| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 23 settembre 2004
n. 4178
Amedeo Urbano, Presidente - Doris Durante, Estensore
Giannini e altro (avv. L.M. Giannini, P. Nasca) c. Comune
di Barletta (avv. R.M. Danzi, D. Cuocci Martorano), Curatela
fallimentare della Soc. Lian s.r.l. (n.c.) |
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Autonomia e decentramento – Disciplina di
province, comuni ed enti locali – Ordinanza contingibile
ed urgente – Adozione – Vicesindaco – Delega di funzioni
da parte del Sindaco – Legittimità
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Non sussiste il difetto di competenza del
Vicesindaco ad adottare un provvedimento contingibile ed
urgente quando le relative funzioni sono state espletate
in forza di delega dei poteri da parte del Sindaco.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia – Sezione Terza
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.750 del 2003 proposto da
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Giannini Luigi Maria in proprio e
da Giannini Carmela, Giannini Gaetano Mario e Giannini
Raffaele, rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Maria
Giannini e dall’Avv. Pasquale Nasca, elettivamente domiciliati
in Bari, Viale Luigi Einaudi, n.29 presso l’Avv. Adriano
Buzzanca;
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CONTRO
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il Comune di Barletta, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Rossana
Monica Danzi e dall’Avv. Domenico Cuocci Martorano, elettivamente
domiciliato in Bari, alla Via Davanzati, n.33 presso l’Avv.
Raffaele de’ Robertis;
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la Curatela fallimentare della società
Lian s.r.l., in persona del Curatore Avv. Vito Francavilla,
non costituita in giudizio;
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per l’annullamento
dell’ordinanza del Sindaco di Barletta n.7236 dell’11.3.2003,
notificata il 7.3.2003
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Vista la Ordinanza cautelare 19 giugno 2003, n°466;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 24.6.2004, il Cons.
Doris Durante;
Uditi, l’Avv. Luigi Maria Giannini e l’Avv. Domenico Cuocci
Martorano;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1.- Con ordinanza contingibile ed urgente
notificata il 14.3.2003, il Sindaco di Barletta ordinava
alla Curatela fallimentare della società Lian s.r.l., ai
sigg. Giannini Carmela, Giannini Gaetano Mario, Giannini
Maria e Giannini Raffaele, ognuno per i propri diritti ed
in solido tra tutti “di rimuovere con immediatezza i fusti
contenenti materiale chimico depositati nel capannone sede
della ditta G.I.G., di avviarli allo smaltimento e/o allo
staccaggio in locali idonei, nel rispetto della vigente
legislazione in materia di gestione dei rifiuti pericolosi,
ovvero…al riutilizzo come materia prima presso altre industrie…”;
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2.- Con atto notificato il 9.5.2003, depositato
il 29 detti, i Giannini hanno impugnato la ordinanza, chiedendone
l’annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art.50 e 54, d.lgs.
267/2000 e dell’art.97 Cost.; eccesso di potere, in quanto
l’ordinanza sarebbe stata emanata dal Vice Sindaco e non
dal Sindaco, unico soggetto competente;
2) eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea
valutazione;
difetto dei presupposti, in quanto i ricorrenti non sarebbero
né proprietari, né possessori, né detentori qualificati
dell’area coinvolta dall’incendio e interessata dalla ordinanza
di rimozione, avendo i medesimi soltanto proposto al Tribunale
di Trani un concordato fallimentare per rilevare il cespite
di proprietà della fallita Lian s.r.l., concordato che,
sebbene omologato nell’anno 2000, non sarebbe ancora concluso
per la pendenza di situazioni che ne potrebbero comportare
la revoca ai sensi dell’art.137 della legge fallimentare,
sicché unico soggetto tenuto alla bonifica sarebbe la curatela
fallimentare Lian, effettiva detentrice dell’immobile.
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3.- Il Comune di Barletta, costituitosi in
giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso.
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4.- Con ordinanza 466/2003 del 19.6.2003
il Tribunale ha respinto la istanza cautelare; la decisione
è stata confermata in appello (Cons. St., V, ordinanza n.3170/2003).
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5.- Le parti hanno depositato memorie difensive
ed alla pubblica udienza del 24.6.2004, la causa è stata
assegnata in decisione.
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6.- Il ricorso è infondato e va respinto.
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7.- In ordine all’asserito difetto di competenza
del vice sindaco ad adottare provvedimento contingibile
ed urgente, in quanto atto appartenente alla competenza
esclusiva del sindaco quale ufficiale di governo, va osservato
che le relative funzioni possono essere delegate per il
caso di assenza od impedimento del sindaco.
Nel caso de quo, essendo il sindaco impedito, le relative
funzioni sono state espletate dal vice sindaco competente
giusta delega dei poteri conferita con provvedimento del
sindaco prot.7695 del 5.3.2003.
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8.- In ordine al difetto di legittimazione
dei ricorrenti ad essere destinatari dell’ordine di rimozione
dei fusti contenenti sostanze chimiche, va osservato che
l’ordine non poteva che essere rivolto a chi aveva la disponibilità
del bene, cioè alla curatela fallimentare e ai ricorrenti
assuntori del concordato fallimentare.
L’ordine, infatti, prescinde da eventuali responsabilità
non avendo finalità afflittive e/o sanzionatorie, bensì
ripristinatorie, in quanto diretto alla adozione di interventi
idonei ad eliminare tempestivamente la situazione di pericolo.
Ne consegue che il provvedimento, di regola, va diretto
al proprietario che per il suo status ha la disponibilità
del bene, il quale può poi eventualmente rivalersi sui responsabili
(TAR Marche, 16 aprile 1999, n.452; TAR Friuli Venezia Giulia,
26 gennaio 1998, n.142; 24 novembre 1998, n.1459; Cons.
St., V, 13 febbraio 1998, n.156).
Deve ritenersi, pertanto, legittimo il provvedimento notificato
ai soggetti che o a titolo di proprietà o ad altro titolo
avevano la disponibilità del bene da bonificare: cioè la
curatela della società Lian s.r.l. ed i ricorrenti che,
nelle more si erano proposti come assuntori del fallimento,
successivamente definito con sentenza omologata n.105/2000
con passaggio di beni ai Giannini assuntori del concordato.
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9.- Va osservato che l’effetto traslativo
della proprietà in capo all’assuntore del concordato fallimentare
si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza
che omologa il concordato (Cass. civ., sez.I, 4 settembre
2002, n.12862).
La necessità degli adempimenti cui è tenuto l’assuntore
del concordato e che in ipotesi di inadempimento giustificano
la risoluzione del medesimo a norma dell’art.137, regio
decreto 16 marzo 1942, n.267 non impediscono l’effetto traslativo
della proprietà in capo all’assuntore.
La previsione della risoluzione ex art.137 cit., per inadempimento
dell’assuntore agli obblighi connessi al concordato fallimentare,
evidenzia in maniera inequivoca che il concordato si perfeziona
a tutti gli effetti nel momento del passaggio in giudicato
della sentenza di omologazione e che la mancata osservanza
degli obblighi non impedisce l’effetto traslativo della
proprietà ma opera, eventualmente, quale causa di risoluzione.
In tal senso è la giurisprudenza maggioritaria della Corte
di Cassazione secondo la quale “nel caso in cui la sentenza
di omologazione del concordato disponga la vendita di tutti
i beni inventariati all’assuntore, rimettendo al giudice
delegato di adottare eventuali provvedimenti di esecuzione,
il trasferimento dei beni del fallimento nel patrimonio
dell’assuntore trova il suo titolo, diretto e immediato,
esclusivamente nella sentenza di omologazione, rispetto
alla quale eventuali provvedimenti integrativi o attuativi
del giudice delegato – ivi compresa la specifica descrizione
dei beni trasferiti necessaria per la trascrizione – si
pongono come atti meramente esecutivi, pienamente consentiti,
ed anzi dovuti dal giudice delegato nell’esercizio del potere
– dovere di sorvegliare l’esecuzione del concordato, finché
questo non abbia ricevuto integrale attuazione, anche dopo
l’adozione del decreto di cui all’art.136, co.2, l. fall.”
(Cass. Civ., sez.II, 8 novembre 2002, n.15716).
Nel caso in questione, la sentenza di omologazione del concordato
fallimentare n.105/2000, emessa dal Tribunale di Trani,
è passata in giudicato come da relativa attestazione del
giudice delegato del fallimento Lian s.r.l. del 23.4.2002,
sicché la proprietà del bene oggetto della ordinanza contingibile
ed urgente deve ritenersi passata sin dalla omologazione
della sentenza in capo ai Giannini, a nulla rilevando che
sui medesimi gravino adempimenti non ancora assolti (l’inadempimento
come detto può determinare solo l’effetto risolutivo di
un acquisto già verificatosi).
Né appare di diverso orientamento la sentenza (Cass. Civ.,
sez.I, 27 maggio 1987, n.4715) citata dalla ricorrente,
atteso che nella predetta sentenza, la questione del passaggio
della proprietà è vista sotto il diverso profilo della destinazione
delle attività dei beni compresi nel fallimento al buon
fine del concordato.
In tale sentenza si afferma testualmente “Nel concordato
con assuntore, caratterizzato dalla esdebitazione del fallito
e dalla cessione dei beni all’assuntore in corrispettivo
dell’accollo da parte sua dei debiti che fanno carico al
fallito, la sentenza che omologa il concordato attua (..)
il trasferimento dei beni all’assuntore”. Aggiunge che “deve
comunque escludersi un reingresso medio tempore del fallito
nella titolarità o disponibilità dei beni caduti nel fallimento:
i quali continuano ad essere gravati dal vincolo e dalla
destinazione in favore della massa dei creditori fino alla
completa esecuzione del concordato, anche se per effetto
di valida clausola del concordato il trasferimento dei beni
all’assuntore risulti differito e subordinato all’esecuzione
da parte sua degli obblighi cui si è assoggettato”.
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10.- In conclusione, essendo i ricorrenti
proprietari del bene in quanto assuntori del concordato
fallimentare e, comunque, essendo i medesimi nella disponibilità
del bene, devono ritenersi legittimi destinatari del provvedimento
sindacale.
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11.- Per le ragioni esposte il ricorso deve
essere respinto.
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12.- Le spese e competenze di giudizio possono
essere compensate tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sezione Terza, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 24.6.2004, con l’intervento dei Magistrati,
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Amedeo Urbano, Presidente
Doris Durante, Consigliere est.
Raffaele Greco, Referendario
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BIAGIO DELFINO
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| Sulla delegabilità del
potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti
| Con
la sentenza in epigrafe, il Tar Puglia afferma che
le funzioni relative alla adozione di ordinanze
contingibili ed urgenti sono delegabili in caso
di assenza o di impedimento del Sindaco, potendo
essere espletate dal Vicesindaco in forza di delega
di poteri.
Così decidendo, il predetto giudice risolve in senso
positivo una questione che, da anni, divide la giurisprudenza
amministrativa.
In passato, a favore della soluzione positiva, si
è espresso il Consiglio di Stato, sostenendo che
il t.u. 4 febbraio 1915 n.148, dopo aver elencato
le varie funzioni del Sindaco sia come capo dell’amministrazione
comunale sia in veste di autorità governativa (artt.151-154),
stabiliva, con formulazione generale, la possibilità
per l’assessore anziano di sostituire il Sindaco
o l’assessore delegato in caso di loro assenza o
di impedimento (art.157) (Cons. Stato, sez. V, 1
settembre 1986 n.403, in Cons. Stato 1986, I, 1172).
La tesi opposta negava la delegabilità perfino all’assessore
competente nel settore di riferimento, sull’assunto
della natura atipica del potere sindacale alla adozione
di ordinanze contingibili ed urgenti. Per quest’orientamento,
nemmeno rilevava la facoltà di delegazione agli
assessori, di cui all’art.67 comma 2, r.d. 12 febbraio
1911 n.297, stante la sua riferibilità alle sole
funzioni del Sindaco quale capo dell’amministrazione
comunale e non quindi alle funzioni esercitate dallo
stesso in qualità di ufficiale di governo (Cons.
giust. amm. rg. Sic., 31 luglio 1989 n.359, in Foro
it. 1990, III, 467; contro la possibilità di delega:
Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 1990 n.369, in Foro
amm. 1990, 945).
In posizione intermedia, si collocava la tesi che
ammetteva l’adozione di ordinanze contingibili ed
urgenti da parte degli assessori solo in presenza
di una espressa delega del Sindaco (Tar Lombardia,
Milano, sez. II, 1 marzo 1986 n.47, in I Tar 1986,
I, 1740).
In anni più vicini, il Consiglio di Stato ha nuovamente
invocato l’art.157, r.d. n. 148 del 1915, affermando
che la funzione vicaria ivi prevista concerne tutte
le attribuzioni del sindaco, comprese quelle esercitate
in veste di ufficiale di governo, e che il potere
di sostituzione non richiede l’indicazione di ragioni
giustificative, in quanto la sussistenza dell’impedimento
è da ritenersi presunta (Cons. Stato, sez. V, 18
maggio 1998 n.598, in Foro amm. 1998, 1413).
Tuttavia, anche l’indirizzo contrario è stato confermato
di recente: il Tar Abruzzo ha sostenuto che il potere
di adottare ordinanze contingibili ed urgenti costituisce
una prerogativa del Sindaco non delegabile ad altri,
non potendo aver rilievo una generica delega avente
ad oggetto l’emanazione degli atti del Sindaco in
qualità di capo dell’amministrazione comunale (Tar
Abruzzo 3 ottobre 2003 n.835, in Foro amm.-Tar 2003,
3022).
Chiariti i termini del contrasto giurisprudenziale,
è importante precisare che il quadro normativo in
cui collocare la questione va individuato oggi nel
d.lg. 18 agosto 2000 n.267, recante il testo unico
sull’ordinamento degli enti locali.
Ulteriore precisazione da compiere preliminarmente
consiste nel distinguere il tipo di ordinanza contingibile
ed urgente, perché il testo unico, oltre a quella
tradizionale regolata dall’art.54, prevede pure
che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco,
quale rappresentante della comunità locale” (art.50
comma 5, d.lg. n.267 del 2000).
Questa norma è strettamente legata alla disposizione
contenuta nel comma precedente, secondo cui “il
Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge” (art.50 comma
4, d.lg. n.267 del 2000).
Dalla interpretazione congiunta di tali norme, si
deduce che il potere appena descritto non solo è
delimitato in via oggettiva (emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale), ma non ha portata generale, essendo esercitabile
soltanto in presenza di apposite disposizioni di
legge che a tanto autorizzino il Sindaco.
In compenso, la puntualizzazione legislativa che
il Sindaco agisce in qualità di rappresentante della
comunità locale, consente di ammettere che, in presenza
di apposita previsione nello statuto o nei regolamenti,
il potere in questione possa essere delegato dal
Sindaco ad un dirigente, in sintonia con l’art.107
comma 3 lett. i), d.lg. n.267 del 2000.
Più complesso resta il discorso riguardo alle ordinanze
contingibili ed urgenti che il Sindaco adotta nella
veste di ufficiale di governo.
In particolare, l’art.54 comma 2, d.lg. n.267 del
2000, prevede che “il sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto
dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei
relativi ordini può richiedere al prefetto, ove
occorra, l'assistenza della forza pubblica”.
Il comma non contiene elementi utili per risolvere
il problema della delegabilità del potere di adottare
siffatte ordinanze, ma il quinto comma dello stesso
articolo stabilisce in modo perentorio che “chi
sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni
di cui al presente articolo” (art.54 comma 5, d.lg.
n.267 del 2000).
Che quest’ultima previsione riguardi il potere di
adottare le ordinanze contingibili ed urgenti sembrerebbe
arguirsi dal fatto che là dove, nello stesso art.54,
si è voluto distinguere detto potere dalle altre
funzioni che il Sindaco esercita in veste di ufficiale
del governo, lo si è statuito espressamente, come
dimostra il settimo comma.
Pertanto, il Vicesindaco, quale sostituto del Sindaco,
avrebbe il potere di adottare siffatte ordinanze,
ma è una conclusione che va armonizzata con l’ultimo
comma dello stesso art.54, secondo cui, ove il Sindaco
non adotti le ordinanze in oggetto, è il prefetto
a provvedere (art.54 comma 10, d.lg. n.267 del 2000).
Ora, tenendo conto della necessità di interpretare
il dettato normativo in modo costituzionalmente
orientato specie dopo la riforma del titolo V, è
da ritenersi che il potere di adottare ordinanze
contingibili ed urgenti ai sensi dell’art.54 comma
2, d.lg. n.267 del 2000, possa, anzi debba, essere
esercitato dal vicesindaco nel momento in cui si
concretizzano le condizioni per la sostituzione
del Sindaco (art. 53, d.lg. n.267 del 2000) e che,
in caso di mancata adozione dell’ordinanza (es.
inerzia) senza che sussistano le condizioni per
la sostituzione, il relativo potere possa essere
esercitato dal prefetto.
Vi è, infatti, una riflessione finale da compiere
che collide in maniera ineludibile con l’orientamento
contrario alla delegabilità del potere in discussione:
quando l’ordinamento giuridico contempla un potere
per ovviare a situazioni emergenziali, ammettendo
persino la possibilità di derogare a norme vigenti,
è impensabile che non sussista un meccanismo tale
da consentire ad altro soggetto di intervenire in
via sostitutiva, perché l’alternativa sarebbe l’inazione
a detrimento proprio di quei fondamentali valori
per i quali il potere è stato previsto. |
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