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T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE II - Sentenza 15 settembre 2004 n. 2561
Pres. e Est. Savasta
PUNTO PULIZIA di Mirone Giuseppa & C. s.a.s. (Avv. G. Sciuto) c. Opera Universitaria di Catania (Avv. A. A. M. Argento), Società Agricol Coop a r.l. (Avv.ti R. Materia e J. Cottone)


1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto di servizi – Sub - procedimento di verifica dell’anomalia – Provvedimento di esclusione del concorrente – Motivazione – Non corrispondenza delle giustificazioni offerte dal concorrente con le conclusioni rappresentate nella relazione del consulente interno nominato dalla stessa Amministrazione – Illegittimità

 

2. Processo amministrativo –Controversia in tema di esclusione dalla gara d’appalto per anomalia dell’offerta – Nomina C.T.U. – Funzioni - Valutazione della congruità delle giustificazioni prodotte sull’anomalia dell’offerta dal concorrente escluso – Ammissibilità – Condizioni – Carenze nella valutazione offerta dalla stazione appaltante

 

3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto di servizi – Sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta – Giustificazioni – Contenuto – Limiti – Incomprimibilità dei minimi salariali

1. È illegittima, per violazione dell’art. 25 D. Lgs. n. 157 del 1995, l’esclusione del concorrente per anomalia dell’offerta quando vengano da questo presentate giustificazioni su richiesta del seggio di gara e quest’ultimo ometta di verificare concretamente le spiegazioni ricevute (nella specie è illegittimo il provvedimento di esclusione che indichi come motivazione la non corrispondenza delle giustificazioni offerte con le conclusioni rappresentate nella relazione del consulente interno nominato dalla stessa Amministrazione)

 

2. In materia di gare d’appalti, è ammissibile, in sede giurisdizionale, una consulenza tecnica d’ufficio volta a valutare la congruità delle giustificazioni prodotte sull’anomalia dell’offerta, quando risultino carenze nella valutazione offerta dalla stazione appaltante

 

3. In materia di gare d’appalto, la giustificazione dell’anomalia dell’offerta può rivolgersi in tutte le direzioni possibili relative alla capacità di abbattimento dei costi, dei tempi di attuazione del servizio, delle tecniche operative, ma non può spingersi, in ossequio alla garanzia della libera concorrenza tra i concorrenti alle gare di appalto, sino alla compressione dei minimi salariali, altrettanto garantiti, oltre che dall’art. 36 Costituzione, dalla stessa normativa comunitaria.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.2561/04 Reg.Sent.
N. 4466/02 Reg.Ric.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia,
Sezione Staccata di Catania, Sezione Seconda,

 

composto dai Signori Magistrati: Dott. Pancrazio Maria Savasta Presidente rel. est.; Dott. Michelangelo Francavilla Referendario; Dott. Francesco Bruno Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n° 4466/02 R.G. proposto da

 

PUNTO PULIZIA di Mirone Giuseppa & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sciuto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania Via V. Giuffrida n. 37;

 

contro

 

l’Opera Universitaria di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Alfonso Maria Argento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giovanni Iudica sito in Catania Via Umberto n. 303;

 

e nei confronti

 

della Società Agricol Coop a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Materia e Jole Cottone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Anna Maria Scuderi, sito in Catania Via Della Fiaccola n. 28;

 

per l’annullamento
del verbale del 22.10.2002, relativo all’affidamento triennale del servizio di pulizia locali nelle residenze universitarie e negli uffici dell’Ente, con cui la Commissione di gara dell’Opera Universitaria, in riferimento al Lotto n. 1, ha escluso la società ricorrente dalla gara per una presunta anomalia dell’offerta ed ha aggiudicato l’appalto alla ditta Soc. Agricol Coop a r.l.;
nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il parere espresso dal consulente, fatto proprio dall’amministrazione ed allegato al sopradetto verbale, nonché l’eventuale atto di approvazione delle operazioni di gara;

 

per il riconoscimento
ex art. 7 legge TAR, del diritto della società ricorrente alla corresponsione ed al risarcimento integrale dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati e per la condanna al pagamento delle relative somme che verranno quantificate in corso di causa o, in subordine, delle somme di cui si chiede sin d’ora la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto comprensivo di interessi e rivalutazione.

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 24.6.2004 il I Referendario Dr. Pancrazio Savasta;
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

L’Opera Universitaria di Catania, con delibera del 30.1.2002, ha indetto una gara pubblica per l’affidamento triennale dei servizi di pulizia locali, suddivisa in quattro autonomi lotti, da esperirsi col criterio del prezzo più basso.
Relativamente al lotto n. 1, il seggio di gara ha ammesso l’offerta della ricorrente, sottoponendola, però, alla verifica dell’anomalia.
Ricevute le giustificazioni, con verbale del 22.10.2002, ha escluso la ricorrente ritenendo anomala l’offerta dalla stessa presentata ed ha aggiudicato il lotto n. 1 alla Società Agricol Coop, che, con un ribasso pari al 28%, era la prima ditta tra quelle non sottoposte a verifica di anomalia.
Con ricorso notificato il 20.12.2002 e depositato il 31.12.2002, la ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure:

 

I. Violazione dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995 – Violazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990 e della l.r. n. 10/1991 – Eccesso di potere per illogicità – Contraddittorietà e difetto di motivazione e di istruttoria ed errore sui presupposti.
La motivazione dell’esclusione, rinviata ad una relazione tecnica, sarebbe priva di una effettiva e concreta analisi e verifica delle giustificazioni presentate dalla ricorrente.
In altri termini, stabiliti con la detta relazione i criteri valutativi, e le connesse percentuali di incidenza, per i singoli costi, il seggio di gara si sarebbe limitato a confrontare gli stessi con i valori rappresentati in sede di giustificazione, senza considerare, in spregio all’art. 25 del d. lgs.vo n. 157/1995, le “economie” contenute nell’offerta.
Inoltre, la stessa relazione dell’Amministrazione, stabilendo come congruo un ribasso pari al massimo al 24%, avrebbe consentito, in definitiva, l’aggiudicazione ad un’offerta del 28% (quale percentuale rappresentata dalla controinteressata) evidentemente anomala.
Costituitesi, l’Amministrazione e la controinteressata, hanno concluso per l’infondatezza del gravame.
Con Ordinanze Collegiali nn. 41/2003, 120/03, 360/03, 425/03, 454/03, 584/03, questo Tribunale – Sezione Seconda - ha disposto consulenza tecnica d’ufficio, richiedendo successive precisazioni.
Con ordinanza collegiale n° 24/04 dell’8.1.2004, questa stessa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, rinviando all’udienza pubblica del 27 maggio 2004 per la trattazione del merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 24.6.2004 la causa è stata definitivamente trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato e quindi va accolto.

 

1. Con l’unico motivo di gravame la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della sua esclusione, per anomalia dell’offerta, dalla gara volta all’affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’amministrazione resistente.
Il verbale del 22 ottobre 2002, con il quale si è proceduto all’aggiudicazione della gara alla controinteressata e, contestualmente, alla esclusione della ricorrente, nonostante questa avesse, su espressa richiesta del seggio di gara, prodotto giustificazioni dell’anomalia dell’offerta presentata, ha indicato quale supporto motivazionale dell’esclusione la non corrispondenza delle giustificazioni offerte con le conclusioni rappresentate nella relazione del consulente interno nominato dalla stessa Amministrazione.
Detta procedura, di per sé, appare formalmente posta in violazione dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, in quanto ha omesso di concretamente verificare le spiegazioni ricevute.
In altri termini, il verbale, in spregio al secondo comma della norma richiamata, non sembra dare atto di quanto espresso nelle giustificazioni circa “l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali”.
Già questo sarebbe sufficiente per riaffermare l’illegittimità dell’operato amministrativo.

 

2. Il Collegio, però, visto il rinvio contenuto nell’atto impugnato ad una valutazione offerta in termini generali nella relazione tecnica interna, ha ritenuto di dover verificare, tramite consulenza, se la carenza formale fosse superata da quanto espresso in detto ulteriore atto consultivo.
In particolare, ha ritenuto di dover richiedere al C.T.U. nominato la valutazione circa la “congruità delle giustificazioni prodotte sull’anomalia dell’offerta, tenuto conto delle prescrizioni dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, da parte della società Punto Pulizia di Mirone Giuseppa & C. s.a.s.”.
La relazione di consulenza, trattandosi di appalto di servizi relativo a pulizia di locali, dove è evidente la preponderante prevalenza dei costi per la manodopera, si è avvalsa della tabella ministeriale relativa al costo orario emanata dal Ministero del Lavoro.
In sintesi la consulenza è giunta alle seguente conclusioni:
1) La produttività oraria di un operatore al 2° livello (puliziere) proposta dalla ricorrente, pari a 226 mq/ora, è conforme a quanto stabilito dall’Ispettorato Regionale tecnico e dal Ministero della Pubblica Istruzione, che, concordemente, ritengono accettabile una media pari a mq. 200 per ora di lavoro con possibilità di scostamento, in eccesso o in difetto, del 20%;
2)
3)
4)
5) La quantificazione della superficie da pulire, la relativa tipologia e la frequenza degli interventi, sono conformi a quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 del capitolato;
6)
7)
8)
9) Il costo orario della manodopera calcolato in E. 12,77 dalla ricorrente viene indicato sostanzialmente conforme alla tabella predisposta con decreto ministeriale del 7.11.2001 che lo fissa in E. 12,94; 10)
11)
12)
13) I costi dei materiali, delle attrezzature (ammortamento delle stesse) e quelli relativi all’addestramento ed alla sicurezza secondo la L. n. 626/94, unitamente all’utile di impresa fissato nel 6%, comportano un’incidenza pari ad un costo orario complessivo pari a E. 14,69, ritenuto congruo rispetto all’offerta. 14)
15)
16)
Il CTU, infine, ha “proceduto all’esame dei vari punti della giustificazione economica prodotta dalla società ricorrente, relativamente alla modalità di calcolo ed alla verifica dei calcoli stessi, ritenendoli nel loro insieme corretti e congrui”.
All’udienza pubblica del 10 luglio 2003, la difesa della controinteressata ha contestato le risultanze della C.T.U., eccependo che il “perito, piuttosto che valutare la congruità o meno delle giustificazioni fornite dalla ditta ricorrente in ordine alla propria offerta, con riferimento ad elementi concreti ed obiettivi riguardanti i costi del servizio, l’efficienza delle attrezzature utilizzate o le condizioni godute dalla ditta offerente nella prestazione del servizio ad un prezzo così vantaggioso, si è limitato ad indicare parametri espressi in termini percentuali di incidenza sul costo dell’opera senza nessun altra spiegazione che consenta, allo stesso tempo, di sindacare la motivazione del provvedimento impugnato. Così facendo il C.T.U. ha offerto una propria valutazione assolutrice, con la pretesa di sostituirla a quella fornita invece dalla P.A. ed espressione della sua discrezionalità. Pertanto, alcuna censura del provvedimento dell’amministrazione può trovare fondamento nella detta C.T.U. che anzi dimostra come il provvedimento impugnato sia esente da vizi di evidente illogicità”.
Sulla scorta di dette precisazione, il Collegio, con ordinanza n. 425/03, ha disposto integrazione della C.T.U., chiedendo ulteriori chiarimenti rispetto alle deduzioni versate alla camera di consiglio del 10.7.2003 ed in riferimento al rapporto dei costi effettivi tra puliziere e superficie da pulire, nonché alla sufficienza della percentuale indicata nell’offerta contestata relativa ai materiali impiegati.
Il supplemento di consulenza, depositato il 5.9.2003, con motivazioni condivisibili (cfr. pagg. 5 e 6), ha confermato la congruenza dei costi dei materiali, stabiliti con una incidenza del 3% circa rispetto al costo del servizio e, quindi, conformi a quanto indicato dalla stessa relazione tecnica interna dell’Amministrazione.
La consulenza d’ufficio ha inoltre chiarito che i costi ulteriori alla manodopera ammontano al 15% dell’offerta complessiva, con risultato pressoché identico sia a quello offerto dalla ricorrente che rappresentato nella citata relazione interna.
Ha chiarito, inoltre, che la resa oraria per ogni singolo puliziere appare del tutto congrua, posto che è stato previsto l’uso di motospazzatrici con resa documentata dalle schede tecniche pari a mq. 1500/3500 orarie.
In definitiva, è giunta a conclusioni condivisibili e, in sostanza, asseverate dalla stessa Amministrazione in sede di valutazione delle offerte a mezzo della più volte citata relazione tecnica interna.

 

2.b. Fatte queste premesse, il Collegio ritiene di doversi occupare delle eccezioni al supplemento di consulenza depositate dalla controinteressata in data 15.10.2003.
Con un primo rilievo, quest’ultima asserisce che il metodo per giungere al parametro dell’efficienza lavorativa espressa dalla ricorrente nelle contestate giustificazioni (pari a 226 mq/ora) sia diverso da quello utilizzato dalla consulenza.
La circostanza, verificabile in fatto, non può però far concludere che quanto rappresentato in offerta non sia, per questo motivo, accettabile.

 

2.c L’ulteriore considerazione che la controinteressata svolge riguarda la resa oraria delle diverse tipologie di interventi “niente affatto plausibili”.
Sarebbe contestabile che un singolo puliziere possa ottenere, con l’ausilio di mezzi meccanici, una resa di 700 mq/h per la spazzatura dei pavimenti e di 600 mq/h per lavaggio androni, scale, servizi ed uffici.
Premesso che la relazione interna sul punto è, a dir poco, oscura (per cui non si capisce come il seggio di gara abbia potuto valutare le giustificazioni offerte in assenza di detto dato), è da dire che la circostanza, oltre a concretare una affermazione non sostenuta da alcuna prova del contrario (neanche con l’indicazione di quanto calcolato nell’offerta dalla stessa controinteressata), va considerata nel complesso dell’attività di pulizia, ove, per altri servizi più difficoltosi, i parametri applicati sono effettivamente parecchio più limitati e conducono, pertanto, come chiarito, ad una valutazione media conforme ai dettati ministeriali assunti a fondamento dei calcoli della C.T.U., che si riferisce al valore medio di 200 mq/h variabile nella misura del 20% in più o in meno a seconda, evidentemente, della difficoltà di esecuzione e della capacità tecnica individuale della ditta.

 

2.d. Appare parzialmente vero, inoltre, che nelle giustificazioni non vengono elencati i particolari mezzi meccanici (motospazzatrici, tagliaerbe) destinati a favorire la pulizia di 980 mq/h per le superfici esterne.
A parte, però, ancora una volta, la troncante considerazione che l’offerta non è stata esclusa per detto motivo, il Collegio rileva che la giustificazione dell’anomalia fa riferimento (pag. 4) all’uso combinato fra macchinari all’avanguardia di cui è stata fornita prova al c.t.u., che, anzi, sottolinea come la resa sia, secondo le schede tecniche, di gran lunga superiore (1500/3500 mq/h) a quella considerata.

 

2.e. Con ulteriore rilievo, la controinteressata ha eccepito che la consulenza tecnica non avrebbe tenuto conto che alcuni dipendenti, per le mansioni cui sarebbero adibiti (controlli e capisquadra) avrebbero dovuto essere inquadrati al III livello. Inoltre, non si sarebbe tenuto conto che la pulizia dei servizi igienici, ai sensi dell’art. 6 del capitolato, va effettuata anche di sabato e nei giorni festivi, con incremento, quindi, della percentuale dei costi orari del 25 ed anche del 50%.
Premesso ancora una volta che il motivo di esclusione non si fonda neanche su dette osservazioni, il Collegio ritiene di doversi preliminarmente occupare della problematica connessa al rapporto anomalia dell’offerta – costo della manodopera.
In altri termini, il Collegio deve affrontare il problema relativo alla “comprimibilità dei costi relativi alla manodopera” rispetto ai minimi tariffari.
Occorre ricostruire “a monte” la disciplina di settore.
Come già di recente chiarito (cfr. TAR Catania, II, 16.6.2004, n. 1690), secondo la costruzione di cui all’art. 25 del d.lgs.vo. n. 157/1995, l’offerta deve essere sottoposta al subprocedimento di verifica dell’anomalia ogniqualvolta il ribasso proposto superi il 20 % della media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.
Per quanto di interesse, per quanto stabilito dal secondo comma della medesima disposizione, la giustificazione non potrebbe riguardare elementi i cui valori minimi siano stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultino da atti ufficiali.
Secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, V, 11 ottobre 2002 n. 5497), però, detto inciso non potrebbe trovare compiuta applicazione, in quanto contrastante con l’art. 37 della Direttiva CE 92/50, cui l’art, 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, come è noto, si rifà.
In altri termini, la previsione da parte dell’art. 25 di un minimo incomprimibile, violerebbe la statuizione comunitaria contenuta nel citato art. 37 della Direttiva, che stabilisce soltanto una serie di esempi di giustificazioni, invero rinvenibili anche nel secondo comma della norma “nazionale”.
L’assunto non viene appieno condiviso.
Invero, il Trattato istitutivo della Comunità Europea, nella versione in vigore nel periodo 1999-2003, stabilisce all’art. 141 (ex art. 119) la parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e femminile.
Il comma 2, poi, dà un definizione del termine “retribuzione”, intendendo la stessa come il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
Sembra al Collegio che la dignità del salario minimo non venga visto dalla normativa comunitaria solo nell’ottica della mera equiparazione tra i sessi, ma anche (e non potrebbe essere diversamente) come livello minimo garantito “per tutti”.
Il principio è stato ribadito dalla Direttiva 27-11-2000 n. 2000/78, recepita dal D.Lgs. 9-7-2003 n. 216. L’art. 3 di detta ultima fonte normativa pone espressamente il principio della parità di trattamento, senza distinzione alcuna, tra i lavoratori e, tra gli altri elementi di “parificazione”, espressamente si riferisce alla retribuzione.
Quanto richiamato, quindi, conferma la dimensione comunitaria della garanzia della parità di retribuzione e, quindi, della necessità di un parametro (minimo) cui adeguare la stessa.
Deriva che l’assunto posto dall’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, in effetti, non si pone in contrasto con la normativa comunitaria ove richieda, comunque, il rispetto di un salario minimo.
In altri termini, la giustificazione dell’anomalia dell’offerta può rivolgersi in tutte le direzioni possibili relative alla capacità di abbattimento dei costi, dei tempi di attuazione del servizio, delle tecniche operative, ma non può spingersi, in ossequio alla garanzia della libera concorrenza tra i concorrenti alle gare di appalto, sino alla compressione dei minimi salariali, altrettanto garantiti, oltre che dalla nostra Costituzione (art. 36), anche, come chiarito, dalla stessa normativa comunitaria.
Ciò premesso, resta da verificare se l’Amministrazione debba attenersi alle tabelle c.d. FISE o possa prendere a fondamento il CCNL di settore (da cui, in effetti, la tabella trae i dati).
In tal senso, la L. 7.11.2000 n. 327 pone due principi rilevanti.
Il primo, secondo cui nelle gare d’appalto la pubblica amministrazione deve sempre verificare che l’offerta sia adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi (in effetti, le tabelle FISE). Il Collegio osserva come detta norma sia coerente con l’interpretazione appena fornita dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995 e, quindi, non contrasti la normativa comunitaria.
La stessa L. n. 327/2000, nell’articolo unico che la compone, però, stabilisce un secondo principio, secondo cui devono essere considerate anormalmente basse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.
Ciò significa che la garanzia della congruità dell’offerta non è relazionata tout court al rigido rispetto della tabella ministeriale, ma ad una sua valutazione attenta al rilievo dei possibili scostamenti, che, seppur in diminuzione, possono, se ragionevoli, comunque essere coerenti con il criterio della sufficienza della retribuzione.
Il Tribunale osserva, intanto, che la tabella FISE contiene anche delle voci che possono non riferirsi in maniera diretta al costo del lavoro, come l’IRAP e l’IRPEG (scaricabili, se dovute, sull’utile di impresa), le quali, per altro, hanno, come è possibile osservare, un’incidenza di circa il 12% rispetto alla retribuzione oraria e di circa il 5% sul costo orario contrattuale. Ne consegue che già uno scostamento riferito a dette percentuali è certamente giustificabile.
Per quanto di interesse, rispetto alla tariffa oraria per il puliziere di II livello, secondo il d.m. 7.11.2001, applicabile al momento della gara e preso a fondamento dei calcoli del C.T.U., queste due ultime voci, contenute anche nel d.m. in questione, comportano un importo pari a £. 981 e 353, e, cioè, a complessive £ 1.334 su £. 10.869 di retribuzione oraria e £ 23.744 dei costi complessivi per la manodopera “pura” e, come tali, evidentemente sufficienti a sostenere l’incremento medio del 37,5% (quale somma del 25% e 50% per i sabati e le domeniche) da moltiplicare per 8/30 (quale espressione dell’incidenza mensile di detti giorni sull’intero mese) e con risultato finale di un incremento salariale pari a circa il 9,8%, inferiore al “risparmio sulla retribuzione oraria “ al netto delle predette voci, che come chiarito, incidono per circa il 12%.
Inoltre, stante la premessa, secondo la quale l’anomalia è conclamata ove vi sia uno scostamento evidente dai parametri tabellari, non può dirsi, ad avviso del Collegio, che l’appurato rispetto dei parametri contenuti dal CCNL, e quindi dei minimi retributivi relativi anche le voci accessorie, possa rendere anomala l’offerta perché non rispettosa della tabella citata.
L’evidenza richiesta dalla norma, infatti, non può logicamente che ricollegarsi ad un’ipotesi in cui in nessun modo l’impresa riesca a garantire il minimo salariale ai propri dipendenti, quale chiaro oggetto di tutela della norma in esame.
Consegue, per questo punto, che l’Amministrazione, ove abbia voluto riferirsi anche al costo orario del personale per ritenere anomala l’offerta non ha tenuto conto che lo stesso, come espressamente prevede l’art. unico della l. n. 327/2000, è derogabile, purché lo scostamento non pregiudichi, comunque, il livello minimo salariale, da intendere quale parametro certo dell’”evidente” violazione della garanzia richiesta dalla norma.
Conclusivamente, la sussistenza di voci non collegate al mero costo della manodopera, complessivamente considerate, possono condurre, salvo articolata e motivata diversa valutazione dell’Amministrazione (inesistente nel caso di specie), a ritenere congrua un’offerta comunque coerente all’art. 36 Cost. e con una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa.

 

3. Con la terza eccezione, infine, la controinterssata ha contestato l’esattezza del dato relativo alla quantificazione della superficie coperta da pulire in un mese.
In particolare, sarebbe stato erroneo il conteggio secondo il quale la consulenza avrebbe quantificato la superficie dei bagni comuni come corrispondente all’1% della superficie coperta complessiva, piuttosto che al 10%, con conseguente inesatta applicazione anche del dato riguardante la frequenza degli interventi.
Come, altresì, verbalizzato alla camera di consiglio del 19.12.2003, la controinteressata ha precisato che, secondo quanto stabilito dall’art. 6 lett. B del capitolato speciale con riguardo ai servizi annessi alla mensa ed al locale musejon (due volte al giorno per sette giorni alla settimana su 17.74 mq compresi nei complessivi 40.01 mq, la superficie effettiva da pulire risulta pari a mq 199.67 (mq 17.74 x 9 + 40.01), corrispondente al 3,52% della superficie coperta comune, piuttosto che l’1%.
Sulla questione, stante la discordanza dei dati rappresentati dalla stessa Amministrazione (cfr. deduzioni depositate il 13.10.2003) e quelli contenuti nella consulenza, il Collegio ha dovuto disporre ulteriore istruttoria. Con ordinanza n. 584/2003, la Sezione, dopo aver rilevato che “appare assorbente la quantificazione della superficie dei servizi igienici, che, ai sensi degli artt. 4 e 6 b) del C.S.A., devono essere sottoposti a pulizia con frequenza differenziata, a seconda se “comuni” o pertinenti alle stanze degli studenti”, ha chiesto la produzione delle planimetrie dei locali interessati con l’individuazione delle superfici totali, di quelle dei servizi igienici comuni, nonché quelle relative alle stanze degli studenti.
In sostanza, la controinterssata contesta il rapporto percentuale delle superfici coperte comuni, ritenendo che il dato vada incrementato dall’1% al 3,52%.
Il Collegio, a prescindere dall’esattezza del modus operandi per giungere a detto dato, ripropone i calcoli della consulenza tecnica d’ufficio, che, al contrario, aveva preso a fondamento il 21% di dette superfici, incrementando tale dato del 2,52% e, quindi, ottenendo una complessivo del 23,52%.
I calcoli di cui alle pagine 3 e 4 dei chiarimenti della consulenza saranno così rideterminati:
1) Tot. Superficie mq. 5.666 x 23,52% = 1.332.64 (superf. parti comuni)
2) mq 5.666 – 1.332,64 = 4.333,36 x 3 volte set.x 4,33 (n. settimane in 1 mese) = 56.290,34 (superf. coperta da pulire in un mese)
3) 1.332,64 (sup. parti comuni) x 5 (volte settim.) x 4,33 (n. settimane in un mese) = 28.851,65 (superficie per parti comuni da pulire in un mese)
4) 56.290,34 + 28.851,65 = 85.141,99 (Totale superficie coperta mensile da pulire)
5) 85.141,99 / 226 (resa oraria puliziere) = 376,73 (ore occorrenti in un mese per superficie coperta)
6) 7,56 (ore occorrenti in un mese per superficie scoperta, come da CTU non contestata)
7) 376,73 + 7,56 = 384,29 (totale ore mensili impiegate)
8) 376,73 x 12,77 (costo orario puliziere) = 4.907,38 (costo mensile effettivo puliziere riferito a superficie coperta)
9) 4907,38/85.141,99 = 0,057
0,057 + 15% = 0,065
Dove 0,065 è il costo del puliziere al metro quadrato “identico” a quello calcolato dal CTU con la contestata superficie dei bagni pari all’1%.
Dal che, come chiarito già con l’Ordinanza n. 24/04, deriva l’irrilevanza del rilievo della controinteressata.
Né pare potersi condividere quanto assunto dall’Amministrazione nella produzione del 13.10.2003, ove si riconduce la superficie dei bagni non già all’1% (secondo i calcoli del CTU), ma al 10%.
Il Collegio osserva che il dato finale ritenuto congruo dalle valutazioni del perito di parte, allegate alla predetta produzione, pari a E. 7.482,71, contrastano, a tutta evidenza, anche con l’importo offerto dall’aggiudicataria.
La difficoltà operativa che si fa derivare da detta consulenza per effetto del ribasso del 31,34%, non sembra diminuire, in maniera sensibile, ove si consideri il ribasso dell’aggiudicataria, pari al 28%. Invero il 28% della base d’asta, conduce al risultato di E. 6.163,66, certamente inferiore al costo del servizio determinato dal consulente di parte di 7.482,71 (da considerare costo oggettivo, posto che la gran parte dello stesso è determinato da costi pressoché incomprimibili ed identici per tutti per manodopera).
In ogni caso, lo stesso Ufficio tecnico dell’Amministrazione, in sede di ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 584/03, con nota prot. N. 6303 del 21.11.2003, ha precisato che la superficie utile dei bagni è, in termini percentuali, pari al 4,6% per la zona Centro e del 4,3% per quella Calatabiano. Quindi, in ogni caso, una percentuale certamente più prossima all’1% contestato, rispetto al 10% ritenuto corretto, nelle proprie difese, dall’Amministrazione.
In conclusione, l’eccezione va disattesa, siccome infondata.

 

4. Conclusivamente, il ricorso va accolto con il consequenziale annullamento degli atti impugnati e, quale ristoro in forma specifica, va disposta l’aggiudicazione, a favore della ricorrente.

 

5.Rimane da esaminare la domanda relativa al risarcimento del danno.
La stessa è stata avanzata, in maniera generica, nel gravame introduttivo.
Come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. TAR Catania, II, 12.8.2000 n. 1559, confermata da Cons. Stato, A.P. n. 2/2003), l’accoglimento della domanda di risarcimento è subordinata alla dimostrazione, a carico del richiedente, della sussistenza del danno e della relativa entità.
Né è possibile accedere, in assenza di specifica richiesta, alla condanna equitativa di cui all’art. 1226 c.c., i cui presupposti, comunque, difettano nel caso di specie, posto che la ricorrente ha omesso di produrre prova che il danno non può essere dimostrato nel suo preciso ammontare (cfr. TAR Catania, II, 16.6.2004, n. 1677).
Consegue il rigetto della domanda.
Esistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio, fatta eccezione per le spese di consulenza tecnica che vanno poste, in solido, a carico dell’Amministrazione resistente e della controinteressata. Le stesse verranno liquidate con decreto collegiale motivato a norma dell’art. 168 del d.p.r. n. 115/2002, a seguito di presentazione da parte del consulente tecnico nominato della nota specifica delle spese prevista dall’art. 56 (in riferimento all’art. 50) dello stesso d.p.r. n. 115/2002, contenente l’indicazione della misura degli onorari spettanti sulla base delle tabelle richiamate dal successivo art. 275 del medesimo d.p.r. n. 115/2002, così come di recente adeguate con decreto 30.5.2002 del Ministro della Giustizia (in G.U.R.I. n. 182 del 5.8.2002).

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti ivi impugnati.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio fatta eccezione per quelle della disposta consulenza tecnica d’ufficio, che vengono poste, in solido, a carico dell’Amministrazione resistente e della controinteressata e che verranno liquidate nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 24.6.2004.

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