| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 10 settembre
2004 n. 3309
Pres. Perricone, Est. Testori
Ferruccio Frascari ed altri c. Regione Emilia Romagna |
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Giustizia amministrativa – Risarcimento del
danno – Presupposto della domanda risarcitoria – Giudizio
ex art. 34 del D.Lgs. n. 80/1998 pendente alla data del
30 giugno 1998 – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
– Sussistenza
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La domanda di risarcimento del danno proposta
successivamente alla devoluzione al giudice amministrativo
della giurisdizione esclusiva nelle materie di cui agli
artt.33 e 34 del D. Lgs. n. 80/1998, qualora trovi il suo
fondamento in un pendente giudizio riguardante una delle
suddette materie instaurato prima di tale devoluzione ed
ancora pendente alla data del 30 giugno 1998, deve essere
proposta al giudice ordinario, dovendosi ritenere ancora
operanti in tal caso i criteri in materia di riparto di
giurisdizione previgenti al D. Lgs. citato. L’autonomia
dell’azione risarcitoria rispetto a quella relativa alla
legittimità dell’atto amministrativo, infatti, rileva solo
per le controversie de quibus instaurate dopo il 30 giugno
1998.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
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composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone
- Presidente; Dott.ssa Rosaria Trizzino - Consigliere; Dott.
Carlo Testori - Consigliere rel.est., ha pronunciato la
seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1094 del 2003 proposto da
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Ferruccio Frascari s.p.a., in persona
del legale rappresentante Ing. Ferruccio Frascari, e da
Benuzzi Gaetano, Fergnani Teresa, Marrino Patrizia, Marrino
Beatrice e Marrino Elisabetta, tutti rappresentati e difesi
dagli Avv.ti Francesco Paolucci e Rolando Roffi e presso
il primo elettivamente domiciliati in Bologna, via Farini
n. 10,
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contro
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la Regione Emilia Romagna, costituitasi
in giudizio in persona del Presidente della Giunta in carica,
rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Cristoni, presso
il quale è elettivamente domiciliata in Bologna, via Garibaldi
n. 1,
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per l'accertamento
dei danni subiti dai ricorrenti per responsabilità della
Regione e, conseguentemente,
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per la condanna
della Regione medesima al risarcimento dei danni.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza dell’8 luglio 2004 gli Avv.ti
F. Paolucci e G.A. Ferrerio (in sostituzione di C. Cristoni);
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1.1) I ricorrenti sono proprietari in Comune
di Monte San Pietro di aree che il P.R.G. del 1979 destinava
a completamento residenziale. In vista dell'edificazione
i predetti avevano costituito un consorzio che ha realizzato
opere di urbanizzazione primaria e sistemazione idrogeologica
di consistente importo. L'aspettativa edificatoria dei ricorrenti
è stata tuttavia vanificata per effetto della variante generale
1984/1987: in sede di approvazione, infatti, la Giunta regionale
dell'Emilia-Romagna ha previsto l'inedificabilità dei terreni
in questione.
Contro gli atti di formazione della variante i proprietari
delle aree pregiudicati da tale prescrizione hanno agito
davanti a questo Tribunale con il ricorso n. 1701 del 1987,
che è stato accolto con la sentenza 27 novembre 2000 n.
947, avendo il TAR ritenuto fondata la censura di difetto
di motivazione della determinazione sfavorevole introdotta
dalla Regione. Quest'ultima ha proposto ricorso in appello,
respinto dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con
la decisione 26 settembre 2001 n. 5086, che ha condiviso
le valutazioni di questo Giudice circa la carenza motivazionale
che inficiava in parte qua la deliberazione G.R. n. 1962/1987
di approvazione della variante al P.R.G.
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1.2) Con l'atto introduttivo del presente
giudizio i ricorrenti:
- hanno evidenziato che la condotta della Regione Emilia-Romagna,
riconosciuta illegittima in sede giurisdizionale e contraria
alla buona fede ed ai principi sanciti dall'art. 97 Cost.,
è fonte di responsabilità del predetto Ente per i danni
arrecati ai proprietari che, ragionevolmente confidando
nell'edificabilità delle aree di cui si tratta, hanno sostenuto
ingenti spese per la realizzazione di opere di urbanizzazione
e hanno poi visto immotivatamente e ingiustamente pregiudicate
le loro legittime aspettative;
- hanno chiesto la condanna della Regione al risarcimento
dei danni subiti, nella misura di € 200.000,00 (oltre agli
interessi).
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1.3) Si è costituita in giudizio l'Amministrazione
intimata, che ha innanzitutto eccepito il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo ed ha, comunque, chiesto la reiezione
del gravame perché infondato.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell'udienza
dell'8 luglio 2004, in cui la causa è passata in decisione.
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2) Il Collegio è innanzitutto chiamato a
pronunciarsi sulla questione - proposta in via di eccezione
dalla difesa della Regione Emilia-Romagna, ma rilevabile
anche d'ufficio - riguardante la giurisdizione del giudice
amministrativo (o, in alternativa, del giudice ordinario)
sulla domanda risarcitoria proposta con il ricorso in esame.
La resistente contesta la giurisdizione di questo Tribunale
facendo leva sulla circostanza che l'azione promossa dai
ricorrenti trova fondamento in una controversia pendente
alla data del 30 giugno 1998 e richiamando la disposizione
di cui all'art. 45 comma 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.
80, a tenore del quale le controversie di cui ai precedenti
artt. 33 e 34 "sono devolute al giudice amministrativo a
partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione
prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi
pendenti alla data del 30 giugno 1998".
Tenuto anche conto di quanto replicato sul punto dalla difesa
dei ricorrenti, il Collegio osserva:
- le controversie "aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti
e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia
urbanistica ed edilizia" sono state devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 34 del D.Lgs.
n. 80/1998;
- in tale ambito rientra la controversia promossa dagli
odierni ricorrenti (con il gravame n. 1701 del 1987) contro
la variante generale 1987 al P.R.G. di Monte San Pietro,
definita nel 2001 e dunque ancora pendente alla data del
30 giugno 1998;
- successivamente a tale data è stata proposta l'azione
risarcitoria di cui si controverte nel presente giudizio.
Il caso in esame si caratterizza dunque per la circostanza
che la domanda di risarcimento del danno (che costituisce
oggetto del ricorso di cui si tratta) è stata introdotta
dopo la devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione
esclusiva nelle materie di cui ai citati artt. 33 e 34,
ma trova il suo presupposto in un precedente giudizio riguardante
una delle materie in questione instaurato prima di tale
devoluzione e ancora pendente al 30 giugno 1998. Come evidenziato
dai richiami giurisprudenziali operati dalle parti, sullo
specifico punto i giudici amministrativi hanno assunto orientamenti
contrapposti.
Da un lato, infatti, si è affermato che, stante la previsione
dell’art. 35 dello stesso D.Lgs. n. 80/1998 secondo cui
il giudice amministrativo "nelle controversie devolute alla
sua giurisdizione esclusiva…dispone, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto", nei giudizi pendenti alla data del 30 giugno
1998, che non risultano ancora devoluti alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, non spetta a quest'ultimo
conoscere della eventuale domanda risarcitoria.
L’autonomia del giudizio concernente il risarcimento del
danno rispetto a quello relativo alla legittimità dell’atto
amministrativo che costituisce la causa petendi dell’azione
risarcitoria rileva dunque solo per le controversie instaurate
dopo il 30 giugno 1998; al contrario, per quelle pendenti
a tale data devono ritenersi ancora operanti i criteri in
materia di riparto di giurisdizione previgenti al D.Lgs.
n. 80/1998, in base ai quali le azioni dirette ad ottenere
il risarcimento del danno a seguito dell’annullamento di
atti illegittimi dell’amministrazione rientrano nella giurisdizione
del giudice ordinario. In tali termini si sono espressi,
tra gli altri, Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2002, n.
5677; TAR Napoli, Sez. I, 28 maggio 2003, n. 6055; TAR Piemonte,
Sez. II, 25 gennaio 2003 n. 123.
Diverso è l'orientamento seguito dalla Sesta Sezione del
Consiglio di Stato, che nella sentenza 7 agosto 2003 n.
4567 è pervenuta a conclusioni opposte, valorizzando la
circostanza che la disposizione di cui all'art. 45 comma
18 "si riferisce non alle "controversie" anteriori al 1°
luglio 1998, bensì ai "giudizi pendenti" a detta epoca,
sicché non si estende alle domande di risarcimento del danno
conseguente ad annullamento di atto amministrativo, proposte
dopo il 30 giugno 1998 in via autonoma rispetto all’originaria
controversia".
Sulla questione, ancora aperta, questo Tribunale ha recentemente
preso posizione con le sentenze nn. 429, 430 e 431 del 29
marzo 2004, uniformandosi al primo degli orientamenti richiamati,
di cui ha condiviso le conclusioni, giustificate anche dalla
considerazione che nel sistema previgente l'azione risarcitoria
innanzi al giudice ordinario presupponeva la riduzione dell'atto
amministrativo a semplice fatto comportamentale, ottenuta
mediante la caducazione del provvedimento, disposto dal
giudice amministrativo, stante la sua accertata illegittimità;
cosicché al giudice ordinario era consentito di valutare
la liceità o meno dell'operato della p.a. sotto il profilo
fattuale. Mentre, per contro, l'attuale normativa, incentrata
sulla concentrazione processuale, dispone che sia lo stesso
giudice amministrativo ad accertare se l'illegittimo esercizio
della funzione amministrativa abbia provocato un danno ingiusto
al privato ricorrente e, conseguentemente, a disporre la
condanna della stessa p.a. al pagamento dei relativi danni.
Da tali conclusioni il Collegio non ha ragione di discostarsi;
il presente giudizio va perciò definito dichiarando inammissibile
il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
Tenuto conto dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali
richiamati, appare senz'altro equo compensare integralmente
tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe
per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
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Così deciso in Bologna l’8 luglio 2004.
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GWENDOLINE GUCCIONE
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| Risarcimento del danno
e difetto di giurisdizione: il regime transitorio ex art.
45, comma 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
| Con
la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna,
ribadisce un orientamento giurisprudenziale prevalente,
secondo cui la domanda diretta ad ottenere il risarcimento
del danno a seguito dell’annullamento di atti illegittimi
dell’amministrazione (1), anche se introdotta dopo
la devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione
esclusiva nelle materie di cui agli artt.33 e 34
del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, deve essere proposta
innanzi al giudice ordinario, nel caso in cui la
stessa trovi il suo presupposto in un precedente
giudizio riguardante le suddette materie instaurato
prima di tale devoluzione ed ancora pendente alla
data del 30 giugno 1998. Dal un lato si è, infatti,
affermato che la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo non si arresta al giudizio di annullamento
del provvedimento amministrativo illegittimo, ma
si estende, oltre che al sindacato sul rapporto
fra privato e amministrazione, comprensivo anche
dei comportamenti materiali, anche alla cognizione
delle questioni attinenti ai diritti patrimoniali
consequenziali (2), ossia di tutte le pretese risarcitorie
derivanti da un illegittimo comportamento della
p.a. (3); dall’altro si è, però, stabilito che,
stante la previsione dell’art.45, comma 18 del D.
Lgs. n. 80, le controversie di cui agli artt.33
e 34 sono devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo a partire dal 1 luglio 1998, ferma
restando la giurisdizione prevista “dalla norme
attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla
data del 30 giugno 1998”.
Il ricorrente nel caso di specie afferma sussistere
la giurisdizione del T.A.R. sulla base del presupposto
che la domanda di risarcimento del danno è stata
proposta con ricorso successivo alla data del 1
luglio 1998, allorché l’azione risarcitoria già
rientrava nella giurisdizione esclusiva affidata
al giudice amministrativo dagli artt.33 e 34 del
D. Lgs. n. 80, così come disposto dal successivo
art. 45, comma 18, secondo cui “le controversie
di cui agli artt.33 e 34 del presente decreto sono
devolute al giudice amministrativo a partire dal
1 luglio 1998”. L’Amministrazione resistente contesta
la giurisdizione del giudice amministrativo eccependo
la relativa eccezione, in quanto l’art. 45, comma
18, del D. Lgs. n. 80 già citato, prosegue stabilendo
che “resta ferma la giurisdizione prevista dalle
norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti
alla data del 30 giugno 1998”: l’azione risarcitoria
promossa dal ricorrente trova, infatti, il suo fondamento
in una controversia pendente a tale data.
Il Tribunale adito accoglie l’eccezione di parte
resistente, dichiarando il ricorso inammissibile
per difetto di giurisdizione sulla base delle seguenti
argomentazioni.
Atteso che, in base all’art. 35 dello stesso D.
Lgs. n. 80, il giudice amministrativo “dispone il
risarcimento del danno ingiusto nelle controversie
devolute alla sua giurisdizione esclusiva”, ne deriva
che, per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno
1998, che non risultano ancora devoluti alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, non spetta
a quest’ultimo disporre “anche attraverso la reintegrazione
in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto”.
L’autonomia del giudizio concernente il risarcimento
del danno da quello relativo alla legittimità dell’atto
amministrativo che costituisce la causa petendi
dell’azione risarcitoria, esprime un principio valido,
che rileva, però, con riguardo alle sole controversie
instaurate dopo il 30 giugno 1998. Per i giudizi
pendenti a tale data, invece, in base alle considerazioni
che precedono, devono ritenersi ancora operanti
i criteri in materia di riparto di giurisdizione
previgenti al D. Lgs. n. 80, in base ai quali le
azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno
a seguito dell’annullamento di atti illegittimi
dell’amministrazione rientrano nella giurisdizione
del giudice ordinario.
Tale conclusione interpretativa (4), a cui segue
la necessità di dichiarare il difetto di giurisdizione,
oltre ad aderire meglio al dato letterale, risulta,
altresì, suffragata dall’ordinanza del 16 aprile
2002, n. 123, con cui la Corte Costituzionale ha
respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale
dell’art.34 D. Lgs. per eccesso di delega, sulla
base del rilievo che l’art.7 della L. 205 del 2000,
nel riformulare gli art.33 e 34 del presente decreto,
ha lasciato immutate le disposizioni intertemporali
di cui all’art.45, per tale via ribadendo l’intenzione
del legislatore di ritenere operanti le esigenze
di concentrazione processuale perseguite dalla richiamata
normativa (ossia che sia lo stesso giudice amministrativo
ad accertare se l’illegittimo esercizio della funzione
amministrativa esercitata dalla p.a. abbia provocato
un danno ingiusto al privato ricorrente e, conseguentemente,
a disporre la condanna della stessa p.a. al pagamento
dei relativi danni), solo a partire dal 1 luglio
1998. |
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| (1)
Cfr, per tutti, Cons. St., Ad. Plen., 26 marzo 2003,
n. 4, in questa Rivista. Il caso affrontato dalla
Plenaria ha ad oggetto il diritto al risarcimento
del danno derivante dall’illecita acquisizione da
parte di un Ente locale della proprietà di terreni,
mediante occupazione appropriativa conseguente all’abusivo
ed irreversibile asservimento degli stessi ad uso
pubblico in favore dell’Ente medesimo, a seguito
della loro occupazione d’urgenza “sine titulo”.
A giudizio della Plenaria, non può parlarsi nel
caso di specie, di carenza assoluta di potere da
parte dell’amministrazione. Ne deriva che la pretesa
risarcitoria non può prescindere da una tempestiva
impugnazione degli atti amministrativi pregiudizievoli,
non essendo possibile l’accertamento incidentale
da parte del giudice amministrativo della illegittimità
degli atti non impugnati nei termini decadenziali,
al solo fine del giudizio risarcitorio.
Senza affrontare, in questa sede, il complesso problema
della c.d. pregiudiziale amministrativa, occorre
dire che il dibattito giurisprudenziale e dottrinale
non è affatto sopito, anche se è prevalente l’orientamento
favorevole alla necessità della tempestiva impugnazione
dell’atto lesivo, in vista dell’apertura delle fasi
processuali risarcitorie conseguenti. Non mancano,
infatti, indirizzi interpretativi discordanti. A
questo proposito va segnalata una recente pronuncia
del T.A.R. Ancona, 23 febbraio 2004, n. 67, che
distingue l’ipotesi del risarcimento del danno in
forma specifica da quella in cui lo stesso venga
disposto per equivalente monetario: mentre nel primo
caso l’azione di risarcimento può essere esperita
solo a condizione che sia stato impugnato tempestivamente
il provvedimento illegittimo e che sia intervenuta
la declaratoria di annullamento di quest’ultimo;
nel secondo, invece, è richiesta la sola pregiudiziale
verifica dell’esistenza del presupposto dell’illegittimità
dell’atto, ma non il suo necessario annullamento,
essendo l’illegittimità uno degli elementi costitutivi
della fattispecie di cui all’art.2043 c.c. Ne consegue
che l’accertamento incidenter tantum dell’illegittimità
dell’azione amministrativa potrà avvenire entro
il termine prescrizionale previsto per l’esperimento
dell’azione risarcitoria. |
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| (2)
Ciò in base al disposto dell’art.35 del D. Lgs.
n. 80, nel testo originario, poi riconfermato dall’art.7
della Legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha attribuito
al giudice amministrativo la cognizione sulle controversie
relative al risarcimento del danno, senza alcuna
distinzione tra giurisdizione generale di legittimità
e giurisdizione esclusiva. |
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| (3)
Come noto, l’abolizione del dogma dell’irrisarcibilità
del danno da lesione dell’interesse legittimo si
è avuta ad opera della Corte di Cassazione, che,
con la storica sentenza 22 luglio 1999, n.500, supera
la tesi negativa della tutelabilità in sede aquilana
degli interessi legittimi, attribuendone la cognizione
al giudice ordinario, quale giudice del fatto (illecito),
a prescindere dai profili di limiti al sindacato
giurisdizionale (incidentale) sull’atto illegittimo
lesivo e dal sistema di pregiudizialità con il giudizio
amministrativo. L’impostazione dogmatica della sentenza
riceve, poi, la sua consacrazione a livello legislativo
all’art.7 della L. 205 del 2000, che devolve la
materia risarcitoria al giudice amministrativo,
anche nell’ambito della giurisdizione generale di
legittimità, costituendo una norma generale di riconoscimento
normativo circa la risarcibilità in astratto delle
posizioni di interesse legittimo. Tale pronuncia,
seppur superata sotto il profilo del riparto di
giurisdizione, conserva un rilevante valore ermeneutico
quanto al percorso logico-deduttivo, che il giudice
deve seguire nella valutazione nel merito della
pretesa risarcitoria. |
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| (4)
Peraltro condivisa quasi unanimemente dalla giurisprudenza
amministrativa: cfr., ex pluribus, Cons. St., Sez.
V, 17 ottobre 2002, n. 5677. In senso contrario
è da registrare la sentenza del Cons. St., Sez.
VI, 7 agosto 2003, n. 4567, secondo cui la disposizione
dell’art.45, comma 18, D. Lgs. n. 80 del 1998, si
riferisce solo alle controversie di cui agli artt.33
e 34 del presente decreto e non anche alle nuove
materie di giurisdizione esclusiva introdotte dall’art.6
L. n. 205 del 2000 (nel caso di specie le controversie
sulle procedure di affidamento degli appalti) ed,
inoltre, riguarda non le controversie anteriori
al 1 luglio 1998, ma i giudizi pendenti a detta
data, “sicché non si estende alle domande di risarcimento
del danno conseguente ad annullamento di atto amministrativo”,
proposte in via autonoma rispetto all’originaria
controversia dopo il 30 giugno 1998. Ne segue che
sulla domanda risarcitoria così esperita, ancorché
consequenziale a giudizi pendenti a tale data, sussiste
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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