| T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 1 settembre 2004
n. 1340
Pres. Arosio, est. Morbelli
WWF, L.A.C., L.A.V., E.N.P.A. (Avv. D. Granara) c. Provincia
di Genova (Avv.ti R. Giovanetti, C. Scaglia e V. Manzone)
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1. Ambiente – Attività faunistico venatoria
– Previsioni dei piani faunistico venatori – Contenuti –
Individuazione delle zone e dei periodi per l’addestramento,
l’allenamento e le gare dei cani – Conseguenze sulla fauna
selvatica – Obbligo di previsione ed inserimento nel calendario
venatorio – Ipotesi dei volatili in cattività - Conseguenze
– Abbattimento per l’intero anno – Illegittimità
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2. Ambiente – Piano faunistico venatorio
– Contenuto - Mancata inclusione delle aree percorse dal
fuoco per mancanza di mappatura – Subordinazione all’espletamento
di attività istruttoria amministrativa – Illegittimità –
Motivi
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3. Ambiente – Attività faunistico venatoria
– Tutela dei rapaci – Riduzione a tre specie – Motivazione
– Occorre – Fattispecie
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4. Ambiente – Previsione di ambiti territoriali
di caccia subprovinciali – Disciplina - Conseguenze - Riduzione
da tre a due degli ambiti territoriali di caccia subprovinciali
(ATC) – Illegittimità - Motivi
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1. Anche nelle zone che i piani faunistico
venatori, ai sensi dell’art. 10, co. 8, L. 157/92, riservano
all’addestramento dei cani i volatili in stato di cattività
conservano la qualità di fauna selvatica; pertanto il loro
abbattimento non può essere indiscriminato ma deve essere
ricompreso nelle attività venatorie, con conseguente illegittimità
della estensione dei periodi di sparo rispetto al calendario
venatorio relativo alla specie cacciata. Ne consegue altresì
l’illegittimità del piano faunistico venatorio che consenta,
rimettendo la relativa scelta ai gestori delle aree stesse,
la possibilità di abbattimento per tutto l’anno.
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2. La mancata inclusione delle aree percorse
dal fuoco per mancanza di mappatura delle zone da sottrarre
alla caccia per 10 anni ai sensi della legge 353\2000 è
illegittima sia perché la Provincia, competente allo spegnimento
degli incendi, non può non conoscere il territorio danneggiato
da sottrarre alla caccia, sia perché la indeterminatezza
della previsione (in attesa della mappatura delle aree),
lascia prive di destinazione le zone interessate determinando
l’assenza di regolamentazione voluta viceversa dal legislatore.
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3. La riduzione a tre sole specie di rapaci
della tutela nei siti di nidificazione rocciosa deve essere
assistita, a pena di illegittimità, da idoneo supporto motivazionale
a pena di illegittimità (nella specie invece è apparsa priva
di motivazione la riduzione a sole sei specie avicole della
tutela nei siti di nidificazione rocciosa in contrasto con
la individuazione delle stesse compiute dalla convenzione
di Berna).
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4. Stante la previsione secondo la quale
gli ambiti territoriali di caccia aventi dimensione subprovinciale
devono risultare possibilmente omogenei e delimitati da
confini naturali, l’omogeneità deve essere riferita in primo
luogo alla conformazione del terreno e dei vari habitat
naturali che sullo stesso insistono ed in secondo luogo
alle tipologie di attività venatoria che sullo stesso e
negli stessi habitat naturali siano esercitabili. Ne consegue
che la previsione di ambiti territoriali eccessivamente
vasti viene a frustrare le finalità della norma che appaiono
anche quelle di limitare il nomadismo venatorio attenuando
l’incidenza dell’impatto del numero dei cacciatori sul territorio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 368/04 RGR.
N. 1340 Reg. Sent.
ANNO 2004
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria
Sezione Seconda
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nelle persone dei Signori:Mario AROSIO Presidente;
Floriana RIZZETTO Primo Referendario; Luca MORBELLI Referendario,
relatore.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.368/04 proposto da
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Associazione Italiana per il World Wide
Fund for nature - WWF in persona del legale rappresentante,
Lega per l’Abolizione della Caccia – L.A.C. in persona del
legale rappresentante, Lega Anti Vivisezione - L.A.V. in
persona del legale rappresentante, Ente Nazionale Protezione
Animali – E.N.P.A. in persona del legale rappresentante,
tutte rappresentate e difese dall’Avv. Daniele Granara ed
elettivamente domiciliate in Genova, via Porta degli Archi
n. 10/27 - 28;
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contro
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la Provincia di Genova in persona
del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dagli
avv. ti Roberto Giovanetti, Carlo Scaglia e Valentina Manzone
ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Genova,
Piazzale Mazzini n. 2;
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per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione
del Consiglio Porinciale di Genova n. 62 del 18 dicembre
2003, pubblicata all’Albo pretorio del 23.12.2003 al 7.01.2004,
avente ad oggetto approvazione del Piano Faunistico Venatorio
Provinciale, nonché per l’annullamento di ogni altro atto
presupposto, preparatorio, conseguente e/o comunque connesso,
anche non cognito ed in particolare della Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 47 del 10.02.2004, prot.n. 17537
avente ad oggetto “modalità per l’allenamento e l’addestramento
degli ausiliari da caccia e per le prove e gare cinofile
2004/2005”:
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 1 luglio 2004, relatore
il Referendario Luca Morbelli, l'avv. D. Granara per le
associazioni ricorrenti e l'avv. V. Manzone per l'amministrazione
resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con ricorso notificato il 6 marzo 2004 alla
Provincia di Genova e depositato il successivo 12 marzo
presso la Segreteria del TAR Liguria le associazioni ricorrenti,
hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione, i provvedimenti in epigrafe recanti l’approvazione
del Piano faunistico venatorio provinciale.
Avverso i provvedimenti impugnati le ricorrenti deducono
i seguenti motivi:
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1) violazione e mancata applicazione dell’art.
10 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 e dell’art. 3 l. r.
1 luglio 1994 n. 29, eccesso di potere sotto vari profili,
in quanto, nel computo della quota del territorio agro –
silvo – pastorale destinata a protezione della fauna selvatica,
sono state inserite anche aree inidonee alla caccia e alla
riproduzione della fauna selvatica come le zone di rispetto
stradale o ferroviario e quelle urbanizzate;
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2) violazione dell’art. 6 l. r. 1 luglio
1994 n. 29, eccesso di potere per difetto di istruttoria,
in quanto il Piano faunistico venatorio è stato approvato
senza che sia stato convocato il Comitato tecnico faunistico
venatorio;
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3)violazione e falsa applicazione degli artt.
2, 12, commi 2 e 3, 10, comma 8, e 18 della l. 157/92, eccesso
di potere per contraddittorietà manifesta, sviamento, in
quanto, in violazione delle norme in rubrica il Piano avrebbe
previsto zone di addestramento per cani da ferma “con periodo
di attività esteso a tutto l’anno”con facoltà di sparo,
nonché aree permanenti per cani da seguita che concorrono
a determinare la percentuale di territorio in cui vige il
divieto di caccia;
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4)Violazione dell’art. 10, comma 1, della
l. 21 novembre 2000 n. 353, eccesso di potere per difetto
di istruttoria e motivazione e per illogicità manifesta,
in quanto il Piano espressamente non considera le aree percorse
da incendi in cui vige il divieto di caccia ai sensi della
norma in rubrica;
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5) violazione e falsa applicazione dell’art.
11 della l. r. n. 29/94, eccesso di potere per mancanza
di istruttoria, in quanto, la individuazione delle pareti
rocciose sede di possibile nidificazione per le specie avifaunistiche
incluse nell’allegato 2 della convenzione di Berna, viene
arbitrariamente limitata soltanto a sei specie avicole,
e, sotto altro profilo, si consente anche nelle pareti sedi
di temporanea nidificazione di specie rupicole minacciate
di estinzione la possibilità di utilizzo delle vie ferrate
esistenti segnalate dal CAI;
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6) violazione falsa applicazione dell’art.
21, comma 1 lett. c) della l. 11 febbraio 1992 n. 157, eccesso
di potere per difetto del presupposto e per illogicità e
contraddittorietà manifeste, in quanto non sarebbe stata
inclusa nelle aree in cui vige il divieto di esercizio venatorio
al Foresta demaniale regionale di ”Tiglieto”;
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7) violazione e mancata applicazione dell’art.
19, comma 1, l. r. 29/94, eccesso di potere sotto vari profili,
in quanto il provvedimento in questione ha previsto l’istituzione
di due ambiti territoriali di caccia di notevoli dimensioni
privi dei requisiti dimensionali, di omogeneità, e di delimitazione
ad opera di confini naturali, prescritti dalla normativa
e dagli atti di indirizzo regionale in materia;
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8) illegittimità costituzionale (con conseguente
illegittimità derivata degli atti impugnati) degli artt.
18, 19, 20 della l.r. n. 29/1994 (in relazione al contrasto
con l’art. 32 comma 3 della l. 394/1991) per violazione
dell’art.117 Costituzione, in quanto il piano consentirebbe
a qualsiasi cacciatore residente in provincia di Genova,
mediante la semplice iscrizione ai due ambiti territoriali
di caccia l’esercizio della caccia nelle aree contigue ai
parchi naturali di Portofino, dell’Antola e dell’Aveto in
violazione del disposto dell’art. 32 della l. 394/1991,
che limita l’esercizio della caccia nelle aree contigue
ai parchi ai soli residenti nelle predette aree contigue.
Tale norma rivestirebbe natura di principio fondamentale,
donde la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale;
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9) illegittimità costituzionale (con conseguente
illegittimità derivata degli atti impugnati) dell’art. 29
comma 11 della l.r. n. 29/1994 (in relazione al contrasto
con l’art. 5 comma3, della l. 157/1992) per violazione dell’art.
117 Costituzione, in quanto il piano ponendo un limite numerico
massimo di appostamenti fissi unicamente per quelli che
utilizzano richiami vivi appare in contrasto con l’art.
5, comma 3, della l. n. 157/1992 (che non fa distinzione
tra appostamenti che utilizzano richiami vivi da quelli
che non li utilizzano). Poiché tale norma riveste natura
di principio fondamentale ne deriverebbe ai sensi dell’art.
117 Costituzione l’illegittimità costituzionale dell’art.
29 comma 11 della l.r. n. 29/1994 ed il vizio rubricato.
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Si costituiva in giudizio la Provincia di
Genova chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 1 luglio 2004 il ricorso è passato
in decisione.
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D I R I T T O
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Il ricorso in esame è rivolto avverso le
prescrizioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.
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1. Con il primo motivo le Associazioni ricorrenti
deducono violazione e falsa applicazione della l. 157/1992
e dell’art. 3 l.r. Liguria n. 29/94, eccesso di potere per
illogicità ed irrazionalità manifeste, sviamento, per avere
la Provincia di Genova ricompreso nel computo della percentuale
del territorio agro silvo pastorale da destinare a protezione
della fauna selvatica, ai sensi dell’art. 10, comma 3, l.
157/2002, anche le fasce di rispetto relative alle sedi
stradali, statali e provinciali, autostradali e ferroviarie
nonché le aree nel raggio di 100 metri dagli insediamenti
abitati.
Il motivo è inammissibile.
Invero la Provincia di Genova sul punto si è conformata
alla deliberazione della Giunta regionale Liguria n. 1295
del 30 ottobre 2001 con cui sono stati determinati gli indirizzi
regionali per la pianificazione faunistico venatoria ai
sensi dell’art. 5 della l.r. n. 29/1994.
Tale deliberazione non è stata impugnata dalle ricorrenti
donde l’inammissibilità del motivo.
In questo senso si è già espressa la Sezione con la sentenza
n. 1327 del 27 marzo 2003 e da tale orientamento il Collegio
non ritiene doversi discostare.
Né può affermarsi che la deliberazione regionale 30.10.2001
n. 1295 abbia natura normativa. Non è quindi consentito
al giudice amministrativo l’esercizio del potere di disapplicazione.
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2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione
dell’art. 6 l.r. Liguria n. 29/94, eccesso di potere per
difetto di istruttoria in quanto la Provincia non avrebbe
ottenuto il parere del Comitato faunistico – venatorio provinciale.
Il motivo è infondato, invero risulta dalle produzioni della
resistente che il Comitato faunistico venatorio è stato
convocato con nota del 4 giugno 2003 e che si è riunito
in data 16 giugno 2003 per esaminare il la bozza di Piano
Faunistico Venatorio Provinciale.
A questo punto appare irrilevante la formulazione espressa
di un parere posto che, essendo ampiamente trascorso il
termine di cui all’art. 16 della l. 241/1990, senza che
sia intervenuto il predetto parere deve ritenersi che l’Amministrazione
Provinciale trasmettendo il progetto di piano al Consiglio
provinciale si sia avvalsa della facoltà di prescinderne
ai sensi del citato art. 16.
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3. Con il terzo motivo si deduce violazione
falsa applicazione degli artt. 12, commi 2 e 3, 10, comma
8, lett. e) e 18 l. 157 /1992 , eccesso di potere per contraddittorietà
manifesta e sviamento, in quanto il Piano avrebbe previsto
aree permanenti per l’addestramento per cani da ferma (tipo
B) e per cani da seguita (tipo C) su selvaggina allevata
in cattività con o senza la possibilità di abbattimento.
Il motivo è fondato.
L’art. 10, comma 8, della l. 157/92 prevede che i piani
faunistico venatori stabiliscono le zone e i periodi per
l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani anche
su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna
di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui
gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e
cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.578 del 1990,
ha stabilito che anche i volatili in stato di cattività
non perdono per questo la qualità di “fauna selvatica” e
che perciò il loro abbattimento deve essere ricompreso tra
le attività venatorie. La giurisprudenza amministrativa
(CdS VI 21\5\2002 n.717; Tar Liguria II 22\11\2002 n.1124)
ha affermato che anche nelle zone riservate all’addestramento
dei cani i volatili in stato di cattività conservano la
qualità di fauna selvatica e che pertanto il loro abbattimento
non può essere indiscriminato ma ricompreso nelle attività
venatorie, con la conseguenza della illegittimità della
estensione dei periodi di sparo rispetto al calendario venatorio
relativo alla specie cacciata.
Ne consegue l’illegittimità del piano che ha consentito,
rimettendo la relativa scelta ai gestori delle aree stesse,
la possibilità di abbattimento per tutto l’anno.
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4. Con il quarto motivo si deduce violazione
dell’art. 10, comma 1, l. 353/2000, eccesso di potere per
difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicità manifesta
in quanto il Piano omette di indicare le aree e le superfici
delle zone di divieto di caccia in cui tale divieto vige
per essere state tali aree percorse da incendi.
Il motivo è fondato, invero, come già espresso dalla Sezione
nella sentenza n. 1629 del 6 dicembre 2003, la mancata inclusione
delle aree percorse dal fuoco per mancanza di mappatura
di queste zone da sottrarre alla caccia per 10 anni ai sensi
della legge 353\2000 appare scelta inaccettabile sotto due
profili:in primo luogo perché l’intervento per lo spegnimento
dell’incendio cui la Provincia è parte fondamentale per
le competenze attribuitele dalla legge fa sì che la stessa
non possa non conoscere il territorio da sottrarre alla
caccia perché danneggiato dal fuoco. In secondo luogo la
indeterminatezza della previsione (in attesa della mappatura
delle aree) oltre a denunciare il difetto di istruttoria
e di motivazione del piano, lascia prive di destinazione
le stesse cioè con un’assenza di regolamentazione voluta
invece dal legislatore.
Tale orientamento appare condivisibile al Collegio che rileva
come l’avere subordinato l’inclusione delle aree percorse
da incendi nell’ambito delle zone in cui vige il divieto
di caccia all’espletamento di attività amministrativa da
parte dei Comuni interessati realizza una sostanziale vanificazione
della portata precettiva della norma con conseguente compressione
e potenziale azzeramento del termine di divieto previsto
dalla legge 353/2000.
Ne consegue l’illegittimità del Piano anche sotto questo
profilo.
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5. Con il quinto motivo si deduce violazione
e falsa applicazione dell’art. 11 della l. r. n. 29\94,
eccesso di potere per mancanza di istruttoria, in quanto
la norma impone la individuazione delle pareti rocciose
sede di possibile nidificazione per le specie avifaunistiche
incluse nell’allegato 2 della convenzione di Berna, mentre
l’atto impugnato limita la tutela senza motivazione soltanto
a sei specie avicole.
Ed invero come ha avuto modo di precisare in altra occasione
la Sezione (TAR Liguria sez. II, 6 dicembre 2003 n. 1629)
la riduzione a tre sole specie di rapaci della tutela nei
siti di nidificazione rocciosa deve essere assistita, a
pena di illegittimità, da idoneo supporto motivazionale
a pena di illegittimità. Nella specie invece appare priva
di un supporto motivazionale adeguato la riduzione a sole
sei specie avicole la tutela nei siti di nidificazione rocciosa
in contrasto con la individuazione delle stesse compiute
dalla convenzione di Berna.
Quanto alla tematica della salvaguardia delle ferrate il
Collegio osserva come la materia sia stata disciplinata
con altre deliberazioni non impugnate in questa sede ovvero
attenga alla Pianificazione dei Parchi. Ne consegue l’inammissibilità
per un verso e l’infondatezza per altro verso delle censure
attinenti alla descrizione contenuta nel paino faunistico
venatorio delle vie ferrate in cui è consentita l’arrampicata.
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6. Con il sesto motivo si deduce violazione
falsa applicazione dell’art. 21comma1 lett. c) l. 157/1992,
eccesso di potere per difetto di presupposto e per illogicità
e contraddittorietà manifeste per non avere incluso nella
zone di divieto di caccia la Foresta Demaniale regionale
di Tiglieto “in considerazione dello scarso interesse faunistico
dell’area”.
Il Collegio prende atto delle precisazioni della Provincia
di Genova per cui un parte della superficie della Foresta
demaniale regionale di Tiglieto è comunque sottoposta a
divieto di caccia.
Ciò posto le censure sono fondate, è pur vero che la Giunta
Regionale, con deliberazione n. 4722 del 30 agosto 1984,
emessa nella vigenza della legge n. 968/1977, che consentiva
alle Regioni di ammettere la caccia nelle foreste demaniali
con condizioni sfavorevoli al ripopolamento della selvaggina,
ha consentito la caccia nella Foresta di Tiglieto. Tuttavia
proprio l’Amministrazione provinciale di Genova nello “Studio
di revisione degli ambiti protetti nel territorio della
Provincia di Genova “, approvato dal Comitato consultivo
sulla caccia della Provincia di Genova in data 19.11.1991
ha evidenziato come la zona presenti una spiccata vocazione
al ripopolamento.
Ne consegue che il Piano è affetto dai vizi denunciati,
non avendo dato adeguatamente conto delle ragioni per le
quali lo studio citato debba essere ritenuto inattendibile
e la Foresta demaniale regionale di Tiglieto presenti scarso
interesse faunistico.
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7. Con il settimo motivo si deduce violazione
e falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, della l.r. Liguria
n. 29/1994, eccesso di potere per difetto dei presupposti
e per contraddittorietà ed illogicità manifesta, in quanto
il Piano ha individuato solo due ambiti territoriali di
caccia di notevoli dimensioni non tenendo conto delle norme
invocate per cui gli ambiti territoriali di caccia abbiano
dimensione subprovinciale siano possibilmente omogenei e
delimitati da confini naturali.
Il motivo è fondato, invero come già espresso dalla sezione
nella sentenza 22 novembre 2002 n.1124 l’avere suddiviso
l’intero territorio della Provincia di Genova in due ambiti
territoriali di caccia di notevolissime dimensioni necessariamente
ha determinato la disomogeneità degli stessi ricomprendendo
negli stessi tratti di costa , aree collinari e montuose.
Né appare sostenibile, come fa la Provincia nelle sue difese,
che l’omogeneità debba essere essenzialmente gestionale
posto che il riferimento alla omogeneità gestionale dell’ambito
consente la sostanziale elusione della norma. Invero il
progresso tecnologico consente la possibilità di gestire
unitariamente, mediante sistemi informativi e di controllo
avanzati, anche attività diverse svolgentisi su aree oggettivamente
difformi le une dalle altre. Il Collegio, pertanto, ritiene
che l’omogeneità debba essere riferita in primo luogo alla
conformazione del terreno e dei vari habitat naturali che
sullo stesso insistono ed in secondo luogo alle tipologie
di attività venatoria che sullo stesso e negli stessi habitat
naturali siano esercitabili.
Ne consegue che la previsione di ambiti territoriali così
vasti viene a frustrare le finalità della norma che appaiono
anche quelle di limitare il nomadismo venatorio attenuando
l’incidenza dell’impatto del numero dei cacciatori sul territorio.
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8. Infondati devono invece ritenersi i motivi
8 e 9 con i quali le ricorrenti deducono profili di illegittimità
costituzionale della l. 29/1994, con riferimento alle previsioni
di cui all’art. 32, comma 3, della l. 394/1991 e di cui
all’art. 5, comma 3, della l. 157/1992.
Invero a tal riguardo appare sufficiente osservare come
le invocate disposizioni normative non appaiono assurgere
al rango di principi fondamentali posto che le stesse, per
la puntualità precettiva del loro contenuto in relazione
a fattispecie esattamente individuate e circoscritte nel
loro ambito, appaiono piuttosto rivestire i caratteri di
norme di dettaglio. In conclusione il ricorso in esame deve
essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere
annullato per quanto di ragione.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla per quanto di
ragione il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Genova il 1 luglio 2004, in
Camera di Consiglio.
Mario AROSIO Presidente
Luca MORBELLI Referendario, estensore.
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Depositato in Segreteria il 1 SET. 2004
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