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T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 6 settembre 2004 n. 3215
A. De Zotti Pres. f.f. - M. Buricelli Est.
Carta E.M.G. (Avv.ti A. Tessarolo e D. Carponi Schittar) contro Tondi F. (Avv. L. Danni Lago)


Diritto di accesso - Atti del tutore provvisorio - Non sono documenti amministrativi formati da pubbliche amministrazioni - Atti del giudice tutelare - Esprimono una funzione diversa da quella amministrativa – Inesperibilità del ricorso giurisdizionale ex art. 25 della L. n. 241/90

Nonostante una figlia abbia la legittimazione e l’interesse a conoscere l’andamento della tutela provvisoria del proprio padre nell’àmbito di una procedura di interdizione, tuttavia, poiché, da un lato, gli atti del tutore provvisorio non sono documenti amministrativi formati da pubbliche amministrazioni, e poiché, dall’altro, gli atti formati direttamente dal giudice tutelare esprimono una funzione - quella della volontaria giurisdizione - diversa da quella amministrativa, non è esperibile, nei loro confronti, lo strumento del ricorso giurisdizionale ex art. 25 della L. n. 241/90.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto, prima sezione

 

con l’intervento dei magistrati: Angelo De Zotti, Presidente f.f.; Italo Franco, Consigliere; Marco Buricelli, Consigliere, rel. ed est.; ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1559/04 proposto da

 

CARTA EMANUELA MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Tessarolo e Domenico Carponi Schittar, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, Via Olimpia n. 2/10;

 

contro

 

TONDI FAUSTO, nella qualità di tutore provvisorio di Carta Salvatore, rappresentato e difeso dall’avvocato Livio Danni Lago, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Marino Almansi in Venezia Mestre, Via Carducci n. 13;

 

per l’annullamento
della nota del dott. Fausto Tondi del 19 aprile 2004 con la quale è stata negata alla ricorrente l’estrazione di copia di tutti gli atti della tutela; e per la condanna a carico del tutore provvisorio dott. Tondi a rilasciare copia degli atti richiesti;

 

visto il ricorso, notificato il 22 maggio 2004 e depositato l’8 giugno 2004, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. Fausto Tondi, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella camera di consiglio del 29 luglio 2004 (relatore il consigliere Marco Buricelli), l’avv. Saccarola, in sostituzione dell’avv. Carponi Schittar, per la parte ricorrente e l’avv. Danni Lago per il dott. FaustoTondi;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

1. - che la ricorrente, figlia di Salvatore Carta, assoggettato a tutela provvisoria nell’àmbito di una procedura di interdizione, ha chiesto al tutore provvisorio “copia di tutti gli atti della tutela” e che il tutore provvisorio, con nota in data 19 aprile 2004, ha risposto che “i documenti e gli atti relativi alla tutela sono strettamente riservati al Giudice tutelare e al Tutore (come) affermato dallo stesso Giudice Tutelare nell’ordinanza 12 gennaio 2004 con la quale ha rigettato la richiesta dell’avv. Rosara di visionare la documentazione prodotta da Gabriele Carta e l’eventuale parere espresso dal sottoscritto”;
che la ricorrente ha impugnato la nota sopra trascritta chiedendone l’annullamento e domandando al Tar di ordinare al tutore provvisorio di esibire “tutta la documentazione inerente la tutela di Carta Salvatore”; e ha chiesto inoltre al Tar di determinare, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 1034 del 1971, il risarcimento del danno subìto dalla ricorrente, “che si quantifica in euro 10.000,00, oltre a interessi e a rivalutazione”;
che a sostegno delle richieste sopra riassunte la ricorrente ha dedotto la violazione della l. n. 241 del 1990 e del d.P.R. n. 352 del 1992 e il vizio di eccesso di potere;
che la difesa del tutore provvisorio, dopo avere evidenziato che nel dicembre del 2003 la ricorrente, insieme con la sorella e la cognata, aveva presentato istanza di accesso ai documenti della procedura tutoria ma che detta istanza era stata rigettata con provvedimento 12 gennaio 2004 del Giudice tutelare di Bassano del Grappa, richiamato anche nella missiva del dott. Tondi del 19 aprile 2004, ha eccepito l’inammissibilità e ha rilevato comunque l’infondatezza del ricorso e ha chiesto inoltre al Tar di condannare parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., vale a dire “a ragione della manifesta temerarietà del ricorso”, al risarcimento del danno, da determinare d’ufficio;

 

2.1. - che la pretesa fatta valere dalla ricorrente è inammissibile;
che va peraltro premesso che, a differenza di quanto sostiene la difesa del tutore provvisorio, non possono negarsi a una figlia la legittimazione e l’interesse a conoscere l’andamento della tutela del proprio padre;
che tuttavia, in base a quanto dispongono gli articoli 22 e 23 della l. n. 241 del 1990, l’accesso riguarda “documenti amministrativi” e “si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni”;
che gli atti della tutela non sono documenti amministrativi formati da pubbliche amministrazioni;
che ciò è indiscutibile per quanto riguarda gli atti formati direttamente dal tutore provvisorio;
che la non accessibilità, con lo strumento di cui all’art. 25 della l. n. 241 del 1990, degli atti formati direttamente dal giudice tutelare discende dalla circostanza che gli atti stessi, oltre a provenire da un organo soggettivamente non amministrativo, esprimono -secondo l’opinione preferibile in dottrina- una funzione – quella della volontaria giurisdizione - diversa da quella amministrativa;
che di conseguenza la disciplina dell’accesso agli atti della tutela rimane attratta al regime giuridico della attività di volontaria giurisdizione alla quale gli atti medesimi accedono;
che ciò basta per dichiarare inammissibile la domanda principale (oltre che quella di risarcimento del danno formulata dalla stessa ricorrente, e ciò indipendentemente dalla necessità di risolvere, qui e ora, la questione della compatibilità tra azione di accesso ex art. 25 della l. n. 241 del 1990 e domanda di risarcimento del danno);
che non pare tuttavia inutile precisare che la ricorrente potrà presentare –o reiterare- l’istanza di accesso agli atti della tutela avanti al giudice tutelare e che avverso l’eventuale provvedimento sfavorevole emanato da quest’ultimo potrà proporre reclamo dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 737 e seguenti cod. proc. civ.;

 

2.2. - che per quanto riguarda la richiesta, formulata in giudizio dalla difesa del tutore provvisorio, di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. a carico della signora Carta, è quasi inutile dire anzitutto che la giurisdizione del Tar sussiste atteso che la domanda per la responsabilità processuale aggravata nel giudizio amministrativo non è proponibile davanti al giudice ordinario ma deve, a norma dell'art. 96 c.p.c., essere proposta nell'ambito dello stesso processo amministrativo in cui si sono verificati i fatti costitutivi della suddetta responsabilità aggravata, posto che ogni questione circa la sussistenza del potere del giudice amministrativo di pronunciare sulla domanda, ovvero circa l'illegittimità costituzionale dell'eventuale mancanza di un tale potere, resta rilevante solo davanti allo stesso giudice amministrativo (Cass. n. 429 del 1989; Tar Veneto, I, n. 637 del 2000). Ciò premesso, nel merito la domanda va respinta perché:
- in primo luogo, la sentenza con la quale il giudice del merito compensi fra le parti –come nel caso odierno (v. “infra”)- le spese di lite contiene un’implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. (così Cass. civ., nn. 4804 del 1993, 7953 del 1990 e 1531 del 1982). Nella specie, questo collegio ritiene che concorrano senz’altro giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dell’intero giudizio, tenuto anche conto delle peculiarità della vicenda: ciò comporta l’implicita esclusione dei presupposti richiesti per l’accoglimento della domanda ex art. 96 cit.;
- in secondo luogo, ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 cit. un ricorso può considerarsi temerario solo quando, oltre a essere erroneo in diritto, rivela la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzia un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale: nella specie il collegio non ritiene sussistenti le condizioni suddette considerata, se non altro, la novità della questione sottoposta al Tar;
che concorrono giusti motivi, anche avuto riguardo alle particolarità e alla novità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e gli onorari della lite;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe così provvede:
1)dichiara inammissibili le domande di parte ricorrente e
2)rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presentata dal tutore provvisorio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 29 luglio 2004.


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