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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 13 settembre 2004 n. 1320
Pres. M. Atzeni, Est., R. Panunzio
Farci Stefania (Avv. Luisa Armandi) c. Provveditorato agli studi di Cagliari, Commissione Giudicatrice Ambito Disciplinare 4 e 9, Commissione Giudicatrice di Latino Ambito Disciplinare 9, Sovrintendente Scolastico Regionale della Sardegna, Ministero Pubblica Istruzione (Avv. Stato); Schena Giuseppe e Ledda Cristina (n.c.)


Concorso a pubblico impiego – Attribuzione di punteggio numerico – Onere motivazionale dopo l’entrata in vigore della legge n. 241/1990 – Sufficienza

Il voto numerico attribuito dalle Commissioni esaminatrici alle prove scritte o orali di un concorso a posti di pubblico impiego, o di un esame di abilitazione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2057/2000 proposto da

 

Farci Stefania rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Armandi, con domicilio eletto in Cagliari, Via Cugia n. 14, presso Luisa Armandi;

 

contro

 

Provveditorato agli studi di Cagliari, Comm.ne Giudicatrice Amb. Disciplinare 4 e 9, Comm.ne Giudicatrice di Latino Amb. Discipl. 9, Sovrintendente Scolastico Regionale della Sardegna , Ministero Pubblica Istruzione, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

 

e nei confronti

 

Schena Giuseppe e Ledda Cristina, non costituitisi in giudizio;

 

per l'annullamento
della determinazione di cui al verbale n. 52 del 5 settembre 2000, della prima sottocommissione di latino del concorso ordinario, per esami e titoli a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di I e II grado, che ha attribuito alla ricorrente il voto di 16/40 nella prova orale di latino;

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 7 luglio 2004 il consigliere Rosa Panunzio;
UDITI altresì i legali di parte, come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

 

La ricorrente ha partecipato al concorso ordinario, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado, per l’accesso ai ruoli del personale docente per l’ambito disciplinare 9, classe di concorso 52/A.
Dopo avere sostenuto e superato le prove scritte di italiano, latino, greco e la prova orale obbligatoria di italiano è stata ammessa a sostenere la prova orale di latino, nella quale riportava la votazione di 16/40.
L’esito negativo di questa prova ha determinato non solo la sua mancata collocazione nella graduatoria di merito per la classe 51/A (materie letterarie nei licei e istituto magistrale), ma anche la sua esclusione dal prosieguo del concorso e, cioè, la non ammissione alla prova orale di greco e, quindi, l’esclusione dalla graduatoria di merito per la classe di concorso 52/A (materie letterarie, latino e greco nel liceo classico).
Contro tale provvedimento propone, l’interessata, ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 14, del bando di concorso indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione con decreto del Direttore Generale Affari Generali del 21/3/99, concernente la composizione della commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove; eccesso di potere per sviamento; il Presidente coordinatore era assente nelle sedute del 2/9/2000 e del 5/9/2000.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 13, art. 14, comma 5, del bando di concorso, concernente l’operato della commissione giudicatrice del concorso, sviamento; dal verbale n. 52 relativo alla seduta del 5/9/99, concernente la prova orale della ricorrente, risulta solo un elenco di argomenti, un voto e nessun’altra indicazione, non vi è, pertanto, alcun riferimento alla procedura seguita, nè ai criteri applicati per la valutazione della prova, nè, inoltre, alle formalità prescritte, come quella relativa all’assegnazione a ciascuna delle sottocommissioni, mediante sorteggio, dei candidati convocati per la prova orale e presenti in quella seduta d’esame.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 12, del bando, concernente la redazione dei processi verbali delle commissioni giudicatrici, eccesso di potere per inosservanza del giusto procedimento e sviamento; il verbale n. 52, non è stato compilato in modo analitico e contestualmente all’espletamento della prova.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 12, del bando di concorso, concernente la redazione dei processi verbali, eccesso di potere per sviamento; del verbale in questione manca la sottoscrizione del segretario della prima sottocommissione di latino.
5) Violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per sviamento; la commissione ha introdotto ulteriori criteri rispetto a quelli già predeterminati dal bando.
6) 7) e 8) Violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 241/90 e del principio procedimentale di trasparenza, eccesso di potere per difetto di motivazione e ingiustizia manifesta, sviamento; dal verbale della seduta d’esame di latino non risulta che la commissione abbia articolato la prova, come prescritto dal bando, e che abbia svolto valutazioni articolate e un approfondito giudizio finale sull’esame. Inoltre, il voto è stato attribuito senza una motivazione individuale, seppur sintetica per giustificare un giudizio così gravemente insufficiente; nel caso di specie, esisteva la necessità di motivare la bocciatura non essendo sufficiente l’indicazione di un voto numerico.
Con atto notificato in data 8 gennaio 2001 e depositato il 10 gennaio, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro il verbale n. 81 del 5/9/2000 relativo alla seduta congiunta della prima e seconda sottocommissione di latino. Contro tale atto la ricorrente deduce i motivi già dedotti con il ricorso introduttivo.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che, per il tramite della difesa erariale, controdeduce alle tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 528/2000 è stata respinta la domanda cautelare.
Con ordinanza n. 38/2004 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio; l’ordinanza è stata eseguita.
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, presenti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.

 

DIRITTO

 

Con il presente ricorso contesta, l’interessata, il punteggio di 16/20 attribuitole dalla commissione di concorso, nella prova orale di latino. Con il primo mezzo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 14, del bando di concorso, concernente la composizione della commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove; eccesso di potere per sviamento.
Assume, l’interessata, che il presidente coordinatore, in violazione della disposizione sopra citata, che recita: “L’assenza, anche se dovuta a grave e legittimo impedimento, del presidente coordinatore non consente, in alcun caso, il funzionamento di nessuna delle sottocommissioni”, era assente nelle sedute del 2/9/2000 e del 5/9/2000.
La censura è infondata e deve, pertanto essere respinta.
Il presidente coordinatore non fa parte di una specifica commissione ma coordina i lavori di tutte le commissioni o sottocommissioni, redige e firma soltanto i verbali relativi a operazioni di propria competenza e i verbali delle riunioni dallo stesso presiedute, a commissioni congiunte.
La norma richiamata va intesa nel senso che la presenza in sede concorsuale del presidente coordinatore consente il funzionamento delle commissioni o sottocommissioni, ma non comporta la sua presenza fisica all’interno di ciascuna di esse, perché se così fosse, sarebbe del tutto illogico prevedere tante sottocommissioni che operano contemporaneamente.
Il Collegio ritiene, pertanto, che l’unicità del presidente coordinatore non si ricolleghi necessariamente alla sua presenza in tutte le riunioni delle sottocommissioni, il che rallenterebbe a dismisura la loro attività, ma si sostanzia nella più rilevante funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni (Cfr. in termini: CdS, sez. VI, sent. n. 6160 del 20.11.2000 e sent. n. 1920 del 10.4.2003).
Con il secondo mezzo, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 13, art. 14, comma 5, del bando di concorso, concernente l’operato della commissione giudicatrice del concorso e sviamento.
A detta della difesa attrice, dal verbale n. 52, relativo alla seduta del 5/9/99 concernente la prova orale della ricorrente, risulta solo un elenco di argomenti, un voto e nessun’altra indicazione, non vi è, pertanto, alcun riferimento alla procedura seguita, nè ai criteri applicati per la valutazione della prova, nè, inoltre, alle formalità prescritte, come quella relativa all’assegnazione a ciascuna delle sottocommissioni, mediante sorteggio, dei candidati convocati per la prova orale e presenti in quella seduta d’esame. La censura è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
L’osservanza delle procedure e delle formalità prescritte nel bando di concorso è stata soddisfatta in un momento precedente all’espletamento della prova orale dei candidati, e questo è attestato nel verbale n. 81 del 5/9/2000, depositato in atti, dove è scritto che si è proceduto al sorteggio dei candidati assegnati alle 2 sottocommissioni per la prova orale. Inoltre, nel verbale n. 50 del 2/9/2000 sono chiaramente specificati i criteri che devono sovrintendere la prova orale di latino.
Con il terzo e quarto motivo deduce, l’interessata, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 12, del bando, concernente la redazione dei processi verbali delle commissioni giudicatrici, in quanto il verbale n. 52 non sarebbe stato compilato in modo analitico e contestualmente all’espletamento della prova, mancherebbe, inoltre, la sottoscrizione del segretario della prima sottocommissione di latino.
Ritiene il Collegio che le censure siano infondate.
Il verbale contestato attiene alla prova orale di latino, tale prova è stata gestita dalla sottocommissione, che ha regolarmente sottoscritto il verbale.
In tale seduta il segretario –verosimilmente- è stato uno dei tre componenti la commissione, in funzione di “segretario verbalizzante”, del resto, la disposizione invocata (art. 11, comma 12) precisa che “i processi verbali delle singole sedute delle commissioni giudicatrici debbono essere contestualmente ed analiticamente redatti in duplice copia, dal segretario della commissione e debbono essere firmati da tutti i tre componenti di ciascuna commissione o sottocommissione.” Non si parla specificamente di sottoscrizione da parte del segretario, come soggetto “esterno” alla commissione, ma di redazione contestuale ed analitica dei processi verbali e di sottoscrizione solo dei membri della commissione, il che fa ritenere che tale compito possa essere svolto da un docente componente la commissione medesima.
Con il quinto mezzo, si deduce violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per sviamento per il fatto che la commissione avrebbe introdotto ulteriori criteri rispetto a quelli già predeterminati dal bando.
La censura è infondata.
Dal verbale n. 50 del 2/9/2000 risulta che le due sottocommissioni di latino riunite non hanno assolutamente elaborato criteri differenti, rispetto a quelli già predeterminati dal bando per il superamento della prova, ma hanno semplicemente ribadito e esplicitato gli stessi criteri indicati nel bando.
A questo proposito basta raffrontare l’allegato B del bando di concorso, che indica in modo dettagliato l’oggetto e i criteri di valutazione della prova di latino, con il verbale n. 50, per rendersi conto che, al di là della diversa terminologia a volte utilizzata, non vi è un differenza sostanziale fra i due testi.
Con il sesto, settimo e ottavo motivo, strettamente connessi, si deduce violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 241/90 e del principio procedimentale di trasparenza, eccesso di potere per difetto di motivazione e ingiustizia manifesta, sviamento.
Assume, l’interessata, che, dal verbale della seduta d’esame di latino, non risulta che la commissione abbia, come prescritto dal bando, compiuto valutazioni articolate e un approfondito giudizio finale sull’esame. Inoltre, il voto -solo numerico- sarebbe stato attribuito senza una motivazione individuale, seppur sintetica, per giustificare un giudizio così gravemente insufficiente.
Le censure, ad avviso del Collegio, sono infondate.
In primo luogo, la prova risulta articolata in una serie di domande sottoposte alla ricorrente, in secondo luogo, come la costante giurisprudenza insegna, il voto numerico attribuito dalle Commissioni esaminatrici alle prove scritte o orali di un concorso a posti di pubblico impiego, o di un esame di abilitazione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241 (cfr. in termini: CdS, sez. IV n. 1162 - 1 marzo 2003; C.d.S. sez. IV n. 1491 – 21 marzo 2003; CdS, sez. VI n. 659 – 17 febbraio 2004).
E’ noto a questo Tribunale che in giurisprudenza si è avuto un temperamento di questo orientamento, ribadito recentemente con sent. n. 558/2004 della VI sezione del Consiglio di Stato, dove è stato specificato che “la questione relativa alla idoneità della motivazione va risolta, non già in astratto, ma in concreto, con riguardo ad una serie di aspetti, tra cui soprattutto la tipologia dei criteri di massima fissati dalla commissione, potendosi ritenere sufficiente il punteggio laddove i criteri siano rigidamente determinati e insufficiente nel caso in cui si risolvono in espressioni generiche.”.
Anche a voler seguire questa giurisprudenza, senza dubbio più favorevole alla ricorrente, il Collegio ritiene che, comunque, la censura sia infondata: nel caso di specie, i criteri di valutazione stabiliti nella seduta del 2/9/2000 non sono sicuramente generici, ma anzi appaiono determinati in maniera analitica e rigorosa.
Con i motivi aggiunti, la difesa attrice ribadisce, contro il verbale n. 81 del 5.9.2000, censure già esaminate e ritenute infondate.
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso è, pertanto, respinto.
Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
Respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7 luglio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

 

Manfredo Atzeni, Pres. f. f.
Rosa Panunzio, Cons. est.
Alessandro Maggio, Cons.


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