| T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 13 settembre 2004 n. 1320
Pres. M. Atzeni, Est., R. Panunzio
Farci Stefania (Avv. Luisa Armandi) c. Provveditorato agli
studi di Cagliari, Commissione Giudicatrice Ambito Disciplinare
4 e 9, Commissione Giudicatrice di Latino Ambito Disciplinare
9, Sovrintendente Scolastico Regionale della Sardegna, Ministero
Pubblica Istruzione (Avv. Stato); Schena Giuseppe e Ledda
Cristina (n.c.) |
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Concorso a pubblico impiego – Attribuzione
di punteggio numerico – Onere motivazionale dopo l’entrata
in vigore della legge n. 241/1990 – Sufficienza
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Il voto numerico attribuito dalle Commissioni
esaminatrici alle prove scritte o orali di un concorso a
posti di pubblico impiego, o di un esame di abilitazione,
esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale,
contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno
di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche dopo l’entrata
in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2057/2000 proposto da
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Farci Stefania rappresentata e difesa
dall'avv. Luisa Armandi, con domicilio eletto in Cagliari,
Via Cugia n. 14, presso Luisa Armandi;
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contro
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Provveditorato agli studi di Cagliari,
Comm.ne Giudicatrice Amb. Disciplinare 4 e 9, Comm.ne Giudicatrice
di Latino Amb. Discipl. 9, Sovrintendente Scolastico Regionale
della Sardegna , Ministero Pubblica Istruzione, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
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e nei confronti
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Schena Giuseppe e Ledda Cristina,
non costituitisi in giudizio;
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per l'annullamento
della determinazione di cui al verbale n. 52 del 5 settembre
2000, della prima sottocommissione di latino del concorso
ordinario, per esami e titoli a cattedre nelle scuole e
istituti statali di istruzione secondaria di I e II grado,
che ha attribuito alla ricorrente il voto di 16/40 nella
prova orale di latino;
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 7 luglio 2004
il consigliere Rosa Panunzio;
UDITI altresì i legali di parte, come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
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La ricorrente ha partecipato al concorso
ordinario, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e
istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo
grado, per l’accesso ai ruoli del personale docente per
l’ambito disciplinare 9, classe di concorso 52/A.
Dopo avere sostenuto e superato le prove scritte di italiano,
latino, greco e la prova orale obbligatoria di italiano
è stata ammessa a sostenere la prova orale di latino, nella
quale riportava la votazione di 16/40.
L’esito negativo di questa prova ha determinato non solo
la sua mancata collocazione nella graduatoria di merito
per la classe 51/A (materie letterarie nei licei e istituto
magistrale), ma anche la sua esclusione dal prosieguo del
concorso e, cioè, la non ammissione alla prova orale di
greco e, quindi, l’esclusione dalla graduatoria di merito
per la classe di concorso 52/A (materie letterarie, latino
e greco nel liceo classico).
Contro tale provvedimento propone, l’interessata, ricorso
giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma
14, del bando di concorso indetto dal Ministero della Pubblica
Istruzione con decreto del Direttore Generale Affari Generali
del 21/3/99, concernente la composizione della commissione
esaminatrice per l’espletamento delle prove; eccesso di
potere per sviamento; il Presidente coordinatore era assente
nelle sedute del 2/9/2000 e del 5/9/2000.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma
13, art. 14, comma 5, del bando di concorso, concernente
l’operato della commissione giudicatrice del concorso, sviamento;
dal verbale n. 52 relativo alla seduta del 5/9/99, concernente
la prova orale della ricorrente, risulta solo un elenco
di argomenti, un voto e nessun’altra indicazione, non vi
è, pertanto, alcun riferimento alla procedura seguita, nè
ai criteri applicati per la valutazione della prova, nè,
inoltre, alle formalità prescritte, come quella relativa
all’assegnazione a ciascuna delle sottocommissioni, mediante
sorteggio, dei candidati convocati per la prova orale e
presenti in quella seduta d’esame.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma
12, del bando, concernente la redazione dei processi verbali
delle commissioni giudicatrici, eccesso di potere per inosservanza
del giusto procedimento e sviamento; il verbale n. 52, non
è stato compilato in modo analitico e contestualmente all’espletamento
della prova.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma
12, del bando di concorso, concernente la redazione dei
processi verbali, eccesso di potere per sviamento; del verbale
in questione manca la sottoscrizione del segretario della
prima sottocommissione di latino.
5) Violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto
procedimento, eccesso di potere per sviamento; la commissione
ha introdotto ulteriori criteri rispetto a quelli già predeterminati
dal bando.
6) 7) e 8) Violazione dell’art. 3, comma 1, della legge
241/90 e del principio procedimentale di trasparenza, eccesso
di potere per difetto di motivazione e ingiustizia manifesta,
sviamento; dal verbale della seduta d’esame di latino non
risulta che la commissione abbia articolato la prova, come
prescritto dal bando, e che abbia svolto valutazioni articolate
e un approfondito giudizio finale sull’esame. Inoltre, il
voto è stato attribuito senza una motivazione individuale,
seppur sintetica per giustificare un giudizio così gravemente
insufficiente; nel caso di specie, esisteva la necessità
di motivare la bocciatura non essendo sufficiente l’indicazione
di un voto numerico.
Con atto notificato in data 8 gennaio 2001 e depositato
il 10 gennaio, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti
contro il verbale n. 81 del 5/9/2000 relativo alla seduta
congiunta della prima e seconda sottocommissione di latino.
Contro tale atto la ricorrente deduce i motivi già dedotti
con il ricorso introduttivo.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che,
per il tramite della difesa erariale, controdeduce alle
tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto con vittoria
di spese.
Con ordinanza n. 528/2000 è stata respinta la domanda cautelare.
Con ordinanza n. 38/2004 è stata ordinata l’integrazione
del contraddittorio; l’ordinanza è stata eseguita.
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, presenti i patroni
delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.
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DIRITTO
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Con il presente ricorso contesta, l’interessata,
il punteggio di 16/20 attribuitole dalla commissione di
concorso, nella prova orale di latino. Con il primo mezzo
si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14,
comma 14, del bando di concorso, concernente la composizione
della commissione esaminatrice per l’espletamento delle
prove; eccesso di potere per sviamento.
Assume, l’interessata, che il presidente coordinatore, in
violazione della disposizione sopra citata, che recita:
“L’assenza, anche se dovuta a grave e legittimo impedimento,
del presidente coordinatore non consente, in alcun caso,
il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni”, era
assente nelle sedute del 2/9/2000 e del 5/9/2000.
La censura è infondata e deve, pertanto essere respinta.
Il presidente coordinatore non fa parte di una specifica
commissione ma coordina i lavori di tutte le commissioni
o sottocommissioni, redige e firma soltanto i verbali relativi
a operazioni di propria competenza e i verbali delle riunioni
dallo stesso presiedute, a commissioni congiunte.
La norma richiamata va intesa nel senso che la presenza
in sede concorsuale del presidente coordinatore consente
il funzionamento delle commissioni o sottocommissioni, ma
non comporta la sua presenza fisica all’interno di ciascuna
di esse, perché se così fosse, sarebbe del tutto illogico
prevedere tante sottocommissioni che operano contemporaneamente.
Il Collegio ritiene, pertanto, che l’unicità del presidente
coordinatore non si ricolleghi necessariamente alla sua
presenza in tutte le riunioni delle sottocommissioni, il
che rallenterebbe a dismisura la loro attività, ma si sostanzia
nella più rilevante funzione di coordinamento dei lavori
delle varie sottocommissioni (Cfr. in termini: CdS, sez.
VI, sent. n. 6160 del 20.11.2000 e sent. n. 1920 del 10.4.2003).
Con il secondo mezzo, si deduce violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 11, comma 13, art. 14, comma 5, del bando di
concorso, concernente l’operato della commissione giudicatrice
del concorso e sviamento.
A detta della difesa attrice, dal verbale n. 52, relativo
alla seduta del 5/9/99 concernente la prova orale della
ricorrente, risulta solo un elenco di argomenti, un voto
e nessun’altra indicazione, non vi è, pertanto, alcun riferimento
alla procedura seguita, nè ai criteri applicati per la valutazione
della prova, nè, inoltre, alle formalità prescritte, come
quella relativa all’assegnazione a ciascuna delle sottocommissioni,
mediante sorteggio, dei candidati convocati per la prova
orale e presenti in quella seduta d’esame. La censura è
infondata e deve, pertanto, essere respinta.
L’osservanza delle procedure e delle formalità prescritte
nel bando di concorso è stata soddisfatta in un momento
precedente all’espletamento della prova orale dei candidati,
e questo è attestato nel verbale n. 81 del 5/9/2000, depositato
in atti, dove è scritto che si è proceduto al sorteggio
dei candidati assegnati alle 2 sottocommissioni per la prova
orale. Inoltre, nel verbale n. 50 del 2/9/2000 sono chiaramente
specificati i criteri che devono sovrintendere la prova
orale di latino.
Con il terzo e quarto motivo deduce, l’interessata, violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 12, del bando,
concernente la redazione dei processi verbali delle commissioni
giudicatrici, in quanto il verbale n. 52 non sarebbe stato
compilato in modo analitico e contestualmente all’espletamento
della prova, mancherebbe, inoltre, la sottoscrizione del
segretario della prima sottocommissione di latino.
Ritiene il Collegio che le censure siano infondate.
Il verbale contestato attiene alla prova orale di latino,
tale prova è stata gestita dalla sottocommissione, che ha
regolarmente sottoscritto il verbale.
In tale seduta il segretario –verosimilmente- è stato uno
dei tre componenti la commissione, in funzione di “segretario
verbalizzante”, del resto, la disposizione invocata (art.
11, comma 12) precisa che “i processi verbali delle singole
sedute delle commissioni giudicatrici debbono essere contestualmente
ed analiticamente redatti in duplice copia, dal segretario
della commissione e debbono essere firmati da tutti i tre
componenti di ciascuna commissione o sottocommissione.”
Non si parla specificamente di sottoscrizione da parte del
segretario, come soggetto “esterno” alla commissione, ma
di redazione contestuale ed analitica dei processi verbali
e di sottoscrizione solo dei membri della commissione, il
che fa ritenere che tale compito possa essere svolto da
un docente componente la commissione medesima.
Con il quinto mezzo, si deduce violazione e/o falsa applicazione
del principio del giusto procedimento, eccesso di potere
per sviamento per il fatto che la commissione avrebbe introdotto
ulteriori criteri rispetto a quelli già predeterminati dal
bando.
La censura è infondata.
Dal verbale n. 50 del 2/9/2000 risulta che le due sottocommissioni
di latino riunite non hanno assolutamente elaborato criteri
differenti, rispetto a quelli già predeterminati dal bando
per il superamento della prova, ma hanno semplicemente ribadito
e esplicitato gli stessi criteri indicati nel bando.
A questo proposito basta raffrontare l’allegato B del bando
di concorso, che indica in modo dettagliato l’oggetto e
i criteri di valutazione della prova di latino, con il verbale
n. 50, per rendersi conto che, al di là della diversa terminologia
a volte utilizzata, non vi è un differenza sostanziale fra
i due testi.
Con il sesto, settimo e ottavo motivo, strettamente connessi,
si deduce violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 241/90
e del principio procedimentale di trasparenza, eccesso di
potere per difetto di motivazione e ingiustizia manifesta,
sviamento.
Assume, l’interessata, che, dal verbale della seduta d’esame
di latino, non risulta che la commissione abbia, come prescritto
dal bando, compiuto valutazioni articolate e un approfondito
giudizio finale sull’esame. Inoltre, il voto -solo numerico-
sarebbe stato attribuito senza una motivazione individuale,
seppur sintetica, per giustificare un giudizio così gravemente
insufficiente.
Le censure, ad avviso del Collegio, sono infondate.
In primo luogo, la prova risulta articolata in una serie
di domande sottoposte alla ricorrente, in secondo luogo,
come la costante giurisprudenza insegna, il voto numerico
attribuito dalle Commissioni esaminatrici alle prove scritte
o orali di un concorso a posti di pubblico impiego, o di
un esame di abilitazione, esprime e sintetizza il giudizio
tecnico discrezionale, contenendo in sé la sua stessa motivazione,
senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche
dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241
(cfr. in termini: CdS, sez. IV n. 1162 - 1 marzo 2003; C.d.S.
sez. IV n. 1491 – 21 marzo 2003; CdS, sez. VI n. 659 – 17
febbraio 2004).
E’ noto a questo Tribunale che in giurisprudenza si è avuto
un temperamento di questo orientamento, ribadito recentemente
con sent. n. 558/2004 della VI sezione del Consiglio di
Stato, dove è stato specificato che “la questione relativa
alla idoneità della motivazione va risolta, non già in astratto,
ma in concreto, con riguardo ad una serie di aspetti, tra
cui soprattutto la tipologia dei criteri di massima fissati
dalla commissione, potendosi ritenere sufficiente il punteggio
laddove i criteri siano rigidamente determinati e insufficiente
nel caso in cui si risolvono in espressioni generiche.”.
Anche a voler seguire questa giurisprudenza, senza dubbio
più favorevole alla ricorrente, il Collegio ritiene che,
comunque, la censura sia infondata: nel caso di specie,
i criteri di valutazione stabiliti nella seduta del 2/9/2000
non sono sicuramente generici, ma anzi appaiono determinati
in maniera analitica e rigorosa.
Con i motivi aggiunti, la difesa attrice ribadisce, contro
il verbale n. 81 del 5.9.2000, censure già esaminate e ritenute
infondate.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso è, pertanto,
respinto.
Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le
spese di giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
Respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di
consiglio, il giorno 7 luglio 2004, dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
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Manfredo Atzeni, Pres. f. f.
Rosa Panunzio, Cons. est.
Alessandro Maggio, Cons.
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