| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 23 settembre 2004
n. 4181
Pres. Amedeo Urbano; Est. Raffaele Greco
Pepe Michele e Pepe Raffaele (avv. F. Muscatello) contro
Comune di Poggiorsini (avv. Angela Aliani) |
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1. Espropriazione per p.u. - Accessione invertita
- Azione risarcitoria - fatto generatore dell’obbligazione
risarcitorie.
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2. Espropriazione per p.u. - Accessione invertita
- Corte costituzionale n. 204 del 6.7.2004 - Comportamenti
della p.a. - Giurisdizione del giudice amministrativo.
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3. Espropriazione per p.u. - Accessione invertita
- trasformazione irreversibile del suolo occupato nel periodo
di vigenza dell’occupazione legittima - dies a quo relativo
al termine prescrizionale relativo all’esercizio dell’azione
risarcitoria - scadenza del termine di cinque anni dall’effettiva
immissione in possesso senza l’emanazione del decreto di
esproprio.
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1. Nel caso di occupazione di suoli privati
per la realizzazione di un'opera pubblica che, inizialmente
legittima, sia successivamente divenuta illecita per effetto
del decorso del termine quinquennale dall’inizio dei lavori
previsto nel decreto di occupazione di urgenza, senza che
venisse emesso il provvedimento definitivo di espropriazione,
ricorrono i connotati della c.d. occupazione acquisitiva
rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Di talché, appare ammissibile l’azione risarcitoria esperita
dal ricorrente, non operando il principio della c.d. pregiudizialità
dell’azione di annullamento, in quanto per un verso è pacifico
che la cognizione del giudice amministrativo si estende
all’intero rapporto tra Amministrazione e privati, con specifico
riguardo al fatto generatore dell’obbligazione risarcitoria
ex art. 2043 c.c., e sotto altro profilo quest’ultimo s’identifica
con l’inutile decorso del termine quinquennale previsto
nel decreto di occupazione di urgenza e non con i precedenti
atti amministrativi.
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2. Pur a seguito della sentenza della Corte
costituzionale nr. 204 del 6.7.2004 (che, fra l’altro, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 D.
Lgs n. 80/1998 nella parte in cui si riferiva, quanto alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia
urbanistica, anche alle controversie relative ai “comportamenti”
della P.A.), ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo
sui “comportamenti” che costituiscono espressione, sia pure
larvata, di poteri pubblicistici ed autoritativi. Sicché,
nel caso in questione ricorre la giurisdizione del giudice
amministrativo, essendo la procedura espropriativa sorretta
da una valida dichiarazione di pubblica utilità e da un
decreto di occupazione di urgenza, se pure non seguito nei
termini dal decreto di esproprio.
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3. In caso di c.d. occupazione acquisitiva
il dies a quo del termine prescrizionale relativo all’esercizio
dell’azione risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c. coincide,
quando la trasformazione irreversibile del fondo occupato
avviene nel periodo di vigenza dell’occupazione legittima,
col momento in cui l’occupazione dei suoli cessa di essere
sorretta da valido titolo: tale momento ricorre alla scadenza
del termine di cinque anni dall’effettiva immissione in
possesso, indicato nel decreto di occupazione temporanea
d’urgenza, senza che sia stato emanato il decreto di esproprio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Sezione Terza
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1259 del 2003 proposto da
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Pepe Michele e Pepe Raffaele, rappresentati
e difesi dall’avv. Francesco Muscatello ed elettivamente
domiciliati presso lo stesso in Bari alla via Abate Eustasio,
5,
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CONTRO
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il Comune di Poggiorsini, in persona
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Angela Aliani ed elettivamente domiciliato presso la stessa
in Gravina in Puglia alla via G. Mameli, 14,
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per l’accertamento del diritto
al risarcimento del danno ingiusto subito dai ricorrenti
a cagione dell’occupazione acquisitiva del suolo in proprietà
e della conseguente perdita del diritto dominicale e di
quelli reali parziari di cui erano rispettivamente titolari,
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con la conseguente condanna
del Comune di Poggiorsini al pagamento di una somma di danaro
per il comportamento illecito dell’Amministrazione stessa,
da maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi
moratori, anche anatocistici sulle somme rivalutate come
per legge.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza del 22.7.2004, il Referendario, dott.
Raffaele Greco; Udito l’avv. Muscatello per i ricorrenti
e l’avv. Aliani per l’Amministrazione;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con ricorso notificato il 29 luglio 2003,
depositato il 19 settembre 2003, i sigg.ri Michele e Raffaele
Pepe hanno chiesto l’accertamento del proprio diritto al
risarcimento del danno subito per effetto di occupazione
acquisitiva di un suolo sito in agro di Poggiorsini, in
catasto al foglio 10, p.lle 90 di ha 1.00.80 (partita catastale
1471) e 108 di ha 1.59.20 (partita catastale 1032), occupato
dal Comune per un’estensione di mq 25.750.
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Hanno premesso:
- di essere coltivatori diretti e, rispettivamente, nudo
proprietario ed usufruttuario del predetto suolo;
- che dal 1986 i suoli erano stati interessati dalla costruzione
del campo sportivo comunale, giusta decreto sindacale nr.
7 del 14.6.1986 di occupazione temporanea e d’urgenza;
- che, nelle more della procedura espropriativa, era intervenuto
in data 14.10.1987 un accordo transattivo relativo alla
medesima procedura e ad altra relativa ad insediamento P.I.P.;
- che il predetto accordo prevedeva l’abbandono da parte
degli odierni ricorrenti di ogni iniziativa giudiziaria
assunta con compensazione delle spese legali, ed il pagamento
da parte dell’Amministrazione del prezzo di lire 50.000/mq
comprensivo di ogni indennità o risarcimento di sorta, nonché
di interessi fino alla data di sottoscrizione dell’atto,
mentre da tale data e per il prosieguo sarebbero maturati
interessi moratori del 12 %;
- che l’accordo fu approvato con delibera di C.C. nr. 175
del 19.10.1987 e subordinato a parere di congruità dell’U.T.E.;
- che l’Amministrazione, pur avendo effettivamente realizzato
il campo sportivo, non aveva mai dato esecuzione all’accordo
transattivo, non aveva emesso decreto di esproprio né corrisposto
indennità alcuna;
- che i ricorrenti, con nota del 7.6.1995, avevano manifestato
espressamente la volontà di ottenere il corrispettivo per
la perdita dei propri diritti reali sui suoli, chiedendo
“l’indennizzo dell’area, come da verbale transattivo…”;
- che tale richiesta era stata poi reiterata con successive
note del 6.2.1999 e del 16.3.2001;
- che i successivi incontri informali intervenuti con l’Amministrazione
non avevano dato esito positivo.
Tanto premesso, i ricorrenti avevano chiesto col ricorso
in epigrafe:
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1) l’accertamento dell’illiceità della soppressione
del diritto di nuda proprietà e di usufrutto verificatosi
in loro danno, con il conseguente loro diritto al ristoro
per la perdita di detti diritti reali derivante dalla realizzazione
del campo sportivo, mediante assegnazione a titolo di risarcimento
del danno della somma onnicomprensiva convenuta e riconosciuta
nell’accordo transattivi del 14.10.1987, pari a lire 50.000/mq,
incrementata con gli interessi di mora nella misura concordata
del 12 % a far data dal 14.10.1987, ovvero, in via subordinata,
mediante assegnazione di somma non inferiore a quella contenuta
nella perizia stragiudiziale depositata in atti, o maggiore
o minore ritenuta conforme a giustizia, oltre rivalutazione
monetaria e interessi;
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2) in ogni caso, condanna del Comune a rifondere
il pregiudizio subito per pagamento di imposte dirette e
indirette e contributi al Consorzio di Bonifica, perdita
di aiuti comunitari, pregiudizio da rotazione dei terreni
nella misura di euro 67.980,21 o in quella riconosciuta
conforme a giustizia;
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3) accertamento del loro diritto ad ottenere
l’indennità per il periodo di occupazione legittima protrattasi
per un quinquennio, oltre rivalutazione monetaria ed accessori,
in misura non inferiore a lire 20.127.990 (euro 10.395,00);
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4) condanna del Comune alle spese e competenze
del giudizio. I ricorrenti hanno altresì ribadito le proprie
richieste con memoria depositata il 14 febbraio 2004.
Con sentenza nr. 1637 del 25 febbraio 2004, questa Sezione
ho ordinato incombenti istruttori.
In data 30 giugno 2004 l’Amministrazione intimata, nell’ottemperare
ai predetti incombenti, ha depositato atto di costituzione
con contestuale memoria, con il quale ha preliminarmente
eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto vantato
dai ricorrenti, nonché l’inammissibilità del ricorso per
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, opponendosi
altresì nel merito all’accoglimento del gravame.
Con memoria depositata il 10 luglio 2004, i ricorrenti hanno
controdedotto ai rilievi di controparte, ribadendo le proprie
conclusioni.
All’udienza del 22 luglio 2004, la causa è stata trattenuta
per la decisione.
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DIRITTO
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1. In via preliminare, occorre esaminare
l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di
giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente,
sul presupposto che l’occupazione del suolo degli odierni
ricorrenti sarebbe da qualificarsi come usurpativa.
L’eccezione è infondata.
Ed invero, da quanto esposto in fatto emerge chiaramente
che l’occupazione dei suoli di proprietà dei ricorrenti
era inizialmente legittima, in quanto finalizzata alla realizzazione
del campo sportivo comunale, di cui al progetto approvato
con delibera di C.C. nr. 128 del 15.12.1983, e disposta
con decreto sindacale nr. 7 del 14.6.1986.
Essa occupazione divenne illecita per effetto del decorso
del termine quinquennale dall’inizio dei lavori, come previsto
dal predetto decreto, senza che venisse emesso il provvedimento
definitivo di espropriazione, essendo stato nelle more effettivamente
realizzato il campo sportivo, con conseguente irreversibile
trasformazione del fondo.
In altri termini, la vicenda che occupa riveste tutti i
connotati della c.d. occupazione acquisitiva, ossia iniziata
a seguito di valida ed efficace dichiarazione di pubblica
utilità, e caratterizzata dal verificarsi della “accessione
invertita”, che la giurisprudenza, ai sensi dell’art. 34
D. Lgs. nr. 80/98, anche prima delle modifiche introdotte
con la L. nr. 205/00, aveva concordemente ritenuto rientrante
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Proprio perché si verte in materia di giurisdizione esclusiva,
inoltre, appare ammissibile l’azione risarcitoria così proposta,
non operando il principio della c.d. pregiudizialità dell’azione
di annullamento, in quanto per un verso è pacifico che la
cognizione di questo Tribunale si estende all’intero rapporto
tra Amministrazione e privati, con specifico riguardo al
fatto generatore dell’obbligazione risarcitoria ex art.
2043 c.c., e sotto altro profilo quest’ultimo s’identifica
con l’inutile decorso del suindicato termine quinquennale,
e non con i precedenti atti amministrativi (sulla cui legittimità
nulla viene eccepito dai ricorrenti).
È appena il caso di aggiungere anche che le considerazioni
che precedono non mutano punto a seguito della sentenza
della Corte costituzionale nr. 204 del 6.7.2004, con la
quale – fra l’altro - è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale del citato art. 34, nella parte in cui faceva
riferimento, quanto alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia urbanistica, anche alle controversie
relative ai “comportamenti” della P.A. Infatti, già prima
di tale intervento, questo Tribunale aveva più volte fatto
propria l’impostazione secondo cui i “comportamenti” materiali
sui quali sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo
erano pur sempre quelli che costituissero espressione, sia
pur larvata, di poteri pubblicistici ed autoritativi (cfr.
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 25.2.2004, nr. 1190; Sez.
II, 22.5.2003, nr. 2343), in tal modo aderendo al prevalente
orientamento che continuava a ritenere appartenente al giudice
ordinario la cognizione in materia di occupazione c.d. usurpativa
(cfr. Cass., SS. UU., ord. 6.6.2003, nr. 9139; Cons. Stato,
Sez. IV, 9.7.2002, nr. 3819).
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2. Sempre in via preliminare, l’Amministrazione
resistente ha eccepito l’estinzione per intervenuta prescrizione
del diritto vantato dai ricorrenti. L’eccezione è infondata.
Si assume, in particolare, che il credito vantato dai ricorrenti
sarebbe maturato alla data del 19.10.1987, allorché fu stipulato
tra le parti il più volte citato accorso transattivo (poi
rimasto ineseguito), e pertanto il termine quinquennale
di prescrizione sarebbe spirato in data 19.10.1992, con
la conseguenza che dovrebbe considerarsi tardivo il primo
atto interruttivo, costituito dalla richiesta del 7.6.1995
sopra richiamata.
Sul punto, il Collegio ritiene non possa seriamente dubitarsi
del fatto che, attenendo il ricorso all’esame a domanda
di risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 c.c., il
dies a quo del relativo termine prescrizionale debba coincidere
con il momento del verificarsi dell’illecito, che nella
fattispecie corrisponde al momento in cui l’occupazione
dei suoli appartenenti ai ricorrenti – inizialmente legittima
in forza dei provvedimenti innanzi citata – cessò di essere
sorretta da valido titolo: tale momento coincide con la
scadenza del termine di cinque anni dall’effettiva immissione
in possesso, indicato nel decreto di occupazione temporanea
d’urgenza nr. 7 del 16.4.1986, senza che fosse stato emanato
il decreto di esproprio.
Appresso verranno esposte le ragioni per le quali, ad avviso
del Collegio, non è condivisibile l’impostazione dell’Amministrazione
resistente, secondo cui l’illecito si sarebbe prodotto in
epoca alquanto anteriore.
In definitiva, poiché la materiale immissione in possesso
avvenne in data 16.5.1986 (cfr. verbale di presa di possesso
e di consistenza allegato alle produzioni di parte resistente),
il predetto decreto di occupazione ha perso efficacia in
data 16.5.1991, e da tale data è iniziato a decorrere il
termine di prescrizione: risulta, pertanto, tempestivo l’atto
interruttivo del 7.6.1995.
In nulla incide, sulla vicenda appena ricostruita, l’accordo
transattivo intervenuto tra gli odierni ricorrenti e l’Amministrazione
in data 19.10.1987: infatti, in disparte ogni considerazione
sull’esattezza dei rilievi dell’Amministrazione secondo
cui con tale atto i ricorrenti avrebbero rinunciato alla
proprietà dei suoli (ma sul punto va rilevato come essi
avessero già di fatto perso i propri diritti dominicali
per effetto del verificarsi della “accessione invertita”,
essendo già intervenuta all’epoca l’irreversibile trasformazione
del suolo), come anche sul diverso termine prescrizionale
che dovrebbe computarsi, in ogni caso, ove all’accordo de
quo si volesse attribuire portata novativa delle pretese
dei ricorrenti (come evidenziato da questi ultimi), assorbente
è il rilievo secondo cui detto accordo – originariamente
concepito per porre fine ai contenziosi instaurati dai ricorrenti,
riconducendo la vicenda nell’alveo di un possibile sbocco
fisiologico della procedura espropriativa -, di fatto non
spiegò mai alcuna efficacia.
Ed invero, è la stessa Amministrazione resistente ad evidenziare
come gli effetti dell’accordo in questione fossero stati
espressamente subordinati al parere favorevole dell’Ufficio
Tecnico Erariale: risulta per tabulas che il parere fu invece
negativo, col risultato che quella che era una vera e propria
condizione sospensiva, cui era ricollegata l’efficacia della
transazione, non si verificò.
Anche sotto tale profilo, dunque, alcun diritto può essere
sorto in capo agli odierni ricorrenti in conseguenza del
predetto accordo transattivo. Privi di pregio sono anche
gli argomenti mediante i quali l’Amministrazione resistente
ha inteso negare efficacia interruttiva della prescrizione
non solo alla richiesta del 7.6.1995, ma anche alla successiva
missiva dei ricorrenti del 6.2.1999.
Al riguardo, è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale
dominante, secondo cui non sono richieste forme legali né
rituali perché l’atto di costituzione in mora consegua l’efficacia
di cui all’art. 2943 co. IV c.c., essendo in ogni caso sufficiente
che all’interno di esso siano identificati con chiarezza
creditore e debitore, che vi sia l’intimazione ad adempiere
e l’indicazione di un congruo termine, di tal che dal complesso
dell’atto emerga in maniera inequivocabile la volontà di
far valere un proprio diritto (cfr. Cass. civ., Sez. lav.,
15.11.2002, nr. 16131).
Si è, anzi, ritenuto che ai fini sopra indicati non sia
necessaria neanche l’indicazione del preciso ammontare del
credito vantato, essendo sufficiente la specificazione degli
elementi che consentano di individuarlo con precisione (cfr.
Cass. civ., Sez. lav., 2.12.1982, nr. 6567).
Nella specie, al di là delle forme con le quali gli odierni
ricorrenti hanno formulato le proprie richieste, nonché
dell’uso alternativo e promiscuo dei termini “indennizzo”
e “risarcimento”, appare incontestabile che con le note
sopra richiamate essi abbiano manifestato all’Amministrazione,
in maniera non suscettibile di fraintendimenti, la propria
volontà di ottenere un ristoro per il pregiudizio patito
a seguito dell’illegittima occupazione dei suoli, con conseguente
compressione dei loro diritti dominicali.
Va pertanto ribadito come gli atti in questione abbiano
regolarmente conseguito l’effetto di interrompere il decorso
del termine di prescrizione ex art. 2943 c.c.
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3. Venendo ora all’esame del merito, appare
palese la fondatezza della domanda dei ricorrenti.
Invero, l’illiceità dell’occupazione non è contestata neanche
dall’Amministrazione intimata, la quale però, in modo funzionale
alle eccezioni preliminari sopra esaminate, assume che l’illecito
si sarebbe maturato in epoca ben più risalente: in particolare,
si sostiene che l’occupazione sarebbe divenuta abusiva ai
sensi dell’art. 1 co. III L. nr. 1/78, non essendo iniziata
la realizzazione dell’opera nel triennio dalla data della
dichiarazione di pubblica utilità.
Il Collegio non condivide tale impostazione, la quale muove
dal presupposto che l’atto dichiarativo della pubblica utilità
dell’opera fosse da individuarsi nella delibera nr. 74 del
5.5.1981, contenente la prima approvazione del progetto
per la realizzazione del campo sportivo.
Al contrario, risulta dalla documentazione in atti non solo
che quel progetto subì sostanziali modifiche con la successiva
delibera nr. 128 del 15.12.1983 (contenente, fra l’altro,
la localizzazione delle proprietà Pepe come interessate
all’intervento espropriativo), ma soprattutto che, data
la non omogenea destinazione urbanistica dell’area espropriando,
fu necessario disporre variante con successiva deliberazione
consiliare nr. 14 del 16.7.1985: è solo a questo momento,
giusta l’insegnamento della consolidata giurisprudenza sul
punto, che può farsi risalire l’efficacia dichiarativa della
pubblica utilità dell’opera.
Ne deriva che, essendo stata l’opera pacificamente già completata
alla data del 19.10.1987 (e cioè all’atto della sottoscrizione
del più volte citato accordo transattivo), risulta pacificamente
rispettato il termine di cui all’art. 1 co. III L. nr. 1/78.
Va pertanto ribadito come il fatto illecito generatore di
responsabilità ex art. 2043 c.c., nel caso di specie, vada
individuato nel protrarsi dell’occupazione oltre il termine,
senza che l’Amministrazione abbia tempestivamente provveduto
all’emissione di decreto di esproprio, a nulla rilevando
che l’opera sia stata integralmente realizzata nel periodo
di occupazione legittima, giacché ciò che conta è l’indebita
compressione delle facoltà dominicali degli interessati
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10.11.2003, nr. 7135).
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4. Dai rilievi che precedono deriva che,
quanto al periodo di occupazione legittima, va dichiarato
il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità calcolata
secondo i criteri legali vigenti all’epoca, oltre agli interessi
ed alla rivalutazione monetaria, mentre per il periodo successivo
l’Amministrazione va condannata al risarcimento del danno
ingiusto cagionato ai ricorrenti dall’occupazione sine titulo
dei suoli de quibus, anche in questo caso maggiorata d’interessi
legali e rivalutazione monetaria fino alla data dell’effettivo
soddisfo.
Con riguardo all’esatta quantificazione delle predette somme,
peraltro, l’Amministrazione resistente contesta le conclusioni
di parte ricorrente, sorrette da una perizia stragiudiziale
versata in atti, assumendo che le stesse sarebbero incompatibili
con la natura agricola dell’area, sita in zona non edificata
e lontana dal centro abitato.
Ritiene pertanto il Collegio, in adesione alla richiesta
in tal senso formulata dall’Amministrazione, nonché, sia
pure in via subordinata, dagli stesi ricorrenti, di dover
disporre C.T.U. al fine di pervenire all’esatta quantificazione
delle somme dovute, provvedendo con sentenza parziale in
ordine all’an debeatur e rinviando in prosieguo per le ulteriori
indispensabili attività istruttorie.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sezione III, parzialmente pronunciando:
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- accoglie il ricorso, nei limiti di cui
in motivazione, e per l’effetto riconosce il diritto dei
ricorrenti a percepire l’indennità per il periodo di occupazione
legittima protrattosi dal 16.5.1986 al 16.5.1991, computata
secondo i parametri legali in vigore all’epoca, nonché il
risarcimento del danno conseguente alla successiva occupazione
illecita, il tutto maggiorato per interessi e rivalutazione
monetaria fino alla data dell’effettivo soddisfo;
- dispone C.T.U. finalizzata all’esatta liquidazione dell’indennità
da corrispondere e del danno da risarcirsi, sulla base dei
criteri di cui in motivazione;
- nomina C.T.U. il dott. agr. Marco Malpica, residente in
Bari, corso Cavour, 198;
- assegna al C.T.U. il termine di 60 giorni per l’espletamento
dell’incarico;
- fissa la data del 21 ottobre 2004 per il conferimento
dell’incarico;
- liquida al C.T.U. la somma di euro 3000,00 in acconto
del compenso spettante, a carico del Comune di Poggiorsini.
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Rinvia al definitivo ogni decisione in ordine
alle spese di giudizio.
Fissa per il prosieguo l’udienza del 24 febbraio 2005.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 22.7.2004, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Amedeo Urbano Presidente
Dott. Doris Durante Componente
Dott. Raffaele Greco Componente, est.
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