| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 19 luglio 2004
n. 2649
Pres. Giovanni Vacirca - Est. Andrea Migliozzi |
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Motivazione espressa a mezzo di coefficienti
numerici – concorso pubblico o esame – discrezionalità tecnica
– attività di giudizio e non propriamente provvedimentale
- punteggio numerico sufficiente – finalità di economicità,
celerità e chiarezza dell’attività amministrativa di valutazione
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Per garantire il sindacato della ragionevolezza,
della coerenza e della logicità delle valutazioni concorsuali
è necessario una pur sintetica o implicita esternazione
delle ragioni che hanno indotto la commissione alla formulazione
di un giudizio di segno negativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZ.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.1488/1999 proposto da
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NISTICO’ Renato rappresentato e difeso
dall’Avv. Guido Fanfani ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del medesimo in Firenze, Via Puccinotti n.45;
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contro
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la Scuola Normale Superiore di Pisa,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso
i cui uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n.4, domicilia;
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PER L'ANNULLAMENTO
- degli atti di cui alla Commissione Giudicatrice del Concorso
interno nazionale per titoli ed esami a n.1 posto di coordinatore
di biblioteca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa
di cui al D.D.A. n.492/1998 nella misura in cui non è stato
ammesso alle prove orali il ricorrente Renato Nisticò;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale
o connesso ed in particolare del D.D.A. di nomina della
Commissione giudicatrice in data 19 novembre 1998;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 2004 - relatore
il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Con il ricorso in esame il ricorrente ha
impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo:
1) violazione dell’art.3 della legge n.241/90, nonché eccesso
di potere per difetto di motivazione, in quanto la valutazione
delle prove scritte sarebbe avvenuta mediante l’attribuzione
di un semplice voto numerico, senza alcuna indicazione delle
motivazioni sottostanti a ciascuna votazione;
2) violazione dell’art.9 del D.P.R. n.487/94 e dell’art.13
del D.M. n.534/88, stante la scelta dell’Amministrazione
di nominare una commissione giudicatrice priva del membro
interno;
3) eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto
la valutazione di inconferenza di alcuni titoli presentati
dal ricorrente non sarebbe supportata da una motivazione
congrua.
Il ricorso è fondato nei termini di cui infra.
Con il primo motivo di ricorso si propone il problema, particolarmente
ricorrente in sede giurisprudenziale, e da tempo al centro
di un vivace dibattito, relativo alla idoneità del solo
punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo
motivazionale imposto all’Amministrazione dall’art.3 della
legge n.241/90.
A riguardo il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento
espresso da ultimo dal Consiglio di Stato (cfr., Cons. Stato,
Sez. VI, 30 aprile 2003 n.2331; Sez. V, 6 ottobre 2003 n.5899)
secondo il quale - in base al principio di trasparenza,
cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi -
nel caso in cui in una procedura concorsuale non siano stati
predeterminati rigidamente i criteri di valutazione delle
prove, deve essere imposto alle commissioni esaminatrici,
a pena di illegittimità, “di rendere percepibile l’iter
logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso
diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle
prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano
ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando
le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con
l’indicazione numerica.” (Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile
2003 n.2331). Invero, l’obbligo imposto alla commissione
di concorso di stabilire i criteri di valutazione delle
prove (obbligo scaturente dall’art.12, comma 1°, del D.P.R.
n.487/94 come modificato dall’art.10 del D.P.R. n.693/96),
così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle
prove medesime, “non avrebbe ragion d’essere se non fosse
parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure
in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione
dei criteri stessi. Su altro versante, l’obbligo di far
luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto
dalla necessità di tener fede al principio, presidiato sul
piano costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità
di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della
logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo
difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico
e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione
delle ragioni che hanno indotto la commissione alla formulazione
di un giudizio di segno negativo”.
Esternazioni sintetiche o implicite che ben possono consistere
– sempre secondo il ricordato indirizzo giurisprudenziale
– nell’apposizione di note a margine dell’elaborato, o,
comunque nell’uso di segni grafici che consentano di individuare
gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla
commissione.
Elementi questi totalmente assenti negli elaborati del ricorrente.
Né sussistono criteri prefissati di valutazione estremamente
dettagliati che consentano di ritenere che il punteggio
numerico sia di per sè motivazione sufficiente.
Nel caso di specie, infatti – così come correttamente rilevato
dal ricorrente nella propria memoria difensiva - la predeterminazione
si è limitata ad una mera elencazione dei criteri di massima
(grado di conoscenza della materia, capacità di esposizione,
capacità di sintesi ecc.) senza che a ciascuno di essi venisse
attribuito (in termini numerici) uno specifico peso all’interno
della valutazione complessiva, ovvero senza che il punteggio
massimo previsto per la singola prova scritta e orale (punti
20) venisse “ripartito” tra i vari elementi valutativi.
Non rendendo così possibile una chiara individuazione delle
specifiche lacune e/o insufficienze riscontrate nei confronti
del singolo candidato (es. carenza nella capacità espositiva
piuttosto che nella capacità di sintesi), né di ripercorrere
l’iter logico seguito dalla commissione per pervenire a
quel determinato punteggio.
Pertanto, nella fattispecie per cui è causa l’adempimento
dell’obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con
il mero punteggio numerico.
Con riferimento al secondo profilo di doglianza, va rilevato
che la normativa invocata dal ricorrente prevede la presenza
in seno alla Commissione giudicatrice di un membro interno
della Scuola nella veste di Segretario.
Pertanto, tenuto conto che il Segretario è un componente
della commissione sprovvisto di voto deliberativo, l’inosservanza
della disciplina in questione determina una mera irregolarità
e non già l’invalidità dell’attività compiuta dall’organo
la cui composizione risulta viziata.
Con riferimento, infine, all’ultimo profilo di doglianza,
va rilevato che nella procedura concorsuale per cui è causa
la valutazione dei titoli incide sull’ammissione alla prova
scritta (art.5 del bando: “Alle prove scritte saranno ammessi
i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato
un punteggio non inferiore a 20/40”) e sul punteggio complessivo
riportato in esito al concorso ai fini della collocazione
in graduatoria.
Peraltro, sotto il primo profilo la doglianza è inconferente,
dal momento che il ricorrente non si duole della mancata
ammissione alle prove scritte, e, sotto il secondo profilo,
è inammissibile per carenza di interesse, non sussistendo
allo stato alcuna lesione considerato che il ricorrente
non ha ancora superato le prove orali.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini suindicati.
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana - Sezione I, accoglie, nei termini di cui in motivazione,
il ricorso n.1488/1999 indicato in epigrafe e, per l’effetto,
annulla il provvedimento con lo stesso impugnato con cui
il ricorrente non è stato ammesso alle prove orali del concorso
interno nazionale per titoli ed esami a n.1 posto di coordinatore
di biblioteca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa
di cui al D.D.A. n.492/1998.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, in data 6 aprile
2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana
in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
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Giovanni Vacirca - Presidente
Giuseppe Di Nunzio - Consigliere
Eleonora Di Santo - Consigliere rel. est.
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