| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 23 settembre 2004
n. 4180
Amedeo Urbano, Presidente - Doris Durante, Estensore
Lavanderia Stella s.n.c. (avv. G. Valla) c. Consorzio per
lo Sviluppo Industriale di Bari (avv. F. Paparella) |
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1. Pubblica amministrazione – Consorzio ASI
– Art.36 comma 4, l. n.317 del 1991 – Natura – Mutamento
– Esclusione.
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2. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo
– Consorzio ASI – Revoca di preassegnazione di un lotto
– Autotutela – Esercizio – Incisione su posizione di interesse
legittimo.
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3. Pubblica amministrazione – Atto amministrativo
– Acquiescenza –Individuazione.
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4. – Pubblica amministrazione – Atto amministrativo
– Consorzio ASI – Revoca di atto di preassegnazione di un
lotto – Regole del procedimento amministrativo – Vanno rispettate.
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1. La mera qualificazione di “ente pubblico
economico” attribuita dall’art. 36 comma 4, l. 5 ottobre
1991 n.317, ai consorzi per le aree di sviluppo industriale
previsti dall’art.50, d.P.R. 6 marzo 1978 n.218, non ne
ha immutato la struttura, né i compiti e le attribuzioni
che attengono a funzioni pubblicistiche di interesse generale,
prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale.
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2. In tema di assegnazione di lotti da parte
di un consorzio ASI, la revoca della preassegnazione è atto
che interviene nella fase preordinata al perfezionamento
del vincolo pubblicistico, ed essendo espressione del potere
di autotutela della p.a., incide su posizioni di interesse
legittimo che non possono essere devolute alla giurisdizione
arbitrale, atteso il divieto generale di conferibilità ad
arbitri delle questioni relative ad interessi legittimi.
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3. L’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo
ricorre nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti
e comportamenti univoci liberamente posti in essere dall’interessato
che dimostrino la chiara e irrefutabile volontà dello stesso
di accettarne gli effetti e l’operatività.
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4. Il provvedimento di revoca della (pre)assegnazione
di un lotto da parte di un Consorzio ASI è misura discrezionale,
espressione di potestà autoritativa dell’ente, sicché rimane
assoggettato alle regole proprie del procedimento amministrativo
tra cui la comunicazione di avvio del procedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia – Sezione Terza
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.594 del 2004 proposto dalla
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società Lavanderia Stella s.n.c. di
Cucumazzo Maria & c. in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall’Avv. Giacomo Valla presso il
quale è elettivamente domiciliata in Bari alla Via Marchese
di Montrone, n.11;
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CONTRO
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il Consorzio per lo Sviluppo Industriale
di Bari, in persona del Presidente p.t. rappresentato
e difeso dall’Avv. Prof. Francesco Paparella, presso il
quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Venezia
n.14;
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per l’annullamento
della delibera n.621/03 del 16.12.2003, con cui il Consorzio
ha disposto ai danni della ricorrente la revoca della (pre)assegnazione
del lotto n.100 della zona artigianale di Modugno;
della nota a firma del Direttore Generale del Consorzio
prot.253 del 26.1.2004, di comunicazione del provvedimento
di revoca;
e per il risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente
per effetto dei suddetti provvedimenti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio;
Vista l’Ordinanza 27 maggio 2004, n.547;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 22.7.2004, il Cons.
Doris Durante;
Udito l’Avv. Giacomo Valla e l’Avv. Lucrezia Prisciantelli
su delega dell’Avv. Francesco Paparella;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1.- Con atto notificato il 26.3.2004, depositato
il 30.3.2004, la Lavanderia Stella s.n.c. impugna la delibera
n.621/03 del 16.12.2003, con cui il Consorzio ha disposto
la revoca della (pre)assegnazione del lotto n.100 della
zona artigianale di Modugno, successivamente comunicata
con nota a firma del Direttore Generale del Consorzio (atto
prot.253 del 26.1.2004).
Espone di aver ottenuto dal Consorzio ASI di Bari la preassegnazione
del lotto n.100 della superficie di circa metri quadrati
4.695 al prezzo di euro 22,00/mq. (delibera del consiglio
di amministrazione n.686/2000 del 12.10.2000), di aver sottoscritto
in data 23.11.2000 la “convenzione preliminare per la cessione
di suoli nell’ambito della zona artigianale di Modugno”
versando contestualmente la prima rata del corrispettivo
di assegnazione di lire 61.035.000 (euro 31.521,95) oltre
IVA, successivamente la seconda rata di euro 32.734,33 oltre
IVA (il saldo sarebbe stato versato alla data di stipula
del trasferimento del lotto assegnato) e di aver trasmesso
tempestivamente il progetto dell’opera programmata, la ulteriore
documentazione richiesta, attivando il procedimento per
ottenere le provvidenze e le agevolazioni finanziarie per
l’imprenditoria nel Mezzogiorno, la cui erogazione è subordinata
alla assegnazione definitiva del lotto.
Il Consorzio, in data 14.2.2003, previa redazione di apposito
verbale, provvedeva alla consegna del suolo, avendone acquisito
il possesso giusta decreto di occupazione d’urgenza n.96
del 20.5.2002.
A distanza di circa un anno, malgrado il concreto interesse
manifestato dalla ricorrente per l’iniziativa programmata,
con nota del 26.1.2004, il Consorzio comunicava alla ricorrente
la revoca della assegnazione “non avendo codesta ditta provveduto
entro i termini alla presentazione del progetto dell’opificio
programmato, questo Consorzio con deliberazione n.621/03
del 16.12.2003 ha revocato l’assegnazione del lotto in oggetto
esteso mq 4.695 ca. e deliberato la restituzione delle somme
versate a titolo di acconti per un importo di euro 31.521,95
e di euro 32.734,33 oltre IVA previa decurtazione del 10%
ai sensi dell’art.3 della convenzione preliminare per un
importo di euro 3.152,20 oltre IVA relativamente al primo
acconto e di euro 3.273,43 oltre IVA relativamente al secondo
acconto”.
Indi, avendo la ricorrente chiesto la revoca del provvedimento,
la invitava con nota del 23.2.2004, a presentare domanda
di assegnazione del lotto e, con nota del 16.3.2004 comunicava
l’avvenuta riassegnazione del medesimo lotto al prezzo di
euro 27,00/mq oltre IVA (provvedimento n.162/04 del 9.3.2004).
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2.- La ricorrente deduce la illegittimità
del provvedimento di revoca della preassegnazione per i
seguenti motivi:
1) violazione dell’art.7, l. 7 agosto 1990, n.241; eccesso
di potere per sviamento, omessa considerazione dei presupposti
e carente istruttoria, non essendo stata data alla ricorrente
comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della citata
legge, né contestazione ai sensi dell’art.14 del regolamento
per la gestione dei suoli all’interno degli agglomerati
del Consorzio ASI approvato con delibera 694 del 19.11.2001
che dispone “la decadenza rilevata dal competente ufficio
è contestata dal Consorzio nelle forme di legge prima della
adozione del provvedimento di revoca”. Inoltre la revoca
non sarebbe conseguenza necessaria della inosservanza degli
obblighi formali gravanti sull’impresa, in quanto la stessa
convenzione fa salve le ipotesi di inadempimento dovute
a cause di comprovata forza maggiore;
2) eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti;
violazione dell’art.14 del regolamento per la gestione dei
suoli del consorzio ASI, nonché dei doveri di correttezza
e buona fede, in quanto fino alla assegnazione definitiva
del suolo la ricorrente non avrebbe avuto titolo a richiedere
la concessione edilizia e non aveva neanche l’onere di redigere
il progetto definitivo e di trasmetterlo al Consorzio per
l’approvazione e comunque il Consorzio non si sarebbe ancora
pronunciato sul progetto preliminare trasmesso dalla ricorrente
per l’approvazione, né la mancata presentazione del progetto
definitivo entro 60 giorni dalla consegna del suolo sarebbe
prevista quale causa di decadenza o di revoca dell’assegnazione
dall’art.14 del citato regolamento; mancherebbe, inoltre,
l’interesse pubblico sotteso a qualunque provvedimento di
autotutela e sarebbe espressione di sviamento dell’atto
dalla causa tipica, mero escamotage per assoggettare la
ricorrente ad un ulteriore ingiusto esborso;
3) violazione dell’art.1, l. reg. 25 luglio 2001, n.19;
eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria;
incompetenza, perché il Commissario Straordinario del Consorzio,
nominato con DPGR 450 del 10.8.2001 avrebbe esaurito ogni
potere per decorso del termine di durata, fissato con la
citata legge regionale in sei mesi;
4) violazione dell’art.15 del regolamento per la gestione
dei suoli ASI, con riferimento alla decuratazione del prezzo
pagato del 10% e non del 5% come previsto dal regolamento.
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3.- Il Consorzio, costituitosi in giudizio,
ha eccepito la inammissibilità del ricorso per acquiescenza
alla delibera di revoca impugnata (delibera n.621 del 16.12.2003)
avendo la ricorrente presentato istanza di riassegnazione
del lotto; la inammissibilità del ricorso trattandosi di
controversia rimessa a procedura arbitrale dall’art.5 della
convenzione del 23.11.2000.
Nel merito ha controdedotto alle censure sostenendo che
il provvedimento adottato è impropriamente definito “revoca”
avendo natura sanzionatoria, essendosi preso atto della
decadenza per inadempimento e quindi della cessazione automatica
degli effetti del precedente atto ampliativo delle facoltà
della ricorrente; che trattasi di atto vincolato, conseguenza
dell’inadempimento certo ed essenziale imputabile alla ricorrente
che non ha presentato il progetto definitivo dell’opera
nel termine di 60 giorni dalla avvenuta consegna del suolo.
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4.- Con ordinanza 547/2004 del 27.5.2004,
il Tribunale ha respinto la istanza cautelare.
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5.- Le parti hanno scambiato memorie difensive
ed alla pubblica udienza del 22.7.2004, la causa è stata
assegnata in decisione.
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6.- La difesa del Consorzio eccepisce la
inammissibilità del ricorso in quanto la controversia andava
definita con giudizio arbitrale ai sensi dell’art.5 della
convenzione.
Va osservato che la procedura arbitrale prevista dall’art.5
della convenzione del 23.11.2002 “..per eventuali controversie
che dovessero sorgere sulla applicazione ed interpretazione
del presente atto si farà ricorso alla procedura arbitrale…”
non sussiste ove si controverta in materia di interessi
legittimi.
Nel caso la ricorrente ha agito per la tutela di una situazione
giuridica che non assurge a diritto soggettivo essendosi
opposta alla revoca della preassegnazione del suolo che
è espressione tipica del potere autoritativo di cui il Consorzio
dispone.
Come ribadito dalla Cassazione, la mera qualificazione di
“ente pubblico economico” attribuita dall’art.36, co.4,
l. n.317/1991 ai consorzi per le aree di sviluppo industriale
previsti dall’art.50, d.p.r. n.218/1978, non ne ha immutato
la struttura, né i compiti e le attribuzioni che attengono
a funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti
rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale
(cfr. per tutte, Cass. Sez. unite, 16 novembre 1999, n.781).
Si inquadrano, pertanto, nell’ambito dei poteri autoritativi
gli atti afferenti all’assetto e alla industrializzazione
del territorio, le attività provvedimentali relative alla
individuazione dei privati futuri assegnatari delle aree
da espropriare, nonché quelli relativi alla revoca della
assegnazione, in quanto in tali fasi l’ente pubblico non
si spoglia del potere di controllo e verifica dei requisiti
di legittimazione dell’assegnatario, conservando quindi
il potere di revoca o di annullamento dell’assegnazione,
espressione del più generale potere di autotutela della
p.a. (Cons. St., sez.IV, 11 settembre 2001, n.4725).
La controversia de qua, poiché attiene alla revoca della
preassegnazione, atto che interviene nella fase preordinata
al perfezionamento del vincolo pubblicistico, ed è espressione
del potere di autotutela della p.a., incide su posizioni
di interesse legittimo che non possono essere devolute alla
giurisdizione arbitrale, atteso il divieto generale di conferibilità
ad arbitri delle questioni relative ad interessi legittimi
(ai sensi dell’art.6, l. 21 luglio 2000, n.205 solo “le
controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla
giurisdizione del giudice amministrativo possono essere
risolte mediante arbitrato rituale di diritto”).
Né d’altra parte il modus operandi del Consorzio si pone
quale esercizio di poteri paritetici rivenienti dalla convenzione,
quanto piuttosto di poteri autoritativi, avendo deliberato
unilateralmente ed autoritativamente lo scioglimento del
rapporto “non avendo codesta ditta provveduto entro i termini
alla presentazione del progetto dell’opificio programmato,
questo Consorzio con deliberazione n.621/03 del 16.12.2003
ha revocato l’assegnazione del lotto in oggetto…”.
La difesa del Consorzio, peraltro, rafforza tale impostazione
laddove qualifica la “revoca” atto di natura sanzionatoria
sostenendo che il termine è stato adoperato in senso atecnico,
essendo indubbio che il potere sanzionatorio è espressione
di potere autoritativo.
Né può condividersi la alternativa tesi difensiva del Consorzio
che raffigura la “revoca” quale atto dichiarativo della
“risoluzione per inadempimento” ovvero presa d’atto della
“decadenza per inadempimento e, quindi, della cessazione
automatica degli effetti del precedente atto ampliativo
delle facoltà della ditta ricorrente”.
Il tentativo di riportare nell’ambito della disciplina convenzionale
l’atto di revoca si scontra con la mancanza nella convenzione
del 23.11.2000 di clausole che comminino la decadenza automatica
della preassegnazione ovvero di clausola risolutiva espressa
per l’ipotesi qui in questione della omessa presentazione
del progetto definitivo nel termine di 60 giorni dalla consegna
del suolo (punto 1.7 della convenzione), non potendosi qualificare
clausola risolutiva espressa la previsione dell’art.6 “tutte
le clausole del presente atto hanno carattere essenziale
e formano unico ed inscindibile contesto, sicché per patto
espresso, e per quanto occorra in deroga, la violazione
di una soltanto di esse dà diritto al Consorzio a chiedere
ipso iure la risoluzione dello stesso”.
Va incidenter rammentato che per la configurabilità della
clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto
la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’indempimento
di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo
clausola di stile quella redatta con generico riferimento
alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto,
con la conseguenza che l’inadempimento non risolve di diritto
il contratto ma deve esserne considerata l’importanza in
relazione all’economia del contratto stesso attraverso l’ordinario
procedimento cognitorio del giudice (ex plurimis, Cass.
Civ. III, 26 luglio 2002, n.11055; 23 maggio 1985, n.3119).
Ugualmente la circostanza che una o più obbligazioni di
una delle parti siano definite come “essenziali” non è sufficiente
a qualificare la clausola come “risolutiva espressa”.
Appare, in conclusione, indubbio che il Consorzio abbia
esercitato con l’impugnata “revoca” un potere autoritativo
di autotutela a seguito di una nuova valutazione discrezionale
degli interessi pubblici, sicché la posizione giuridica
della parte privata incisa è di interesse legittimo con
conseguente giurisdizione di questo giudice.
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7.- La difesa del Consorzio eccepisce la
inammissibilità per acquiescenza dell’interessato al provvedimento
impugnato, sul presupposto che la ricorrente, avendo presentato,
successivamente alla revoca, istanza di riassegnazione del
medesimo lotto, avrebbe tenuto un comportamento inequivoco
di accettazione degli effetti dell’atto di revoca.
La tesi difensiva muove da una lettura semplicistica e parziale
dei fatti.
La acquiescenza ad un provvedimento amministrativo ricorre
nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti e comportamenti
univoci liberamente posti in essere dall’interessato che
dimostrino la chiara e irrefutabile volontà dello stesso
di accettarne gli effetti e l’operatività.
La sequenza dei fatti successivi al provvedimento di “revoca”,
cioè la istanza di riesame contenente le giustificazioni
del ritardo presentata dalla ricorrente, la nota del Consorzio
del 23.2.2004 di invito a presentare domanda di assegnazione,
la compilazione della domanda del 2.3.2004 con riferimento
alla assegnazione e non alla preassegnazione (è stata barrata
la casella del modulo relativa alla richiesta di assegnazione
definitiva e non di preassegnazione laddove la revoca riguarda
la preassegnazione) fanno ritenere verosimile quanto rappresentato
dalla ricorrente sul proprio convincimento che il Consorzio
avesse ritenute valide le giustificazioni del ritardo nella
presentazione del progetto, per cui l’invito a presentare
la domanda di assegnazione implicasse rinuncia alla revoca.
In definitiva il comportamento del Consorzio aveva indotto
la ricorrente a ritenere superato il provvedimento di revoca,
al quale non aveva certamente prestato acquiescenza, dal
momento che ne aveva chiesto il riesame, nel mentre gli
accordi intercorsi sembravano piuttosto finalizzati a rimuovere
gli effetti della revoca con l’ovvia conseguenza del permanere
del rapporto e della sua regolamentazione pattizia (La giurisprudenza
è univoca nel ritenere che, qualora dopo la risoluzione
di diritto di un contratto le parti si accordino per rimuovere
gli effetti della risoluzione, il relativo patto non integra
la sostituzione del vecchio con un nuovo contratto, ma configura
una mera rinuncia alle conseguenze della precedente dichiarazione
di avvalersi della risoluzione e, quindi, produce il ripristino
dell’originario rapporto e della sua regolamentazione).
Non v’è stata, in conclusione, accettazione tacita degli
effetti della revoca.
Quanto alla asserita disponibilità dell’interessata ad ottenere
la assegnazione del medesimo lotto anche al nuovo prezzo,
la circostanza non provata è stata decisamente smentita
dalla ricorrente, a parte che non appare verosimile che,
malgrado le rappresentate difficoltà finanziarie, l’interessata
accettasse condizioni economiche più gravose.
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8.- Quanto alle censure di merito, è fondata
la censura di violazione della comunicazione di avvio del
procedimento ex art.7, l. 241/1990, attesa la natura di
provvedimento di secondo grado della revoca, nonché dell’art.14
del Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio
che, al comma 2, stabilisce espressamente “La decadenza,
rilevata dal competente ufficio, è contestata dal Consorzio
nelle forme di legge prima della adozione del provvedimento
di revoca”.
La omessa contestazione dell’inadempimento integra, quindi,
violazione di legge e delle norme che regolano l’attività
del Consorzio.
Né rileva che la norma regolamentare richiamata sia stata
introdotta nell’ordinamento consortile con delibera pubblicata
il 3.4.2002, cioè in data successiva la sottoscrizione della
convenzione preliminare di assegnazione, trattandosi di
norma comportamentale che va comunque rispettata dall’Ente
anche in presenza di diversa disciplina pattizia.
Comunque, la convenzione non contiene alcuna previsione
di risoluzione espressa ovvero di decadenza automatica,
non configurandosi – come detto sopra- quale clausola risolutiva
espressa l’articolo 5 della convenzione, sicché si imponeva
la previa diffida.
Invero, l’inadempimento della Lavanderia Stella, cioè la
omessa presentazione nel termine del progetto definitivo
(peraltro già redatto), costuisce inadempimento la cui rilevanza
nell’economia contrattuale andava valutata dal giudice ai
fini della dichiarazione di risoluzione del rapporto, in
uno con l’accertamento della colpa dell’obbligato, elemento
anch’esso rilevante nella fattispecie risolutiva (Cass.5
agosto 2002, n.11717).
Peraltro, anche in presenza di clausola risolutiva espressa,
sussiste l’obbligo della parte che intende avvalersene di
dichiarare all’altra parte il proprio intendimento.
In conclusione, atteso che il provvedimento di revoca della
(pre)assegnazione è misura discrezionale, espressione di
potestà autoritativa dell’ente (Cass. Sez. unite n.781/99)
a definizione di un provvedimento di secondo grado, rimane
assoggettato alle regole proprie del procedimento amministrativo
tra cui la comunicazione di avvio, nel caso tutt’altro che
superflua, avendo il Consorzio favorevolmente apprezzato
le giustificazioni fornite dalla parte e, comunque, utile
a favorire l’adempimento.
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9.- Da ultimo non può non apprezzarsi la
censura di sviamento dedotta in ricorso.
Secondo la ricorrente, il provvedimento di revoca sarebbe
inficiato da sviamento dalla causa tipica, in quanto Il
Consorzio avrebbe utilizzato una potestà attribuitagli a
tutela di specifici interessi pubblici per applicare surrettiziamente
una sanzione pecuniaria non prevista da alcuna norma né
dalla convenzione e lucrare un prezzo maggiore dalla cessione
dei suoli.
La sequenza degli atti posti in essere dal Consorzio, fa
ritenere che la potestà di autotutela di cui è titolare
il Consorzio in qualità di ente pubblico economico, sia
stata utilizzata non per meglio tutelare e perseguire gli
interessi pubbici affidati alla sua cura e per la realizzazione
dei fini istituzionali del medesimo ma a fini diversi, tradottisi
in un depauperamento per la ricorrente ed in un vantaggio
economico per il Consorzio entrambi privi di causa.
Sta di fatto che la declarata decadenza dalla assegnazione
non può ritenersi espressione della causa tipica, quale
atto diretto a sanzionare un comportamento inerte dell’assegnatario
che ha trascurato di realizzare il programma in base al
quale l’assegnazione è stata disposta.
Tale situazione è difficilmente ravvisabile nel caso di
specie in cui l’assegnatario ha versato il corrispettivo
di cessione del lotto quasi per intero ed ha avviato le
procedure di finanziamento, ha depositato il progetto di
massima dell’intervento e provveduto alla redazione di quello
definitivo (il cui omesso deposito è contestato).
Né è ravvisabile l’interesse pubblico a che sia rispettato
il termine per adempimenti formali, tanto meno se trattasi
di termine non essenziale (essenziale è il termine la cui
scadenza toglie utilità alla prestazione dell’obbligato).
Non può non considerarsi inoltre che il Consorzio non si
era ancora espresso sul progetto di massima e sul programma
delle attività, ed il rilascio della concessione edilizia
è comunque, subordinato all’assegnazione definitiva del
suolo non ancora acquisito dal Consorzio, sicché il ritardo
nell’acquisire il nulla osta sul progetto definitivo non
ha inciso sui termini per la realizzazione dell’intervento.
Peraltro la mancanza di domande concorrenziali per lo stesso
lotto conferma che la finalità della revoca non era nel
perseguire l’interesse istituzionale del Consorzio e nemmeno
quello di sollecitare l’adempimento da parte della ricorrente.
E’ il caso di rammentare che il dovere di agire secondo
correttezza e buona fede è non solo onere dei privati ma
anche della pubblica amministrazione tenuta, in relazione
alle singole situazioni di fatto ad adottare i provvedimenti
che siano necessari per evitare l’aggravamento della posizione
del debitore (Cass., 5 novembre 1999, n.12310; Cons. St.,
V, 10 gennaio 2003, n.32; 5 febbraio 2003, n.571).
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10.- -Per quanto esposto, il ricorso va accolto,
assorbita ogni ulteriore censura.
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11.- La condanna al pagamento delle spese
e competenze di giudizio segue la soccombenza; esse sono
liquidate nell’importo liquidato in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sezione Terza, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto
annulla l’atto impugnato.
Condanna il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari
al pagamento in favore della Lavanderia Stella s.n.c. di
Cucumazzo Maria & c. di spese e competenze di giudizio
che si liquidano in euro 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 22.7.2004, con l’intervento dei Magistrati,
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Amedeo Urbano, Presidente
Doris Durante, Consigliere Est.
Roberto M. Bucchi, Referendario.
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