| T.A.R. VENETO - SEZIONE III - Sentenza 30 agosto 2004 n. 3086
U. Zuballi, Pres. - A. Gabbricci, Est.
Girardi Pubblicità S.r.l. (Avv. ti Ruffo e Zambelli) contro
ANAS S.p.A. (non costituita) |
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1. Atto amministrativo – Comunicazione di
avvio del procedimento – Atto di revoca – Necessità – Impossibilità
del privato di apportare elementi di valutazione idonei
ad incidere in termini favorevoli sul provvedimento finale
- Irrilevanza
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2. Autorizzazione e concessione - Impianti
pubblicitari conformi alle disposizioni contenute negli
artt. 47 segg. d.P.R. 495/92 – Sono legittimi – Revoca della
concessione in assenza di violazioni degli artt. 47 segg.
d.P.R. 495/92 – Illegittimità
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3. Atto amministrativo – Impianti pubblicitari
- Revoca delle concessioni relative a venti distinti impianti
pubblicitari - Unica motivazione per tutte le revoche -
Illegittimità
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1. Sussiste l’obbligo di comunicare all’interessato
l’avvio del procedimento destinato a concludersi con un
atto di revoca e, più in generale, con un atto di secondo
grado di ritiro di un precedente provvedimento a lui favorevole.
Non può essere invocato l’orientamento interpretativo per
cui l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo non vizia l’atto conclusivo quando la partecipazione
dell’interessato non avrebbe potuto, comunque, apportare
elementi di valutazione eventualmente idonei ad incidere,
in termini a lui favorevoli, sul provvedimento finale: la
discrezionalità intrinseca agli atti di ritiro richiede,
infatti, la più ampia conoscenza della situazione e la contestuale
valutazione dei diversi interessi coinvolti, compresi quelli
privati e potendo l’interessato fornire un utile contributo
per l’una e per gli altri.
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2. Gli impianti pubblicitari, rispettosi
delle puntuali disposizioni contenute negli artt. 47 segg.
del codice della strada (d.P.R. 495/92), devono essere considerati
legittimi. Ne consegue che in assenza di una qualche violazione
di tali disposizioni, l’ANAS non può discrezionalmente disporre
la rimozione di cartelloni in precedenza autorizzati.
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3. Il provvedimento di revoca delle concessioni,
relative a venti distinti impianti pubblicitari e recante
unica motivazione, è illegittimo per eccesso di potere sotto
il profilo della carenza e genericità della motivazione.
Ciascuna revoca avrebbe infatti dovuto essere separatamente
giustificata, dopo aver verificato se l’interesse pubblico
perseguito non avesse potuto essere realizzato, in adeguato
contemperamento con gli interessi privati (consolidati dai
provvedimenti emessi dallo stesso Ente gestore), attraverso
l’eliminazione o lo spostamento di una parte soltanto degli
impianti in questione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente; Mauro Springolo, Consigliere;
Angelo Gabbricci, Consigliere-relatore, ha pronunciato la
seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3177/03, proposto da
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Girardi Pubblicità S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv. ti Ruffo e Zambelli, con domicilio eletto presso
lo studio del secondo in Venezia, via Cavallotti 22,
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contro
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ANAS S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
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per l’annullamento del provvedimento 29 (recte
5) settembre 2003 di ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità
per il Veneto, trasmesso con nota 29 settembre 2003, n.
1245, di revoca delle concessioni per cartelloni pubblicitari
13 febbraio 2001, nn. 3595, 3597, 3599, 3601, 3603, 3605,
e 31 luglio 2001, nn. 20377 e 20379.
e per il risarcimento del danno in forma specifica, ovvero
per equivalente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito nella pubblica udienza del 3 giugno 2004 - relatore
il consigliere avv. Angelo Gabbricci - l’avv. Ruffo per
la ricorrente;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Nella nota di servizio 22 luglio 2003, n.
14930, il caponucleo A.N.A.S. del tronco Venezia – S. Michele
al Tagliamento della ss. 14 della Venezia Giulia segnalava
come, nel corso di un sopralluogo, si fosse riscontrata
al km. 8 circa, sul lato sinistro, in prossimità dell’incrocio
con l’aeroporto di Venezia, “la presenza di innumerevoli
cartelli pubblicitari … regolarmente autorizzati”, tra cui
otto installati dall’impresa Girardi pubblicità S.r.l..
La nota, dopo aver illustrando dettagliatamente gli inconvenienti
che il coacervo di tali installazioni comportava per la
sicurezza della circolazione e per la manutenzione della
strada, concludeva proponendo che si procedesse con urgenza
alla revoca delle relative autorizzazioni.
Il provvedimento 5 settembre 2003, sottoscritto dal dirigente
amministrativo del compartimento, e qui impugnato, ha effettivamente
revocato venti tra concessioni ed autorizzazioni, tra cui
le otto concessioni per cartelloni pubblicitari già rilasciate
alla Girardi, e precisamente le concessioni 13 febbraio
2001, nn. 3595, 3597, 3599, 3601, 3603, 3605, e 31 luglio
2001, nn. 20377 e 20379.
Dopo aver richiamato il citato rapporto del caponucleo,
l’atto, per motivare la decisione assunta, sottolinea intanto
come la contestuale presenza dei cartelli pubblicitari e
di cartelli segnaletici crei “notevole confusione all’interpretazione
degli itinerari proposti, nonché alla leggibilità dei messaggi
di indicazione stradale generando motivo di distrazione
per gli utenti della strada”; rileva quindi che, siccome
i cartelli “sono installati lungo la banchina stradale a
breve distanza dalla carreggiata, in caso di avverse condizioni
meteorologiche possono essere soggetti ad inclinamenti lungo
il loro asse in modo tale da compromettere la loro stabilità
e diventare un serio pericolo per l’incolumità pubblica”;
rappresenta, infine, come, “visti i continui lavori di ordinaria
manutenzione delle scarpate stradali quali sfalcio erba,
ripristino caditoie, scoli delle acque meteoriche, pulizia
dei fossati ecc. tali cartelloni creano intralcio alla esecuzione
dei lavori citati”.
Avverso il provvedimento in questione, comunicato alla Girardi
con nota 29 settembre 2003, quest’ultima ha proposto il
ricorso in esame: ANAS S.p.A., sebbene ritualmente intimata,
non si è costituita in giudizio, pur depositando in causa
alcuni atti del procedimento, in seguito ad ordinanza istruttoria
presidenziale.
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DIRITTO
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1.1. Nel primo motivo il provvedimento impugnato
viene censurato per violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto
1990, n. 241, sotto il profilo della mancata comunicazione
dell’avvio del procedimento.
Secondo la ricorrente, invero, l’avviso era dovuto, tanto
più avendo il provvedimento impugnato natura di revoca,
e venendo così ad incidere su situazioni giuridiche consolidate.
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1.2. Il secondo motivo di ricorso è invece
compendiato nell’eccesso di potere per sviamento, perplessità
e contraddittorietà.
La ricorrente ha invero prodotto otto distinti provvedimenti
di revoca delle stesse concessioni, emessi il 24 aprile
2003, e fondati sul presupposto che gli impianti – come
altri - sarebbero stati realizzati in una zona sottoposta
a vincoli paesaggistici ed ambientali.
Ne era seguito un contenzioso stragiudiziale, coinvolgendo
anche il Comune di Venezia che – per quanto si desume dagli
atti – aveva escluso l’esistenza di tali vincoli, almeno
dove si trovavano i cartelloni Girardi.
Di fatto, il compartimento ANAS, nella nota 28 maggio 2003,
richiamata la comunicazione 11 febbraio 2003, n. 2003/621993
dello stesso Comune, aveva “sospesi i termini delle revoche”,
e le conseguenti rimozioni degli impianti: questi però,
secondo la ricorrente, vennero comunque rimossi “ai primi
di settembre”.
Secondo Girardi, per vero, la successione degli atti emessi
dalla società ANAS manifesterebbe un’evidente perplessità
nell’agire, tale da configurare un’ipotesi di sviamento.
Invero, le autorizzazioni erano state inizialmente revocate
con la giustificazione della presenza d’un vincolo ambientale;
dunque, accertatane l’insussistenza, ANAS avrebbe dovuto
ritirare i provvedimenti di revoca, ciò che però l’avrebbe
esposta “alle giuste lagnanze delle società concessionarie
dal momento che l’ANAS aveva già provveduto ad intraprendere
la rimozione forzata dei cartelli”.
Così, prosegue la ricorrente, la resistente ha voluto “perpetrare
l’errore reiterando le revoche”, ma fondandole altrimenti:
l’eterogenea motivazione del provvedimento impugnato dimostrerebbe
l’intento “di giustificare ex post un comportamento (rimozione
materiale dei cartelli) tenuto sulla base di atti dalla
medesima riconosciuti illegittimi (per inesistenza del vincolo
ambientale)”, realizzando così un eccesso di potere per
sviamento.
La ricorrente soggiunge, a conferma, come l’atto impugnato
non espliciti le ragioni per cui le esigenze di sicurezza
e manutenzione non erano state considerare all’atto del
rilascio delle autorizzazioni: sarebbe così evidente, anche
sotto tale profilo, la contraddittorietà dell’atto impugnato
con le autorizzazioni originarie.
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1.3. Nel seguente III motivo, il provvedimento
impugnato è censurato per violazione dell’art. 3 l. 241/90,
e per eccesso di potere per carenza di motivazione.
Osserva la ricorrente come ANAS S.p.A., anziché valutare
separatamente le singole posizioni, abbia emesso un unico
provvedimento di revoca, riferito a tutti gli impianti insistenti
lungo il tratto stradale in questione, così equiparando
illegittimamente “posizioni e cartelli diversi per dimensioni,
messaggi, posizionamento e struttura”, e precludendo ai
destinatari di comprendere quale sia l’effettiva motivazione
che li riguardasse.
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1.4. Sempre all’art. 3 della l. 241/90, ma
questa volta al III comma («se le ragioni della decisione
risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato
dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente
legge, anche l’atto cui essa si richiama»), si riferisce
il seguente motivo, nel quale si afferma come la genericità
della motivazione rifletterebbe una carenza d’istruttoria
e di contraddittorio.
Il sopralluogo, cui rinvia il provvedimento, sarebbe indicato
“come fatto e non come atto”; come fatto, peraltro, sarebbe
“inverificabile non essendo indicato il giorno né le generalità
dei funzionari che lo avrebbero eseguito”.
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1.5.1. Il quinto motivo è compendiato poi
nell’eccesso di potere per travisamento dei fatti, insussistenza
dei presupposti, violazione dell’art. 23 del d. lgs. 30
aprile 1992, n. 285 e degli artt. da 47 a 54 del d.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495: le giustificazioni espresse nel
provvedimento sarebbero in contrasto con la realtà dei luoghi
e con la normativa che regola la pubblicità stradale.
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1.5.2. Il primo aspetto del travisamento
dei fatti deriverebbe dalla circostanza, riportata nel provvedimento
impugnato, che l’incrocio in questione si trova al km. 8
+ 300 lato sinistro, mentre i cartelli della Girardi sarebbero
“posizionati per lo più ad oltre 300 m” da quel punto, sicché
non vi sarebbe alcuna interferenza con la segnaletica stradale
posta in corrispondenza dell’incrocio predetto.
D’altronde, prosegue la ricorrente, il codice della strada
contiene disposizioni adeguate ad evitare disguidi, prescrivendo
per le installazioni pubblicitarie dimensioni, distanze,
colori, e così via, e l’Ente gestore potrà imporre determinati
elementi distintivi, ma non la rimozione: comunque, l’autorizzazione
per i cartelli realizzati dalla ricorrente ne stabiliva
puntualmente forme e contenuti, all’evidente scopo di eliminare
qualsiasi rischio di confusione.
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1.5.3. Andrebbe altresì escluso che i cartelli
in questione rappresentino un pericolo per l’incolumità
pubblica.
Anzitutto, infatti, risulta rispettata la distanza dalla
carreggiata, quale disciplinata dall’art. 51, II comma,
del regolamento al codice della strada, di cui al citato
d.P.R. 495/92, la cui puntuale prescrizione escluderebbe
qualsiasi discrezionalità dell’autorità competente. Neppure
potrebbe essere contestata, senza un accertamento tecnico
qualificato, la staticità dei cartelli, realizzati nel rispetto
della normativa tecnica esistente: la ricorrente, comunque,
avrebbe assolto gli oneri posti a suo carico con autodichiarazione
17 luglio 1997, così come previsto dall’art. 53, III comma,
del ripetuto regolamento.
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1.5.4. La Girardi non ritiene peraltro neppure
accettabile l’affermazione che i cartelli pubblicitari sarebbero
di ostacolo alla manutenzione delle scarpate, né ciò potrebbe
comunque giustificare una revoca.
Il legislatore, nel definire le caratteristiche dei cartelli,
come il distacco dal terreno, avrebbe già considerato le
esigenze di manutenzione delle strade; gli impianti della
ricorrente sarebbero realizzati e posizionati nel pieno
rispetto della normativa di settore, senza dire che la stessa
Girardi corrisponde, per gli impianti de quibus canoni annuali
all’ANAS per oltre € 2.500,00, adeguati a coprire l’eventuale
aggravio nella manutenzione.
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1.5.5. L’Ente gestore, a parere della ricorrente,
revocando le proprie autorizzazioni, non solo traviserebbe
la realtà, ma disapplicherebbe la disciplina vigente, esercitando
poteri discrezionali che non possiederebbe, ed introducendo
così surrettiziamente una disciplina più restrittiva di
quella vigente.
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1.6. Infine, nel VI motivo (eccesso di potere
per carenza di motivazione, illogicità, e sproporzione dell’atto)
si osserva come, se la condotta dell’ANAS è stata determinata
dalla presenza in loco di “innumerevoli cartelli”, è tuttavia
da rilevare come ciò sia l’effetto della sua precedente
decisione di autorizzarli.
In ogni caso, l’esigenza di maggiore sicurezza avrebbe potuto
essere conseguita con la revoca o lo spostamento di alcuni
cartelli, e non certo con un provvedimento, illogico e sproporzionato,
che li elimina integralmente.
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2. È certamente fondato il primo motivo di
ricorso.
Sussiste infatti l’obbligo di comunicare all’interessato
l’atto di avvio del procedimento destinato a concludersi
con un atto di revoca e, più in generale, con un atto di
secondo grado di ritiro di un precedente provvedimento a
lui favorevole (ex multis C.d.S., VI, 6 giugno 2003, n.
3173; C.d.S., V, 22 maggio 2001, n. 2823; id. 2 febbraio
1996, n. 132): obbligo che può essere derogato soltanto
in presenza di particolari ragioni di urgenza, che, tuttavia,
in specie non risultano esplicitate nella motivazione del
provvedimento, né sono obiettivamente percepibili secondo
esperienza e ragionevolezza.
Ancora, non può essere invocato l’orientamento interpretativo
(C.d.S., V, 3 luglio 2003, n. 3969; id. 17 marzo 2003, n.
1357, e 23 aprile 1998, n. 474) per cui l’omissione della
comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non
vizia l’atto conclusivo quando la partecipazione dell’interessato
non avrebbe potuto, comunque, apportare elementi di valutazione
eventualmente idonei ad incidere, in termini a lui favorevoli,
sul provvedimento finale: la discrezionalità intrinseca
agli atti di ritiro richiede la più ampia conoscenza della
situazione, e la contestuale valutazione dei diversi interessi
coinvolti, compresi quelli privati, e l’interessato può
fornire un utile contributo per l’una e per gli altri.
Né, infine, si può affermare che la Girardi sia comunque
venuta a conoscenza del procedimento attraverso i precedenti
atti di revoca, essendo evidente l’autonomia, almeno formale,
del nuovo procedimento, come ben si desume dalla diversa
motivazione del nuovo provvedimento rispetto a quelli.
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3.1. Il Collegio, peraltro, riconosciuta
la sussistenza del vizio formale non può senz’altro considerare
definita la controversia, con assorbimento dei restanti
motivi, stante la domanda risarcitoria contestualmente presentata
dalla ricorrente.
Girardi, infatti, agisce per ottenere il ristoro del pregiudizio
asseritamente subito a causa dell’illegittima compressione
delle facoltà che le erano state attribuite con le concessioni
de quibus: il provvedimento impugnato ha dunque leso un
interesse di tipo oppositivo, consistente nella pretesa
a non essere disturbato nell’esercizio delle stesse facoltà
e, cioè, in concreto, nella possibilità di esporre, come
imprenditore, installazioni pubblicitarie lungo la strada
pubblica, nei luoghi e nei modi prestabiliti e verso un
canone (sul danno “da disturbo” cfr. C.d.S., VI, 12 marzo
2004, n. 1261).
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3.2. Ora, nel caso di lesione d’interessi
oppositivi, la preesistenza del bene della vita inciso dal
provvedimento illegittimo potrebbe di per sé condurre al
riconoscimento di un danno ingiusto, a prescindere dalla
natura del vizio riscontrato nel provvedimento: “nel caso
di lesione di interesse legittimo oppositivo, dove il bene
della vita sia stato già acquisito alla sfera giuridica
soggettiva, di fronte alla quale l’esercizio del potere
non può che essere informato al rispetto delle norme che
presiedono all’azione amministrativa, in applicazione dei
principi di legalità e buona amministrazione, la lesione,
che dà luogo alla responsabilità della p.a., è configurabile
in rapporto a qualsiasi vizio dell’atto amministrativo,
sia esso formale che sostanziale” (Cass., 10 gennaio 2003,
n. 157).
Peraltro, deve darsi altresì conto di una diversa posizione
–finalizzata a prevenire il rischio di un’iperprotezione
degli interessi oppositivi – per la quale, “se il provvedimento
compressivo è viziato per ragioni attinenti alla sola forma
oppure al solo procedimento, ma risulta ineccepibile sul
piano sostanziale, la pubblica Amministrazione potrebbe
adottare un provvedimento di identico contenuto sfavorevole
per il privato”, ed in tale situazione appare “difficile
giustificare un diritto a risarcimento”, considerato che
“ad onta della illegittimità del provvedimento di ritiro,
l’Amministrazione, senza nuovamente incorrere nel rilevato
vizio formale, potrà successivamente reiterare l’annullamento
del titolo abilitativo”, e, in una prospettiva meno formalistica,
“il privato non potrebbe sostenere la lesività sostanziale
del primo provvedimento di annullamento, inficiato da illegittimità
solo formale attesa la non spettanza ab initio del bene
della vita sottrattogli” (così, in motivazione, C.d.S.,
VI, 1261/04, cit.).
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3.3. Ora, non v’è qui necessità di assumere
una definitiva posizione sulla questione: ma la sua obiettiva
incertezza induce comunque a verificare la fondatezza delle
ulteriori censure, riferite in parte a profili sostanziali
d’illegittimità dell’attività amministrativa in questione.
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4.1. Non può anzitutto trovare accoglimento
il secondo motivo di ricorso, per cui il provvedimento gravato
sarebbe viziato da sviamento: la tesi della ricorrente è
che l’ANAS, con la seconda revoca, avrebbe così trovato
una nuova giustificazione dei precedenti analoghi provvedimenti
di revoca dell’aprile 2003, per evitare le rivalse dei concessionari.
Ora, in disparte che la ricorrente sembra non considerare
che, se così fosse, la sua attuale richiesta risarcitoria
sarebbe correlata a provvedimenti inoppugnabili ed andrebbe
conseguentemente respinta, è tuttavia da osservare come
nulla faccia supporre che le installazioni siano state effettivamente
rimosse – volontariamente o coattivamente – per effetto
di quei provvedimenti, o che, comunque, lo siano state quelle
della ricorrente.
Si è invero già visto che il compartimento ANAS, nella nota
28 maggio 2003 (che non risulta essere stata in seguito
ritirata), sospese i termini delle revoche, e le conseguenti
rimozioni degli impianti; questi erano ancora presenti alla
metà di luglio, quando fu svolto il sopralluogo richiamato
nella seconda revoca; e la rimozione coattiva, “ai primi
di settembre”, cui si riferisce la ricorrente, si presenta
piuttosto come operazione attuativa del provvedimento gravato,
il quale reca la data del 5 settembre 2003.
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4.2. Anche il quarto motivo si presenta infondato.
L’esito del sopralluogo risulta formalizzato nella citata
richiesta 22 luglio 2003 del caponucleo, i cui contenuti
sono stati riprodotti nell’atto impugnato: è quest’ultimo,
dunque, e non il primo, a fornire le ragioni della revoca,
rendendo così irrilevante che la stessa richiesta non sia
stata contemporaneamente fornita all’interessata.
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5.1. Appaiono invece condivisibili le altre
tre censure tuttora da esaminare, e che possono essere considerate
unitariamente.
Invero, l’art. 23 cod. strada prescrive, al primo comma,
in termine generali, il divieto di collocare impianti di
pubblicità che possono ingenerare difficoltà nel percepire
e comprendere la segnaletica stradale, ovvero distrarre
l’attenzione degli utenti; la disposizione va tuttavia coordinata
con il seguente VI comma, il quale dispone che il regolamento
“stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l’ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade”.
Si deve allora ritenere che, per il combinato effetto delle
due norme, gli impianti, se rispettosi delle puntuali disposizioni
contenute agli artt. 47 segg. del d.P.R. 495/92, siano legittimi
e non possa comunque esserne disposta la rimozione, se in
precedenza autorizzati: ovvero, in altri termini, che all’Ente
gestore non appartenga un generale potere discrezionale
di assumere siffatta determinazione, in contrasto con le
previsioni regolamentari.
Orbene, il provvedimento impugnato – e, peraltro, anche
la presupposta relazione di sopralluogo – non rileva alcuna
violazione di tali disposizioni, sicché si deve concludere
che gli impianti della Girardi erano pienamente conformi
alla disciplina vigente, e l’ANAS non aveva il potere di
revocare le concessioni in essere.
Pare cioè di poter condividere il rilievo conclusivo della
ricorrente sub 1.5., secondo la quale le motivazioni, addotte
dall’Ente gestore con il provvedimento impugnato, conducano
a disapplicare la normativa positiva vigente: e ciò vale,
naturalmente, anche per le considerazioni, in quello contenute,
sulla pericolosità degli impianti in caso di avverse condizioni
meteorologiche, e sull’intralcio ai lavori di manutenzione.
Invero, muovendo dal presupposto – qui incontestato - che
gli impianti de quibus siano realizzati secondo le norme
tecniche e alle distanze prescritte, è infatti evidente
come l’esito coerente dei suddetti rilievi sarebbe un generalizzato
divieto di erigere cartelli pubblicitari ai lati delle strade
(ovvero una sostanziale arbitrarietà nel permetterlo) giacché
simili pericoli ed intralci, sia pure in misura variabile,
sono quasi sempre individuabili: conclusione, peraltro,
incompatibile con le disposizioni applicabili, e segnatamente
con il citato art. 23 cod. strada, che stabilisce un siffatto
divieto soltanto per determinate categorie di strade, cui
non risulta appartenere il tratto in questione.
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5.2. Il quinto motivo è dunque fondato: ma,
quand’anche non se ne volesse tener conto, v’è da osservare
come anche gli altri due (il III ed il VI) vanno accolti.
Invero, il provvedimento si riferisce a venti distinti impianti,
posti in successione tra il km. 7+798 ed il km. 8+050, e
dunque a distanze diverse, anche significative, dall’incrocio
con la strada che conduce all’aeroporto di Venezia (km.
8+300): sicché un’unica motivazione, in presenza di situazioni
evidentemente differenziate, appare senz’altro illegittima
per eccesso di potere sotto il profilo della carenza e genericità
della motivazione.
Ciascuna revoca avrebbe cioè dovuto essere separatamente
giustificata, dopo aver adeguatamente verificato se l’interesse
pubblico, asseritamente perseguito, non potesse essere realizzato,
in un adeguato contemperamento con quelli privati – consolidati
dai provvedimenti emessi dallo stesso Ente gestore - attraverso
l’eliminazione o lo spostamento di una parte soltanto degli
impianti in questione.
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6. Resta così da esaminare la domanda di
risarcimento del danno.
Accertato che il provvedimento impugnato ha procurato un’illegittima
lesione della posizione d’interesse oppositivo vantata dal
ricorrente, è altresì indiscutibile che, stante la violazione
di norme positive, peraltro di lineare interpretazione,
nonché del principio di buona amministrazione, sussistono
in specie gli estremi della colpa nella condotta tenuta
dall’ANAS, né questa ha comunque fornito elementi istruttori,
ovvero anche meramente assertori, volti a dimostrare l’assenza
dell’elemento soggettivo.
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7.1. Più complesso appare invece determinare
il danno causato alla ricorrente per effetto del rammentato
provvedimento illegittimo, e le forme del suo risarcimento.
Invero, si può ritenere anzitutto accertato – in difetto
di elementi di segno opposto – che i cartelli in questione
siano stati effettivamente rimossi e ciò sia avvenuto in
esecuzione del provvedimento impugnato.
Ancora, si può riconoscere che ciò abbia cagionato un danno
economico alla ricorrente, che fornisce servizi pubblicitari
in forma imprenditoriale, ed avendo essa in corso, per le
otto installazioni in questione, altrettanti contratti pubblicitari,
che sono stati depositati in giudizio, e per i quali percepiva
un canone annuo.
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7.2. La domanda risarcitoria, in principalità,
viene proposta come di risarcimento in forma specifica,
mediante la condanna dell’ANAS S.p.A. al riposizionamento
dei cartelli, cui si aggiunge la richiesta di risarcimento
del lucro cessante “dovuto dal mancato percepimento dei
canoni pubblicitari da settembre a dicembre”, che sarebbe
pari a € 6.414,69, come quarta parte del totale dei canoni
annui, pari a € 19.244,00.
In subordine, viene poi richiesta la condanna al pagamento
del danno per equivalente, pari ad € 39.032,00 determinata
sulla base di un costo unitario per cartello di € 4879,00,
cui assommare comunque il lucro cessante sopra indicato;
nell’ultima memoria, peraltro, la ricorrente fa riferimento
anche al modello risarcitorio stabilito dall’art. 35 del
d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
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8.1. Orbene, fermo che il giudice è comunque
vincolato al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
ex art. 112 c.p.c., anche quanto all’ordine delle domande
proposte, il Collegio non ravvisa in specie alcun ostacolo
al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., essendo
questo possibile e, per quanto risulta, non eccessivamente
oneroso, ed avendo d’altronde le originarie autorizzazioni
riacquistato piena efficacia, dopo l’annullamento del provvedimento
di revoca.
ANAS S.p.A. va pertanto condannata al ripristino degli otto
impianti pubblicitari in questione, nella posizione in cui
gli stessi si trovavano al momento della loro rimozione,
salve quelle limitate modificazioni – che non ne compromettano
comunque la funzione e le caratteristiche, quali definite
negli originari provvedimenti d’autorizzazione – che fossero
richieste dal pieno rispetto delle norme regolamentari ex
d.P.R. 495/92, nonché da eventuali modificazioni della situazione
di fatto nel frattempo intervenute.
Per conseguenza, la durata delle originarie autorizzazioni
andrà prorogata, a far data dal ripristino, di un periodo
pari a quello ancora corrente dal giorno della rimozione,
nel settembre 2003, sino all’originaria scadenza; al termine
di tale intervallo potrà essere richiesto il rinnovo alle
condizioni stabilite dalla legislazione vigente.
Il ripristino potrà essere effettuato direttamente dalla
Girardi, o suo delegato, di concerto con l’ANAS, entro novanta
giorni dalla comunicazione ovvero dalla notificazione in
via amministrativa della sentenza; in difetto, per causa
imputabile alla ricorrente, l’intervallo di residua efficacia
delle autorizzazioni inizierà comunque a decorrere.
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8.2. Le spese per il ripristino degli impianti
vanno poste a carico di ANAS S.p.A., in ciò includendosi
anche quanto necessario per la reintegrazione del medesimo
messaggio pubblicitario recato dal cartello, nelle stesse
condizioni in cui si trovava all’atto della rimozione.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale importo,
nonché del lucro cessante, può senza dubbio trovare qui
applicazione l’art. 35, II comma, del d. lgs. 31 marzo 1998,
n. 80, secondo cui il giudice amministrativo può stabilire
i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica o
il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore
dell’avente titolo il pagamento di una somma a titolo risarcitorio
entro un congruo termine.
Perciò, salvi diversi accordi conciliativi, una volta completato
il ripristino degli impianti, la ricorrente, entro trenta
giorni, trasmetterà ad ANAS – Compartimento di Venezia,
la documentazione attestante le spese sostenute: ed ANAS,
entro i seguenti trenta giorni, le comunicherà l’importo
che intende liquidare, specificando motivatamente quali
richieste non intenda accogliere.
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8.3. Per quanto poi riguarda il lucro cessante
per i canoni, che la ricorrente limita al periodo settembre–dicembre
2003, la documentazione in atti da un canto dimostra che
questi erano versati anticipatamente per l’intero anno,
e, dall’altro, non contiene la prova che gli importi qui
richiesti siano stati restituiti o anche soltanto richiesti;
e se a ciò si aggiunge che, con la ricollocazione dei cartelli,
verrà fornito il servizio relativo a quei canoni, ne consegue
che, pur riconoscendosi la potenziale idoneità lesiva del
fatto, la reale misura del danno sofferto si presenta assai
incerta.
Così, sempre giusta art. 35, II comma, ANAS, nel termine
di trenta giorni dal ricevimento della documentazione utile,
che Girardi farà pervenire in un analogo termine, decorrente
dal riposizionamento degli impianti, offrirà una somma a
titolo risarcitorio, pari all’importo dei canoni per il
periodo settembre-dicembre 2003, dei quali sia comprovata
la restituzione alle imprese contraenti, ed i cui messaggi
non siano stati ripristinati con gli impianti pubblicitari
in questione.
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9. Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
a) annulla il provvedimento 5 settembre 2003 di ANAS S.p.A.
- Compartimento della viabilità per il Veneto, trasmesso
con nota 29 settembre 2003, n. 1245, di revoca delle concessioni
per cartelloni pubblicitari 13 febbraio 2001, nn. 3595,
3597, 3599, 3601, 3603, 3605, e 31 luglio 2001, nn. 20377
e 20379;
b) accoglie la domanda di risarcimento del danno, nelle
forme e nei limiti precisati in motivazione.
Condanna ANAS S.p.A. alla rifusione delle spese di causa
a favore della ricorrente, liquidandole in €. 3.500,00,
di cui €. 500,00 per spese e la parte residua per diritti
ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio
addì 3 giugno 2004.
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