda se “comuni” o pertinenti alle stanze degli studenti”,
ha chiesto la produzione delle planimetrie dei locali interessati
con l’individuazione delle superfici totali, di quelle dei
servizi igienici comuni, nonché quelle relative alle stanze
degli studenti.
In sostanza, la controinterssata contesta il rapporto percentuale
delle superfici coperte comuni, ritenendo che il dato vada
incrementato dall’1% al 3,52%.
Il Collegio, a prescindere dall’esattezza del modus operandi
per giungere a detto dato, ripropone i calcoli della consulenza
tecnica d’ufficio, che, al contrario, aveva preso a fondamento
il 21% di dette superfici, incrementando tale dato del 2,52%
e, quindi, ottenendo una complessivo del 23,52%.
I calcoli di cui alle pagine 3 e 4 dei chiarimenti della
consulenza saranno così rideterminati:
1) Tot. Superficie mq. 5.666 x 23,52% = 1.332.64 (superf.
parti comuni)
2) mq 5.666 – 1.332,64 = 4.333,36 x 3 volte set.x 4,33 (n.
settimane in 1 mese) = 56.290,34 (superf. coperta da pulire
in un mese)
3) 1.332,64 (sup. parti comuni) x 5 (volte settim.) x 4,33
(n. settimane in un mese) = 28.851,65 (superficie per parti
comuni da pulire in un mese)
4) 56.290,34 + 28.851,65 = 85.141,99 (Totale superficie
coperta mensile da pulire)
5) 85.141,99 / 226 (resa oraria puliziere) = 376,73 (ore
occorrenti in un mese per superficie coperta)
6) 7,56 (ore occorrenti in un mese per superficie scoperta,
come da CTU non contestata)
7) 376,73 + 7,56 = 384,29 (totale ore mensili impiegate)
8) 376,73 x 12,77 (costo orario puliziere) = 4.907,38 (costo
mensile effettivo puliziere riferito a superficie coperta)
9) 4907,38/85.141,99 = 0,057
0,057 + 15% = 0,065
Dove 0,065 è il costo del puliziere al metro quadrato “identico”
a quello calcolato dal CTU con la contestata superficie
dei bagni pari all’1%.
Dal che, come chiarito già con l’Ordinanza n. 24/04, deriva
l’irrilevanza del rilievo della controinteressata.
Né pare potersi condividere quanto assunto dall’Amministrazione
nella produzione del 13.10.2003, ove si riconduce la superficie
dei bagni non già all’1% (secondo i calcoli del CTU), ma
al 10%.
Il Collegio osserva che il dato finale ritenuto congruo
dalle valutazioni del perito di parte, allegate alla predetta
produzione, pari a E. 7.482,71, contrastano, a tutta evidenza,
anche con l’importo offerto dall’aggiudicataria.
La difficoltà operativa che si fa derivare da detta consulenza
per effetto del ribasso del 31,34%, non sembra diminuire,
in maniera sensibile, ove si consideri il ribasso dell’aggiudicataria,
pari al 28%. Invero il 28% della base d’asta, conduce al
risultato di E. 6.163,66, certamente inferiore al costo
del servizio determinato dal consulente di parte di 7.482,71
(da considerare costo oggettivo, posto che la gran parte
dello stesso è determinato da costi pressoché incomprimibili
ed identici per tutti per manodopera).
In ogni caso, lo stesso Ufficio tecnico dell’Amministrazione,
in sede di ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 584/03,
con nota prot. N. 6303 del 21.11.2003, ha precisato che
la superficie utile dei bagni è, in termini percentuali,
pari al 4,6% per la zona Centro e del 4,3% per quella Calatabiano.
Quindi, in ogni caso, una percentuale certamente più prossima
all’1% contestato, rispetto al 10% ritenuto corretto, nelle
proprie difese, dall’Amministrazione.
In conclusione, l’eccezione va disattesa, siccome infondata.
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4. Conclusivamente, il ricorso va accolto
con il consequenziale annullamento degli atti impugnati
e, quale ristoro in forma specifica, va disposta l’aggiudicazione,
a favore della ricorrente.
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5.Rimane da esaminare la domanda relativa
al risarcimento del danno.
La stessa è stata avanzata, in maniera generica, nel gravame
introduttivo.
Come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr.
TAR Catania, II, 12.8.2000 n. 1559, confermata da Cons.
Stato, A.P. n. 2/2003), l’accoglimento della domanda di
risarcimento è subordinata alla dimostrazione, a carico
del richiedente, della sussistenza del danno e della relativa
entità.
Né è possibile accedere, in assenza di specifica richiesta,
alla condanna equitativa di cui all’art. 1226 c.c., i cui
presupposti, comunque, difettano nel caso di specie, posto
che la ricorrente ha omesso di produrre prova che il danno
non può essere dimostrato nel suo preciso ammontare (cfr.
TAR Catania, II, 16.6.2004, n. 1677).
Consegue il rigetto della domanda.
Esistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio, fatta
eccezione per le spese di consulenza tecnica che vanno poste,
in solido, a carico dell’Amministrazione resistente e della
controinteressata. Le stesse verranno liquidate con decreto
collegiale motivato a norma dell’art. 168 del d.p.r. n.
115/2002, a seguito di presentazione da parte del consulente
tecnico nominato della nota specifica delle spese prevista
dall’art. 56 (in riferimento all’art. 50) dello stesso d.p.r.
n. 115/2002, contenente l’indicazione della misura degli
onorari spettanti sulla base delle tabelle richiamate dal
successivo art. 275 del medesimo d.p.r. n. 115/2002, così
come di recente adeguate con decreto 30.5.2002 del Ministro
della Giustizia (in G.U.R.I. n. 182 del 5.8.2002).
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
ivi impugnati.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio fatta eccezione
per quelle della disposta consulenza tecnica d’ufficio,
che vengono poste, in solido, a carico dell’Amministrazione
resistente e della controinteressata e che verranno liquidate
nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio
del 24.6.2004.
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