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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 19 luglio 2004 n. 2649
Pres. Giovanni Vacirca - Est. Andrea Migliozzi


Motivazione espressa a mezzo di coefficienti numerici – concorso pubblico o esame – discrezionalità tecnica – attività di giudizio e non propriamente provvedimentale - punteggio numerico sufficiente – finalità di economicità, celerità e chiarezza dell’attività amministrativa di valutazione

Per garantire il sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni concorsuali è necessario una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZ.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.1488/1999 proposto da

 

NISTICO’ Renato rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Fanfani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Firenze, Via Puccinotti n.45;

 

contro

 

la Scuola Normale Superiore di Pisa, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n.4, domicilia;

 

PER L'ANNULLAMENTO
- degli atti di cui alla Commissione Giudicatrice del Concorso interno nazionale per titoli ed esami a n.1 posto di coordinatore di biblioteca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa di cui al D.D.A. n.492/1998 nella misura in cui non è stato ammesso alle prove orali il ricorrente Renato Nisticò;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso ed in particolare del D.D.A. di nomina della Commissione giudicatrice in data 19 novembre 1998;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 2004 - relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo:
1) violazione dell’art.3 della legge n.241/90, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la valutazione delle prove scritte sarebbe avvenuta mediante l’attribuzione di un semplice voto numerico, senza alcuna indicazione delle motivazioni sottostanti a ciascuna votazione;
2) violazione dell’art.9 del D.P.R. n.487/94 e dell’art.13 del D.M. n.534/88, stante la scelta dell’Amministrazione di nominare una commissione giudicatrice priva del membro interno;
3) eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la valutazione di inconferenza di alcuni titoli presentati dal ricorrente non sarebbe supportata da una motivazione congrua.
Il ricorso è fondato nei termini di cui infra.
Con il primo motivo di ricorso si propone il problema, particolarmente ricorrente in sede giurisprudenziale, e da tempo al centro di un vivace dibattito, relativo alla idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale imposto all’Amministrazione dall’art.3 della legge n.241/90.
A riguardo il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento espresso da ultimo dal Consiglio di Stato (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2003 n.2331; Sez. V, 6 ottobre 2003 n.5899) secondo il quale - in base al principio di trasparenza, cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi - nel caso in cui in una procedura concorsuale non siano stati predeterminati rigidamente i criteri di valutazione delle prove, deve essere imposto alle commissioni esaminatrici, a pena di illegittimità, “di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.” (Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2003 n.2331). Invero, l’obbligo imposto alla commissione di concorso di stabilire i criteri di valutazione delle prove (obbligo scaturente dall’art.12, comma 1°, del D.P.R. n.487/94 come modificato dall’art.10 del D.P.R. n.693/96), così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove medesime, “non avrebbe ragion d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi. Su altro versante, l’obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto dalla necessità di tener fede al principio, presidiato sul piano costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo”.
Esternazioni sintetiche o implicite che ben possono consistere – sempre secondo il ricordato indirizzo giurisprudenziale – nell’apposizione di note a margine dell’elaborato, o, comunque nell’uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla commissione.
Elementi questi totalmente assenti negli elaborati del ricorrente.
Né sussistono criteri prefissati di valutazione estremamente dettagliati che consentano di ritenere che il punteggio numerico sia di per sè motivazione sufficiente.
Nel caso di specie, infatti – così come correttamente rilevato dal ricorrente nella propria memoria difensiva - la predeterminazione si è limitata ad una mera elencazione dei criteri di massima (grado di conoscenza della materia, capacità di esposizione, capacità di sintesi ecc.) senza che a ciascuno di essi venisse attribuito (in termini numerici) uno specifico peso all’interno della valutazione complessiva, ovvero senza che il punteggio massimo previsto per la singola prova scritta e orale (punti 20) venisse “ripartito” tra i vari elementi valutativi.
Non rendendo così possibile una chiara individuazione delle specifiche lacune e/o insufficienze riscontrate nei confronti del singolo candidato (es. carenza nella capacità espositiva piuttosto che nella capacità di sintesi), né di ripercorrere l’iter logico seguito dalla commissione per pervenire a quel determinato punteggio.
Pertanto, nella fattispecie per cui è causa l’adempimento dell’obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con il mero punteggio numerico.
Con riferimento al secondo profilo di doglianza, va rilevato che la normativa invocata dal ricorrente prevede la presenza in seno alla Commissione giudicatrice di un membro interno della Scuola nella veste di Segretario.
Pertanto, tenuto conto che il Segretario è un componente della commissione sprovvisto di voto deliberativo, l’inosservanza della disciplina in questione determina una mera irregolarità e non già l’invalidità dell’attività compiuta dall’organo la cui composizione risulta viziata.
Con riferimento, infine, all’ultimo profilo di doglianza, va rilevato che nella procedura concorsuale per cui è causa la valutazione dei titoli incide sull’ammissione alla prova scritta (art.5 del bando: “Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40”) e sul punteggio complessivo riportato in esito al concorso ai fini della collocazione in graduatoria.
Peraltro, sotto il primo profilo la doglianza è inconferente, dal momento che il ricorrente non si duole della mancata ammissione alle prove scritte, e, sotto il secondo profilo, è inammissibile per carenza di interesse, non sussistendo allo stato alcuna lesione considerato che il ricorrente non ha ancora superato le prove orali.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini suindicati.
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso n.1488/1999 indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato con cui il ricorrente non è stato ammesso alle prove orali del concorso interno nazionale per titoli ed esami a n.1 posto di coordinatore di biblioteca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa di cui al D.D.A. n.492/1998.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, in data 6 aprile 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

 

Giovanni Vacirca - Presidente
Giuseppe Di Nunzio - Consigliere
Eleonora Di Santo - Consigliere rel. est.


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