| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Ordinanza 20 settembre 2004
n. 9494
Pres. Calabrò, Est. Soricelli
Ruffino (Avv. Marone e Salvatori) c. Ministero della Giustizia
|
|
Concorsi pubblici – Concorso per Uditore
Giudiziario – Questione di legittimità costituzionale -
Articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48
e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in relazione
agli artt. 3 e 51 della Costituzione – E’ rilevante e non
manifestamente infondata
|
|
E’ rilevante e non manifestamente infondata,
in relazione agli articoli 3 e 51 Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48
e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella
parte in cui non prevede l’esonero dalla prova preliminare
e l’ammissione diretta alle prove scritte dei concorsi a
uditore giudiziario previsti dall’articolo 18 della medesima
legge n. 48 dei candidati in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio
sede di Roma, sezione I
|
| |
|
composto dai signori: Corrado Calabrò, Presidente;
Antonino Savo Amodio, Consigliere; Davide Soricelli, Primo
Referendario, estensore
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
ORDINANZA
|
| |
|
sul ricorso n. 5335 del 2004 R.G., proposto
da
|
| |
|
Luca Ruffino, rappresentato e difeso
dagli avvocati Gherardo Marone e Leonardo Salvatori elettivamente
domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio
dell’avvocato Salvatori
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Ministero della giustizia, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura
generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege Consiglio superiore
della magistratura, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituito in giudizio
|
| |
|
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
a) del bando di concorso per la copertura di 380 posti di
uditore giudiziario indetto con D.M. 28-2-2004, pubblicato
nella G.U. n. 17 del 2 marzo 2004 – 4° serie speciale, nella
parte in cui: 1) prevede la prova preliminare; 2) accorda
l’esonero dalla prova preliminare e consente l’ammissione
diretta alle prove scritte ai candidati che si trovino in
una delle seguenti condizioni: a) magistrato militare, amministrativo
o contabile; b) procuratore o avvocato dello Stato; c) idoneo
in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;
d) diplomato alla scuola di specializzazione per le professioni
legali, benchè iscritto al corso di laurea in giurisprudenza
prima dell'anno accademico 1998/1999; e) candidato in procinto
di conseguire il diploma di specializzazione di cui alla
precedente lettera d) o di acquisire una delle qualità di
cui alle lettere a) b) c), purchè ne faccia espressa richiesta
nella domanda;
b) del D.M. 19 ottobre 2001;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso
e /o consequenziale.
|
| |
|
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 16 giugno 2004 il
Primo Referendario Davide Soricelli; uditi altresì l’avvocato
Marone per il ricorrente e l’avvocato Ferrante per il ministero
della giustizia;
|
| |
|
FATTO e DIRITTO
|
| |
|
1. L’articolo 17, comma 113, della legge
15 maggio 1997, n. 127 ha delegato il Governo ad emanare
uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina
del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: “semplificazione
delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso
scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi
delle facoltà di giurisprudenza”.
1.1. In attuazione della delega è stato emanato il d.lgs.
17 novembre 1997, n. 398.
Il decreto in questione ha previsto – relativamente agli
iscritti al corso di laurea in giurisprudenza a decorrere
dall’anno accademico 1998/1999 – che l’ammissione al concorso
per uditore giudiziario fosse condizionata al possesso del
diploma di specializzazione per le professioni legali; esso
ha altresì previsto in via residuale la possibilità di ammissione
al concorso di candidati in possesso della sola laurea in
giurisprudenza (articolo 6 che ha novellato l’articolo 124
del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).
In particolare il citato articolo 124 è stato così modificato:
“al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in
possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso
di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del
diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole
di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che, alla data della pubblicazione del bando di
concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno
e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni
previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed abbiano
gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti” (comma
1); il successivo terzo comma prevede peraltro che, qualora
le domande di partecipazione al concorso presentate dai
candidati in possesso del diploma siano inferiori a cinque
volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito,
“sono altresì ammessi, previo superamento della prova preliminare
di cui all'art. 123- bis ed in misura pari al numero necessario
per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati
in possesso della sola laurea in giurisprudenza” (comma
3). Con la legge 13 febbraio 2001, n. 48 quest’ultima disposizione
veniva modificata eliminando – in armonia con la sua prevista
soppressione e con l’introduzione del sistema dei “correttori
esterni” – il riferimento alla prova preliminare.
1.2. In applicazione della prescrizione di una introduzione
graduale del possesso del diploma di specializzazione nelle
professioni legali come condizione per l’ammissione al concorso,
è stata quindi prevista, per i laureati in giurisprudenza
non in possesso del diploma di specializzazione nelle professioni
legali, l’ammissione al concorso, subordinatamente al superamento
di una prova preliminare da svolgersi con l’ausilio di strumenti
informatici e consistente nella risposta ad un questionario.
La prova in questione era disciplinata dall’articolo 2 del
d.lgs. n. 398 che introduceva nel r.d. 30 gennaio 1941,
n. 12 il seguente articolo 123-bis: “1. La prova preliminare
è diretta ad accertare il possesso del requisiti culturali,
ed è realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.
2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche
per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi,
per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova
scritta del concorso e consiste in una serie di domande,
formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento
di cui all'art. 123- quinques , alle quali il candidato
risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande
sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi,
escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali
e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero
di domande. 3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti
informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte.
4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari
a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi
alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso
punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma
3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo
modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia
e giustizia. 5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed
ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma
4: a ) i magistrati militari, amministrativi e contabili;
b) i procuratori e gli avvocati dello Stato; c) coloro che
hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi
espletati in precedenza; d) coloro che hanno conseguito
il diploma di specializzazione per le professioni legali,
benchè iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima
dell'anno accademico 1998/1999. 6. Il mancato superamento
della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini
di cui all'art. 126, primo comma.
1.3. Il sistema veniva nuovamente modificato per effetto
della citata legge 13 febbraio 2001 n. 48.
La legge n. 48 ha eliminato la prova preliminare. Venivano
quindi abrogate le disposizioni disciplinanti la prova in
questione (a partire dal citato articolo 123-bis del r.d.
30 gennaio 1941, n. 12) e l’obiettivo di semplificazione
e accelerazione dello svolgimento del concorso prima garantito
dalla stessa è stato affidato a “correttori esterni”; in
particolare l’articolo 9, comma 5, della legge n. 48 ha
introdotto nel più volte citato r.d. 30 gennaio 1941, n.
12 l’articolo 125-quinquies che ha previsto, qualora i candidati
siano in numero superiore a cinquecento, l’affidamento della
valutazione degli elaborati concorsuali a “correttori esterni”
individuati dai Consigli giudiziari in magistrati, avvocati
che siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori e professori universitari in materie giuridiche,
di sicura competenza e affidabilità.
L’articolo 18 della legge n. 48 ha inoltre previsto il reclutamento
di uditori giudiziari per la copertura di tutti i posti
vacanti nell’organico della magistratura alla data della
sua entrata in vigore mediante tre concorsi da bandire entro
tre anni dalla data della sua entrata in vigore. Particolarità
di tali concorsi è che in essi la prova scritta verte su
solo due delle (tre) materie indicate dal comma 1 dell'articolo
123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
Nelle more dell’introduzione del sistema dei correttori
esterni il successivo articolo 22 ha poi previsto una normativa
transitoria così articolata: “qualora non sia possibile
completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per
la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina
prevista dall'articolo 125-quinquies del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come modificato dalla presente legge,
il Ministro della giustizia può, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, differire, con proprio decreto motivato,
l’applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi
a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18. In tal caso
i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18 sono
preceduti dalla prova preliminare prevista dall'articolo
123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo
previgente alla data di entrata in vigore della presente
legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo
III della presente legge; si applicano altresì gli articoli
123-quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel
testo previgente alla data di entrata in vigore della presente
legge”.
1.4. In concreto la condizione dell’impossibilità di organizzare
il sistema di correzione basato sui cd. “correttori esterni”
si è verificata, cosicché – nella imminenza della scadenza
del termine di tre anni di cui al citato articolo 18 – il
ministero della giustizia ha bandito i due concorsi residui,
prevedendo lo svolgimento della prova preliminare in conformità
alla disciplina dell’articolo 123-bis.
|
| |
|
2. Questo sinteticamente descritto è il quadro
normativo in cui si inserisce il ricorso in esame. Con tale
ricorso il ricorrente – laureato in giurisprudenza in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato,
del diploma di specializzazione in diritto amministrativo,
vincitore del concorso a cattedra per l’insegnamento di
materie giuridiche e di master di secondo livello presso
la Università “Bocconi” di Milano – impugna il bando di
concorso indicato in epigrafe.
2.1. Egli denuncia anzitutto l’illegittimità della previsione
della prova preliminare; denuncia altresì l’illegittimità
del previsto esonero dalla prova di magistrati militari,
amministrativi o contabili, di procuratori o avvocati dello
Stato, degli idonei in uno degli ultimi tre concorsi espletati
in precedenza e dei diplomati alla scuola di specializzazione
per le professioni legali, benchè iscritti al corso di laurea
in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999,
nonchè dei candidati “in procinto” di conseguire il diploma
di specializzazione o di acquisire una delle qualità sopra
indicate; denuncia infine l’illegittimità della mancata
previsione ad opera del bando dell’esonero dalla prova preliminare
per i candidati abilitati all’esercizio della professione
di avvocato ovvero in possesso di dottorato di ricerca.
2.2. In estrema sintesi il ricorrente denuncia che la previsione
della prova preliminare è intrinsecamente irrazionale, in
quanto è inidonea a svolgere la sua funzione: sul punto
egli precisa che, se la funzione della prova è quella di
“alleggerire” la procedura, è irrazionale la previsione
di ampie categorie esonerate dal suo sostenimento; se invece
la prova ha funzione “selettiva” essa si risolve in un aggravamento
della procedura e in una discriminazione a danno dei candidati
non rientranti in alcuna delle categorie beneficiarie dell’esonero.
A quest’ultimo riguardo il ricorrente aggiunge che la discriminazione
è aggravata dalla circostanza che l’esonero dalla prova
è previsto anche a favore di candidati non ancora in possesso
del diploma di specializzazione per le professioni legali
alla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso ma solo “in procinto” di conseguirlo.
2.3. Sottolinea il ricorrente che la previsione del mantenimento
in via transitoria della prova preliminare da parte del
citato articolo 22 della legge n. 48 presupponeva il verificarsi
delle seguenti condizioni: immediata indizione dei concorsi
di cui all’articolo 18 e impossibilità di istituire i “correttori
esterni”; nessuna delle due condizioni, ad avviso del ricorrente,
si è però verificata, dato che il ministero ha bandito i
concorsi dopo un lungo intervallo di tempo (e solo in forza
di due successive proroghe legislative del termine: cfr.
articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
e articolo 12 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge
27 dicembre 2002, n. 284) ed ha omesso di rendere operante
il sistema dei correttori, pur avendo avuto tutto il tempo
– circa quattro anni per effetto delle proroghe – per approntarlo.
Questa sostanziale dissoluzione del quadro normativo di
riferimento, secondo la tesi del ricorrente, escludeva la
possibilità del mantenimento della prova preliminare e imponeva
all’amministrazione di ammettere ai concorsi di cui all’articolo
18 tutti i candidati, senza onere di sottoporsi a prove
preliminari.
In altri termini, secondo il ricorrente, la reintroduzione
della prova preliminare, nell’ipotesi di impossibilità di
rendere tempestivamente operante il sistema dei correttori
esterni, aveva un senso – considerato che il legislatore,
sopprimendola, aveva preso atto della sua sostanziale inadeguatezza
– solo se effettivamente fossero stati banditi entro un
anno dall’entrata in vigore della legge n. 48 tre concorsi
per la copertura di tutti i posti vacanti nell’organico
della magistratura (come infatti era originariamente previsto);
solo in tal caso infatti avrebbe avuto un senso sottoporre
i candidati alla prova preliminare al fine di alleggerire
l’iter concorsuale. Il mantenimento della prova preliminare
nelle attuali diverse condizioni finisce invece per tradursi
semplicemente in una grave violazione del principio della
parità di trattamento nei confronti dei candidati che non
beneficiano dall’esonero dalla prova.
2.4. In via gradata il ricorrente sostiene l’irragionevolezza
del mancato esonero dalla prova preliminare dei candidati
in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato, costituendo quest’ultima un quid pluris rispetto
al diploma di specializzazione per le professioni legali,
e di titoli di studio post universitari diversi dal diploma
di specializzazione per le professioni legali.
2.5. Il ministero della giustizia si è costituito e resiste
al ricorso.
|
| |
|
3. Con ordinanza adottata nella camera di
consiglio del 16 giugno 2004 è stata provvisoriamente accolta
la domanda di tutela cautelare. Il ricorrente è stato pertanto
esonerato dall’onere di sostenere la prova preliminare,
in attesa – dopo la pronuncia da parte della Corte Costituzionale
sulla questione di costituzionalità che viene sollevata
con la presente ordinanza (ai punti 8 e succ.) - della pronunzia
definitiva sull’istanza di tutela cautelare e della decisione
di merito.
|
| |
|
4. Nelle controversia all’esame deve anzitutto
rilevarsi che il bando di concorso impugnato costituisce
puntuale esecuzione delle disposizioni di cui al combinato
disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio
2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, salvo quanto riguarda l’esonero dalla prova preliminare
per i candidati in procinto di conseguire il diploma di
scuola di specializzazione per le professioni legali ovvero
la qualità di magistrato militare, amministrativo o contabile,
procuratore o avvocato dello Stato ovvero di idoneo ad uno
degli ultimi tre concorsi, esonero che infatti non è previsto
dal citato articolo 123-bis.
4.1. Sul punto deve solo rilevarsi che le ragioni della
censurata “reintroduzione” della prova preliminare risiedono
nella circostanza che il sistema dei “correttori esterni”
introdotto dalla legge n. 48 non è stato attuato in tempi
compatibili coi termini – peraltro prorogati – previsti
per l’indizione dei concorsi programmati dall’articolo 18.
Si è cioè verificato il presupposto previsto dall’articolo
22, comma 3, della stessa legge per la transitoria “sopravvivenza”
del meccanismo di selezione dei candidati da ammettere alle
prove scritte basato sulla prova preliminare e per la conseguente
ultrattività della disciplina degli articoli 123-bis, 123-
quater e 123- quinquies del r.d. n. 12 del 1941, la cui
abrogazione da parte della stessa legge n. 48 relativamente
ai tre concorsi previsti dall’articolo 18 doveva considerarsi
subordinata alla condizione della istituzione dei correttori
esterni. In altri termini, l’abrogazione della prova preliminare
(e della relativa disciplina normativa) era condizionata
alla realizzazione del sistema dei correttori esterni di
cui all’articolo 125- quinquies, cosicché la mancata verificazione
della condizione in questione comporta che la prova (e la
relativa normativa) continuino ad applicarsi ai soli concorsi
previsti dall’articolo 18 della legge n. 48.
4.2. La conclusione è che la previsione da parte del bando
di concorso impugnato della prova preliminare e della necessità
di sottoposizione alla stessa dei candidati non rientranti
in alcuna delle categorie indicate dal quinto comma dell’articolo
123-bis più volte citato non è il frutto di una scelta discrezionale
dell’amministrazione ma il risultato dell’applicazione di
specifiche disposizioni legislative: dunque la sostanza
delle censure dedotte finisce con il risolversi nella questione
di legittimità costituzionale delle norme citate – cioè
del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della
legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 - nella parte in cui prescrivono
la sottoposizione di una parte dei candidati alla prova
preliminare ovvero nella parte in cui – nell’individuare
le categorie esonerate da tale prova – non darebbero rilevanza
ad ulteriori titoli ritenuti meritevoli di particolare considerazione
legislativa.
|
| |
|
5. Al riguardo è necessario rilevare che
la introduzione, a scopi di semplificazione e accelerazione
dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati
ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso
da parte loro di requisiti culturali di base non appare
irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero
dei partecipanti alle prove scritte – con conseguente riduzione
della complessità e dei tempi della procedura - attraverso
un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di
trattamento degli interessati; è indiscutibile che tale
sistema non sia l’unico possibile e che esso presenti degli
inconvenienti ma la sua previsione è il frutto di una scelta
discrezionale del legislatore che non risulta palesemente
irragionevole.
|
| |
|
6. L’attenzione deve quindi essere “spostata”
sul regime degli “esoneri” dall’onere di sottoposizione
alla prova preliminare.
Sul punto deve rilevarsi che la previsione dell’esonero
dalla prova preliminare a favore dei soggetti in possesso
del diploma di specializzazione per le professioni legali
non appare irragionevole, dato che tale diploma costituisce
“a regime” il requisito normalmente richiesto per l’ammissione
al concorso.
|
| |
|
7. L’esonero previsto in favore di magistrati
amministrativi, contabili e militari e di avvocati e procuratori
dello Stato parimenti non appare irragionevole; se la funzione
della prova preliminare è quella di accertare il possesso
dei requisiti culturali (come testualmente stabilisce l’articolo
123-bis più volte citato), è giustificabile che la prova
non debba essere sostenuta da parte di soggetti vincitori
di concorsi pubblici in larga parte analoghi a quello previsto
per l’accesso alla magistratura ordinaria (in alcuni casi
addirittura si tratta di concorsi di secondo grado); non
dissimili considerazioni possono farsi per la categoria
dei soggetti risultati idonei non vincitori in precedenti
concorsi a uditore giudiziario. Tra l’altro deve aggiungersi
che il numero dei beneficiari dell’esonero appartenenti
alle categorie in esame appare decisamente esiguo e tale
quindi da non incidere significativamente sulle esigenze
di semplificazione e accelerazione dell’iter concorsuale
che giustificano la previsione della prova preliminare.
7.1. Anche il mancato esonero per i candidati in possesso
di titoli di studio post-universitari diversi dal diploma
di specializzazione per le professioni legali (diplomi di
specializzazione rilasciati in base alla normativa previgente,
dottorato di ricerca etc. …) non appare irragionevole in
quanto, da un lato, risulta coerente con la normativa disciplinante
“a regime” i requisiti di ammissione al concorso per uditore
giudiziario e, dall’altro, appare giustificata dalla circostanza
che la scuola di specializzazione per le professioni legali
– a differenza di altri titoli – è istituzionalmente preordinata
ad offrire al laureato in giurisprudenza una formazione
post-universitaria finalizzata allo svolgimento delle funzioni
di magistrato e delle professioni di avvocato o notaio.
|
| |
|
8. Ciò premesso, deve esaminarsi la questione
della legittimità costituzionale della previsione della
generale e indifferenziata necessità di sottoposizione alla
prova preliminare dei candidati in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato.
|
| |
|
9. Ritiene il Collegio che la questione sia
rilevante e non manifestamente infondata.
|
| |
|
10. Per quanto attiene al profilo della rilevanza
della questione, il combinato disposto degli articoli 22,
comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 prescrive che i laureati
in giurisprudenza che intendano partecipare ai concorsi
per uditore giudiziario di cui all’articolo 18 della legge
n. 48 e che non appartengano ad alcuna delle categorie indicate
nel quinto comma dell’articolo 123-bis devono, ai fini dell’ammissione
alle prove scritte, sostenere la prova preliminare; ciò
vale evidentemente anche per i candidati che, come il ricorrente,
abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato. In definitiva, nella previsione della legge,
quest’ultima condizione è irrilevante ai fini dell’esonero.
Una eventuale “sentenza di accoglimento parziale” che dichiarasse
l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli
articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48
e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella
parte in cui non prevede l’esonero dalla prova preliminare
e l’ammissione diretta alle prove scritte del concorso dei
candidati in possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato caducherebbe pertanto la norma che
impone al ricorrente l’onere di sostenere la prova preliminare,
determinando la illegittimità in parte qua dell’atto impugnato,
con conseguenti ricadute sulla definitiva pronuncia sull’istanza
di tutela cautelare e, conseguentemente, sulla decisione
sul merito del ricorso; vi è quindi una concreta incidenza
della decisione della questione di costituzionalità sul
successivo svolgimento della fase cautelare e di quella
di merito, tanto più che la definizione del merito del ricorso,
a seguito della pronuncia del giudice della legittimità
delle leggi, potrebbe avvenire con sentenza succintamente
motivata, nel concorso dei presupposti di cui agli articoli
21, comma 10, e 26, comma 5, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n.
205; tanto è sufficiente a far ritenere rilevante la questione.
|
| |
|
11. Si può pertanto esaminare il profilo
della non manifesta infondatezza della questione.
Ad avviso del Collegio la questione di legittimità costituzionale
ha carattere di non manifesta infondatezza in riferimento
al principio di uguaglianza e ragionevolezza previsto dall’articolo
3 e ribadito, per quanto attiene all’accesso ai pubblici
uffici, dall’articolo 51 (ove si parla di accesso ai pubblici
uffici “in condizioni di uguaglianza”).
|
| |
|
12. Al riguardo occorre fare una premessa:
all’esame del Tribunale è la sola normativa transitoria
relativa ai concorsi previsti dall’articolo 18 della legge
n. 48.
La normativa “a regime” imperniata sulla previsione del
diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per
le professioni legali quale requisito generale e “privilegiato”
per l’ammissione al concorso a uditore giudiziario – che
ha peraltro una sua intrinseca coerenza inserendosi in un
generale disegno di politica legislativa relativo all’accesso
alle “professioni legali” – esula dal thema decidendum.
12.1 Riguardo alla questione così come sopra delineata,
deve anzitutto evidenziarsi che, secondo la previsione del
D.M. 11-12-2001 n. 475, il diploma rilasciato dalle scuole
di specializzazione per le professioni legali è valutato
ai fini del compimento della pratica per l’accesso alla
professione di avvocato (oltre che di notaio) per il periodo
di un anno (in pratica il tirocinio necessario per l’ammissione
all’esame di abilitazione è ridotto da due anni ad uno per
i diplomati nelle professioni legali); la circostanza che
i diplomati in questione accedano direttamente al concorso
a uditore giudiziario mentre sono comunque tenuti a compiere
un anno di tirocinio per l’ammissione all’esame di avvocato,
lascerebbe intendere che il superamento dell’esame di abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato costituisca
un quid pluris rispetto al diploma, con la conseguenza che
appare irrazionale che i diplomati siano ammessi direttamente
al concorso a uditore giudiziario e che lo stesso non sia
previsto per coloro che abbiano conseguito l’abilitazione
alla professione di avvocato.
Sul punto va sottolineato che la disposizione del D.M. in
questione attua la specifica previsione dell’articolo 17,
comma 114, della citata legge n. 127 del 1997, secondo cui
“anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso
alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione
di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno
definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
adottato di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai
fini del compimento del relativo periodo di pratica”. A
ciò si aggiunge che il titolo di avvocato è condizione sufficiente
per l’esercizio delle funzioni di docente e di tutor presso
le scuole di specializzazione per le professioni legali;
da questo punto di vista un ulteriore elemento di irrazionalità
del sistema è costituito dal fatto che chi può svolgere,
essendo avvocato, le funzioni sopra indicate nelle scuole
di specializzazione non può invece essere direttamente ammesso
al concorso per uditore giudiziario al pari dei suoi allievi
che abbiano conseguito il diploma.
12.2. Ulteriori elementi di disarmonia del sistema rafforzano
la valutazione di non manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale di cui trattasi.
12.2.1. Un primo elemento è costituito dall’articolo 126-ter
del r.d. n. 12 del 1941.
Tale articolo è stato introdotto proprio dalla legge n.
48 più volte citata e detta una normativa che si inserisce
nel sistema “a regime” di accesso all’ufficio di magistrato
ordinario.
In sintesi l’articolo in questione prevede – per così dire
a latere all’ordinario concorso per l’accesso alla qualifica
di uditore giudiziario – un concorso riservato ad avvocati
che “abbiano cinque anni di effettivo esercizio della professione
o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie onorarie per
almeno un quinquennio”, riservando a tale concorso, che
garantisce l’accesso alla qualifica di magistrato di Tribunale,
“un numero di posti non superiore ad un decimo di quelli
messi a concorso per gli uditori giudiziari”.
12.2.2. Questa disposizione – benché non ancora entrata
in vigore – si inserisce in un sistema che, per l’accesso
alle magistrature speciali e all’avvocatura dello Stato,
già attribuisce rilevanza al titolo di avvocato.
L’articolo 14 n. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come modificato dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27, nel
disciplinare l’accesso al concorso a referendario di T.A.R.
(che costituisce un concorso cd. di secondo grado), prevede
che ad esso possano partecipare gli avvocati con 8 anni
di iscrizione all’albo professionale (ed è interessante
osservare che l’anzianità originariamente prevista era di
4 anni).
Analogamente l’articolo 12 della legge 20 dicembre 1961,
n. 1345, nel disciplinare l’accesso al concorso a referendario
della Corte dei conti (altro concorso cd. di secondo grado),
prevede che ad esso possano partecipare gli avvocati con
5 anni di iscrizione all’albo professionale.
Ancora analogamente l’articolo 1 della legge 20 giugno 1995,
n. 519, nel disciplinare l’accesso al concorso a avvocato
dello Stato (ulteriore concorso cd. di secondo grado), prevede
che ad esso possano partecipare gli avvocati con 6 anni
di iscrizione all’albo professionale (anche in questo caso
la legge 24 febbraio 1997, n. 27 ha portato a sei anni di
anzianità il limite che precedentemente era fissato in un
solo anno).
In tutti e tre i casi al concorso sono ammessi i magistrati
ordinari che abbiano la qualifica di magistrato di tribunale.
|
| |
|
13. Il quadro normativo così delineato presenta
dunque elementi di incomprensibile incoerenza.
Appare sicuramente singolare che avvocati aventi “cinque
anni di effettivo esercizio della professione” possano essere
ammessi ad un concorso ad essi riservato per l’accesso alla
carriera di magistratura con la qualifica di magistrati
di tribunale e che,viceversa, il titolo di avvocato sia
considerato ininfluente ai fini dell’esonero dalla prova
preliminare prescritta per l’accesso alle prove scritte
dei concorsi a uditore giudiziario (cioè alla qualifica
iniziale della carriera di magistratura) previsti dalla
normativa dell’articolo 18 della legge n. 48.
Nello stesso tempo tale previsione non potrebbe essere giustificata
in base al rilievo che la normativa dell’articolo 126-ter
non è ancora concretamente operativa proprio perché non
si è ancora esaurita la fase dell’espletamento dei concorsi
di cui all’articolo 18.
Essa infatti si innesta comunque in un quadro normativo
che da tempo attribuisce rilevanza al possesso del titolo
di avvocato, sia pur congiuntamente ad una determinata “anzianità”
di iscrizione al relativo albo professionale, per l’ammissione
a concorsi di secondo grado per l’accesso a magistrature
speciali e all’avvocatura dello Stato.
Da questo punto di vista appare invero singolare e poco
ragionevole che avvocati con otto, cinque o sei anni di
anzianità di iscrizione all’albo professionale possano essere
ammessi a concorsi di secondo grado per l’accesso alla magistratura
amministrativa, contabile e all’avvocatura dello Stato,
essendo allo scopo equiparati ai magistrati ordinari con
qualifica di magistrato di Tribunale, e che quegli stessi
avvocati, per essere ammessi al concorso (di primo grado)
per uditore giudiziario, debbano sottoporsi ad una prova
preliminare da cui sono invece esonerati magistrati amministrativi,
contabili e procuratori e avvocati dello Stato, oltre ai
diplomati nelle scuole di specializzazione per le professioni
legali (i quali ultimi, per essere ammessi all’esame di
abilitazione alla professione di avvocato, devono svolgere
ancora un anno di tirocinio).
|
| |
|
14. Questo sistema potrebbe trovare una qualche
spiegazione nelle esigenze di snellimento della procedura
concorsuale che hanno giustificato, nel concorso a uditore
giudiziario, l’introduzione della prova preliminare e che
tendenzialmente giustificano che ad essa sia sottoposta
la maggior parte dei candidati; non sembra però che il legislatore
– con la disciplina descritta – sia riuscito a operare un
efficace e giusto contemperamento tra l’esigenza di snellimento
del concorso e quella di attribuire ragionevole rilevanza,
ai fini dell’ammissione diretta alle prove scritte, a particolari
titoli o condizioni. L’omissione di ogni considerazione
per la situazione dei soggetti abilitati all’esercizio della
professione di avvocato, in particolare, appare – in relazione
al contesto normativo sopra delineato - irrazionale e, soprattutto,
tale da determinare una ingiustificata disparità di trattamento
rispetto agli appartenenti alle categorie beneficiarie invece
dell’esonero e – segnatamente – rispetto ai diplomati nelle
scuole di specializzazione per le professioni legali.
|
| |
|
15. Il legislatore avrebbe magari potuto,
nell’ottica di dare la massima rilevanza a esigenze di snellimento
della procedura concorsuale, garantendo assoluta parità
di trattamento, prescrivere che tutti i candidati si sottoponessero
alla prova preliminare; ciò avrebbe costituito esplicazione
di discrezionalità legislativa e avrebbe soddisfatto il
principio previsto dagli articoli 3 e 51 C. secondo cui
l’accesso ai pubblici uffici deve avvenire in “condizioni
di uguaglianza”.
|
| |
|
16. Ha invece scelto la diversa via di enucleare,
nell’ambito degli aspiranti partecipanti al concorso, particolari
categorie di soggetti esentati dall’onere di sostenere la
prova preliminare in ragione del possesso di particolari
titoli che, evidentemente, si presume assicurino il possesso
di quei “requisiti culturali” che la prova medesima è diretta
a verificare.
Tale scelta comportava però per il legislatore l’onere di
individuare tali titoli o condizioni nel rispetto di canoni
di ragionevolezza e di coerenza del sistema normativo, in
modo da garantire il rispetto del principio costituzionale
dell’accesso ai pubblici uffici in “condizioni di uguaglianza”,
attuando in tal modo, come accennato, il necessario bilanciamento
di tali principi con le esigenze di semplificazione dell’iter
concorsuale sottese alla previsione della prova preliminare.
Per le ragioni sopra indicate non sembra che – rispetto
alla categoria degli abilitati all’esercizio della professione
di avvocato – tale bilanciamento sia avvenuto con previsioni
rispettose degli articoli 3 e 51 C.
|
| |
|
17. Quanto precede giustifica la valutazione
di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale in relazione agli articoli
3 e 51 Costituzione, del combinato disposto degli articoli
22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 nella parte in
cui non prevede l’esonero dalla prova preliminare e l’ammissione
diretta alle prove scritte del concorso dei candidati in
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato.
Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del
giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale
affinché si pronunci sulla questione.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, sezione I, interlocutoriamente pronunciandosi
sul ricorso in epigrafe, così dispone:
|
| |
|
a) dichiara rilevante e non manifestamente
infondata, in relazione agli articoli 3 e 51 Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio
2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 nella parte in cui non prevede l’esonero dalla prova
preliminare e l’ammissione diretta alle prove scritte dei
concorsi a uditore giudiziario previsti dall’articolo 18
della medesima legge n. 48 dei candidati in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato;
|
| |
|
b) dispone la sospensione del presente giudizio
e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
|
| |
|
c) ordina che a cura della segreteria della
Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti
in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché
comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica.
|
| |
|
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio
del 16 giugno 2004.
|
| |
|
Corrado Calabrò, Presidente
Davide Soricelli, Primo Referendario estensore
|
|