| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 6 settembre 2004 n. 3215
A. De Zotti Pres. f.f. - M. Buricelli Est.
Carta E.M.G. (Avv.ti A. Tessarolo e D. Carponi Schittar)
contro Tondi F. (Avv. L. Danni Lago) |
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Diritto di accesso - Atti del tutore provvisorio
- Non sono documenti amministrativi formati da pubbliche
amministrazioni - Atti del giudice tutelare - Esprimono
una funzione diversa da quella amministrativa – Inesperibilità
del ricorso giurisdizionale ex art. 25 della L. n. 241/90
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Nonostante una figlia abbia la legittimazione
e l’interesse a conoscere l’andamento della tutela provvisoria
del proprio padre nell’àmbito di una procedura di interdizione,
tuttavia, poiché, da un lato, gli atti del tutore provvisorio
non sono documenti amministrativi formati da pubbliche amministrazioni,
e poiché, dall’altro, gli atti formati direttamente dal
giudice tutelare esprimono una funzione - quella della volontaria
giurisdizione - diversa da quella amministrativa, non è
esperibile, nei loro confronti, lo strumento del ricorso
giurisdizionale ex art. 25 della L. n. 241/90.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto, prima sezione
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con l’intervento dei magistrati: Angelo De
Zotti, Presidente f.f.; Italo Franco, Consigliere; Marco
Buricelli, Consigliere, rel. ed est.; ha pronunciato la
seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1559/04 proposto da
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CARTA EMANUELA MARIA GRAZIA, rappresentata
e difesa dagli avvocati Alfredo Tessarolo e Domenico Carponi
Schittar, con elezione di domicilio presso lo studio del
secondo in Venezia Mestre, Via Olimpia n. 2/10;
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contro
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TONDI FAUSTO, nella qualità di tutore
provvisorio di Carta Salvatore, rappresentato e difeso dall’avvocato
Livio Danni Lago, con elezione di domicilio presso lo studio
dell’avv. Marino Almansi in Venezia Mestre, Via Carducci
n. 13;
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per l’annullamento
della nota del dott. Fausto Tondi del 19 aprile 2004 con
la quale è stata negata alla ricorrente l’estrazione di
copia di tutti gli atti della tutela; e per la condanna
a carico del tutore provvisorio dott. Tondi a rilasciare
copia degli atti richiesti;
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visto il ricorso, notificato il 22 maggio
2004 e depositato l’8 giugno 2004, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. Fausto
Tondi, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella camera di consiglio del 29 luglio 2004 (relatore
il consigliere Marco Buricelli), l’avv. Saccarola, in sostituzione
dell’avv. Carponi Schittar, per la parte ricorrente e l’avv.
Danni Lago per il dott. FaustoTondi;
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ritenuto in fatto e considerato in diritto
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1. - che la ricorrente, figlia di Salvatore
Carta, assoggettato a tutela provvisoria nell’àmbito di
una procedura di interdizione, ha chiesto al tutore provvisorio
“copia di tutti gli atti della tutela” e che il tutore provvisorio,
con nota in data 19 aprile 2004, ha risposto che “i documenti
e gli atti relativi alla tutela sono strettamente riservati
al Giudice tutelare e al Tutore (come) affermato dallo stesso
Giudice Tutelare nell’ordinanza 12 gennaio 2004 con la quale
ha rigettato la richiesta dell’avv. Rosara di visionare
la documentazione prodotta da Gabriele Carta e l’eventuale
parere espresso dal sottoscritto”;
che la ricorrente ha impugnato la nota sopra trascritta
chiedendone l’annullamento e domandando al Tar di ordinare
al tutore provvisorio di esibire “tutta la documentazione
inerente la tutela di Carta Salvatore”; e ha chiesto inoltre
al Tar di determinare, ai sensi dell’art. 7 della l. n.
1034 del 1971, il risarcimento del danno subìto dalla ricorrente,
“che si quantifica in euro 10.000,00, oltre a interessi
e a rivalutazione”;
che a sostegno delle richieste sopra riassunte la ricorrente
ha dedotto la violazione della l. n. 241 del 1990 e del
d.P.R. n. 352 del 1992 e il vizio di eccesso di potere;
che la difesa del tutore provvisorio, dopo avere evidenziato
che nel dicembre del 2003 la ricorrente, insieme con la
sorella e la cognata, aveva presentato istanza di accesso
ai documenti della procedura tutoria ma che detta istanza
era stata rigettata con provvedimento 12 gennaio 2004 del
Giudice tutelare di Bassano del Grappa, richiamato anche
nella missiva del dott. Tondi del 19 aprile 2004, ha eccepito
l’inammissibilità e ha rilevato comunque l’infondatezza
del ricorso e ha chiesto inoltre al Tar di condannare parte
ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., vale
a dire “a ragione della manifesta temerarietà del ricorso”,
al risarcimento del danno, da determinare d’ufficio;
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2.1. - che la pretesa fatta valere dalla
ricorrente è inammissibile;
che va peraltro premesso che, a differenza di quanto sostiene
la difesa del tutore provvisorio, non possono negarsi a
una figlia la legittimazione e l’interesse a conoscere l’andamento
della tutela del proprio padre;
che tuttavia, in base a quanto dispongono gli articoli 22
e 23 della l. n. 241 del 1990, l’accesso riguarda “documenti
amministrativi” e “si esercita nei confronti delle pubbliche
amministrazioni”;
che gli atti della tutela non sono documenti amministrativi
formati da pubbliche amministrazioni;
che ciò è indiscutibile per quanto riguarda gli atti formati
direttamente dal tutore provvisorio;
che la non accessibilità, con lo strumento di cui all’art.
25 della l. n. 241 del 1990, degli atti formati direttamente
dal giudice tutelare discende dalla circostanza che gli
atti stessi, oltre a provenire da un organo soggettivamente
non amministrativo, esprimono -secondo l’opinione preferibile
in dottrina- una funzione – quella della volontaria giurisdizione
- diversa da quella amministrativa;
che di conseguenza la disciplina dell’accesso agli atti
della tutela rimane attratta al regime giuridico della attività
di volontaria giurisdizione alla quale gli atti medesimi
accedono;
che ciò basta per dichiarare inammissibile la domanda principale
(oltre che quella di risarcimento del danno formulata dalla
stessa ricorrente, e ciò indipendentemente dalla necessità
di risolvere, qui e ora, la questione della compatibilità
tra azione di accesso ex art. 25 della l. n. 241 del 1990
e domanda di risarcimento del danno);
che non pare tuttavia inutile precisare che la ricorrente
potrà presentare –o reiterare- l’istanza di accesso agli
atti della tutela avanti al giudice tutelare e che avverso
l’eventuale provvedimento sfavorevole emanato da quest’ultimo
potrà proporre reclamo dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art.
737 e seguenti cod. proc. civ.;
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2.2. - che per quanto riguarda la richiesta,
formulata in giudizio dalla difesa del tutore provvisorio,
di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex
art. 96 cod. proc. civ. a carico della signora Carta, è
quasi inutile dire anzitutto che la giurisdizione del Tar
sussiste atteso che la domanda per la responsabilità processuale
aggravata nel giudizio amministrativo non è proponibile
davanti al giudice ordinario ma deve, a norma dell'art.
96 c.p.c., essere proposta nell'ambito dello stesso processo
amministrativo in cui si sono verificati i fatti costitutivi
della suddetta responsabilità aggravata, posto che ogni
questione circa la sussistenza del potere del giudice amministrativo
di pronunciare sulla domanda, ovvero circa l'illegittimità
costituzionale dell'eventuale mancanza di un tale potere,
resta rilevante solo davanti allo stesso giudice amministrativo
(Cass. n. 429 del 1989; Tar Veneto, I, n. 637 del 2000).
Ciò premesso, nel merito la domanda va respinta perché:
- in primo luogo, la sentenza con la quale il giudice del
merito compensi fra le parti –come nel caso odierno (v.
“infra”)- le spese di lite contiene un’implicita esclusione
dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente
per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
(così Cass. civ., nn. 4804 del 1993, 7953 del 1990 e 1531
del 1982). Nella specie, questo collegio ritiene che concorrano
senz’altro giusti motivi per compensare tra le parti le
spese e gli onorari dell’intero giudizio, tenuto anche conto
delle peculiarità della vicenda: ciò comporta l’implicita
esclusione dei presupposti richiesti per l’accoglimento
della domanda ex art. 96 cit.;
- in secondo luogo, ai fini della responsabilità aggravata
ex art. 96 cit. un ricorso può considerarsi temerario solo
quando, oltre a essere erroneo in diritto, rivela la consapevolezza
della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzia
un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente
anormale: nella specie il collegio non ritiene sussistenti
le condizioni suddette considerata, se non altro, la novità
della questione sottoposta al Tar;
che concorrono giusti motivi, anche avuto riguardo alle
particolarità e alla novità della vicenda, per compensare
tra le parti le spese e gli onorari della lite;
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, prima sezione, definitivamente decidendo sul
ricorso in epigrafe così provvede:
1)dichiara inammissibili le domande di parte ricorrente
e
2)rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c. presentata dal tutore provvisorio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio
del 29 luglio 2004.
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